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Diritto di interpello del contribuente

Dernière modification 11 novembre 2020

Riferimenti normativi

  • la Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante “Disposizioni in materia di Statuto dei Diritti del Contribuente”, all’art.11 introduce il DIRITTO DI INTERPELLO del contribuente;
  • l’art. 6, c. 6, della Legge 11 marzo 2014, n. 23 rubricata “Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita”, ha delegato il Governo ad introdurre disposizioni per la revisione generale della disciplina dell’istituto dell’interpello, allo scopo di garantire una maggiore omogeneità ed una maggiore tempestività nella redazione dei pareri;
  • in attuazione di tale delega, il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, “Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario”, è intervenuto a modificare la disciplina dell’interpello prevista dall’art. 11 dello Statuto dei Diritti del Contribuente, con decorrenza 1° gennaio 2016;
  • l’art. 8 comma 3, del D.Lgs. n. 156/2015 dispone che gli Enti locali provvedano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, ad adeguare i rispettivi statuti e gli atti normativi da essi emanati ai principi disciplinati e riguardanti la revisione degli interpelli;
  • nel Comune di Chivasso, la disciplina del diritto di interpello sulla base della previgente normativa, era contenuta nell’art. 12-bis del Regolamento Generale delle Entrate Comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 25 febbraio 1999 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 24 settembre 2007;
  • alla luce della normativa in questione, il Comune aveva ritenuto opportuno dotarsi di apposito Regolamento sul diritto di interpello, approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 37 del 16 giugno 2016, abrogando contestualmente l’art. 12-bis del Regolamento Generale delle Entrate Comunali.
  • con l’approvazione del nuovo Regolamento Generale delle Entrate, effettuata con deliberazione Consiglio Comunale n. 43 del 28 settembre 2020, si è deciso di far confluire nello stesso anche le disposizioni precedentemente contenute nei regolamenti disciplinanti il diritto di interpello del contribuente e l’accertamento con adesione, al fine di dotare l’Ente, i contribuenti ed i professionisti di un unico atto in cui vengono riunite tutte le norme e gli istituti applicabili alle entrate ed in particolar modo a quelle tributarie, con contestuale abrogazione dei previgenti regolamenti disciplinanti gli istituti sino al 31 dicembre 2019. Si riporta qui di seguito la sintesi degli artt. da 28 a 32 del predetto regolamento.

Che cos'è

L’interpello è un istituto introdotto dallo Statuto dei diritti del contribuente, che ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o l’ambito di applicazione della disciplina ad una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento del Comune in sede di controllo, anche al fine di semplificare i rapporti tra i contribuenti e l’amministrazione comunale.

Perchè presentare istanza di interpello

Al fine di semplificare i rapporti tra i contribuenti e l’Amministrazione Comunale, qualora ricorrano obiettive condizioni di incertezza interpretativa delle disposizioni tributarie, ciascun contribuente può presentare istanza allo scopo di conoscere, preventivamente, il parere sulla portata e la corretta applicazione di una norma rispetto al proprio caso concreto e personale.

Non può essere presentato interpello su un tributo per cui il Comune non sia Ente impositore, né su accertamenti tecnici (rispetto ai quali non possono esserci incertezze interpretative).

Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando il Comune ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente per le quali il Comune ha già reso note istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale mediante atti pubblicati sul sito del Comune di Chivasso.

Chi può presentare istanza di interpello

  • i contribuenti
  • i soggetti che, in base alla legge, sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo all'adempimento di obbligazioni tributarie (es. eredi, curatore fallimentare, ecc.);
  • le Associazioni sindacali e di categoria (senza efficacia vincolante per i singoli contribuenti)
  • i Centri di Assistenza Fiscale (senza efficacia vincolante per i singoli contribuenti)
  • gli Studi Professionali (senza efficacia vincolante per i singoli contribuenti)

Quando si può presentare istanza di interpello

Il Contribuente o gli altri soggetti possono presentare istanza:

  1. prima della scadenza dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti comunali per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi all'amministrazione per rendere la propria risposta;
  2. prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.

Come si può presentare istanza di interpello

L’istanza va redatta in carta libera e consegnata al Comune:

  • mediante consegna diretta al Protocollo presso il SUP Sportello Unico Polivalente in p.zza c.A. Dalla Chiesa 4 (orari)
  • con spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizza a: Comune Chvasso - Ufficio Tributi P.zza C.A. Dalla Chiesa 8 
  • mediante posta elettronica certificata (pec) protocollo@pec.comune.chivasso.to.it
  • mediante fax 0119112989

La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza, e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Contenuto istanza interpello

L’istanza deve contenere:

  1. i dati identificativi dell’istante ed eventualmente del suo rappresentante legale, compreso il codice fiscale;
  2. la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale, per il quale sussistono obiettive condizioni di incertezza applicativa ed interpretativa della norma di riferimento;
  3. le specifiche disposizioni di cui si chiede l’interpretazione;
  4. l’esposizione, in modo chiaro e univoco, della soluzione proposta;
  5. l’indicazione del domicilio e dei recapiti, anche telematici, dell’istante o del suo legale rappresentante oppure l’elezione di altro recapito quale domicilio, presso il quale devono essere effettuate - anche via fax o posta elettronica certificata - le comunicazioni del Comune;
  6. la sottoscrizione dell’istante o del suo legale rappresentante, ovvero del procuratore generale o speciale incaricato; in quest’ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell’atto, essa deve essere allegata allo stesso.

Eventuali allegati all’istanza:

  • copia della documentazione, non in possesso del Comune o di altre pubbliche amministrazioni indicate dall’istante, rilevante ai fini della risposta;
  • pareri resi dall’Ufficio competente, qualora la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica, non di competenza del Comune.

Inammissibiltà isanza di interpello

L’istanza è inammissibile se:

  1. è priva dei dati identificativi dell’istante;
  2. manca la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;
  3. non è presentata prima della scadenza degli obblighi tributari;
  4. non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni tributarie;
  5. ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto una risposta, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
  6. verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell’istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;
  7. il contribuente, invitato a integrare l’istanza che si assume carente, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

In caso di mancata indicazione degli elementi di cui alle sopra citate lettere c), d), e) ed f), il Comune può invitare il contribuente a regolarizzare la propria domanda entro 30 (trenta) giorni dall’invito. In tal caso, i termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

Risposta del Comune

La risposta del Comune, scritta e debitamente motivata, sottoscritta dal Funzionario Responsabile del tributo, deve essere comunicata al contribuente, a mezzo servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento oppure tramite fax o posta elettronica certificata (PEC), entro 90 (novanta) giorni decorrenti dalla data di consegna o di ricezione dell’istanza di interpello, ovvero entro la data in cui l’istanza è stata regolarizzata.

Le risposte fornite sono pubblicate sul sito del Comune di Chivasso. 

Il Funzionario Responsabile può:

  • richiedere, una sola volta, all’istante di integrare la documentazione presentata quando non è possibile fornire la risposta sulla base dei documenti allegati (in tale caso, il parere è reso entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione integrativa; qualora quest’ultima non venga prodotta entro un anno, il contribuente si intende rinunciatario rispetto all’istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentarne una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti);
  • acquisire pareri tecnici pregiudiziali, in caso di questioni particolarmente complesse
  • consultare esperti nelle materie oggetto dell’istanza.

Efficacia della risposta del Comune

La risposta ha efficacia vincolante esclusivamente nei confronti del contribuente che ha inoltrato l’istanza di interpello, limitatamente al caso concreto e personale nella stessa prospettato.

  • Qualora la risposta del Comune su istanze regolarmente presentate, ammissibili e recanti l’indicazione della soluzione interpretativa, non pervenga al contribuente entro il prescritto termine di 90 (novanta) giorni, si intende che il Comune concordi con l’interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente (silenzio-assenso).
  • Sono nulli gli atti amministrativi, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanati in difformità della risposta fornita dal Comune, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso.
  • Il Comune può successivamente rettificare la propria risposta con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell’istante.
  • I mutamenti di interpretazione sull’applicazione delle norme oggetto di interpello, verificatesi successivamente alla risposta dell’ufficio e derivanti da modifiche legislative o regolamentari sopravvenute, fanno cessare l’effetto vincolante della risposta.
  • Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili

Aggiornato il 9/11/2020

Regolamento sul diritto di interpello del contribuente
02-09-2021

Annexe format pdf

Modulo richiesta
02-09-2021

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