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SFILATE CARNEVALESCHE
Ordinanza n. 49/08 del 28.01.2008

Rilevato che nelle giornate in cui hanno luogo le sfilate dei corsi carnevaleschi vi è di solito un ingente assembramento di persone sui balconi dai quali risultano visibili le predette manifestazioni e atteso in tali condizioni i balconi sono soggetti a sovraccarichi esorbitanti da quelli previsti nei calcoli statici ed ammessi nelle normali condizioni di utilizzo;

Considerato altresì che i percorsi delle sfilate carnevalesche si svolgono prevalentemente nella via Torino del centro storico cittadino, in cui buona parte dei balconi è in lastre e mensole di pietra le quali possono nascondere venature di altro materiale eterogeneo che può determinare il loro imprevedibile cedimento, anche se in apparenza tali elementi possono apparire integri;

Ritenuto pertanto necessario provvedere all'emanazione della presente Ordinanza al fine di prevenire gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini e allo stesso tempo di sensibilizzare la collettività sui predetti problemi;

Visti l'articolo 54 comma 2 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e l'articolo 87 dello Statuto Comunale

Ordina a tutti coloro che vorranno assistere

Con l'avviso che

L'inottemperanza comporta le sanzioni previste dall'articolo 650 del codice penale.

Il presente provvedimento viene trasmesso alla Segreteria Generale affinché venga affisso all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'aricolo 87 secondo comma dello Statuto Comunale, alla presente Ordinanza viene assicurata ampia conoscibilità attraverso idonee forme di pubblicità, oltre che all'affissione presso gli ingressi degli stabili prospicienti le vie interessate dal corteo.

Copia della presente Ordinanza viene altresì trasmessa:
- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo, piazza Castello, 201 Torino;
- al Comando di Polizia Municipale per la vigilanza.

Contro il presente atto è ammesso ricorso al TAR per il Piemonte nel termine di 60 giorni, ovvero in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni. (articolo 21 Legge. n. 1034/71; art.icolo 9 DPR. n. 1199/71).

Il Sindaco
Bruno Matola


 
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