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Regolamento del mercato dell'usato e dell'antiquariato ex novo

Articolo 1 Oggetto del Regolamento - Definizioni

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del mercato dell'usato e dell'antiquariato denominato EX NOVO, ferme restando le disposizioni, per quanto applicabili, stabilite con il Regolamento dei mercati approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 2 aprile 2002, n. 19.
L'inosservanza alle norme di cui al presente regolamento è sanzionata ai sensi del successivo articolo 16 fatte salve, per quanto applicabili, le sanzioni previste dall'articolo 25 del regolamento dei mercati

2. Ai sensi del presente regolamento si intende:

Articolo 2 - Tipologia del mercato e specializzazione merceologica

1. Il mercato è istituito come "mercato tematico periodico" ai sensi dell'articolo 3 comma 3 lettera a) della D.C.R. n. 626-3977/1999, con cadenza mensile.

2. In attuazione a quanto previsto dal precedente comma, sia i concessionari di posteggio che gli aspiranti all'assegnazione di posteggio giornalmente resosi disponibile per assenza del titolare, sono obbligati a porre in vendita esclusivamente beni mobili usati e di antiquariato, compresi gli oggetti di antichità, aventi interesse storico od archeologico, purché liberi da vincoli di notifica ai sensi del D.Lgs. 490/99, ascrivibili alle seguenti categorie:

Per quanto riguarda la descrizione dettagliata delle suddette categorie merceologiche, si fa riferimento all'allegato A del presente regolamento.

3. E' invece esplicitamente esclusa l'esposizione e la vendita di oggetti nuovi, le riproduzioni attuali, quelli di fabbricazione artigianale e/o industriale anche ad imitazione dell'antico e gli oggetti attualmente in produzione, nonché quelli facenti parte delle categorie merceologiche indicate nell'allegato B al presente regolamento.
Tale divieto non si applica per la vendita di libri nuovi quando di argomento artistico-antiquariale.

4. Si intendono oggetti di antiquariato quelli vecchi di almeno cinquanta anni con riferimento alla data di costruzione e non all'età del materiale eventualmente usato per la costruzione, ricostruzione, completamento o abbellimento.

5. Si intendono oggetti di modernariato tutti quei beni mobili nel settore delle arti decorative o delle arti applicate, prodotti in serie a livello industriale a partire dal secondo dopoguerra, che presentino caratteristiche di design tali da poter loro attribuire un contenuto artistico e comunque con non meno di venti anni di vita.

6. Si intendono oggetti usati tutti quei beni mobili che, subìto il loro naturale impiego, sono ancora più o meno suscettibili d'uso, appartengono ad una cultura o civiltà del passato anche recente e, normalmente, non sono più reperibili attraverso i normali canali commerciali e comunque con non meno di venti anni di vita.

7. E' ammessa la vendita di particolari di bronzo, ferramenta, vetro e legno o altri materiali, inerenti all'attività di restauro.

8. La tipologia di merce compresa negli allegati A e B al presente Regolamento può essere modificata o integrata con deliberazione della Giunta Comunale, previo parere della Commissione di Gestione di cui al successivo articolo 12

9. Nell'organizzare il mercato si tenderà a formare sequenze merceologiche omogee, tenendo conto dello spazio a disposizione, dell'arredo e decoro urbano, della sinergia con gli operatori del commercio in sede fissa.

Articolo 3 - Calendari e orari

1. Il mercato si svolge l'ultima domenica del mese, esclusa quella del mese di dicembre.
Il mercato non viene effettuato quando coincide con il giorno di Carnevalone e può essere annullato per sopraggiunti eventi eccezionali.
In tal caso l'Amministrazione Comunale valuterà di volta in volta la possibilità di recuperare in altra data l'edizione annullata.

2. L'orario di lavoro del mercato è stabilito dale ore 8.00 alle ore 19.00.
Nel periodo di ora solare è consentito lasciare il posteggio a partire dalle ore 18.00
L'occupazione del posteggio può avere inizio dalle ore 7.00, lo sgombero deve avvenire tassativamente entro le ore 19,30.
Coloro che, per cause di forza maggiore, devono lasciare il posteggio al di fuori dell'orario consentito sono tenuti ad informare il servizio di vigilanza per le necessarie giustificazioni.

Articolo 4 Ubicazione ed estensione

1. Il mercato è ubicato nelle seguenti vie e piazze cittadine:
P.za d'Armi sud, Viale Matteotti, Via Po, Viale Vittorio Veneto, Via Torino e Via del Collegio.

2. Il mercato è formato da n. 200 posteggi complessivi
Le misure e la dislocazione degli stessi saranno oggetto di piano planimetrico da elaborarsi da parte del'organismo gestore e da sottoporre all'approvazione comunale.
Qualora la saturazione del mercato risultasse completa L'Amministrazione comunale potrà provvedere all'individuazione di posteggi aggiuntivi, in via provvisoria, nelle aree indicate dal precedente comma.

Articolo 5 Requisiti per la partecipazione al mercato

1. Sono ammessi a partecipare al mercato coloro che siano in possesso :

2. E' altresì richiesto il possesso della "presa d'atto" di cui agli articoli 126 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e 247 del relativo Regolamento di esecuzione così come modificato dal D.P.R. 28 maggio 2001 n. 311.

Articolo 6 Modalità per l'accesso al mercato

1. Almeno la metà dei posteggi del mercato viene attribuita mediante bando di assegnazione emanato con le modalità di cui alla D.G.R. 2 aprile 2001, n. 32-2642, con conseguente rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 28 comma 1 lettera a) del D.Lgs.

2. I rimanenti posteggi verranno assegnati mediante il rilascio di autorizzazione temporanea.
Le autorizzzazioni temporanee sono valide soltanto per una edizione del mercato e sono rilasciate a coloro che sono in possesso dei requisiti professionali e soggettivi previsti dal D.Lgs.
La domanda di autorizzazione temporanea deve essere prodotta almeno entro il martedì antecedente l'edizione cui si vuole partecipare.

Le autorizzazioni temporanee verranno concesse con le seguenti priorita:

Articolo 7 Assegnazione giornaliera dei posti vacanti

1. Per l'assegnazione giornaliera dei posti vacanti si applicano le modalità stabilite dall'art. 13 del Regolamento dei mercati.
2. Ai fini della gestione del mercato saranno formate due distinte graduatorie per le categorie "usato" ed "etnico-folkloristico".

Articolo 8 Attuazione della specializzazione. Identificazione delle categorie "Antiquariato - qualificato", "Usato", ed "Etnico - Folkloristico"

1. Gli operatori del mercato vengono classificati in tre categorie denominate: "antiquariato- qualificato", "usato" ed "etnico-folcloristico".

2. L'inserimento del singolo operatore nella categoria di appartenenza avviene con le modalità di cui al presente regolamento ed è resa manifesta dall'esposizione obbligatoria di apposito cartello assegnato dall'Amministrazione Comunale.

3. Le categorie di cui al presente articolo vengono così definite:

Per essere ammessi al presente settore è necessario che, ad insindacabile giudizio del Commissione di Gestione di cui all'art. 12, l'espositore superi un esame preliminare al fine di garantire che almeno i due terzi dei pezzi esposti abbia le caratteristiche di "antiquariato" (almeno 50 anni) e di "modernariato", di cui almeno un terzo del totale della merce esposta sia di antiquariato.

Vale, per essi, tutta la parte descrittiva indicata al precedente art. 2. e l'analitica descizione di cui all'allegato A

Come da descizione ricompresa nell'allegato A

4. La categoria assegnata non è cedibile con l'autorizzazione. Il subentrante dovrà rinnovare la candidatura per l'ottenimento della categoria : "antiquariato- qualificato".

Articolo 9 Modalità di inserimento nella categoria "Antiquariato - qualificato"

1. L'operatore aspirante alla categoria "antiquariato-qualificato", presenta apposita candidatura all'organismo gestore con la puntuale descrizione documentata della merce da porre in vendita e richiesta esplicita di esame da parte del Collegio degli Esperti di cui al successivo articolo 12.

2. Possono presentare candidatura di ammissione alla categoria "antiquariato-qualificato" sia i titolari di concessione di posto fisso che i richiedenti autorizzazione temporanea.

3. La Commissione di Gestione si esprime in ordine all'accoglimento o al diniego della richiesta in base alla documentazione prodotta oppure decide di procedere all'esame della merce in sede di mercato.

4. All'accoglimento della candidatura viene consegnato all'operatore il cartello "antiquariato- qualificato" che dovrà essere esposto sul banco di vendita. Il cartello dovrà essere restituito in caso di cambio di categoria o cessazione.

5. L'appartenenza alla categoria "antiquariato-qualificato", a parità degli altri requisiti previsti dalla normativa regionale, è riconosciuta quale diritto di precedenza nell'assegnazione dei posti fissi resisi liberi e nelle graduatorie di "spunta" ai fini dell'assegnazione temporanea.

Articolo 10 Norme specifiche per il settore "Etnico - Folkloristico"

1. Il 6% circa dei posteggi del mercato sono riservati agli operatori specializzati nella vendita di oggetti appartenenti al settore "etnico-folcloristico".

2. L'assegnazione dei posteggi così individuati e viene effettuata d'ufficio sulla scorta del parere della Commissione di Gestione.

3. Agli operatore verrà consegnato il cartello "etnico-folcloristico" che dovrà essere esposto sul banco di vendita. Il cartello dovrà essere restituito in caso di cambio di categoria.

4. Non é ammessa la vendita di genere appartenenti al settore "etnico-folcloristico" al di fuori dei posteggi appositamente individuati.

Articolo 11 Ricognizione periodica dei settori "Antiquariato - Qualificato", "Usato" ed "Etnico - Folkloristico"

1. Oltre all'esame preliminare della merce di proprietà dell'espositore al fine di valutarne l'ammissione al settore "antiquariato-qualificato", la Commissione di Gestione di cui al successivo art. 12 effettua periodica ricognizione degli appartenenti alle categorie "usato" "antiquariato-qualificato" ed "etnico-folcloristico" al fine di constatare il permanere dei requisiti validi per l'appartenenza alle stesse.

2. L'accertamento dell'avvenuta mancanza dei requisiti di appartenenza alla categoria "antiquariato-qualificato" comporta l'esclusione dalla stessa, il ritiro del corrispondente cartello e l'inserimento nella categoria "usato".

3. A seguito di esclusione dalla categoria "antiquariato-qualificato" al medesimo operatore non è più consentita la presentazione di istanza di riammissione alla stessa per un periodo di mesi tre, con decorrenza dalla data del verbale di decisione della Commissione di Gestione.
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4. In forza della ricognizione di cui al presente articolo ed in ogni caso di accertamento di violazione alle norme riguardanti la tipologia delle merci poste in vendita, l'appartenente al settore "usato" o al settore "etnico-folcloristico" soggiace alle sanzioni amministrative di cui all'articolo 16, fatti salvi, ricorrendone gli estremi, i provvedimenti di cui al successivo articolo 13.

Articolo 12 Istituzione e Funzionamento della Commissione di Gestione

1. La Commissione di Gestione è costituita da almeno n. 3 componenti.
La nomina, la durata delle cariche, le modalità di intervento ed il relativo compenso saranno stabilite dall'organismo gestore con apposito disciplinare d'incarico che osserverà seguenti indirizzi:

2. La Commissione di Gestione ha competenze in ordine:

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono effettuati alla presenza di almeno due componenti della Commissione di cui al presente articolo.
Le valutazioni e decisioni della Commissione di Gestione devono essere rese per iscritto e sottoscritte dai componenti.
Le contestazioni agli operatori relative a merci non corrispondenti alle categorie di appartenenza o non incluse tra le tipologie consentite costituiscono richiamo e preavviso di infrazione e saranno pertanto trasmesse alla vigilanza municipale che ne terrà conto nel corso dei propri controlli.

Articolo 13 Revoca dell'autorizzazione e sospensione della concessione

1. Fermi restando i casi di revoca o di sospensione stabiliti da norme di legge o regolamentari, si considerano violazioni di particolare gravità, ai sensi del capo VI, comma 6 della D.G.R. 2 aprile 2001, n. 32-2642 e s.m.i., l'accertamento, con provvedimento esecutivo:

3. Il verificarsi delle violazioni suddette comporta la sospensione della concessione di posteggio o, in generale, dell'attività di vendita per un massimo di numero 3 edizioni di mercato consecutive.
In caso di recidiva si procederà alla revoca della concessione e dell'autorizzazione.

Articolo 14 Obblighi degli operatori ed altre disposizioni particolari

1. Restano fermi gli obblighi stabiliti in via generale dal D.Lgs. 114/98 e dal vigente Regolamento dei mercati per quanto applicabili agli operatori del mercato dell'usato e dell'antiquariato.

2. In particolare dovranno essere garantiti:

3. Tutti gli operatori qualora vendano oggetti di valore superiore a Euro 300,00 hanno l'obbligo di rilasciare, a richiesta dell'acquirente, una dichiarazione attestante:

La dichiarazione di cui sopra può essere corredata da una o più fotografie dell'oggetto venduto, fissate alla dichiarazione e firmate al verso dal venditore e dall'acquirente.

4. La Commissione di Gestione è competente in ordine all'accertamento della veridicità delle attestazioni/dichiarazioni in essa riportate.

Articolo15 Norme transitorie

1. L'entrata in vigore del presente regolamento è fissata a febbraio 2008.
Dalla data di esecutività della presente deliberazione tutti gli operatori del Mercà dla Tola vengono di diritto inseriti nel settore "usato".
Da tale data gli operatori interessati a far parte della categoria "qualificato-antiquariato" hanno 60 giorni di tempo per presentare apposita candidatura con le modalità previste dal presente regolamento.
Nello stesso arco temporate gli esercenti dovranno rimuovere dai banchi le merci e gli oggetti di cui all'allegato B per i quali non è consentita la vendita.

2. La Commissione di Gestione esamina le candidature pervenute, secondo l'ordine di presentazione al protocollo generale, nei successivi 20 giorni, comunicando l'accoglimento o la reiezione della stessa all'Ufficio Commercio che provvede ad informare l'interessato ed a predisposizione del cartello distintivo consegnandolo al richiedente.

3. Gli operatori che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, pongono in vendita tipologie merceologiche rientranti nell'elencazione di cui all'allegato A - parte riservata alla categoria "etnico-folcloristico" - previa ricognizione della merce posta in vendita a cura del Commissione di Gestione verranno inseriti nella categoria loro riservata.

4. Dalla prima edizione successiva all'entrata in vigore del presente regolamento gli operatori della categoria "etnico-folcloristico" saranno depennati dalla vigente graduatoria di spunta unificata ed inseriti nella speciale graduatoria a loro riservata.

Articolo 16 Sanzioni

1. Ferma restando, qualora ne ricorra la fattispecie, l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 29 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 e dell'articolo 42 del vigente Regolamento per il commercio su aree pubbliche, l'inosservanza alle norme e disposizioni previste dal presente Regolamento, viene sanzionata come di seguito:

Sanzione amministrativa da Euro 80,00 a Euro 500,00 Sanzione accessoria della sospensione della concessione di posteggio o dell'attività di vendita in assegnazione temporanea dopo due violazioni

Sanzione amministrativa da Euro 80,00 a Euro 500,00 Sanzione accessoria della sospensione della concessione di posteggio o dell'attività di vendita in assegnazione temporanea dopo due violazioni

Sanzione amministrativa da Euro 20,00 a Euro 120,00

Sanzione amministrativa da Euro 60,00 a Euro 420,00

Sanzione amministrativa da Euro 60,00 a Euro 420,00

3. In tutti i casi di accertamento delle violazioni sopra, il verbale di accertamento di violazione dovrà obbligatoriamente essere accompagnato dal verbale di ispezione di luoghi e cose diverse dalla privata dimora, redatto ai sensi dell'articolo 13 della legge 24.11.1981 n. 689 e successive modifiche che ne costituisce parte integrante.
Il verbale d'ispezione dovrà essere sottoscritto dall'Agente di Polizia Locale operante, nonché dal trasgressore.
4. Per le modalità di accertamento, contestazione e notificazione delle violazioni di cui al presente articolo si applicano i principi e le procedure previste dalla legge 24.11.1981 n. 689 e successive modifiche.
5. Il Responsabile dell'Area nella quale è inserito l'Ufficio Commercio Attività Produttive viene individuato quale Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della legge 24.11.1981 n. 689, nonché competente a ricevere scritti difensivi da parte del trasgressore ai sensi della succitata normativa.

Allegato A

Allegato B

Pubblicato il 16 gennaio 2008


 
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