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Separazione, divorzi e scioglimento del matrimonio

Dernière modification 4 janvier 2024

Separazione e divorzi

Artt. 6-12 D.L.132/2014

La Legge 10 novembre 2014, n. 162 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile” (G.U. n. 261 del 10-11-2014 - Supp. Ordinario n. 84) ha previsto la possibilità di effettuare in modo semplificato separazioni e divorzi davanti all’Avvocato e davanti all’Ufficiale di Stato Civile.

L’art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall’11/12/2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente e congiuntamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando non vi siano figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, e a condizione che l’accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale..
Ai sensi della Legge n. 55/2015 la domanda di divorzio può essere presentata dopo dodici mesi ininterrotti di separazione giudiziale dei coniugi o dopo sei mesi di separazione consensuale. Restano invariate le altre ipotesi previste dalla legge n. 898/1970.

Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:

  • iscrizione dell’atto di matrimonio (e cioè il comune dove è stato celebrato il matrimonio)
  • trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con rito concordatario/religioso o celebrato all’estero
  • residenza di uno dei coniugi.

Nello stesso giorno della registrazione dell’accordo, l’ufficiale di stato civile inviterà le parti a presentarsi ad un nuovo appuntamento, che dovrà essere fissato non prima di 30 giorni, per confermare l’accordo;
All’atto dell’accordo dovrà essere corrisposto il diritto fisso pari a € 16,00, con pagamento in contanti.
Alla seconda convocazione l’ufficiale di stato civile recepirà la dichiarazione delle parti di confermare l’accordo.
Gli effetti della separazione o del divorzio decorreranno dalla data dell’accordo (primo appuntamento).
Qualora le parti non si presentino alla convocazione in cui è prevista la conferma di quanto dichiarato, il primo atto di accordo non avrà alcun valore e, qualora le parti abbiano comunque l’intenzione di separarsi o divorziare, occorrerà fissare un altro appuntamento, al fine di riformulare l’accordo.
Nota bene: le parti potranno avvalersi dell'assistenza facoltativa di un avvocato, il quale non dovrà preventivamente redigere alcun provvedimento scritto da registrare nei registri di stato civile, in quanto le dichiarazioni, recepite durante l'accordo, dovranno essere formulate secondo atti pubblici da predisporre conformemente alle modalità stabilite dal Ministero dell'Interno.

Ufficio di competenza

Per gli appuntamenti rivolgersi presso gli sportelli dell’Ufficio di Stato Civile

Modulistica e documenti


Scioglimento di matrimonio

Per chi deve dichiarare lo scioglimento del proprio matrimonio.

Occorre copia integrale dell'atto di matrimonio per la richiesta di scioglimento, nullità o cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio.

Va richiesto all'ufficio di Stato Civile in cui si è contratto matrimonio, previa richiesta scritta e motivata.
Nel caso siano trascorsi meno di 300 giorni dalla data di annotazione della sentenza di divorzio sul precedente atto di matrimonio, le donne divorziate dovranno rivolgersi al Tribunale per ottenere l'autorizzazione alle nuove nozze.

Fanno eccezione i casi in cui la sentenza sia stata pronunciata ai sensi dell'art. 3 n. 2 lettere b-f Legge 1/12/70 n. 898 e per i quali è necessario allegare fotocopia della stessa.

I casi in questione sono:

  • separazione consensuale omologata
  • separazione giudiziale
  • separazione di fatto (due anni prima della legge sul divorzio del 18/9/70)
  • matrimonio rato e non consumato
  • cambiamento di sesso

Ufficio di competenza

Ufficio di Stato Civile


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