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REGOLAMENTO COMUNALE PER

L'APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO

Del. C.C. n. 23 del 25/05/05

 

INDICE DEGLI ARTICOLI

 

Art. 1 - Principi 1

Art. 2 – Definizione del divieto. 1

Art. 3 – Rapporti con l’Azienda Sanitaria Locale. 1

Art. 4 - Locali soggetti al divieto di fumo. 2

Art. 5 – Spazi nei quali è consentito fumare. 2

Art. 6 - Compiti dei Datori di Lavoro. 2

Art. 7 – Attività di coordinamento delle violazioni in materia di fumo. 2

Art. 8 - Compiti degli incaricati preposti al controllo dell'applicazione del divieto. 2

Art. 9 – Sanzioni 3

Art.10 – Modalità di pagamento delle sanzioni. 3

Art. 11 – Ricorsi 3

Art. 12 – Iniziative di sensibilizzazione. 3

Art. 13 - Norma finale. 3

 

Art. 1 - Principi

1. Il presente Regolamento disciplina il divieto di fumo nei locali chiusi della pubblica amministrazione in considerazione dell'interesse primario alla tutela della salute e sicurezza dei cittadini e del personale, sancito in generale dall’art. 137 del Trattato di Nizza, dall'art. 32 della Costituzione, e dal Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626 e successive modifiche, nonché al fine della tutela del diritto alla salubrità degli ambienti di lavoro e, come tale, si applica quindi ai dipendenti, agli utenti ed a coloro, che a qualunque titolo, frequentino i locali di cui al successivo art. 4.

Art. 2 – Definizione del divieto

1. Agli effetti del presente disciplinare si intendono per:

Divieto per motivi di sicurezza: il divieto di fumo imposto per ragioni di sicurezza come risultato della valutazione del rischio di cui al DLgs. 626/94, cosi come integrato dal DLgs 02/02/2002, n° 25, di recepimento della direttiva europea n° 98/24;

Divieto per la tutela della salute: il divieto imposto nei locali di cui all’art. 4 del presente Regolamento al fine della protezione dei danni del fumo in base alla normativa vigente.

 

Art. 3 – Rapporti con l’Azienda Sanitaria Locale

La materia in oggetto è sottoposta alla vigilanza dell’ AZIENDA SANITARIA LOCALE ASL7 in quanto ente territorialmente competente ad esercitare le funzioni amministrative sanzionatorie sull’osservanza del divieto di fumare nei locali e strutture di competenza regionale nonché ad introitare i proventi derivanti dall’applicazione delle predette sanzioni amministrative in virtù dell’individuazione operata dalla Giunta regionale con delibera n.22 – 14601 del 24 gennaio 2005, pubblicata sul BUR n.4 del 27.01.2005.

L’ AZIENDA SANITARIA LOCALE ASL7 è pertanto preposta a ricevere la sanzione, il rapporto e/o la richiesta di audizione e documentazione ai sensi della Legge n. 689/1981.

Art. 4 - Locali soggetti al divieto di fumo

1. E' stabilito il divieto assoluto di fumo in tutti i locali chiusi adibiti a sedi di lavoro, indipendentemente dalla presenza di pubblico ed a prescindere dall’attività lavorativa espletata, compresi:

atrii ed ingressi, corridoi, vani, scale, scantinati, ascensori, servizi igienici, sale di lettura aperte al pubblico, sale adibite a riunioni, sale di attesa.

2. Non è consentito fumare anche negli uffici o negli ambienti sedi di lavoro dove si trovi ad operare il solo dipendente fumatore.

3. Il divieto di fumare si intende rivolto anche al pubblico ed agli utenti che si trovino a qualsiasi titolo negli ambienti definiti al precedente punto 1.

4. Le disposizioni di legge e del presente Regolamento devono essere altresì attuate dai:

concessionari di servizi e dai soggetti che utilizzano, a qualunque titolo, gli immobili di proprietà comunale;

concessionari di servizi che utilizzano edifici privati, relativamente ai locali in cui si svolgono i servizi per conto della p.a.

Art. 5 – Spazi nei quali è consentito fumare

1. Gli unici spazi in cui è consentito fumare sono gli spazi a cielo aperto ovvero cortili, terrazzi e balconi.

Art. 6 - Compiti dei Datori di Lavoro

I Datori di lavoro provvedono a dotare i locali di cui all’art.4 di appositi cartelli, adeguatamente visibili, con l’indicazione del divieto di fumo, della norma che impone il divieto, delle sanzioni applicabili, nonché del soggetto cui spetta la vigilanza sull’osservanza del divieto e cui compete accertare le infrazioni.

Nelle strutture con più locali sono adottabili cartelli con la sola scritta “VIETATO FUMARE”.

I Datori di Lavoro dovranno nominare con proprio provvedimento gli incaricati preposti a vigilare sull’osservanza del divieto di fumo. In mancanza di tale atto di nomina, il Datore di lavoro risulterà direttamente responsabile in prima persona delle procedure di vigilanza, accertamento e contestazione delle infrazioni. L’elenco degli incaricati dovrà essere allegato al Documento sulla Valutazione dei Rischi. L’accertamento delle violazioni, per quanto riguarda il pubblico, gli utenti e gli amministratori, è affidata al Corpo di Polizia municipale.

Art. 7 – Attività di coordinamento delle violazioni in materia di fumo.

I compiti di coordinamento e controllo dell’attività di vigilanza sul rispetto del diveto di fumo all’interno dell’Ente nonchè di comunicazione delle infrazioni rilevate al SERVIZIO CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO dell’ASL7 spettano al Corpo di Polizia Municipale.

Art. 8 - Compiti degli incaricati preposti al controllo dell'applicazione del divieto.

Gli incaricati di cui al comma 3 dell’art.5 del presente Regolamento devono vigilare sull'osservanza del divieto, procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzarle. A tal fine vengono dotati di appositi moduli di contestazione, da redigere in triplice copia, e dei bollettini di c/c postale recanti n. 36398105, intestati all’AZIENDA SANITARIA REGIONALE ASL7 – SERVIZIO TESORERIA – Via Po 11 – 10034 Chivasso – così come previsto dall’Allegato C della Delibera della Giunta Regionale n.22 – 14601 del 24 gennaio 2005, da consegnare al trasgressore per l’effettuazione del pagamento della sanzione elevata.

Presupposto dell’accertata violazione è una corretta apposizione dei cartelli informativi (ALL. A), da collocarsi in posizione ben visibile nei locali di cui all’art.4.

Gli incaricati, in caso di trasgressione, procederanno, ai sensi dell’art. 13 della L. n. 689/1981, a compilare il modulo di contestazione, previa numerazione progressiva ed apposizione del timbro della struttura, e a darne copia al trasgressore, unitamente al bollettino di c/c postale di cui al comma 1 del presente articolo, che dovrà riportare la seguente causale: “ Violazione al divieto di fumo”, nonché la precisazione del numero e della data del verbale e dell’organo verbalizzante. Sarà cura del trasgressore comunicare al Servizio di Polizia Municipale l’avvenuto pagamento della sanzione.

In presenza di eventuali difficoltà nell’applicazione delle norme antifumo, gli incaricati possono chiedere la collaborazione della Polizia Municipale.

L’incaricato che ha accertato la violazione avrà cura di inviare copia del verbale di contestazione al Corpo di Polizia Municipale. Tale ufficio qualora non riceva riscontro dell’avvenuto pagamento in misura ridotta da parte del trasgressore entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione, ha l’obbligo di fare rapporto, con le prove delle eseguite contestazioni o notificazioni, al SERVIZIO CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO dell’ASL7 per i provvedimenti di competenza.

In alcun modo l’incaricato preposto ad accertare la violazione e a verbalizzarla potrà ricevere direttamente il pagamento della sanzione dal trasgressore.

Art. 9 – Sanzioni

Così come stabilito dall'art. 7 L. 584/1975 e successive modificazioni, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata ( da € 55,00 a € 550,00) qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell'applicazione del presente Regolamento, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 330,00 a € 3.300,00.

Agli incaricati alla vigilanza, accertamento e contestazione dell’infrazione che non curino l’osservanza del divieto di fumo si applicano le medesime sanzioni di cui al punto precedente.

E’ ammesso il pagamento in misura ridotta (pari al doppio del minimo) delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo qualora il versamento avvenga entro i primi 60 giorni dalla contestazione immediata, ovvero se questa non vi è stata, dalla data di notifica della violazione.

I dipendenti del Comune che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare possono essere sottoposti a procedimento disciplinare, in applicazione delle disposizioni previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – Comparto Regioni ed Enti Locali – vigente all’atto della contestazione.

 Art.10 – Modalità di pagamento delle sanzioni.

Il trasgressore per effettuare il pagamento della contravvenzione dovrà utilizzare l’apposito bollettino di c/c postale recante n. 36398105, intestato all’AZIENDA SANITARIA REGIONALE ASL7 – SERVIZIO TESORERIA – Via Po 11 – 10034 Chivasso – riportando la causale: “ Violazione al divieto di fumo”, nonché la precisazione del numero e della data del verbale e dell’organo verbalizzante.

Art. 11 – Ricorsi

Ai sensi della delibera della Giunta regionale n.22 – 14601 del 24 gennaio 2005, tutta la materia relativa a ricorsi è assegnata all’AZIENDA SANITARIA LOCALE ASL7 che è pertanto l’organo competente a ricevere la sanzione, il rapporto e/o la richiesta di audizione e documentazione ai sensi della Legge n. 689/1981.

Art. 12 – Iniziative di sensibilizzazione

1. Il Servizio di Prevenzione e Protezione ( R.S.P.P. e R.L.S.) si farà promotore di iniziative volte a sensibilizzare tutto il personale dipendente sui pericoli connessi al fumo.

 

Art. 13 - Norma finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti ed a quelle che dovessero intervenire in futuro sulla materia.

 

 

 

 

 


 
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