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Commissione Locale per il paesaggio
Allegato "A"
Regolamento di istituzione e funzionamento della Commissione Locale per il paesaggio
Approvato con delibera di C.C. n. 17 del 4 maggio 2009
Indice
Articolo 1. Composizione
Articolo 2. Nomina, durata e compensi
Articolo 3. Casi di incompatibilità
Articolo 4. Casi di decadenza dei commissari
Articolo 5. Attribuzioni
Articolo 6. Organi e procedure
Articolo 7. Istruttoria delle pratiche e rilascio dell'autorizzazione
Articolo 8. Termini per l'espressione del parere
Articolo 9. Norma di rinvio
Articolo 1. Composizione
- La "Commissione locale per il Paesaggio", di seguito denominata per brevità "Commissione", è un organo collegiale tecnico-consultivo istituito ai sensi dell'articolo 4 della L.R. 32/08.
- La Commissione è composta da cinque componenti, in possesso di diploma di laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, al restauro, al recupero ed al riuso dei beni architettonici e culturali, alla progettazione urbanistica ed ambientale, alla pianificazione territoriale, alle scienze agrarie o forestali ed alla gestione del patrimonio naturale.
- I predetti componenti devono aver maturato una esperienza almeno triennale nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie indicate al precedente comma 2 del presente articolo.
- Il possesso del titolo di studio e dell'esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in albi professionali, etc...) attinenti alla tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, dovranno risultare dal curriculum individuale.
Articolo 2. Nomina, durata e compensi
- La Commissione è nominata dal Consiglio Comunale, previa acquisizione e valutazione dei curricula delle candidature presentate. Il provvedimento di nomina dovrà dare atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti rispetto a quanto previsto al precedente articolo 1.
- La durata in carica della Commissione corrisponde a quella del Consiglio Comunale.
- Alla scadenza del termine di cui al comma precedente, la Commissione si intende prorogata di diritto fino alla nomina della nuova Commissione e comunque per non oltre quarantacinque giorni dalla scadenza.
- Ai sensi dell'articolo 183, comma 3 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, la partecipazione alla Commissione è gratuita, salvo eventuale rimborso spese per trasferte, sopralluoghi, indagini supplementari necessarie per esprimere i pareri di competenza. I rimborsi saranno riconosciuti nelle forme previste per Legge o Regolamento.
Articolo 3. Casi di incompatibilità
- La carica di membro della Commissione è incompatibile con quella di membro della Commissione Edilizia e con quella di membro di altre Commissioni comunali operanti nel settore urbanistico-edilizio.
- Sono parimenti incompatibili i tecnici dell'Amministrazione interessata, gli Amministratori comunali locali, i soggetti che per Legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione. Relativamente all'incompatibilità di svolgimento di incarichi professionali di progettazione edilizia nel Comune si fa riferimento alle specifiche disposizioni regionali.
- I membri della Commissione devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione relativamente ad interventi riguardanti interessi propri, del coniuge o di loro parenti o affini fino al quarto grado.
Articolo 4. Casi di decadenza dei commissari
- Le incompatibilità di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, ancorchè insorte o compiute successivamente alla nomina, determinano la decadenza della condizione di componente la Commissione.
- L'ingiustificata assenza da più di tre riunioni consecutive della commissione determina a sua volta la decadenza dalla condizione di componente la Commissione.
- Ricorrendo le situazioni di cui ai commi 1 e 2, la decadenza è pronunciata con deliberazione della giunta comunale.
Articolo 5. Attribuzioni
- La Commissione nell'esercizio delle funzioni amministrative che le sono attribuite:
- esprime parere obbligatorio non vincolante in merito alle autorizzazioni paesaggistiche di competenza del comune, di cui all'articolo 3 della L.R. 32/08;
- esprime il parere obbligatorio vincolante di cui all'articolo 49, ultimo comma della Legge Regionale 56/77 e successive modifiche ed integrazioni, relativo algi interventi che ricadono su aree o su immobili che nella prescrizione degli strumenti locali sono definiti di interesse storico artistico ed ambientale (articolo 35.1, 1° comma, lettera b) delle N.T.A. di P.R.G.C. vigente e tavola 13 di riferimento).
- La Commissione può inoltre:
- chiedere integrazioni documentali nei termini previsti dalla vigente normativa;
- effettuare sopralluoghi per verificare la reale situazione dei luoghi, in particolare qualora le rappresentazioni grafiche prodotte siano scarse e/o poco comprensibili;
- convocare e sentire i richiedenti e/o i progettisti per l'illustrazione del progetto;
- attivare canali di consultazione e confronto con la Commissione Regionale e la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio.
- La Commissione, nell'esprimere il parere di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo, presta particolare attenzione alla coerenza del progetto in esame con i principi, le norme ed i vincoli degli strumenti paesaggistici o a valenza paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio interessato, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato.
Articolo 6. Organi e procedure
- La Commissione nella sua prima seduta elegge il Presidente a maggioranza dei commissari presenti; in assenza del Presidente la Commissione è presieduta dal Commissario più anziano d'età.
- La Commissione si riunisce in base alle necessità rappresentate dal responsabile del servizio
- La seduta è convocata dal presidente. La convocazione avviene tramite nota consegnata a mano, inviata via fax o per posta elettronica. Copia della convocazione è trasmessa alla struttura comunale competente che mette a disposizione dei commissari tutta la documentazione relativa alle pratiche poste in discussione.
- Le riunioni della Commissione non sono pubbliche.
- Il presidente designa il funzionario chiamato a svolgere le funzioni di segretario della Commissione, senza diritto di voto.
- Assistono ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, i tecnici comunali istruttori degli atti sottoposti all'esame delal Commissione stessa.
- Per la validità delle sedute e dei pareri della Commissione è necessaria la presenza di almeno tre dei componenti in carica di cui uno deve essere il presidente o il sostituto del presidente di cui al comma 1.
- La Commissione esprime i propri pareri, a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, sulla base di adeguata istruttoria esperita dall'Ufficio comunale competente. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- La Commissione deve sempre motivare l'espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria.
- Il segretario della Commissione redige il verbale della seduta.
- Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero ed i nominativi dei presenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto.
- Il verbale è firmato dal segretario estensore, dal presidente della Commissione e dai membri componenti, ed è allegato in copia agli atti relativi.
Articolo 7. Istruttoria delle pratiche e rilascio dell'autorizzazione
- L'Amministrazione, attraverso proprio personale, istruisce i procedimenti, provvede ove necessario a chiedere le opportune integrazioni, le sottopone alla Commissione, predispone la relazione tecnica illustrativa da trasmettere, assieme alla documentazione presentata, al Soprintendente, entro i termini previsti dall'articolo 146, comma 7 del D.Lgs. 42/04, dando nel contempo comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia.
- Successivamente alla trasmissione al Soprintendente, trovano applicazione i commi 8, 9, 10 e 11 dell'articolo 146 del D.Lgs. 42/04.
- Ai fini di quanto previsto nei commi precedenti, l'Amministrazione nomina un apposito Responsabile del Procedimento in modo da garantire differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio delle funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.
Articolo 8. Termini per l'espressione del parere
- La Commissione è tenuta ad esprimere il proprio parere in sede di prima valutazione e, nel caso sia necessario un supplemento istruttorio, non oltre la successiva seduta utile e comunque nei termini richiamati nell'articolo 7 precedente.
- Relativamente al parere previsto dall'articolo 49, 15° comma, della L.R. 56/77 e successive modifiche ed integrazioni la Commissione deve esprimersi entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza.
- La richiesta di integrazioni e/o di rielaborazioni determina la sospensione dei termini, che riprendono a decorrere alla data di ricezione delle integrazioni e/o rielaborazioni richieste.
Articolo 9. Norma di rinvio
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento si fa rinvio alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia.