|
REGIONE PIEMONTE |
|
|
|
PROVINCIA
DI TORINO |
|
|
|
|
|
CITTA' DI CHIVASSO |
|
|
REGOLAMENTO
EDILIZIO
|
|
|
Conforme
al regolamento edilizio tipo regionale
|
|
Approvazione ai sensi art 3, comma 3, L.R.
8-luglio-1999 n. 19 |
|
Integrazioni Del. C.C. n. 72 del 24/10/05 e Del. C.C. n. 2- 3 del 23/01/06 |
|
PROGETTO
A CURA DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE |
|
|
|
Il
capo servizio urbanistica |
|
Il dirigente dell’U.T.C.le |
|
Arch
Isabella Naselli |
|
Ing. Francesco Lisa |
|
|
|
IL SINDACO |
|
IL SEGRETARIO COMUNALE |
|
|
|
I N D I
C E |
|
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Oggetto
del Regolamento Edilizio (R.E.) Art. 2 Formazione
della Commissione Edilizia Art. 3 Attribuzioni
della Commissione Edilizia Art. 4 Funzionamento
della Commissione Edilizia TITOLO II - ADEMPIMENTI
AMMINISTRATIVI E TECNICI Art. 5 Certificato
urbanistico (C.U.) Art. 6 Certificato
di destinazione urbanistica (C.D.U.) Art. 7 Richiesta
di concessione edilizia e di autorizzazione edilizia e progetto municipale Art. 8
Rilascio di concessione edilizia e di autorizzazione edilizia Art. 9
Diniego di concessione edilizia e di autorizzazione edilizia Art. 10
Comunicazione dell'inizio dei lavori Art. 11
Voltura di concessione edilizia e di autorizzazione edilizia Art. 12
Comunicazione di ultimazione dei lavori e richiesta del certificato di
abitabilità TITOLO III - PARAMETRI ED INDICI
EDILIZI ED URBANISTICI Art. 13 Altezza
dei fronti della costruzione (Hf) Art. 14 Altezza
della costruzione (H) Art. 15 Numero
dei piani della costruzione (Np) Art. 17 Superficie
coperta della costruzione (Sc) Art. 18 Superficie
utile lorda della costruzione (Sul) Art. 19 Superficie
utile netta della costruzione (Sun) Art. 20 Volume
della costruzione (V) Art. 21 Superficie fondiaria (Sf) Art.22
Superficie territoriale (St) Art. 23 Rapporto
di copertura (Rc) Art. 24 Indice
di utilizzazione fondiaria (Uf) Art. 25 Indice
di utilizzazione territoriale (Ut) Art. 26 Indice
di densità edilizia fondiaria (If) Art. 27 Indice
di densità edilizia territoriale (It) Art.27 bis Disposizione
transitoria TITOLO IV - INSERIMENTO
AMBIENTALE E REQUISITI DELLE COSTRUZIONI Art. 28 Salubrità
del terreno e della costruzione Art. 30 Salvaguardia
e formazione del verde Art. 31 Requisiti
delle costruzioni Art.32
Inserimento ambientale delle costruzioni Art.33 Decoro
e manutenzione delle costruzioni e delle aree private. Art.35 Decoro
degli spazi pubblici e di uso pubblico e loro occupazione TITOLO V - PRESCRIZIONI
COSTRUTTIVE E FUNZIONALI Art.36 Altezza
interna dei locali abitativi Art 36bis
Disposizioni sui locali sottotetto Art 37 bis - Installazione delle
antenne paraboliche per ricezione sugli edifici Art.38 Chioschi
e mezzi pubblicitari Art.39
Coperture, canali di gronda e pluviali Art.41 Intercapedini
e griglie di aerazione Art.42 Misure
contro la penetrazione di animali nelle costruzioni Art.46 Passaggi
pedonali e marciapiedi Art.56
Sporgenze fisse e mobili Art.60 Richiesta
e consegna di punti fissi Art.61 Disciplina
del cantiere Art.62 Occupazione
del suolo pubblico e recinzioni provvisorie Art.63 Sicurezza
del cantiere e requisiti delle strutture provvisionali Art.66 Ripristino
del suolo e degli impianti pubblici Art.67 Vigilanza
e coercizione Art.68 Violazione
del regolamento e sanzioni Art.69 Ricostruzione
di edifici crollati in tutto o in parte in seguito ad eventi accidentali Art 71 Disposizioni
di Legge sopravvenienti |
|
APPENDICE
ALL'ART. 31 |
|
|
|
1. Specificazioni delle esigenze indicate all'art.
31. |
|
|
|
2. Elenco
delle principali disposizioni concernenti le esigenze indicate all'art. 31. |
|
|
|
3. Adempimenti in ottemperanza alle normative di sicurezza, di
contenimento dei consumi energetici, di prevenzione degli incendi. |
|
|
|
ESTREMI
DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO |
|
|
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
|
|
Art. 1 Oggetto del Regolamento Edilizio (R.E.) |
|
|
|
1. Il
Regolamento Edilizio, in conformità con quanto disposto all'art. 2 della
legge regionale 8 luglio1999, n. 19 (Norme in materia di edilizia e modifiche
alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 ‘Tutela ed uso del suolo’),
disciplina: |
|
|
|
a) la
formazione, le attribuzioni ed il funzionamento della Commissione Edilizia; |
|
|
|
b) gli adempimenti
inerenti alle trasformazioni edilizie ed urbanistiche del territorio e le
relative procedure; |
|
|
|
c) i
parametri e gli indici edilizi ed urbanistici; |
|
|
|
d) l'inserimento
ambientale, i requisiti prestazionali ed il decoro del prodotto edilizio; |
|
|
|
e) le
prescrizioni costruttive e funzionali per i manufatti; |
|
|
|
f) l'esercizio
dell'attività costruttiva e dei cantieri; |
|
|
|
g) la
vigilanza e le sanzioni. |
|
|
|
2. Il
Regolamento contiene in allegato i modelli secondo i quali devono essere
redatti gli atti dei procedimenti. |
|
|
Art. 2 Formazione della Commissione Edilizia |
|
|
|
1. La
Commissione Edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore
urbanistico ed edilizio. |
|
|
|
2. La Commissione è composta
dal Dirigente Area Edilizia e Territorio o suo delegato, che la presiede,
senza diritto di voto, e da 8 componenti eletti dal Consiglio Comunale, di
cui due nominati dalla minoranza. (comma modificato con Del. Comm.
Prefett. n. 3 del 23.01.06) |
|
|
|
3. I membri elettivi sono scelti dal Consiglio fra i cittadini di
maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano
competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile
esperienza nelle materie attinenti all’architettura, all’urbanistica,
all’attività edilizia, all’ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli;
un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in possesso di diploma di
laurea. I membri della Commissione Edilizia dovranno rappresentare, ove
possibile i vari ordini professionali. In conformità al disposto della Legge
regionale 3 aprile 1989 n. 20, art 14, primo comma, uno dei componenti della
Commissione Edilizia deve essere un esperto scelto dal Consiglio Comunale per
la sua specifica competenza e provata esperienza in materia di valori
ambientali e di tutela degli stessi |
|
|
|
4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i
fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado,
l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i
soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o
Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte
alla Commissione; parimenti non possono far parte della Commissione i
consiglieri comunali. |
|
|
|
5. La Commissione resta in carica per una durata pari alla metà del
mandato con cui è stato eletto il Consiglio Comunale. I suoi membri possono
essere riconfermati fino al rinnovo del Consiglio Comunale che l'ha eletta:
pertanto, al momento dell'insediamento del nuovo Consiglio comunale, la
Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di
quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita. I
componenti eletti e riconfermati per tutta la vigenza del Consiglio Comunale
non possono essere nominati nella successiva Commissione. |
|
|
|
6. I componenti della
Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento,
dandone comunicazione scritta al Sindaco : in tal caso, restano in carica
fino a che il Consiglio Comunale non li abbia sostituiti. (comma
modificato con Del. Comm. Prefett. n. 3 del 23.01.06) |
|
|
|
7. I componenti della Commissione decadono: |
|
a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate
al precedente comma 4; |
|
b) per assenza ingiustificata a tre sedute
consecutive. |
|
|
|
8. La decadenza è dichiarata dal Consiglio
comunale. |
|
|
|
9.
I componenti
della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro
quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che
dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di
dimissioni. |
|
|
|
10. La Commissione Edilizia, può enunciare in un
proprio documento le modalità che intende adottare per la formazione di una
Sottocommissione |
|
|
|
11. La
Sottocommissione è composta dal Dirigente Area Edilizia e Territorio o suo
delegato, senza diritto di voto, che la presiede da 3 componenti della
Commissione Edilizia di cui uno espressione della minoranza. (comma
modificato con Del. Comm. Prefett. n. 3 del 23.01.06) |
|
|
|
12.
Alla
Sottocommissione si applicano le disposizioni che disciplinano la Commissione
e i relativi pareri sostituiscono i pareri della Commissione. |
|
|
Art. 3 Attribuzioni della Commissione Edilizia |
|
|
|
1. La Commissione esprime parere preventivo,
obbligatorio (tranne nei casi in cui le leggi dispongono diversamente), non
vincolante, per: |
|
|
|
a) il
rilascio di concessioni o autorizzazioni edilizie e loro varianti in corso |
|
b) l'assunzione
di provvedimenti di annullamento o revoca degli atti di assenso già
rilasciati. |
|
|
|
2. L'Autorità competente all'emanazione del
provvedimento, qualora ritenga di doversi pronunciare in difformità dal
parere di cui al precedente comma, ha l'obbligo di motivare il proprio
dissenso. |
|
|
|
3. Il Sindaco o l'Assessore delegato, la
Giunta ed il Consiglio comunale - ciascuno nell'ambito delle proprie
competenze - hanno facoltà di richiedere pareri alla Commissione in materia
di: |
|
|
|
a) strumenti
urbanistici, generali ed esecutivi, e loro varianti; |
|
b) convenzioni; |
|
c) programmi
pluriennali di attuazione; |
|
d) regolamenti
edilizi e loro modifiche; |
|
e) modalità
di applicazione del contributo di concessione. |
|
f) eventuali atti che siano
pertinenti all’attività edificatoria od opere che necessitino di valutazione
sotto l’aspetto paesistico ed ambientale |
|
|
|
4)
La Commissione
Edilizia, all'atto dell'insediamento, può enunciare in un documento i criteri
che intende adottare per svolgere la propria funzione consultiva, in
particolare per quanto concerne la valutazione dell'inserimento del progetto
edilizio nel contesto ambientale ed il controllo preventivo dello
"standard" di qualità delle costruzioni. |
|
|
|
5)
La Sottocommissione
di cui all’art 2 punto 11 esprime parere preventivo, obbligatorio (tranne nei
casi in cui le leggi dispongono diversamente), non vincolante per: |
|
a)
il rilascio di
autorizzazioni edilizie, fatta salva la facoltà di ricorrere alla Denuncia
Inizio Attività ai sensi del comma 7 art 4 della L.N. 493/93 e s.m. e i., |
|
b)
le varianti finali
ex art. 15 l. 47/85 e s.m.e. i. |
|
c)
il rilascio di
concessioni cimiteriali per la realizzazione di tombe e monumenti
funerari |
|
d)
i progetti di: |
|
Targhe professionali |
|
Verande |
|
Fioriere |
|
Cappottine parasole |
|
Cartelloni pubblicitari mobili e
fissi |
|
Tombe tipo |
|
Baracche agricole |
|
Tinteggiatura facciate |
|
e) altri eventuali progetti, non
rientranti nel regime concessorio, individuati dalla C.E. all’atto del suo insediamento |
|
--------------------------------------------------------------- |
|
Riferimenti
Legislativi |
|
-
Le eccezioni all'obbligatorietà del parere della
Commissione sono attualmente contenute nell'articolo 4 della legge 4 dicembre
1993, n. 493, e successive modificazioni. |
|
|
Art. 4 Funzionamento della Commissione Edilizia |
|
|
|
1. La Commissione, su convocazione del
Presidente, si riunisce ordinariamente una volta al mese e,
straordinariamente, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario; le
riunioni della Commissione non sono pubbliche e sono valide quando sia
presente la maggioranza dei componenti. |
|
|
|
2. Il
Presidente designa il funzionario chiamato a svolgere le funzioni di
segretario della Commissione, senza diritto di voto.. (comma modificato con Del. Comm. Prefett. n. 3
del 23.01.06) |
|
|
|
3. Assistono ai lavori della Commissione, senza
diritto di voto, i tecnici comunali istruttori degli atti sottoposti
all'esame della Commissione stessa. |
|
|
|
4. I componenti della Commissione interessati
alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall'assistere
all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula;
dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel verbale
di cui al successivo comma 9. |
|
|
|
5. Vi è interesse all'argomento quando il
componente della Commissione partecipi alla progettazione, anche parziale,
dell'intervento; quando partecipi in qualsiasi modo alla richiesta di
concessione o di autorizzazione; quando sia proprietario o possessore od
usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri,
di un diritto sull'immobile, tale da fargli trarre concreto e specifico
vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione; quando
appalti la realizzazione dell'opera; quando sia parente od affine entro il
quarto grado del richiedente o del progettista. |
|
|
|
6. La Commissione esprime i propri pareri, a
maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, sulla base di adeguata
istruttoria esperita dall'ufficio comunale competente; in caso di parità
prevale il voto del Presidente. |
|
|
|
7. La Commissione, con decisione assunta a
maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, ha facoltà di richiedere al
Sindaco di poter sentire uno o più esperti in specifiche materie; ha altresì
facoltà - con le stesse modalità decisionali - di convocare e sentire i
richiedenti le concessioni e le autorizzazioni, o i loro delegati, anche
insieme ai progettisti, e di eseguire sopralluoghi collegiali. |
|
|
|
8. La Commissione deve sempre motivare
l'espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della
relazione istruttoria. |
|
|
|
9. Il Segretario della Commissione redige il
verbale della seduta su registro o su schede numerate e vidimate mediante il
bollo del Comune. |
|
|
|
10. Il verbale
deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero e i nominativi dei
presenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento
puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la
richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l'esito della votazione
e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto. |
|
|
|
11. Il verbale
è firmato dal Segretario estensore, dal Presidente della Commissione, dai
membri componenti ed è allegato in copia agli atti propedeutici relativi alla
concessione o all'autorizzazione. |
|
|
|
|
|
|
TITOLO II - ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI |
|
|
Art. 5 Certificato urbanistico (C.U.) |
|
|
|
1. La
richiesta del certificato urbanistico (C.U.) può essere formulata dal
proprietario o dal titolare di altro diritto che conferisca la facoltà di
svolgere attività edilizie; essa deve indicare le generalità del richiedente
e riportare i dati catastali e di ubicazione per individuare l'immobile a cui
il certificato si riferisce. |
|
|
|
2. Il
certificato urbanistico è rilasciato dall’Autorità comunale entro sessanta
giorni dalla richiesta e specifica, in particolare: |
|
|
|
a) le
disposizioni vigenti e quelle eventualmente in salvaguardia alle quali è
assoggettato l'immobile; |
|
|
|
b) l'area
urbanistica in cui è compreso l'immobile e le destinazioni d'uso ammesse; |
|
|
|
c) i
tipi e le modalità d'intervento consentiti; |
|
|
|
d) le
prescrizioni urbanistiche ed edilizie da osservare; |
|
|
|
e) le
eventuali prescrizioni concernenti obblighi amministrativi, in particolare
per quanto concerne urbanizzazioni e dismissioni; |
|
|
|
f) i
vincoli incidenti sull'immobile. |
|
|
|
3. Il
C.U. è redatto secondo il modello allegato al presente Regolamento. |
|
|
Art. 6 Certificato di destinazione urbanistica (C.D.U.) |
|
|
|
1. La
richiesta del certificato di destinazione urbanistica (C.D.U.) può essere
formulata dal proprietario, dal possessore dell'area interessata o da altro
portatore di interesse legittimo; essa deve indicare le generalità del
richiedente e riportare i dati catastali e di ubicazione per individuare
l'immobile a cui il certificato si riferisce. |
|
|
|
2. Il
C.D.U. è rilasciato dall’Autorità comunale entro trenta giorni dalla
richiesta e specifica le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area
interessata, in particolare: |
|
|
|
a) le
disposizioni vigenti e quelle eventualmente in salvaguardia alle quali è
assoggettato l'immobile; |
|
|
|
b) l'area
urbanistica in cui è compreso l'immobile e le destinazioni d'uso ammesse; |
|
|
|
c) le
modalità d'intervento consentite; |
|
|
|
d) la
capacità edificatoria consentita; |
|
|
|
e) i
vincoli incidenti sull'immobile. |
|
|
|
3. Il
C.D.U. è redatto secondo il modello allegato al presente Regolamento e
conserva validità per un anno dalla data del rilascio, salvo che intervengano
modificazioni degli strumenti urbanistici. |
|
|
|
--------------------------------------------------------------- |
|
Riferimenti Legislativi |
|
|
|
- Per quanto concerne il comma 2, cfr.: art.
18, L. 28 febbraio 1985, n. 47, commi 3 e 4; in caso di mancato rilascio nel
termine, il C.d.U. può essere sostituito dalla dichiarazione dell'alienante o
di un condividente che attesti l'avvenuta presentazione della domanda di
rilascio e che precisi la destinazione urbanistica dell'area secondo gli
strumenti urbanistici vigenti o adottati, oppure l'inesistenza di questi, o
che specifichi, infine, se l'area è sottoposta, o meno, a strumento
urbanistico esecutivo ad opera del P.R.G. vigente. |
|
|
|
- Per quanto disposto al comma 3, si rammenta
che la dichiarazione che non sono intervenute modificazioni degli strumenti
urbanistici è resa dall'alienante o da un condividente, in sede di formazione
dell'atto al quale il certificato va allegato (comma 3, art. 18, L. 28
febbraio 1985, n. 47). |
|
|
Art. 7 Richiesta di concessione edilizia e di autorizzazione edilizia e progetto municipale |
|
|
|
1. Il
proprietario, il titolare di diritto reale che consenta di eseguire
trasformazioni e chiunque, per qualsiasi altro valido titolo, abbia l'uso o
il godimento di entità immobiliari con l'anzidetta facoltà, richiede
all’Autorità comunale la concessione o l'autorizzazione per eseguire
qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica od edilizia del
territorio e degli immobili. |
|
|
|
2. La
richiesta di concessione o di autorizzazione edilizia è composta dei seguenti
atti: |
|
|
|
a) domanda
indirizzata all’Autorità comunale contenente: |
|
|
|
1) generalità del richiedente; |
|
|
|
2) numero del codice fiscale - o della partita IVA nel caso si tratti
di Società - del proprietario e del richiedente; |
|
|
|
3) estremi catastali e ubicazione dell'immobile sul quale si intende
intervenire; |
|
|
|
b) documento
comprovante la proprietà o l'altro titolo che abilita a richiedere l'atto di
assenso edilizio a norma di legge; |
|
|
|
c) progetto
municipale. |
|
|
|
3. Qualora il
richiedente intenda obbligarsi all'esecuzione diretta di opere di
urbanizzazione, la domanda di cui al precedente comma 2, lett. a), deve
essere integrata con una dichiarazione concernente la disponibilità ad
eseguire le opere sulla base di uno specifico progetto e di un apposito
capitolato concordati con gli uffici tecnici comunali ed approvati dagli
organi comunali competenti. |
|
|
|
--------------------------------------------------------------- |
|
Riferimenti Legislativi |
|
|
|
- Per quanto disposto al comma 5, si ricorda,
ad esempio, la documentazione per interventi in zona sismica, per il
risparmio energetico, per impianti di depurazione, ecc.; si evidenziano
ancora gli elaborati richiesti dalla L. 5 marzo 1990, n. 46, e dal suo
regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447, che debbono
essere depositati presso gli uffici comunali contestualmente al progetto
edilizio. |
|
|
|
4. Il progetto municipale è formato dai seguenti
atti: |
|
|
|
a) estratto
della mappa catastale; |
|
|
|
b) estratti
degli elaborati del P.R.G. e degli eventuali strumenti urbanistici esecutivi
con tutte le informazioni e le prescrizioni significative per l'area
d'intervento; |
|
|
|
c) rappresentazione
dello stato di fatto, costituita da una planimetria del sito d'intervento, a
scala non minore di quella catastale, estesa alle aree limitrofe con
specificati orientamento, toponomastica, quote altimetriche e planimetriche,
manufatti ed alberature esistenti; per gli interventi su edifici esistenti,
inoltre, da piante, prospetti e sezioni di rilievo dell'esistente (in scala 1:20
- 1:50 se necessarie per la corretta descrizione dello stato di fatto, 1:100;
1:200), con specificazione delle destinazioni d'uso di ogni singolo vano, dei
materiali, delle finiture, dei colori in atto con descrizione degli eventuali
valori storici, artistici, architettonici, tipologici attraverso
documentazione in scala appropriata e documentazione fotografica; |
|
|
|
d) specificazione
delle opere di urbanizzazione primaria esistenti; |
|
|
|
e) documentazione
fotografica del sito nello stato di fatto, con riferimento al contesto
insediativo adiacente; |
|
|
|
f) simulazione
fotografica dell'inserimento del progetto nella situazione esistente nel caso
di interventi aventi forte impatto per le dimensioni proprie o per le
caratteristiche storiche, artistiche o ambientali del contesto in cui si
collocano; |
|
|
|
g) planimetria
di progetto, alla stessa scala della rappresentazione dello stato di fatto,
con l'indicazione dei limiti di proprietà, delle quote planimetriche
(distanza dai confini, dagli edifici, ecc.) ed altimetriche del suolo
sistemato, delle destinazioni d'uso di ogni singolo vano, degli accessi, dei
tracciati delle reti infrastrutturali (acquedotto, fognatura, illuminazione,
ecc.); |
|
|
|
h) piante,
sezioni, prospetti (in scala 1:100; 1:200) e particolari (in scala 1:10;
1:20) idonei a rappresentare il manufatto in ogni sua parte; gli elaborati
devono rispondere ai seguenti requisiti: |
|
|
|
1) le piante sono redatte per ogni piano, dall'interrato al
sottotetto, con indicate le destinazioni d'uso e le dimensioni dei locali,
nonché per la copertura; |
|
|
|
2) le sezioni, almeno due, indicano le altezze nette dei piani, dei
parapetti, delle aperture ed i profili del terreno naturale e sistemato; |
|
|
|
3) i prospetti riportano il disegno di ogni lato dell'edificio ed i
riferimenti alle sagome degli edifici contigui; |
|
|
|
4) i particolari illustrano gli eventuali elementi decorativi ed
indicano i materiali, le finiture, i colori; |
|
5) nel caso di interventi di ampliamento o ristrutturazione, gli
elaborati riportano sovrapposta l'indicazione delle demolizioni, campite in
colore giallo, e delle nuove opere, campite in colore rosso; |
|
|
|
i) relazione
illustrativa, redatta secondo il modello allegato al presente Regolamento,
contenente gli elementi descrittivi idonei a consentire la piena comprensione
del progetto e la verifica del rispetto delle disposizioni normative, nonché
ad illustrare il calcolo dei volumi e delle superfici. |
|
|
|
5. Il
progetto municipale deve essere integrato da eventuali ulteriori atti ed elaborati,
prescritti da norme speciali o da leggi di settore, in dipendenza di
specifiche situazioni tutelate dall'ordinamento vigente e con particolare
attenzione alle disposizioni in materia di igiene e sanità. |
|
|
|
6. Tutti gli elaborati del progetto municipale
devono riportare la denominazione ed il tipo dell'intervento, la firma
dell'avente titolo alla richiesta, la firma ed il timbro professionale del
progettista o dei progettisti. |
|
|
|
7. La richiesta di variante alla concessione o alla
autorizzazione edilizia segue la stessa procedura ed è corredata dalla stessa
documentazione indicate ai commi precedenti: il progetto municipale deve
indicare compiutamente le sole modifiche apportate rispetto all'originaria
stesura. |
|
|
|
8. Il Consiglio Comunale potrà individuare, su
indicazione dell’Ufficio Tecnico Comunale, i casi in cui è ammessa la
presentazione di un progetto municipale semplificato, indicandone i contenuti
tecnici necessari. |
|
|
Art. 8 Rilascio di concessione edilizia e di autorizzazione edilizia |
|
|
|
|
|
1. Le concessioni
edilizie e le autorizzazioni edilizie sono rilasciate dall’Autorità comunale
in forma scritta e sono redatte secondo il modello allegato al presente
Regolamento. |
|
|
|
2. Le
concessioni e le autorizzazioni rilasciate sono pubblicate all'albo pretorio del
Comune e sono annotate nell'apposito registro tenuto ai sensi della legge
regionale urbanistica. |
|
|
|
3. Le
concessioni e le autorizzazioni devono contenere: |
|
|
|
a) il
riferimento alla domanda (generalità e codice fiscale del richiedente, data
di presentazione, numeri di protocollo e del registro pubblico delle domande
di concessione ed autorizzazione); |
|
|
|
b) il
riferimento agli elaborati tecnici e descrittivi ed agli atti che
costituiscono la documentazione allegata alla domanda; un originale di detti
elaborati ed atti, vistato dall’Autorità comunale, è allegato alla
concessione e all'autorizzazione, della quale costituisce parte integrante; |
|
|
|
c) l'indicazione
del tipo di intervento e delle destinazioni d'uso; |
|
|
|
d) l'identificazione
catastale dell'immobile oggetto dell'intervento, la sua ubicazione (località,
via, numero civico), il riferimento all'area urbanistica nella quale
l'immobile è situato; |
|
|
|
e) il
riferimento al titolo in forza del quale è richiesto l'atto di assenso
edilizio; |
|
|
|
f) il
riferimento agli eventuali pareri e autorizzazioni vincolanti costituenti
presupposto per il rilascio dell'atto; in quest'ultimo devono essere
riportate le eventuali condizioni imposte nei provvedimenti preventivi
predetti; |
|
|
|
g) il
riferimento ai pareri obbligatori non vincolanti preventivamente espressi, e
quello agli eventuali pareri facoltativi assunti; |
|
|
|
h) negli
atti di assenso edilizio onerosi, gli estremi delle deliberazioni del
Consiglio comunale con le quali sono stabilite le modalità di applicazione
del contributo di concessione; |
|
|
|
i) negli
atti di assenso edilizio onerosi, l'entità e le modalità di riscossione del
contributo di concessione e la determinazione delle relative garanzie
finanziarie; |
|
|
|
j) negli
atti di assenso edilizio non onerosi, la precisa citazione della norma a cui
è riferita la motivazione di gratuità; |
|
|
|
k) il
riferimento all'eventuale atto con il quale il richiedente assume l'impegno
di realizzare direttamente le opere di urbanizzazione (a scomputo totale o
parziale della quota di contributo ad esse relativa) e l'assenso ad eseguire
dette opere; |
|
l) le
modalità dell'eventuale cessione al Comune, o dell'assoggettamento ad uso
pubblico, delle aree necessarie per la realizzazione di opere di
urbanizzazione; |
|
|
|
m) i
termini entro i quali i lavori devono essere iniziati ed ultimati; |
|
|
|
n) le
prescrizioni per gli adempimenti preliminari all'inizio dei lavori; |
|
|
|
o) le
eventuali prescrizioni particolari da osservare per la realizzazione delle
opere; |
|
|
|
p) le
condizioni e le modalità esecutive imposte alla concessione o
all'autorizzazione; |
|
|
|
q) il
riferimento alla convenzione o
all'atto di obbligo, qualora il
rilascio dell'atto di assenso sia subordinato alla stipula di una convenzione
ovvero alla presentazione di un atto d'obbligo unilaterale che tenga luogo
della stessa; l'atto di impegno richiesto dalla legge per gli interventi
edificatori nelle zone agricole è redatto secondo il modello allegato al
presente Regolamento. |
|
|
Art. 9 Diniego di concessione edilizia e di autorizzazione edilizia |
|
|
|
1. Il diniego
della concessione edilizia è assunto dall’Autorità comunale, previo parere,
obbligatorio non vincolante, della Commissione Edilizia. |
|
|
|
2. Il
provvedimento deve essere motivato e deve indicare le disposizioni, di legge
o di regolamento, che impediscono il rilascio della concessione. |
|
|
|
3. Il
provvedimento di diniego è notificato al richiedente. |
|
|
|
4. Le
disposizioni dei commi precedenti valgono, per quanto applicabili, anche per
il diniego dell'autorizzazione edilizia. |
|
|
Art. 10 Comunicazione dell'inizio dei lavori |
|
|
|
1. Il titolare
della concessione o dell'autorizzazione edilizia deve comunicare con atto
scritto all’Autorità comunale la data di inizio dei lavori, non oltre
l'inizio stesso. |
|
|
|
2. La comunicazione
è redatta secondo il modello allegato al presente regolamento e deve
menzionare: |
|
|
|
a) la
data ed il protocollo del deposito, presso il competente ufficio, della
pratica inerente alle opere in cemento armato, ove presenti; |
|
|
|
b) i
nominativi e le qualifiche degli operatori responsabili della direzione,
esecuzione e sorveglianza dei lavori. |
|
|
|
3. Qualsiasi
variazione relativa agli operatori deve essere resa nota al Comune, a cura
del titolare della concessione o dell'autorizzazione, entro il termine di
giorni otto dall'avvenuta variazione. |
|
|
|
4. Per le
nuove costruzioni (fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 60),
gli ampliamenti e le recinzioni, il Comune può effettuare, anche su richiesta
degli interessati, apposita visita intesa a verificare tracciati o quote
altimetriche e planimetriche, prima o al momento dell'inizio dei lavori,
fissando, se del caso, appositi capisaldi. |
|
|
|
5. Qualora sia
accertata la violazione dei disposti di cui ai commi precedenti del presente
articolo, l’Autorità comunale inibisce o sospende i lavori, fino alla
regolarizzazione amministrativa. |
|
|
Art. 11 Voltura di concessione edilizia e di autorizzazione edilizia |
|
|
|
1. Il
trasferimento della concessione o dell'autorizzazione ad altro titolare
(voltura) deve essere richiesto all’Autorità comunale contestualmente alla
presentazione dei documenti attestanti il titolo per ottenerlo. |
|
|
|
2. L'istanza
di voltura è corredata dagli atti che comprovano l'avvenuto trasferimento
della qualità di avente titolo alla concessione o all'autorizzazione. |
|
|
|
3. La voltura
della concessione o dell'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal
deposito della relativa istanza. |
|
|
|
4. Qualora sia
accertata la violazione del disposto di cui al comma 1 del presente articolo,
l’Autorità comunale inibisce o sospende i lavori, fino alla regolarizzazione
amministrativa. |
|
|
Art. 12 Comunicazione di ultimazione dei lavori e richiesta del certificato di abitabilità |
|
|
|
|
|
1. Entro il
termine per la conclusione dei lavori, e fatta salva la richiesta di
un'ulteriore concessione o autorizzazione o di proroga ai sensi dal comma 13
dell’art 49 della L.R. 56/77 e s.m. e i. per le opere mancanti, il titolare
della concessione o dell'autorizzazione deve comunicare all’Autorità comunale
con atto scritto, firmato anche dal direttore dei lavori, l'ultimazione dei
lavori di esecuzione dell'opera assentita. |
|
|
|
2. Contestualmente
o successivamente, il proprietario richiede all’Autorità comunale, se dovuto,
il certificato di abitabilità, con le procedure e gli obblighi stabiliti
dalle norme vigenti. |
|
|
|
3. La
comunicazione di ultimazione dei lavori e la richiesta del certificato di
abitabilità sono redatte secondo i modelli allegati al presente Regolamento. |
|
|
|
--------------------------------------------------------------- |
|
Disposizioni Legislative |
|
|
|
- Il certificato di abitabilità di cui al
comma 2 comprende le cosiddette certificazioni di "usabilità" o
"agibilità" delle costruzioni. |
|
|
|
- Le
disposizioni richiamate al comma 2 sono attualmente contenute nel D.P.R. 22
aprile 1994, n. 425. |
|
|
TITOLO III - PARAMETRI ED INDICI EDILIZI ED URBANISTICI |
|
|
Art. 13 Altezza dei fronti della costruzione (Hf) |
|
|
|
1. Si
definiscono fronti le proiezioni ortogonali delle singole facciate della
costruzione, compresi gli elementi aggettanti o arretrati e la copertura. |
|
|
|
2. Si
assume come altezza di ciascun fronte della costruzione la differenza di
quota, misurata in metri [m], tra l'estradosso dell'ultimo solaio - ovvero
tra il filo di gronda della copertura se a quota più elevata rispetto ad esso
- ed il punto più basso della linea di spiccato; parapetti chiusi o
semiaperti, realizzati con qualsiasi tipo di materiale, non rientrano nel
computo se di altezza inferiore o uguale a 1,10 m. |
|
|
|
3. L'ultimo
solaio è quello che sovrasta l'ultimo spazio abitabile o agibile - ivi
compresi i sottotetti che posseggano i requisiti tecnico-funzionali per
essere considerati abitabili o agibili - con esclusione dei volumi tecnici.
Sono considerati volumi tecnici quelli impegnati da impianti tecnici
necessari al funzionamento del fabbricato, sia sistemati entro il corpo del
medesimo sia al di fuori; |
|
|
|
4. Il filo di
gronda è dato dall'intersezione della superficie della facciata con il piano
orizzontale tangente al punto più basso della parte aggettante della
copertura; nel caso in cui la facciata e la copertura siano raccordati con
elementi curvilinei od altro, l'intersezione di cui sopra è rappresentata da
una linea virtuale. |
|
|
|
5. La linea di
spiccato è data dall'intersezione della superficie del terreno naturale o del
terreno sistemato, se a quota inferiore, con la superficie della facciata
della costruzione, escluse le parti prospicienti a rampe, scale e viabilità
privata di accesso ai piani interrati. |
|
|
|
6. Nel caso in
cui l'ultimo solaio non presenti andamento orizzontale o presenti andamento
complesso con parti a diverse sezioni verticali, l'altezza virtuale della
linea di estradosso rispetto al piano di calpestio sottostante, è
convenzionalmente ricavata dividendo il volume dell'ultimo spazio di cui al
comma 3 (comprensivo degli spessori dei tamponamenti laterali e dell'ultimo
solaio) per la superficie utile lorda corrispondente (v. art. 18), al netto
di eventuali soppalchi; l'altezza virtuale di cui sopra sommata alla
differenza di quota
tra il piano di calpestio
citato ed il punto più basso della linea di spiccato è l'altezza di ciascun
fronte. |
|
|
|
7. Dal computo
dell'altezza dei fronti sono escluse le opere di natura tecnica che è
necessario collocare al di sopra dell'ultimo solaio, quali torrini dei
macchinari degli ascensori, torrini delle scale, camini, torri di esalazione,
ciminiere, antenne, impianti per il riscaldamento e/o la refrigerazione,
impianti per l'utilizzo di fonti energetiche alternative. |
|
|
Art. 14 Altezza della costruzione (H) |
|
|
|
1. L'altezza
della costruzione, misurata in metri [m], è la massima tra quelle dei fronti,
determinate ai sensi del precedente art. 13. |
|
|
Art. 15 Numero dei piani della costruzione (Np) |
|
|
|
1. Il numero dei piani della costruzione è il
numero dei piani abitabili o agibili - compresi quelli formati da soffitte e
da spazi sottotetto che posseggano i requisiti tecnico-funzionali per essere
considerati tali - e di quelli seminterrati il cui livello di calpestio sia,
anche solo in parte, fuori terra rispetto ad uno qualunque dei fronti
dell'edificio, con esclusione di rampe, scale e viabilità privata di accesso
ai piani interrati. |
|
|
|
2. Dal computo del numero dei piani sono esclusi
quelli il cui livello di calpestio risulti interamente interrato e che non
emergano dal suolo per più di 1,20 m, misurati dal più alto dei punti
dell'intradosso del soffitto al più basso dei punti delle linee di spiccato
perimetrali (definite ex art. 13, comma 5), nonché gli eventuali soppalchi. |
|
|
Art.16 Distanza tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc), della costruzione dal ciglio o confine stradale (Ds) |
|
|
|
1. Le distanze
di cui al titolo del presente articolo sono misurate in metri [m] e riferite
al filo di fabbricazione della costruzione. |
|
|
|
2. Il filo di fabbricazione,
ai fini della presente norma, è dato dal perimetro esterno delle pareti della
costruzione, con esclusione degli elementi decorativi, dei cornicioni, delle
pensiline, dei balconi e delle altre analoghe opere, aggettanti per non più
di 1,50 m; sono inclusi nel perimetro anzidetto i "bow window", le
verande, gli elementi portanti verticali in risalto, gli spazi porticati, i
vani semiaperti di scale ed ascensori. |
|
|
|
3. La distanza
tra: |
|
a) filo
di fabbricazione di una costruzione e filo di fabbricazione di un'altra
costruzione (D), |
|
b) filo
di fabbricazione di una costruzione e linea di confine della proprietà (Dc), |
|
c) filo
di fabbricazione di una costruzione e confine di una strada o, in assenza di
questo, ciglio di una strada (Ds), |
|
è rappresentata dal raggio della minima
circonferenza avente centro in uno dei due elementi e tangente all’altro. |
|
|
|
|
|
--------------------------------------------------------------- |
|
|
|
Riferimenti
Legislativi |
|
|
|
-
Comma 3: il ciglio della strada è quello definito
dalla vigente normativa statale, v. art. 2 del D.M. 1 aprile 1968 n. 1404; il
confine della strada è quello definito nel testo del "Nuovo Codice della
Strada", Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285. |
|
-
|
Art. 17 Superficie coperta della costruzione (Sc) |
|
|
|
|
|
1. La
superficie coperta è l'area, misurata in metri quadrati [m2],
della proiezione orizzontale dell'intero corpo della costruzione emergente
dal terreno, comprese le tettoie, le logge, i "bow window", i vani
scala, i vani degli ascensori, i
porticati e le altre analoghe strutture. |
|
|
|
2. Sono esclusi dal computo della superficie
coperta gli elementi decorativi, i cornicioni, le pensiline ed i balconi
aperti a sbalzo, aggettanti per non più di 1,50 m dal filo di fabbricazione. |
|
|
Art. 18 Superficie utile lorda della costruzione (Sul) |
|
|
|
1. La
superficie utile lorda, misurata in metri quadrati [m2], è la
somma delle superfici utili lorde di tutti i piani - entro e fuori terra,
sottotetto abitabile o agibile compreso - delimitate dal perimetro esterno di
ciascun piano. |
|
|
|
2. Nel computo della superficie utile lorda dei
piani sono comprese le superfici relative: |
|
|
|
a) ai
"bow window" ed alle verande; |
|
|
|
b) ai
piani di calpestio dei soppalchi; |
|
|
|
sono escluse le superfici relative: |
|
|
|
c) ai
volumi tecnici, anche se emergenti dalla copertura del fabbricato, quali
torrini dei macchinari degli ascensori, torrini delle scale, impianti
tecnologici, ai vani scala, ai vani degli ascensori ed alle intercapedini |
|
|
|
d) ai
porticati, ai "pilotis", alle logge, ai balconi, ai terrazzi; |
|
|
|
e) agli
spazi compresi nel corpo principale o a quelli coperti ad esso esterni
adibiti al ricovero ed alla manovra dei veicoli, per uso esclusivo dei
residenti o comunque pertinenziali; |
|
|
|
f) ai
locali cantina, alle soffitte ed ai locali sottotetto non abitabili o
agibili; |
|
|
|
g) ai cavedi. |
|
|
Art. 19 Superficie utile netta della costruzione (Sun) |
|
|
|
1. La
superficie utile netta, misurata in metri quadrati [m2], è la
somma delle superfici utili nette di tutti i piani - entro e fuori terra,
sottotetto abitabile o agibile compreso - ricavate deducendo da quelle utili
lorde, così come definite all'art. 18, tutte le superfici non destinate al
calpestio. |
|
|
|
2. Le
soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sguinci di porte e finestre
sono convenzionalmente considerate superfici non destinate al calpestio fino
ad una profondità massima di 0,50 m e, come tali, sono dedotte dalle
superfici lorde; soglie e sguinci di profondità maggiore saranno invece
computati per intero come superfici destinate al calpestio. |
|
|
Art. 20 Volume della costruzione (V) |
|
|
|
1. Il volume della costruzione, misurato in
metri cubi [m3], è la somma dei prodotti della superficie utile
lorda di ciascun piano (Sul), al netto di eventuali soppalchi, per l'altezza
misurata tra i livelli di calpestio del piano medesimo e del piano superiore. |
|
|
|
2. Per
l'ultimo piano, sottotetto abitabile o agibile compreso, l'altezza di cui
sopra è quella tra il livello di calpestio e l'estradosso dell'ultimo solaio
o in sua assenza l’estradosso della superficie di copertura. |
|
|
|
3. Nel
caso in cui l'ultimo solaio non presenti andamento orizzontale, si ricava
convenzionalmente l'altezza virtuale alla quale è situata la linea di
estradosso rispetto al piano di calpestio, seguendo il procedimento descritto
al comma 6 dell'art. 13. |
|
|
Art. 21 Superficie fondiaria (Sf) |
|
|
|
1. E'
l'area del terreno asservita e/o asservibile alle costruzioni realizzate e/o
realizzabili, misurata in metri quadrati [m2], al netto delle
superfici destinate dagli strumenti urbanistici generali ed esecutivi alle
urbanizzazioni primarie, secondarie e indotte esistenti e/o previste. |
|
|
|
|
|
--------------------------------------------------------------- |
|
|
|
Riferimenti
Legislativi |
|
|
|
-
Le aree destinate dallo strumento urbanistico
alla viabilità e ad impianti e servizi pubblici sono sia quelle già acquisite
o da acquisire da parte della Pubblica Amministrazione, sia quelle
assoggettate o da assoggettare ad uso pubblico (cfr. art. 21, ultimo comma,
L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 e art. 1, L.R. 23 marzo 1995, n. 43). |
|
-
|
Art.22 Superficie territoriale (St) |
|
|
|
1. E'
l'area complessiva di una porzione di territorio, misurata in metri quadrati
[m2], comprendente le superfici fondiarie (Sf) e quelle destinate
dagli strumenti urbanistici generali ed esecutivi alle urbanizzazioni primarie, secondarie e indotte esistenti
e/o previste. |
|
|
|
--------------------------------------------------------------- |
|
|
|
Riferimenti
Legislativi |
|
|
|
- Le aree destinate dallo strumento urbanistico
alla viabilità e ad impianti e servizi pubblici sono sia quelle già acquisite
o da acquisire da parte della Pubblica Amministrazione, sia quelle
assoggettate o da assoggettare ad uso pubblico. (cfr. art. 21, ultimo comma,
L.R. 5 dicembre 1977 , n. 56 e art. 1, L.R. 23 marzo 1995, n.43). |
Art. 23 Rapporto di copertura (Rc) |
|
|
|
1. Il
rapporto di copertura è il quoziente, espresso in percentuale [%], tra la
superficie coperta dalle costruzioni edificate e/o edificabili e la
superficie fondiaria pertinente (Rc = Sc/Sf): rappresenta la percentuale di
superficie coperta edificata e/o edificabile sulla superficie fondiaria. |
|
|
Art. 24 Indice di utilizzazione fondiaria (Uf) |
|
|
|
|
|
1. L'indice
di utilizzazione fondiaria è dato dal rapporto tra la superficie utile lorda
edificata e/o edificabile e la superficie fondiaria (Uf = Sul/Sf):
rappresenta il numero di metri quadrati di superficie utile lorda edificata
e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria [m2]/[m2]. |
|
|
Art. 25 Indice di utilizzazione territoriale (Ut) |
|
|
|
1. L'indice di
utilizzazione territoriale è dato dal rapporto tra la superficie utile lorda
edificata e/o edificabile e la superficie territoriale (Ut = Sul/St):
rappresenta il numero di metri quadrati di superficie lorda edificata e/o
edificabile per ogni metro quadrato di superficie territoriale [m2]/[m2]. |
|
|
Art. 26 Indice di densità edilizia fondiaria (If) |
|
|
|
1. L'indice
di densità edilizia fondiaria è dato dal rapporto tra il volume edificato e/o
edificabile e la superficie fondiaria (If = V/Sf): rappresenta il numero di
metri cubi di volume edificato e/o edificabile per ogni metro quadrato di
superficie fondiaria [m3]/[m2]. |
|
|
Art. 27 Indice di densità edilizia territoriale (It) |
|
|
|
|
|
1. L'indice
di densità edilizia territoriale è dato dal rapporto tra il volume edificato
e/o edificabile e la superficie territoriale (It = V/St): rappresenta il
numero di metri cubi di volume edificato e/o edificabile per ogni metro
quadrato di superficie territoriale [m3]/[m2]. |
|
|
Art.27 bis Disposizione transitoria |
|
|
|
Fino all'adeguamento previsto
dall'art. 12, comma 5, della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19, in luogo
delle definizioni di cui ai precedenti articoli 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20,
24 e 25 continuano ad essere vigenti le definizioni contenute nel Piano
Regolatore Generale. |
|
|
TITOLO IV - INSERIMENTO AMBIENTALE E REQUISITI DELLE COSTRUZIONI |
|
|
Art. 28 Salubrità del terreno e della costruzione |
|
|
|
|
|
1. E' vietato
realizzare nuove costruzioni su terreni che siano stati utilizzati come deposito
di materiali insalubri (immondizie, letame, residui organici, ecc.) se non
dopo aver risanato il sottosuolo corrispondente. |
|
|
|
2. Il giudizio
concernente l'opera di risanamento è dato dall'Organo competente in materia
igienico-sanitaria, previa acquisizione della documentazione e dei pareri
tecnici ritenuti necessari, i cui oneri sono a carico del richiedente. |
|
|
|
3. Se il
terreno da edificare è umido e/o soggetto alle infiltrazioni di acque
sotterranee o superficiali, deve essere operato un sufficiente drenaggio e
debbono essere adottati gli accorgimenti atti ad impedire che l'umidità si
trasmetta dalle fondazioni alle murature e/o alle strutture sovrastanti. |
|
|
|
4. In ogni
caso devono essere adottate soluzioni costruttive tali da impedire la
risalita dell'acqua per capillarità e le parti murarie dei locali sotterranei
o seminterrati devono essere protette mediante la posa di manti impermeabili
o la realizzazione di intercapedini. |
|
|
|
5. I pavimenti
non devono appoggiare direttamente sul terreno e l'edificio deve essere
isolato dal suolo mediante vespaio di altezza non inferiore a 0,30 m,
ventilato tramite condotti sfocianti in bocchette di aereazione. |
|
|
|
6. Il
pavimento del piano terreno non deve essere, di norma, situato ad una quota
inferiore rispetto al piano dell'area esterna alla soglia di accesso. |
|
|
|
7. Possono
essere ammesse, su conforme parere del Responsabile del Servizio di Igiene
Pubblica competente in materia ovvero su asseverazione del progettista,
soluzioni tecniche diverse da quelle disciplinate nei commi 5 e 6 del
presente articolo, atte a conseguire i medesimi risultati circa la protezione
dall'umidità e dalle infiltrazioni di acqua, soprattutto nel caso di
interventi sul patrimonio edilizio esistente. |
|
|
|
8. Il solaio
dei locali, abitabili |
|
|
|
9. E’
vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che emettono sorgenti
radioattive nocive alla salute. E’ vietato utilizzare materiali che emettono
radiazioni in quantità nocive alla salute. |
|
Art. 29 Allineamenti |
|
|
|
|
|
1. L'allineamento
con edifici o manufatti preesistenti è quello riferito alla costruzione più
arretrata rispetto al sedime stradale, salvo che, per garantire il rispetto
dell'unitarietà compositiva o il mantenimento di caratteri formali, non
risulti più conveniente allineare la costruzione in progetto ad una cortina
più avanzata. |
|
|
Art. 30 Salvaguardia e formazione del verde |
|
|
|
|
|
1. La
conservazione, la valorizzazione e la diffusione della vegetazione in genere,
sia sulla proprietà pubblica sia su quella privata, sono riconosciute quali
fattori di qualificazione ambientale. |
|
|
|
2. L’Autorità
comunale, con ordinanza o con esplicita condizione apposta agli atti di
assenso relativi a procedimenti edilizi, può imporre la piantumazione di alberi,
arbusti, siepi o la creazione di superfici arboree su aree di proprietà
privata fronteggianti spazi pubblici. |
|
|
|
3. La
vegetazione può oltrepassare il limite fra la proprietà ed il sedime stradale
solo quando l'aggetto dei rami sia a quota superiore a 4,00 m rispetto al
medesimo. |
|
|
|
4. E' fatto
obbligo ai proprietari di alberi, o di altra vegetazione adiacente alla via
pubblica, di effettuare i tagli necessari affinché non sia intralciata la
viabilità veicolare e pedonale, o compromessa la leggibilità della
segnaletica, la visione di eventuali specchi riflettenti e la visibilità
della carreggiata. |
|
|
|
5. Qualora,
per qualsiasi causa, cadano sul piano stradale alberi, arbusti o ramaglie
afferenti a terreni privati il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel
più breve tempo possibile a sue spese, ferma restando la responsabilità degli
eventuali danni arrecati. |
|
|
|
6. L’Autorità
comunale, può imporre, con ordinanza, il taglio di alberi ed arbusti che
costituiscano potenziali situazioni di pericolo per l'integrità delle reti
impiantistiche o che rappresentino insuperabile ostacolo per la loro
realizzazione. |
|
|
Art. 31 Requisiti delle costruzioni |
|
|
|
1. Chiunque
diriga ed esegua lavori di realizzazione di manufatti edilizi, di costruzione
di nuovi fabbricati, di ristrutturazione, restauro e manutenzione di
fabbricati esistenti, di installazione o modifica di impianti tecnologici a
servizio dei fabbricati, di installazione o modifica di impianti destinati ad
attività produttive all'interno dei fabbricati od in aree ad essi pertinenti,
deve provvedere, sotto personale responsabilità, che le opere siano compiute
a regola d'arte e rispondano alle norme di sicurezza e di igiene prescritte
dalle leggi, dai regolamenti e dalle direttive in vigore. |
|
|
|
2. Le norme di
settore alle quali debbono conformarsi i requisiti tecnici e prestazionali
degli interventi edilizi sono riferite alle sotto riportate esigenze di: |
|
|
|
a) resistenza meccanica e stabilità; |
|
|
|
b) sicurezza in caso di incendio; |
|
|
|
c) tutela dell'igiene, della salute e
dell'ambiente; |
|
|
|
d) sicurezza nell'impiego; |
|
|
|
e) protezione contro il rumore; |
|
|
|
f) risparmio energetico e ritenzione del
calore; |
|
|
|
g) facilità
di accesso, fruibilità e disponibilità di spazi ed attrezzature. |
|
|
|
3. Se per il
soddisfacimento dei requisiti, le vigenti norme impongono di procedere a
deposito di atti, approvazione di progetti, collaudi, controlli finali o
altro, presso istituzioni pubbliche diverse dal Comune, il professionista
incaricato ai fini della conformità ai suddetti requisiti deve comunicare
all’Autorità comunale gli estremi dei relativi atti e la denominazione
dell'ufficio pubblico competente. |
|
|
|
4. Nel caso di
approvazione condizionata, soggetta a prescrizione, il professionista
incaricato ai fini della conformità al requisito deve produrre copia del
documento rilasciato dal pubblico ufficio competente, riportante per esteso
le condizioni imposte; il Comune, in sede di controllo, ha facoltà di
richiedere copia completa della pratica presentata presso l'ufficio suddetto. |
|
|
Art.32 Inserimento ambientale delle costruzioni |
|
|
|
1. Tutte le costruzioni devono essere inserite
armonicamente nel contesto ambientale ottimizzando la resa estetica e
funzionale degli interventi edilizi consentiti, favorendo l'inserimento dei
volumi soggetti a recupero o dei nuovi volumi all'interno del contesto
edificato o come continuum rispetto ad esso; individuando criteri da seguire nella progettazione
desunti dall'analisi del tessuto edilizio esistente, al fine di definire
tipologie edilizie e sistemi compositivi architettonici propri di ciascuna
realtà urbana; |
|
Si dovranno desumere indicazioni
per le nuove costruzioni, finalizzate alla realizzazione di nuove parti del
tessuto urbano e tali da configurarle come evoluzione dell'abitato e
utilizzare criteri compositivi e tipologie edilizie compatibili con quelle
già esistenti, comprensive di tutti gli elementi costitutivi necessari ad
identificarle come parti integranti e complete dell'organismo urbano relative
a ciascuna singola area del territorio urbano, nell'ambito delle N.T.A. del
P.R.G.. |
|
|
|
2. I
fabbricati di nuova costruzione, o soggetti a ricostruzione o a recupero,
devono armonizzare nelle linee, nei materiali di rivestimento, nelle
tinteggiature e nelle coperture con gli edifici circostanti, in particolare
con quelli costituenti matrice ambientale, anche senza essere necessariamente
simili a questi, nonché inserirsi convenientemente nell'ambiente urbano o
naturale rispettandone le caratteristiche peculiari. Il terreno sistemato artificialmente
mediante la realizzazione di sbancamenti o rilevati deve avere pendenza
massima del 15% |
|
|
|
|
|
3. L’Autorità
comunale, sentito il parere della Commissione Edilizia, in sede di rilascio
degli atti di assenso all'edificazione, ha facoltà di prescrivere, con
congrua motivazione, soluzioni progettuali specifiche e di imporre direttive
intese ad ottenere specifici risultati di inserimento ambientale. |
|
|
|
4. L’Autorità
comunale, sentita la Commissione Edilizia, può altresì disporre la
sostituzione o la rimozione di elementi accessori esistenti - quali scritte,
insegne, decorazioni, sovrastrutture, ecc. - che non si accordano con le
caratteristiche ambientali. |
|
|
|
5. I lavori e le opere necessarie per l'arredo
complementare, secondo le prescrizioni imposte negli atti di assenso
all'edificazione, devono essere totalmente compiuti allo scadere del periodo
fissato. |
|
|
Art.33 Decoro e manutenzione delle costruzioni e delle aree private |
|
|
|
|
|
1. Le
costruzioni, le singole parti delle
stesse e le aree di pertinenza debbono essere mantenute efficienti,
per quanto attiene alla sicurezza, all'estetica, al decoro, all'igiene. |
|
|
|
2. E'
prescritta la conservazione degli elementi architettonici aventi
caratteristiche storico-artistiche di pregio, nonché interesse di testimonianza
storica, quali fontane, esedre, lapidi, bassorilievi, edicole sacre, antiche
targhe e simili. |
|
|
|
3. Il
proprietario ha l'obbligo di eseguire i lavori di manutenzione, di
riparazione e di ripristino necessari, nonché quelli di intonacatura e
ritinteggiatura delle costruzioni deterioratesi. |
|
|
|
4. I prospetti
architettonicamente unitari debbono essere mantenuti tali ed essere
tinteggiati in modo omogeneo; detta omogeneità va mantenuta anche se gli
interventi di tinteggiatura avvengono in tempi diversi e riguardano proprietà
diverse. |
|
|
|
5. La scelta
del colore della tinteggiatura di edifici non soggetti a specifico vincolo di
tutela è sottoposta all'approvazione degli uffici comunali competenti presso
i quali deve essere esibita e depositata specifica campionatura. |
|
|
|
6. Le aree
libere inedificate, a destinazione non agricola o di pertinenza delle
costruzioni, devono essere convenientemente mantenute e recintate: è vietato
procurarne o consentirne lo stato di abbandono ed è altresì vietato
l'accumulo e l'abbruciamento di materiali o di rifiuti. |
|
|
|
7. Ove le
condizioni delle costruzioni e delle singole parti delle stesse o lo stato
delle aree siano degradati tanto da arrecare pregiudizio all'ambiente e al
decoro generale della città o alla sicurezza ed alla salute delle persone,
l’Autorità comunale ha facoltà di ingiungere, entro un termine prestabilito,
al proprietario o al possessore dell'immobile l'esecuzione dei lavori
necessari per rimuovere ogni inconveniente; in caso di inottemperanza, totale
o parziale, l’Autorità comunale può disporre l'esecuzione d'ufficio a spese
dell'inadempiente; tali spese devono essere rimborsate entro quindici giorni
dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali
di legge, esse sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14
aprile 1910, n. 639. |
|
|
Art.34 Interventi urgenti |
|
|
|
|
|
1. Nei casi in
cui ricorrano condizioni di pericolo per la stabilità delle costruzioni o si
manifestino situazioni di emergenza con possibile compromissione per
l'integrità dell'ambiente e rischio per l'incolumità delle persone, il
proprietario degli immobili interessati procede mediante un "intervento
urgente" alle operazioni necessarie per rimuovere la situazione di
pericolo, sotto personale responsabilità sia per quanto attiene la
valutazione dello stato di pericolo sia per l'effettiva consistenza delle
operazioni medesime. |
|
|
|
2. E' comunque
fatto obbligo al proprietario di dare immediata comunicazione dei lavori
all’Autorità comunale nonché agli eventuali Organi di Tutela, nel caso di
edifici gravati da specifici vincoli, e di presentare nel minor tempo
possibile, comunque non oltre 30 giorni, istanza per ottenere gli atti di
assenso necessari nelle normali condizioni di intervento. |
|
|
|
3. Ogni abuso
in materia è sanzionato ai sensi dell'art. 68, fatto salvo l'eventuale
accertamento di fatti e comportamenti penalmente rilevanti e perseguibili. |
|
|
Art.35 Decoro degli spazi pubblici e di uso pubblico e loro occupazione |
|
|
|
1. Le strade,
le piazze, i suoli pubblici o assoggettati ad uso pubblico, all'interno del
centro abitato, devono essere provvisti di pavimentazione idonea allo scolo
delle acque meteoriche e di mezzi per lo smaltimento delle stesse, sistemati
nel sottosuolo. |
|
|
|
2. E' vietata
la formazione di nuovi frontespizi ciechi (se non preordinati alla successiva
costruzione in aderenza) visibili da spazi pubblici o assoggettati all'uso
pubblico; in caso di preesistenza degli stessi sul confine di proprietà,
l’Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, può imporre
l'edificazione in aderenza, ove questa sia tra le soluzioni previste dalle
N.T.A. dello S.U. vigente, ovvero ingiungere al proprietario del frontespizio
di sistemarlo in modo conveniente. |
|
|
|
3. Chiunque
intenda occupare porzioni di suolo pubblico per attività temporanee, per
eseguire lavori o per depositarvi materiali deve chiedere al Comune la
specifica concessione, indicando l'uso, la superficie che intende occupare e
le opere che intende eseguire; l'occupazione delle sedi stradali è comunque
regolata dalle leggi vigenti. |
|
|
|
4. Salve
restando le disposizioni di carattere tributario, il rilascio della
concessione può essere subordinato alla corresponsione di un canone per
l'uso, da disciplinare con apposito regolamento ed al versamento di un deposito
cauzionale per la rimessa in pristino del suolo. |
|
|
|
5. La
concessione contiene le prescrizioni da seguire per l'occupazione e indica il
termine finale della medesima. |
|
|
|
6. Scaduto il
termine di cui al precedente comma, senza che ne sia stato disposto il
rinnovo, il titolare della concessione ha l'obbligo di sgomberare il suolo
occupato ripristinando le condizioni ambientali preesistenti. |
|
|
|
7. In caso di
inottemperanza, il ripristino è eseguito dall'Amministrazione a spese del
concessionario; tali spese devono essere rimborsate entro quindici giorni
dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali
di legge, esse sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14
aprile 1910, n. 639. |
|
|
|
8. I passi
carrabili sono consentiti, in conformità alle norme di legge e con
l'osservanza degli obblighi fissati nell'art. 47, semprechè non costituiscano
pericolo per la circolazione. |
|
|
|
|
|
--------------------------------------------------------------- |
|
|
|
Riferimenti Legislativi |
|
|
|
- Il riferimento normativo di cui al comma 3
è il testo del "Nuovo Codice della strada", Decreto Legislativo 30
aprile 1992, n. 285. |
|
|
TITOLO V
- PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI
|
|
|
Art.36 Altezza interna dei locali abitativi |
|
|
|
1. Ai
fini del presente regolamento è definita altezza interna di un locale la
distanza tra pavimento finito e soffitto finito, misurata in metri [m] sulla
perpendicolare ad entrambe le superfici; |
|
|
|
2. Nel caso in
cui il soffitto non presenti andamento orizzontale o il locale sia articolato
in parti a differenti sezioni verticali, la misura dell'altezza interna si
ottiene, convenzionalmente, dividendo il volume del locale per l'area netta
del pavimento ricavata escludendo le soglie di passaggio da un vano all'altro
e gli sguinci di porte e finestre, fino ad una profondità massima di 0,50 m. |
|
|
|
3. La misura
minima dell'altezza interna dei locali adibiti ad abitazione e dei vani
accessori è fissata dalle vigenti leggi statali e regionali, per quanto in
esse specificamente disposto, dal regolamento edilizio comunale all’articolo
36bis. |
|
|
|
4. Sono quindi
consentite misure minime dell'altezza interna inferiori a quelle prescritte
dalle leggi statali: |
|
|
|
a) per le nuove costruzioni, nei casi di: |
|
|
|
1) ricostruzione di edificio di valore storico e/o artistico e/o
ambientale, che deve necessariamente mantenere le caratteristiche originarie; |
|
|
|
2) inserimento di nuovo edificio a completamento di costruzioni di
valore storico e/o artistico e/o ambientale, disposte a cortina, per cui è
richiesto l'allineamento con gli orizzontamenti contigui e preesistenti; |
|
|
|
3)
ampliamento di
edificio di valore storico e/o artistico e/o ambientale, per cui è richiesto
l'allineamento con gli orizzontamenti preesistenti; |
|
|
|
4)
locali sottotetto
(così come previsto dall’art 18, comma 7 lett. e delle vigenti N.T.A) |
|
--------------------------------------------------------------- |
|
|
|
Riferimenti
Legislativi |
|
|
|
- Il volume di cui al comma 2 è la
sommatoria dei volumi delle diverse parti omogenee nelle quali risulta
conveniente scomporre il locale al fine di effettuare i conteggi. |
|
- Le disposizioni citate al comma 3 sono
quelle contenute nel D.M. 5 luglio 1975 e nell'art. 43 della legge 5 agosto
1978 n. 457, in particolare, comma 2, lettera b) ed ultimo comma. |
|
b) per
le costruzioni esistenti, nei casi di: |
|
|
|
1) interventi edilizi volti al recupero di costruzioni in cui è in
atto una funzione abitativa; |
|
2)
interventi edilizi
volti al recupero di costruzioni in cui non è in atto una funzione abitativa,
ma di valore storico e/o artistico e/o ambientale, per cui sia necessario il
mantenimento delle caratteristiche originarie. |
|
3)
Interventi edilizi
volti al recupero di locali sottotetto (così come previsto dall’art 18, comma
7 lett. e) e art 8 p.to 19 delle vigenti
N.T.A) |
|
|
|
5. In tutti i
casi menzionati al comma precedente, il rilascio del certificato di
abitabilità è comunque subordinato al rispetto degli altri requisiti igienico
sanitari prescritti dalle leggi vigenti o all'adozione di misure compensative
indicate nel progetto, anche offerte dalle attuali tecnologie, giudicate
idonee dal responsabile del servizio sanitario competente. |
|
|
|
6. Ferme
restando le prescrizioni di cui ai commi 2 e 3, nei locali di nuova
costruzione destinati ad uso abitativo non è consentita, in alcun punto, una
altezza tra pavimento e soffitto inferiore a 1,60 |
|
|
Art 36bis Disposizioni sui locali sottotetto |
|
|
|
1.
Ferme restando le
prescrizioni di cui all’articolo n. 36, nei locali di nuova costruzione, per
ogni unità immobiliare, nel caso in cui il soffitto non presenti andamento
orizzontale valgono le seguenti definizioni e prescrizioni: |
|
|
|
a) Locale sottotetto abitabile o agibile –
(così come previsto dall’art 18, comma 7 lett. e delle vigenti N.T.A) ciascun
locale avente altezza media interna (ai locali) maggiore a m. 2,40, con
altezza minima di m. 1,60 del lato o dei lati più bassi e siano rispettati i
requisiti igienico sanitari previsti dalle vigenti norme in materia |
|
|
|
b)
Locale sottotetto usabile – ciascun locale sottotetto avente l’altezza
media inferiore a m. 2,40 |
|
Per i locali sottotetto usabili,
valgono le seguenti prescrizioni: |
|
- non è consentita in alcun punto un altezza interna di imposta tra
pavimento e soffitto superiore a m. 0,70 |
|
-
il soffitto potrà avere
una pendenza massima di 30° |
|
-
è obbligatorio il
collegamento con l’alloggio sottostante |
|
- nei singoli locali sarà
consentita la realizzazione di aperture aero illuminanti fino a 1/12 della
superficie in pianta |
|
In questi locali è consentita la realizzazione d’opere di finitura e l’installazione degli impianti
idrico-sanitari, elettrico e di riscaldamento/condizionamento |
|
|
|
c)
Locale sottotetto non usabile. – ciascun locale sottotetto di altezza media
inferiore od uguale a mt 1.80. |
|
Per i locali sottotetto non
agibili valgono le seguenti
prescrizioni |
|
- non è consentita in alcun punto un altezza di imposta tra pavimento
e soffitto superiore a m. 0,30 |
|
-
il soffitto potrà avere una pendenza
massima di 30° |
|
-
è consentita la
realizzazione di n. 1 velux per falda su superficie max mq. 0,50 cadauno
ovvero pari a 0,5 mq ogni 40 mq. di
superficie di sottotetto |
|
-
l’impianto elettrico deve
essere limitato all’illuminazione dei locali |
|
-
non è consentita
l’esecuzione di opere di finitura e la predisposizione di altri diversi
impianti |
|
-
non sono consentite
tramezzature interne |
|
|
Art. 37 Antenne |
|
|
|
1. Nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette
a ristrutturazione o recupero, - i cui atti di assenso edilizio sono
rilasciati dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento - con più di
un'unità immobiliare o nelle quali comunque possono essere installati più
apparecchi radio o televisivi riceventi con necessità di collegamento ad
antenna, è obbligatoria la posa in opera di una antenna centralizzata sia
essa terrestre o satellitare, per ogni tipo di ricezione tale da richiederla;
per esigenze di tutela dell'arredo urbano, le antenne paraboliche debbono
avere colorazione armonica con il contesto dell'ambiente in cui sono
installate. |
|
|
|
2. Sono vietati i collegamenti tra gli
apparecchi riceventi e le antenne mediante cavi volanti; i cavi devono essere
canalizzati nelle pareti interne o esterne delle costruzioni e la dimensione
delle canalizzazioni deve essere tale da consentire eventuali futuri
potenziamenti dell'impianto. |
|
|
|
3. L’Autorità comunale ha facoltà di richiedere,
in ogni momento, per motivi di sicurezza pubblica o di tutela dell'arredo
urbano, l'installazione di impianti centralizzati di antenne radio-televisive
e l'eliminazione delle antenne individuali, senza contrastare il diritto
all'informazione. |
|
|
|
4. L'installazione di antenne o ripetitori per
impianti rice-trasmittenti di qualunque tipo è soggetta alle specifiche
disposizioni delle vigenti leggi di settore. |
|
|
|
--------------------------------------------------------------- |
|
|
|
Riferimenti
Legislativi |
|
|
|
- Le disposizioni richiamate al comma 4 sono
contenute, in particolare: |
|
. nel D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, e s.m.i., "Testo Unico
delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di
telecomunicazioni", detto "Codice Postale"; |
|
. nella
L.R. 23 gennaio 1988, n. 6, e s.m.i.; |
|
. nella L. 5 marzo 1990, n. 46, "Norme per la sicurezza degli
impianti"; |
|
. nella L. 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle
telecomunicazioni e radiotelevisivo". |
|
- V. anche
le sentenze della Corte di Cassazione relative al diritto di informazione. |
|
- |
Art 37 bis - Installazione delle antenne paraboliche per ricezione sugli edifici |
|
|
|
1.
Il presente articolo intende disciplinare, attraverso la definizione dei
criteri di collocazione degli impianti ed in ottemperanza alla Legge 249 del
31 luglio 1997, art. 3 comma 13, l'installazione delle antenne paraboliche
per ricezione sull'intero territorio comunale, per minimizzarne l'impatto
visivo e ambientale. 2.
Le disposizioni valgono per tutti gli immobili cittadini. 3.
Per antenna parabolica si intende l'apparato tecnologico atto alla ricezione
delle trasmissioni radiotelevisive
e alla ricezione di servizi via satellite, compresa la loro distribuzione
all'interno dei singoli edifici. 4.
Per l'installazione valgono le seguenti norme: a)
tutti i proprietari o possessori di immobili esistenti o di nuova
costruzione, con qualsiasi destinazione d'uso, se intendono dotarsi di un
impianto satellitare dovranno dotarsi di antenne collettive centralizzate; b)
la loro installazione non è soggetta ad autorizzazione edilizia, se non
implica opere di carattere edile ai fini dell'installazione; c)
in tutti gli immobili possono essere ammesse, per singole esigenze, anche
antenne non collettive, in quanto il proprietario o il possessore di una
unità abitativa - in un condominio nel quale non si raggiunga la maggioranza
prevista per l'installazione di una antenna collettiva - ha il diritto di
poter ricevere il segnale satellitare; d)
particolari esigenze di puntamento dell'antenna parabolica possono consentire
l'installazione individuale, anche alla presenza di una antenna collettiva
condominiale; e)
le parabole di nuova installazione devono presentare, in tutti i casi, una
colorazione capace di mimetizzarsi con quella del manto di copertura, a
seconda del posizionamento; f)
in tutti i casi e in tutti gli edifici le antenne - sia condominiali, che
singole – andranno posizionate sul tetto degli edifici nel lato considerato
"interno o verso cortile" dal Regolamento di Condominio; qualora
questa soluzione fosse tecnicamente impraticabile, l'antenna parabolica potrà
essere posta eccezionalmente sul lato del tetto verso strada dell'edificio; g)
nel caso le soluzioni del punto f) fossero tecnicamente irrealizzabili e
fosse necessario posizionare l'antenna in altra parte del fabbricato, dovrà
essere presentata domanda all'Ufficio comunale competente con allegata
relazione - redatta da un installatore in possesso dei requisiti previsti
dalla Legge 46/1990, lettera b, oppure da tecnico abilitato - che dimostri l'impossibilità
delle posizioni prescritte e opportuna documentazione fotografica; h)
le parabole dovranno avere come dimensione massima un diametro di cm. 150.
Oltre tale dimensione si deve fare riferimento alle normative vigenti. Il
supporto di appoggio (distanza tra piano di collocazione e bordo inferiore
della parabola) non potrà essere maggiore di cm. 50; i)
le antenne paraboliche non devono sporgere dal perimetro del tetto stesso e
non devono sporgere oltre il punto più alto del tetto (colmo) per più di cm.
100; l)
per i tetti piani l'altezza massima ammessa è determinata dal supporto di
appoggio (massimo cm. 50) e dalla parabola (massimo cm. 150); m)
per ogni condominio possono essere installate più antenne, di massima una per
ogni posizione orbitale, a condizione che siano raggruppate tutte in un'unica
zona della copertura; n)
la distribuzione alle singole unità interne degli edifici dovrà avvenire
attraverso canalizzazioni interne; o)
è vietata - a meno di fondati motivi di interesse generale da parte di enti
od organizzazioni pubbliche - l'installazione di antenne paraboliche in
contrapposizione visiva ad edifici o zone di rilevante valore storico -
artistico, in contrasto con l'armonia ambientale e paesaggistica e nelle aree
soggette a vincoli di diversa natura (Legge 1089/1939, Legge 1497/1939, altre
leggi di tutela). In questi casi la proprietà dovrà ottenere il nulla-osta
dagli Enti preposti; p)
le antenne devono essere installate nel rispetto delle norme previste dalla
Legge 46 del 5 marzo 1990 (Norme per la sicurezza degli impianti). 5.
Per le installazioni esistenti alla data dell'approvazione del presente
articolo valgono le seguenti norme: a)
le antenne paraboliche installate prima dell’applicazione del presente
articolo sulle facciate degli edifici dovranno essere rimosse entro 18 mesi
dall’entrata in vigore del presente articolo e adeguate alle norme previste al
punto 4; b)
i casi di installazioni esistenti che presentino problemi di forte
compromissione ambientale, dovranno essere rimosse anche prima dei diciotto
mesi, su ordinanza degli Uffici comunali competenti; c)
ai fini del presente articolo il proprietario o possessore di un impianto di
ricezione di programmi satellitari o l'amministratore del condominio per le
antenne collettive devono disporre, in caso di controllo, di una
dichiarazione di installazione dell'antenna satellitare precedente
all'approvazione del presente articolo; d)
la fattura dell'impresa che ha provveduto all'installazione o la
dichiarazione di conformità rilasciata ai sensi della legge sulla sicurezza
degli impianti (Legge 5 marzo 1990, n. 46) costituisce comunque prova per
l'installazione pregressa. SANZIONI La
sanzione si applica per le antenne paraboliche collocate dopo l’entrata in
vigore della deliberazione di approvazione dell’art. 37 bis. La
sanzione va da un minimo di Euro 103 ad un massimo di Euro 413. Pagamento in
misura ridotta entro 60 gg di Euro 137,67. E’
comunque obbligatorio provvedere entro 60 giorni dalla comminazione della
sanzione all’adeguamento dell’impianto. In caso contrario sarà reiterata la
sanzione stessa fino all’effettivo adeguamento dell’impianto. |
Art.38 Chioschi e mezzi pubblicitari |
|
|
|
1. L'installazione
di chioschi, edicole od altre strutture similari, anche a carattere
provvisorio, è autorizzata dal Comune, in conformità alle norme dettate dal
"Codice della Strada" e dal suo regolamento di esecuzione e di
attuazione. |
|
|
|
2. Le
definizioni, le caratteristiche e le modalità di installazione di mezzi
pubblicitari quali insegne, sorgenti luminose, cartelli (esclusi quelli di
cantiere), manifesti, striscioni, locandine, stendardi, segni reclamistici,
impianti di pubblicità o propaganda, sono normate dal "Codice della
Strada" e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione; per quanto
di competenza comunale valgono le disposizioni del presente articolo e del
piano generale degli impianti pubblicitari. |
|
|
|
3. L'installazione
di chioschi e mezzi pubblicitari non deve essere fonte di molestia o di
nocumento per l'ambiente circostante: in particolare le insegne luminose e la
cartellonistica motorizzata non devono provocare alcun disturbo ai locali
adiacenti e prospicienti. |
|
|
|
4. Il rilascio
dei provvedimenti comunali autorizzativi alla installazione è subordinato
alla presentazione di domanda corredata di estratti planimetrici dello
strumento urbanistico e di disegni di progetto in scala non inferiore a 1:20. |
|
|
|
5. Il rilascio
dei provvedimenti autorizzativi per aree o edifici soggetti a specifici
vincoli, è subordinato all'acquisizione del parere favorevole dell'organo di
tutela del vincolo medesimo per la fattispecie richiesta. |
|
|
|
6. I
provvedimenti di cui al comma 4 sono temporanei e rinnovabili; possono essere
revocati in qualsiasi momento se lo richiedono ragioni di interesse pubblico. |
|
|
|
7. Nel caso in
cui sia concessa l'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di
chioschi o mezzi pubblicitari, valgono le disposizioni di cui all'art. 35,
commi 4, 5, 6, 7. |
|
|
|
8. L’Autorità
comunale, sentita la Commissione Edilizia, ha facoltà di definire spazi
idonei per la posa, l'installazione e l'affissione di mezzi pubblicitari
all'interno del centro abitato fissandone, di volta in volta, la distanza dal
limite delle carreggiate stradali, nel rispetto della legge vigente. |
|
|
|
--------------------------------------------------------------- |
|
Riferimenti
Legislativi |
|
|
|
- I riferimenti normativi sono il testo del
"Nuovo codice della strada", Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.
285, ed il testo del suo regolamento di esecuzione e di attuazione, D.P.R.
16.dicembre 1992, n. 495. |
|
|
|
-
Il Comune, ai sensi dell'art. 3 comma 3 DLGS
15-11-93 n. 507, ha approvato con delibera Consiliare n. 87 in data 19-12-98
il piano generale degli impianti pubblicitari. |
|
-
|
Art.39 Coperture, canali di gronda e pluviali |
|
|
|
1. Tutti gli
edifici devono essere provvisti di idonee coperture piane o inclinate, munite
di canali di gronda e pluviali per la raccolta e lo smaltimento delle acque
meteoriche. |
|
|
|
2. Le
coperture ed i volumi da esse sporgenti (comignoli, abbaini, volumi tecnici,
ecc.) sono considerati elementi architettonici della costruzione e la loro
realizzazione deve rispondere a precise previsioni di progetto, in
particolare per quanto riguarda l'aspetto formale e la compatibilità dei
materiali impiegati. |
|
|
|
3. I canali di
gronda ed i pluviali sono obbligatori verso il suolo pubblico e devono
convogliare le acque meteoriche nelle fognature; non sono ammessi scarichi
liberi a livello del piano marciapiede o del piano stradale o comunque sul
suolo pubblico mentre sono ammessi scarichi in cortili, giardini, cisterne o
appositi pozzi perdenti. |
|
|
|
4. Nei canali
di gronda e nei pluviali è vietato immettere acque diverse da quelle
meteoriche. |
|
|
|
5. Verso gli spazi pubblici o assoggettati all’uso
pubblico, i pluviali delle nuove costruzioni devono essere incassati ad una
altezza minima di 2,50 m dal piano marciapiede o stradale; negli altri casi,
è consentito installare i pluviali totalmente all'esterno delle pareti degli
edifici realizzando il terminale inferiore in materiale indeformabile, per
almeno 2,00 m. |
|
|
|
6. Idonei
pozzetti d'ispezione forniti di chiusura idraulica devono essere installati
nei punti delle condutture interrate in cui si verifichi un cambiamento di
direzione o la confluenza con altre condutture; un pozzetto finale di
ispezione, posto ai limiti della proprietà, deve precedere l'allacciamento
alla pubblica fognatura. |
|
|
Art.40 Cortili e cavedi |
|
|
|
|
|
1. I cortili, intendendosi per tali anche gli
spazi limitati da tre soli fronti di una costruzione, qualora ciascuno di
essi sia di larghezza superiore a 4,00 m, devono essere dimensionati in modo
che la luce libera, misurata sulla perpendicolare ad ogni prospetto
finestrato, rispetti le
prescrizioni delle vigenti leggi. |
|
|
|
2. Agli effetti di quanto sopra, la misura della
luce libera è al netto delle proiezioni orizzontali di ballatoi, balconi,
pensiline e di qualsiasi altra sporgenza posta all'interno del cortile, nei
limiti di cui all'art. 17, 2° comma. |
|
|
|
3. La realizzazione di cavedi, intendendosi per
tali gli spazi interni delimitati da prospetti di larghezza inferiore o
uguale a 4,00 m ed aperti in alto per l'intera superficie, è ammessa esclusivamente
per la diretta illuminazione e ventilazione di servizi igienici, scale,
disimpegni, ambienti di servizio, ripostigli. |
|
|
|
4. Nelle nuove costruzioni, in rapporto
all'altezza dei prospetti, i cavedi devono essere così dimensionati: |
|
|
|
- altezza
fino a 10,00 m, lato min. 2,50
m, sup. min. 6,00 m2; |
|
- altezza
fino a 15,00 m, lato min. 3,00
m, sup. min. 9,00 m2; |
|
- altezza
oltre 15,00 m, lato min. 4,00 m, sup. min. 16,00 m2. |
|
|
|
5. Nei cavedi non è ammessa alcuna sporgenza. |
|
|
|
6. I cavedi debbono essere dotati di facile
accesso nella parte inferiore per agevolare le operazioni di pulizia. |
|
|
|
7. Cortili e cavedi debbono essere pavimentati o
sistemati a giardino privato e comunque provvisti di scarico delle acque
meteoriche realizzato in modo da evitare ristagni: è vietato, in detto
scarico, versare acque nere o materiale di rifiuto. |
|
|
|
8. E' vietata
qualsiasi opera edilizia alla quale risulti conseguente un peggioramento
delle condizioni igieniche dei cortili e dei cavedi esistenti. |
|
|
|
|
|
--------------------------------------------------------------- |
|
|
|
Riferimenti
Legislativi |
|
|
|
- Il riferimento normativo delle prescrizioni
di cui al comma 1 è l'art. 9 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444. |
|
|
Art.41 Intercapedini e griglie di aerazione |
|
|
|
1. Ai
fini del presente regolamento è definito "intercapedine" il vano
situato sotto il livello del suolo e compreso tra il muro perimetrale di una
costruzione ed i muri di sostegno del terreno circostante, appositamente
realizzati; l'intercapedine ha la finalità di consentire l'illuminazione
indiretta, l'aerazione e la protezione dall'umidità dei locali interrati,
nonché la possibilità di accedere a condutture e canalizzazioni di impianti
eventualmente in essa contenute. |
|
|
|
2. Fuori dagli
allineamenti individuati dal filo di fabbricazione delle costruzioni, ed
anche inferiormente al suolo pubblico, può essere consentita ai proprietari
frontisti la realizzazione di intercapedini di servizio o di isolamento,
protette da griglie di copertura antisdrucciolevoli, ispezionabili,
praticabili e dotate di cunetta e scarico per il deflusso sia delle acque
meteoriche sia di quelle utilizzate per la pulizia. |
|
|
|
3. Il fondo
dell'intercapedine deve risultare almeno 0,20 m al di sotto del livello di
calpestio dei locali interrati attigui. |
|
|
|
4. La costruzione delle intercapedini è a totale
carico dei proprietari che debbono altresì provvedere alla loro manutenzione
ed è, in ogni caso, effettuata previo provvedimento di assenso da parte del
Comune. |
|
|
|
5. Ai fini del presente regolamento è definita bocca
di lupo l’intercapedine limitata, in larghezza, al vano della finestra |
|
|
|
6. Il fondo della bocca di lupo deve risultare
almeno 0,20 m. al di sotto del livello del davanzale della finestra |
|
|
Art.42 Misure contro la penetrazione di animali nelle costruzioni |
|
|
|
1. Nelle nuove
costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione o recupero devono essere
adottati accorgimenti tecnici per evitare la penetrazione di ratti, volatili
ed animali in genere. |
|
|
|
2. Tutte le
aperture presenti nelle cantine, nei sottotetti e nei vespai con
intercapedine ventilata debbono essere protette da idonee reti indeformabili
a maglia fitta e le connessure fra superfici verticali ed orizzontali debbono
essere debitamente stuccate. |
|
|
|
3. Gli
imbocchi delle canne di aspirazione debbono essere protetti con reti
indeformabili a maglia fitta e le suddette canne non debbono presentare
forature o interstizi comunicanti con il corpo della muratura. |
|
|
|
4. Le
canalizzazioni contenenti cablaggi di ogni tipo debbono risultare stagne e
prive di qualsiasi comunicazione con il corpo della muratura: ove possibile
debbono essere inseriti appositi elementi tronco-conici o tronco piramidali
per impedire la risalita dei ratti. |
|
|
|
5. I
cornicioni e gli aggetti esposti al posarsi dei volatili debbono presentare
superfici in pendenza con inclinazione maggiore o uguale a 15° |
|
|
|
6. E' vietata
la realizzazione di canne di caduta per i rifiuti: l’Autorità comunale,
sentito il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente per territorio,
può imporre la sigillatura di quelle esistenti ove siano accertate condizioni
nocive per la salute degli utenti. |
|
|
Art.43 Muri di sostegno |