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R E G O L A M E N T O E D I L I Z I O

REGIONE PIEMONTE

 

PROVINCIA DI TORINO

 

CITTA' DI CHIVASSO

 

REGOLAMENTO EDILIZIO

 

Conforme al regolamento edilizio tipo regionale

Approvazione  ai sensi art 3, comma 3, L.R. 8-luglio-1999 n. 19

Integrazioni Del. C.C. n. 72 del 24/10/05 e Del. C.C. n. 2- 3  del 23/01/06

 

PROGETTO A CURA DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

 

Il capo servizio urbanistica

Il dirigente dell’U.T.C.le

Arch Isabella Naselli

Ing. Francesco Lisa

 

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

 

I N D I C E

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 3

Art. 1       Oggetto del Regolamento Edilizio (R.E.) 3

Art. 2       Formazione della Commissione Edilizia. 3

Art. 3       Attribuzioni della Commissione Edilizia. 4

Art. 4       Funzionamento della Commissione Edilizia. 5

TITOLO II - ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI 6

Art. 5       Certificato urbanistico (C.U.) 6

Art. 6       Certificato di destinazione urbanistica (C.D.U.) 7

Art. 7       Richiesta di concessione edilizia e di autorizzazione edilizia e progetto municipale  7

Art.      8 Rilascio di concessione edilizia e di autorizzazione edilizia. 9

Art.       9 Diniego di concessione edilizia e di autorizzazione edilizia. 11

Art.       10 Comunicazione dell'inizio dei lavori 11

Art.       11 Voltura di concessione edilizia e di autorizzazione edilizia. 11

Art.       12 Comunicazione di ultimazione dei lavori e richiesta del certificato di abitabilità. 12

TITOLO III - PARAMETRI ED INDICI EDILIZI ED URBANISTICI 12

Art. 13     Altezza dei fronti della costruzione (Hf) 12

Art. 14     Altezza della costruzione (H) 13

Art. 15     Numero dei piani della costruzione (Np) 13

Art.16       Distanza tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc), della costruzione dal ciglio o confine stradale (Ds) 13

Art. 17     Superficie coperta della costruzione (Sc) 14

Art. 18     Superficie utile lorda della costruzione (Sul) 14

Art. 19     Superficie utile netta della costruzione (Sun) 15

Art. 20     Volume della costruzione (V) 15

Art. 21 Superficie fondiaria (Sf) 15

Art.22       Superficie territoriale (St) 15

Art. 23     Rapporto di copertura (Rc) 16

Art. 24     Indice di utilizzazione fondiaria (Uf) 16

Art. 25     Indice di utilizzazione territoriale (Ut) 16

Art. 26     Indice di densità edilizia fondiaria (If) 16

Art. 27     Indice di densità edilizia territoriale (It) 16

Art.27 bis     Disposizione transitoria. 16

TITOLO IV - INSERIMENTO AMBIENTALE E REQUISITI DELLE COSTRUZIONI 16

Art. 28     Salubrità del terreno e della costruzione. 16

Art. 30     Salvaguardia e formazione del verde. 17

Art. 31     Requisiti delle costruzioni 18

Art.32       Inserimento ambientale delle costruzioni 18

Art.33       Decoro e manutenzione delle costruzioni e delle aree private. 19

Art.34       Interventi urgenti 20

Art.35       Decoro degli spazi pubblici e di uso pubblico e loro occupazione. 20

TITOLO V - PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI 21

Art.36       Altezza interna dei locali abitativi 21

Art 36bis      Disposizioni sui locali sottotetto. 22

Art. 37     Antenne. 23

Art 37 bis - Installazione delle antenne paraboliche per ricezione sugli edifici 24

Art.38       Chioschi e mezzi pubblicitari 25

Art.39       Coperture, canali di gronda e pluviali 26

Art.40       Cortili e cavedi 26

Art.41       Intercapedini e griglie di aerazione. 27

Art.42       Misure contro la penetrazione di animali nelle costruzioni 28

Art.43       Muri di sostegno. 28

Art.44       Numeri civici 29

Art.45       Parapetti e ringhiere. 29

Art.46       Passaggi pedonali e marciapiedi 30

Art.47       Passi carrabili 30

Art. 48     Piste ciclabili 31

Art.49.     Portici e "pilotis" 32

Art.50       Prefabbricati 32

Art.51       Rampe. 32

Art.52       Recinzioni e cancelli 33

Art.53       Serramenti 34

Art.54       Servitù pubbliche. 34

Art.55       Soppalchi 35

Art.56       Sporgenze fisse e mobili 36

Art.57       Strade private. 36

Art.58       Terrazzi 37

Art.59       Prescrizioni generali 37

Art.60       Richiesta e consegna di punti fissi 38

Art.61       Disciplina del cantiere. 38

Art.62       Occupazione del suolo pubblico e recinzioni provvisorie. 39

Riferimenti Legislativi 40

Art.63       Sicurezza del cantiere e requisiti delle strutture provvisionali 40

Art.64       Scavi e demolizioni 41

Art.65       Rinvenimenti 42

Art.66       Ripristino del suolo e degli impianti pubblici 42

Art.67       Vigilanza e coercizione. 43

Art.68       Violazione del regolamento e sanzioni 43

Art.69       Ricostruzione di edifici crollati in tutto o in parte in seguito ad eventi accidentali 43

Art.70       Deroghe. 44

Art 71       Disposizioni di Legge sopravvenienti 44

APPENDICE ALL'ART. 31

 

1.        Specificazioni delle esigenze indicate all'art. 31.

 

2.      Elenco delle principali disposizioni concernenti le esigenze indicate all'art. 31.

 

3.        Adempimenti in ottemperanza alle normative di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici, di prevenzione degli incendi.

 

ESTREMI DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO

 

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1    Oggetto del Regolamento Edilizio (R.E.)

 

 1.  Il Regolamento Edilizio, in conformità con quanto disposto all'art. 2 della legge regionale 8 luglio1999, n. 19 (Norme in materia di edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 ‘Tutela ed uso del suolo’), disciplina:

 

        a) la formazione, le attribuzioni ed il funzionamento della Commissione Edilizia;

 

        b) gli adempimenti inerenti alle trasformazioni edilizie ed urbanistiche del territorio e le relative procedure;

 

        c) i parametri e gli indici edilizi ed urbanistici;

 

        d) l'inserimento ambientale, i requisiti prestazionali ed il decoro del prodotto edilizio;

 

        e) le prescrizioni costruttive e funzionali per i manufatti;

 

        f)  l'esercizio dell'attività costruttiva e dei cantieri;

 

        g) la vigilanza e le sanzioni.

 

2. Il Regolamento contiene in allegato i modelli secondo i quali devono essere redatti gli atti dei procedimenti.

 

Art. 2    Formazione della Commissione Edilizia

 

 1. La Commissione Edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.

 

 2.  La Commissione è composta dal Dirigente Area Edilizia e Territorio o suo delegato, che la presiede, senza diritto di voto, e da 8 componenti eletti dal Consiglio Comunale, di cui due nominati dalla minoranza. (comma modificato con Del. Comm. Prefett. n. 3 del 23.01.06)

 

 3.  I membri elettivi sono scelti dal Consiglio fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all’architettura, all’urbanistica, all’attività edilizia, all’ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in possesso di diploma di laurea. I membri della Commissione Edilizia dovranno rappresentare, ove possibile i vari ordini professionali. In conformità al disposto della Legge regionale 3 aprile 1989 n. 20, art 14, primo comma, uno dei componenti della Commissione Edilizia deve essere un esperto scelto dal Consiglio Comunale per la sua specifica competenza e provata esperienza in materia di valori ambientali e di tutela degli stessi 

 

 4.  Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione; parimenti non possono far parte della Commissione i consiglieri comunali.

 

 5.  La Commissione resta in carica per una durata pari alla metà del mandato con cui è stato eletto il Consiglio Comunale. I suoi membri possono essere riconfermati fino al rinnovo del Consiglio Comunale che l'ha eletta: pertanto, al momento dell'insediamento del nuovo Consiglio comunale, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita. I componenti eletti e riconfermati per tutta la vigenza del Consiglio Comunale non possono essere nominati nella successiva Commissione.

 

 6.  I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Sindaco : in tal caso, restano in carica fino a che il Consiglio Comunale non li abbia sostituiti. (comma modificato con Del. Comm. Prefett. n. 3 del 23.01.06)

 

 7.  I componenti della Commissione decadono:

      a)   per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;

      b)   per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

 

 8.  La decadenza è dichiarata dal Consiglio comunale.

 

9.       I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.

 

10.   La Commissione Edilizia, può enunciare in un proprio documento le modalità che intende adottare per la formazione di una Sottocommissione   

 

11.   La Sottocommissione è composta dal Dirigente Area Edilizia e Territorio o suo delegato, senza diritto di voto, che la presiede da 3 componenti della Commissione Edilizia di cui uno espressione della minoranza. (comma modificato con Del. Comm. Prefett. n. 3 del 23.01.06)

 

12.   Alla Sottocommissione si applicano le disposizioni che disciplinano la Commissione e i relativi pareri sostituiscono i pareri della Commissione.

 

Art. 3    Attribuzioni della Commissione Edilizia

 

 1.    La Commissione esprime parere preventivo, obbligatorio (tranne nei casi in cui le leggi dispongono diversamente), non vincolante, per:

 

        a) il rilascio di concessioni o autorizzazioni edilizie e loro varianti  in corso d’opera,    i progetti di opere pubbliche;

        b) l'assunzione di provvedimenti di annullamento o revoca degli atti di assenso già rilasciati.

 

 2.    L'Autorità competente all'emanazione del provvedimento, qualora ritenga di doversi pronunciare in difformità dal parere di cui al precedente comma, ha l'obbligo di motivare il proprio dissenso.

 

 3.    Il Sindaco o l'Assessore delegato, la Giunta ed il Consiglio comunale - ciascuno nell'ambito delle proprie competenze - hanno facoltà di richiedere pareri alla Commissione in materia di:

 

        a) strumenti urbanistici, generali ed esecutivi, e loro varianti;

        b) convenzioni;

        c) programmi pluriennali di attuazione;

        d) regolamenti edilizi e loro modifiche;

        e) modalità di applicazione del contributo di concessione.

f) eventuali atti che siano pertinenti all’attività edificatoria od opere che necessitino di valutazione sotto l’aspetto paesistico ed ambientale

 

4)     La Commissione Edilizia, all'atto dell'insediamento, può enunciare in un documento i criteri che intende adottare per svolgere la propria funzione consultiva, in particolare per quanto concerne la valutazione dell'inserimento del progetto edilizio nel contesto ambientale ed il controllo preventivo dello "standard" di qualità delle costruzioni.

 

5)   La Sottocommissione di cui all’art 2 punto 11 esprime parere preventivo, obbligatorio (tranne nei casi in cui le leggi dispongono diversamente), non vincolante per:

a)   il rilascio di autorizzazioni edilizie, fatta salva la facoltà di ricorrere alla Denuncia Inizio Attività ai sensi del comma 7 art 4 della L.N. 493/93 e s.m. e i.,

b)   le varianti finali ex art. 15 l. 47/85 e s.m.e. i.

c)   il rilascio di concessioni cimiteriali per la realizzazione di tombe e monumenti funerari 

d)   i progetti di:

Dehor

Targhe professionali

Verande 

Fioriere

Cappottine parasole

Cartelloni pubblicitari mobili e fissi

Tombe tipo

Baracche agricole

Tinteggiatura facciate

e) altri eventuali progetti, non rientranti nel regime concessorio, individuati dalla C.E. all’atto del suo insediamento

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Riferimenti Legislativi

-          Le eccezioni all'obbligatorietà del parere della Commissione sono attualmente contenute nell'articolo 4 della legge 4 dicembre 1993, n. 493, e successive modificazioni.

 

Art. 4    Funzionamento della Commissione Edilizia

 

 1.  La Commissione, su convocazione del Presidente, si riunisce ordinariamente una volta al mese e, straordinariamente, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario; le riunioni della Commissione non sono pubbliche e sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti.

 

 2.  Il Presidente designa il funzionario chiamato a svolgere le funzioni di segretario della Commissione, senza diritto di voto.. (comma modificato con Del. Comm. Prefett. n. 3 del 23.01.06)

 

 3.  Assistono ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, i tecnici comunali istruttori degli atti sottoposti all'esame della Commissione stessa.

 

 4.  I componenti della Commissione interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel verbale di cui al successivo comma 9.

 

 5.  Vi è interesse all'argomento quando il componente della Commissione partecipi alla progettazione, anche parziale, dell'intervento; quando partecipi in qualsiasi modo alla richiesta di concessione o di autorizzazione; quando sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione; quando appalti la realizzazione dell'opera; quando sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista.

 

 6.  La Commissione esprime i propri pareri, a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, sulla base di adeguata istruttoria esperita dall'ufficio comunale competente; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

 

 7.  La Commissione, con decisione assunta a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, ha facoltà di richiedere al Sindaco di poter sentire uno o più esperti in specifiche materie; ha altresì facoltà - con le stesse modalità decisionali - di convocare e sentire i richiedenti le concessioni e le autorizzazioni, o i loro delegati, anche insieme ai progettisti, e di eseguire sopralluoghi collegiali.

 

 8.  La Commissione deve sempre motivare l'espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria.

 

 9.  Il Segretario della Commissione redige il verbale della seduta su registro o su schede numerate e vidimate mediante il bollo del Comune.

 

10. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero e i nominativi dei presenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto.

 

11. Il verbale è firmato dal Segretario estensore, dal Presidente della Commissione, dai membri componenti ed è allegato in copia agli atti propedeutici relativi alla concessione o all'autorizzazione.

 

 

 

TITOLO II - ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI

 

Art. 5    Certificato urbanistico (C.U.)

 

1. La richiesta del certificato urbanistico (C.U.) può essere formulata dal proprietario o dal titolare di altro diritto che conferisca la facoltà di svolgere attività edilizie; essa deve indicare le generalità del richiedente e riportare i dati catastali e di ubicazione per individuare l'immobile a cui il certificato si riferisce.

 

2. Il certificato urbanistico è rilasciato dall’Autorità comunale entro sessanta giorni dalla richiesta e specifica, in particolare:

 

        a) le disposizioni vigenti e quelle eventualmente in salvaguardia alle quali è assoggettato l'immobile;

 

        b) l'area urbanistica in cui è compreso l'immobile e le destinazioni d'uso ammesse;

 

        c) i tipi e le modalità d'intervento consentiti;

 

        d) le prescrizioni urbanistiche ed edilizie da osservare;

 

        e) le eventuali prescrizioni concernenti obblighi amministrativi, in particolare per quanto concerne urbanizzazioni e dismissioni;

 

        f)  i vincoli incidenti sull'immobile.

 

3. Il C.U. è redatto secondo il modello allegato al presente Regolamento.

 

Art. 6    Certificato di destinazione urbanistica (C.D.U.)

 

1. La richiesta del certificato di destinazione urbanistica (C.D.U.) può essere formulata dal proprietario, dal possessore dell'area interessata o da altro portatore di interesse legittimo; essa deve indicare le generalità del richiedente e riportare i dati catastali e di ubicazione per individuare l'immobile a cui il certificato si riferisce.

 

2. Il C.D.U. è rilasciato dall’Autorità comunale entro trenta giorni dalla richiesta e specifica le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata, in particolare:

 

        a) le disposizioni vigenti e quelle eventualmente in salvaguardia alle quali è assoggettato l'immobile;

 

        b) l'area urbanistica in cui è compreso l'immobile e le destinazioni d'uso ammesse;

 

        c) le modalità d'intervento consentite;

 

        d) la capacità edificatoria consentita;

 

        e) i vincoli incidenti sull'immobile.

 

3. Il C.D.U. è redatto secondo il modello allegato al presente Regolamento e conserva validità per un anno dalla data del rilascio, salvo che intervengano modificazioni degli strumenti urbanistici.

 

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Riferimenti Legislativi

 

-   Per quanto concerne il comma 2, cfr.: art. 18, L. 28 febbraio 1985, n. 47, commi 3 e 4; in caso di mancato rilascio nel termine, il C.d.U. può essere sostituito dalla dichiarazione dell'alienante o di un condividente che attesti l'avvenuta presentazione della domanda di rilascio e che precisi la destinazione urbanistica dell'area secondo gli strumenti urbanistici vigenti o adottati, oppure l'inesistenza di questi, o che specifichi, infine, se l'area è sottoposta, o meno, a strumento urbanistico esecutivo ad opera del P.R.G. vigente.

 

-   Per quanto disposto al comma 3, si rammenta che la dichiarazione che non sono intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici è resa dall'alienante o da un condividente, in sede di formazione dell'atto al quale il certificato va allegato (comma 3, art. 18, L. 28 febbraio 1985, n. 47).

 

Art. 7    Richiesta di concessione edilizia e di autorizzazione edilizia e progetto municipale

 

1. Il proprietario, il titolare di diritto reale che consenta di eseguire trasformazioni e chiunque, per qualsiasi altro valido titolo, abbia l'uso o il godimento di entità immobiliari con l'anzidetta facoltà, richiede all’Autorità comunale la concessione o l'autorizzazione per eseguire qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica od edilizia del territorio e degli immobili.

 

2. La richiesta di concessione o di autorizzazione edilizia è composta dei seguenti atti:

 

        a) domanda indirizzata all’Autorità comunale contenente:

 

               1) generalità del richiedente;

 

               2) numero del codice fiscale - o della partita IVA nel caso si tratti di Società - del proprietario e del richiedente;

 

               3) estremi catastali e ubicazione dell'immobile sul quale si intende intervenire;

 

        b) documento comprovante la proprietà o l'altro titolo che abilita a richiedere l'atto di assenso edilizio a norma di legge;

 

        c) progetto municipale.

 

3. Qualora il richiedente intenda obbligarsi all'esecuzione diretta di opere di urbanizzazione, la domanda di cui al precedente comma 2, lett. a), deve essere integrata con una dichiarazione concernente la disponibilità ad eseguire le opere sulla base di uno specifico progetto e di un apposito capitolato concordati con gli uffici tecnici comunali ed approvati dagli organi comunali competenti.

 

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Riferimenti Legislativi

 

-   Per quanto disposto al comma 5, si ricorda, ad esempio, la documentazione per interventi in zona sismica, per il risparmio energetico, per impianti di depurazione, ecc.; si evidenziano ancora gli elaborati richiesti dalla L. 5 marzo 1990, n. 46, e dal suo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447, che debbono essere depositati presso gli uffici comunali contestualmente al progetto edilizio.

 

4. Il progetto municipale è formato dai seguenti atti:

 

        a) estratto della mappa catastale;

 

        b) estratti degli elaborati del P.R.G. e degli eventuali strumenti urbanistici esecutivi con tutte le informazioni e le prescrizioni significative per l'area d'intervento;

 

        c) rappresentazione dello stato di fatto, costituita da una planimetria del sito d'intervento, a scala non minore di quella catastale, estesa alle aree limitrofe con specificati orientamento, toponomastica, quote altimetriche e planimetriche, manufatti ed alberature esistenti; per gli interventi su edifici esistenti, inoltre, da piante, prospetti e sezioni di rilievo dell'esistente (in scala 1:20 - 1:50 se necessarie per la corretta descrizione dello stato di fatto, 1:100; 1:200), con specificazione delle destinazioni d'uso di ogni singolo vano, dei materiali, delle finiture, dei colori in atto con descrizione degli eventuali valori storici, artistici, architettonici, tipologici attraverso documentazione in scala appropriata e documentazione fotografica;

 

        d) specificazione delle opere di urbanizzazione primaria esistenti;

 

        e) documentazione fotografica del sito nello stato di fatto, con riferimento al contesto insediativo adiacente;

 

        f)  simulazione fotografica dell'inserimento del progetto nella situazione esistente nel caso di interventi aventi forte impatto per le dimensioni proprie o per le caratteristiche storiche, artistiche o ambientali del contesto in cui si collocano;

 

        g) planimetria di progetto, alla stessa scala della rappresentazione dello stato di fatto, con l'indicazione dei limiti di proprietà, delle quote planimetriche (distanza dai confini, dagli edifici, ecc.) ed altimetriche del suolo sistemato, delle destinazioni d'uso di ogni singolo vano, degli accessi, dei tracciati delle reti infrastrutturali (acquedotto, fognatura, illuminazione, ecc.);

 

        h) piante, sezioni, prospetti (in scala 1:100; 1:200) e particolari (in scala 1:10; 1:20) idonei a rappresentare il manufatto in ogni sua parte; gli elaborati devono rispondere ai seguenti requisiti:

 

               1) le piante sono redatte per ogni piano, dall'interrato al sottotetto, con indicate le destinazioni d'uso e le dimensioni dei locali, nonché per la copertura;

 

               2) le sezioni, almeno due, indicano le altezze nette dei piani, dei parapetti, delle aperture ed i profili del terreno naturale e sistemato;

 

               3) i prospetti riportano il disegno di ogni lato dell'edificio ed i riferimenti alle sagome degli edifici contigui;

 

               4) i particolari illustrano gli eventuali elementi decorativi ed indicano i materiali, le finiture, i colori;

               5) nel caso di interventi di ampliamento o ristrutturazione, gli elaborati riportano sovrapposta l'indicazione delle demolizioni, campite in colore giallo, e delle nuove opere, campite in colore rosso;

 

        i)  relazione illustrativa, redatta secondo il modello allegato al presente Regolamento, contenente gli elementi descrittivi idonei a consentire la piena comprensione del progetto e la verifica del rispetto delle disposizioni normative, nonché ad illustrare il calcolo dei volumi e delle superfici.

 

5. Il progetto municipale deve essere integrato da eventuali ulteriori atti ed elaborati, prescritti da norme speciali o da leggi di settore, in dipendenza di specifiche situazioni tutelate dall'ordinamento vigente e con particolare attenzione alle disposizioni in materia di igiene e sanità.

 

6.   Tutti gli elaborati del progetto municipale devono riportare la denominazione ed il tipo dell'intervento, la firma dell'avente titolo alla richiesta, la firma ed il timbro professionale del progettista o dei progettisti.

 

7.   La richiesta di variante alla concessione o alla autorizzazione edilizia segue la stessa procedura ed è corredata dalla stessa documentazione indicate ai commi precedenti: il progetto municipale deve indicare compiutamente le sole modifiche apportate rispetto all'originaria stesura.

 

8.   Il Consiglio Comunale potrà individuare, su indicazione dell’Ufficio Tecnico Comunale, i casi in cui è ammessa la presentazione di un progetto municipale semplificato, indicandone i contenuti tecnici necessari.

 

Art.   8 Rilascio di concessione edilizia e di autorizzazione edilizia

 

 

1. Le concessioni edilizie e le autorizzazioni edilizie sono rilasciate dall’Autorità comunale in forma scritta e sono redatte secondo il modello allegato al presente Regolamento.

 

2. Le concessioni e le autorizzazioni rilasciate sono pubblicate all'albo pretorio del Comune e sono annotate nell'apposito registro tenuto ai sensi della legge regionale urbanistica.

 

3. Le concessioni e le autorizzazioni devono contenere:

 

        a) il riferimento alla domanda (generalità e codice fiscale del richiedente, data di presentazione, numeri di protocollo e del registro pubblico delle domande di concessione ed autorizzazione);

 

        b) il riferimento agli elaborati tecnici e descrittivi ed agli atti che costituiscono la documentazione allegata alla domanda; un originale di detti elaborati ed atti, vistato dall’Autorità comunale, è allegato alla concessione e all'autorizzazione, della quale costituisce parte integrante;

 

        c) l'indicazione del tipo di intervento e delle destinazioni d'uso;

 

        d) l'identificazione catastale dell'immobile oggetto dell'intervento, la sua ubicazione (località, via, numero civico), il riferimento all'area urbanistica nella quale l'immobile è situato;

 

        e) il riferimento al titolo in forza del quale è richiesto l'atto di assenso edilizio;

 

        f)  il riferimento agli eventuali pareri e autorizzazioni vincolanti costituenti presupposto per il rilascio dell'atto; in quest'ultimo devono essere riportate le eventuali condizioni imposte nei provvedimenti preventivi predetti;

 

        g) il riferimento ai pareri obbligatori non vincolanti preventivamente espressi, e quello agli eventuali pareri facoltativi assunti;

 

        h) negli atti di assenso edilizio onerosi, gli estremi delle deliberazioni del Consiglio comunale con le quali sono stabilite le modalità di applicazione del contributo di concessione;

 

        i)  negli atti di assenso edilizio onerosi, l'entità e le modalità di riscossione del contributo di concessione e la determinazione delle relative garanzie finanziarie;

 

        j)  negli atti di assenso edilizio non onerosi, la precisa citazione della norma a cui è riferita la motivazione di gratuità;

 

        k) il riferimento all'eventuale atto con il quale il richiedente assume l'impegno di realizzare direttamente le opere di urbanizzazione (a scomputo totale o parziale della quota di contributo ad esse relativa) e l'assenso ad eseguire dette opere;

        l)  le modalità dell'eventuale cessione al Comune, o dell'assoggettamento ad uso pubblico, delle aree necessarie per la realizzazione di opere di urbanizzazione;

 

        m) i termini entro i quali i lavori devono essere iniziati ed ultimati;

 

        n) le prescrizioni per gli adempimenti preliminari all'inizio dei lavori;

 

        o) le eventuali prescrizioni particolari da osservare per la realizzazione delle opere;

 

        p) le condizioni e le modalità esecutive imposte alla concessione o all'autorizzazione;

 

        q) il riferimento alla  convenzione o all'atto  di obbligo, qualora il rilascio dell'atto di assenso sia subordinato alla stipula di una convenzione ovvero alla presentazione di un atto d'obbligo unilaterale che tenga luogo della stessa; l'atto di impegno richiesto dalla legge per gli interventi edificatori nelle zone agricole è redatto secondo il modello allegato al presente Regolamento.

 

Art.   9   Diniego di concessione edilizia e di autorizzazione edilizia

 

1. Il diniego della concessione edilizia è assunto dall’Autorità comunale, previo parere, obbligatorio non vincolante, della Commissione Edilizia.

 

2. Il provvedimento deve essere motivato e deve indicare le disposizioni, di legge o di regolamento, che impediscono il rilascio della concessione.

 

3. Il provvedimento di diniego è notificato al richiedente.

 

4. Le disposizioni dei commi precedenti valgono, per quanto applicabili, anche per il diniego dell'autorizzazione edilizia.

 

Art.   10     Comunicazione dell'inizio dei lavori

 

1. Il titolare della concessione o dell'autorizzazione edilizia deve comunicare con atto scritto all’Autorità comunale la data di inizio dei lavori, non oltre l'inizio stesso.

 

2. La comunicazione è redatta secondo il modello allegato al presente regolamento e deve menzionare:

 

        a) la data ed il protocollo del deposito, presso il competente ufficio, della pratica inerente alle opere in cemento armato, ove presenti;

 

        b) i nominativi e le qualifiche degli operatori responsabili della direzione, esecuzione e sorveglianza dei lavori.

 

3. Qualsiasi variazione relativa agli operatori deve essere resa nota al Comune, a cura del titolare della concessione o dell'autorizzazione, entro il termine di giorni otto dall'avvenuta variazione.

 

4. Per le nuove costruzioni (fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 60), gli ampliamenti e le recinzioni, il Comune può effettuare, anche su richiesta degli interessati, apposita visita intesa a verificare tracciati o quote altimetriche e planimetriche, prima o al momento dell'inizio dei lavori, fissando, se del caso, appositi capisaldi.

 

5. Qualora sia accertata la violazione dei disposti di cui ai commi precedenti del presente articolo, l’Autorità comunale inibisce o sospende i lavori, fino alla regolarizzazione amministrativa.

 

Art.   11     Voltura di concessione edilizia e di autorizzazione edilizia

 

1. Il trasferimento della concessione o dell'autorizzazione ad altro titolare (voltura) deve essere richiesto all’Autorità comunale contestualmente alla presentazione dei documenti attestanti il titolo per ottenerlo.

 

2. L'istanza di voltura è corredata dagli atti che comprovano l'avvenuto trasferimento della qualità di avente titolo alla concessione o all'autorizzazione.

 

3. La voltura della concessione o dell'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal deposito della relativa istanza.

 

4. Qualora sia accertata la violazione del disposto di cui al comma 1 del presente articolo, l’Autorità comunale inibisce o sospende i lavori, fino alla regolarizzazione amministrativa.

 

Art.   12     Comunicazione di ultimazione dei lavori e richiesta del certificato di abitabilità

 

 

1. Entro il termine per la conclusione dei lavori, e fatta salva la richiesta di un'ulteriore concessione o autorizzazione o di proroga ai sensi dal comma 13 dell’art 49 della L.R. 56/77 e s.m. e i. per le opere mancanti, il titolare della concessione o dell'autorizzazione deve comunicare all’Autorità comunale con atto scritto, firmato anche dal direttore dei lavori, l'ultimazione dei lavori di esecuzione dell'opera assentita.

 

2. Contestualmente o successivamente, il proprietario richiede all’Autorità comunale, se dovuto, il certificato di abitabilità, con le procedure e gli obblighi stabiliti dalle norme vigenti.

 

3. La comunicazione di ultimazione dei lavori e la richiesta del certificato di abitabilità sono redatte secondo i modelli allegati al presente Regolamento.

 

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Disposizioni Legislative

 

-   Il certificato di abitabilità di cui al comma 2 comprende le cosiddette certificazioni di "usabilità" o "agibilità" delle costruzioni.

 

-   Le disposizioni richiamate al comma 2 sono attualmente contenute nel D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425.

 

TITOLO III - PARAMETRI ED INDICI EDILIZI ED URBANISTICI

 

Art. 13  Altezza dei fronti della costruzione (Hf)

 

1. Si definiscono fronti le proiezioni ortogonali delle singole facciate della costruzione, compresi gli elementi aggettanti o arretrati e la copertura.

 

2. Si assume come altezza di ciascun fronte della costruzione la differenza di quota, misurata in metri [m], tra l'estradosso dell'ultimo solaio - ovvero tra il filo di gronda della copertura se a quota più elevata rispetto ad esso - ed il punto più basso della linea di spiccato; parapetti chiusi o semiaperti, realizzati con qualsiasi tipo di materiale, non rientrano nel computo se di altezza inferiore o uguale a 1,10 m.

 

3. L'ultimo solaio è quello che sovrasta l'ultimo spazio abitabile o agibile - ivi compresi i sottotetti che posseggano i requisiti tecnico-funzionali per essere considerati abitabili o agibili - con esclusione dei volumi tecnici. Sono considerati volumi tecnici quelli impegnati da impianti tecnici necessari al funzionamento del fabbricato, sia sistemati entro il corpo del medesimo sia al di fuori;

 

4. Il filo di gronda è dato dall'intersezione della superficie della facciata con il piano orizzontale tangente al punto più basso della parte aggettante della copertura; nel caso in cui la facciata e la copertura siano raccordati con elementi curvilinei od altro, l'intersezione di cui sopra è rappresentata da una linea virtuale.

 

5. La linea di spiccato è data dall'intersezione della superficie del terreno naturale o del terreno sistemato, se a quota inferiore, con la superficie della facciata della costruzione, escluse le parti prospicienti a rampe, scale e viabilità privata di accesso ai piani interrati.

 

6. Nel caso in cui l'ultimo solaio non presenti andamento orizzontale o presenti andamento complesso con parti a diverse sezioni verticali, l'altezza virtuale della linea di estradosso rispetto al piano di calpestio sottostante, è convenzionalmente ricavata dividendo il volume dell'ultimo spazio di cui al comma 3 (comprensivo degli spessori dei tamponamenti laterali e dell'ultimo solaio) per la superficie utile lorda corrispondente (v. art. 18), al netto di eventuali soppalchi; l'altezza virtuale di cui sopra sommata alla differenza  di  quota  tra il  piano di calpestio citato ed il punto più basso della linea di spiccato è l'altezza di ciascun fronte.

 

7. Dal computo dell'altezza dei fronti sono escluse le opere di natura tecnica che è necessario collocare al di sopra dell'ultimo solaio, quali torrini dei macchinari degli ascensori, torrini delle scale, camini, torri di esalazione, ciminiere, antenne, impianti per il riscaldamento e/o la refrigerazione, impianti per l'utilizzo di fonti energetiche alternative.

 

Art. 14  Altezza della costruzione (H)

 

1. L'altezza della costruzione, misurata in metri [m], è la massima tra quelle dei fronti, determinate ai sensi del precedente art. 13.

 

Art. 15  Numero dei piani della costruzione (Np)

 

1. Il numero dei piani della costruzione è il numero dei piani abitabili o agibili - compresi quelli formati da soffitte e da spazi sottotetto che posseggano i requisiti tecnico-funzionali per essere considerati tali - e di quelli seminterrati il cui livello di calpestio sia, anche solo in parte, fuori terra rispetto ad uno qualunque dei fronti dell'edificio, con esclusione di rampe, scale e viabilità privata di accesso ai piani interrati.

 

2. Dal computo del numero dei piani sono esclusi quelli il cui livello di calpestio risulti interamente interrato e che non emergano dal suolo per più di 1,20 m, misurati dal più alto dei punti dell'intradosso del soffitto al più basso dei punti delle linee di spiccato perimetrali (definite ex art. 13, comma 5), nonché gli eventuali soppalchi.

 

Art.16   Distanza tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc), della costruzione dal ciglio o confine stradale (Ds)

 

1. Le distanze di cui al titolo del presente articolo sono misurate in metri [m] e riferite al filo di fabbricazione della costruzione.

 

2. Il filo di fabbricazione, ai fini della presente norma, è dato dal perimetro esterno delle pareti della costruzione, con esclusione degli elementi decorativi, dei cornicioni, delle pensiline, dei balconi e delle altre analoghe opere, aggettanti per non più di 1,50 m; sono inclusi nel perimetro anzidetto i "bow window", le verande, gli elementi portanti verticali in risalto, gli spazi porticati, i vani semiaperti di scale ed ascensori.

 

3. La distanza tra:

        a) filo di fabbricazione di una costruzione e filo di fabbricazione di un'altra costruzione (D),

        b) filo di fabbricazione di una costruzione e linea di confine della proprietà (Dc),

        c) filo di fabbricazione di una costruzione e confine di una strada o, in assenza di questo, ciglio di una strada (Ds),

    è rappresentata dal raggio della minima circonferenza avente centro in uno dei due elementi e tangente all’altro.

 

 

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Riferimenti Legislativi

 

-          Comma 3: il ciglio della strada è quello definito dalla vigente normativa statale, v. art. 2 del D.M. 1 aprile 1968 n. 1404; il confine della strada è quello definito nel testo del "Nuovo Codice della Strada", Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

-           

Art. 17  Superficie coperta della costruzione (Sc)

 

 

1. La superficie coperta è l'area, misurata in metri quadrati [m2], della proiezione orizzontale dell'intero corpo della costruzione emergente dal terreno, comprese le tettoie, le logge, i "bow window", i vani scala, i vani degli ascensori, i porticati e le altre analoghe strutture.

 

2. Sono esclusi dal computo della superficie coperta gli elementi decorativi, i cornicioni, le pensiline ed i balconi aperti a sbalzo, aggettanti per non più di 1,50 m dal filo di fabbricazione.

 

Art. 18  Superficie utile lorda della costruzione (Sul)

 

1. La superficie utile lorda, misurata in metri quadrati [m2], è la somma delle superfici utili lorde di tutti i piani - entro e fuori terra, sottotetto abitabile o agibile compreso - delimitate dal perimetro esterno di ciascun piano.

 

2. Nel computo della superficie utile lorda dei piani sono comprese le superfici relative:

 

      a)   ai "bow window" ed alle verande;

 

      b)   ai piani di calpestio dei soppalchi;

 

      sono escluse le superfici relative:

 

      c) ai volumi tecnici, anche se emergenti dalla copertura del fabbricato, quali torrini dei macchinari degli ascensori, torrini delle scale, impianti tecnologici, ai vani scala, ai vani degli ascensori ed alle intercapedini

 

      d) ai porticati, ai "pilotis", alle logge, ai balconi, ai terrazzi;

 

      e) agli spazi compresi nel corpo principale o a quelli coperti ad esso esterni adibiti al ricovero ed alla manovra dei veicoli, per uso esclusivo dei residenti o comunque pertinenziali;

 

      f)  ai locali cantina, alle soffitte ed ai locali sottotetto non abitabili o agibili;

 

      g) ai cavedi.

 

Art. 19  Superficie utile netta della costruzione (Sun)

 

1. La superficie utile netta, misurata in metri quadrati [m2], è la somma delle superfici utili nette di tutti i piani - entro e fuori terra, sottotetto abitabile o agibile compreso - ricavate deducendo da quelle utili lorde, così come definite all'art. 18, tutte le superfici non destinate al calpestio.

 

2. Le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sguinci di porte e finestre sono convenzionalmente considerate superfici non destinate al calpestio fino ad una profondità massima di 0,50 m e, come tali, sono dedotte dalle superfici lorde; soglie e sguinci di profondità maggiore saranno invece computati per intero come superfici destinate al calpestio.

 

Art. 20  Volume della costruzione (V)

 

 1.    Il volume della costruzione, misurato in metri cubi [m3], è la somma dei prodotti della superficie utile lorda di ciascun piano (Sul), al netto di eventuali soppalchi, per l'altezza misurata tra i livelli di calpestio del piano medesimo e del piano superiore.

 

2. Per l'ultimo piano, sottotetto abitabile o agibile compreso, l'altezza di cui sopra è quella tra il livello di calpestio e l'estradosso dell'ultimo solaio o in sua assenza l’estradosso della superficie di copertura.

 

3. Nel caso in cui l'ultimo solaio non presenti andamento orizzontale, si ricava convenzionalmente l'altezza virtuale alla quale è situata la linea di estradosso rispetto al piano di calpestio, seguendo il procedimento descritto al comma 6 dell'art. 13.

 

Art. 21 Superficie fondiaria (Sf)

 

1. E' l'area del terreno asservita e/o asservibile alle costruzioni realizzate e/o realizzabili, misurata in metri quadrati [m2], al netto delle superfici destinate dagli strumenti urbanistici generali ed esecutivi alle urbanizzazioni primarie, secondarie e indotte esistenti e/o previste.

 

 

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Riferimenti Legislativi

 

-          Le aree destinate dallo strumento urbanistico alla viabilità e ad impianti e servizi pubblici sono sia quelle già acquisite o da acquisire da parte della Pubblica Amministrazione, sia quelle assoggettate o da assoggettare ad uso pubblico (cfr. art. 21, ultimo comma, L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 e art. 1, L.R. 23 marzo 1995, n. 43).

-           

Art.22   Superficie territoriale (St)

 

1. E' l'area complessiva di una porzione di territorio, misurata in metri quadrati [m2], comprendente le superfici fondiarie (Sf) e quelle destinate dagli strumenti urbanistici generali ed esecutivi alle urbanizzazioni  primarie, secondarie e indotte esistenti e/o previste.

 

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Riferimenti Legislativi

 

-   Le aree destinate dallo strumento urbanistico alla viabilità e ad impianti e servizi pubblici sono sia quelle già acquisite o da acquisire da parte della Pubblica Amministrazione, sia quelle assoggettate o da assoggettare ad uso pubblico. (cfr. art. 21, ultimo comma, L.R. 5 dicembre 1977 , n. 56 e art. 1, L.R. 23 marzo 1995, n.43).

Art. 23  Rapporto di copertura (Rc)

 

1. Il rapporto di copertura è il quoziente, espresso in percentuale [%], tra la superficie coperta dalle costruzioni edificate e/o edificabili e la superficie fondiaria pertinente (Rc = Sc/Sf): rappresenta la percentuale di superficie coperta edificata e/o edificabile sulla superficie fondiaria.

 

Art. 24  Indice di utilizzazione fondiaria (Uf)

 

 

1. L'indice di utilizzazione fondiaria è dato dal rapporto tra la superficie utile lorda edificata e/o edificabile e la superficie fondiaria (Uf = Sul/Sf): rappresenta il numero di metri quadrati di superficie utile lorda edificata e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria [m2]/[m2].

 

Art. 25  Indice di utilizzazione territoriale (Ut)

 

1. L'indice di utilizzazione territoriale è dato dal rapporto tra la superficie utile lorda edificata e/o edificabile e la superficie territoriale (Ut = Sul/St): rappresenta il numero di metri quadrati di superficie lorda edificata e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie territoriale [m2]/[m2].

 

Art. 26  Indice di densità edilizia fondiaria (If)

 

1. L'indice di densità edilizia fondiaria è dato dal rapporto tra il volume edificato e/o edificabile e la superficie fondiaria (If = V/Sf): rappresenta il numero di metri cubi di volume edificato e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria [m3]/[m2].

 

Art. 27  Indice di densità edilizia territoriale (It)

 

 

1. L'indice di densità edilizia territoriale è dato dal rapporto tra il volume edificato e/o edificabile e la superficie territoriale (It = V/St): rappresenta il numero di metri cubi di volume edificato e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie territoriale [m3]/[m2].

 

Art.27 bis  Disposizione transitoria

 

Fino all'adeguamento previsto dall'art. 12, comma 5, della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19, in luogo delle definizioni di cui ai precedenti articoli 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 24 e 25 continuano ad essere vigenti le definizioni contenute nel Piano Regolatore Generale.

 

TITOLO IV - INSERIMENTO AMBIENTALE E REQUISITI DELLE COSTRUZIONI

 

Art. 28  Salubrità del terreno e della costruzione

 

 

1. E' vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che siano stati utilizzati come deposito di materiali insalubri (immondizie, letame, residui organici, ecc.) se non dopo aver risanato il sottosuolo corrispondente.

 

2. Il giudizio concernente l'opera di risanamento è dato dall'Organo competente in materia igienico-sanitaria, previa acquisizione della documentazione e dei pareri tecnici ritenuti necessari, i cui oneri sono a carico del richiedente.

 

3. Se il terreno da edificare è umido e/o soggetto alle infiltrazioni di acque sotterranee o superficiali, deve essere operato un sufficiente drenaggio e debbono essere adottati gli accorgimenti atti ad impedire che l'umidità si trasmetta dalle fondazioni alle murature e/o alle strutture sovrastanti.

 

4. In ogni caso devono essere adottate soluzioni costruttive tali da impedire la risalita dell'acqua per capillarità e le parti murarie dei locali sotterranei o seminterrati devono essere protette mediante la posa di manti impermeabili o la realizzazione di intercapedini.

 

5. I pavimenti non devono appoggiare direttamente sul terreno e l'edificio deve essere isolato dal suolo mediante vespaio di altezza non inferiore a 0,30 m, ventilato tramite condotti sfocianti in bocchette di aereazione.

 

6. Il pavimento del piano terreno non deve essere, di norma, situato ad una quota inferiore rispetto al piano dell'area esterna alla soglia di accesso.

 

7. Possono essere ammesse, su conforme parere del Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente in materia ovvero su asseverazione del progettista, soluzioni tecniche diverse da quelle disciplinate nei commi 5 e 6 del presente articolo, atte a conseguire i medesimi risultati circa la protezione dall'umidità e dalle infiltrazioni di acqua, soprattutto nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente.

 

8. Il solaio dei locali, abitabili, deve sempre essere posto ad un livello superiore a quello della falda freatica o a quello di massima piena del sistema fognario di scarico. I locali non abitabili possono essere posti a livelli inferiori previa presentazione di documentazione tecnica attestante la fattibilità e la sicurezza dell’intervento

 

9. E’ vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che emettono sorgenti radioattive nocive alla salute. E’ vietato utilizzare materiali che emettono radiazioni in quantità nocive alla salute.

Art. 29  Allineamenti

 

 

1. L'allineamento con edifici o manufatti preesistenti è quello riferito alla costruzione più arretrata rispetto al sedime stradale, salvo che, per garantire il rispetto dell'unitarietà compositiva o il mantenimento di caratteri formali, non risulti più conveniente allineare la costruzione in progetto ad una cortina più avanzata.

 

Art. 30  Salvaguardia e formazione del verde

 

 

1. La conservazione, la valorizzazione e la diffusione della vegetazione in genere, sia sulla proprietà pubblica sia su quella privata, sono riconosciute quali fattori di qualificazione ambientale.

 

2. L’Autorità comunale, con ordinanza o con esplicita condizione apposta agli atti di assenso relativi a procedimenti edilizi, può imporre la piantumazione di alberi, arbusti, siepi o la creazione di superfici arboree su aree di proprietà privata fronteggianti spazi pubblici.

 

3. La vegetazione può oltrepassare il limite fra la proprietà ed il sedime stradale solo quando l'aggetto dei rami sia a quota superiore a 4,00 m rispetto al medesimo.

 

4. E' fatto obbligo ai proprietari di alberi, o di altra vegetazione adiacente alla via pubblica, di effettuare i tagli necessari affinché non sia intralciata la viabilità veicolare e pedonale, o compromessa la leggibilità della segnaletica, la visione di eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata.

 

5. Qualora, per qualsiasi causa, cadano sul piano stradale alberi, arbusti o ramaglie afferenti a terreni privati il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile a sue spese, ferma restando la responsabilità degli eventuali danni arrecati.

 

6. L’Autorità comunale, può imporre, con ordinanza, il taglio di alberi ed arbusti che costituiscano potenziali situazioni di pericolo per l'integrità delle reti impiantistiche o che rappresentino insuperabile ostacolo per la loro realizzazione.

 

Art. 31  Requisiti delle costruzioni

 

1. Chiunque diriga ed esegua lavori di realizzazione di manufatti edilizi, di costruzione di nuovi fabbricati, di ristrutturazione, restauro e manutenzione di fabbricati esistenti, di installazione o modifica di impianti tecnologici a servizio dei fabbricati, di installazione o modifica di impianti destinati ad attività produttive all'interno dei fabbricati od in aree ad essi pertinenti, deve provvedere, sotto personale responsabilità, che le opere siano compiute a regola d'arte e rispondano alle norme di sicurezza e di igiene prescritte dalle leggi, dai regolamenti e dalle direttive in vigore.

 

2. Le norme di settore alle quali debbono conformarsi i requisiti tecnici e prestazionali degli interventi edilizi sono riferite alle sotto riportate esigenze di:

 

        a) resistenza meccanica e stabilità;

 

        b) sicurezza in caso di incendio;

 

        c) tutela dell'igiene, della salute e dell'ambiente;

 

        d) sicurezza nell'impiego;

 

        e) protezione contro il rumore;

 

        f)  risparmio energetico e ritenzione del calore;

 

        g) facilità di accesso, fruibilità e disponibilità di spazi ed attrezzature.

 

3. Se per il soddisfacimento dei requisiti, le vigenti norme impongono di procedere a deposito di atti, approvazione di progetti, collaudi, controlli finali o altro, presso istituzioni pubbliche diverse dal Comune, il professionista incaricato ai fini della conformità ai suddetti requisiti deve comunicare all’Autorità comunale gli estremi dei relativi atti e la denominazione dell'ufficio pubblico competente.

 

4. Nel caso di approvazione condizionata, soggetta a prescrizione, il professionista incaricato ai fini della conformità al requisito deve produrre copia del documento rilasciato dal pubblico ufficio competente, riportante per esteso le condizioni imposte; il Comune, in sede di controllo, ha facoltà di richiedere copia completa della pratica presentata presso l'ufficio suddetto.

 

Art.32   Inserimento ambientale delle costruzioni

 

1.   Tutte le costruzioni devono essere inserite armonicamente nel contesto ambientale ottimizzando la resa estetica e funzionale degli interventi edilizi consentiti, favorendo l'inserimento dei volumi soggetti a recupero o dei nuovi volumi all'interno del contesto edificato o come continuum rispetto ad esso; individuando  criteri da seguire nella progettazione desunti dall'analisi del tessuto edilizio esistente, al fine di definire tipologie edilizie e sistemi compositivi architettonici propri di ciascuna realtà urbana;

Si dovranno desumere indicazioni per le nuove costruzioni, finalizzate alla realizzazione di nuove parti del tessuto urbano e tali da configurarle come evoluzione dell'abitato e utilizzare criteri compositivi e tipologie edilizie compatibili con quelle già esistenti, comprensive di tutti gli elementi costitutivi necessari ad identificarle come parti integranti e complete dell'organismo urbano relative a ciascuna singola area del territorio urbano, nell'ambito delle N.T.A. del P.R.G..

 

2. I fabbricati di nuova costruzione, o soggetti a ricostruzione o a recupero, devono armonizzare nelle linee, nei materiali di rivestimento, nelle tinteggiature e nelle coperture con gli edifici circostanti, in particolare con quelli costituenti matrice ambientale, anche senza essere necessariamente simili a questi, nonché inserirsi convenientemente nell'ambiente urbano o naturale rispettandone le caratteristiche peculiari. Il terreno sistemato artificialmente mediante la realizzazione di sbancamenti o rilevati deve avere pendenza massima del 15%

 

 

3. L’Autorità comunale, sentito il parere della Commissione Edilizia, in sede di rilascio degli atti di assenso all'edificazione, ha facoltà di prescrivere, con congrua motivazione, soluzioni progettuali specifiche e di imporre direttive intese ad ottenere specifici risultati di inserimento ambientale.

 

4. L’Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, può altresì disporre la sostituzione o la rimozione di elementi accessori esistenti - quali scritte, insegne, decorazioni, sovrastrutture, ecc. - che non si accordano con le caratteristiche ambientali.

 

5.     I lavori e le opere necessarie per l'arredo complementare, secondo le prescrizioni imposte negli atti di assenso all'edificazione, devono essere totalmente compiuti allo scadere del periodo fissato.

 

Art.33   Decoro e manutenzione delle costruzioni e delle aree private

 

 

1. Le costruzioni, le singole parti delle  stesse e le aree di pertinenza debbono essere mantenute efficienti, per quanto attiene alla sicurezza, all'estetica, al decoro, all'igiene.

 

2. E' prescritta la conservazione degli elementi architettonici aventi caratteristiche storico-artistiche di pregio, nonché interesse di testimonianza storica, quali fontane, esedre, lapidi, bassorilievi, edicole sacre, antiche targhe e simili.

 

3. Il proprietario ha l'obbligo di eseguire i lavori di manutenzione, di riparazione e di ripristino necessari, nonché quelli di intonacatura e ritinteggiatura delle costruzioni deterioratesi.

 

4. I prospetti architettonicamente unitari debbono essere mantenuti tali ed essere tinteggiati in modo omogeneo; detta omogeneità va mantenuta anche se gli interventi di tinteggiatura avvengono in tempi diversi e riguardano proprietà diverse.

 

5. La scelta del colore della tinteggiatura di edifici non soggetti a specifico vincolo di tutela è sottoposta all'approvazione degli uffici comunali competenti presso i quali deve essere esibita e depositata specifica campionatura.

 

6. Le aree libere inedificate, a destinazione non agricola o di pertinenza delle costruzioni, devono essere convenientemente mantenute e recintate: è vietato procurarne o consentirne lo stato di abbandono ed è altresì vietato l'accumulo e l'abbruciamento di materiali o di rifiuti.

 

7. Ove le condizioni delle costruzioni e delle singole parti delle stesse o lo stato delle aree siano degradati tanto da arrecare pregiudizio all'ambiente e al decoro generale della città o alla sicurezza ed alla salute delle persone, l’Autorità comunale ha facoltà di ingiungere, entro un termine prestabilito, al proprietario o al possessore dell'immobile l'esecuzione dei lavori necessari per rimuovere ogni inconveniente; in caso di inottemperanza, totale o parziale, l’Autorità comunale può disporre l'esecuzione d'ufficio a spese dell'inadempiente; tali spese devono essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

 

Art.34   Interventi urgenti

 

 

1. Nei casi in cui ricorrano condizioni di pericolo per la stabilità delle costruzioni o si manifestino situazioni di emergenza con possibile compromissione per l'integrità dell'ambiente e rischio per l'incolumità delle persone, il proprietario degli immobili interessati procede mediante un "intervento urgente" alle operazioni necessarie per rimuovere la situazione di pericolo, sotto personale responsabilità sia per quanto attiene la valutazione dello stato di pericolo sia per l'effettiva consistenza delle operazioni medesime.

 

2. E' comunque fatto obbligo al proprietario di dare immediata comunicazione dei lavori all’Autorità comunale nonché agli eventuali Organi di Tutela, nel caso di edifici gravati da specifici vincoli, e di presentare nel minor tempo possibile, comunque non oltre 30 giorni, istanza per ottenere gli atti di assenso necessari nelle normali condizioni di intervento.

 

3. Ogni abuso in materia è sanzionato ai sensi dell'art. 68, fatto salvo l'eventuale accertamento di fatti e comportamenti penalmente rilevanti e perseguibili.

 

Art.35   Decoro degli spazi pubblici e di uso pubblico e loro occupazione

 

1. Le strade, le piazze, i suoli pubblici o assoggettati ad uso pubblico, all'interno del centro abitato, devono essere provvisti di pavimentazione idonea allo scolo delle acque meteoriche e di mezzi per lo smaltimento delle stesse, sistemati nel sottosuolo.

 

2. E' vietata la formazione di nuovi frontespizi ciechi (se non preordinati alla successiva costruzione in aderenza) visibili da spazi pubblici o assoggettati all'uso pubblico; in caso di preesistenza degli stessi sul confine di proprietà, l’Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, può imporre l'edificazione in aderenza, ove questa sia tra le soluzioni previste dalle N.T.A. dello S.U. vigente, ovvero ingiungere al proprietario del frontespizio di sistemarlo in modo conveniente.

 

3. Chiunque intenda occupare porzioni di suolo pubblico per attività temporanee, per eseguire lavori o per depositarvi materiali deve chiedere al Comune la specifica concessione, indicando l'uso, la superficie che intende occupare e le opere che intende eseguire; l'occupazione delle sedi stradali è comunque regolata dalle leggi vigenti.

 

4. Salve restando le disposizioni di carattere tributario, il rilascio della concessione può essere subordinato alla corresponsione di un canone per l'uso, da disciplinare con apposito regolamento ed al versamento di un deposito cauzionale per la rimessa in pristino del suolo.

 

5. La concessione contiene le prescrizioni da seguire per l'occupazione e indica il termine finale della medesima.

 

6. Scaduto il termine di cui al precedente comma, senza che ne sia stato disposto il rinnovo, il titolare della concessione ha l'obbligo di sgomberare il suolo occupato ripristinando le condizioni ambientali preesistenti.

 

7. In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito dall'Amministrazione a spese del concessionario; tali spese devono essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

 

8. I passi carrabili sono consentiti, in conformità alle norme di legge e con l'osservanza degli obblighi fissati nell'art. 47, semprechè non costituiscano pericolo per la circolazione.

 

 

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Riferimenti Legislativi

 

-   Il riferimento normativo di cui al comma 3 è il testo del "Nuovo Codice della strada", Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

 

TITOLO V - PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI

 

Art.36   Altezza interna dei locali abitativi

 

1. Ai fini del presente regolamento è definita altezza interna di un locale la distanza tra pavimento finito e soffitto finito, misurata in metri [m] sulla perpendicolare ad entrambe le superfici;

 

2. Nel caso in cui il soffitto non presenti andamento orizzontale o il locale sia articolato in parti a differenti sezioni verticali, la misura dell'altezza interna si ottiene, convenzionalmente, dividendo il volume del locale per l'area netta del pavimento ricavata escludendo le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sguinci di porte e finestre, fino ad una profondità massima di 0,50 m.

 

3. La misura minima dell'altezza interna dei locali adibiti ad abitazione e dei vani accessori è fissata dalle vigenti leggi statali e regionali, per quanto in esse specificamente disposto, dal regolamento edilizio comunale all’articolo 36bis.

 

4. Sono quindi consentite misure minime dell'altezza interna inferiori a quelle prescritte dalle leggi statali:

 

        a) per le nuove costruzioni, nei casi di:

 

               1) ricostruzione di edificio di valore storico e/o artistico e/o ambientale, che deve necessariamente mantenere le caratteristiche originarie;

 

               2) inserimento di nuovo edificio a completamento di costruzioni di valore storico e/o artistico e/o ambientale, disposte a cortina, per cui è richiesto l'allineamento con gli orizzontamenti contigui e preesistenti;

 

3)   ampliamento di edificio di valore storico e/o artistico e/o ambientale, per cui è richiesto l'allineamento con gli orizzontamenti preesistenti;

 

4)   locali sottotetto (così come previsto dall’art 18, comma 7 lett. e delle vigenti N.T.A)

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Riferimenti Legislativi

 

-  Il volume di cui al comma 2 è la sommatoria dei volumi delle diverse parti omogenee nelle quali risulta conveniente scomporre il locale al fine di effettuare i conteggi.

-   Le disposizioni citate al comma 3 sono quelle contenute nel D.M. 5 luglio 1975 e nell'art. 43 della legge 5 agosto 1978 n. 457, in particolare, comma 2, lettera b) ed ultimo comma.

        b) per le costruzioni esistenti, nei casi di:

 

               1) interventi edilizi volti al recupero di costruzioni in cui è in atto una funzione abitativa;

2)   interventi edilizi volti al recupero di costruzioni in cui non è in atto una funzione abitativa, ma di valore storico e/o artistico e/o ambientale, per cui sia necessario il mantenimento delle caratteristiche originarie.

3)   Interventi edilizi volti al recupero di locali sottotetto (così come previsto dall’art 18, comma 7 lett. e) e art 8 p.to 19  delle vigenti N.T.A)

 

5. In tutti i casi menzionati al comma precedente, il rilascio del certificato di abitabilità è comunque subordinato al rispetto degli altri requisiti igienico sanitari prescritti dalle leggi vigenti o all'adozione di misure compensative indicate nel progetto, anche offerte dalle attuali tecnologie, giudicate idonee dal responsabile del servizio sanitario competente.

 

6. Ferme restando le prescrizioni di cui ai commi 2 e 3, nei locali di nuova costruzione destinati ad uso abitativo non è consentita, in alcun punto, una altezza tra pavimento e soffitto inferiore a    1,60   

 

Art 36bis   Disposizioni sui locali sottotetto

 

1.   Ferme restando le prescrizioni di cui all’articolo n. 36, nei locali di nuova costruzione, per ogni unità immobiliare, nel caso in cui il soffitto non presenti andamento orizzontale valgono le seguenti definizioni e prescrizioni:

 

    a) Locale sottotetto abitabile o agibile – (così come previsto dall’art 18, comma 7 lett. e delle vigenti N.T.A) ciascun locale avente altezza media interna (ai locali) maggiore a m. 2,40, con altezza minima di m. 1,60 del lato o dei lati più bassi e siano rispettati i requisiti igienico sanitari previsti dalle vigenti norme in materia

   

    b) Locale sottotetto usabile – ciascun locale sottotetto avente l’altezza media  inferiore a m. 2,40

Per i locali sottotetto usabili, valgono le seguenti prescrizioni:

     - non è consentita in alcun punto un altezza interna di imposta tra pavimento e soffitto superiore a m. 0,70

-        il soffitto potrà avere una pendenza massima di 30°

-        è obbligatorio il collegamento con l’alloggio sottostante

- nei singoli locali sarà consentita la realizzazione di aperture aero illuminanti fino a 1/12 della superficie in pianta

In questi  locali è consentita la realizzazione d’opere di finitura  e l’installazione degli impianti idrico-sanitari, elettrico e di riscaldamento/condizionamento

 

        c) Locale sottotetto non usabile. – ciascun locale sottotetto di altezza media inferiore od uguale a mt 1.80.

Per i locali sottotetto non agibili  valgono le seguenti prescrizioni

          - non è consentita in alcun punto un altezza di imposta tra pavimento e soffitto superiore a m. 0,30

        - il soffitto potrà avere una pendenza massima di 30°

-        è consentita la realizzazione di n. 1 velux per falda su superficie max mq. 0,50 cadauno ovvero pari  a 0,5 mq ogni 40 mq. di superficie di sottotetto 

-        l’impianto elettrico deve essere limitato all’illuminazione dei locali

-        non è consentita l’esecuzione di opere di finitura e la predisposizione di altri diversi impianti

-        non sono consentite tramezzature interne

 

Art. 37  Antenne

 

1. Nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione o recupero, - i cui atti di assenso edilizio sono rilasciati dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento - con più di un'unità immobiliare o nelle quali comunque possono essere installati più apparecchi radio o televisivi riceventi con necessità di collegamento ad antenna, è obbligatoria la posa in opera di una antenna centralizzata sia essa terrestre o satellitare, per ogni tipo di ricezione tale da richiederla; per esigenze di tutela dell'arredo urbano, le antenne paraboliche debbono avere colorazione armonica con il contesto dell'ambiente in cui sono installate.

 

2. Sono vietati i collegamenti tra gli apparecchi riceventi e le antenne mediante cavi volanti; i cavi devono essere canalizzati nelle pareti interne o esterne delle costruzioni e la dimensione delle canalizzazioni deve essere tale da consentire eventuali futuri potenziamenti dell'impianto.

 

3. L’Autorità comunale ha facoltà di richiedere, in ogni momento, per motivi di sicurezza pubblica o di tutela dell'arredo urbano, l'installazione di impianti centralizzati di antenne radio-televisive e l'eliminazione delle antenne individuali, senza contrastare il diritto all'informazione.

 

4. L'installazione di antenne o ripetitori per impianti rice-trasmittenti di qualunque tipo è soggetta alle specifiche disposizioni delle vigenti leggi di settore.

 

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Riferimenti Legislativi

 

- Le disposizioni richiamate al comma 4 sono contenute, in particolare:

  . nel D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, e s.m.i., "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni", detto "Codice Postale";

  . nella L.R. 23 gennaio 1988, n. 6, e s.m.i.;

  . nella L. 5 marzo 1990, n. 46, "Norme per la sicurezza degli impianti";

  . nella L. 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo".

-   V. anche le sentenze della Corte di Cassazione relative al diritto di informazione.

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Art 37 bis - Installazione delle antenne paraboliche per ricezione sugli edifici

 

1. Il presente articolo intende disciplinare, attraverso la definizione dei criteri di collocazione degli impianti ed in ottemperanza alla Legge 249 del 31 luglio 1997, art. 3 comma 13, l'installazione delle antenne paraboliche per ricezione sull'intero territorio comunale, per minimizzarne l'impatto visivo e ambientale.

2. Le disposizioni valgono per tutti gli immobili cittadini.

3. Per antenna parabolica si intende l'apparato tecnologico atto alla ricezione delle trasmissioni

radiotelevisive e alla ricezione di servizi via satellite, compresa la loro distribuzione all'interno dei singoli edifici.

4. Per l'installazione valgono le seguenti norme:

a) tutti i proprietari o possessori di immobili esistenti o di nuova costruzione, con qualsiasi destinazione d'uso, se intendono dotarsi di un impianto satellitare dovranno dotarsi di antenne collettive centralizzate;

b) la loro installazione non è soggetta ad autorizzazione edilizia, se non implica opere di carattere edile ai fini dell'installazione;

c) in tutti gli immobili possono essere ammesse, per singole esigenze, anche antenne non collettive, in quanto il proprietario o il possessore di una unità abitativa - in un condominio nel quale non si raggiunga la maggioranza prevista per l'installazione di una antenna collettiva - ha il diritto di poter ricevere il segnale satellitare;

d) particolari esigenze di puntamento dell'antenna parabolica possono consentire l'installazione individuale, anche alla presenza di una antenna collettiva condominiale;

e) le parabole di nuova installazione devono presentare, in tutti i casi, una colorazione capace di mimetizzarsi con quella del manto di copertura, a seconda del posizionamento;

f) in tutti i casi e in tutti gli edifici le antenne - sia condominiali, che singole – andranno posizionate sul tetto degli edifici nel lato considerato "interno o verso cortile" dal Regolamento di Condominio; qualora questa soluzione fosse tecnicamente impraticabile, l'antenna parabolica potrà essere posta eccezionalmente sul lato del tetto verso strada dell'edificio;

g) nel caso le soluzioni del punto f) fossero tecnicamente irrealizzabili e fosse necessario posizionare l'antenna in altra parte del fabbricato, dovrà essere presentata domanda all'Ufficio comunale competente con allegata relazione - redatta da un installatore in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 46/1990, lettera b, oppure da tecnico abilitato - che dimostri l'impossibilità delle posizioni prescritte e opportuna documentazione fotografica;

h) le parabole dovranno avere come dimensione massima un diametro di cm. 150. Oltre tale dimensione si deve fare riferimento alle normative vigenti. Il supporto di appoggio (distanza tra piano di collocazione e bordo inferiore della parabola) non potrà essere maggiore di cm. 50;

i) le antenne paraboliche non devono sporgere dal perimetro del tetto stesso e non devono sporgere oltre il punto più alto del tetto (colmo) per più di cm. 100;

l) per i tetti piani l'altezza massima ammessa è determinata dal supporto di appoggio (massimo cm. 50) e dalla parabola (massimo cm. 150);

m) per ogni condominio possono essere installate più antenne, di massima una per ogni posizione orbitale, a condizione che siano raggruppate tutte in un'unica zona della copertura;

n) la distribuzione alle singole unità interne degli edifici dovrà avvenire attraverso canalizzazioni interne;

o) è vietata - a meno di fondati motivi di interesse generale da parte di enti od organizzazioni pubbliche - l'installazione di antenne paraboliche in contrapposizione visiva ad edifici o zone di rilevante valore storico - artistico, in contrasto con l'armonia ambientale e paesaggistica e nelle aree soggette a vincoli di diversa natura (Legge 1089/1939, Legge 1497/1939, altre leggi di tutela). In questi casi la proprietà dovrà ottenere il nulla-osta dagli Enti preposti;

p) le antenne devono essere installate nel rispetto delle norme previste dalla Legge 46 del 5 marzo 1990 (Norme per la sicurezza degli impianti).

5. Per le installazioni esistenti alla data dell'approvazione del presente articolo valgono le seguenti norme:

a) le antenne paraboliche installate prima dell’applicazione del presente articolo sulle facciate degli edifici dovranno essere rimosse entro 18 mesi dall’entrata in vigore del presente articolo e adeguate alle norme previste al punto 4;

b) i casi di installazioni esistenti che presentino problemi di forte compromissione ambientale, dovranno essere rimosse anche prima dei diciotto mesi, su ordinanza degli Uffici comunali competenti;

c) ai fini del presente articolo il proprietario o possessore di un impianto di ricezione di programmi satellitari o l'amministratore del condominio per le antenne collettive devono disporre, in caso di controllo, di una dichiarazione di installazione dell'antenna satellitare precedente all'approvazione del presente articolo;

d) la fattura dell'impresa che ha provveduto all'installazione o la dichiarazione di conformità rilasciata ai sensi della legge sulla sicurezza degli impianti (Legge 5 marzo 1990, n. 46) costituisce comunque prova per l'installazione pregressa.

SANZIONI

La sanzione si applica per le antenne paraboliche collocate dopo l’entrata in vigore della deliberazione di approvazione dell’art. 37 bis.

La sanzione va da un minimo di Euro 103 ad un massimo di Euro 413. Pagamento in misura ridotta entro 60 gg di Euro 137,67.

E’ comunque obbligatorio provvedere entro 60 giorni dalla comminazione della sanzione all’adeguamento dell’impianto. In caso contrario sarà reiterata la sanzione stessa fino all’effettivo adeguamento dell’impianto.

 

Art.38   Chioschi e mezzi pubblicitari

 

1. L'installazione di chioschi, edicole od altre strutture similari, anche a carattere provvisorio, è autorizzata dal Comune, in conformità alle norme dettate dal "Codice della Strada" e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione.

 

2. Le definizioni, le caratteristiche e le modalità di installazione di mezzi pubblicitari quali insegne, sorgenti luminose, cartelli (esclusi quelli di cantiere), manifesti, striscioni, locandine, stendardi, segni reclamistici, impianti di pubblicità o propaganda, sono normate dal "Codice della Strada" e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione; per quanto di competenza comunale valgono le disposizioni del presente articolo e del piano generale degli impianti pubblicitari.

 

3. L'installazione di chioschi e mezzi pubblicitari non deve essere fonte di molestia o di nocumento per l'ambiente circostante: in particolare le insegne luminose e la cartellonistica motorizzata non devono provocare alcun disturbo ai locali adiacenti e prospicienti.

 

4. Il rilascio dei provvedimenti comunali autorizzativi alla installazione è subordinato alla presentazione di domanda corredata di estratti planimetrici dello strumento urbanistico e di disegni di progetto in scala non inferiore a 1:20.

 

5. Il rilascio dei provvedimenti autorizzativi per aree o edifici soggetti a specifici vincoli, è subordinato all'acquisizione del parere favorevole dell'organo di tutela del vincolo medesimo per la fattispecie richiesta.

 

6. I provvedimenti di cui al comma 4 sono temporanei e rinnovabili; possono essere revocati in qualsiasi momento se lo richiedono ragioni di interesse pubblico.

 

7. Nel caso in cui sia concessa l'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di chioschi o mezzi pubblicitari, valgono le disposizioni di cui all'art. 35, commi 4, 5, 6, 7.

 

8. L’Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, ha facoltà di definire spazi idonei per la posa, l'installazione e l'affissione di mezzi pubblicitari all'interno del centro abitato fissandone, di volta in volta, la distanza dal limite delle carreggiate stradali, nel rispetto della legge vigente.

 

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Riferimenti Legislativi

 

-   I riferimenti normativi sono il testo del "Nuovo codice della strada", Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed il testo del suo regolamento di esecuzione e di attuazione, D.P.R. 16.dicembre 1992, n. 495.

 

-          Il Comune, ai sensi dell'art. 3 comma 3 DLGS 15-11-93 n. 507, ha approvato con delibera Consiliare n. 87 in data 19-12-98 il piano generale degli impianti pubblicitari.

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Art.39   Coperture, canali di gronda e pluviali

 

1. Tutti gli edifici devono essere provvisti di idonee coperture piane o inclinate, munite di canali di gronda e pluviali per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche.

 

2. Le coperture ed i volumi da esse sporgenti (comignoli, abbaini, volumi tecnici, ecc.) sono considerati elementi architettonici della costruzione e la loro realizzazione deve rispondere a precise previsioni di progetto, in particolare per quanto riguarda l'aspetto formale e la compatibilità dei materiali impiegati.

 

3. I canali di gronda ed i pluviali sono obbligatori verso il suolo pubblico e devono convogliare le acque meteoriche nelle fognature; non sono ammessi scarichi liberi a livello del piano marciapiede o del piano stradale o comunque sul suolo pubblico mentre sono ammessi scarichi in cortili, giardini, cisterne o appositi pozzi perdenti.

 

4. Nei canali di gronda e nei pluviali è vietato immettere acque diverse da quelle meteoriche.

 

5.   Verso gli spazi pubblici o assoggettati all’uso pubblico, i pluviali delle nuove costruzioni devono essere incassati ad una altezza minima di 2,50 m dal piano marciapiede o stradale; negli altri casi, è consentito installare i pluviali totalmente all'esterno delle pareti degli edifici realizzando il terminale inferiore in materiale indeformabile, per almeno 2,00 m.

 

6. Idonei pozzetti d'ispezione forniti di chiusura idraulica devono essere installati nei punti delle condutture interrate in cui si verifichi un cambiamento di direzione o la confluenza con altre condutture; un pozzetto finale di ispezione, posto ai limiti della proprietà, deve precedere l'allacciamento alla pubblica fognatura.

 

Art.40   Cortili e cavedi

 

 

1. I cortili, intendendosi per tali anche gli spazi limitati da tre soli fronti di una costruzione, qualora ciascuno di essi sia di larghezza superiore a 4,00 m, devono essere dimensionati in modo che la luce libera, misurata sulla perpendicolare ad ogni prospetto finestrato, rispetti le prescrizioni delle vigenti leggi.

 

2. Agli effetti di quanto sopra, la misura della luce libera è al netto delle proiezioni orizzontali di ballatoi, balconi, pensiline e di qualsiasi altra sporgenza posta all'interno del cortile, nei limiti di cui all'art. 17, 2° comma.

 

3. La realizzazione di cavedi, intendendosi per tali gli spazi interni delimitati da prospetti di larghezza inferiore o uguale a 4,00 m ed aperti in alto per l'intera superficie, è ammessa esclusivamente per la diretta illuminazione e ventilazione di servizi igienici, scale, disimpegni, ambienti di servizio, ripostigli.

 

4. Nelle nuove costruzioni, in rapporto all'altezza dei prospetti, i cavedi devono essere così dimensionati:

 

    - altezza  fino  a 10,00 m, lato min. 2,50 m, sup. min. 6,00 m2;

    - altezza  fino  a 15,00 m, lato min. 3,00 m, sup. min. 9,00 m2;

    - altezza  oltre   15,00 m, lato  min. 4,00 m, sup. min. 16,00 m2.

 

5. Nei cavedi non è ammessa alcuna sporgenza.

 

6. I cavedi debbono essere dotati di facile accesso nella parte inferiore per agevolare le operazioni di pulizia.

 

7. Cortili e cavedi debbono essere pavimentati o sistemati a giardino privato e comunque provvisti di scarico delle acque meteoriche realizzato in modo da evitare ristagni: è vietato, in detto scarico, versare acque nere o materiale di rifiuto.

 

8. E' vietata qualsiasi opera edilizia alla quale risulti conseguente un peggioramento delle condizioni igieniche dei cortili e dei cavedi esistenti.

 

 

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Riferimenti Legislativi

 

-   Il riferimento normativo delle prescrizioni di cui al comma 1 è l'art. 9 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.

 

Art.41   Intercapedini e griglie di aerazione

 

1. Ai fini del presente regolamento è definito "intercapedine" il vano situato sotto il livello del suolo e compreso tra il muro perimetrale di una costruzione ed i muri di sostegno del terreno circostante, appositamente realizzati; l'intercapedine ha la finalità di consentire l'illuminazione indiretta, l'aerazione e la protezione dall'umidità dei locali interrati, nonché la possibilità di accedere a condutture e canalizzazioni di impianti eventualmente in essa contenute.

 

2. Fuori dagli allineamenti individuati dal filo di fabbricazione delle costruzioni, ed anche inferiormente al suolo pubblico, può essere consentita ai proprietari frontisti la realizzazione di intercapedini di servizio o di isolamento, protette da griglie di copertura antisdrucciolevoli, ispezionabili, praticabili e dotate di cunetta e scarico per il deflusso sia delle acque meteoriche sia di quelle utilizzate per la pulizia.

 

3. Il fondo dell'intercapedine deve risultare almeno 0,20 m al di sotto del livello di calpestio dei locali interrati attigui.

 

4.   La costruzione delle intercapedini è a totale carico dei proprietari che debbono altresì provvedere alla loro manutenzione ed è, in ogni caso, effettuata previo provvedimento di assenso da parte del Comune.

 

5.   Ai fini del presente regolamento è definita bocca di lupo l’intercapedine limitata, in larghezza, al vano della finestra

 

6.   Il fondo della bocca di lupo deve risultare almeno 0,20 m. al di sotto del livello del davanzale della finestra 

 

Art.42   Misure contro la penetrazione di animali nelle costruzioni

 

1. Nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione o recupero devono essere adottati accorgimenti tecnici per evitare la penetrazione di ratti, volatili ed animali in genere.

 

2. Tutte le aperture presenti nelle cantine, nei sottotetti e nei vespai con intercapedine ventilata debbono essere protette da idonee reti indeformabili a maglia fitta e le connessure fra superfici verticali ed orizzontali debbono essere debitamente stuccate.

 

3. Gli imbocchi delle canne di aspirazione debbono essere protetti con reti indeformabili a maglia fitta e le suddette canne non debbono presentare forature o interstizi comunicanti con il corpo della muratura.

 

4. Le canalizzazioni contenenti cablaggi di ogni tipo debbono risultare stagne e prive di qualsiasi comunicazione con il corpo della muratura: ove possibile debbono essere inseriti appositi elementi tronco-conici o tronco piramidali per impedire la risalita dei ratti.

 

5. I cornicioni e gli aggetti esposti al posarsi dei volatili debbono presentare superfici in pendenza con inclinazione maggiore o uguale a 15°

 

6. E' vietata la realizzazione di canne di caduta per i rifiuti: l’Autorità comunale, sentito il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente per territorio, può imporre la sigillatura di quelle esistenti ove siano accertate condizioni nocive per la salute degli utenti.

 

Art.43   Muri di sostegno