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Ethan Frome
REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

(adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 02 aprile 2002)

SOMMARIO

DISPOSIZIONI GENERALI 4

Art. 1. - Oggetto e scopo del regolamento. 4

Art. 2. - Ambito di applicazione. 4

Art. 3. - Incaricati della vigilanza. 4

Art. 4. - Operazioni di polizia giudiziaria. 5

PROPRIETA’  E FRUTTI CAMPESTRI 5

Art. 5. - Caccia e pesca. 5

Art. 6. - Passaggio su fondi altrui 5

Art. 7. -  Raccolta frutti sui beni dei privati 6

Art. 8. - Protezione della flora spontanea. 7

Art. 9. - Prodotti del sottobosco e fauna minore. 8

PASCOLO, ALLEVAMENTO E CUSTODIA ANIMALI 8

Art. 10. - Comunioni generali di pascoli 8

Art. 11. - Del pascolo. 8

Art. 12. - Obbligo di chiusura dei pascoli 9

Art. 13. -  Custodia degli animali al pascolo. 9

Art. 14. -  Pascolo abusivo. 10

Art. 15. -  Pascolo notturno. 10

Art. 16. -  Spostamenti di greggi e mandrie. 10

Art. 17. - Tutela degli animali 11

Art. 18. - Allevamenti apistici 12

Art. 19. - Prevenzione delle malattie delle api 13

Art. 20. - Custodia degli animali 13

UTILIZZAZIONI BOSCHIVE E PIANTUMAZIONE ALBERI 14

Art. 21. - Vincolo forestale. 14

Art. 22. Piantumazione alberi di alto fusto. 14

Art. 23. - Lotta alle malattie delle piante. 16

COLTIVAZIONI E PRATICHE COLTURALI 17

Art. 24. - Limitazioni alle colture. 17

Art. 25 - Misure contro la propagazione di insetti, crittogame e malerbe. 17

Art. 26 - Trattamenti antiparassitari ed uso di fitofarmaci 18

TUTELA DEL TERRITORIO. 19

Art. 27 - Manutenzione rete di scolo e di irrigazione. 19

Art. 28 - Impaludamento dei terreni 21

Art. 29 - Salvaguardia  strade e viabilità. 21

Art. 30 - Obblighi dei frontisti di strade. 22

Art. 31 - Aratura terreni adiacenti strade. 23

Art. 32 - Conservazione delle strade. 23

Art. 33 - Fuoristrada. 23

Art. 34 - Prevenzione e spegnimento degli incendi 24

Art. 35 - Scarico detriti 24

PROFILASSI IGIENICO-SANITARIA. 25

Art. 36 - Case rurali e pertinenze. 25

Art. 37 - Concimaie e letamai 26

Art. 38 - Trasporto letame, liquami ed altri detriti 26

Art. 39 - Spandimento liquami 27

Art. 40 - Insilati 28

DISPOSIZIONI FINALI 28

Art. 41- Sanzioni 28

Art. 42 - Entrata in vigore e pubblicità. 29

Art. 43 - Norme abrogate. 29

Procedura sanzionatoria. 29

Disposizioni  di  carattere  generale. 29

Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. 29

Principio di solidarietà. 29

Concorso di persone nella violazione. 30

Più violazioni di norme che prevedono sanzioni pecuniarie. 30

Non  trasmissibilità  dell’obbligazione. 30

Contestazione  e  verbalizzazione  delle  violazioni 30

Notificazione delle violazioni 30

Pagamento in misura ridotta. 31

Ricorso  al  Sindaco. 32

Provvedimenti  del  Sindaco. 32

Opposizione  al  Giudice  di  Pace. 33

Proventi  delle  sanzioni  amministrative  pecuniarie. 34

Prescrizione. 34

 

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. - Oggetto e scopo del regolamento.

 

1               Il presente  regolamento  disciplina  nel  territorio  comunale il corretto esercizio  delle pratiche agro-silvo-pastorali concorrendo, all’interesse generale dello sviluppo economico del settore agricolo, alla tutela e salvaguardia della salute ed incolumità pubblica, alla conservazione e valorizzazione della natura, alla difesa e protezione ambientale.

Art. 2. - Ambito di applicazione

1               Il presente regolamento ha efficacia su tutto il territorio comunale ed integra le specifiche normative delle zone soggette a vincoli, ossia: le aree protette del parco fluviale del Po - tratto Torinese -  nonchè quelle soggette al D. Lgs. 29.10.99, n. 490.

2               Le disposizioni del presente regolamento debbono essere osservate in correlazione ai disposti delle leggi e regolamenti statali e regionali in vigore. Per quanto non contemplato da dette disposizioni si applicano gli usi e le consuetudini locali.

3               Debbono inoltre essere osservati gli ordini e le disposizioni, anche verbali, eventualmente impartite, in circostanze straordinarie, dall’autorità comunale o dagli agenti incaricati della vigilanza.

4               Chiunque viola le disposizioni del comma 2.3, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 300,00.

Art. 3. - Incaricati della vigilanza

1               Il servizio di polizia rurale è diretto dal Sindaco a mezzo del Corpo della Polizia Municipale e viene effettuato dagli appartenenti al corpo di polizia municipale, dagli altri agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, di cui all’art. 57 del Codice di Procedura Penale ([1]), dalle guardie venatorie provinciali e dal personale previsto dalla legge regionale 32/82.

Art. 4. - Operazioni di polizia giudiziaria

1               Nel procedere alle operazioni di polizia giudiziaria gli agenti ed i funzionari osservano le vigenti norme del Codice di Procedura Penale.

PROPRIETA’  E FRUTTI CAMPESTRI

Art. 5. - Caccia e pesca

1        L’esercizio della  caccia  e  della  pesca sui fondi altrui  è  regolato  dall’art. 842  del Codice Civile, dall’art. 15 della legge 11.02.92, n. 157 e dalla legge regionale 04.09.96, n. 70.

Art. 6. - Passaggio su fondi altrui

1               6.1       E’ vietato il passaggio abusivo attraverso i fondi di proprietà altrui, anche se incolti, non muniti di recinto e dei ripari di cui all’art. 637 del Codice Penale.

Gli aventi diritto, al passaggio nei fondi altrui, devono praticarlo in modo da recare il minimo danno possibile.

2               Il diritto di passaggio col bestiame, sia sciolto che aggiogato, specie se i frutti sono pendenti, deve essere esercitato con l’adozione di tutte le misure atte a prevenire danni alla altrui  proprietà.

3               L’accertamento dell’illecito da parte degli organi di vigilanza dovrà essere comunicato

4               ai proprietari, ai conduttori o alla pubblica amministrazione proprietaria, per l’eventuale richiesta di risarcimento dei danni.

5               Salvo quanto disposto dall’art. 637 del Codice Penale, chiunque viola  le  disposizioni  del  presente  articolo  è  soggetto  alla sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una somma da Euro 30,00 a Euro 180,00.

Art. 7. -  Raccolta frutti sui beni dei privati

1               Senza il consenso del conduttore e/o proprietario è vietato spigolare, rastrellare, raspollare sui fondi altrui, anche se spogliati interamente del raccolto.

2               Il consenso suddetto non si presumerà, ove non risulti da atto scritto o dalla presenza o conferma del proprietario.

3               I frutti delle piante, ancorchè situate sul confine, appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso. Quelli spontaneamente caduti sul terreno altrui o sulle pubbliche vie o piazze appartengono, rispettivamente, al proprietario del terreno su cui il ramo sporge o a chi li raccoglie.

4               Chi  è  sorpreso,  in  campagna,  con  attrezzi  agricoli,  pollame,  legna, frutti  ed  altri

5               prodotti e non sia in grado di giustificarne la provenienza, può essere fermato dagli agenti di polizia che daranno corso agli adempimenti ed azioni previste dal Codice di Procedura Penale, dandone comunicazione alla competente autorità giudiziaria, nei modi e tempi previsti.

6               Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione

7               amministrativa del pagamento di una somma da Euro 30,00 a Euro 180,00.

Art. 8. - Protezione della flora spontanea

1               Per  la  raccolta  o  l’asportazione  di  specie  vegetali  o  parti  di  esse,  si  richiamano

2               integralmente le norme di cui al Capo I°, Tit. III°, della legge regionale 02.11.82, n. 32  e  succ.  modifiche  e  integrazioni, nonché le sanzioni  relative.

3               All’interno dell’area classificata come Riserva Naturale Speciale della confluenza

4               dell’Orco e del Malone è vietato alterare o modificare le condizioni di vita degli animali e danneggiare o distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le normali attività agricole in atto ai sensi della legge istitutiva del “ Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po „ L.R. 28/90 e s.m.i.

5               La violazione al punto 8.2 del presente articolo è punita con la sanzione

6               amministrativa da Euro 12,00 a Euro 129,00.

Art. 9. - Prodotti del sottobosco e fauna minore

1               La  raccolta di  prodotti del sottobosco e di esemplari di fauna minore è consentita  nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge regionale 02.11.82, n. 32 e  succ.  modifiche  e/o  integrazioni, nonchè le sanzioni relative.

PASCOLO, ALLEVAMENTO E CUSTODIA ANIMALI

Art. 10. - Comunioni generali di pascoli

1               Si dà atto che nel territorio comunale di  Chivasso  non esistono comunioni generali di pascoli su beni privati.

Art. 11. - Del pascolo

1        Il pascolo di bestiame di qualunque specie sul terreno di proprietà altrui, senza il consenso espresso del proprietario del fondo e/o del conduttore, è vietato in qualsiasi epoca dell’anno.

2        A meno che il proprietario e/o conduttore del fondo o un suo rappresentante sia presente, il concessionario del pascolo deve essere munito di permesso scritto da presentarsi ad ogni richiesta degli agenti.

3        E vietato condurre al pascolo bestiame di qualsiasi sorta lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali delle strade pubbliche. Sono inoltre vietati il pascolo e la permanenza del bestiame sui ripari, sugli argini e le loro dipendenze, nonchè sulle sponde, scarpe e banchine dei pubblici canali e loro accessori, ai sensi del R.D. 523/1904, art. 96.

4        Coloro che nel comune concedono ricetto a mandrie, provenienti dal di fuori, sono tenuti a dare immediato avviso dell’arrivo delle medesime al Sindaco.

5        I pastori, i caprai ed i margari transumanti devono, entro due giorni dal loro arrivo, denunciare al Sindaco il fondo presso cui hanno fissato la loro dimora, i terreni che hanno preso in godimento per il pascolo ed il personale che hanno alle loro dipendenze. Qualsiasi trasferimento deve essere denunciato entro le 24 ore sempre al predetto Sindaco.  Inoltre sono tenuti ad osservare le norme igienico-veterinarie  per il benessere degli animali.

6        Salvo  quanto  eventualmente stabilito da normativa specifica,  chiunque viola le

7        disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 30,00 a Euro 180,00.

Art. 12. - Obbligo di chiusura dei pascoli

1               Nelle proprietà private è proibito lasciare in libertà gli animali che abbiano l’istinto  di cozzare, calciare o mordere, se la proprietà non risulta chiusa da ogni parte, mediante muro o fitta  siepe e se gli ingressi non siano sbarrati in modo da rendere impossibile al bestiame di uscire.

2               Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 30,00 a Euro 180,00.

Art. 13. -  Custodia degli animali al pascolo

1               Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che, con lo sbandamento, possa arrecare danno ai fondi finitimi e molestie alle persone.

2               Sono proibite le grida e gli atti che possano adombrare gli animali e mettere in pericolo la sicurezza delle persone.

3               I proprietari ed i conduttori di animali che con la loro condotta si rendano pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica saranno segnalati all’autorità di P.S. per i provvedimenti conseguenti.

4               Salvo quanto eventualmente  stabilito da  normativa  specifica, chiunque  viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione   amministrativa del pagamento di una somma da Euro 30,00 a Euro 180,00.

Art. 14. -  Pascolo abusivo

1               Il bestiame sorpreso a  pascolare abusivamente sui fondi altrui o lungo le strade di  uso pubblico  viene sequestrato amministrativamente e trattenuto in custodia, fino a che non sia stato rintracciato il proprietario, allo scopo di garantire le misure per il risarcimento del danno procurato.

2               Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione   amministrativa del pagamento di una somma da Euro 30,00 a Euro 180,00.

Art. 15. -  Pascolo notturno

1               Il  pascolo nelle ore notturne è permesso soltanto nei fondi interamente recintati, allo scopo di evitare i danni che, per lo sbandamento del bestiame, potrebbero derivare alle proprietà circostanti.

2               Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 40,00 a Euro 240,00.

Art. 16. -  Spostamenti di greggi e mandrie

1               Le transumanze di greggi e mandrie devono essere comunicate con almeno 15 giorni di anticipo rispetto al loro ingresso nel territorio comunale indicando il recapito per eventuali comunicazioni.

2               Coloro che devono transitare sul territorio comunale con bestiame non potranno deviare dalla strada più breve, non potranno soffermarsi all’aperto nè lasciare gli animali pascolare lungo le rive dei fossi  delle scarpate stradali, dovranno essere muniti dei documenti sanitari attestanti lo stato di salute degli animali e dovranno attraversare il territorio comunale entro il periodo massimo di 24 ore.

3               Il Sindaco potrà negare l’autorizzazione al transito di mandrie e greggi per motivi di ordine sanitario.

4               16. 4    Per la circolazione degli animali dovranno in ogni caso essere osservate le disposizioni dell’art.184 del Codice della Strada.

5               Chiunque   viola  le  disposizioni  del   comma   16.2   è  soggetto alla  sanzione amministrativa del pagamento di una somma di Euro 1,00  per  ogni  animale.

6               Chiunque  viola  le  altre  disposizioni  del  presente  articolo è  soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 30,00 a Euro 180,00. Le sanzioni sono cumulabili.

Art. 17. - Tutela degli animali

1               E’ vietato, ai sensi dell’art. 727 del Codice Penale, incrudelire verso gli animali, maltrattandoli o costringendoli a fatiche eccessive.

2               Gli animali trasportati con veicoli,  salvo  quanto  previsto  dal  D.P.R. 320/54,  dal  D. L.vo  532/92  e  388/98,  dovranno essere tenuti in piedi ed è vietato collocarli in posizioni tali da causare sofferenze.

3               È vietato  custodire animali in luoghi malsani o inadatti ed alimentarli insufficientemente.

4               Salvo che la violazione del presente articolo costituisca reato, chiunque  viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 300,00.

Art. 18. - Allevamenti apistici

1               Gli allevamenti di api dovranno essere situati alle seguenti distanze di sicurezza:

a)                         a non meno di 10 metri da strade di pubblico transito, comprese quelle private;

b)                         a non meno di 5 metri dai confini dell’altrui proprietà;

c)                         a non meno di 15 metri da abitazioni, stalle od altri insediamenti.

2               I  proprietari non residenti nel  Comune che intendono posizionare allevamenti  di  api sul territorio di Chivasso dovranno effettuare apposita comunicazione entro il 31 dicembre dell’anno precedente indicando il numero degli alveari, la località in cui sono allocate, il tipo di conduzione dell’apiario (nomade o stanziale).

3               Per la sciamatura delle api si  fa riferimento  le  disposizioni  dell’art. 924 del Codice Civile([2]),  fatta salva l’adozione delle misure per assicurare il risarcimento del danno.

4               Chiunque viola le disposizioni del presente  articolo  è  soggetto   alla   sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 20,00 a Euro 120,00.

Art. 19. - Prevenzione delle malattie delle api

1               E’ proibito esporre o lasciare alla portata delle api il miele, i favi e tutto il materiale apistico infetto o sospetto di malattia.

2               E’ altresì proibito abbandonare, alienare, rimuovere o comunque occultare alveari, attrezzi, miele e cera di apiari infetti o sospetti di malattia o abbandonare apiari non infetti alla noncuranza.

3               In caso di  abbandono  di  materiale apistico  o  di apiari,  qualora  il  proprietario  non

4               risulti individuabile dalle autorità sanitarie, l’onere della rimozione e dello smaltimento degli stessi compete al proprietario del fondo.

5               Salvo quanto  eventualmente  previsto  da  normativa  specifica, chiunque  viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 300,00.

Art. 20. - Custodia degli animali

1               I  cani  da  guardia  degli  edifici  o  luoghi  siti  in prossimità delle strade non possono essere lasciati liberi, salvo che l’edificio o il luogo sia recintato, in modo da impedire ai cani stessi di raggiungere le persone che transitano lungo  le  strade.

2               Chiunque  viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione   amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 150,00.

UTILIZZAZIONI BOSCHIVE E PIANTUMAZIONE ALBERI

Art. 21. - Vincolo forestale

1               I terreni boscosi o cespugliati e quelli comunque sottoposti  a  vincolo forestale, in conformità della legge 30.12.23, n. 3267, a chiunque appartenenti, sono soggetti alla predetta legge ed al relativo regolamento, approvato con R.D. 16.05.26, n. 1126, nonchè alle prescrizioni di massima della polizia forestale per la tutela dei castagneti.

2               All’interno delle aree istituite  come zona di salvaguardia  o  riserva  naturale  speciale del Parco del Po Torinese, i tagli boschivi sono soggetti a sopralluogo di conformità, su richiesta del proprietario o del conduttore del fondo da presentarsi ai sensi dell’art. 3.4 delle Norme di Attuazione del Piano Area.

3               All’interno del parco  fluviale del Po è fatto divieto di abbattere o comunque danneggiare gli alberi o i filari che siano stati individuati dall’ente di gestione quali esemplari di particolare valore ambientale, scientifico o urbanistico, qualora la tutela sia stata comunicata ai proprietari del fondo, ai sensi della legge regionale n. 28/1990 e s.m.i.

4               21.4 La violazione all’art. 21.3 è punita con la sanzione amministrativa da Euro 12,00 a Euro 129,00.

Art. 22. Piantumazione alberi di alto fusto

1               In tutto il territorio comunale per il piantamento di alberi si devono osservare le seguenti distanze dalle abitazioni, fabbricati rurali e terreni adibiti stabilmente a prato, coltivo, ovvero incolti:

a)                         alberi di alto fusto m. 15 dai confini della proprietà;

b)                         vivai di pioppi sino a 2 anni m. 3 dai confini della   proprietà;

c)                         vivai di pioppi sino a 3 anni m. 6 dai confini della proprietà;

Sono fatti salvi i diversi accordi fra le parti.

2               Per le piantumazioni di alberi in zone boschive e per alberi non di alto fusto, si osservano le distanze stabilite dagli artt. 892 e 896 del vigente Codice Civile.

3               Sono proibite le piantagioni che abbiano ad inoltrarsi entro gli alvei dei fiumi, torrenti o canali in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque. Sono inoltre proibite le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, per un’ampiezza di almeno 10 metri dal ciglio di sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell’alveo inciso, con funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente, ai sensi del R.D. 25.07.1904, n. 523, e Piano Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino art. 29 c.2 lett. d.

4               In applicazione ed in analogia del disposto di cui al R.D. 25.07.1904, n. 523 (art. 95 e 96) è vietata la piantagione di alberi entro 5 metri dagli argini di fiumi, torrenti, canali e  rogge. Le piante ivi dimoranti andranno periodicamente recise al ceppo (ceduazione) ed in ogni caso non dovranno limitare lo scorrimento dell’acqua irrigua ed impedire od ostacolare la regolare pulizia e le operazioni di ordinaria manutenzione dei fossi con mezzi meccanici.

5               Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 30,00 ad Euro 180,00. Alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria della rimozione degli alberi, nonchè alle sanzioni penali previste per la violazione dell’art. 22 comma 3.

Art. 23. - Lotta alle malattie delle piante

1               Nel caso di comparsa di insetti nocivi e di crittogame particolarmente dannose e pericolose per le piante, l’autorità comunale impartirà opportune disposizioni per la lotta alle predette patologie, in conformità alla legge 18.06.31, n. 987 e ss.mm.ii.

2               Salvo le disposizioni contenute in tale legge e nel relativo Regolamento di esecuzione, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori dei fondi o altre persone comunque interessate, di comunicare al Sindaco, al Servizio Sperimentazione e lotta Fitosanitaria della Regione ed al Servizio Forestazione, la comparsa di insetti, crittogame ed altri animali nocivi all’agricoltura ed alle foreste e comunque di malattie o deperimenti che appaiono diffusibili e pericolosi, nonchè di applicare contro di essi i rimedi ed i mezzi di lotta prescritti.

3               Verificandosi casi di malattie delle piante diffusibili o pericolose, è fatto divieto di trasportare altrove piante o parti di piante esposte all’infestazione senza un certificato di immunità rilasciato dall’Osservatorio Fitopatologico competente per territorio.

4               Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 150,00. Alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria della distruzione a proprie spese del materiale infetto.

COLTIVAZIONI E PRATICHE COLTURALI

Art. 24. - Limitazioni alle colture

1               Ciascun proprietario di terreni rurali può utilizzare gli stessi per le colture e gli allevamenti che riterrà più utili,  purchè la sua attività non costituisca pericolo od incomodo per la comunità e siano sempre osservate le particolari norme dettate per particolari coltivazioni.

2               Qualora si renda necessario tutelare  la sicurezza e l’incolumità pubblica, il Comune potrà imporre le opportune modalità di esercizio delle attività o colture medesime ovvero  ordinarne, in caso di inadempimento, la cessazione.

3               Per la coltivazione del riso sono da osservarsi le norme del Regolamento provinciale approvato con D.P.G.R. n. 61 dell’1.10.98.

Art. 25 - Misure contro la propagazione di insetti, crittogame e malerbe

1               Onde evitare il danneggiamento delle colture da parte di insetti, crittogame, malerbe ed

2               ai fini della prevenzione degli incendi, i proprietari o i conduttori dei fondi incolti o sottoposti a regime di riposo sono obbligati alla pulizia meccanica dei terreni da effettuarsi almeno due volte l’anno mediante discatura o fresatura. Nel caso si accerti che l’inosservanza della suddetta disposizione causi possibilità di pericolo o danno, l’Amministrazione comunale, previa formale diffida al proprietario del fondo e con assegnazione di un termine per provvedere, farà eseguire i lavori a spese di questi, ferme restando le sanzioni previste.

3               Al fine di evitare la propagazione delle larve della piralide, gli steli, gli stocchi i tutoli ed i materiali residui del mais, ove non siano già stati raccolti ed utilizzati, devono essere interrati o altrimenti distrutti entro il 31 marzo dell’anno successivo alla raccolta, salvo eventuali proroghe da concedersi per avverso andamento stagionale.

4               Chiunque  viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 20,00 a Euro 120,00.

Art. 26 - Trattamenti antiparassitari ed uso di fitofarmaci

1               L’irrorazione di diserbanti, di pesticidi e di antiparassitari catalogati di Ia e IIa classe, può essere effettuata unicamente da personale in possesso  dell’apposito patentino e, se praticata con pompe meccaniche su terreni a seminativi, non può avvenire ad una distanza inferiore a m. 15 dai confini di orti, giardini, cortili ed abitazioni delle aree urbanizzate.

2               Al  fine di salvaguardare l’azione pronuba delle api,  i  trattamenti sulle colture agrarie con fitofarmaci tossici per le api stesse, sono vietati durante il periodo della fioritura delle piante.

3               In ogni modo, nel caso di trattamenti eseguiti nelle vicinanze di aree di attenzione, l’operatore dovrà usare ogni precauzione affinchè il trattamento non danneggi persone, animali o colture.

4               E’ sempre vietato effettuare trattamenti antiparassitari e diserbanti nelle giornate di vento (vento 2 m/sec).

5               Sono inoltre da osservarsi le seguenti prescrizioni:

a)                 nel caso di utilizzo di prodotti della I^ e II^ classe 

b)                 tossicologica delimitare se possibile l’area di trattamento e segnalarla con cartelli ben visibili;

c)                 tenere a distanza le persone e gli animali domestici;

d)                 rispettare rigorosamente le indicazioni riportate sulle etichette dei prodotti usati;

e)                 trattenere  le  etichette  dei  prodotti  utilizzati  per  tutto  il  tempo  delle  possibili intossicazioni al fine di poter intervenire tempestivamente ed in modo appropriato.

6               Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 200,00.

TUTELA DEL TERRITORIO

Art. 27 - Manutenzione rete di scolo e di irrigazione

1               Ai conduttori dei terreni è fatto obbligo di mantenere l’efficienza e la  funzionalità dei fossi costituenti la rete di scolo superficiale delle acque e dei canali laterali delle strade provvedendo:

a)                         a mantenere  le  ripe  dei  fossi  e dei canali in modo da impedire il franamento dei terreni e l’ingombro dei fossi;

b)                         a mantenere fossi e canali liberi da vegetazione e sgombri da qualsiasi altro materiale che possa ostacolare il regolare deflusso delle acque;

c)                         a rimuovere, nel caso di abbattimento di alberi, rami e fronde da fossi e canali;

d)                 a conservare la profondità, l’ampiezza e la pendenza dei fossi ed a provvedere al ripristino  delle dimensioni originali dell’alveo, nell’eventualità che queste vengano modificate;

e)                 a non modificare il percorso dei fossi così da provocare conseguenze negative nel libero deflusso delle acque;

f)                  a pulire gli imbocchi intubati.

2               I frontisti di fossi e canali utilizzati per l’irrigazione, anche non utenti, sono tenuti alla loro salvaguardia e sorveglianza ed al rispetto delle norme di cui ai punti a) e d) del comma che precede.

3               I proprietari frontisti non utenti dovranno segnalare agli utenti gli interventi di manutenzione necessari ed in caso d’inadempienza ed in via sostitutiva, a provvedere alla loro effettuazione, fatto salvo il diritto di rivalsa.

4        Qualora l’incuria o eventuali modifiche delle sistemazioni agrarie avessero determinato la riduzione della portata dei fossi, impedendo così il regolare passaggio dei moduli irrigui, è fatto obbligo agli utenti di ristabilire l’ampiezza e la profondità necessaria al libero flusso delle acque;  Nel caso l’acqua confluita fosse maggiore rispetto ai consueti moduli irrigui, di provvedere al conveniente allargamento ed approfondimento degli stessi.

5               Ogni intervento che preveda la modifica, anche parziale, delle condizioni preesistenti del corso d’acqua irriguo, dovrà essere preventivamente autorizzato dal Distretto o dal Consorzio irriguo competente.

6               In caso di trascuratezza o di inadempienza persistente dei conduttori, dei proprietari o del Consorzio irriguo competente a quanto disposto dal presente regolamento, l’Amministrazione comunale, previa formale diffida e con assegnazione di un termine per provvedere, farà eseguire i lavori a spese di questi, ferme restando le sanzioni accertate.

7               Chiunque  viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 40,00 a Euro 240,00.

Art. 28 - Impaludamento dei terreni

1               E’ fatto obbligo ai conduttori ed ai proprietari dei terreni, qualunque ne sia l’uso o la

2               destinazione, di conservarli costantemente liberi da impaludamenti e ristagni persistenti, provvedendoli dei necessari canali di scolo.

3               Chiunque  viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 20,00 a Euro 120,00.

Art. 29 - Salvaguardia  strade e viabilità

1        E’ proibita ogni arbitraria alterazione, occupazione od escavo, anche temporaneo, della massicciata stradale, l’alterazione o modificazione dei fossi laterali e delle loro sponde, lo scavo di nuovi fossi, la colmatura anche parziale o precaria di quelli esistenti per qualunque motivo, compreso quello di praticarvi terrapieni o passaggi o di gettarvi ponti, salvo il permesso dell’autorità competente.

2        Qualora venga concesso di creare nuovo accesso al fondo privato dalla strada comunale, dovrà essere cura del proprietario o del conduttore del fondo intubare il tratto di fosso che rimarrà sempre di assoluta proprietà comunale e formerà parte della strada cui i fossi appartengono.

3        I proprietari che hanno strade di accesso da strade comunali o comunque sul suolo viabile comunale sono tenuti a:

a)                         non far defluire le acque provenienti dalla strada privata dei loro fondi sul sedime pubblico in modo da procurare danni o situazioni di pericolo;

b)                 evitare che il materiale ghiaioso ed il terriccio delle strade private possa invadere il sedime stradale comunale;

c)                 predisporre ed installare, ove si rendesse necessario, apposita griglia per la raccolta delle acque in modo da consentirne il flusso nei canali di scolo.

4        Per  le  strade  vicinali  ed  interpoderali  le licenze per qualsiasi tipo di opere verranno rilasciate a titolo precario e saranno sempre revocabili da parte del Comune.

5        Chiunque  viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 150,00.

Art. 30 - Obblighi dei frontisti di strade

1               E’ proibito deporre, gettare o dar causa alla caduta, sulle strade soggette a pubblico transito, di pietre o altri materiali.

2               I proprietari confinanti ed i conduttori dei fondi sono tenuti a rimuovere da dette strade per tutto il tratto corrente lungo la loro proprietà o fondo goduto, le pietre ed i materiali rinvenuti, come pure conservare in buono stato gli sbocchi degli scoli e delle scoline che confluiscono nei fossi e nelle cunette latistanti le strade stesse.

3               I proprietari ed i conduttori di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio esterno stradale. In particolare presso le curve stradali le siepi e le ramaglie  dovranno essere contenuti come prescritto dal Codice della Strada.

4               Eventuali alberi collocati non a  distanza  regolare dal confine  della  strada o  esistenti comunque in zone ritenute pericolose per la viabilità, in quanto costituenti limitazione alla visibilità o alla sicurezza, dovranno essere abbattuti mantenendo le ceppaie qualora ciò risulti necessario per evitare smottamenti del terreno.

5               Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dagli artt. 15 e 16 del vigente Codice della Strada, oltre alla sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese.

Art. 31 - Aratura terreni adiacenti strade

1        I frontisti confinanti con le strade pubbliche non possono arare i propri fondi sul lembo delle strade stesse ma devono formare lungo di esse la regolare capezzagna per manovrare l’aratro senza danneggiare le strade, le ripe ed i fossi.

2        In particolare le lavorazioni meccanico-agricole dovranno arrestarsi ad almeno un metro dal ciglio stradale e l’ultimo solco non potrà essere fresato ove non esista fosso, in modo che si crei un argine naturale in grado di trattenere e convogliare le acque di scolo del campo in zone non pericolose e non dannose per la strada.

3        Ove esisteva un fosso e successive arature o fresature lo avessero riempito, è fatto obbligo al proprietario e/o al conduttore del ripristino.

4        Chiunque  viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 30,00 a Euro 180,00.

Art. 32 - Conservazione delle strade

1               La materia è compiutamente disciplinata dal Codice della Strada,  approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285  e dal regolamento di esecuzione, approvato  con  D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e ss.mm.ii., ai quali si fa rinvio, sia per la parte precettiva che sanzionatoria.

Art. 33 - Fuoristrada

1               Al di fuori dei percorsi turistico - sportivi all’uopo predisposti ed appositamente segnalati, è vietato compiere con mezzi motorizzati percorsi fuoristrada, nonchè parcheggiare veicoli nei prati, nelle zone boschive, ed in terreni agricoli sottoposti a coltura anche se non cintati o segnalati.

 

2               Sono esclusi dal divieto di cui al precedente comma, i mezzi  impiegati:

a)                         nei lavori agro – silvo – pastorali;

b)                 nelle  opere  idraulico – forestali;

c)                         nelle operazioni di pronto soccorso;

d)                 nella vigilanza forestale, antincendio, di  pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria.

3        Per le violazioni al presente articolo si applicano le sanzioni di cui all’art. 38 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32.

Art. 34 - Prevenzione e spegnimento degli incendi

1               Le accensioni di fuochi e gli abbruciamenti sono disciplinati dall’art. 59  R. D. 18 giugno  1931, n.773  e  dalla legge  regionale 09 giugno 1994, n. 16. In ogni caso il fuoco deve sempre essere acceso con l’adozione delle misure necessarie per prevenire danni alla altrui proprietà e con l’assistenza di un numero sufficiente di persone, fino al totale  spegnimento.

2               In caso di incendio gli agenti della forza pubblica possono richiedere l’opera delle persone valide presenti. Nel caso prospettato trovano applicazione la legge 353/2000.

Art. 35 - Scarico detriti

1               E’ vietato scaricare immondizia di qualsiasi tipo e materiali inerti nei campi, lungo le strade comunali, vicinali, interpoderali e campestri, sulle sponde dei canali e dei fossi irrigui.

2               Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alle  sanzioni amministrative previste dal vigente Codice della Strada ovvero dal D. L.vo 22/1997,  cosiddetto  decreto  Ronchi. 

PROFILASSI IGIENICO-SANITARIA

Art. 36 - Case rurali e pertinenze

1               Le costruzioni rurali adibite ad abitazioni, le stalle ed i ricoveri per animali, sono soggette a tutte le norme tecniche e/o di attuazione del regolamento edilizio comunale relative ai fabbricati.

2               Le stalle e gli altri ricoveri di animali non devono comunicare con i locali di civile abitazione e devono esserne separati con strutture tali da assicurare una buona impermeabilità alle esalazioni.

3               I locali di deposito e conservazione delle derrate devono essere asciutti, ben areati, pavimentati e protetti dalle avversità e dai parassiti. E’ vietato conservare nei luoghi di deposito e di conservazione delle derrate  gli anti-crittogamici, insetticidi, fitofarmaci ed altri presidi, nonchè gli oli minerali e i carburanti.

4               Ove occorra costruire e gestire depositi per la conservazione di sostanze esplodenti od infiammabili da usare per lavori agricoli, sono da osservarsi le disposizioni del T.U. delle leggi di P.S. 18 giugno 1931, n, 773 e del relativo regolamento, nonchè le norme di sicurezza per i depositi, il trasporto e l’impiego di oli minerali.

5               I cortili, le aie, gli orti ed i giardini annessi alle case devono essere provvisti di scolo sufficiente in modo da evitare impaludamenti in prossimità della casa.

6               Le acque meteoriche derivanti dalle discese dei tetti e dei cortili rilevati rispetto al sedime stradale, dovranno essere convogliate in fosso e non scaricate direttamente sulle carreggiate stradali.

7               Salvo le sanzioni amministrative  e/o penali previste dalla normativa specifica, chiunque viola le disposizioni del  presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 300,00.

Art. 37 - Concimaie e letamai

1               Le nuove concimaie dovranno essere collocate a distanza non inferiore a m. 50 dalle abitazioni di terzi e a m. 20 da abitazioni, pozzi ed acquedotti e dovranno essere costruite secondo le norme del Regolamento comunale di Igiene e Sanità e del del Regolamento Edilizio.

2               L’asportazione del letame da impianti posti a distanza inferiore a quella sopra stabilita  dovrà avvenire con cadenza giornaliera o comunque con  periodicità tale da evitare incomodi, disagi o danni.

3               Chiunque  viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 40,00 a Euro 240,00.

Art. 38 - Trasporto letame, liquami ed altri detriti

1                      Nel trasporto di letame, liquami ed altri detriti è fatto obbligo di utilizzare carri chiusi sui lati esterni adatti allo scopo, senza dar luogo a spandimenti lungo il percorso.

2                        Nel caso di fuoriuscita  accidentale, il trasportatore deve informare tempestivamente gli organi di vigilanza stradale e l’autorità sanitaria locale e sostenere il costo delle operazioni di contenimento danni e di bonifica da attuare secondo le prescrizioni dell’autorità competente.

3                   Salvo le sanzioni amministrative e/o penali previste dalla normativa di settore, chiunque  viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 20,00 a Euro 120,00.

         Art. 39 - Spandimento liquami

1        Possono essere ammessi allo spandimento, su terreno ad uso agricolo,  esclusivamente a fini di fertilizzazione del terreno, i liquami derivanti da attività agricole o ad esse assimilabili, come da legge regionale di riferimento o autorizzati ai sensi del D. Lgs.  152/99 e L.R. 37/96.

2        Lo spandimento di liquami e vietato:

a)                         sul suolo non adibito ad uso agricolo;

b)                    nelle aree di cava;

c)                         nelle aree di rispetto dell’abitato (m. 50 dalle abitazioni);

d)                         nelle aree di rispetto dei pozzi di captazione idrica ad uso potabile per una distanza non inferiore a m. 200;

e)                         nelle aree ove le falde idriche interessano lo strato superficiale del suolo e comunque ove il massimo della superficie libera della falda idrica disti meno di m. 1,50 dal piano di campagna;

f)                           nelle  aree  a  distanza  inferiore  a  m. 1,50  da  corpi idrici superficiali con portata media superiore a 2 mc al secondo;

g)                         nelle superfici golenali, nelle aree calanchive e nelle aree costituenti casse di espansione fluviale;

h)                 nelle aree franose o con pendenze superiori al 15%;

i)                            nelle riserve e nei parchi naturali;

j)                           nella rete fognaria e nei corsi d’acqua.

3        I liquami devono essere raccolti in apposite vasche a tenuta stagna ed il loro spargimento deve essere immediatamente seguito dall’interramento, compatibilmente con le circostanze. Sono inoltre da osservarsi tutte le altre indicazioni e prescrizioni del regolamento provinciale cui si fa rinvio.

4        Chiunque viola le disposizioni del presente articolo soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 300,00.

Art. 40 - Insilati

1        I cumuli temporanei e le nuove installazioni per la preparazione e  lo stoccaggio di insilati  non potranno essere realizzate a distanze inferiori a m. 25 dalle abitazioni di terzi. Per gli impianti permanenti si applicano le norme tecniche di attuazione del regolamento igenico-edilizio.

2        Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 20,00 a Euro 120,00. 

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 41- Sanzioni

1               Le trasgressioni al presente regolamento, ove non diversamente punite dal Codice Penale o da leggi e regolamenti speciali, saranno accertate ed inflitte a norma della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2               Le sanzioni,  così  come  previste,  sono esemplificate nella tabella Allegato A) del presente regolamento che riporta inoltre le modalità, i termini e le procedure per l’applicazione delle stesse.

3               La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie, nei minimi e massimi edittali, è aggiornata ogni due anni in misura pari all’intera variazione, accertata dall’Istat, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale), verificatasi nei due anni precedenti. All’uopo, entro il primo dicembre di ogni biennio, il dirigente dell’Area di competenza fissa, seguendo i criteri di cui sopra e con arrotondamento per difetto all’unità d’euro, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal primo gennaio dell’anno successivo.

Art. 42 - Entrata in vigore e pubblicità

1               Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua pubblicazione all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi.

Art. 43 - Norme abrogate

1               Con l’entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme con esso incompatibili  e/o  contrastanti.

Procedura sanzionatoria

Disposizioni  di  carattere  generale

In tutti i casi  in  cui  il presente regolamento prevede che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I° e II° del capo I° della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma di danaro tra un limite minimo ed un limite massimo fissato dalla singola norma, sempre entro il limite generale previsto dalla normativa vigente.

Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dal presente regolamento, tra un limite minimo ed un limite massimo, si ha riguardo  alla  gravità della violazione, all’opera svolta dal contravventore per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonchè alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.

Principio di solidarietà

Per le violazioni previste dal presente regolamento il proprietario del fondo e/o degli  animali il  conduttore o fittavolo è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che il fatto antigiuridico è avvenuto contro la sua volontà.

Concorso di persone nella violazione

Quando più persone concorrono in una violazione, per la quale è stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria, ciascuna soggiace alla sanzione per la violazione prevista, salvo che la legge disponga altrimenti.

Più violazioni di norme che prevedono sanzioni pecuniarie

Salvo che sia diversamente stabilito, chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla violazione prevista per la violazione più grave aumentata  fino al triplo.

Non  trasmissibilità  dell’obbligazione

L’obbligazione di pagamento a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria non si trasmette agli eredi.

Contestazione  e  verbalizzazione  delle  violazioni

La violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al  trasgressore  quanto  alla persona che  sia obbligata in solido, al pagamento della somma dovuta.

Dell’avvenuta contestazione deve essere redatto verbale contenente anche le dichiarazioni che gli  interessati chiedono che vi siano inserite. Copia del verbale deve essere consegnata al trasgressore e, se presente, alla persona obbligata in solido.

Copia del verbale è consegnata immediatamente all’ufficio o comando da cui dipende l’agente accertatore.

Notificazione delle violazioni

Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall’accertamento, essere notificato all’effettivo trasgressore e/o all’obbligato in solido.

Qualora l’effettivo trasgressore o l’obbligato in solido sia identificato successivamente, la notificazione può essere validamente effettuata agli stessi entro novanta giorni dall’identificazione.

Alla notificazione si provvede a mezzo lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, o dei messi comunali, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale o con  le modalità previste dal codice di procedura civile (artt. 136 e segg. cpc).

Le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

L’obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata  effettuata nel termine prescritto.

Pagamento in misura ridotta

Per le violazioni per le  quali il presente regolamento stabilisce la sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore o l’obbligato in solido è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al doppio del minimo ovvero, se più favorevole, il terzo del massimo fissato dalle singole norme.

Il trasgressore o l’obbligato in solido può corrispondere la somma dovuta presso l’ufficio dal quale dipende l’agente accertatore, oppure a mezzo di versamento in conto corrente postale. All’uopo, nel verbale di contestazione o notificazione devono essere indicate le modalità di pagamento, con il richiamo delle norme sui versamenti in  conto corrente postale.

Ricorso  al  Sindaco

Il trasgressore o l’obbligato in solido, nel termine di giorni sessanta dalla data di contestazione o  dalla notificazione, qualora non si sia avvalso del  pagamento in misura ridotta, possono proporre ricorso al Sindaco del luogo della commessa violazione, da presentarsi all’ufficio o comando cui appartiene l’organo accertatore ovvero  da inviarsi agli stessi con raccomandata con ricevuta di ritorno.  Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti  idonei e può essere richiesta l’audizione personale.

Il responsabile dell’ufficio o del comando indicato nel precedente comma è tenuto a trasmettere gli atti al Sindaco entro trenta giorni dal deposito o dal ricevimento del ricorso, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, nonché con ogni altro elemento utile alla decisione, anche se fornito dal ricorrente.

Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il  pagamento in misura ridotta, il funzionario responsabile  o l’agente che ha accertato la violazione, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, al Sindaco per l’eventuale emanazione del provvedimento finale.

Provvedimenti  del  Sindaco

Il Sindaco e per esso il dirigente dell’area afferente la materia, esaminati il verbale e gli atti prodotti dall’ufficio  o comando accertatore, nonchè il ricorso ed i documenti allegati, sentiti gli interessati che ne abbiano fatta richiesta, se ritiene fondato l’accertamento, emette, entro sessanta giorni, provvedimento motivato con il quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del  minimo edittale per ogni singola violazione, secondo i criteri precedentemente indicati. Il prov-vedimento ingiunzione comprende anche le spese sostenute ed eventualmente da sostenere ed è notificato all’autore della violazione ed alle altre persone che sono tenute al pagamento. Ove invece non ritenga fondato l’accertamento, il dirigente, nei sessanta giorni, emette provvedimento motivato di archiviazione degli atti, comunicandolo inte-gralmente all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore,  il quale ne dà notizia ai ricorrenti.

Il provvedimento ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere notificato nelle forme previste dalla normativa vigente. Il pagamento della somma ingiunta e delle relative spese deve essere effettuato, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione, all’ufficio indicato dal provvedimento stesso.

Il provvedimento ingiunzione, trascorso il termine per il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, viene trasmesso all’ufficio Tributi dell’Ente per la conseguente messa a ruolo della somma ingiunta e delle relative spese.

Opposizione  al  Giudice  di  Pace

Contro  il  provvedimento  ingiunzione  di  pagamento  della  sanzione  amministrativa  pecuniaria,  gli  interessati  possono  proporre  opposizione  entro  il  termine  di  trenta  giorni  dalla  notificazione  dello  stesso.

 

L’opposizione  è  proposta  innanzi  al  Giudice  di  Pace  di  Chivasso.

 

Il  giudizio  di  opposizione  precedentemente  previsto  è  regolato  dalle  disposizioni  di  cui  agli  artt. 22  e  23  della  legge  24  novembre  1981,  n. 689.

Proventi  delle  sanzioni  amministrative  pecuniarie

I  proventi  delle  sanzioni  amministrative  pecuniarie  per  le  violazioni  previste  dal  presente  regolamento  sono  devoluti  al  Comune  di  Chivasso,  indipen-dentemente  dall’organo  accertatore. 

I  predetti  proventi  verranno  devoluti  alle  finalità  di salvaguardia e miglioramento ambientale.

Prescrizione

La  prescrizione  del  diritto  a  riscuotere  le  somme  dovute  a  titolo  di  sanzioni  amministrative  pecuniarie  per  le  violazioni  previste  dal  presente  regolamento  è  regolata  dall’art. 28  della  legge  24  novembre  1981,   n. 689.

 



([1])  Codice di Procedura Penale (D.P.R. 22.09.88, n. 447)

art. 57 - Ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria

1.             Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria:

                a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l’ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità.

                b) gli ufficiali superiori ed inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato nonchè gli altri appartenenti alle predette forse di polizia ai quali l’ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale                 qualità;

                c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell’arma dei carabinieri o della guardia di finanza.

          2.   Sono agenti di polizia giudiziaria:

                a) il personale della polizia di Stato al quale l’ordinamento dell’amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità.

                b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le guardie forestali e, nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio.

          3.   Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi ed i regolamenti attribuiscono le funzioni previste da art. 55

([2])Codice Civile

art. 924 Sciami d’api -  Il proprietario di sciami di api ha diritto ad inseguirli sul fondo altrui, ma deve indennità per il danno cagionato al fondo; se non li ha inseguiti entro due giorni o ha cessato durante due giorni d’inseguirli, può prenderli e ritenerli il proprietario del fondo.


 
http://www.comune.chivasso.to.it