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Ethan Frome

 

 

 

REGOLE  DI  FUNZIONAMENTO
DEI  MERCATI

 

(adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19  del 02.04.02)


Sommario

 

CAPO  I - OGGETTO. 3

Art. 1 - Oggetto  del  Regolamento. 3

CAPO  II - CALENDARI  ED  ORARI 3

Art. 2 - Giorni  di  effettuazione  dei  mercati 3

Art. 3 - Orari  di  mercato. 4

CAPO  III - ACCESSO  ALLE  AREE  E  POSTEGGI 5

Art. 4 - Modalità  di  accesso degli  operatori  e. 5

Art. 5 - Circolazione  pedonale  e  veicolare. 6

Art. 6 - Criteri di assegnazione dei posteggi 6

Art. 7 - Concessione  dei  posteggi 6

Art. 8 - Rinuncia della concessione di posteggio. 7

Art. 9 - Subingresso nel posteggio. 7

Art. 10 - Decadenza della concessione del posteggio. 7

Art. 11 - Scambio di posteggio. 7

Art. 12 - Indisponibilità del posteggio. 8

Art. 13 - Assegnazione giornaliera dei posti vacanti. Graduatorie  8

Art. 14 - Verifica  delle  assenze. 9

Capo  IV - OBBLIGHI  E  DIVIETI 10

Art. 15 - Obblighi dei venditori 10

Art. 16 - Norme  igienico-sanitarie  per  la  vendita  di  prodotti  alimentari 11

Art. 17 - Divieti  di  vendita. 11

Art. 18 - Vendita  di  animali  destinati  all’alimentazione. 12

Art. 19 - Utilizzazione  dell’energia  elettrica. 12

Art. 20 - Furti  e  incendi 13

Art. 21 - Richiamo  alle  norme  regolamentari  per  gli  agricoltori. 13

CAPO V - TRIBUTI  E  CANONI 13

Art. 22 - Tributi  e  canoni  comunali 13

CAPO  VI - VIGILANZA  SUL  MERCATO  E  ORGANI  DI  TUTELA  13

Art. 23 - Preposti alla Vigilanza. 13

Art. 24 - Commissione di mercato. 14

Capo  VII - SANZIONI 14

Art. 25 - Sanzioni 14

 

CAPO  I - OGGETTO

Art. 1 - Oggetto  del  Regolamento.

1.            Il presente regolamento disciplina le modalità per lo svolgimento dei mercati  periodici istituiti nel Comune di Chivasso.

2.            Si applica anche alle altre tipologie di vendita su aree pubbliche, se non in  contrasto con la deliberazione  programmatica del settore.

3.            Per quanto non espressamente   indicato si fa rinvio alle norme legislative  in  materia ed   alle disposizioni della Deliberazione Giunta Regionale 02 aprile 2001, n. 32-2642  e s.m.i..

CAPO  II - CALENDARI  ED  ORARI

Art. 2 - Giorni  di  effettuazione  dei  mercati

1.            I mercati di Chivasso  si svolgono nei giorni di:

 

                                 Sede                           Tipo

Martedì                 Via Bradac              Misto

Mercoledì              Varie aree               Extra alimentare

Mercoledì              Varie Aree               Alimentare

Venerdì                 Foro Boario             Ittico

Sabato                 Varie Aree               Extra alimentare

Sabato                 Varie Aree               Alimentare

Domenica              Foro Boario              Tematico

(Mensile)

2.            In caso di coincidenza dei giorni di mercato con una data festiva:

a)   il  mercato  del   martedì  viene  anticipato  al  lu-nedì   e   non  viene effettuato in caso di anticipa-zione del mercato del mercoledì;

b)   il mercato del mercoledì viene anticipato al martedì;

c)   il mercato del sabato viene anticipato al venerdì.

3.            In casi particolari potranno essere definite altre soluzioni, su proposta della Commissione di  mercato e nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 11, comma 5, del D.Lgs. 114/98 ([1])

4.            Con le stesse modalità sopraindicate e nei limiti della normativa vigente, potrà essere individuato un calendario di mercati domenicali o festivi.

5.            I mercati tematici mensili domenicali non vengono effettuati quando sono concomitanti con i festeggiamenti di Carnevalone.  

Art. 3 - Orari  di  mercato.

1.            L’orario  di  lavoro  è  così  fissato:

 

MERCATI

PERIODO

ORARIO

Martedì  

Mercoledì  Extralim

Mercoledì  Alim.    

Venerdì

Ora  solare

Ora  legale

dalle  ore  8,00  alle  ore  14,30

dalle  ore  7,30  alle  ore  14,30

 

 

 

Sabato  Extralim

Sabato  Alim.                

Mensili  

Ora  solare

Ora  legale

Unico

dalle  ore  8,00  alle  ore  15,00

dalle  ore  7,30  alle  ore  15,00

dalle  ore  8,00  alle  ore  19,00

 

2.            Ai mercati settimanali l’occupazione del posteggio può facoltativamente avere inizio dalle ore 5.00, ai mercati mensili dalle ore 7.00.

 

3.            E’ data facoltà agli operatori di iniziare le vendite un’ora prima dell’orario di lavoro fissato e di  lasciare il mercato a partire dalle ore 12,15. Ai  mercati  mensili  è  consentito  lasciare  il  posteggio  tra  le  ore 13,00  e  le ore 15,00. Gli operatori  che  per  cause  di  forza  maggiore  abbandonano   il  posteggio  fuori  degli   orari consentiti  sono tenuti ad informare il servizio di vigilanza per le necessarie giustificazioni.

4.            Nuove fasce orarie eventualmente diversificate secondo  lestagioni potranno essere  fissate dal Sindaco sentita la commissione di mercato.

CAPO  III - ACCESSO  ALLE  AREE  E  POSTEGGI

Art. 4 - Modalità  di  accesso degli  operatori  e

sistemazione  delle  attrezzature di vendita

1.            I banchi, gli autonegozi e le attrezzature devono essere collocate come da planimetria particolareggiata negli spazi appositamente delimitati.

2.            Gli operatori commerciali possono occupare esclusivamente il posto loro assegnato per l’esercizio della propria attività commerciale; I passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro.

3.            Deve essere sempre assicurato il passaggio di automezzi di pronto soccorso e di emergenza.

Art. 5 - Circolazione  pedonale  e  veicolare

1.            Durante l’intero orario mercatale (accesso, vendita e sgombero) è vietata la circolazione dei veicoli nelle aree destinate al mercato ad eccezione dei mezzi di emergenza e pronto soccorso, dei veicoli degli operatori mercatali e di quelli dei residenti.

2.            È vietata la sosta dei veicoli nei tratti e negli spazi liberi dalle installazioni di vendita.

3.            I veicoli per il trasporto della merce e di altro materiale in uso agli operatori commerciali possono sostare sull’area di mercato all’interno delle dimensioni del posteggio in concessione, a condizione che non oscurino le vetrine e gli ingressi delle attività in sede fissa e non limitino la visibilità dei banchi adiacenti. Nel caso in cui ciò non fosse possibile i veicoli dovranno essere posteggiati nei parcheggi a disposizione. Ogni altro veicolo verrà rimosso a cura della Polizia Municipale ai sensi del Codice della Strada e le relative spese saranno poste a carico del proprietario del mezzo.

Art. 6 - Criteri di assegnazione dei posteggi

1.            Per  ottenere  l’assegnazione  di  un posteggio sull’area dei mercati di Chivasso  è  necessario essere in possesso dell’autorizzazione di cui all’art. 28, comma I°, del D. Lgs. 114/98.

2.            I criteri e le modalità di assegnazione sono stabiliti nella  deliberazione consiliare programmatica per il commercio su aree pubbliche.

Art. 7 - Concessione  dei  posteggi

1.            La concessione del posteggio viene rilasciata contestualmente al rilascio dell’autorizzazione    da parte del Comune e riporterà, oltre ai dati identificativi del posteggio, l’anzianità di mercato riconosciuta.

2.            La concessione ha validità di dieci anni ed è automaticamente rinnovata alla scadenza di decennio in decennio.

Art. 8 - Rinuncia della concessione di posteggio

1.            La concessione di posteggio può essere oggetto di rinuncia da parte del titolare da effettuarsi con comunicazione scritta indirizzata al Comune di Chivasso.

La rinuncia del posteggio comporta la revoca dell’autorizzazione.

2.            Il rinunciante ha diritto all’abbuono dei tributi per il periodo di mancato esercizio della concessione.

Art. 9 - Subingresso nel posteggio

1.            Il trasferimento in gestione o in proprietà dell’azienda comporta anche il trasferimento della concessione del posteggio del dante causa, oltre che dell’autorizzazione.

Art. 10 - Decadenza della concessione del posteggio

1.            È motivo di decadenza dalla concessione del posteggio la revoca dell’autorizzazione nei casi previsti dall’art. 29, comma IV°, del D. Lgs. 114/98.

2.            Comporta inoltre la decadenza dalla concessione del posteggio e la revoca dell’autorizzazione il mancato versamento dei tributi relativi all’occupazione del suolo pubblico, ai sensi del relativo regolamento.

Art. 11 - Scambio di posteggio

1.            E’ consentito lo scambio di posteggio tra operatori concessionari di mercato previa comunicazione da inviare al competente Ufficio Commercio.

2.            Lo scambio deve comunque far salve le misure originarie dei posteggi, senza deroghe.

Art. 12 - Indisponibilità del posteggio

 

1.            Nel caso di indisponibilità del posteggio per fatti indipendenti dalla volontà dell’operatore commerciale, sarà concordata con l’organo di vigilanza del mercato l’individuazione di una soluzione temporanea ed eccezionale, utilizzando le aree di riserva oppure individuando la migliore soluzione, tenuto conto della posizione sul mercato del posteggio indisponibile.

Art. 13 - Assegnazione giornaliera dei posti vacanti. Graduatorie

1.            I concessionari di posteggio non presenti entro l’orario di lavoro fissato dall’art. 3 del presente regolamento sono considerati assenti ed i posteggi non occupati sono disponibili per l’assegnazione giornaliera. Al concessionario di posteggio che si presenta in ritardo presso la sede mercatale entro il limite di mezz’ora dall’orario di lavoro è consentito di partecipare alle operazioni di spunta in calce alla graduatoria della giornata: l’ordine è dato dall’ora di arrivo.

2.            Al fine di agevolare le operazioni di rilevamento delle presenze, i titolari di posteggio (o i loro sostituti in possesso della documentazione prevista dalla normativa regionale) dovranno essere presenti presso l’area avuta in concessione muniti del prescritto titolo autorizzativo: in caso contrario verranno considerati assenti.

3.            I posteggi non occupati sono assegnati secondo l’ordine delle graduatorie di spunta. Per ogni mercato verrà stilata apposita graduatoria di spunta redatta in base alle priorità stabilite dalla normativa vigente, inerenti il più alto numero di presenze sul mercato. A parità di presenze viene considerata la data di inizio attività, come rilevata dal certificato di iscrizione al Registro Imprese della CCIAA. Le suddette priorità si applicano anche per gli agricoltori, in deroga alla  normativa  regionale, in considerazione della stagionalità non prevedibile delle produzioni agricole.

4.            I posti riservati  ai  battitori sono prioritariamente assegnati alla spunta agli operatori con tale qualifica, per i quali viene stilata apposita graduatoria. La qualifica di battitore deve risultare espressamente dal titolo autorizzatorio presentato ai fini dell'assegnazione tempo-ranea di posteggio.

5.            Le graduatorie delle priorità sono aggiornate dopo ogni mercato dal Corpo di Polizia Municipale mediante nota scritta e non sono soggette a scadenza. La nota viene esposta nelle bacheche di mercato ogni tre mesi per la consultazione da parte degli operatori. Periodicamente la Polizia Municipale e l’Ufficio Commercio cureranno la revisione delle  graduatorie depennando le ditte cessate dall’attività che non hanno trasferito il diritto di spunta.

6.            Qualora l’operatore assegnatario giornaliero rifiuti l’assegnazione o non occupi il posteggio assegnatogli entro 30 minuti, sarà considerato assente e non sarà conteggiata la presenza.

7.            Sarà invece conteggiata la presenza dell’operatore che partecipando alle operazioni di spunta non ottenga l’asse-gnazione giornaliera per esaurimento dei posti disponibili.

Art. 14 - Verifica  delle  assenze.

1.            La verifica delle assenze dei titolari di posteggio è affidata agli agenti di Polizia Municipale che ne curano la rilevazione con riferimento all’orario di lavoro stabilito dall’art. 3 del presente Regolamento. Gli agenti rilevatori provvedono a trasmettere i dati rilevati all’Ufficio Commercio ed all’Ufficio Tributi per le rispettive competenze.

2.            L’Ufficio Commercio, accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini prescritti dalla legge, provvede, previo preavviso di gg. 15 all’interessato, a disporre la decadenza dalla concessione.

Capo  IV - OBBLIGHI  E  DIVIETI

Art. 15 - Obblighi dei venditori

1.            Gli operatori commerciali devono mantenere puliti i propri banchi e le relative attrezzature, i rifiuti devono essere raccolti negli appositi contenitori o rimossi con le modalità stabilite dal Comune sentita la commissione di mercato.

2.            Il posteggio non deve restare incustodito. Con l’uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all’esercizio dell’attività.

3.            Gli operatori commerciali devono tenere presso il posteggio, a disposizione delle persone autorizzate al controllo, l'originale dell’autorizzazione al commercio, le ricevute attestanti il pagamento dei tributi comunali e gli altri permessi, registri o documenti richiesti per l’attività.

4.            I cartellini o il listino prezzi devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, bene esposti alla vista del pubblico con riferimenti precisi alle singole qualità e quantità.

5.            I commercianti che pongono in vendita prodotti usati o igienicamente trattati devono garantire la corretta informazione al consumatore mediante l’esposizione di apposito cartello ben visibile.

6.            Le tende di protezione dei banchi o altri dispositivi aventi tale finalità non possono sporgere  oltre  cm. 50  dalla  verticale  del  limite di allineamento  e devono avere un’altezza minima  di  metri due.

7.            E’ vietato recare molestie, occupare spazi non assegnati, tenere cani incustoditi, accendere fuochi liberi. È vietata la pubblicità sonora di qualunque tipo, i richiami ad alta voce ed il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte. I battitori possono utilizzare le modalità di vendita tipiche della loro qualifica curando di non recare fastidio o molestia agli altri operatori o agli utenti.

8.            Gli operatori commerciali non devono in alcun modo, danneggiare, deteriorare, manomettere o insudiciare gli impianti e le attrezzature del mercato e, in modo particolare, il suolo.

Art. 16 - Norme  igienico-sanitarie  per  la  vendita  di  prodotti  alimentari

1.            Le derrate alimentari poste in vendita sul mercato devono essere tenute alla vista del pubblico in modo che possano essere ispezionate agevolmente dagli agenti e dai funzionari addetti alla vigilanza sanitaria.

2.            Le derrate alimentari non possono essere collocate al suolo, ma su banchi appositamente attrezzati, aventi altezza non inferiore a 0,60 metri o comunque nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti. L’altezza dei cumuli non può superare mt. 1,40 dal suolo.

3.            La vendita e la somministrazione di prodotti alimentari sono soggetti alla disciplina di cui alla legge 283/62 e relativo regolamento di attuazione 382/80, nonchè all’ordinanza 02 marzo 2000 del Ministero della Sanità.

Art. 17 - Divieti  di  vendita

1.            Sui mercati è fatto divieto di vendere derrate alimentari e bevande non atte al consumo o comunque non conformi alle leggi sanitarie.

2.            A tale proposito, si intendono destinati alla vendita tutti i prodotti che si trovano presso il posto vendita compresi quelli ubicati sui mezzi di trasporto.

3.            Resta salvo il divieto di vendere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti di cui all’art. 176 del Reg. TULPS n. 635/40 ([2]) , nonchè il divieto di vendere o esporre armi, esplosivi od oggetti preziosi.

Art. 18 - Vendita  di  animali  destinati  all’alimentazione

1.            Fatta eccezione per i prodotti ittici, nei mercati è proibito uccidere, spennare ed eviscerare animali, i polli dovranno essere posti in vendita già spennati ed eviscerati, i conigli liberati dalle parti distali ed accuratamente eviscerati.  Gli avicunicoli vivi possono essere commercializzati unicamente nell’apposito spazio del Foro Boario.

Art. 19 - Utilizzazione  dell’energia  elettrica

1.            È fatto divieto agli operatori commerciali di effettuare allacciamenti agli impianti di energia elettrica senza la preventiva autorizzazione del Comune.

2.            È proibito l’utilizzo di generatori di corrente su tutte le aree mercatali. Qualora dovessero insorgere particolari esigenze il Comune potrà autorizzare temporaneamente ed in via del tutto provvisoria l'uso di tali apparecchi, prescrivendo le opportune disposizioni per evitare l’inquinamento acustico e da fumi di scarico.

Art. 20 - Furti  e  incendi

1.            L’Amministrazione non risponde di furti e incendi che si verifichino sul mercato.

Art. 21 - Richiamo  alle  norme  regolamentari  per  gli  agricoltori.

1.            Valgono  per  gli  agricoltori  le  regole  fissate  dal  presente  regolamento per gli  operatori commerciali con particolare rilievo per quelle in tema di orario di attività, modalità di utilizzo del posteggio, modalità di vendita e norme igieniche, tributi comunali e sanzioni.

CAPO V - TRIBUTI  E  CANONI

Art. 22 - Tributi  e  canoni  comunali

1.            Il Comune determina la misura, le modalità ed i termini di pagamento dei tributi e dei canoni comunali con atto deliberativo a parte, secondo le disposizioni legislative vigenti, dandone opportuna preventiva comunicazione ai rappresentanti degli operatori.

2.            Gli importi saranno riscossi secondo le regole operative previste dall’Ufficio Tributi del Comune di Chivasso.

3.            I rimborsi dovuti per i consumi di energia elettrica saranno ripartiti tra gli operatori in base all’utilizzo effettuato.

CAPO  VI - VIGILANZA  SUL  MERCATO  E  ORGANI  DI  TUTELA

Art. 23 - Preposti alla Vigilanza

1.            Preposto alla vigilanza sul mercato è il Corpo di Polizia Municipale.Ad esso compete:

a)   garantire l’ordinata formazione e lo scioglimento quotidiano del mercato;

b)   assegnare i posti giornalmente non occupati;

c)   assicurare il rispetto delle norme igieniche, delle norme sull’attività commerciale e di quelle sul funzionamento del mercato.

2.            In casi eccezionali o per evenienze straordinarie ed imprevedibili la Polizia Municipale, verificata la disponibilità delle aree, può consentire o disporre lo spostamento di posteggi, al fine di accorpare e rendere meglio funzionale e fruibile il mercato.

Art. 24 - Commissione di mercato.

1.            Al fine di collaborare con l’Amministrazione Comunale per consentire il regolare svolgimento di tutta l’attività dei mercati periodici, in sintonia con gli organi preposti alla vigilanza, e controllare la corretta applicazione del presente regolamento, è istituita apposita Commissione di mercato.

2.            La Commissione è unica per tutti i mercati periodici ed è costituita su base elettiva in modo da garantire la rappresentatività di tutti i settori di vendita.

3.            La Giunta Comunale provvede a stabilire compiti e modalità di costituzione e funzionamento della Commissione: sino a nuove determinazioni si applicano le disposizioni della deliberazione della Giunta Comunale 26 febbraio 1998, n. 44, “Commissione di mercato – costituzione e procedura di elezione„. .

Capo  VII - SANZIONI

Art. 25 - Sanzioni

1.            Le violazioni alle norme stabilite per l’esercizio del commercio su aree pubbliche sono punite con le sanzioni amministrative stabilite dall’art. 29, comma I°, del D. Lgs. 114/98 ([3]).

2.            Le altre violazioni alle prescrizioni del presente regolamento vengono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50 a Euro 300.

3.            In caso di particolare gravità o di recidiva verrà applicata la sanzione accessoria di cui all’art. 29, comma III°, del D. Lgs. 114/98.

 



([1])  D. Lgs. 31.03.98, n. 114 – art. 11 c. 5:

Il Comune, sentite le organizzazioni di cui al comma 1, individua i giorni e le zone del territorio nei quali gli esercenti possono derogare dall’obbligo di chiusura domenicale e festivo. 

([2])  R. D. 06.05.40, n. 635 – art. 176 c. 1:

Agli effetti dell’art. 86 della legge, non si considera vendita al minuto di bevande alcoliche quella fatta in recipienti chiusi secondo le consuetudini commerciali, e da trasportarsi fuori dal locale di vendita, purchè la quantità contenuta nei singoli recipienti non sia inferiore a litri 0,200 per le bevande alcoliche di cui all’art. 89 della legge ed a 0,33 per le altre.

([3]) D. Lgs. 31.03.98, n. 114 – art. 29 : Sanzioni

1.  Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa, nonchè senza l’autorizzazione o il permesso di cui all’art. 28, commi IX° e X°, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire 5.000.000 (Euro 2.582,28) a Lire 30.000.000 (Euro 15.493,70) e con la confisca delle attrezzature e della merce.

2.        Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche dalla deliberazione del comune di

cui all’art. 28 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di Lire 1.000.000 (Euro 516,45) a Lire 6.000.000 (Euro 3.098,74).

3.      In caso di particolare gravità o di recidiva il Sindaco può disporre la sospensione dell’attività di vendita per un periodo non superiore

a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

 


 
http://www.comune.chivasso.to.it