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REGOLAMENTO |
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IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI |
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ai sensi artt. 52 e 59 del Decreto Legislativo
15/12/1997 n. 446 |
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Adottato con deliberazione C.C. n. 7 del 25/2/1999 |
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Modificato con: |
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- deliberazione C.C. n. 21 del 20/3/2000 (inserimento art. 3bis); |
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- deliberazione C.C. n. 3 del 02/03/2004 (inserimento art. 3ter); |
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- deliberazione C.C. n. 5 del 5/03/2007 |
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(sono state abrogate le parti barrate ed aggiunte le parti
evidenziate in grassetto) |
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Articolo 1 - Ambito di
applicazione Articolo 3 - Per gli immobili
utilizzati da Enti non commerciali Articolo 3 bis - Trattamento
pertinenze dell’abitazione principale Articolo 4 - Rimborso per
dichiarata inedificabilità di aree Articolo 5 - Determinazione del
valore delle aree fabbricabili Articolo 6 - Modalità di
versamento Articolo 7 - Accertamento con
adesione del contribuente Articolo 8 - Alloggio non locato e
residenza secondaria (seconda casa) Articolo 10 - Limite per
versamenti e Rimborsi Articolo 10 bis - Misura degli
interessi Articolo 11 - Differimento dei
termini e versamenti rateali dell'imposta Articolo 12 - Incentivi per il
personale addetto Articolo 13 - Entrata in vigore |
Articolo 1 - Ambito di applicazione |
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1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito
della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del Decreto Legislativo 15
dicembre 1997 n. 446, disciplina l'imposta comunale sugli immobili - I.C.I.,
di cui al Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive
modificazioni. |
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2. Per quanto non previsto dal presente
regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti. |
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Articolo 2 - Agevolazioni per terreni considerati non fabbricabili utilizzati per attività agro-silvo-pastorale |
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1. Un terreno non è da considerarsi
fabbricabile ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera b) del D.lgs. 30/12/1992 n.
504 qualora esistano i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla
normativa statale vigente. |
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Articolo 3 - Per gli immobili utilizzati da Enti non commerciali |
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1. Ai sensi del comma 1 lettera c), dell'art. 59
del D. Lgs. 446/97, si stabilisce che l'esenzione dall'ICI, prevista all'art.
7 comma 1 lettera i) del D.Lgs. 504/92, concernente gli immobili utilizzati
da Enti non commerciali, compete
esclusivamente per i fabbricati, a condizione che gli stessi, oltre
che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale, secondo
quanto previsto all'art. 87 comma 1 lettera C) del Testo Unico delle Imposte
sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917. |
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Articolo 3 bis - Trattamento pertinenze dell’abitazione principale |
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1 - Ai sensi dell’art. 59 comma 1 lettera d) del D. lgs 15/12/1997 n. 446 le cantine, i
box e quant’altro costituisca pertinenza di un’abitazione principale, anche
se iscritti distintamente a catasto, usufruiscono della aliquota ridotta
prevista per la stessa, se utilizzati dal titolare dell’unità immobiliare o
dai suoi conviventi. L’agevolazione é attribuita ad una sola pertinenza per
unità immobiliare, purché appartenente ad una delle seguenti categorie
catastali: C2, C6 o C7. |
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2 - Nel caso in cui la detrazione per
l’abitazione principale spettante non trovi sufficiente capienza nell’imposta
dell’immobile adibito a dimora abituale dal soggetto passivo, l’eventuale
eccedenza può essere scomputata dall’imposta della prima pertinenza
dell’abitazione principale. |
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3 - Sono considerate pertinenze i
fabbricati destinati in modo durevole a servizio o ad ornamento di
un’abitazione. Tale destinazione può essere effettuata da chi sia
proprietario o sia titolare di un diritto reale sull’abitazione principale. |
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4 - Affinché un fabbricato possa
essere configurato come pertinenza, devono
concorrere: |
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·
un
ELEMENTO OGGETTIVO, consistente nel rapporto funzionale corrente tra l’abitazione principale ed il
fabbricato accessorio |
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·
un
ELEMENTO SOGGETTIVO,
consistente nella volontà effettiva del soggetto che ne abbia titolo, di destinare
durevolmente la cosa accessoria alle finalità anzidette |
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Le
pertinenze devono quindi essere collegate all’alloggio da una relazione di
complementarietà funzionale diretta a conservarne o accrescerne le qualità. |
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5 - Per poter fruire dell’agevolazione
prevista dal presente articolo, il soggetto passivo dovrà presentare
dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la sussistenza degli
elementi oggettivi e soggettivi di cui sopra. Tale autocertificazione dovrà
essere presentata all’Uffico Tributi nei termini ordinari previsti per il
pagamento della rata d’acconto o unica rata, ovvero, nei casi di nuove
acquisizioni successivamente intervenute, nel termine del pagamento della
rata a saldo. |
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Art. 3ter - Estensione delle agevolazioni previste per l’abitazione principale alle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il I grado |
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1. Ai sensi dell’art. 59 lettera e) del D.Lgs.
446/1997, l’unità immobiliare concessa dal soggetto passivo in uso gratuito a
parenti in linea retta entro il primo grado (ascendenti/discendenti:
genitori/figli) che la occupano quale loro abitazione principale, può
usufruire dell’aliquota agevolata e della detrazione previste per questa. |
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2. L’agevolazione prevista per l’abitazione
principale si estende anche alla prima pertinenza della stessa, come
identificata all’art. 3bis. |
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3. In ogni caso un soggetto passivo, che ne ha
diritto, può usufruire in un anno della detrazione per l’abitazione
principale per una sola abitazione di cui è proprietario o titolare di
diritto reale nel territorio comunale, indipendentemente dal fatto che sia
utilizzata da lui o da un parente in linea retta entro il primo grado. |
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4. Per poter fruire dell’agevolazione prevista dal
presente articolo, il soggetto passivo dovrà presentare dichiarazione
sostitutiva di certificazione attestante la concessione d’uso gratuito
dell’immobile interessato, sugli appositi moduli messi a disposizione
dall’Ufficio Tributi. Tale autocertificazione dovrà essere presentata all’Ufficio
Tributi nei termini ordinari previsti per il pagamento della rata d’acconto o
unica rata, ovvero, nei casi di nuove acquisizioni successivamente
intervenute, nel termine del pagamento della rata a saldo. |
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Articolo 4 - Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree |
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1. Ai sensi del comma 1 lettera f) dell'art. 59 del
D.Lgs.446/97, per le aree divenute inedificabili, si stabilisce il rimborso
della maggiore somma versata tra l'imposta dovuta in base al valore calcolato
ai sensi del comma 7 dell'art. 5 del D.Lgs. 504/92 e l'imposta dichiarata,
dovuta e versata sul valore determinato ai sensi del comma 5 dell'art. 5
della stessa Legge, quale area edificabile. |
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2. La domanda di rimborso deve essere presentata
entro tre anni dalla data in cui le aree sono state assoggettate a vincolo di
inedificabilità ed il rimborso suddetto compete a partire dall’anno solare in
cui le aree sono state dichiarate inedificabili. Condizione indispensabile
per il rimborso è che non sia iniziata opera alcuna di qualsiasi natura sulle
aree interessate, né da parte del soggetto passivo sia intrapresa azione,
ricorso o quant’altro avverso la deliberazione con la quale l’area è stata
dichiarata inedificabile e che lo stesso provvedimento deliberativo sia
definitivo. Il rimborso è attivato a specifica richiesta del soggetto
passivo, con accettazione delle condizioni sopra richiamate secondo le
modalità e quant'altro previsto all'art. 13 del D.Lgs. n. 504/92. |
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Articolo 5 - Determinazione del valore delle aree fabbricabili |
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1. L’Amministrazione, con apposita deliberazione di
Giunta, può determinare, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi
venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del
Comune. Allo scopo, può costituire una conferenza di servizio con funzioni
consultive, chiamando a parteciparvi i responsabili degli uffici comunali
tributario e urbanistico o tecnico ed eventuali componenti esterni, anche di
uffici statali. |
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2. Fermo restando che il valore delle aree
fabbricabili è quello venale in |
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comune commercio, come stabilito dal comma 5
dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 504/1992, non si fa luogo ad
accertamento del loro maggiore valore nel caso in cui l'imposta dovuta, per
le predette aree, risulti tempestivamente versata sulla base di valori non
inferiori a quelli stabiliti nel provvedimento succitato . |
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3. Qualora il contribuente abbia dichiarato il
valore delle aree fabbricabili in misura superiore e quella che risulterebbe
dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma l del presente
articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo alla eccedenza
d'imposta versata a tale titolo. |
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4. In deroga a quanto disposto nel precedente comma
2 del presente articolo, qualora il soggetto passivo - nei due anni
successivi e sempreché le caratteristiche dell'area nel frattempo non abbiano
subito modificazioni rilevanti ai fini del valore commerciale - abbia
dichiarato o definito a fini fiscali il valore dell'area in misura superiore
del trenta per cento (30%) rispetto a quello dichiarato al fini dell'imposta
comunale, il Comune procede all'accertamento della maggiore imposta dovuta. |
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5. Le norme dei commi precedenti si applicano anche
alle aree relative alla utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati
ad agli interventi di recupero di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto
legislativo n. 504/1992. |
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Articolo 6 - Modalità di versamento |
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1. Ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera i),
del D.Lgs. 446/97, i versamenti ICI effettuati da un contitolare anche per
conto degli altri si considerano regolarmente effettuati purché l'ICI
relativa all'immobile in questione sia stata totalmente assolta per l'anno di
riferimento. |
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Articolo 7 - Accertamento con adesione del contribuente |
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1. Ai sensi dell’art. 59 comma 1 lettera m), è introdotto l’accertamento con
adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti nel D.lgs.
19/6/1997 n. 218 e successive modifiche ed integrazioni. |
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2. L’applicazione dello stesso è disciplinato da
apposito Regolamento Comunale. |
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Articolo 8 - Alloggio non locato e residenza secondaria (seconda casa) |
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1. Ai fini dell'applicazione del tributo, s'intende
per “alloggio non locato”, l'unità immobiliare, classificata o classificabile
nel gruppo catastale A (ad eccezione della categorie A 10), utilizzabile a
fini abitativi, non tenuta a disposizione del possessore per uso personale
diretto. |
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Articolo 9 - Riscossione |
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1. Ai sensi
dell’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, i versamenti della maggior imposta
liquidata o accertata dall’Ufficio Tributi, nonchè le relative sanzioni ed
interessi possono essere effettuati su apposito conto corrente postale
intestato al Comune di Chivasso -Servizio Tesoreria. |
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2. I
versamenti in autotassazione continuano invece ad essere effettuati
esclusivamente ai sensi dell’art. 10 del D.lgs. 504/1992. |
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Articolo 10 - Limite per versamenti e Rimborsi |
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1. I versamenti non devono essere eseguiti quando
l’importo risulta inferiore a Lire 20.000. |
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2. Non si fa luogo a rimborso quando l’importo non
risulta superiore a Lire 20.000. |
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Articolo 10 bis - Misura degli interessi |
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1. Ai sensi dell’art. 1 comma 165 della
legge n. 296 del 27/12/2006 (Finanziaria 2007), sulle somme a titolo di ICI
dovute dal contribuente a seguito del recupero evasione fiscale e su quelle
che l’ente locale deve corrispondere al contribuente a titolo di rimborso,
sono applicati gli interessi annui al tasso di interesse legale. Gli
interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.” |
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Articolo 11 - Differimento dei termini e versamenti rateali dell'imposta |
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1. Ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera o),
del D. Lgs. 446/97, in caso di calamità naturali di grave entità, con
deliberazione della Giunta Comunale possono essere disposti il differimento o
la rateizzazione del pagamento di una rata ICI in scadenza. |
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Articolo 12 - Incentivi per il personale addetto |
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l. Ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera p)
del D. Lgs. 446/97, l’Amministrazione può attribuire compensi incentivanti al
personale addetto all’Ufficio Tributi in corrispondenza della realizzazione
dei programmi affidati o di progetti che abbiano realizzato un miglioramento
dell’organizzazione e funzionalità degli uffici stessi e della loro
fruibilità da parte dei cittadini/contribuenti, nonchè per la realizzazione
di recupero dell’evasione fiscale. |
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Articolo 13 - Entrata in vigore |
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l. Il presente regolamento entra in vigore il 1°
gennaio 1999. |
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