REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE
|
|
(adottato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 21 del 02 aprile 2002) |
|
SOMMARIO |
|
Art. 1. -
Oggetto e scopo del regolamento. Art. 2. -
Ambito di applicazione Art. 3. -
Incaricati della vigilanza Art. 4. -
Operazioni di polizia giudiziaria Art. 6. -
Passaggio su fondi altrui Art. 7.
- Raccolta frutti sui beni dei
privati Art. 8. -
Protezione della flora spontanea Art. 9. -
Prodotti del sottobosco e fauna minore PASCOLO,
ALLEVAMENTO E CUSTODIA ANIMALI Art. 10. -
Comunioni generali di pascoli Art. 12. -
Obbligo di chiusura dei pascoli Art. 13.
- Custodia degli animali al pascolo Art. 16.
- Spostamenti di greggi e mandrie Art. 17. -
Tutela degli animali Art. 18. -
Allevamenti apistici Art. 19. -
Prevenzione delle malattie delle api Art. 20. -
Custodia degli animali UTILIZZAZIONI
BOSCHIVE E PIANTUMAZIONE ALBERI Art. 22.
Piantumazione alberi di alto fusto Art. 23. -
Lotta alle malattie delle piante COLTIVAZIONI
E PRATICHE COLTURALI Art. 24. -
Limitazioni alle colture Art. 25 -
Misure contro la propagazione di insetti, crittogame e malerbe Art. 26 -
Trattamenti antiparassitari ed uso di fitofarmaci Art. 27 -
Manutenzione rete di scolo e di irrigazione Art. 28 -
Impaludamento dei terreni Art. 29 -
Salvaguardia strade e viabilità Art. 30 -
Obblighi dei frontisti di strade Art. 31 -
Aratura terreni adiacenti strade Art. 32 -
Conservazione delle strade Art. 34 -
Prevenzione e spegnimento degli incendi Art. 36 -
Case rurali e pertinenze Art. 38 -
Trasporto letame, liquami ed altri detriti Art. 42 -
Entrata in vigore e pubblicità Disposizioni di
carattere generale Applicazione
delle sanzioni amministrative pecuniarie Concorso di
persone nella violazione Più
violazioni di norme che prevedono sanzioni pecuniarie Non trasmissibilità dell’obbligazione Contestazione e
verbalizzazione delle violazioni Notificazione
delle violazioni Opposizione al
Giudice di Pace Proventi delle
sanzioni amministrative pecuniarie |
|
|
DISPOSIZIONI GENERALI |
Art. 1. - Oggetto e scopo del regolamento. |
|
|
|
1
Il
presente regolamento disciplina nel territorio comunale il corretto esercizio delle pratiche agro-silvo-pastorali
concorrendo, all’interesse generale dello sviluppo economico del settore
agricolo, alla tutela e salvaguardia della salute ed incolumità pubblica,
alla conservazione e valorizzazione della natura, alla difesa e protezione
ambientale. |
Art. 2. - Ambito di applicazione |
|
1
Il presente
regolamento ha efficacia su tutto il territorio comunale ed integra le
specifiche normative delle zone soggette a vincoli, ossia: le aree protette
del parco fluviale del Po - tratto Torinese - nonchè quelle soggette al D. Lgs. 29.10.99, n. 490. |
|
2
Le disposizioni
del presente regolamento debbono essere osservate in correlazione ai disposti
delle leggi e regolamenti statali e regionali in vigore. Per quanto non
contemplato da dette disposizioni si applicano gli usi e le consuetudini
locali. |
|
3
Debbono
inoltre essere osservati gli ordini e le disposizioni, anche verbali,
eventualmente impartite, in circostanze straordinarie, dall’autorità comunale
o dagli agenti incaricati della vigilanza. |
|
4
Chiunque
viola le disposizioni del comma 2.3, è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 300,00. |
Art. 3. - Incaricati della vigilanza |
|
1
Il servizio di
polizia rurale è diretto dal Sindaco a mezzo del Corpo della Polizia
Municipale e viene effettuato dagli appartenenti al
corpo di polizia municipale, dagli altri agenti e ufficiali di polizia
giudiziaria, di cui all’art. 57 del Codice di Procedura Penale ([1]),
dalle guardie venatorie provinciali e dal personale previsto dalla legge
regionale 32/82. |
Art. 4. - Operazioni di polizia giudiziaria |
|
1
Nel procedere
alle operazioni di polizia giudiziaria gli agenti ed i funzionari osservano
le vigenti norme del Codice di Procedura Penale. |
PROPRIETA’ E FRUTTI CAMPESTRI |
Art. 5. - Caccia e pesca |
|
1
L’esercizio
della caccia e
della pesca sui fondi
altrui è regolato dall’art.
842 del Codice Civile, dall’art. 15
della legge 11.02.92, n. 157 e dalla legge regionale 04.09.96, n. 70. |
Art. 6. - Passaggio su fondi altrui |
|
1
6.1 E’ vietato il passaggio abusivo
attraverso i fondi di proprietà altrui, anche se incolti, non muniti di
recinto e dei ripari di cui all’art. 637 del Codice Penale. |
|
Gli aventi diritto, al passaggio nei fondi
altrui, devono praticarlo in modo da recare il minimo danno possibile. |
|
2
Il diritto di
passaggio col bestiame, sia sciolto che aggiogato, specie se i frutti sono
pendenti, deve essere esercitato con l’adozione di tutte le misure atte a
prevenire danni alla altrui
proprietà. |
|
3
L’accertamento
dell’illecito da parte degli organi di vigilanza dovrà essere comunicato |
|
4
ai proprietari,
ai conduttori o alla pubblica amministrazione proprietaria, per l’eventuale
richiesta di risarcimento dei danni. |
|
5
Salvo
quanto disposto dall’art. 637 del Codice Penale, chiunque viola le
disposizioni del presente
articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da Euro 30,00 a Euro 180,00. |
Art. 7. - Raccolta frutti sui beni dei privati |
|
1
Senza il
consenso del conduttore e/o proprietario è vietato spigolare, rastrellare,
raspollare sui fondi altrui, anche se spogliati interamente del raccolto. |
|
2
Il consenso
suddetto non si presumerà, ove non risulti da atto scritto o dalla presenza o
conferma del proprietario. |
|
3
I frutti delle
piante, ancorchè situate sul confine, appartengono al proprietario delle
piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso.
Quelli spontaneamente caduti sul terreno altrui o sulle pubbliche vie o
piazze appartengono, rispettivamente, al proprietario del terreno su cui il
ramo sporge o a chi li raccoglie. |
|
4
Chi è
sorpreso, in campagna,
con attrezzi agricoli,
pollame, legna, frutti ed
altri |
|
5
prodotti e non
sia in grado di giustificarne la provenienza, può essere fermato dagli agenti
di polizia che daranno corso agli adempimenti ed azioni previste dal Codice
di Procedura Penale, dandone comunicazione
alla competente autorità giudiziaria, nei modi e
tempi previsti. |
|
6
Chiunque viola
le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione |
|
7
amministrativa
del pagamento di una somma da Euro 30,00 a Euro 180,00. |
Art. 8. - Protezione della flora spontanea |
|
1
Per la
raccolta o l’asportazione di specie vegetali
o parti di
esse, si richiamano |
|
2
integralmente
le norme di cui al Capo I°, Tit. III°, della legge regionale 02.11.82, n.
32 e
succ. modifiche e
integrazioni, nonché le sanzioni
relative. |
|
3
All’interno
dell’area classificata come Riserva Naturale Speciale della confluenza |
|
4
dell’Orco
e del Malone è vietato alterare o modificare le condizioni di vita degli
animali e danneggiare o distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte
salve le normali attività agricole in atto ai sensi della legge istitutiva
del “ Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po „ L.R. 28/90 e
s.m.i. |
|
5
La violazione
al punto 8.2 del presente articolo è punita con la sanzione |
|
6
amministrativa
da Euro 12,00 a Euro 129,00. |
Art. 9. - Prodotti del sottobosco e fauna minore |
|
1
La raccolta di prodotti del sottobosco e di esemplari di fauna minore è
consentita nei limiti e con le
modalità stabilite dalla legge regionale 02.11.82, n. 32 e succ.
modifiche e/o integrazioni, nonchè le sanzioni relative. |
PASCOLO, ALLEVAMENTO E CUSTODIA ANIMALI |
Art. 10. - Comunioni generali di pascoli |
|
1
Si dà atto che
nel territorio comunale di
Chivasso non esistono
comunioni generali di pascoli su beni privati. |
Art. 11. - Del pascolo |
|
1
Il pascolo di
bestiame di qualunque specie sul terreno di proprietà altrui, senza il
consenso espresso del proprietario del fondo e/o del conduttore, è vietato in
qualsiasi epoca dell’anno. |
|
2
A meno che il
proprietario e/o conduttore del fondo o un suo rappresentante sia presente,
il concessionario del pascolo deve essere munito di permesso scritto da
presentarsi ad ogni richiesta degli agenti. |
|
3
E vietato
condurre al pascolo bestiame di qualsiasi sorta lungo i cigli, le scarpate ed
i fossi laterali delle strade pubbliche. Sono inoltre vietati il pascolo e la
permanenza del bestiame sui ripari, sugli argini e le loro dipendenze, nonchè
sulle sponde, scarpe e banchine dei pubblici canali e loro accessori, ai
sensi del R.D. 523/1904, art. 96. |
|
4
Coloro che nel
comune concedono ricetto a mandrie, provenienti dal di fuori, sono tenuti a
dare immediato avviso dell’arrivo delle medesime al Sindaco. |
|
5
I pastori, i
caprai ed i margari transumanti devono, entro due giorni dal loro arrivo,
denunciare al Sindaco il fondo presso cui hanno fissato la loro dimora, i
terreni che hanno preso in godimento per il pascolo ed il personale che hanno
alle loro dipendenze. Qualsiasi trasferimento deve essere denunciato entro le
24 ore sempre al predetto Sindaco.
Inoltre sono tenuti ad osservare le norme igienico-veterinarie per il benessere degli animali. |
|
6
Salvo quanto
eventualmente stabilito da normativa specifica, chiunque viola le |
|
7
disposizioni
del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da Euro 30,00 a Euro 180,00. |
Art. 12. - Obbligo di chiusura dei pascoli |
|
1
Nelle proprietà
private è proibito lasciare in libertà gli animali che abbiano l’istinto di cozzare, calciare o mordere, se la
proprietà non risulta chiusa da ogni parte, mediante muro o fitta siepe e se gli ingressi non siano sbarrati
in modo da rendere impossibile al bestiame di uscire. |
|
2
Chiunque viola
le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da Euro 30,00 a Euro 180,00. |
Art. 13. - Custodia degli animali al pascolo |
|
1
Il bestiame al
pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero
sufficiente in modo da impedire che, con lo sbandamento, possa arrecare danno
ai fondi finitimi e molestie alle persone. |
|
2
Sono proibite
le grida e gli atti che possano adombrare gli animali e mettere in pericolo
la sicurezza delle persone. |
|
3
I proprietari
ed i conduttori di animali che con la loro
condotta si rendano pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica saranno
segnalati all’autorità di P.S. per i provvedimenti conseguenti. |
|
4
Salvo quanto
eventualmente stabilito da normativa
specifica, chiunque viola le
disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da Euro 30,00 a Euro 180,00. |
Art. 14. - Pascolo abusivo |
|
1
Il bestiame
sorpreso a pascolare abusivamente sui
fondi altrui o lungo le strade di uso
pubblico viene sequestrato
amministrativamente e trattenuto in custodia, fino a che non sia stato
rintracciato il proprietario, allo scopo di garantire le misure per il
risarcimento del danno procurato. |
|
2
Chiunque viola
le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da Euro 30,00 a Euro 180,00. |
Art. 15. - Pascolo notturno |
|
1
Il pascolo nelle ore notturne è permesso
soltanto nei fondi interamente recintati, allo scopo di evitare i danni che,
per lo sbandamento del bestiame, potrebbero derivare alle proprietà
circostanti. |
|
2
Chiunque viola
le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da Euro 40,00 a Euro 240,00. |
Art. 16. - Spostamenti di greggi e mandrie |
|
1
Le transumanze
di greggi e mandrie devono essere comunicate con almeno 15 giorni di anticipo
rispetto al loro ingresso nel territorio comunale indicando il recapito per
eventuali comunicazioni. |
|
2
Coloro
che devono transitare sul territorio comunale con bestiame non potranno
deviare dalla strada più breve, non potranno soffermarsi all’aperto nè
lasciare gli animali pascolare lungo le rive dei fossi delle scarpate stradali, dovranno essere
muniti dei documenti sanitari attestanti lo stato di salute degli animali e
dovranno attraversare il territorio comunale entro il periodo massimo di 24 ore. |
|
3
Il Sindaco
potrà negare l’autorizzazione al transito di mandrie e greggi per motivi di
ordine sanitario. |
|
4
16. 4 Per la circolazione degli animali dovranno
in ogni caso essere osservate le disposizioni dell’art.184 del Codice della
Strada. |
|
5
Chiunque viola
le disposizioni del
comma 16.2 è
soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di Euro 1,00 per
ogni animale. |
|
6
Chiunque viola
le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da Euro 30,00 a Euro 180,00. Le sanzioni sono cumulabili. |
Art. 17. - Tutela degli animali |
|
1
E’ vietato, ai
sensi dell’art. 727 del Codice Penale, incrudelire verso gli animali,
maltrattandoli o costringendoli a fatiche eccessive. |
|
2
Gli animali
trasportati con veicoli, salvo quanto
previsto dal D.P.R. 320/54, dal D. L.vo 532/92
e 388/98, dovranno essere tenuti in piedi ed è
vietato collocarli in posizioni tali da causare sofferenze. |
|
3
È
vietato custodire animali in luoghi
malsani o inadatti ed alimentarli insufficientemente. |
|
4
Salvo che la
violazione del presente articolo costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente
articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da Euro 50,00 a Euro 300,00. |
Art. 18. - Allevamenti apistici |
|
1
Gli allevamenti
di api dovranno essere situati alle seguenti distanze di sicurezza: |
|
a)
a non meno di 10
metri da strade di pubblico transito, comprese quelle private; |
|
b)
a non meno di 5
metri dai confini dell’altrui proprietà; |
|
c)
a non meno di 15
metri da abitazioni, stalle od altri insediamenti. |
|
2
I proprietari non residenti nel Comune che intendono posizionare
allevamenti di api sul territorio di Chivasso dovranno
effettuare apposita comunicazione entro il 31 dicembre dell’anno precedente
indicando il numero degli alveari, la località in cui sono allocate, il tipo
di conduzione dell’apiario (nomade o stanziale). |
|
3
Per la
sciamatura delle api si fa
riferimento le disposizioni dell’art. 924 del Codice Civile([2]), fatta salva l’adozione delle misure per
assicurare il risarcimento del danno. |
|
4
Chiunque viola
le disposizioni del presente
articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da Euro 20,00 a Euro 120,00. |
Art. 19. - Prevenzione delle malattie delle api |
|
1
E’ proibito
esporre o lasciare alla portata delle api il miele, i favi e tutto il
materiale apistico infetto o sospetto di malattia. |
|
2
E’ altresì
proibito abbandonare, alienare, rimuovere o comunque occultare alveari,
attrezzi, miele e cera di apiari infetti o sospetti di malattia o abbandonare
apiari non infetti alla noncuranza. |
|
3
In caso di abbandono
di materiale apistico o
di apiari, qualora il
proprietario non |
|
4
risulti
individuabile dalle autorità sanitarie, l’onere della rimozione e dello
smaltimento degli stessi compete al proprietario del fondo. |
|
5
Salvo
quanto eventualmente previsto
da normativa specifica, chiunque viola le disposizioni del presente
articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da Euro 50,00 a Euro 300,00. |
Art. 20. - Custodia degli animali |
|
1
I cani
da guardia degli
edifici o luoghi
siti in prossimità delle
strade non possono essere lasciati liberi, salvo che l’edificio o il luogo
sia recintato, in modo da impedire ai cani stessi di raggiungere le persone
che transitano lungo le strade. |
|
2
Chiunque viola le disposizioni del presente
articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 150,00.
|
UTILIZZAZIONI BOSCHIVE E PIANTUMAZIONE ALBERI |
Art. 21. - Vincolo forestale |
|
1
I terreni
boscosi o cespugliati e quelli comunque sottoposti a vincolo forestale, in
conformità della legge 30.12.23, n. 3267, a chiunque appartenenti, sono
soggetti alla predetta legge ed al relativo regolamento, approvato con R.D.
16.05.26, n. 1126, nonchè alle prescrizioni di massima della polizia
forestale per la tutela dei castagneti. |
|
2
All’interno
delle aree istituite come zona di
salvaguardia o riserva
naturale speciale del Parco
del Po Torinese, i tagli boschivi sono soggetti a sopralluogo di conformità,
su richiesta del proprietario o del conduttore del fondo da presentarsi ai
sensi dell’art. 3.4 delle Norme di Attuazione del Piano Area. |
|
3
All’interno del
parco fluviale del Po è fatto divieto
di abbattere o comunque danneggiare gli alberi o i filari che siano stati
individuati dall’ente di gestione quali esemplari di particolare valore
ambientale, scientifico o urbanistico, qualora la tutela sia stata comunicata
ai proprietari del fondo, ai sensi della legge regionale n. 28/1990 e s.m.i. |
|
4
21.4 La
violazione all’art. 21.3 è punita con la sanzione amministrativa da Euro
12,00 a Euro 129,00. |
Art. 22. Piantumazione alberi di alto fusto |
|
1
In tutto il
territorio comunale per il piantamento di alberi si devono osservare le seguenti
distanze dalle abitazioni, fabbricati rurali e terreni adibiti stabilmente a
prato, coltivo, ovvero incolti: |
|
a)
alberi di alto
fusto m. 15 dai confini della proprietà; |
|
b)
vivai di pioppi
sino a 2 anni m. 3 dai confini della
proprietà; |
|
c)
vivai di pioppi
sino a 3 anni m. 6 dai confini della proprietà; |
|
Sono fatti salvi i diversi accordi fra le parti. |
|
2
Per le
piantumazioni di alberi in zone boschive e per alberi non di alto fusto, si
osservano le distanze stabilite dagli artt. 892 e 896 del vigente Codice
Civile. |
|
3
Sono proibite
le piantagioni che abbiano ad inoltrarsi entro gli alvei dei fiumi, torrenti
o canali in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle
acque. Sono inoltre proibite le coltivazioni erbacee non permanenti e
arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli
impianti di rinaturazione con specie autoctone, per un’ampiezza di almeno 10
metri dal ciglio di sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il
ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde
dell’alveo inciso, con funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione
della velocità della corrente, ai sensi del R.D. 25.07.1904, n. 523, e Piano
Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino art. 29 c.2 lett. d. |
|
4
In
applicazione ed in analogia del disposto di cui al R.D. 25.07.1904, n. 523
(art. 95 e 96) è vietata la piantagione di alberi entro 5 metri dagli argini
di fiumi, torrenti, canali e rogge.
Le piante ivi dimoranti andranno periodicamente recise al ceppo (ceduazione)
ed in ogni caso non dovranno limitare lo scorrimento dell’acqua irrigua ed
impedire od ostacolare la regolare pulizia e le operazioni di ordinaria
manutenzione dei fossi con mezzi meccanici. |
|
5
Chiunque viola
le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da Euro 30,00 ad Euro 180,00. Alla sanzione
amministrativa pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria
della rimozione degli alberi, nonchè alle sanzioni penali previste per la
violazione dell’art. 22 comma 3. |
Art. 23. - Lotta alle malattie delle piante |
|
1
Nel caso di
comparsa di insetti nocivi e di crittogame particolarmente dannose e
pericolose per le piante, l’autorità comunale impartirà opportune
disposizioni per la lotta alle predette patologie, in conformità alla legge
18.06.31, n. 987 e ss.mm.ii. |
|
2
Salvo le
disposizioni contenute in tale legge e nel relativo Regolamento di
esecuzione, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori dei fondi o altre
persone comunque interessate, di comunicare al Sindaco, al Servizio
Sperimentazione e lotta Fitosanitaria della Regione ed al Servizio
Forestazione, la comparsa di insetti, crittogame ed altri animali nocivi
all’agricoltura ed alle foreste e comunque di malattie o deperimenti che appaiono
diffusibili e pericolosi, nonchè di applicare contro di essi i rimedi ed i
mezzi di lotta prescritti. |
|
3
Verificandosi
casi di malattie delle piante diffusibili o pericolose, è fatto divieto di
trasportare altrove piante o parti di piante esposte all’infestazione senza
un certificato di immunità rilasciato dall’Osservatorio Fitopatologico
competente per territorio. |
|
4
Chiunque viola
le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 150,00. Alla sanzione
amministrativa pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria
della distruzione a proprie spese del materiale infetto. |
COLTIVAZIONI E PRATICHE COLTURALI |
Art. 24. - Limitazioni alle colture |
|
1
Ciascun
proprietario di terreni rurali può utilizzare gli stessi per le colture e gli
allevamenti che riterrà più utili,
purchè la sua attività non costituisca pericolo od incomodo per la
comunità e siano sempre osservate le particolari norme dettate per
particolari coltivazioni. |
|
2
Qualora si
renda necessario tutelare la
sicurezza e l’incolumità pubblica, il Comune potrà imporre le opportune
modalità di esercizio delle attività o colture medesime ovvero ordinarne, in caso di inadempimento, la
cessazione. |
|
3
Per
la coltivazione del riso sono da osservarsi le norme del Regolamento
provinciale approvato con D.P.G.R. n. 61 dell’1.10.98. |
Art. 25 - Misure contro la propagazione di insetti, crittogame e malerbe |
|
1
Onde evitare il
danneggiamento delle colture da parte di insetti, crittogame, malerbe ed |
|
2
ai fini della
prevenzione degli incendi, i proprietari o i conduttori dei fondi incolti o
sottoposti a regime di riposo sono obbligati alla pulizia meccanica dei
terreni da effettuarsi almeno due volte l’anno mediante discatura o
fresatura. Nel caso si accerti che l’inosservanza della suddetta disposizione
causi possibilità di pericolo o danno, l’Amministrazione comunale, previa
formale diffida al proprietario del fondo e con assegnazione di un termine
per provvedere, farà eseguire i lavori a spese di questi, ferme restando le
sanzioni previste. |
|
3
Al fine di
evitare la propagazione delle larve della piralide, gli steli, gli stocchi i
tutoli ed i materiali residui del mais, ove non siano già stati raccolti ed
utilizzati, devono essere interrati o altrimenti distrutti entro il 31 marzo
dell’anno successivo alla raccolta, salvo eventuali proroghe da concedersi
per avverso andamento stagionale. |
|
4
Chiunque viola le disposizioni del presente
articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da Euro 20,00 a Euro 120,00. |
Art. 26 - Trattamenti antiparassitari ed uso di fitofarmaci |
|
1
L’irrorazione
di diserbanti, di pesticidi e di antiparassitari catalogati di Ia
e IIa classe, può essere effettuata unicamente da personale in
possesso dell’apposito patentino e,
se praticata con pompe meccaniche su terreni a seminativi, non può avvenire
ad una distanza inferiore a m. 15 dai confini di orti, giardini, cortili ed
abitazioni delle aree urbanizzate. |
|
2
Al fine di salvaguardare l’azione pronuba
delle api, i trattamenti sulle colture agrarie con
fitofarmaci tossici per le api stesse, sono vietati durante il periodo della
fioritura delle piante. |
|
3
In ogni modo,
nel caso di trattamenti eseguiti nelle vicinanze di aree di attenzione,
l’operatore dovrà usare ogni precauzione affinchè il trattamento non danneggi
persone, animali o colture. |
|
4
E’ sempre
vietato effettuare trattamenti antiparassitari e diserbanti nelle giornate di
vento (vento 2 m/sec). |
|
5
Sono inoltre da
osservarsi le seguenti prescrizioni: |
|
a)
nel caso di
utilizzo di prodotti della I^ e II^ classe
|
|
b)
tossicologica
delimitare se possibile l’area di trattamento e segnalarla con cartelli ben
visibili; |
|
c)
tenere a distanza
le persone e gli animali domestici; |
|
d)
rispettare
rigorosamente le indicazioni riportate sulle etichette dei prodotti usati; |
|
e)
trattenere le
etichette dei prodotti
utilizzati per tutto
il tempo delle
possibili intossicazioni al fine di poter intervenire tempestivamente
ed in modo appropriato. |
|
6
Chiunque viola
le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 200,00. |
TUTELA DEL TERRITORIO |
Art. 27 - Manutenzione rete di scolo e di irrigazione |
|
1
Ai conduttori
dei terreni è fatto obbligo di mantenere l’efficienza e la funzionalità dei fossi costituenti la rete
di scolo superficiale delle acque e dei canali laterali delle strade
provvedendo: |
|
a)
a mantenere le
ripe dei fossi
e dei canali in modo da impedire il franamento dei terreni e
l’ingombro dei fossi; |
|
b)
a mantenere fossi e
canali liberi da vegetazione e sgombri da qualsiasi altro materiale che possa
ostacolare il regolare deflusso delle acque; |
|
c)
a rimuovere, nel
caso di abbattimento di alberi, rami e fronde da fossi e canali; |
|
d)
a conservare la profondità,
l’ampiezza e la pendenza dei fossi ed a provvedere al ripristino delle dimensioni originali dell’alveo,
nell’eventualità che queste vengano modificate; |
|
e)
a non modificare il
percorso dei fossi così da provocare conseguenze negative nel libero deflusso
delle acque; |
|
f)
a pulire gli
imbocchi intubati. |
|
2
I frontisti di
fossi e canali utilizzati per l’irrigazione, anche non utenti, sono tenuti
alla loro salvaguardia e sorveglianza ed al rispetto delle norme di cui ai
punti a) e d) del comma che precede. |
|
3
I proprietari
frontisti non utenti dovranno segnalare agli utenti gli interventi di
manutenzione necessari ed in caso d’inadempienza ed in via sostitutiva, a
provvedere alla loro effettuazione, fatto salvo il diritto di rivalsa. |
|
4
Qualora
l’incuria o eventuali modifiche delle sistemazioni agrarie avessero
determinato la riduzione della portata dei fossi, impedendo così il regolare
passaggio dei moduli irrigui, è fatto obbligo agli utenti di ristabilire
l’ampiezza e la profondità necessaria al libero flusso delle acque; Nel caso l’acqua confluita fosse maggiore
rispetto ai consueti moduli irrigui, di provvedere al conveniente
allargamento ed approfondimento degli stessi. |
|
5
Ogni intervento
che preveda la modifica, anche parziale, delle condizioni preesistenti del
corso d’acqua irriguo, dovrà essere preventivamente autorizzato dal Distretto
o dal Consorzio irriguo competente. |
|
6
In caso di
trascuratezza o di inadempienza persistente dei conduttori, dei proprietari o
del Consorzio irriguo competente a quanto disposto dal presente regolamento,
l’Amministrazione comunale, previa formale diffida e con assegnazione di un
termine per provvedere, farà eseguire i lavori a spese di questi, ferme
restando le sanzioni accertate. |
|
7
Chiunque viola le disposizioni del presente
articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da Euro 40,00 a Euro 240,00. |
Art. 28 - Impaludamento dei terreni |
|
1
E’ fatto
obbligo ai conduttori ed ai proprietari dei terreni, qualunque ne sia l’uso o
la |
|
2
destinazione,
di conservarli costantemente liberi da impaludamenti e ristagni persistenti,
provvedendoli dei necessari canali di scolo. |
|
3
Chiunque viola le disposizioni del presente
articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da Euro 20,00 a Euro 120,00. |
Art. 29 - Salvaguardia strade e viabilità |
|
1
E’ proibita
ogni arbitraria alterazione, occupazione od escavo, anche temporaneo, della
massicciata stradale, l’alterazione o modificazione dei fossi laterali e
delle loro sponde, lo scavo di nuovi fossi, la colmatura anche parziale o
precaria di quelli esistenti per qualunque motivo, compreso quello di
praticarvi terrapieni o passaggi o di gettarvi ponti, salvo il permesso
dell’autorità competente. |
|
2
Qualora venga
concesso di creare nuovo accesso al fondo privato dalla strada comunale,
dovrà essere cura del proprietario o del conduttore del fondo intubare il
tratto di fosso che rimarrà sempre di assoluta proprietà comunale e formerà
parte della strada cui i fossi appartengono. |
|
3
I proprietari
che hanno strade di accesso da strade comunali o comunque sul suolo viabile
comunale sono tenuti a: |
|
a)
non far defluire le
acque provenienti dalla strada privata dei loro fondi sul sedime pubblico in
modo da procurare danni o situazioni di pericolo; |
|
b)
evitare che il materiale
ghiaioso ed il terriccio delle strade private possa invadere il sedime
stradale comunale; |
|
c)
predisporre ed
installare, ove si rendesse necessario, apposita griglia per la raccolta
delle acque in modo da consentirne il flusso nei canali di scolo. |
|
4
Per le
strade vicinali ed
interpoderali le licenze per
qualsiasi tipo di opere verranno rilasciate a titolo precario e saranno
sempre revocabili da parte del Comune. |
|
5
Chiunque viola le disposizioni del presente
articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da Euro 25,00 a Euro 150,00. |
Art. 30 - Obblighi dei frontisti di strade |
|
1
E’ proibito
deporre, gettare o dar causa alla caduta, sulle strade soggette a pubblico
transito, di pietre o altri materiali. |
|
2
I proprietari
confinanti ed i conduttori dei fondi sono tenuti a rimuovere da dette strade
per tutto il tratto corrente lungo la loro proprietà o fondo goduto, le
pietre ed i materiali rinvenuti, come pure conservare in buono stato gli
sbocchi degli scoli e delle scoline che confluiscono nei fossi e nelle
cunette latistanti le strade stesse. |
|
3
I proprietari
ed i conduttori di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in
modo da non restringere o danneggiare le strade ed a tagliare i rami delle
piante che si protendono oltre il ciglio esterno stradale. In particolare
presso le curve stradali le siepi e le ramaglie dovranno essere contenuti come prescritto dal Codice della
Strada. |
|
4
Eventuali
alberi collocati non a distanza regolare dal confine della
strada o esistenti comunque in
zone ritenute pericolose per la viabilità, in quanto costituenti limitazione
alla visibilità o alla sicurezza, dovranno essere abbattuti mantenendo le
ceppaie qualora ciò risulti necessario per evitare smottamenti del terreno. |
|
5
Chiunque viola
le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa
prevista dagli artt. 15 e 16 del vigente
Codice della Strada, oltre alla sanzione amministrativa accessoria del
ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese. |
Art. 31 - Aratura terreni adiacenti strade |
|
1
I frontisti
confinanti con le strade pubbliche non possono arare i propri fondi sul lembo
delle strade stesse ma devono formare lungo di esse la regolare capezzagna
per manovrare l’aratro senza danneggiare le strade, le ripe ed i fossi. |
|
2
In particolare
le lavorazioni meccanico-agricole dovranno arrestarsi ad almeno un metro dal
ciglio stradale e l’ultimo solco non potrà essere fresato ove non esista
fosso, in modo che si crei un argine naturale in grado di trattenere e convogliare
le acque di scolo del campo in zone non pericolose e non dannose per la
strada. |
|
3
Ove esisteva un
fosso e successive arature o fresature lo avessero riempito, è fatto obbligo
al proprietario e/o al conduttore del ripristino. |
|
4
Chiunque viola le disposizioni del presente
articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da Euro 30,00 a Euro 180,00. |
Art. 32 - Conservazione delle strade |
|
1
La
materia è compiutamente disciplinata dal Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n.
285 e dal regolamento di esecuzione,
approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e
ss.mm.ii., ai quali si fa rinvio, sia per la parte precettiva che
sanzionatoria. |
Art. 33 - Fuoristrada |
|
1
Al di fuori dei
percorsi turistico - sportivi all’uopo predisposti ed appositamente
segnalati, è vietato compiere con mezzi motorizzati percorsi fuoristrada,
nonchè parcheggiare veicoli nei prati, nelle zone boschive, ed in terreni
agricoli sottoposti a coltura anche se non cintati o segnalati. |
|
|
|
2
Sono esclusi
dal divieto di cui al precedente comma, i mezzi impiegati: |
|
a)
nei lavori agro –
silvo – pastorali; |
|
b)
nelle opere
idraulico – forestali; |
|
c)
nelle operazioni di
pronto soccorso; |
|
d)
nella vigilanza
forestale, antincendio, di pubblica
sicurezza e di polizia giudiziaria. |
|
3
Per le
violazioni al presente articolo si applicano le sanzioni di cui all’art. 38
della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32. |
Art. 34 - Prevenzione e spegnimento degli incendi |
|
1
Le accensioni
di fuochi e gli abbruciamenti sono disciplinati dall’art.
59 R. D. 18 giugno 1931, n.773 e dalla legge regionale 09 giugno 1994, n. 16. In
ogni caso il fuoco deve sempre essere acceso con l’adozione delle misure
necessarie per prevenire danni alla altrui proprietà e con l’assistenza di un
numero sufficiente di persone, fino al totale spegnimento. |
|
2
In
caso di incendio gli agenti della forza pubblica possono richiedere l’opera
delle persone valide presenti. Nel caso prospettato trovano applicazione la
legge 353/2000. |
Art. 35 - Scarico detriti |
|
1
E’ vietato
scaricare immondizia di qualsiasi tipo e materiali inerti nei campi, lungo le
strade comunali, vicinali, interpoderali e campestri, sulle sponde dei canali
e dei fossi irrigui. |
|
2
Chiunque
viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alle sanzioni amministrative previste dal
vigente Codice della Strada ovvero dal D. L.vo 22/1997, cosiddetto decreto Ronchi. |
PROFILASSI IGIENICO-SANITARIA |
Art. 36 - Case rurali e pertinenze |
|
1
Le costruzioni
rurali adibite ad abitazioni, le stalle ed i ricoveri per animali, sono
soggette a tutte le norme tecniche e/o di attuazione del regolamento edilizio
comunale relative ai fabbricati. |
|
2
Le stalle e gli
altri ricoveri di animali non devono comunicare con i locali di civile
abitazione e devono esserne separati con strutture tali da assicurare una
buona impermeabilità alle esalazioni. |
|
3
I locali di
deposito e conservazione delle derrate devono essere asciutti, ben areati,
pavimentati e protetti dalle avversità e dai parassiti. E’ vietato conservare
nei luoghi di deposito e di conservazione delle derrate gli anti-crittogamici, insetticidi,
fitofarmaci ed altri presidi, nonchè gli oli minerali e i carburanti. |
|
4
Ove occorra
costruire e gestire depositi per la conservazione di sostanze esplodenti od
infiammabili da usare per lavori agricoli, sono da osservarsi le disposizioni
del T.U. delle leggi di P.S. 18 giugno 1931, n, 773 e del relativo
regolamento, nonchè le norme di sicurezza per i depositi, il trasporto e
l’impiego di oli minerali. |
|
5
I cortili, le
aie, gli orti ed i giardini annessi alle case devono essere provvisti di
scolo sufficiente in modo da evitare impaludamenti in prossimità della casa. |
|
6
Le
acque meteoriche derivanti dalle discese dei tetti e dei cortili rilevati
rispetto al sedime stradale, dovranno essere convogliate in fosso e non
scaricate direttamente sulle carreggiate stradali. |
|
7
Salvo le
sanzioni amministrative e/o penali
previste dalla normativa specifica, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 300,00. |
Art. 37 - Concimaie e letamai |
|
1
Le nuove
concimaie dovranno essere collocate a distanza non inferiore a m. 50 dalle
abitazioni di terzi e a m. 20 da abitazioni, pozzi ed acquedotti e dovranno
essere costruite secondo le norme del Regolamento comunale di Igiene e Sanità
e del del Regolamento Edilizio. |
|
2
L’asportazione
del letame da impianti posti a distanza inferiore a quella sopra
stabilita dovrà avvenire con cadenza
giornaliera o comunque con
periodicità tale da evitare incomodi, disagi o danni. |
|
3
Chiunque viola le disposizioni del presente
articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da Euro 40,00 a Euro 240,00. |
Art. 38 - Trasporto letame, liquami ed altri detriti |
|
1
Nel trasporto
di letame, liquami ed altri detriti è fatto obbligo di utilizzare carri
chiusi sui lati esterni adatti allo scopo, senza dar luogo a spandimenti
lungo il percorso. |
|
2
Nel caso di
fuoriuscita accidentale, il
trasportatore deve informare tempestivamente gli organi di vigilanza stradale
e l’autorità sanitaria locale e sostenere il costo delle operazioni di
contenimento danni e di bonifica da attuare secondo le prescrizioni
dell’autorità competente. |
|
3
Salvo le
sanzioni amministrative e/o penali previste dalla normativa di settore,
chiunque viola le disposizioni del
presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da Euro 20,00 a Euro 120,00. |
Art. 39 - Spandimento liquami |
|
1
Possono essere
ammessi allo spandimento, su terreno ad uso agricolo, esclusivamente a fini di fertilizzazione
del terreno, i liquami derivanti da attività agricole o ad esse assimilabili,
come da legge regionale di riferimento o autorizzati ai sensi del D.
Lgs. 152/99 e L.R. 37/96. |
|
2
Lo spandimento
di liquami e vietato: |
|
a)
sul suolo non
adibito ad uso agricolo; |
|
b)
nelle aree di cava; |
|
c)
nelle aree di
rispetto dell’abitato (m. 50 dalle abitazioni); |
|
d)
nelle aree di
rispetto dei pozzi di captazione idrica ad uso potabile per una distanza non
inferiore a m. 200; |
|
e)
nelle aree ove le
falde idriche interessano lo strato superficiale del suolo e comunque ove il
massimo della superficie libera della falda idrica disti meno di m. 1,50 dal
piano di campagna; |
|
f)
nelle aree
a distanza inferiore
a m. 1,50 da
corpi idrici superficiali con portata media superiore a 2 mc al
secondo; |
|
g)
nelle superfici
golenali, nelle aree calanchive e nelle aree costituenti casse di espansione
fluviale; |
|
h)
nelle aree franose
o con pendenze superiori al 15%; |
|
i)
nelle riserve e nei
parchi naturali; |
|
j)
nella rete fognaria
e nei corsi d’acqua. |
|
3
I
liquami devono essere raccolti in apposite vasche a tenuta stagna ed il loro
spargimento deve essere immediatamente seguito dall’interramento,
compatibilmente con le circostanze. Sono inoltre da osservarsi tutte le altre
indicazioni e prescrizioni del regolamento provinciale cui si fa rinvio. |
|
4
Chiunque viola
le disposizioni del presente articolo soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 300,00. |
Art. 40 - Insilati |
|
1
I cumuli
temporanei e le nuove installazioni per la preparazione e lo stoccaggio di insilati non potranno essere realizzate a distanze
inferiori a m. 25 dalle abitazioni di terzi. Per gli impianti permanenti si
applicano le norme tecniche di attuazione del regolamento igenico-edilizio. |
|
2
Chiunque viola
le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da Euro 20,00 a Euro 120,00. |
DISPOSIZIONI FINALI |
Art. 41- Sanzioni |
|
1
Le
trasgressioni al presente regolamento, ove non diversamente punite dal Codice
Penale o da leggi e regolamenti speciali, saranno accertate ed inflitte a
norma della legge 24 novembre 1981, n. 689. |
|
2
Le
sanzioni, così come
previste, sono esemplificate
nella tabella Allegato A) del presente regolamento che riporta inoltre le
modalità, i termini e le procedure per l’applicazione delle stesse. |
|
3
La
misura delle sanzioni amministrative pecuniarie, nei
minimi e massimi edittali, è aggiornata ogni due anni in misura pari
all’intera variazione, accertata dall’Istat, dell’indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale), verificatasi
nei due anni precedenti. All’uopo, entro il primo dicembre di ogni biennio,
il dirigente dell’Area di competenza fissa, seguendo i criteri di cui sopra e
con arrotondamento per difetto all’unità
d’euro, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si
applicano dal primo gennaio dell’anno successivo. |
Art. 42 - Entrata in vigore e pubblicità |
|
1
Il
presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua pubblicazione all’albo
pretorio comunale per 15 giorni consecutivi. |
Art. 43 - Norme abrogate |
|
1
Con
l’entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme con
esso incompatibili e/o contrastanti. |
Procedura sanzionatoria |
Disposizioni di carattere generale |
|
In tutti i casi in
cui il presente regolamento
prevede che da una determinata violazione consegua una sanzione
amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute
nelle sezioni I° e II° del capo I° della legge 24 novembre 1981, n. 689. |
Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie |
|
La sanzione amministrativa
pecuniaria consiste nel pagamento di una somma di danaro tra un limite minimo
ed un limite massimo fissato dalla singola norma, sempre entro il limite
generale previsto dalla normativa vigente. |
|
Nella determinazione della
sanzione amministrativa pecuniaria fissata dal presente regolamento, tra un
limite minimo ed un limite massimo, si ha riguardo alla gravità della
violazione, all’opera svolta dal contravventore per l’eliminazione o
attenuazione delle conseguenze della violazione, nonchè alla personalità
dello stesso e alle sue condizioni economiche. |
Principio di solidarietà |
|
Per le violazioni previste dal
presente regolamento il proprietario del fondo e/o degli animali il conduttore o fittavolo è obbligato in solido con l’autore della
violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che il
fatto antigiuridico è avvenuto contro la sua volontà. |
Concorso di persone nella violazione |
|
Quando più persone concorrono
in una violazione, per la quale è stabilita una sanzione amministrativa
pecuniaria, ciascuna soggiace alla sanzione per la violazione prevista, salvo
che la legge disponga altrimenti. |
Più violazioni di norme che prevedono sanzioni pecuniarie |
|
Salvo che sia diversamente
stabilito, chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che
prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, o commette più violazioni della
stessa disposizione, soggiace alla violazione prevista per la violazione più
grave aumentata fino al triplo. |
Non trasmissibilità dell’obbligazione |
|
L’obbligazione di pagamento a
titolo di sanzione amministrativa pecuniaria non si trasmette agli eredi. |
Contestazione e verbalizzazione delle violazioni |
|
La violazione, quando è
possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido, al pagamento
della somma dovuta. |
|
Dell’avvenuta contestazione
deve essere redatto verbale contenente anche le dichiarazioni che gli interessati chiedono che vi siano
inserite. Copia del verbale deve essere consegnata al trasgressore e, se
presente, alla persona obbligata in solido. |
|
Copia del verbale è consegnata
immediatamente all’ufficio o comando da cui dipende l’agente accertatore. |
Notificazione delle violazioni |
|
Qualora
la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi
e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso
impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni
dall’accertamento, essere notificato all’effettivo trasgressore e/o
all’obbligato in solido. |
|
Qualora l’effettivo
trasgressore o l’obbligato in solido sia identificato successivamente, la
notificazione può essere validamente effettuata agli stessi entro novanta
giorni dall’identificazione. |
|
Alla notificazione si provvede
a mezzo lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, o dei messi
comunali, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale o
con le modalità previste dal codice
di procedura civile (artt. 136 e segg. cpc). |
|
Le spese di accertamento e di
notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione
amministrativa pecuniaria. |
|
L’obbligo di pagare la somma
dovuta per la violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si
estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto. |
Pagamento in misura ridotta |
|
Per le violazioni per le quali il presente regolamento stabilisce
la sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore o l’obbligato in
solido è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla
notificazione, una somma pari al doppio del minimo ovvero, se più favorevole,
il terzo del massimo fissato dalle singole norme. |
|
Il trasgressore o l’obbligato
in solido può corrispondere la somma dovuta presso l’ufficio dal quale
dipende l’agente accertatore, oppure a mezzo di versamento in conto corrente
postale. All’uopo, nel verbale di contestazione o notificazione devono essere
indicate le modalità di pagamento, con il richiamo delle norme sui versamenti
in conto corrente postale. |
Ricorso al Sindaco |
|
Il trasgressore o l’obbligato
in solido, nel termine di giorni sessanta dalla data di contestazione o dalla notificazione, qualora non si sia
avvalso del pagamento in misura
ridotta, possono proporre ricorso al Sindaco del luogo della commessa
violazione, da presentarsi all’ufficio o comando cui appartiene l’organo
accertatore ovvero da inviarsi agli
stessi con raccomandata con ricevuta di ritorno. Con il ricorso possono essere presentati i documenti
ritenuti idonei e può essere
richiesta l’audizione personale. |
|
Il responsabile dell’ufficio o
del comando indicato nel precedente comma è tenuto a trasmettere gli atti al
Sindaco entro trenta giorni dal deposito o dal ricevimento del ricorso, con
la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, nonché con ogni altro
elemento utile alla decisione, anche se fornito dal ricorrente. |
|
Qualora nei termini previsti
non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il
funzionario responsabile o l’agente
che ha accertato la violazione, deve presentare rapporto, con la prova delle
eseguite contestazioni o notificazioni, al Sindaco per l’eventuale emanazione
del provvedimento finale. |
Provvedimenti del Sindaco |
|
Il Sindaco e per esso il
dirigente dell’area afferente la materia, esaminati il verbale e gli atti
prodotti dall’ufficio o comando
accertatore, nonchè il ricorso ed i documenti allegati, sentiti gli
interessati che ne abbiano fatta richiesta, se ritiene fondato
l’accertamento, emette, entro sessanta giorni, provvedimento motivato con il
quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non
inferiore al doppio del minimo
edittale per ogni singola violazione, secondo i criteri precedentemente indicati. Il
prov-vedimento ingiunzione comprende anche le spese sostenute ed
eventualmente da sostenere ed è notificato all’autore della violazione ed
alle altre persone che sono tenute al pagamento. Ove invece non ritenga
fondato l’accertamento, il dirigente, nei sessanta giorni, emette
provvedimento motivato di archiviazione degli atti, comunicandolo
inte-gralmente all'ufficio o comando cui appartiene l'organo
accertatore, il quale ne dà notizia
ai ricorrenti. |
|
Il provvedimento ingiunzione
di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere notificato
nelle forme previste dalla normativa vigente. Il pagamento della somma
ingiunta e delle relative spese deve essere effettuato, entro il termine di
trenta giorni dalla notificazione, all’ufficio indicato dal provvedimento
stesso. |
|
Il provvedimento ingiunzione,
trascorso il termine per il pagamento della sanzione amministrativa
pecuniaria, viene trasmesso all’ufficio Tributi dell’Ente per la conseguente
messa a ruolo della somma ingiunta e delle relative spese. |
Opposizione al Giudice di Pace |
|
Contro il
provvedimento ingiunzione di
pagamento della sanzione
amministrativa
pecuniaria, gli interessati possono proporre opposizione entro il termine
di trenta giorni
dalla notificazione dello
stesso. |
|
|
|
L’opposizione è
proposta innanzi al
Giudice di Pace
di Chivasso. |
|
|
|
Il giudizio di opposizione precedentemente
previsto è regolato
dalle disposizioni di
cui agli artt. 22
e 23 della legge 24
novembre 1981, n. 689. |
Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie |
|
I proventi delle sanzioni
amministrative pecuniarie per
le violazioni previste
dal presente regolamento sono devoluti al
Comune di Chivasso,
indipen-dentemente
dall’organo accertatore. |
|
I predetti proventi verranno
devoluti alle finalità
di salvaguardia e miglioramento ambientale. |
Prescrizione |
|
La prescrizione del diritto a
riscuotere le somme
dovute a titolo
di sanzioni amministrative pecuniarie per le
violazioni previste dal
presente regolamento è
regolata dall’art. 28 della
legge 24 novembre
1981, n. 689. |
([1]) Codice di Procedura Penale
(D.P.R. 22.09.88, n. 447)
art. 57
- Ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria
1. Salve
le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria:
a)
i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri
appartenenti alla polizia di Stato ai quali l’ordinamento dell’Amministrazione
della pubblica sicurezza riconosce tale qualità.
b)
gli ufficiali superiori ed inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della
guardia di finanza, degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato
nonchè gli altri appartenenti alle predette forse di polizia ai quali
l’ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità;
c)
il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato
ovvero un comando dell’arma dei carabinieri o della guardia di finanza.
2. Sono agenti di polizia
giudiziaria:
a)
il personale della polizia di Stato al quale l’ordinamento dell’amministrazione
della pubblica sicurezza riconosce tale qualità.
b)
i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le guardie
forestali e, nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza, le guardie
delle province e dei comuni quando sono in servizio.
3. Sono
altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui
sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le
leggi ed i regolamenti attribuiscono le funzioni previste da art. 55
art. 924 Sciami d’api - Il proprietario di sciami di api ha diritto ad inseguirli sul fondo altrui, ma deve indennità per il danno cagionato al fondo; se non li ha inseguiti entro due giorni o ha cessato durante due giorni d’inseguirli, può prenderli e ritenerli il proprietario del fondo.