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REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEGLI ORTI URBANI

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 29/11/2007

IL DIRIGENTE AREA EDILIZIA E TERRITORIO Ing. Francesco

LISA L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA Prof. Salvatore MARINO

COLLABORATORE Dott. Giovanbattista COLANGELO

IL SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Livia SCUNCIO

IL SINDACO Bruno MATOLA


Art. 1 Finalità

Il Comune di Chivasso, in attuazione dell'art. 1 comma 2 dello Statuto Comunale, favorisce la formazione e l'organizzazione degli orti urbani quali sistemi ordinati di appezzamenti di terreno di proprietà pubblica, al fine di favorire ed incentivare il presidio e la riqualificazione del territorio, le attività ricreative, la coltivazione senza fini di lucro, nonché la partecipazione dei cittadini alla vita collettiva.

Articolo 2 Definizione

Per orto urbano si intende una porzione di terreno pubblico concesso a titolo temporaneo destinato alla coltivazione di ortaggi, piccoli frutti e fiori, ad uso proprio dell'assegnatario o della sua famiglia, secondo le modalità previste nel presente Regolamento.
I singoli lotti costituenti gli orti urbani sono formati, compatibilmente con le esigenze di progetto, in maniera il più possibile omogenea per forma e dimensioni.
Ogni orto è debitamente recintato e dotato di capanno per il ricovero degli attrezzi, nonché di rete idrica non potabile per l'irrigazione.

Articolo 3 Caratteristiche della concessione

Tra ciascun assegnatario e il Comune di Chivasso viene stipulata una convenzione per la concessione a titolo temporaneo di area pubblica ad uso orto urbano.
L'assegnatario all'atto della sottoscrizione della convenzione riceve una copia del presente Regolamento.
Al momento della consegna del singolo lotto viene redatto apposito verbale di consegna dei beni sottoscritto dall'assegnatario e dal personale comunale incaricato.
Il verbale previsto dal comma precedente assolve anche alle funzioni richiamate dall'articolo 77 del Regolamento Comunale di Contabilità approvato con D.C.C. n. 20/1996.
La concessione dell'area destinata ad orto è onerosa e prevede il pagamento di un canone mensile di euro 8; sono esonerati dal pagamento del canone i soggetti aventi un reddito ISEE inferiore a 7.060,00 euro.
All'atto della sottoscrizione della convenzione ed a garanzia del rispetto degli obblighi assunti, l'assegnatario versa al Comune di Chivasso la somma di euro 100 a titolo di deposito cauzionale; tale somma verrà restituita al momento della cessazione della gestione del lotto mentre sarà incamerata dal Comune in caso di violazione della convenzione.
Per i soggetti aventi un reddito ISEE inferiore a 7.060,00 euro la somma del deposito cauzionale è ridotta del 50%.
Tutti gli introiti derivanti dal presente Regolamento sono destinati alla gestione degli orti urbani esistenti ovvero per la realizzazione di nuovi spazi (orti) da assegnare.
Il pagamento delle imposte di bollo e di registro per la convenzione sono a carico dell'assegnatario.

Articolo 4 Requisiti di assegnazione

Possono presentare le domande di assegnazione i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:
Residenza anagrafica nel Comune di Chivasso;
Non svolgere attività di imprenditore agricolo professionale, part-time o coltivatore diretto;
Non avere in proprietà appezzamenti di terreno coltivabile ad orto ubicati nel Comune di Chivasso, ivi comprese le pertinenze di edifici destinati o da destinare ad orto.

Articolo 5 Modalità di assegnazione

Le modalità e i tempi di presentazione delle domande di assegnazione sono definiti da un apposito bando pubblico nel rispetto del presente Regolamento.
Al bando è assicurata ampia pubblicità attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio per almeno 30 giorni consecutivi, mediante l'affissione di manifesti, locandine, la pubblicazione sul sito internet del Comune ecc.
Ogni soggetto presenta la domanda di assegnazione utilizzando la modulistica allegata al bando contenente anche l'autocertificazione del possesso dei requisiti di assegnazione indicati all'articolo 4.
Le domande presentate sono valutate da una Commissione di assegnazione che procede ad escludere quelle non conformi al bando.
La Commissione di assegnazione è composta dal Dirigente dell'Area Edilizia e Territorio o suo delegato, dal Responsabile del Servizio Patrimonio o suo delegato, dal Dirigente dell'Area Risorse Umane e Servizi alla persona o suo delegato.
Le domande non escluse dalla Commissione sono inserite in una graduatoria formata sulla base dei seguenti criteri di assegnazione:

Composizione del nucleo familiare:

Reddito ISEE annuo (la tabella è quella utilizzata per la refezione scolastica):

Età compiuta alla data di pubblicazione del bando:

Costituiscono titolo di preferenza a parità di punteggio, le seguenti condizioni, nell'ordine: reddito più basso, età più elevata, composizione del nucleo familiare.

Articolo 6 Modalità di formazione della graduatoria

La graduatoria viene formata dalla Commissione dando precedenza nell'assegnazione dei lotti innanzitutto:
agli utenti già utilizzatori delle aree interessate dalla realizzazione del Contratto di Quartiere II;
ai cittadini che coltivavano ad orto appezzamenti di terreno pubblico e che per ragioni di pubblica utilità è stato soppresso.
L'esito dell'istruttoria di ogni domanda è comunicato al richiedente mediante apposita comunicazione.
L'assegnazione dei lotti agli utenti già utilizzatori delle aree adibite ad orto tiene conto il più possibile della situazione in essere, privilegiando la continuazione nella coltivazione.
Nei casi ove non sia possibile procedere secondo quanto previsto dal comma precedente si procede mediante sorteggio.
La graduatoria viene aggiornata ogni anno sulla base delle domande presentate entro il 30 Settembre dell'anno in corso.

Articolo 7 Durata

La durata della convenzione per la concessione a titolo temporaneo del lotto ad uso orto urbano è di 5 anni, rinnovabili alla scadenza, fermo restando il possesso dei requisiti indicati all'articolo 4.
Qualora siano presentate domande da parte di soggetti già risultanti assegnatari ed in possesso dei requisiti indicati all'articolo 4, questi hanno precedenza nell'assegnazione dei lotti e continuano nella gestione del lotto originario.
In caso di rinuncia al lotto prima dello scadere della convenzione, l'assegnatario comunica al Comune la propria volontà di recedere.
Il Comune ricevuta la comunicazione di rinuncia, provvede ad assegnare il lotto resosi libero utilizzando la graduatoria di cui al precedente articolo 5 per il tempo rimanente sino alla scadenza originaria di 5 anni.
In caso di decesso dell'assegnatario ovvero in caso di perdita delle capacità attitudinali o di ognuno dei requisiti di assegnazione il Comune provvede analogamente.
I beni presenti sul lotto, le coltivazioni in atto e gli eventuali frutti, non possono formare oggetto di diritto di restituzione né è ammesso alcun indennizzo da parte del Comune o del subentrante.
L'assegnazione dei lotti e i subentri avverranno nella stagione di S. Martino (10 - 15 Novembre) secondo le usanze degli agricoltori.

Articolo 8 Revoca

Il Comune si riserva la facoltà di revocare l'assegnazione del lotto nei seguenti casi:

In caso di accertata violazione della convenzione, il Comune valutata la gravità dell'infrazione, diffida l'assegnatario a rimuovere le cause della violazione; resta in ogni caso fatta salva la comminazione della sanzione amministrativa prevista dal successivo articolo 15.
Decorsi inutilmente 15 giorni dalla diffida senza che sia stato ottemperato a quanto richiesto, ovvero in caso di ulteriore diffida, la concessione è revocata e si procede all'assegnazione del lotto secondo quanto previsto nel precedente articolo 5.
Per motivi di interesse generale, l'Amministrazione Comunale, a proprio insindacabile giudizio, può revocare l'assegnazione di qualsiasi lotto con atto scritto comunicato mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con preavviso di almeno 4 mesi; all'assegnatario non spetta alcun diritto, risarcimento o indennizzo.

Articolo 9 Obblighi dell'assegnatario

L'assegnatario ha l'obbligo di rispettare il presente Regolamento nonché le condizioni contenute nella convenzione.
L'assegnatario ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Comune la perdita di ognuno dei requisiti di assegnazione previsti dal precedente articolo 4; in tal caso la concessione del lotto decade a far data dalla comunicazione e si procede all'assegnazione utilizzando la graduatoria formata ai sensi del precedente art. 5 per il tempo rimanente sino alla scadenza originaria dei 5 anni.
L'assegnatario si impegna a curare la buona sistemazione, l'ordine, la pulizia del proprio orto, a coltivarlo direttamente e con continuità.
Alla coltivazione possono contribuire i familiari mentre non è ammesso l'utilizzo di manodopera retribuita per la coltivazione del terreno.
Il lotto avuto in concessione non può essere ceduto a terzi.
L'assegnatario ha il dovere di utilizzare l'appezzamento di terreno esclusivamente per la coltivazione di ortaggi, piccoli frutti e fiori ad uso proprio o della sua famiglia.
Allo scadere della concessione, per qualunque causa, i beni presenti sul lotto, le coltivazioni in atto e gli eventuali frutti, non possono formare oggetto di diritto di restituzione né è ammesso alcun indennizzo da parte del Comune o del subentrante.

Articolo 10 Divieti

E' fatto divieto agli assegnatari:

Articolo 11 Manutenzione

L'assegnatario provvede alla manutenzione ordinaria dei beni oggetto della convenzione.
Si considerano interventi di manutenzione ordinaria gli interventi di riparazione dei beni esistenti sul lotto, piccoli interventi di tinteggiatura antiruggine o di impregnanti aventi tonalità cromatiche coerenti con quelli iniziali.
Gli interventi di manutenzione straordinaria sono a carico dell'Amministrazione Comunale; si considerano comunque tali gli interventi di tinteggiatura integrali.

Articolo 12 Manleva

L'Amministrazione Comunale di Chivasso è manlevata da ogni responsabilità per eventuali danni, infortuni, manomissioni, incidenti, furti che l'assegnatario possa subire e/o causare a terzi.

Articolo 13 Gestione dei rifiuti

L'assegnatario è tenuto a smaltire i rifiuti organici vegetali o gli scarti di lavorazione mediante compostiera o decomposizione naturale in un angolo dell'orto.
In conformità alla normativa vigente, è vietato depositare sul suolo o interrare qualsiasi tipo di rifiuto ad esclusione di quelli organici vegetali derivanti dalla coltivazione dell'orto.

Articolo 14 Orari ed irrigazione

L'accesso agli orti è consentito dall'alba al tramonto.
L'irrigazione viene effettuata, fatte salve diverse disposizioni o ordinanze, nel periodo da marzo ad ottobre.

Articolo 15 Vigilanza e sanzioni

Il personale comunale incaricato ovvero gli organi di Polizia effettuano l'opportuna vigilanza anche tramite l'accesso all'interno del lotto.
La violazione del presente Regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 a euro 250; si applicano le disposizioni contenute nella legge n. 689/81 e s.m.i.
In ogni caso, restano fatte salve le disposizioni previste dalla legge civile e penale.

Articolo 16 Disciplina transitoria

Gli utenti risultanti utilizzatori delle aree interessate dalla realizzazione del Contratto di Quartiere II adibite a orti alla data del censimento effettuato dai tecnici comunali nel mese di Giugno 2005 e i cittadini che coltivavano ad orto appezzamenti di terreno pubblico che per ragioni di pubblica utilità è stato soppresso, devono presentare la domanda di assegnazione e sono considerati assegnatari ai sensi del presente Regolamento per la durata ivi indicata nei limiti della disponibilità dei lotti.
I nuovi lotti e quelli rimasti liberi sono assegnati mediante la graduatoria prevista dal presente Regolamento.
Gli assegnatari e gli utenti occupanti i lotti di cui al precedente comma 1 provvedono a sottoscrivere la convenzione prevista dall'articolo 3 del presente Regolamento.

Scheda ISEE

Pubblicato il 14 gennaio 2008


 
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