DELL’UFFICIO
DEL DIFENSORE CIVICO
Approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 50 del 28/09/2001
DELL’UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO
Approvato
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 28/09/2001
CAPO I - PRINCIPI GENERALI E
FUNZIONI
Art.1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
CAPO II - ELEZIONE, REVOCA E
DIMISSIONI DEL DIFENSORE CIVICO
Art. 3 - PRESENTAZIONE DELLE
CANDIDATURE ED ELEZIONI
Art. 4 - REQUISITI PER L’ELEZIONE
Art. 5 - INELEGGIBILITA’,
INCOMPATIBILITA’ E DECADENZA
Art. 6 - REVOCA DEL DIFENSORE CIVICO
Art. 8 - DURATA IN CARICA E
RIELEGGIBILITÁ
CAPO III - ATTRIBUZIONI, POTERI E
MODALITA’ D’INTERVENTO
Art. 9 - ATTRIBUZIONI E POTERI
Art. 10 - IL CONTROLLO DI LEGITTIMITA’DELLE
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA E
Art. 11 - MODALITA’ DI INTERVENTO
Art. 12 - LIMITI AL POTERE DI
INTERVENTO
Art. 13 - SOSPENSIONE DEL
PROCEDIMENTO
Art. 14 - RELAZIONI CON GLI ORGANI
Art. 15 - INFORMAZIONE E TUTELA
DELLA RISERVATEZZA
Art. 16 - RAPPORTI E FORME DI
COLLABORAZIONE CON ALTRI DIFENSORI CIVICI O
CAPO IV - UFFICIO DEL DIFENSORE
CIVICO
Art. 17 - UFFICIO DEL DIFENSORE
CIVICO
Art. 18 - COMPETENZE ECONOMICHE
Capo V - NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 20 - PUBBLICITÁ E DIFFUSIONE
1. Il presente regolamento stabilisce le norme
organizzative per l’attuazione ed il funzionamento dell’istituto del difensore civico del
comune di Chivasso.
1. Il difensore civico, in conformità
ai principi di imparzialità
e buon andamento della pubblica amministrazione ed in piena libertà ed
indipendenza, persegue le finalità indicate dalle leggi e dallo statuto del
comune di Chivasso provvedendo alla tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi
legittimi, degli interessi diffusi dei cittadini e degli utenti dei servizi con
particolare riguardo agli atti e comportamenti di:
1. Organi ed uffici del comune di
Chivasso;
2. Organi istituzionali del comune;
3. Enti pubblici che gestiscono
servizi comunali;
4. Aziende speciali;
5. Soggetti privati concessionari di
servizi comunali.
2. È
garante e promotore di equità e del buon andamento
dell’amministrazione comunale.
3. Il
difensore civico non è soggetto ad alcuna forma di subordinazione gerarchica ed
esercita le sue funzioni in piena autonomia.
1. I
singoli cittadini interessati a
ricoprire il ruolo di difensore civico debbono
presentare, entro il termine perentorio di dieci giorni precedenti la
convocazione del consiglio comunale per l’elezione, apposita domanda, corredata
dal curriculum vitae e professionale, indirizzata al presidente del consiglio
comunale.
2. Le
candidature possono essere proposte anche da consiglieri comunali,
associazioni, enti pubblici e privati, con le modalità
di cui al precedente comma 1.
3. Il
termine di cui al comma 1, unitamente alla data di convocazione del consiglio
per l’elezione, è reso noto mediante affissione di avviso
all’albo pretorio, fino al giorno precedente la convocazione del consiglio,
mediante esposizione di pubblici manifesti e mediante inserzione sui giornali
locali per almeno due pubblicazioni consecutive.
4. Le
domande debbono essere presentate all’ufficio
protocollo del comune oppure debbono pervenire tramite il servizio postale. In
ogni caso il plico deve riportare la dicitura “Contiene domanda per la nomina a
difensore civico “ e l’ufficio protocollo rilascia ricevuta dell’avvenuta
consegna.
5. Alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature,
una commissione appositamente nominata dal sindaco, composta dal segretario
generale e da due dirigenti, procede all’esame delle domande pervenute per
verificarne la regolarità e per redigere la lista dei candidati da sottoporre
al consiglio comunale per l’elezione.
6. L’elezione
si svolge a scrutinio segreto, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri
assegnati al comune.
7. Il presidente del consiglio comunale convoca
il consiglio per l’elezione del difensore civico almeno novanta giorni prima
della scadenza del mandato del difensore civico. In
ogni altro caso di vacanza dell’incarico, la convocazione deve avvenire entro
trenta giorni dalla vacanza.
1. Il difensore civico è eletto fra i
cittadini che sono in possesso dei requisiti per
l’elezione a consigliere comunale, che offrono la massima garanzia di indipendenza, correttezza, obiettività,
serenità di giudizio, competenza ed esperienza giuridico amministrativa.
2. I candidati devono, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti:
a)
diploma di laurea in giurisprudenza o equipollenti;
b)
aver maturato un’esperienza almeno triennale nell’esercizio di
attività professionali, di docenza, di pubblico impiego o di incarico elettivo
nelle pubbliche amministrazioni.
1. Non
sono eleggibili alla carica di difensore civico comunale:
a)
coloro per i quali sussiste una delle cause di
ineleggibilità o di incompatibilità per
l’elezione a consigliere comunale
previste dal Titolo III, Capo II del D.Lgs.18
agosto 2000, n. 267;
b)
i parlamentari, i consiglieri regionali,
provinciali, comunali, nonché coloro che siano candidati alle ultime politiche
ed amministrative;
c)
i ministri di culto;
d)
coloro che hanno ascendenti, discendenti, parenti fino al
quarto grado che siano amministratori, segretario generale o dirigenti del
comune.
2. Il difensore civico decade per le stesse
cause per le quali decade il consigliere comunale, ovvero per
sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità elencate al comma 1. La decadenza è
pronunciata dal consiglio comunale.
3. L’ufficio di difensore civico è
incompatibile con l’esercizio di attività inerente ad
una associazione o partito politico, nonché con l’esercizio continuativo di
attività di lavoro autonomo o subordinato, imprenditoriale e commerciale o
libero professionale nell’ambito del territorio del comune di Chivasso e
frazioni; l’incompatibilità deve cessare, a pena di decadenza, entro il termine
di venti giorni dalla data di notificazione dell’avvenuta nomina. Nell’ipotesi
di causa di incompatibilità sopravvenuta, il termine
di venti giorni decorre dalla contestazione della causa di incompatibilità.
4. Ai fini della rimozione delle cause di incompatibilità, sia che esistano al momento
dell’elezione, sia che sopravvengano ad essa, sono applicabili le disposizioni
di cui al D.Lgs.267/2000.
5. L’elezione
del nuovo difensore civico deve effettuarsi entro
trenta giorni dalla pronuncia di decadenza
con le stesse modalità di cui all’art. 3 del presente regolamento.
1. Il difensore civico può essere revocato
dall’incarico per gravi inadempienze connesse all’esercizio delle sue funzioni,
con deliberazione motivata del consiglio comunale, approvata con il voto
favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti.
2. L’elezione del nuovo difensore civico deve
avvenire entra trenta giorni dalla approvazione della
deliberazione di revoca con le stesse modalità di cui all’art.3.
1. Le
dimissioni sono presentate per iscritto dal difensore civico al presidente del
consiglio comunale. Esse devono essere assunte al protocollo del comune il
giorno stesso della presentazione, sono irrevocabili, non necessitano
di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.
2. L’elezione del nuovo difensore civico, deve
avvenire entro trenta giorni dalla presentazione delle dimissioni con le stesse
modalità di cui all’art.3 .
3. In caso di morte o di impedimento
permanente all’esercizio delle funzioni l’elezione del difensore civico dovrà
avvenire nel termine di trenta giorni dal verificarsi della morte o dell’evento
impeditivo con le stesse modalità di cui all’ art.3, comma 1.
a) Il difensore civico resta in carica tre anni
esercitando le sue funzioni fino all’insediamento del successore ed è
rieleggibile una sola volta. Il difensore civico non può presentarsi candidato
alle elezioni nel territorio del comune di Chivasso alle consultazioni
elettorali politiche e amministrative immediatamente successive alla cessazione
della sua attività.
1. Il difensore civico esercita tutte le
facoltà inerenti il diritto d’accesso ai sensi della L. 7.8.1990, 241, allo statuto ed ai regolamenti. In
particolare al difensore civico, senza il limite del segreto d’ufficio e senza
spesa, è riconosciuto il diritto di prendere visione e conoscenza di tutti gli
atti e documenti amministrativi, di chiederne ed ottenerne il rilascio di
copie, di ottenere tutte le informazioni da essi
ricavabili. La richiesta d’accesso ad un documento comporta anche la facoltà
d’accesso agli altri documenti nello stesso richiamati
od appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o
di regolamento.
2. Le notizie, le informazioni, la
consultazione ed il rilascio di copie di atti e di
documenti richiesti dal difensore civico sono forniti o consentiti con la massima completezza ed esattezza, dal
responsabile del procedimento competente nel più breve tempo possibile e
comunque non oltre i termini previsti dalla legge e dai regolamenti comunali.
3. Il difensore civico propone, in relazione ai problemi sottopostigli, le soluzioni che
nell’ambito dell’osservanza delle leggi e dei regolamenti, ritenga più idonee e
conformi alla correttezza ed efficienza
dell’attività amministrativa.
4. Il difensore civico, qualora nell’esercizio
della propria attività, rilevi o venga a conoscenza di
disfunzioni o carenze poste in essere dagli organi ed uffici comunali, nonché
da parte degli altri soggetti di cui all’art.2, comma
1 lett. b), c), d) e) del presente regolamento, ne riferisce al sindaco,
comunicando tutti gli elementi di valutazione per l’intervento
dell’amministrazione comunale, prestando la collaborazione che gli sia
eventualmente richiesta.
5. Il difensore civico può segnalare al
sindaco, per l’apertura di un procedimento disciplinare secondo la normativa
vigente, il funzionario che abbia ritardato o impedito
l’espletamento delle sue funzioni. La segnalazione sarà trasmessa
all’amministrazione o all’ente da cui il funzionario dipende.
6. Nei confronti dei soggetti di cui all’art.2, comma 1, lett. c), d), e), il difensore civico:
a)
ha il diritto di ottenere copia di atti e di
documenti, nonché ogni notizia che egli ritenga rilevante per la questione
trattata;
b)
deve segnalare al sindaco eventuali disfunzioni a danno
degli utenti, nonché ogni violazione delle clausole della concessione affinché
vengano prese le opportune misure.
7. Qualora il difensore civico, nell’esercizio
delle sue funzioni, venga a conoscenza di fatti
costituenti reato, ha l’obbligo di farne rapporto all’autorità giudiziaria.
8. I consiglieri comunali hanno diritto di accesso alle segnalazioni inviate dal difensore civico al
sindaco, per le quali non ostino ragioni di segretezza.
1. Il difensore civico esercita il controllo
di legittimità, nei limiti delle illegittimità denunciate, quando un quarto dei
consiglieri comunali ne facciano richiesta scritta e
motivata con l’indicazione delle norme violate, entro dieci giorni
dall’affissione all’albo pretorio, sulle
deliberazioni assunte dalla giunta o dal consiglio in tema di appalti e
affidamento dei servizi o di forniture di importo superiore alla soglia
comunitaria e assunzione del personale, piante organiche e relative variazioni.
2. Il controllo è esercitato dalla data di istituzione del difensore civico. Il difensore civico se
ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne da
comunicazione all’ente, entro quindici giorni dalla richiesta, e lo invita ad
eliminare i vizi riscontrati. Se l’ente non ritiene di modificare la delibera,
essa acquista efficacia se viene confermata con il
voto favorevole della maggioranza
assoluta dei componenti il consiglio.
3. Fino all’istituzione del difensore civico il
controllo è esercitato dal comitato regionale di controllo.
1. Il difensore civico, alla richiesta fatta
da un cittadino, avvia l’istruttoria preliminare per valutare la fondatezza del reclamo. Il
difensore civico qualora ritenga che l’istanza sia
infondata o comunque la richiesta che ne forma oggetto non necessiti del suo
intervento, ne dispone l’archiviazione informandone il reclamante. Per contro,
qualora il difensore civico ritenga che l’istanza sia
fondata informa il responsabile del procedimento che è tenuto ad un esame
istruttorio della pratica oggetto del suo intervento. Il responsabile del
procedimento deve assicurare tutta la collaborazione richiesta, secondo modalità e
tempi concordati con il difensore civico.
2. L’esame congiunto della pratica ha il fine
di accertare lo stato dei fatti qualunque esso sia e
di ricercare i correttivi o le soluzioni che contemperino gli opposti
interessi. Nel compimento degli atti e nell’adozione dei
provvedimenti amministrativi oggetto dell’intervento qualora non vengano
recepite le osservazioni formulate dal difensore civico, l’amministrazione
comunale ha l’obbligo di specifica
motivazione. Il funzionario o il
responsabile del procedimento, cui
la pratica pertiene, è tenuto a dare
comunicazione al difensore civico dell’avvenuta definizione della pratica entro
il termine concordato e ad inviare copia dell’atto o provvedimento adottato.
1. Il difensore civico non può intervenire, né
agire per la tutela di posizioni connesse al rapporto di pubblico impiego.
2. Il difensore civico non può sostituirsi ad
un funzionario nel compimento degli atti di sua competenza, né sostituirsi alla
pubblica amministrazione nell’esercizio dei suoi poteri di autotutela. Non può altresì intervenire su atti
dell’amministrazione di contenuto meramente politico.
3. Il difensore civico non può rappresentare o
assistere il cittadino in giudizio.
4. Il difensore civico è tenuto al segreto
sulle notizie di cui viene a conoscenza in ragione del
proprio ufficio, anche dopo la cessazione dalla carica.
1. La presentazione di un reclamo al difensore
civico è indipendente dalla proposizione di ricorsi giurisdizionali o di
ricorsi amministrativi. Tuttavia il difensore civico, quando lo ritenga
opportuno, può sospendere il procedimento avanti a sé, in
attesa della pronuncia sui ricorsi suddetti.
1. Il difensore civico deve presentare
annualmente al consiglio comunale una relazione sull’attività svolta. Tale
relazione viene presentata nei primi due mesi
dell’anno successivo e resa pubblica.