REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO
Del. C.C. n. 23 del
25/05/05
INDICE DEGLI ARTICOLI
Art. 2 –
Definizione del divieto
Art. 3 –
Rapporti con l’Azienda Sanitaria Locale
Art. 4 -
Locali soggetti al divieto di fumo
Art. 5 –
Spazi nei quali è consentito fumare
Art. 6 -
Compiti dei Datori di Lavoro
Art. 7 –
Attività di coordinamento delle violazioni in materia di fumo.
Art. 8 -
Compiti degli incaricati preposti al controllo dell'applicazione del divieto.
Art.10 –
Modalità di pagamento delle sanzioni.
Art. 12 –
Iniziative di sensibilizzazione
1.
Il presente Regolamento disciplina il divieto di fumo nei locali chiusi della
pubblica amministrazione in considerazione dell'interesse primario alla tutela
della salute e sicurezza dei cittadini e del personale, sancito in generale dall’art.
137 del Trattato di Nizza, dall'art. 32 della Costituzione, e dal Decreto
Legislativo 19 settembre 1994 n. 626 e successive modifiche, nonché al fine
della tutela del diritto alla salubrità degli ambienti di lavoro e, come tale,
si applica quindi ai dipendenti, agli utenti ed a coloro, che a qualunque
titolo, frequentino i locali di cui al successivo art. 4.
1.
Agli effetti del presente disciplinare si intendono per:
Divieto
per motivi di sicurezza: il divieto di fumo imposto per ragioni di sicurezza
come risultato della valutazione del rischio di cui al DLgs. 626/94, cosi come
integrato dal DLgs 02/02/2002, n° 25, di recepimento della direttiva europea n°
98/24;
Divieto
per la tutela della salute: il divieto imposto nei locali di cui all’art. 4 del
presente Regolamento al fine della protezione dei danni del fumo in base alla
normativa vigente.
La
materia in oggetto è sottoposta alla vigilanza dell’ AZIENDA SANITARIA LOCALE
ASL7 in quanto ente territorialmente competente ad esercitare le funzioni
amministrative sanzionatorie sull’osservanza del divieto di fumare nei locali e
strutture di competenza regionale nonché ad introitare i proventi derivanti
dall’applicazione delle predette sanzioni amministrative in virtù
dell’individuazione operata dalla Giunta regionale con delibera n.22 – 14601
del 24 gennaio 2005, pubblicata sul BUR n.4 del 27.01.2005.
L’
AZIENDA SANITARIA LOCALE ASL7 è pertanto preposta a ricevere la sanzione, il
rapporto e/o la richiesta di audizione e documentazione ai sensi della Legge n.
689/1981.
1.
E' stabilito il divieto assoluto di fumo in tutti i locali chiusi adibiti a
sedi di lavoro, indipendentemente dalla presenza di pubblico ed a prescindere
dall’attività lavorativa espletata, compresi:
atrii
ed ingressi, corridoi, vani, scale, scantinati, ascensori, servizi igienici,
sale di lettura aperte al pubblico, sale adibite a riunioni, sale di attesa.
2.
Non è consentito fumare anche negli uffici o negli ambienti sedi di lavoro dove
si trovi ad operare il solo dipendente fumatore.
3.
Il divieto di fumare si intende rivolto anche al pubblico ed agli utenti che si
trovino a qualsiasi titolo negli ambienti definiti al precedente punto 1.
4.
Le disposizioni di legge e del presente Regolamento devono essere altresì
attuate dai:
concessionari
di servizi e dai soggetti che utilizzano, a qualunque titolo, gli immobili di
proprietà comunale;
concessionari
di servizi che utilizzano edifici privati, relativamente ai locali in cui si
svolgono i servizi per conto della p.a.
1.
Gli unici spazi in cui è consentito fumare sono gli spazi a cielo aperto ovvero
cortili, terrazzi e balconi.
I
Datori di lavoro provvedono a dotare i locali di cui all’art.4 di appositi
cartelli, adeguatamente visibili, con l’indicazione del divieto di fumo, della
norma che impone il divieto, delle sanzioni applicabili, nonché del soggetto
cui spetta la vigilanza sull’osservanza del divieto e cui compete accertare le
infrazioni.
Nelle
strutture con più locali sono adottabili cartelli con la sola scritta “VIETATO
FUMARE”.
I
Datori di Lavoro dovranno nominare con proprio provvedimento gli incaricati
preposti a vigilare sull’osservanza del divieto di fumo. In mancanza di tale
atto di nomina, il Datore di lavoro risulterà direttamente responsabile in
prima persona delle procedure di vigilanza, accertamento e contestazione delle
infrazioni. L’elenco degli incaricati dovrà essere allegato al Documento sulla
Valutazione dei Rischi. L’accertamento delle violazioni, per quanto riguarda il
pubblico, gli utenti e gli amministratori, è affidata al Corpo di Polizia
municipale.
I
compiti di coordinamento e controllo dell’attività di vigilanza sul rispetto
del diveto di fumo all’interno dell’Ente nonchè di comunicazione delle
infrazioni rilevate al SERVIZIO CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO dell’ASL7 spettano
al Corpo di Polizia Municipale.
Gli
incaricati di cui al comma 3 dell’art.5 del presente Regolamento devono
vigilare sull'osservanza del divieto, procedere alla contestazione delle
infrazioni e verbalizzarle. A tal fine vengono dotati di appositi moduli di
contestazione, da redigere in triplice copia, e dei bollettini di c/c postale
recanti n. 36398105, intestati all’AZIENDA SANITARIA REGIONALE ASL7 – SERVIZIO
TESORERIA – Via Po 11 – 10034 Chivasso – così come previsto dall’Allegato C
della Delibera della Giunta Regionale n.22 – 14601 del 24 gennaio 2005, da
consegnare al trasgressore per l’effettuazione del pagamento della sanzione
elevata.
Presupposto
dell’accertata violazione è una corretta apposizione dei cartelli informativi
(ALL. A), da collocarsi in posizione ben visibile nei locali di cui all’art.4.
Gli
incaricati, in caso di trasgressione, procederanno, ai sensi dell’art. 13 della
L. n. 689/1981, a compilare il modulo di contestazione, previa numerazione
progressiva ed apposizione del timbro della struttura, e a darne copia al
trasgressore, unitamente al bollettino di c/c postale di cui al comma 1 del
presente articolo, che dovrà riportare la seguente causale: “ Violazione al
divieto di fumo”, nonché la precisazione del numero e della data del verbale e
dell’organo verbalizzante. Sarà cura del trasgressore comunicare al Servizio di
Polizia Municipale l’avvenuto pagamento della sanzione.
In
presenza di eventuali difficoltà nell’applicazione delle norme antifumo, gli
incaricati possono chiedere la collaborazione della Polizia Municipale.
L’incaricato
che ha accertato la violazione avrà cura di inviare copia del verbale di
contestazione al Corpo di Polizia Municipale. Tale ufficio qualora non riceva
riscontro dell’avvenuto pagamento in misura ridotta da parte del trasgressore
entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione, ha
l’obbligo di fare rapporto, con le prove delle eseguite contestazioni o
notificazioni, al SERVIZIO CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO dell’ASL7 per i
provvedimenti di competenza.
In
alcun modo l’incaricato preposto ad accertare la violazione e a verbalizzarla
potrà ricevere direttamente il pagamento della sanzione dal trasgressore.
Così
come stabilito dall'art. 7 L. 584/1975 e successive modificazioni, i
trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da € 27,50 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata ( da €
55,00 a € 550,00) qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna
in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a
dodici anni.
Coloro
che, pur essendo preposti al controllo dell'applicazione del presente
Regolamento, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 330,00 a € 3.300,00.
Agli
incaricati alla vigilanza, accertamento e contestazione dell’infrazione che non
curino l’osservanza del divieto di fumo si applicano le medesime sanzioni di
cui al punto precedente.
E’
ammesso il pagamento in misura ridotta (pari al doppio del minimo) delle
sanzioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo qualora il versamento
avvenga entro i primi 60 giorni dalla contestazione immediata, ovvero se questa
non vi è stata, dalla data di notifica della violazione.
I
dipendenti del Comune che non osservino il divieto nei locali dove è vietato
fumare possono essere sottoposti a procedimento disciplinare, in applicazione
delle disposizioni previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro –
Comparto Regioni ed Enti Locali – vigente all’atto della contestazione.
Il
trasgressore per effettuare il pagamento della contravvenzione dovrà utilizzare
l’apposito bollettino di c/c postale recante n. 36398105, intestato all’AZIENDA
SANITARIA REGIONALE ASL7 – SERVIZIO TESORERIA – Via Po 11 – 10034 Chivasso –
riportando la causale: “ Violazione al divieto di fumo”, nonché la precisazione
del numero e della data del verbale e dell’organo verbalizzante.
Ai
sensi della delibera della Giunta regionale n.22 – 14601 del 24 gennaio 2005,
tutta la materia relativa a ricorsi è assegnata all’AZIENDA SANITARIA LOCALE
ASL7 che è pertanto l’organo competente a ricevere la sanzione, il rapporto e/o
la richiesta di audizione e documentazione ai sensi della Legge n. 689/1981.
1.
Il Servizio di Prevenzione e Protezione ( R.S.P.P. e R.L.S.) si farà promotore
di iniziative volte a sensibilizzare tutto il personale dipendente sui pericoli
connessi al fumo.
Per
quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento è fatto rinvio alle
disposizioni di legge vigenti ed a quelle che dovessero intervenire in futuro
sulla materia.