Home | Cerca |
 
Sei in: Home Page / Il Comune / I Regolamenti / Applicazione Ise






Città di Rivarolo Canavese

APPLICAZIONE DEI CRITERI UNIFICATI

DI VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA (ISEE) DEI SOGGETTI CHE RICHIEDONO

PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

 

I N D I C E

 

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI 2

Art. 1 - Ambito di applicazione. 2

Art. 2 - Categorie di servizi soggetti all’applicazione dell’I.S.E.E. 2

CAPO II - INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA. 3

Art. 3 - Criteri per la determinazione della situazione economica. 3

Art. 4 - Definizione di reddito. 3

Art. 5 - Definizione di patrimonio. 4

Art. 6 - Indicatore della situazione economica (I.S.E.) 4

Art. 7 - Indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) 4

CAPO IV - ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO. 4

Art. 8 - Modalità di presentazione della domanda. 4

Art. 9 - Procedimento. 5

CAPO V - DISPOSIZIONI DIVERSE. 6

Art. 11 - Deroghe. 6

Art. 12 - Trattamento dei dati personali 6

CAPO VI - NORME FINALI 6

Art. 13 - Abrogazioni 6

Art. 14 - Pubblicità. 6

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1 - Ambito di applicazione

 

         Il presente regolamento individua, in conformità agli artt. 2, 3 e 4 del Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 109, modificato dal Decreto Legislativo n.130 del 03.05.2000, i criteri unificati della situazione economica, per coloro che richiedono interventi e/o prestazioni per i quali è previsto che gli utenti concorrano alla spesa in proporzione alla propria capacità economica, cioè all’indicatore della situazione economica equivalente, di seguito denominato I.S.E.E.

 

Art. 2 - Categorie di servizi soggetti all’applicazione dell’I.S.E.E.

 

         I servizi, attualmente erogati dai settori: politiche sociali, demografici, istruzione, tributi del Comune, soggetti all’applicazione dei criteri di valutazione della situazione economica sono i seguenti:

-         aiuto di natura economica per rimborso spese ticket;

-         servizio mensa per anziani ed a domicilio;

-         asilo nido;

-         refezione scuole materne, elementari e medie inferiori;

-         centri ricreativi estivi.

 

Altri Servizi

 

Rientrano nei servizi, cui si applica il presente regolamento, l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori e quello di maternità, la fornitura gratuita, totale o parziale dei libri di testo, previsti al capo VI, artt. 65-66 e al capo I, art. 27 comma 1 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonché le borse di studio a sostegno delle spese delle famiglie per l’istruzione, ai sensi della legge 62/2000 e del D.P.C.M. 106/2001. Per la loro erogazione si procederà secondo le modalità ivi sancite nonché le norme regolamentari

che, ai sensi degli stessi artt. 65 comma 6, 66 comma 6 e 27 comma 1, sono state emanate con appositi decreti ministeriali per l’applicazione di tali benefici.

Il presente regolamento trova applicazione anche per eventuali altri servizi di nuova istituzione, operati dallo Stato e/o della Regione, per l’accesso ai quali la determinazione dell’ISEE costituisca requisito indispensabile.

 

CAPO II - INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

 

Art. 3 - Criteri per la determinazione della situazione economica

          La valutazione della situazione economica di chi richiede l'intervento o la prestazione assistenziale agevolata è determinata con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente medesimo e dai soggetti come indicato dai commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 130/2000 e D.P.C.M. 4-4-2001, n. 242.

        La situazione economica dei soggetti appartenenti al nucleo familiare si ottiene sommando:

a) il reddito;

b) il patrimonio.

        Qualora l'individuo appartenga ad un nucleo familiare di più persone, la situazione economica viene calcolata con riferimento all'intero nucleo e con la seguente scala di equivalenza:

a)

 

 

 

Numero dei componenti

Parametro

 

 

1

1,00

 

 

2

1,57

 

 

3

2,04

 

 

4

2,46

 

 

5

2,85

 

 

b)

Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente;

c)

Maggiorazione di 0,2 in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori;

d)

Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%;

e)

Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.

 

       

Il rapporto tra la situazione economica del nucleo e la scala di equivalenza determina la situazione economica del richiedente.

 

Art. 4 - Definizione di reddito

 

        Per la definizione del reddito si fa rinvio all'art. 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2001, n. 242, che ha apportato modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221.

 

Art. 5 - Definizione di patrimonio

        Per la definizione di patrimonio si fa rinvio all'art. 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2001, n. 242, che ha sostituito l'art. 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221.

 

Art. 6 - Indicatore della situazione economica (I.S.E.)

        L'indicatore della situazione economica (I.S.E.) è la somma dell'indicatore della situazione reddituale determinata ai sensi dell'art. 4 e del 20 per cento dell'indicatore della situazione patrimoniale determinata ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento.

 

Art. 7 - Indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.)

        L'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) è calcolato come rapporto tra l'indicatore della situazione economica (I.S.E.) e il parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, desunto dalla scala di equivalenza riportata nella tabella 2 del decreto legislativo n. 109/98.

 

CAPO IV - ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO

 

Art. 8 - Modalità di presentazione della domanda

        La domanda per l’accesso a prestazioni o servizi agevolati va presentata al competente ufficio del Comune, corredata della dichiarazione sostitutiva unica, redatta secondo il modello-tipo approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2001.

        Per i minori la richiesta deve essere compilata e sottoscritta da uno dei genitori responsabili delle dichiarazioni anagrafiche o dal soggetto che legittimamente ne esercita la patria potestà.

        Qualora il richiedente, o altro componente del suo nucleo familiare, avesse già presentato la dichiarazione sostitutiva unica al comune, all’INPS o a un centro di assistenza fiscale, può esibire la medesima dichiarazione, munita dell’attestazione rilasciata dall’ente, purché in corso di validità.

 

        È lasciata facoltà al richiedente di presentare, entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell’indicatore della situazione economica equivalente del proprio nucleo familiare. Gli effetti di tale nuova dichiarazione decorrono dal primo giorno del mese successivo alla nuova presentazione.

 

        Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda.

 

        Quando la dichiarazione sostitutiva non fa riferimento ai redditi percepiti nell’anno precedente, il Comune può richiedere la presentazione di una dichiarazione aggiornata, che sostituisce integralmente quella precedente.

 

        Il richiedente dovrà dichiarare di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, anche da parte della guardia di Finanza, nel caso di verifiche sostanziali.

 

        In caso di soggetti impossibilitati o incapaci a presentare la domanda, il servizio Sociale provvede d'ufficio, anche su iniziativa di Enti e Organizzazioni del Volontariato.

 

Art. 9 - Procedimento

 

          Entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza di fruizione della prestazione o servizio sociale in misura agevolata, il Responsabile del Settore interessato adotta un provvedimento finale motivato di ammissione o di rigetto della domanda. L’esito del provvedimento verrà di norma comunicato all’interessato, obbligatoriamente nel caso di rigetto della domanda.

 

          Qualora il responsabile del procedimento ritenga necessario acquisire, anche d’ufficio, documentazione utile a completare l’istruttoria della domanda, i termini di cui sopra si ritengono sospesi fino alla completa integrazione documentale.

 

          Gli effetti dell’ammissione alla prestazione o al servizio in misura agevolata decorrono, di norma, dalla data di esecutività del provvedimento di ammissione, ovvero dalla data di presentazione della domanda ove previsto. In nessun caso è ammesso effetto retroattivo, se non espressamente e specificamente disciplinato.

 

Art. 10 - Ricorsi

          In caso di mancata concessione della forma agevolata della prestazione o del servizio sociale richiesto, ovvero di concessione ritenuta inadeguata, il richiedente ha diritto di presentare ricorso al Dirigente del Servizio competente entro 10 giorni dalla formale comunicazione di diniego o di concessione inadeguata. Il Dirigente Comunale si esprimerà nei successivi 30 giorni.

 

 

 

 

CAPO V - DISPOSIZIONI DIVERSE

 

Art. 11 - Deroghe

       

        In casi di grave disagio sociale, ancorché non determinato esclusivamente dalla situazione economica del nucleo familiare, debitamente valutati e documentati dal servizio di Assistenza Sociale del C.I.S.S., la Giunta Comunale può riconoscere l’erogazione di prestazioni e/o servizi in misura agevolata, anche in deroga ai criteri di valutazione della situazione economica del nucleo familiare. Tali situazioni rivestono carattere di eccezionalità, nell’esercizio del potere discrezionale dell’Esecutivo. In nessun caso è ammesso prescindere dalla relazione tecnica dell’Assistente Sociale.

 

Art. 12 - Trattamento dei dati personali

        Qualunque informazione, relativa alla persona, di cui il servizio comunale incaricato venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento, è trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono al Comune.

          È altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre pubbliche amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta prestazione sociale, previo consenso espresso dall'interessato.

 

CAPO VI - NORME FINALI

 

Art. 13 - Abrogazioni

 

          Si intendono abrogate le norme regolamentari o di provvedimenti comunali incompatibili, ancorché non espressamente indicate.

 

Art. 14 - Pubblicità

 

        Il presente regolamento è inserito nella raccolta ufficiale dei regolamenti comunali e allo stesso è data adeguata pubblicità.

 


 
http://www.comune.chivasso.to.it