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Acconto ICI 2008
Servizio Tributi
ICI - anno 2008
Ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legge n. 93 del 27/05/2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28/05/2008
L'abitazione principale del soggetto passivo e tutte quelle ad essa assimilate con regolamento comunale sono esentate dal pagamento dell'ICI (Imposta Comunale sugli Immobili), ad eccezione di quelle accatastate in categoria catastale A1, A8 o A9.
Pertanto a decorrere dal 1° gennaio 2008, le unità immobiliari seguenti non sono più soggette all'ICI a meno che non rientrino in categoria A1, A8 o A9:
- L'abitazione principale del soggetto passivo (quella di residenza anagrafica);
- La prima pertinenza della medesima (CAT. C2, C6 O C7) (se è stata presentata apposita autocertificazione)
- Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- Gli alloggi regolarmente assegnati dall'atc (Agenzia Territoriale della Casa);
- L'unità immobiliare concessa dal soggetto passivo in uso gratuito a genitori o figli, che la occupano quale loro abitazione principale e l'eventuale prima pertinenza della medesima (se è stata presentata apposita autocertificazione)
- L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- L'abitazione assegnata all'ex coniuge, sempre che l'ex coniuge non assegnatario non sia titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale su un immobile destinato a propria abitazione principale nel medesimo comune in cui è ubicata l'ex casa coniugale;
Versamento prima rata
Entro il prossimo 16 giugno 2008 deve essere effettuato il versamento della prima rata (50% dell'imposta dovuta) dell'ICI dovuta per tutti gli altri fabbricati, per i terreni agricoli e le aree fabbricabili, con l'applicazione delle seguenti
Aliquote e detrazioni
- aliquota ordinaria: 6,5 per mille
- aliquota abitazione principale del soggetto passivo ovvero concessa in uso gratuito a genitori/figli (CAT. A1, A8, A9) e relativa prima pertinenza (C2, C6 o C7), (se sono state presentate le apposite autocertificazioni): 4 per mille
- Detrazione abitazione principale ordinaria : euro 108,00
- Maggiore detrazione abitazione principale: fino a concorrenza dell'imposta dovuta per la medesima per chi ha un reddito ISEE pari o inferiore a 12.000,00 Euro e non risulti proprietario di altro immobile oltre all'abitazione principale ed all'eventuale prima pertinenza della medesima (se è stata presentata apposita autocertificazione, da compilarsi ogni anno)
- terreni agricoli: 6 per mille
- altre aliquote (recupero immobili inagibili o inabitabili, ecc.): 5,5 per mille (per 3 anni dall'inizio dei lavori)
Dichiarazioni
Da consegnarsi entro il termine per presentare la dichiarazione dei redditi 2008 relativa all'anno 2007, solo nei casi in cui sia ancora dovuta (verificare sul sito interneto presso gli sportelli dell'Ufficio Tributi)
La dichiarazione deve essere redatta su apposito modello, in distribuzione presso l'Ufficio Tributi.
Per informazioni e chiarimenti
Ufficio Tributi
Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00
Il martedì e il giovedì anche dalle 15.00 alle 17.00
Tel. 011 - 91 15 244 / 245 / 254 / 255 URP - Relazioni con il pubblico
Lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì dalle 9.00 alle 12.00
Martedì dalle 15.00 alle 17.00
Tel. 011 - 911 52 20