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CITTA’ DI CHIVASSO

 

REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE

ED IL FUNZIONAMENTO

DELL’UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

 

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 28/09/2001

 


INDICE SISTEMATICO

 

REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE  1

ED IL FUNZIONAMENTO   1

DELL’UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO   1

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 28/09/2001. 1

INDICE SISTEMATICO   2

CAPO I - PRINCIPI GENERALI E FUNZIONI 3

Art.1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO   3

Art.2 - FUNZIONAMENTO   3

CAPO II - ELEZIONE, REVOCA E DIMISSIONI DEL DIFENSORE CIVICO.. 3

Art. 3 - PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE ED ELEZIONI 3

Art. 4 - REQUISITI PER L’ELEZIONE  4

Art. 5 - INELEGGIBILITA’, INCOMPATIBILITA’ E DECADENZA  4

Art. 6 - REVOCA DEL DIFENSORE CIVICO   4

Art. 7 - DIMISSIONI 4

Art. 8 - DURATA IN CARICA E RIELEGGIBILITÁ  5

CAPO III - ATTRIBUZIONI, POTERI E MODALITA’ D’INTERVENTO   5

DEL DIFENSORE CIVICO   5

Art. 9 - ATTRIBUZIONI E POTERI 5

Art. 10 - IL CONTROLLO DI LEGITTIMITA’DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA E. 6

DEL CONSIGLIO COMUNALE  6

Art. 11 - MODALITA’ DI INTERVENTO   6

Art. 12 - LIMITI AL POTERE DI INTERVENTO   6

Art. 13 - SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO   7

Art. 14 - RELAZIONI CON GLI ORGANI 7

Art. 15 - INFORMAZIONE E TUTELA DELLA RISERVATEZZA  7

Art. 16 - RAPPORTI E FORME DI COLLABORAZIONE CON ALTRI DIFENSORI CIVICI O.. 7

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 7

CAPO IV - UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO   7

Art. 17 - UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO   7

Art. 18 - COMPETENZE ECONOMICHE  8

Capo V - NORME TRANSITORIE E FINALI 8

Art. 19 - ENTRATA IN VIGORE  8

Art. 20 - PUBBLICITÁ E DIFFUSIONE  8


CAPO I - PRINCIPI GENERALI E FUNZIONI

Art.1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1.     Il presente regolamento stabilisce le norme organizzative per l’attuazione ed il funzionamento dell’istituto del  difensore civico del comune di Chivasso.

Art.2 - FUNZIONAMENTO

1.      Il difensore civico, in conformità ai  principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione ed in piena libertà ed indipendenza, persegue le finalità indicate dalle leggi e dallo statuto del comune di Chivasso provvedendo alla tutela non giurisdizionale  dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi, degli interessi diffusi dei cittadini e degli utenti dei servizi con particolare riguardo agli atti e comportamenti di:

1.      Organi ed uffici del comune di Chivasso;

2.      Organi istituzionali del comune;

3.      Enti pubblici che gestiscono servizi comunali;

4.      Aziende speciali;

5.      Soggetti privati concessionari di servizi comunali.

2.     È garante e promotore di equità e del buon andamento dell’amministrazione comunale.

3.     Il difensore civico non è soggetto ad alcuna forma di subordinazione gerarchica ed esercita le sue funzioni in piena autonomia.

CAPO II - ELEZIONE, REVOCA E DIMISSIONI DEL DIFENSORE CIVICO

Art. 3 - PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE ED ELEZIONI

1.      I singoli cittadini  interessati a ricoprire il ruolo di difensore civico debbono presentare, entro il termine perentorio di dieci giorni precedenti la convocazione del consiglio comunale per l’elezione, apposita domanda, corredata dal curriculum vitae e professionale, indirizzata al presidente del consiglio comunale.

2.     Le candidature possono essere proposte anche da consiglieri comunali, associazioni, enti pubblici e privati, con le modalità di cui al precedente comma 1.

3.     Il termine di cui al comma 1, unitamente alla data di convocazione del consiglio per l’elezione, è reso noto mediante affissione di avviso all’albo pretorio, fino al giorno precedente la convocazione del consiglio, mediante esposizione di pubblici manifesti e mediante inserzione sui giornali locali per almeno due pubblicazioni consecutive.

4.     Le domande debbono essere presentate all’ufficio protocollo del comune oppure debbono pervenire tramite il servizio postale. In ogni caso il plico deve riportare la dicitura “Contiene domanda per la nomina a difensore civico “ e l’ufficio protocollo rilascia ricevuta dell’avvenuta consegna.

5.     Alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, una commissione appositamente nominata dal sindaco, composta dal segretario generale e da due dirigenti, procede all’esame delle domande pervenute per verificarne la regolarità e per redigere la lista dei candidati da sottoporre al consiglio comunale per l’elezione.

6.     L’elezione si svolge a scrutinio segreto, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al comune.

7.     Il presidente del consiglio comunale convoca il consiglio per l’elezione del difensore civico almeno novanta giorni prima della scadenza del mandato del difensore civico. In ogni altro caso di vacanza dell’incarico, la convocazione deve avvenire entro trenta giorni dalla vacanza.

Art. 4 - REQUISITI PER L’ELEZIONE

1.     Il difensore civico è eletto fra i cittadini che sono in possesso dei requisiti per l’elezione a consigliere comunale, che offrono la massima garanzia  di indipendenza, correttezza, obiettività, serenità di giudizio, competenza ed esperienza giuridico amministrativa.

2.     I candidati devono, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti:

a)          diploma di laurea in giurisprudenza o equipollenti;

b)          aver maturato un’esperienza almeno triennale nell’esercizio di attività professionali, di docenza, di pubblico impiego o di incarico elettivo nelle pubbliche amministrazioni.

Art. 5 - INELEGGIBILITA’, INCOMPATIBILITA’ E DECADENZA

1.     Non sono eleggibili alla carica di difensore civico comunale:

a)     coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità per l’elezione a consigliere comunale  previste dal Titolo III, Capo II del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;

b)     i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali, comunali, nonché coloro che siano candidati alle ultime politiche ed amministrative;

c)     i ministri di culto;

d)     coloro che hanno ascendenti, discendenti, parenti fino al quarto grado che siano amministratori, segretario generale o dirigenti del comune.

2.     Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali decade il consigliere comunale, ovvero per sopravvenienza  di una delle cause di ineleggibilità elencate al comma 1. La decadenza è pronunciata  dal consiglio comunale.

3.     L’ufficio di difensore civico è incompatibile con l’esercizio di attività inerente ad una associazione o partito politico, nonché con l’esercizio continuativo di attività di lavoro autonomo o subordinato, imprenditoriale e commerciale o libero professionale nell’ambito del territorio del comune di Chivasso e frazioni; l’incompatibilità deve cessare, a pena di decadenza, entro il termine di venti giorni dalla data di notificazione dell’avvenuta nomina. Nell’ipotesi di causa di incompatibilità sopravvenuta, il termine di venti giorni decorre dalla contestazione della causa di incompatibilità.

4.     Ai fini della rimozione delle cause di incompatibilità, sia che esistano al momento dell’elezione, sia che sopravvengano ad essa, sono applicabili le disposizioni di cui al D.Lgs.267/2000.

 5.    L’elezione del nuovo difensore civico deve effettuarsi entro trenta giorni dalla pronuncia di decadenza  con le stesse modalità di cui all’art. 3 del presente regolamento.

Art. 6 - REVOCA DEL DIFENSORE CIVICO

1.     Il difensore civico può essere revocato dall’incarico per gravi inadempienze connesse all’esercizio delle sue funzioni, con deliberazione motivata del consiglio comunale, approvata con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti.

2.     L’elezione del nuovo difensore civico deve avvenire entra trenta giorni dalla approvazione della deliberazione di revoca con le stesse modalità di cui all’art.3.

Art. 7 - DIMISSIONI

1.     Le dimissioni sono presentate per iscritto dal difensore civico al presidente del consiglio comunale. Esse devono essere assunte al protocollo del comune il giorno stesso della presentazione, sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.

2.     L’elezione del nuovo difensore civico, deve avvenire entro trenta giorni dalla presentazione delle dimissioni con le stesse modalità di cui all’art.3 .

3.     In caso di morte o di impedimento permanente all’esercizio delle funzioni l’elezione del difensore civico dovrà avvenire nel termine di trenta giorni dal verificarsi della morte o dell’evento impeditivo con le stesse modalità di cui all’ art.3, comma 1.

Art. 8 - DURATA IN CARICA E RIELEGGIBILITÁ

a)    Il difensore civico resta in carica tre anni esercitando le sue funzioni fino all’insediamento del successore ed è rieleggibile una sola volta. Il difensore civico non può presentarsi candidato alle elezioni nel territorio del comune di Chivasso alle consultazioni elettorali politiche e amministrative immediatamente successive alla cessazione della sua attività.

CAPO III - ATTRIBUZIONI, POTERI E MODALITA’ D’INTERVENTO

DEL DIFENSORE CIVICO

Art. 9 - ATTRIBUZIONI E POTERI

1.     Il difensore civico esercita tutte le facoltà inerenti il diritto d’accesso ai sensi della L. 7.8.1990, 241, allo statuto ed ai regolamenti. In particolare al difensore civico, senza il limite del segreto d’ufficio e senza spesa, è riconosciuto il diritto di prendere visione e conoscenza di tutti gli atti e documenti amministrativi, di chiederne ed ottenerne il rilascio di copie, di ottenere tutte le informazioni da essi ricavabili. La richiesta d’accesso ad un documento comporta anche la facoltà d’accesso agli altri documenti nello stesso richiamati od appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o di regolamento.

2.     Le notizie, le informazioni, la consultazione ed il rilascio di copie di atti e di documenti richiesti dal difensore civico sono forniti o consentiti  con la massima completezza ed esattezza, dal responsabile del procedimento competente nel più breve tempo possibile e comunque non oltre i termini previsti dalla legge e dai regolamenti comunali.

3.     Il difensore civico propone, in relazione ai problemi sottopostigli, le soluzioni che nell’ambito dell’osservanza delle leggi e dei regolamenti, ritenga più idonee e conformi alla correttezza ed efficienza  dell’attività amministrativa.

4.     Il difensore civico, qualora nell’esercizio della propria attività, rilevi o venga a conoscenza di disfunzioni o carenze poste in essere dagli organi ed uffici comunali, nonché da parte degli altri soggetti di cui all’art.2, comma 1 lett. b), c), d) e) del presente regolamento, ne riferisce al sindaco, comunicando tutti gli elementi di valutazione per l’intervento dell’amministrazione comunale, prestando la collaborazione che gli sia eventualmente richiesta.

5.     Il difensore civico può segnalare al sindaco, per l’apertura di un procedimento disciplinare secondo la normativa vigente, il funzionario che abbia ritardato o impedito l’espletamento delle sue funzioni. La segnalazione sarà trasmessa all’amministrazione o all’ente da cui il funzionario dipende.

6.     Nei confronti dei soggetti di cui all’art.2, comma 1, lett. c), d), e), il difensore civico:

a)     ha il diritto di ottenere copia di atti e di documenti, nonché ogni notizia che egli ritenga rilevante per la questione trattata;

b)     deve segnalare al sindaco eventuali disfunzioni a danno degli utenti, nonché ogni violazione delle clausole della concessione affinché vengano prese le opportune misure.

7.     Qualora il difensore civico, nell’esercizio delle sue funzioni, venga a conoscenza di fatti costituenti reato, ha l’obbligo di farne rapporto all’autorità giudiziaria.

8.     I consiglieri comunali hanno diritto di accesso alle segnalazioni inviate dal difensore civico al sindaco, per le quali non ostino ragioni di segretezza.

Art. 10 - IL CONTROLLO DI LEGITTIMITA’DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA E

DEL CONSIGLIO COMUNALE

1.     Il difensore civico esercita il controllo di legittimità, nei limiti delle illegittimità denunciate, quando un quarto dei consiglieri comunali ne facciano richiesta scritta e motivata con l’indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall’affissione all’albo pretorio,  sulle deliberazioni assunte dalla giunta o dal consiglio in tema di appalti e affidamento dei servizi o di forniture di importo superiore alla soglia comunitaria e assunzione del personale, piante organiche e relative variazioni.

2.     Il controllo è esercitato dalla data di istituzione del difensore civico. Il difensore civico se ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne da comunicazione all’ente, entro quindici giorni dalla richiesta, e lo invita ad eliminare i vizi riscontrati. Se l’ente non ritiene di modificare la delibera, essa acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole  della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.

3.      Fino all’istituzione del difensore civico il controllo è esercitato dal comitato regionale di controllo.

Art. 11 - MODALITA’ DI INTERVENTO

1.     Il difensore civico, alla richiesta fatta da un cittadino, avvia l’istruttoria preliminare  per valutare la fondatezza del reclamo. Il difensore civico qualora ritenga che l’istanza sia infondata o comunque la richiesta che ne forma oggetto non necessiti del suo intervento, ne dispone l’archiviazione informandone il reclamante. Per contro, qualora il difensore civico ritenga che l’istanza sia fondata informa il responsabile del procedimento che è tenuto ad un esame istruttorio della pratica oggetto del suo intervento. Il responsabile del procedimento deve assicurare tutta la collaborazione richiesta, secondo  modalità e tempi concordati con il difensore civico.

2.     L’esame congiunto della pratica ha il fine di accertare lo stato dei fatti qualunque esso sia e di ricercare i correttivi o le soluzioni che contemperino gli opposti interessi. Nel compimento degli atti e nell’adozione dei provvedimenti amministrativi oggetto dell’intervento qualora non vengano recepite le osservazioni formulate dal difensore civico, l’amministrazione comunale ha l’obbligo di specifica  motivazione. Il funzionario o il  responsabile del procedimento, cui  la pratica pertiene, è tenuto a dare comunicazione al difensore civico dell’avvenuta definizione della pratica entro il termine concordato e ad inviare copia dell’atto o provvedimento adottato.

Art. 12 - LIMITI AL POTERE DI INTERVENTO

1.     Il difensore civico non può intervenire, né agire per la tutela di posizioni connesse al rapporto di pubblico impiego.

2.     Il difensore civico non può sostituirsi ad un funzionario nel compimento degli atti di sua competenza, né sostituirsi alla pubblica amministrazione nell’esercizio dei suoi poteri di autotutela. Non può altresì intervenire su atti dell’amministrazione di contenuto meramente politico.

3.     Il difensore civico non può rappresentare o assistere il cittadino in giudizio.

4.     Il difensore civico è tenuto al segreto sulle notizie di cui viene a conoscenza in ragione del proprio ufficio, anche dopo la cessazione dalla carica.

Art. 13 - SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO

1.     La presentazione di un reclamo al difensore civico è indipendente dalla proposizione di ricorsi giurisdizionali o di ricorsi amministrativi. Tuttavia il difensore civico, quando lo ritenga opportuno, può sospendere il procedimento avanti a sé, in attesa della pronuncia sui ricorsi suddetti.

Art. 14 - RELAZIONI CON GLI ORGANI

1.     Il difensore civico deve presentare annualmente al consiglio comunale una relazione sull’attività svolta. Tale relazione viene presentata nei primi due mesi dell’anno successivo e resa pubblica.

Art. 15 - INFORMAZIONE E TUTELA DELLA RISERVATEZZA

1.     Il difensore civico esercita le proprie funzioni nel rispetto della riservatezza dei soggetti interessati e svolge i suoi compiti dandone pubblicità attraverso la presentazione della relazione annuale sull’attività svolta, d’intesa con l’ufficio di presidenza del consiglio comunale. La relazione annuale non può contenere riferimenti a singole persone.

Art. 16 - RAPPORTI E FORME DI COLLABORAZIONE CON ALTRI DIFENSORI CIVICI O

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

1.     Nel rispetto delle reciproche competenze, al fine di assicurare il coordinamento ed il miglior esercizio della funzione di difesa civica, il difensore civico comunale intrattiene rapporti di collaborazione con il difensore civico della regione Piemonte attraverso lo scambio di esperienze, segnalazioni, informazioni e la discussione di problematiche che possono trovare soluzioni comuni.

2.     Il Comune di Chivasso può sottoscrivere convenzioni dirette ad assicurare l’utilizzazione della struttura e delle competenze del proprio difensore civico con le amministrazioni comunali prive dell’istituto previo assenso e disponibilità del difensore civico. Nelle convenzioni dovranno essere disciplinate la durata, le modalità e gli ambiti d’intervento del difensore civico presso le amministrazioni convenzionate, il finanziamento delle spese da sostenere e la dotazione di personale e strumentale.

CAPO IV - UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

Art. 17 - UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

1.     Il difensore civico, per l’esercizio delle sue funzioni, si avvale di specifico servizio. Alla dotazione organica, ai locali e ai mezzi necessari per il buon funzionamento dell’istituto provvede l’amministrazione comunale. Il personale assegnato a tale ufficio è individuato nell’organico comunale e, per le sue funzioni, dipende funzionalmente dal difensore civico.

2.     L’ufficio del difensore civico:

a)     riceve, protocolla e classifica le richieste d’intervento, verbalizzando quelle avanzate in forma orale;

b)     svolge l’istruttoria preliminare delle singole istanze per l’identificazione dell’oggetto e del responsabile del procedimento;

c)     richiede agli interessati ulteriori chiarimenti o l’integrazione della documentazione che risulti necessaria alla definizione della pratica.

3.     Le istanze dirette al difensore civico possono essere presentate al suo ufficio e all’ufficio per le relazioni con il pubblico, che provvede al ricevimento, alla verbalizzazione e all’invio delle istanze al difensore civico.

4.     Tutti gli oneri per le competenze economiche, la sede e l’attrezzatura, il personale e quant’altro necessario per il funzionamento dell’istituto e dell’ufficio del difensore civico, sono sostenuti dall’amministrazione.

Art. 18 - COMPETENZE ECONOMICHE

1.     Al difensore civico comunale spetta una indennità mensile di funzione in misura pari a quella stabilita dalla legge per gli assessori comunali.

Capo V - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 19 - ENTRATA IN VIGORE

1.     Il presente regolamento entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’albo pretorio del comune.

Art. 20 - PUBBLICITÁ E DIFFUSIONE

1.     L’amministrazione si impegna a dare la massima pubblicità al presente regolamento e alle successive modifiche.

2.     Il sindaco provvede altresì a dare notizia ai cittadini dell’attivazione dell’istituto del difensore civico entro venti giorni dall’entrata in carica del suo titolare. L’informazione deve assicurare ai cittadini la completa conoscenza delle funzioni del difensore civico, della persona eletta ad esercitarle, della sede, orario e telefono del suo ufficio, dei soggetti che hanno diritto di richiedere i suoi interventi e del carattere gratuito degli stessi.

 

 


 
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