(adottato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 19 del 02.04.02)
Sommario
Art.
1 - Oggetto del Regolamento.
Art.
2 - Giorni di effettuazione
dei mercati
CAPO III - ACCESSO
ALLE AREE E
POSTEGGI
Art.
4 - Modalità di accesso degli
operatori e
Art.
5 - Circolazione pedonale e
veicolare
Art.
6 - Criteri di assegnazione dei posteggi
Art.
7 - Concessione dei posteggi
Art.
8 - Rinuncia della concessione di posteggio
Art.
9 - Subingresso nel posteggio
Art.
10 - Decadenza della concessione del posteggio
Art.
11 - Scambio di posteggio
Art.
12 - Indisponibilità del posteggio
Art.
13 - Assegnazione giornaliera dei posti vacanti. Graduatorie
Art.
14 - Verifica delle assenze.
Art.
15 - Obblighi dei venditori
Art.
16 - Norme igienico-sanitarie per
la vendita di
prodotti alimentari
Art.
18 - Vendita di animali
destinati all’alimentazione
Art.
19 - Utilizzazione dell’energia elettrica
Art.
21 - Richiamo alle norme
regolamentari per gli
agricoltori.
Art.
22 - Tributi e canoni
comunali
CAPO VI - VIGILANZA SUL
MERCATO E ORGANI
DI TUTELA
Art.
23 - Preposti alla Vigilanza
Art.
24 - Commissione di mercato.
1.
Il presente regolamento disciplina le modalità per lo svolgimento dei
mercati periodici istituiti nel Comune
di Chivasso.
2.
Si applica
anche alle altre tipologie di vendita su aree pubbliche, se non in contrasto con la deliberazione programmatica del settore.
3.
Per quanto
non espressamente indicato si fa rinvio
alle norme legislative in materia ed
alle disposizioni della Deliberazione Giunta Regionale 02 aprile 2001,
n. 32-2642 e s.m.i..
1.
I mercati
di Chivasso si svolgono nei giorni di:
Sede Tipo
Martedì Via
Bradac Misto
Mercoledì Varie
aree Extra alimentare
Mercoledì Varie
Aree Alimentare
Venerdì Foro
Boario Ittico
Sabato Varie
Aree Extra
alimentare
Sabato Varie
Aree Alimentare
Domenica Foro
Boario Tematico
(Mensile)
2.
In caso di
coincidenza dei giorni di mercato con una data festiva:
a)
il mercato
del martedì viene
anticipato al lu-nedì
e non viene effettuato in caso di anticipa-zione
del mercato del mercoledì;
b)
il mercato del
mercoledì viene anticipato al martedì;
c)
il mercato del
sabato viene anticipato al venerdì.
3.
In casi
particolari potranno essere definite altre soluzioni, su proposta della
Commissione di mercato e nel rispetto
delle disposizioni di cui all’art. 11, comma 5, del D.Lgs. 114/98 ([1])
4.
Con le
stesse modalità sopraindicate e nei limiti della normativa vigente, potrà
essere individuato un calendario di mercati domenicali o festivi.
5.
I mercati
tematici mensili domenicali non vengono effettuati quando sono concomitanti con
i festeggiamenti di Carnevalone.
1.
L’orario di
lavoro è così
fissato:
|
MERCATI |
PERIODO |
ORARIO |
|
Martedì Mercoledì
Extralim Mercoledì Alim. Venerdì |
Ora solare Ora legale |
dalle ore 8,00
alle ore 14,30 dalle ore 7,30
alle ore 14,30 |
|
|
|
|
|
Sabato Extralim Sabato Alim. Mensili |
Ora solare Ora legale Unico |
dalle
ore 8,00 alle
ore 15,00 dalle ore 7,30
alle ore 15,00 dalle ore 8,00
alle ore 19,00 |
2.
Ai mercati settimanali l’occupazione del posteggio può facoltativamente
avere inizio dalle ore 5.00, ai mercati mensili dalle ore 7.00.
3.
E’ data
facoltà agli operatori di iniziare le vendite un’ora prima dell’orario di
lavoro fissato e di lasciare il mercato
a partire dalle ore 12,15. Ai
mercati mensili è
consentito lasciare il
posteggio tra le ore
13,00 e
le ore 15,00. Gli operatori che per
cause di forza
maggiore abbandonano il
posteggio fuori degli orari consentiti sono tenuti ad informare il servizio di
vigilanza per le necessarie giustificazioni.
4.
Nuove
fasce orarie eventualmente diversificate secondo lestagioni potranno essere fissate dal Sindaco sentita la commissione di
mercato.
1.
I banchi, gli autonegozi e le attrezzature devono essere collocate
come da planimetria particolareggiata negli spazi appositamente delimitati.
2.
Gli
operatori commerciali possono occupare esclusivamente il posto loro assegnato
per l’esercizio della propria attività commerciale; I passaggi per il pubblico
devono essere lasciati liberi da ogni ingombro.
3.
Deve
essere sempre assicurato il passaggio di automezzi di pronto soccorso e di
emergenza.
1.
Durante l’intero orario mercatale (accesso, vendita e sgombero) è
vietata la circolazione dei veicoli nelle aree destinate al mercato ad
eccezione dei mezzi di emergenza e pronto soccorso, dei veicoli degli operatori
mercatali e di quelli dei residenti.
2.
È vietata
la sosta dei veicoli nei tratti e negli spazi liberi dalle installazioni di
vendita.
3.
I veicoli
per il trasporto della merce e di altro materiale in uso agli operatori
commerciali possono sostare sull’area di mercato all’interno delle dimensioni
del posteggio in concessione, a condizione che non oscurino le vetrine e gli
ingressi delle attività in sede fissa e non limitino la visibilità dei banchi
adiacenti. Nel caso in cui ciò non fosse possibile i veicoli dovranno essere
posteggiati nei parcheggi a disposizione. Ogni altro veicolo verrà rimosso a
cura della Polizia Municipale ai sensi del Codice della Strada e le relative
spese saranno poste a carico del proprietario del mezzo.
1.
Per ottenere l’assegnazione di un
posteggio sull’area dei mercati di Chivasso
è necessario essere in possesso
dell’autorizzazione di cui all’art. 28, comma I°, del D. Lgs. 114/98.
2.
I criteri
e le modalità di assegnazione sono stabiliti nella deliberazione consiliare programmatica per il
commercio su aree pubbliche.
1.
La concessione del posteggio viene rilasciata contestualmente al
rilascio dell’autorizzazione da parte
del Comune e riporterà, oltre ai dati identificativi del posteggio, l’anzianità
di mercato riconosciuta.
2.
La
concessione ha validità di dieci anni ed è automaticamente rinnovata alla
scadenza di decennio in decennio.
1.
La concessione di posteggio può essere oggetto di rinuncia da parte
del titolare da effettuarsi con comunicazione scritta indirizzata al Comune di
Chivasso.
La rinuncia del posteggio comporta la revoca dell’autorizzazione.
2.
Il
rinunciante ha diritto all’abbuono dei tributi per il periodo di mancato
esercizio della concessione.
1.
Il trasferimento in gestione o in proprietà dell’azienda comporta
anche il trasferimento della concessione del posteggio del dante causa, oltre
che dell’autorizzazione.
1.
È motivo di decadenza dalla concessione del posteggio la revoca
dell’autorizzazione nei casi previsti dall’art. 29, comma IV°, del D. Lgs. 114/98.
2.
Comporta
inoltre la decadenza dalla concessione del posteggio e la revoca
dell’autorizzazione il mancato versamento dei tributi relativi all’occupazione
del suolo pubblico, ai sensi del relativo regolamento.
1.
E’ consentito lo scambio di posteggio tra operatori concessionari di
mercato previa comunicazione da inviare al competente Ufficio Commercio.
2.
Lo scambio
deve comunque far salve le misure originarie dei posteggi, senza deroghe.
1.
Nel caso di indisponibilità del posteggio per fatti indipendenti dalla
volontà dell’operatore commerciale, sarà concordata con l’organo di vigilanza
del mercato l’individuazione di una soluzione temporanea ed eccezionale,
utilizzando le aree di riserva oppure individuando la migliore soluzione,
tenuto conto della posizione sul mercato del posteggio indisponibile.
1.
I concessionari di posteggio non presenti entro l’orario di lavoro
fissato dall’art. 3 del presente regolamento sono considerati assenti ed i
posteggi non occupati sono disponibili per l’assegnazione giornaliera. Al
concessionario di posteggio che si presenta in ritardo presso la sede mercatale
entro il limite di mezz’ora dall’orario di lavoro è consentito di partecipare
alle operazioni di spunta in calce alla graduatoria della giornata: l’ordine è
dato dall’ora di arrivo.
2.
Al fine di
agevolare le operazioni di rilevamento delle presenze, i titolari di posteggio
(o i loro sostituti in possesso della documentazione prevista dalla normativa
regionale) dovranno essere presenti presso l’area avuta in concessione muniti
del prescritto titolo autorizzativo: in caso contrario verranno considerati
assenti.
3.
I posteggi
non occupati sono assegnati secondo l’ordine delle graduatorie di spunta. Per
ogni mercato verrà stilata apposita graduatoria di spunta redatta in base alle
priorità stabilite dalla normativa vigente, inerenti il più alto numero di
presenze sul mercato. A parità di presenze viene considerata la data di inizio
attività, come rilevata dal certificato di iscrizione al Registro Imprese della
CCIAA. Le suddette priorità si applicano anche per gli agricoltori, in deroga
alla normativa regionale, in considerazione della
stagionalità non prevedibile delle produzioni agricole.
4.
I posti
riservati ai battitori sono prioritariamente assegnati
alla spunta agli operatori con tale qualifica, per i quali viene stilata
apposita graduatoria. La qualifica di battitore deve risultare espressamente
dal titolo autorizzatorio presentato ai fini dell'assegnazione tempo-ranea di
posteggio.
5.
Le
graduatorie delle priorità sono aggiornate dopo ogni mercato dal Corpo di
Polizia Municipale mediante nota scritta e non sono soggette a scadenza. La
nota viene esposta nelle bacheche di mercato ogni tre mesi per la consultazione
da parte degli operatori. Periodicamente la Polizia Municipale e l’Ufficio
Commercio cureranno la revisione delle
graduatorie depennando le ditte cessate dall’attività che non hanno
trasferito il diritto di spunta.
6.
Qualora
l’operatore assegnatario giornaliero rifiuti l’assegnazione o non occupi il
posteggio assegnatogli entro 30 minuti, sarà considerato assente e non sarà
conteggiata la presenza.
7.
Sarà
invece conteggiata la presenza dell’operatore che partecipando alle operazioni
di spunta non ottenga l’asse-gnazione giornaliera per esaurimento dei posti
disponibili.
1.
La verifica delle assenze dei titolari di posteggio è affidata agli
agenti di Polizia Municipale che ne curano la rilevazione con riferimento
all’orario di lavoro stabilito dall’art. 3 del presente Regolamento. Gli agenti
rilevatori provvedono a trasmettere i dati rilevati all’Ufficio Commercio ed
all’Ufficio Tributi per le rispettive competenze.
2.
L’Ufficio
Commercio, accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini prescritti
dalla legge, provvede, previo preavviso di gg. 15 all’interessato, a disporre
la decadenza dalla concessione.
1.
Gli operatori commerciali devono mantenere puliti i propri banchi e le
relative attrezzature, i rifiuti devono essere raccolti negli appositi
contenitori o rimossi con le modalità stabilite dal Comune sentita la
commissione di mercato.
2.
Il
posteggio non deve restare incustodito. Con l’uso del posteggio il
concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri,
ragioni e diritti connessi all’esercizio dell’attività.
3.
Gli
operatori commerciali devono tenere presso il posteggio, a disposizione delle
persone autorizzate al controllo, l'originale dell’autorizzazione al commercio,
le ricevute attestanti il pagamento dei tributi comunali e gli altri permessi,
registri o documenti richiesti per l’attività.
4.
I
cartellini o il listino prezzi devono essere scritti in modo chiaro e
leggibile, bene esposti alla vista del pubblico con riferimenti precisi alle
singole qualità e quantità.
5.
I
commercianti che pongono in vendita prodotti usati o igienicamente trattati
devono garantire la corretta informazione al consumatore mediante l’esposizione
di apposito cartello ben visibile.
6.
Le tende
di protezione dei banchi o altri dispositivi aventi tale finalità non possono
sporgere oltre cm. 50
dalla verticale del
limite di allineamento e devono
avere un’altezza minima di metri due.
7.
E’ vietato
recare molestie, occupare spazi non assegnati, tenere cani incustoditi,
accendere fuochi liberi. È vietata la pubblicità sonora di qualunque tipo, i
richiami ad alta voce ed il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a
sorte. I battitori possono utilizzare le modalità di vendita tipiche della loro
qualifica curando di non recare fastidio o molestia agli altri operatori o agli
utenti.
8.
Gli
operatori commerciali non devono in alcun modo, danneggiare, deteriorare,
manomettere o insudiciare gli impianti e le attrezzature del mercato e, in modo
particolare, il suolo.
1.
Le derrate
alimentari poste in vendita sul mercato devono essere tenute alla vista del
pubblico in modo che possano essere ispezionate agevolmente dagli agenti e dai
funzionari addetti alla vigilanza sanitaria.
2.
Le derrate alimentari non possono essere collocate al suolo, ma su
banchi appositamente attrezzati, aventi altezza non inferiore a 0,60 metri o
comunque nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti. L’altezza dei
cumuli non può superare mt. 1,40 dal suolo.
3.
La vendita
e la somministrazione di prodotti alimentari sono soggetti alla disciplina di
cui alla legge 283/62 e relativo regolamento di attuazione 382/80, nonchè
all’ordinanza 02 marzo 2000 del Ministero della Sanità.
1.
Sui mercati è fatto divieto di vendere derrate alimentari e bevande
non atte al consumo o comunque non conformi alle leggi sanitarie.
2.
A tale
proposito, si intendono destinati alla vendita tutti i prodotti che si trovano
presso il posto vendita compresi quelli ubicati sui mezzi di trasporto.
3.
Resta
salvo il divieto di vendere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse
da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti di cui all’art. 176
del Reg. TULPS n. 635/40 ([2])
, nonchè il divieto di vendere o esporre armi, esplosivi od oggetti preziosi.
1.
Fatta eccezione per i prodotti ittici, nei mercati è proibito
uccidere, spennare ed eviscerare animali, i polli dovranno essere posti in
vendita già spennati ed eviscerati, i conigli liberati dalle parti distali ed
accuratamente eviscerati. Gli
avicunicoli vivi possono essere commercializzati unicamente nell’apposito
spazio del Foro Boario.
1.
È fatto divieto agli operatori commerciali di effettuare allacciamenti
agli impianti di energia elettrica senza la preventiva autorizzazione del
Comune.
2.
È proibito l’utilizzo di generatori di corrente su tutte le aree
mercatali. Qualora dovessero insorgere particolari esigenze il Comune potrà
autorizzare temporaneamente ed in via del tutto provvisoria l'uso di tali
apparecchi, prescrivendo le opportune disposizioni per evitare l’inquinamento
acustico e da fumi di scarico.
1.
L’Amministrazione non risponde di furti e incendi che si verifichino
sul mercato.
1.
Valgono per gli
agricoltori le regole
fissate dal presente
regolamento per gli operatori
commerciali con particolare rilievo per quelle in tema di orario di attività,
modalità di utilizzo del posteggio, modalità di vendita e norme igieniche,
tributi comunali e sanzioni.
1.
Il Comune
determina la misura, le modalità ed i termini di pagamento dei tributi e dei
canoni comunali con atto deliberativo a parte, secondo le disposizioni
legislative vigenti, dandone opportuna preventiva comunicazione ai
rappresentanti degli operatori.
2.
Gli
importi saranno riscossi secondo le regole operative previste dall’Ufficio
Tributi del Comune di Chivasso.
3.
I rimborsi
dovuti per i consumi di energia elettrica saranno ripartiti tra gli operatori
in base all’utilizzo effettuato.
1.
Preposto alla vigilanza sul mercato è il Corpo di Polizia Municipale.Ad
esso compete:
a) garantire l’ordinata formazione e
lo scioglimento quotidiano del mercato;
b) assegnare i posti giornalmente non
occupati;
c) assicurare il rispetto delle norme
igieniche, delle norme sull’attività commerciale e di quelle sul funzionamento
del mercato.
2.
In casi
eccezionali o per evenienze straordinarie ed imprevedibili la Polizia
Municipale, verificata la disponibilità delle aree, può consentire o disporre
lo spostamento di posteggi, al fine di accorpare e rendere meglio funzionale e
fruibile il mercato.
1.
Al fine di collaborare con l’Amministrazione Comunale per consentire
il regolare svolgimento di tutta l’attività dei mercati periodici, in sintonia
con gli organi preposti alla vigilanza, e controllare la corretta applicazione
del presente regolamento, è istituita apposita Commissione di mercato.
2.
La
Commissione è unica per tutti i mercati periodici ed è costituita su base
elettiva in modo da garantire la rappresentatività di tutti i settori di
vendita.
3.
La Giunta
Comunale provvede a stabilire compiti e modalità di costituzione e
funzionamento della Commissione: sino a nuove determinazioni si applicano le
disposizioni della deliberazione della Giunta Comunale 26 febbraio 1998, n. 44,
“Commissione di mercato – costituzione e procedura di elezione„. .
1.
Le
violazioni alle norme stabilite per l’esercizio del commercio su aree pubbliche
sono punite con le sanzioni amministrative stabilite dall’art. 29, comma I°,
del D. Lgs. 114/98 ([3]).
2.
Le altre
violazioni alle prescrizioni del presente regolamento vengono punite con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50 a Euro 300.
3.
In caso di
particolare gravità o di recidiva verrà applicata la sanzione accessoria di cui
all’art. 29, comma III°, del D. Lgs. 114/98.
([1]) D. Lgs. 31.03.98, n. 114 – art.
11 c. 5:
Il Comune, sentite le
organizzazioni di cui al comma 1, individua i giorni e le zone del territorio
nei quali gli esercenti possono derogare dall’obbligo di chiusura domenicale e
festivo.
([2]) R. D. 06.05.40, n. 635 – art.
176 c. 1:
Agli effetti dell’art. 86
della legge, non si considera vendita al minuto di bevande alcoliche quella
fatta in recipienti chiusi secondo le consuetudini commerciali, e da
trasportarsi fuori dal locale di vendita, purchè la quantità contenuta nei
singoli recipienti non sia inferiore a litri 0,200 per le bevande alcoliche di
cui all’art. 89 della legge ed a 0,33 per le altre.
([3]) D. Lgs. 31.03.98, n. 114 – art. 29 : Sanzioni
1. Chiunque
eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o
fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa, nonchè senza
l’autorizzazione o il permesso di cui all’art. 28, commi IX° e X°, è punito con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire 5.000.000 (Euro
2.582,28) a Lire 30.000.000 (Euro 15.493,70) e con la confisca delle
attrezzature e della merce.
2.
Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per
l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche dalla deliberazione del comune
di
cui all’art.
28 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di Lire
1.000.000 (Euro 516,45) a Lire 6.000.000 (Euro 3.098,74).
3. In caso di particolare gravità o di recidiva
il Sindaco può disporre la sospensione dell’attività di vendita per un periodo
non superiore
a venti
giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione
per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione
mediante oblazione.