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APPLICAZIONE DEI CRITERI UNIFICATI |
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DI VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA (ISEE) DEI SOGGETTI CHE
RICHIEDONO |
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PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE |
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I N D I
C E |
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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - Ambito di applicazione Art. 2 - Categorie di servizi
soggetti all’applicazione dell’I.S.E.E. CAPO II - INDICATORE DELLA
SITUAZIONE ECONOMICA Art. 3 - Criteri per la
determinazione della situazione economica Art. 4 - Definizione di reddito Art. 5 - Definizione di patrimonio Art. 6 - Indicatore della
situazione economica (I.S.E.) Art. 7 - Indicatore della
situazione economica equivalente (I.S.E.E.) CAPO IV - ISTRUTTORIA DEL
PROCEDIMENTO Art. 8 - Modalità di presentazione
della domanda Art. 12 - Trattamento dei dati
personali |
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Art. 1 - Ambito di applicazione |
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Il presente regolamento individua, in
conformità agli artt. 2, 3 e 4 del Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 109,
modificato dal Decreto Legislativo n.130 del 03.05.2000, i criteri unificati
della situazione economica, per coloro che richiedono interventi e/o
prestazioni per i quali è previsto che gli utenti concorrano alla spesa in
proporzione alla propria capacità economica, cioè all’indicatore della
situazione economica equivalente, di seguito denominato I.S.E.E. |
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Art. 2 - Categorie di servizi soggetti all’applicazione dell’I.S.E.E. |
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I servizi, attualmente erogati dai
settori: politiche sociali, demografici, istruzione, tributi del Comune,
soggetti all’applicazione dei criteri di valutazione della situazione
economica sono i seguenti: |
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-
aiuto di natura
economica per rimborso spese ticket; |
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-
servizio mensa per
anziani ed a domicilio; |
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-
asilo nido; |
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-
refezione scuole
materne, elementari e medie inferiori; |
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-
centri ricreativi
estivi. |
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Altri
Servizi |
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Rientrano
nei servizi, cui si applica il presente regolamento, l’assegno ai nuclei
familiari con almeno tre figli minori e quello di maternità, la fornitura
gratuita, totale o parziale dei libri di testo, previsti al capo VI, artt.
65-66 e al capo I, art. 27 comma 1 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448,
nonché le borse di studio a sostegno delle spese delle famiglie per
l’istruzione, ai sensi della legge 62/2000 e del D.P.C.M. 106/2001. Per la
loro erogazione si procederà secondo le modalità ivi sancite nonché le norme
regolamentari |
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che, ai
sensi degli stessi artt. 65 comma 6, 66 comma 6 e 27 comma 1, sono state
emanate con appositi decreti ministeriali per l’applicazione di tali
benefici. |
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Il
presente regolamento trova applicazione anche per eventuali altri servizi di
nuova istituzione, operati dallo Stato e/o della Regione, per l’accesso ai
quali la determinazione dell’ISEE costituisca requisito indispensabile. |
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CAPO II - INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA |
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Art. 3 - Criteri per la determinazione della situazione economica |
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La valutazione della situazione
economica di chi richiede l'intervento o la prestazione assistenziale
agevolata è determinata con riferimento al nucleo familiare composto dal
richiedente medesimo e dai soggetti come indicato dai commi 2 e 3 del D.Lgs.
n. 130/2000 e D.P.C.M. 4-4-2001, n. 242. |
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La
situazione economica dei soggetti appartenenti al nucleo familiare si ottiene
sommando: |
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a) il reddito; |
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b) il
patrimonio. |
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Qualora
l'individuo appartenga ad un nucleo familiare di più persone, la situazione
economica viene calcolata con riferimento all'intero nucleo e con la seguente
scala di equivalenza: |
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a) |
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Numero dei componenti |
Parametro |
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1 |
1,00 |
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2 |
1,57 |
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3 |
2,04 |
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4 |
2,46 |
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5 |
2,85 |
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b) |
Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente; |
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c) |
Maggiorazione di 0,2 in caso di assenza del coniuge e
presenza di figli minori; |
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d) |
Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap
psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%; |
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e) |
Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli
minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa. |
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Il rapporto tra la situazione economica
del nucleo e la scala di equivalenza determina la situazione economica del
richiedente. |
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Art. 4 - Definizione di reddito |
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Per
la definizione del reddito si fa rinvio all'art. 3 del Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2001, n. 242, che ha apportato modifiche
al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221. |
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Art. 5 - Definizione di patrimonio |
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Per
la definizione di patrimonio si fa rinvio all'art. 4 del Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2001, n. 242, che ha
sostituito l'art. 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7
maggio 1999, n. 221. |
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Art. 6 - Indicatore della situazione economica (I.S.E.) |
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L'indicatore
della situazione economica (I.S.E.) è la somma dell'indicatore della
situazione reddituale determinata ai sensi dell'art. 4 e del 20 per cento
dell'indicatore della situazione patrimoniale determinata ai sensi dell'art.
5 del presente regolamento. |
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Art. 7 - Indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) |
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L'indicatore
della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) è calcolato come rapporto
tra l'indicatore della situazione economica (I.S.E.) e il parametro
corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, desunto
dalla scala di equivalenza riportata nella tabella 2 del decreto legislativo
n. 109/98. |
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CAPO IV - ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO |
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Art. 8 - Modalità di presentazione della domanda |
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La
domanda per l’accesso a prestazioni o servizi agevolati va presentata al
competente ufficio del Comune, corredata della dichiarazione sostitutiva
unica, redatta secondo il modello-tipo approvato con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2001. |
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Per
i minori la richiesta deve essere compilata e sottoscritta da uno dei
genitori responsabili delle dichiarazioni anagrafiche o dal soggetto che
legittimamente ne esercita la patria potestà. |
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Qualora
il richiedente, o altro componente del suo nucleo familiare, avesse già
presentato la dichiarazione sostitutiva unica al comune, all’INPS o a un
centro di assistenza fiscale, può esibire la medesima dichiarazione, munita
dell’attestazione rilasciata dall’ente, purché in corso di validità. |
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È
lasciata facoltà al richiedente di presentare, entro il periodo di validità
della dichiarazione sostitutiva unica, una nuova dichiarazione, qualora
intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai
fini del calcolo dell’indicatore della situazione economica equivalente del
proprio nucleo familiare. Gli effetti di tale nuova dichiarazione decorrono
dal primo giorno del mese successivo alla nuova presentazione. |
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Il
Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile per
l'istruttoria della domanda. |
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Quando
la dichiarazione sostitutiva non fa riferimento ai redditi percepiti
nell’anno precedente, il Comune può richiedere la presentazione di una
dichiarazione aggiornata, che sostituisce integralmente quella precedente. |
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Il
richiedente dovrà dichiarare di essere a conoscenza che possono essere
eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad
accertare la veridicità delle informazioni fornite, anche da parte della
guardia di Finanza, nel caso di verifiche sostanziali. |
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In
caso di soggetti impossibilitati o incapaci a presentare la domanda, il
servizio Sociale provvede d'ufficio, anche su iniziativa di Enti e
Organizzazioni del Volontariato. |
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Art. 9 - Procedimento |
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Entro
30 giorni dal ricevimento dell’istanza di fruizione della prestazione o
servizio sociale in misura agevolata, il Responsabile del Settore interessato
adotta un provvedimento finale motivato di ammissione o di rigetto della
domanda. L’esito del provvedimento verrà di norma comunicato all’interessato,
obbligatoriamente nel caso di rigetto della domanda. |
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Qualora
il responsabile del procedimento ritenga necessario acquisire, anche
d’ufficio, documentazione utile a completare l’istruttoria della domanda, i
termini di cui sopra si ritengono sospesi fino alla completa integrazione
documentale. |
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Gli
effetti dell’ammissione alla prestazione o al servizio in misura agevolata
decorrono, di norma, dalla data di esecutività del provvedimento di
ammissione, ovvero dalla data di presentazione della domanda ove previsto. In
nessun caso è ammesso effetto retroattivo, se non espressamente e
specificamente disciplinato. |
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Art. 10 - Ricorsi |
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In caso di mancata concessione della
forma agevolata della prestazione o del servizio sociale richiesto, ovvero di
concessione ritenuta inadeguata, il richiedente ha diritto di presentare
ricorso al Dirigente del Servizio competente entro 10 giorni dalla formale
comunicazione di diniego o di concessione inadeguata. Il Dirigente Comunale
si esprimerà nei successivi 30 giorni. |
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CAPO V - DISPOSIZIONI DIVERSE |
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Art. 11 - Deroghe |
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In
casi di grave disagio sociale, ancorché non determinato esclusivamente dalla
situazione economica del nucleo familiare, debitamente valutati e documentati
dal servizio di Assistenza Sociale del C.I.S.S., la Giunta Comunale può
riconoscere l’erogazione di prestazioni e/o servizi in misura agevolata,
anche in deroga ai criteri di valutazione della situazione economica del
nucleo familiare. Tali situazioni rivestono carattere di eccezionalità,
nell’esercizio del potere discrezionale dell’Esecutivo. In nessun caso è
ammesso prescindere dalla relazione tecnica dell’Assistente Sociale. |
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Art. 12 - Trattamento dei dati personali |
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Qualunque
informazione, relativa alla persona, di cui il servizio comunale incaricato
venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento, è
trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono al
Comune. |
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È altresì
ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre pubbliche
amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta
prestazione sociale, previo consenso espresso dall'interessato. |
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CAPO VI - NORME FINALI |
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Art. 13 - Abrogazioni |
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Si
intendono abrogate le norme regolamentari o di provvedimenti comunali
incompatibili, ancorché non espressamente indicate. |
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Art. 14 - Pubblicità |
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Il presente
regolamento è inserito nella raccolta ufficiale dei regolamenti comunali e
allo stesso è data adeguata pubblicità. |