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REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

E DELLE COMMISSIONI CONSIGLIARI

 

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 9.5.97

Modificato con deliberazioni di Consiglio comunale n. 4 e 5 del 26.1.1998


SOMMARIO

TITOLO I 7

CAPO I - NORME GENERALI 7

SEZIONE I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI 7

Articolo 1- Materia del Regolamento. 7

Articolo 2 - Diffusione. 7

SEZIONE II - I CONSIGLIERI COMUNALI 7

Articolo 3 - Consiglieri Comunali 7

Articolo 4 - Divieto di mandato imperativo - Responsabilità personale  7

Articolo 5 - Esenzione da responsabilità.................................... 8

Articolo 6 - Indennità di presenza e rimborso spese. 8

Articolo 7 – Dimissioni 9

Articolo 8 - Partecipazione alle sedute del Consiglio. 10

Articolo 9 - Nomine. 11

Articolo 10 - Obbligo di elezione di domicilio. 11

Articolo 11 - Funzioni rappresentative. 12

SEZIONE III - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO. 12

Articolo 12 - Funzioni del Presidente del Consiglio. 12

Articolo 13 - Prima seduta del Consiglio. Nomina Presidente. 13

Articolo 14 - Revoca e dimissioni del Presidente del      

Consiglio. 14

Articolo 15 - Vice Presidente del Consiglio. 14

Articolo 16 - Ufficio di Presidenza. 15

SEZIONE IV - I GRUPPI CONSILIARI 15

Articolo 17 - Costituzione dei Gruppi consiliari 15

SEZIONE V - DISCIPLINA DELLE INTERROGAZIONI 16

Articolo 18 - Presentazione delle interrogazioni 16

Articolo 19 - Interrogazioni con risposta scritta. 17

Articolo 20 - Interrogazioni con risposta verbale. 18

SEZIONE VI - PRESENTAZIONE DI MOZIONI 19

E ORDINI DEL GIORNO. 19

Articolo 21 - Presentazione di mozioni 19

Articolo 22 - Presentazione di ordini del giorno. 20

SEZIONE VII - DIRITTO D’ACCESSO AGLI ATTI E

ALLE INFORMAZIONI 21

Articolo 23 - Diritto d’accesso alle informazioni 21

Articolo 24 - Accesso alle informazioni verbali 21

Articolo 25 - Accesso alla consultazione di atti 21

Articolo 26 - Rilascio di copie di atti 22

SEZIONE VIII - APPROVAZIONE DEGLI INDIRIZZI DI GOVERNO E MOZIONE DI SFIDUCIA  23

Articolo 27 - Approvazione degli indirizzi generali di governo. 23

Articolo 28 - Mozione di sfiducia. 23

CAPO II - LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO. 24

SEZIONE I - L’AVVISO DI CONVOCAZIONE. 24

Articolo 29 - Competenza. 24

Articolo 30 - Convocazione d’iniziativa del Presidente del Consiglio. 25

Articolo 31 - Convocazione su richiesta del Sindaco. 25

Articolo 32 - Convocazione su richiesta di un quinto dei        

Consiglieri 26

Articolo 33 - Convocazione su richiesta di 250 titolari di diritto di partecipazione  26

Articolo 34 - Notifica ai Consiglieri 27

Articolo 35 - Termini per la notifica. 28

Articolo 36 - Convocazione d’urgenza. 29

SEZIONE II - L’ORDINE DEL GIORNO. 29

Articolo 37 - Norme di compilazione. 29

Articolo 38 - Le proposte di deliberazione. 30

Articolo 39 - La formazione dell’ordine del giorno. 31

Articolo 40 - Deposito delle proposte di deliberazione. 31

CAPO III - LE ADUNANZE CONSILIARI 32

SEZIONE I - LA SEDE E LE SESSIONI 32

Articolo 41 - La Sede. 32

Articolo 42 - Le sessioni 32

SEZIONE II - LA  PUBBLICITA’  DELLE  SEDUTE. 32

Articolo 43 - Sedute pubbliche e sedute segrete. 32

Articolo 44 - Adunanze “aperte” 33

SEZIONE III - PARTECIPAZIONE DEL SINDACO E

DEGLI ASSESSORI 34

Articolo 45 - Partecipazione del Sindaco alle adunanze. 34

Articolo 46 - Partecipazione degli Assessori alle adunanze. 35

SEZIONE IV - LA PRESENZA DEI CONSIGLIERI 35

Articolo 47 - Numero legale. 35

Articolo 48 - Sedute di prima convocazione. 36

Articolo 49 - Sedute di seconda convocazione. 37

SEZIONE V - DISCIPLINA DELLE SEDUTE. 39

Articolo 50 - Comportamento dei Consiglieri 39

Articolo 51 - Norme generali per gli interventi 40

Articolo 52 - Tumulti in sala. 40

Articolo 53 - Comportamento del pubblico. 41

Articolo 54 - Ammissione di funzionari in sala. 42

SEZIONE VI - COMUNICAZIONI, INTERROGAZIONI,   

MOZIONI, ORDINI DEL GIORNO. 42

Articolo 55 - Ordine e tempi di trattazione. 42

Articolo 56 - Comunicazioni 42

Articolo 57 - Risposta alle interrogazioni 43

Articolo 58 - Trattazione delle mozioni e degli ordini del

giorno. 44

SEZIONE VII - DISCUSSIONE DELLE DELIBERAZIONI 45

Articolo 59 - Ordine di trattazione degli argomenti 45

Articolo 60 - Norme generali per la discussione. 46

Articolo 61 - Gli emendamenti 47

Articolo 62 - Questione pregiudiziale o sospensiva. 48

Articolo 63 - La mozione d’ordine. 49

Articolo 64 - Le risoluzioni 49

Articolo 65 - Fatto personale. 50

Articolo 66 - Chiusura della discussione. 51

Articolo 67 - Dichiarazioni di voto. 51

SEZIONE VIII - LE VOTAZIONI 52

Articolo 68 - Modalità generali di votazione. 52

Articolo 69 - Ordine delle votazioni 53

Articolo 70 - Astensione obbligatoria. 53

Articolo 71 - Votazioni per appello nominale. 54

Articolo 72 - Votazioni per le nomine. 54

Articolo 73 - Votazione di atti complessi 55

Articolo 74 - Esito delle votazioni 56

SEZIONE IX - CONCLUSIONE DELLE SEDUTE. 56

Articolo 75 - Ora di chiusura delle sedute. 56

Articolo 76 - Termine della seduta. 57

Articolo 77 - Sospensione della seduta e rinvio ad altro giorno. 57

SEZIONE X - VERBALI DELLE ADUNANZE. 57

Articolo 78 - Redazione dei verbali 57

Articolo 79 - Contenuto dei verbali 57

Articolo 80 - Firma dei verbali 59

Articolo 81 - Pubblicazione delle deliberazioni 59

Articolo 82 - Rilascio di copie di deliberazioni 59

CAPO IV - PUBBLICITA’ DELLE SPESE ELETTORALI 59

SEZIONE I - IL BILANCIO PREVENTIVO DI SPESA. 59

Articolo 83 - Soggetti tenuti alla presentazione. 59

Articolo 84 - Modalità di compilazione del bilancio. 60

Articolo 85 - Pubblicità dei bilanci preventivi 60

SEZIONE II - IL RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE. 60

Articolo 86 - Soggetti tenuti alla presentazione. 60

Articolo 87 - Modalità di compilazione del rendiconto. 61

Articolo 88 - Pubblicità dei rendiconti 61

TITOLO II - DELLE COMMISSIONI CONSILIARI 61

CAPO I - LE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI 62

SEZIONE 1 - LA CONFERENZA DEI CAPI GRUPPO. 62

Articolo 89 - Composizione della Conferenza. 62

Articolo 90 - Competenze della Conferenza. 62

Articolo 91 - Convocazione della Conferenza. 63

Articolo 92 - Svolgimento delle riunioni 64

Articolo 93 - Pareri 65

SEZIONE II - LE COMMISSIONI CONSILIARI 65

Articolo 94 - Istituzioni delle Commissioni 65

Articolo 95 - Composizione delle Commissioni 65

Articolo 96 - Competenze delle Commissioni 66

Articolo 97 - Nomina delle Commissioni 67

Articolo 98 - Presidenza e segreteria delle Commissioni 67

Articolo 99 - Convocazione delle Commissioni 68

Articolo 100 - Svolgimento delle riunioni 69

Articolo 101 - Pareri 70

Articolo 102 - Sedute congiunte. 71

Articolo 103 - Norma di rinvio. 71

CAPO II - LE COMMISSIONI SPECIALI 71

SEZIONE I - LE COMMISSIONI DI INDAGINE E  DI INCHIESTA... 71

Articolo 104 - Costituzione della Commissione. 71

Articolo 105 - Competenze e poteri della Commissione. 71

Articolo 106 - Durata dei lavori e relazione finale. 73

Articolo 107 - Svolgimento delle sedute. 73

Articolo 108 - Limiti delle  indagini 73

TITOLO III - NORME FINALI 74

Articolo 109 - Entrata in vigore del regolamento. 74

 


TITOLO I

DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I - NORME GENERALI

SEZIONE I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1- Materia del Regolamento

1.            Il presente regolamento disciplina i diritti e i doveri dei Consiglieri comunali nell’espletamento delle loro funzioni istituzionali, la convocazione e le adunanze del Consiglio, la pubblicità delle spese elettorali, nonché il funzionamento delle Commissioni consiliari.

2.            Le decisioni su eventuali casi non disciplinati dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento, nonché l’interpretazione delle norme regolamentali, competono al Presidente del Consiglio sentiti, su casi di particolare rilevanza, il Segretario comunale, il Sindaco e la Conferenza  dei Capi Gruppo.

Articolo 2 - Diffusione

1.            Copia del presente regolamento viene inviata al Sindaco e ai Consiglieri neoeletti in occasione della notifica della elezione, nonché agli Assessori nominati dal Sindaco.

2.            Una copia del regolamento è tenuta a disposizione dei Consiglieri durante le adunanze del Consiglio e delle Commissioni consiliari; altra copia è a disposizione del pubblico.

SEZIONE II - I CONSIGLIERI COMUNALI

Articolo 3 - Consiglieri Comunali

1.            L’elezione, l’entrata e la durata in carica, le dimissioni, le prerogative, le facoltà ed i diritti dei Consiglieri sono disciplinati dalla legge.

Articolo 4 - Divieto di mandato imperativo  -  Responsabilità personale

1.            Ai Consiglieri comunali non può mai essere dato mandato imperativo; se dato non è vincolante.

2.            Ciascun Consigliere comunale è responsabile, personalmente, dei voti che esprime in favore o contro i provvedimenti trattati dal Consiglio.

3.            Nell’adempimento delle civiche funzioni egli ha pertanto piena libertà d’azione, d’espressione, di opinione e di voto.

Articolo 5 - Esenzione da responsabilità

1.            Sono esenti da responsabilità amministrativa, contabile, civile e penale i consiglieri che non abbiano preso parte alle deliberazioni o abbiano espresso voto contrario, facendone constatare i motivi nel verbale.

Articolo 6 - Indennità di presenza e rimborso spese

1.            I Consiglieri hanno diritto alla indennità di presenza per ciascuna adunanza a cui abbiamo partecipato, nella misura fissata dalla legge.

2.            I Consiglieri che risiedono fuori dal Comune hanno il diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute entro i limiti del territorio provinciale per la partecipazione alle adunanze consiliari e alle riunioni delle Commissioni di cui fanno parte.

3.            Su richiesta scritta e motivata del Presidente del Consiglio, il Sindaco può delegare uno o più Consiglieri ad effettuare missioni fuori dal territorio comunale.

4.            Ai Consiglieri che si rechino, per ragioni del loro mandato, fuori dal territorio comunale, spetta il rimborso delle spese di viaggio e delle altre spese di pernottamento e soggiorno effettivamente sostenute e documentate.

5.            L’Economo comunale corrisponde al Consigliere che ne faccia richiesta una anticipazione di fondi nel limite della spesa presunta. Entro dieci giorni dal compimento della missione il Consigliere deve presentare il rendiconto delle spese, regolarmente documentato. Sono ammesse al rimborso tutte le spese giustificate.

6.            In caso di mancata presentazione del rendiconto e della documentazione delle spese sostenute, il Sindaco invita il Consigliere cui sia concessa una anticipazione di spesa a produrre tale documentazione o a rimborsare l’anticipazione ricevuta.

7.            Ove il Consigliere persista nella mancata esibizione della documentazione, il Sindaco dispone il recupero dei fondi anticipati a valere su quanto maturato a favore del soggetto per indennità di presenza o altri rimborsi di spese, a partire dal terzo mese dalla data della missione. Sono comunque fatte salve le necessarie azioni per il recupero dell’importo anticipato.

8.            I Consiglieri, fermo il rimborso delle spese di viaggio, possono optare, in luogo del rimborso delle spese sostenute, per l’indennità di missione prevista dalle vigenti disposizioni.

9.            I Consiglieri inviati in missione a spese del Comune devono depositare relazione scritta agli atti del Consiglio. Tale relazione sarà esaminata dalla Commissione consiliare competente, o eventualmente dal Consiglio comunale, nella prima riunione successiva alla missione.

Articolo 7 - Dimissioni

1.            Le dimissioni dalla carica devono essere presentate dai Consiglieri per iscritto, con lettera da indirizzarsi al Presidente del Consiglio, possono essere motivate dal dimissionario.

2.            Il presidente del Consiglio dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima adunanza successiva.

3.            Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire l’assemblea entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni, per procedere alla surrogazione del dimissionario.

4.            Le dimissioni dei Consiglieri sono irrevocabili dopo l’acquisizione della lettera al protocollo generale del Comune, non necessitano di presa d’atto e diventato efficaci una volta adottata dal Consiglio la deliberazione di surrogazione che deve avvenire entro 20 gg. dalla data di presentazione delle dimissioni.

 

5.            Fino a tale momento, il Consigliere dimissionario mantiene tutte le prerogative della carica, compresa la partecipazione a pieno titolo alle sedute del Consiglio.

6.            Il Consiglio dichiara la deliberazione di surrogazione immediatamente eseguibile con apposita e separata votazione.

7.            L’intervenuta efficacia delle dimissioni comporta la decadenza da tutte le Commissioni e da tutte le cariche alle quali l’interessato era stato eletto in virtù della qualifica di Consigliere comunale.

Articolo 8 - Partecipazione alle sedute del Consiglio

1.            Il Consigliere comunale è tenuto a partecipare alle sedute del Consiglio.

2.            I Consiglieri che non intervengono a una intera sessione ordinaria, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale.

3.            In caso di assenza, la giustificazione può avvenire mediante comunicazione motivata, scritta o verbale, inviata dal Consigliere al Presidente del Consiglio. La giustificazione può essere fornita anche con motivata comunicazione del Capo dal Gruppo cui appartiene il Consigliere assente.

4.            All’inizio dell’adunanza, il Presidente del Consiglio ed i Capi Gruppo comunicano all’assemblea le giustificazioni pervenute.

5.            I consiglieri comunali possono presentare la giustificazione per il mancato intervento alle sedute anche successivamente, sempre prima però che il Consiglio deliberi sulla loro decadenza, pronunciata la quale nessuna ulteriore giustificazione è più ammessa.

6.            Ogni Consigliere può, con lettera indirizzata al Presidente del Consiglio, chiedere di essere considerato in congedo per una o più sedute, fino ad un massimo di tre, senza obbligo di fornire motivazione. Il Presidente del Consiglio ne dà comunicazione all’assemblea nella prima seduta.

7.            Le giustificazioni e i congedi sono riportati nel verbale della seduta.

8.            Il Consigliere che si assenta definitivamente dall’adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvisare il Segretario comunale affinché sia presa nota a verbale.

Articolo 9 - Nomine

1.            La nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende e istituzioni, qualora sia espressamente previsto dalla legge, compete al Consiglio stesso con le modalità previste dall’art. 72 del presente regolamento.

Articolo 10 - Obbligo di elezione di domicilio

1.            I Consiglieri non residenti nel Comune, al fine di rendere agevole e tempestivo il recapito delle comunicazioni e delle notifiche loro dirette, sono tenuti ad eleggere domicilio nel territorio.

2.            L’elezione di domicilio deve essere fatta per iscritto, indicando cognome, nome ed indirizzo del domiciliatario, ed inoltrata al Segretario comunale.

Articolo 11 - Funzioni rappresentative

1.            Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare composta da un rappresentante per ciascun Gruppo consiliare, che interviene assieme al Sindaco, agli Assessori e al Presidente del Consiglio.

2.            Le designazioni sono effettuate dai Capi Gruppo e comunicate al Sindaco e al Presidente del Consiglio.

SEZIONE III - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

Articolo 12 - Funzioni del Presidente del Consiglio

1.            Il Presidente del Consiglio rappresenta l’intero Consiglio comunale in tutte le sedi istituzionali, ne è l’oratore ufficiale, ne tutela la dignità e le funzioni.

2.            Nell’esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri  di imparzialità ed autonomia intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.

3.            Il Presidente ha l’iniziativa delle attività di informazione, di consultazione, di studio e di organizzazione necessarie per favorire il miglior funzionamento del Consiglio e delle Commissioni.

4.            Il Presidente del Consiglio convoca l’assemblea con le modalità e nei termini previsti dal Titolo I, Capo II, del presente regolamento.

5.            Il Presidente del Consiglio presiede le adunanze consiliari. Applicando le norme contenute nel Titolo I, Capo III, del presente regolamento, modera la discussione, concede la facoltà di parlare, pone o precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, stabilisce l’ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato, richiama i Consiglieri al rispetto del regolamento.

6.            Il Presidente del Consiglio convoca e presiede la Conferenza dei Capi Gruppo nei modi e nei termini previsti dal Titolo II, Capo I,  del presente regolamento.

7.            Nei casi di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni sono esercitate dal Vice Presidente; in assenza o impedimento anche di quest’ultimo, dal Consigliere anziano.

Articolo 13 - Prima seduta del Consiglio. Nomina Presidente

1.            La prima seduta del Consiglio viene convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

2.            La prima seduta è presieduta dal Consigliere anziano fino alla elezione del Presidente. Qualora il Consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l’assemblea, la presidenza è assunta dal Consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata ai sensi di legge, occupa il posto immediatamente successivo.

 

3.            Espletate le operazioni di convalida ed eventuale surrogazione degli eletti, il Consiglio procede alla nomina del Presidente, con la maggioranza assoluta dei 2/3 dei componenti assegnati.

4.            Il Presidente eletto assume immediatamente le funzioni e la seduta prosegue per la nomina del Vice Presidente per la comunicazione dei componenti della Giunta e la discussione e approvazione degli indirizzi generali di governo.

5.            Qualora nessun candidato ottenga la prevista maggioranza, alla nomina del Presidente si provvede, con la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati. Se nessun candidato ottiene tale maggioranza si procede, nella stessa seduta, ad un’ulteriore votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nell’ultima votazione. In caso di parità nel ballottaggio, risulta eletto Presidente il consigliere più anziano di età.

Articolo 14 - Revoca e dimissioni del Presidente del Consiglio

1.            Il Presidente del Consiglio può essere revocato dall’assemblea, con il voto palese dei 2/3  dei consiglieri assegnati, per gravi e comprovati motivi.

2.            La  proposta di revoca può essere presentata da un terzo dei Consiglieri assegnati, per iscritto e motivata, insieme con la richiesta di convocazione del Consiglio.

3.            La proposta di revoca viene discussa non prima di 20 gg. e comunque non oltre  la terza  seduta del Consiglio Comunale successivo alla sua presentazione e votata all’inizio della seduta; se approvata, la revoca è dichiarata immediatamente esecutiva e la presidenza dell’assemblea è assunta dal Vice Presidente per la prosecuzione dei lavori.

4.            Le dimissioni volontarie del Presidente del Consiglio sono presentate per iscritto.  Esse sono irrevocabili dal momento dell’acquisizione al protocollo, non necessitano di presa d’atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio la deliberazione di surrogazione.

Articolo 15 - Vice Presidente del Consiglio

1.            Il Vice Presidente del Consiglio esercita tutte le funzioni proprie del Presidente nei casi di assenza o impedimento di quest’ultimo.

2.            Il Vice Presidente viene eletto dal Consiglio immediatamente dopo la nomina del Presidente e con le medesime modalità.

3.            Il Vice Presidente può essere revocato dal Consiglio per gli stessi motivi e con le medesime modalità previste per la revoca del Presidente.

4.            Per le dimissioni volontarie del Vice Presidente si applicano le procedure previste per le dimissioni del Presidente.

Articolo 16 - Ufficio di Presidenza

1.            Il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio costituiscono l’Ufficio di Presidenza.

2.            L’Ufficio di Presidenza si riunisce ogni qual volta sia necessario con l’assistenza del responsabile dell’Ufficio segreteria organi istituzionali.

3.            L’ufficio di Presidenza:

a)   coordina i lavori del Consiglio, della Conferenza dei Capi Gruppo e delle Commissioni comunali  nelle forme previste dal presente regolamento;

b)   sottopone alla Conferenza dei Capi Gruppo proposte relative all’andamento dei  lavori consiliari, alla trattazione delle interrogazioni, mozioni e ordini del giorno, e, in generale, all’attività del Consiglio comunale;

c)   propone agli organi competenti dell’Ammini-strazione iniziative, studi, ricerche e attività volte a valorizzare e qualificare il ruolo del Consiglio comunale.

d)   assiste i Consiglieri comunali nell’esercizio delle loro funzioni di indirizzo e di controllo.

 

SEZIONE IV - I GRUPPI CONSILIARI

Articolo 17 - Costituzione dei Gruppi consiliari

1.            I Consiglieri eletti nella medesima lista formano di regola un Gruppo consiliare. Nel corso del ciclo amministrativo i Consiglieri sono tenuti a comunicare tempestivamente al Presidente del Consiglio, per iscritto, gli eventuali mutamenti intercorsi in ordine alla appartenenza ai rispettivi gruppi.

2.            Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere, a questi sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettanti a un Gruppo consiliare.

3.            Nuovi Gruppi Consiliari  debbono essere costituiti da almeno due consiglieri.

4.            Singoli consiglieri fuoriusciti da Gruppi consiliari diversi, costituiscono  un unico Gruppo misto.

5.            Ogni Gruppo deve comunicare al Segretario Generale, con lettera sottoscritta dalla maggioranza dei componenti, il nome del proprio Capogruppo e dell’eventuale Vice Capogruppo entro il giorno precedente alla prima adunanza del Consiglio neo eletto.

6.            Le successive variazioni della persona del Capogruppo e del Vice Capogruppo sono comunicate al Presidente del Consiglio e al Segretario Generale.

7.            In mancanza di tali comunicazioni, vengono considerati Capogruppo e Vice Capogruppo nell’ordine, i Consiglieri del Gruppo più “anziani” in base alla rispettiva cifra individuale.

8.            Il Comune mette a disposizione dei Gruppi consiliari idonei locali e attrezzature.

SEZIONE V - DISCIPLINA DELLE INTERROGAZIONI

Articolo 18 - Presentazione delle interrogazioni

1.            Ogni Consigliere ha il diritto di presentare interrogazioni al Presidente del Consiglio Comunale, il quale provvederà a trasmetterle al Sindaco disponendo per l’iscrizione all’ordine del giorno.

2.            L’interrogazione presentata per avere informazioni circa la sussistenza o la  verità di un fatto determinato o per conoscere i motivi, i criteri e gli intendimenti in base ai quali sono stati adottati taluni provvedimenti o sono stati o saranno trattati determinati affari , deve essere redatta  per iscritto e firmata dall’interrogante; deve essere formulata in modo chiaro, conciso ed in termini corretti.

3.            L’interrogante deve esplicitamente dichiarare se intende ricevere risposta scritta, oppure verbale nel corso dell’adunanza consiliare; una opzione esclude l’altra. In assenza di indicazioni, si intende richiesta risposta verbale.

4.            Eccezionalmente, possono essere presentate interro-gazioni verbali durante le sedute consiliari; le modalità della presentazione e della risposta sono disciplinate dall’art. 56 del presente regolamento.

5.            Su richiesta dell’interrogante, l’interrogazione può essere trattata nella prima seduta della Commissione consiliare competente successiva alla presentazione dell’in-terrogazione, anziché in Consiglio Comunale.

Articolo 19 - Interrogazioni con risposta scritta

1.            Qualora l’interrogante richieda risposta scritta, la stessa deve essere inoltrata al domicilio del Consigliere entro quindici giorni lavorativi dalla data di presentazione dell’interrogazione.

2.            La risposta è data dal Sindaco o dall’Assessore delegato per quella determinata materia.

3.            La risposta può anche consistere nella trasmissione di una relazione del Dirigente di Settore competente, qualora investa questioni di natura esclusivamente tecnica o amministrativa.

4.            Nel caso in cui la risposta non sia fornita entro quindici giorni lavorativi, l’interrogante può segnalare l’inadempienza al Presidente del Consiglio; questi invita formalmente il Sindaco a rispondere entro i successivi cinque giorni lavorativi.

Articolo 20 - Interrogazioni con risposta verbale

1.            Qualora l’interrogante richieda risposta verbale in Consiglio, l’interrogazione viene iscritta nello apposito elenco delle interrogazioni da trattare nella prima seduta consiliare.

2.            La risposta alle interrogazioni di cui al  comma 1 avviene di norma nella prima seduta consiliare utile, fatta comunque salva la facoltà del Sindaco di rispondere entro quindici giorni lavorativi dalla presentazione.

3.            Le interrogazioni vengono trattate nell’ordine cro-nologico di presentazione, salvo diversa decisione della Conferenza dei Capi Gruppo.

4.            La trattazione delle interrogazioni  non può occupare più di un’ora per ogni adunanza consiliare, salvo i casi previsti nel successivo comma quinto.

5.            Nel caso in cui sia ampiamente prevedibile che non tutte le interrogazioni possano avere risposta entro l’ora regolamentare, il Presidente del Consiglio, prima di convocare la successiva adunanza, sentiti il Sindaco ed i Capi Gruppo e in relazione al numero e all’importanza degli affari da iscrivere all’ordine del giorno, può disporre una deroga al limite di tempo di cui al comma quarto. Il maggior tempo così fissato per la trattazione delle interrogazioni viene reso noto ai Consiglieri con l’avviso di convocazione o all’inizio della seduta.

6.            Le modalità di trattazione delle interrogazioni nel corso della seduta consiliare sono disciplinate dall’art.57 del presente regolamento.

7.            L’interrogante che abbia richiesto risposta verbale può sempre optare, prima che la medesima sia data in Consiglio, per la risposta scritta, rinunciando alla trattazione verbale. In tale caso, la risposta scritta deve comunque essere fornita entro quindici giorni lavorativi dalla presentazione dell’interrogazione o, se tali termini sono già trascorsi, entro  cinque giorni dalla seduta consiliare.

SEZIONE VI - PRESENTAZIONE DI MOZIONI

E ORDINI DEL GIORNO

Articolo 21 - Presentazione di mozioni

1.            Il Sindaco e ogni singolo Consigliere possono presentare mozioni da sottoporre alla discussione ed approvazione del Consiglio Comunale.

2.            La mozione riguarda esclusivamente materie di competenza del Consiglio comunale e può avere lo scopo:

a)   di proporre al Consiglio un dibattito ed una votazione su criteri, atteggiamenti, posizioni o decisioni che si ritiene l’Amministrazione debba adottare nella trattazione di un particolare affare;

b)   di provocare un giudizio del Consiglio comunale su criteri, atteggiamenti, posizioni o decisioni assunte dall’Amministrazione nella trattazione di un particolare affare.

3.            La mozione viene presentata in forma scritta al Presidente del Consiglio; essa deve  indicare chiara-mente la proposta che il consiglio sarà chiamato a votare.

4.            Il Presidente del Consiglio, in occasione della riunione della Conferenza dei Capi Gruppo di cui al  successivo articolo 30, verifica  la possibilità di trovare l’accordo su un testo che ottenga il consenso del proponente e di  tutti i Gruppi.

5.            Le mozioni connesse ad argomenti iscritti all’ordine del giorno vengono trattate contestualmente a tali argomenti.

6.            Quando la mozione venga presentata nel corso di una seduta consiliare il Presidente, senza dar luogo a discussione su di essa, ne fa prendere atto a verbale assicurando che la stessa sarà iscritta all’ordine del giorno della seduta immediatamente successiva a quella di presentazione, a meno che essa non sia relativa ad argomenti iscritti all’ordine del giorno della seduta in corso; in tal caso il Consiglio Comunale decide a maggioranza se procede alla sua discussione e votazione prima dell’argomento  a cui si riferisce.

7.            Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti che vengono discussi e votati osservando le norme del presente regolamento.

Articolo 22 - Presentazione di ordini del giorno

3.                 Il Sindaco e ogni singolo Consigliere possono presentare ordini del giorno da sottoporre alla discussione ed approvazione del Consiglio comunale.

4.                 L’ordine del giorno può riguardare qualsiasi fatto o problema di carattere politico o sociale generale locale, nazionale o internazionale, sul quale si ritenga opportuno che la comunità locale, attraverso il  Consiglio, esprime valutazioni, auspici, proposte o richieste.

5.                 L’ordine del giorno viene presentato in forma scritta al Presidente del Consiglio; esso deve indicare chiaramente la proposta che il Consiglio sarà chiamato a votare.

6.                 IL Presidente del Consiglio, in occasione della Conferenza dei Capi Gruppo di cui al successivo articolo 30, verifica la possibilità di trovare l’accordo su un testo che ottenga il consenso del proponente e di tutti i Gruppi.

7.                 Qualora la proposta di ordine del giorno venga presentata nel corso di una seduta consiliare il Presidente, senza dar luogo a discussione su di essa, ne fa prendere atto a verbale assicurando che la stessa sarà iscritta all’ordine del giorno della seduta immediatamente successiva a quella di presentazione.

8.                 Sugli ordini del giorno proposti possono essere presentati emendamenti che vengono discussi e votati osservando le norme del presente regolamento.

9.                 Il Consiglio stabilisce, tenuto conto delle indicazioni formulate dal proponente, le forme di pubblicità da darsi agli ordini del giorno approvati. Il Sindaco dispone in conformità a tali decisioni.

SEZIONE VII - DIRITTO D’ACCESSO AGLI ATTI E ALLE INFORMAZIONI

Articolo 23 - Diritto d’accesso alle informazioni

1.            I Consiglieri comunali hanno il diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie ed informazioni utili all’espletamento del proprio mandato, secondo le modalità stabilite nella presente Sezione.

2.            I Consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla Legge.

Articolo 24 - Accesso alle informazioni verbali

1.            Le richieste di informazioni verbali agli uffici devono essere indirizzate esclusivamente al Dirigente di Settore competente; questi può delegare, per la risposta,  un dipendente del Settore.

2.            Il Dirigente può procrastinare le risposte, in funzione della qualità e quantità delle informazioni richieste, ad un giorno successivo da concordarsi, qualora, l’immediato soddisfacimento delle richieste, ostacoli gravemente lo svolgimento dei compiti d’ufficio.

Articolo 25 - Accesso alla consultazione di atti

1.            La richiesta di consultazione di atti detenuti da uno specifico ufficio deve essere inoltrata verbalmente al Dirigente di Settore competente; questi può delegare, per la risposta,  un dipendente del Settore.

2.            Il Dirigente può procrastinare la consultazione, in funzione della qualità e quantità degli atti da consultare, ad un giorno successivo da concordarsi, qualora, l’immediato soddisfacimento della richiesta, ostacoli gravemente lo svolgimento dei compiti d’ufficio.

3.            La consultazione di atti concernenti persone, che contengano apprezzamenti sui meriti, demeriti, capacità, moralità, comportamento pubblico e privato delle medesime, deve essere richiesta per iscritto e autorizzata dal Sindaco, che può negare o procrastinare l’accesso, dandone motivata comunicazione scritta al richiedente entro quindici giorni dalla  data della  richiesta.

Articolo 26 - Rilascio di copie di atti

1.            I Consiglieri comunali hanno il diritto di ottenere, previa semplice richiesta verbale all’ufficio che li detiene, copia dei regolamenti comunali, delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, dei decreti e delle ordinanze sindacali, nonché delle determinazioni dirigenziali.

2.            Il rilascio di copia di ogni altro atto o documento deve essere richiesto per iscritto ed autorizzato dal Sindaco; l’eventuale diniego deve essere motivato per iscritto entro quindici giorni dalla richiesta.

3.            Contro il diniego, il richiedente può ricorrere al Presidente del Consiglio comunale; questi, esaminati gli atti, può confermare il diniego oppure invitare il Sindaco ad autorizzare il rilascio delle copie richieste. La decisione spetta comunque al Sindaco.

4.            Tutte le copie vengono rilasciate in esenzione di spese e di imposta di bollo, senza formale autenticazione, e con l’apposizione di una dicitura che specifichi che la copia è stata rilasciata allo specifico Consigliere per le funzioni della carica.

 

SEZIONE VIII - APPROVAZIONE DEGLI INDIRIZZI DI GOVERNO E MOZIONE DI SFIDUCIA

Articolo 27 - Approvazione degli indirizzi generali di governo

1.            Il documento sottoscritto dal Sindaco neo eletto contenente la proposta degli indirizzi generali di governo deve essere consegnato ad ogni Consigliere almeno cinque giorni prima dell’adunanza successiva all’elezione.

2.            Il Sindaco illustra al Consiglio il documento e comunica i nomi del Vice Sindaco e degli Assessori da lui nominati.

3.            Il Consiglio discute il documento, che viene successivamente posto in votazione.

4.            La proposta degli indirizzi generali di governo è approvata qualora ottenga la maggioranza assoluta dei votanti.

5.            Se il Consiglio non approva il documento, il Presidente dichiara chiusa la seduta che dovrà essere riconvocata con le formalità di legge.

Articolo 28 - Mozione di sfiducia

1.            La mozione di sfiducia al Sindaco e alla Giunta, motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, deve essere presentata al Presidente del Consiglio; questi ne trasmette copia al Sindaco.

2.            Il Presidente del Consiglio convoca l’assemblea fissando la data dell’adunanza non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla presentazione della mozione di sfiducia.

3.            E’ fatto divieto di inserire altri affari nell’ordine del giorno dell’adunanza convocata per discutere la mozione di sfiducia.

4.            Al termine della discussione, la mozione di sfiducia può essere ritirata dai proponenti oppure messa ai voti.

5.            Singoli Consiglieri, già firmatari della mozione di sfiducia, possono dichiarare nel corso del dibattito di ritirare la propria adesione al documento. Parimenti, Consiglieri non firmatari della mozione di sfiducia possono, nel corso del dibattito, sottoscrivere il documento.

6.            Qualora, a seguito del ritiro di una o più adesioni, il numero dei firmatari rimasti sia inferiore ai due quinti dei Consiglieri assegnati, la mozione di sfiducia si considera ritirata e la seduta è chiusa senza porre in votazione il documento.

7.            La mozione di sfiducia viene votata in forma palese per appello nominale, e risulta approvata qualora ottenga la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

8.            La deliberazione che approva la mozione di sfiducia viene inviata al controllo di legittimità entro tre giorni dall’approvazione con richiesta di esame urgente.

CAPO II - LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

SEZIONE I - L’AVVISO DI CONVOCAZIONE

Articolo 29 - Competenza

1.            La convocazione del Consiglio comunale viene effettuata dal Presidente del Consiglio a mezzo di avvisi scritti.

2.            Nel caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio, la convocazione compete al Vice Presidente del Consiglio; in assenza o impedimento anche di quest’ultimo, al Consigliere anziano.

3.            Il Presidente del Consiglio convoca l’adunanza:

a)   di propria iniziativa;

b)   su richiesta del Sindaco;

c)   su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri.

d)   su richiesta di almeno 250 titolari di diritto di partecipazione

Articolo 30 - Convocazione d’iniziativa del Presidente del Consiglio

1.            Il Presidente del Consiglio può sempre convocare l’assemblea di propria iniziativa.

2.            Ai fini della convocazione dell’adunanza, il Presidente riunisce la Conferenza dei Capi Gruppo,  invitando il Sindaco, per fissare la data e l’ordine del giorno.

3.            Il Presidente del Consiglio è tenuto ad iscrivere all’ordine del giorno dell’adunanza le proposte che il Sindaco o gli altri aventi diritto intendano in tale occasione sottoporre all’approvazione dell’assemblea.

Articolo 31 - Convocazione su richiesta del Sindaco

1.            La richiesta di convocazione deve essere inoltrata dal Sindaco al Presidente del Consiglio per iscritto, insieme con l’elenco degli argomenti da inserire all’ordine del giorno.

 

2.            Quando particolari evenienze rendano necessario deliberare d’urgenza su un determinato affare, ed il rispetto dei normali termini di convocazione possa comportare pregiudizio per il Comune e i cittadini, il Sindaco può inoltrare al Presidente del Consiglio motivata richiesta di convocazione urgente; in tal caso il Presidente deve riunire il consiglio entro 48 ore. A questo scopo il Presidente del Consiglio convoca d’urgenza, a mezzo telegramma o verbalmente, la Conferenza dei Capi Gruppo.

3.            Nel caso in cui, effettuate le notifiche degli avvisi di convocazione, sopravvengano fatti che rendono necessario deliberare urgentemente su qualche argomento di competenza consiliare, il Sindaco può chiedere al Presidente del Consiglio di aggiungere tali argomenti all’ordine del giorno, dandone notizia ai Consiglieri ed agli Assessori con la modalità e nei termini fissati nei successivi articoli 34, 35 e 36.

4.            In caso di inadempienza agli obblighi di cui ai precedenti commi, il Presidente del Consiglio è responsabile dei danni che possono derivare al Comune dalla mancata approvazione di provvedimenti urgenti.

Articolo 32 - Convocazione su richiesta di un quinto dei Consiglieri

1.            La richiesta di convocazione, formulata per iscritto e firmata da almeno un quinto dei Consiglieri, deve essere inoltrata al Presidente del Consiglio insieme con gli schemi delle deliberazioni, redatti in conformità alle disposizioni di cui all’art. 38, che si intendono proporre all’approvazione del Consiglio.

2.            Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio entro un termine non superiore a venti giorni dalla richiesta; a tale scopo, riunisce la Conferenza dei Capi Gruppo, invitando il Sindaco, per fissare la data e l’ordine del giorno.

3.            Nel caso in cui l’adunanza venga convocata su richiesta di un quinto dei Consiglieri, il Presidente del Consiglio è comunque tenuto ad iscrivere all’ordine del giorno anche eventuali argomenti proposti dal Sindaco e dalla Giunta.

Articolo 33 - Convocazione su richiesta di 250 titolari di diritto di partecipazione

1.            250 titolari di diritto di partecipazione possono richiedere la convocazione del Consiglio Comunale, chiedendo di inserire all’ordine del giorno proposte di deliberazione, secondo la procedura indicata all’art.22 dello Statuto comunale.

Articolo 34 - Notifica ai Consiglieri

1.            L’avviso di convocazione deve essere notificato al Sindaco e ciascun Consigliere presso il suo domicilio a mezzo di un  messo comunale.

2.            L’avviso di convocazione viene, altresì, comunicato agli Assessori.

3.            La notificazione può essere fatta, in assenza dell’interessato, a persona di famiglia, convivente o incaricata, o a persona addetta alla casa, con le modalità di cui all’art. 139 del Codice di Procedura Civile.

4.            La notifica può essere sempre fatta dal messo comunale in mani proprie del destinatario, ovunque lo stesso venga reperito entro la circoscrizione territoriale del Comune, secondo quanto previsto dall’art. 138 del Codice di Procedura Civile.

5.            Il messo deve rimettere alla Segreteria comunale dichiarazione di avvenuta notifica, contenente l’indicazione del giorno ed ora in cui essa è avvenuta e la firma di ricevuta, da conservarsi a corredo degli atti della seduta consiliare.

6.            La dichiarazione di avvenuta notifica, certificata dalla firma del messo comunale, può avere forma di elenco-ricevuta, comprendente più Consiglieri

7.            Al Consigliere non residente nel Comune che non abbia ottemperato all’obbligo di eleggere domicilio nel territorio comunale secondo quanto previsto all’art.10 del presente regolamento, l’avviso di convocazione viene spedito dal messo comunale al domicilio anagrafico del medesimo a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza altre formalità.

8.            Nei casi regolati dal precedente comma 7, con la spedizione dell’avviso di convocazione a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento si ritiene osservato, ad ogni effetto, l’obbligo della notifica.

9.            L’avviso di convocazione può comunque sempre essere notificato tramite messo del diverso Comune di residenza del Consigliere.

Articolo 35 - Termini per la notifica

1.            Per le sessioni ordinarie, l’avviso di convocazione, con accluso l’elenco degli affari da trattare, le proposte di deliberazione, nonché le mozioni, gli Ordini del Giorno e le  interrogazioni, deve essere recapitato ai Consiglieri e agli Assessori almeno cinque giorni interi prima di quello stabilito per l’adunanza.

2.            Per le sessioni straordinarie, il recapito del relativo invito deve avvenire almeno tre giorni prima di quello stabilito per la riunione.

3.            Nei termini di cui ai commi 1 e 2 sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario.

4.            Per le sedute di seconda convocazione l’avviso deve essere recapitato almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione.

5.            Nel caso che, effettuate le notifiche degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all’ordine del giorno affari urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri e agli Assessori almeno 24 ore prima della seduta, precisando l’oggetto degli affari aggiunti.

6.            La maggioranza dei Consiglieri presenti alla seduta ha diritto di decidere il rinvio al giorno seguente di provvedimenti relativi ad affari aggiunti all’ordine del giorno, per poterli più approfonditamente studiare.

7.            Non sussiste alcun obbligo di dare avviso del rinvio, e della conseguente prosecuzione della seduta per trattare solo questi affari aggiunti, ai Consiglieri e agli Assessori assenti nel momento in cui esso viene deciso.

 

8.            L’eventuale ritardata o omessa consegna dell’avviso di convocazione si ritiene sanata qualora il Consigliere interessato partecipi regolarmente alla riunione del Consiglio.

Articolo 36 - Convocazione d’urgenza

1.            Il Consiglio comunale può essere convocato d’urgenza quando ciò risulti giustificato dalla esigenza dell’esame immediato di determinati affari, per i quali il rispetto dei termini normali di convocazione possa comportare pregiudizio per il Comune e per i cittadini.

2.            In questo caso l’avviso di convocazione deve essere recapitato ai Consiglieri e agli Assessori almeno 24 ore prima della seduta, con l’elenco degli affari da trattare.

3.            I motivi dell’urgenza possono essere sindacati dal Consiglio comunale il quale può stabilire a maggioranza dei presenti, che ogni provvedimento sia rinviato al giorno successivo a quello in cui si tiene la riunione.

4.            In caso di rinvio al giorno successivo, si osservano le norme stabilite nel comma 7 del precedente articolo 35.

SEZIONE II - L’ORDINE DEL GIORNO

Articolo 37 - Norme di compilazione

1.            L’elenco dei titoli degli affari da trattarsi in ciascuna adunanza del Consiglio comunale, ordinaria o straordinaria, ne costituisce l’ordine del giorno; le materie di competenza del Consiglio sono determinate dalla legge.

2.            L’ordine del giorno deve essere chiaramente compilato in modo da consentire ai  Consiglieri di conoscere esattamente l’elenco degli argomenti che verranno trattati.

3.            Nell’ordine del giorno debbono essere elencati distintamente gli affari da trattare in seduta pubblica ed in seduta segreta.

 

4.            L’ordine del giorno delle adunanze del Consiglio comunale deve essere pubblicato all’Albo Pretorio del Comune almeno il giorno precedente a quello stabilito per l’adunanza, a cura del Segretario comunale.  Dello stesso ne viene dato pubblico avviso, mediante l’affissione di appositi manifesti, ben visibili sia nelle dimensioni che nella veste grafica, in più punti della Città, con l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo in cui si terrà la seduta del Consiglio Comunale.

Articolo 38 - Le proposte di deliberazione

1.            L’iniziativa delle proposte da iscriversi all’ordine del giorno compete al Sindaco, alla Giunta comunale, a ogni singolo Consigliere comunale e ai cittadini secondo le norme dell’art. 22 dello Statuto  comunale.

2.            Le proposte da trattarsi  in Consiglio devono essere presentate per iscritto, e comprendere una relazione illustrativa che motivi il provvedimento e lo schema della parte dispositiva; qualora la proposta comporti una spesa, devono essere indicati i mezzi per farvi fronte.

3.            Ogni Consigliere può presentare proposte di “deliberazioni di indirizzo” dell’attività amministrativa, su materie di competenza del Consiglio; gli indirizzi approvati dal Consiglio sono vincolanti per l’Amministrazione comunale.

4.            Le proposte di deliberazione che comportino modifica o revoca di precedenti deliberazioni devono farne espressa e chiara menzione nel dispositivo.

5.            Gli uffici comunali garantiscono l’assistenza ai singoli Consiglieri e ai cittadini che intendano presentare proposte di deliberazioni.

6.            Tutte le proposte di deliberazione devono riportare i prescritti pareri.

Articolo 39 - La formazione dell’ordine del giorno

1.            La compilazione dell’ordine del giorno compete al Presidente del Consiglio comunale, che fissa l’ordine di trattazione degli argomenti sentito il Sindaco e la Conferenza dei Capi Gruppo.

 

2.            Il Sindaco trasmette al Presidente del Consiglio il testo delle deliberazioni che intende proporre al Consiglio, per la formazione dell’ordine del giorno.

3.            I singoli Consiglieri trasmettono parimenti al Presidente del Consiglio il testo delle proposte di deliberazione che intendono sottoporre all’assemblea, redatte nelle forme di cui al precedente articolo 38.

4.            Il Presidente del Consiglio è tenuto ad iscrivere all’ordine del giorno della prima seduta, tutte le proposte a lui inoltrate dal Sindaco, dai singoli Consiglieri  e dai titolari di diritto di partecipazione.

Articolo 40 - Deposito delle proposte di deliberazione

1.            Gli atti relativi agli argomenti iscritti all’ordine del giorno vengono depositati  presso la Segreteria comunale o altro ufficio indicato nell’avviso di convocazione, nel giorno della riunione e nei tre giorni precedenti, durante l’orario d’ufficio.

2.            L’orario di consultazione deve essere indicato nell’avviso di convocazione.

3.            3. In ogni caso nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione consiliare definitiva se non viene depositata con tutti i documenti necessari per poter essere esaminata almeno   quarantotto ore prima di quella di inizio della seduta.

4.            All’inizio della seduta le proposte ed i documenti vengono depositati nella sala dell’adunanza e nel corso di essa ogni Consigliere può consultarli.

CAPO III - LE ADUNANZE CONSILIARI

SEZIONE I - LA SEDE E LE SESSIONI

Articolo 41 - La Sede

1.            Le riunioni del Consiglio comunale si tengono, di regola, presso la sede comunale, in apposita sala.

 

2.            Il Presidente del Consiglio, di propria iniziativa,  su richiesta del Sindaco, o della maggioranza dei Capi Gruppo, può stabilire che la riunione si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, quando ciò sia reso necessario dall’inagibilità o indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da ragioni di carattere sociale o politico che facciano ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verifichino particolari situazioni, esigenze ed avvenimenti che impegnino la solidarietà generale della comunità.

3.            La sede ove si tiene l’adunanza deve sempre essere indicata nell’avviso di convocazione.

Articolo 42 - Le sessioni

1.            Il Consiglio Comunale si riunisce in sessione ordinaria per l’approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

2.            Ogni altra riunione è in sessione straordinaria.

SEZIONE II - LA  PUBBLICITA’  DELLE  SEDUTE

Articolo 43 - Sedute pubbliche e sedute segrete

1.            Le sedute del Consiglio comunale sono sempre pubbliche, con la sola eccezione dei casi previsti nei successivi commi 3 e 4.

2.            In particolare vengono discussi e deliberati in seduta pubblica la mozione di sfiducia al Sindaco, le nomine che competono al Consiglio e le relative revoche.

3.            La seduta del Consiglio non può mai essere pubblica quando si debbano trattare questioni concernenti persone che comportino apprezzamenti sui meriti, demeriti, capacità, comportamento pubblico o privato, moralità delle medesime.

4.            Quando nella trattazione di un affare in seduta pubblica si inserisca una discussione concernente la qualità e capacità di determinate persone o quando anche l’andamento della discussione, pur non riguardando persone, determini motivi di ordine morale o di interesse pubblico da far ritenere dannosa, per il Comune o per terzi, la sua continuazione in forma pubblica, il Consiglio, su proposta motivata del Presidente e a maggioranza dei voti espressi in forma palese, delibera il passaggio in seduta segreta, dandone atto a verbale con espressa annotazione dei motivi.

5.            Durante la seduta, segreta può restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio comunale e agli Assessori, soltanto il Segretario comunale.

Articolo 44 - Adunanze “aperte”