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UFFICIO DI STATO CIVILE

DIREZIONE GENERALE

 

 

 

UFFICIO DI STATO CIVILE

 

REGOLAMENTO UNIFICATO DI POLIZIA MORTUARIA, DEI TRASPORTI FUNEBRI E DEL SERVIZIO CIMITERIALE

 

 

 

Approvato con deliberazione C.C. n. 63 del 27.11.2003, successivamente modificato con deliberazione C.C. n. 24 del 30.06.2004 ed omologato dall’A.S.L. 7 di Chivasso – S.C. Servizio di Igiene e Sanita’ Pubblica con determinazione n. 13 del 30.09.2004.

 

INDICE

TITOLO I -DISPOSIZIONI GENERALI - FERETRI – TRASPORTI 2

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI 2

CAPO II - DICHIARAZIONE DI MORTE, OSSERVAZIONE E PERMESSO DI SEPPELLIMENTO. 2

CAPO III - FERETRI 2

TITOLO II – CIMITERI 3

CAPO I - CIMITERI 3

CAPO II – COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E SOPPRESSIONE DEI CIMITERI 3

CAPO III - SERVIZI ED IMPIANTI CIMITERIALI 3

CAPO IV - INUMAZIONE E TUMULAZIONE. 3

CAPO V – CREMAZIONE. 3

CAPO VI - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI 3

CAPO VII - POLIZIA DEI CIMITERI 4

TITOLO III – CONCESSIONI 4

CAPO I - TIPOLOGIA ED ASSEGNAZIONE. 4

CAPO II - MODALITA' DI ESERCIZIO DELLA CONCESSIONE. 4

TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI –IMPRESE DI POMPE FUNEBRI 4

CAPO I - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI 4

TITOLO V - SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERIALE. 4

TITOLO VI - DISPOSIZIONI VARIE, TRANSITORIE E FINALI 5

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE. 5

CAPO II - NORME TRANSITORIE E FINALI 5

 

TITOLO I -DISPOSIZIONI GENERALI - FERETRI – TRASPORTI

 

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Competenze

Art. 3 - Responsabilità

Art. 4 - Facoltà di disporre della salma, dei funerali, delle epigrafi e degli altri atti di disposizione della salma, resti o ceneri

Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico

Art. 6 - Servizi gratuiti e a pagamento

 

CAPO II - DICHIARAZIONE DI MORTE, OSSERVAZIONE E PERMESSO DI SEPPELLIMENTO.

Art. 7 - Dichiarazione di morte, denuncia della causa di morte ed accertamento dei decessi

Art. 8 - Osservazione dei cadaveri, depositi di osservazione e obitori

Art. 9 - Autorizzazione alla sepoltura e forme sostitutive

 

CAPO III - FERETRI

Art. 10 - Deposizione della salma nel feretro

Art. 11 - Nulla osta per autorizzazione al trasporto di salma

Art. 12 - Tipi di feretri

Art. 13 - Fornitura gratuita dei feretri

Art. 14 - Piastrina di riconoscimento

 

CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

Art. 15 - Definizione di trasporto funebre

Art. 16 - Definizione di attività funebre

Art. 17 - Servizi e trattamenti funebri

Art. 18 - Del trasporto funebre e dell'attività funebre

Art. 19 - Disciplina dell'attività di trasporto funebre

Art. 20 - Controlli igienico-sanitari

Art. 21 - Trasporti funebri istituzionali

Art. 22 - Trasporti funebri a pagamento

Art. 23 - Trasporto di resti mortali

Art. 24 - Trasporto di urne cinerarie e cassette di resti ossei

Art. 25 - Accreditamento dei soggetti esercenti l'attività funebre

Art. 26 - Correttezza professionale e commerciale dell'impresa

Art. 27 - Autorizzazione al singolo trasporto funebre

Art. 28 - Effettuazione del trasporto funebre

Art. 29 - Auto funebri e rimesse delle autofunebri

Art. 30 - Diritti fissi

Art. 31 - Tariffe del trasporto funebre a pagamento

Art. 32 - Condizioni ostative all'accreditamento per l'esercizio dell'attività di trasporto funebre a pagamento

Art. 33 - Inadempimenti

Art. 34 - Sospensione temporanea e revoca dell'accreditamento

 

TITOLO II – CIMITERI

 

CAPO I - CIMITERI

Art. 35 - Elenco cimiteri

Art. 36 - Sepolture private fuori dai cimiteri

Art. 37 - Disposizioni generali - Vigilanza

Art. 38 - Servizio di custodia dei cimiteri

Art. 39 - Reparti speciali nel cimitero

Art. 40 - Reparti speciali nei cimiteri - Caduti per eventi bellici

Art. 41 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

Art. 42 - Ammissione nei cimiteri suburbani

 

CAPO II – COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E SOPPRESSIONE DEI CIMITERI

Art. 43 - Costruzione e ampliamento dei cimiteri - Disposizioni generali

Art. 44 - Zone di rispetto

Art. 45 - Piano regolatore cimiteriale

Art. 46 - Soppressione dei cimiteri

 

CAPO III - SERVIZI ED IMPIANTI CIMITERIALI

Art. 47 - Camera mortuaria

Art. 48 - Sala per autopsie

Art. 49 - Ossario comune

Art. 50 - Cinerario comune

 

CAPO IV - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 51 - Disposizioni generali

Art. 52 - Inumazione

Art. 53 - Cippo

Art. 54 - Sepolture private - Tipologia

Art. 55 - Sepolture private per inumazione

Art. 56 - Tumulazione

Art. 57 - Deposito provvisorio

 

CAPO V – CREMAZIONE

Art. 58 - Crematorio

Art. 59 - Autorizzazione alla cremazione

Art. 60 - Urne cinerarie e colombari

Art. 61 – Urne: trasporto, verbale di consegna, registro

 

CAPO VI - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 62 - Esumazioni ordinarie

Art. 63 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

Art. 64 - Esumazioni straordinarie

Art. 65 - Estumulazioni

Art. 66 - Resti mortali

Art. 67 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

Art. 68 - Oggetti da recuperare

Art. 69 - Disponibilità dei materiali

 

CAPO VII - POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 70 - Orario

Art. 71 - Disciplina dell'ingresso

Art. 72 - Fiori e piante ornamentali

Art. 73 - Materiali ornamentali

Art. 74 - Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle sepolture nei campi comuni e nei loculi

Art. 75 - Divieti speciali

Art. 76 - Riti funebri

 

TITOLO III – CONCESSIONI

 

CAPO I - TIPOLOGIA ED ASSEGNAZIONE

Art. 77 - Sepolture private

Art. 78 - Durata delle concessioni

Art. 79 - Modalità di concessione

Art. 80 - Sepolture private - Diritto di sepoltura

 

CAPO II - MODALITA' DI ESERCIZIO DELLA CONCESSIONE

Art. 81 - Manutenzione

Art. 82 - Costruzione dell'opera – Termini

Art. 83 - Divisione e subentri

Art. 84 - Retrocessione di concessione cimiteriale individuale

Art. 85 - Retrocessione, anche parziale, di sepolcri privati o di aree concesse ma non ancora utilizzate

Art. 86 - Revoca

Art. 87 - Decadenza

Art. 88 - Provvedimenti conseguenti alla decadenza

Art. 89 - Estinzione

Art. 90 - Interventi di recupero delle sepolture monumentali o artistiche

 

TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI –IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

 

CAPO I - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

Art. 91 - Accesso al cimitero

Art. 92 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

Art. 93 - Responsabilità - Deposito cauzionale

Art. 94 - Recinzione aree, materiali di scavo, consumi

Art. 95 - Introduzione di mezzi d'opera e deposito di materiali

Art. 96 - Orario di lavoro

Art. 97 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

Art. 98 - Vigilanza

 

TITOLO V - SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERIALE

Art. 99 - Illuminazione votiva

 

TITOLO VI - DISPOSIZIONI VARIE, TRANSITORIE E FINALI

 

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

Art. 100 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini benemeriti

Art. 101 - Registro delle sepolture

Art. 102 - Annotazioni nel registro delle sepolture

Art. 103 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

Art. 104 - Anagrafe cimiteriale - Schedario dei defunti

Art. 105 - Scadenzano delle concessioni

 

CAPO II - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 106 - Sepolture private a tumulazione - concessioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

Art. 107 - Sanzioni

Art. 108 - Cautele

Art. 109 - Disposizioni transitorie circa le tariffe

Art. 110 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

Art. 111 - Trasferimento di competenze al soggetto gestore del servizio

Art. 112 - Abrogazione di norme precedenti

 

 

 

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1.- Oggetto.

1.      II presente regolamento, in attuazione delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Legni Sanitarie di cui al R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m.i., al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, alla circolare regionale prot. n. 3560 del 18.03.1998, alla D.G.R. n. 115-6947 del 5.8.2002, nonché alla D.G.R. n. 25 – 8503 del 24.2.2003, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla decomposizione dei cadaveri, nonché delle norme relative alla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, ai trasporti funebri, alla concessione di suoli e sepolture private, alla costruzione di sepolcri comunali ed, eventualmente, privati, alla cremazione e in genere a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme, compresa la costruzione, manutenzione ed ampliamento dei cimiteri.

2.      Gli uffici comunali e i soggetti privati ai quali il presente regolamento affida compiti e servizi inerenti il decesso e la sepoltura di persone sono chiamati a svolgerli secondo i criteri della buona amministrazione e con la considerazione dello stato particolare di disagio causato dall’evento luttuoso, tenendo conto del rispetto delle convinzioni religiose e morali espresse da chi provvede alle esequie.

3.      Il Comune assicura la più ampia agibilità alle cerimonie e ai riti funebri, nella consapevolezza di tutelare in tal modo anche i diritti inviolabili dell’uomo e delle formazioni sociali alle quali appartiene.

 

Art. 2 - Competenze.

 

1.      Fermi restando i compiti ed i poteri che le vigenti disposizioni di legge attribuiscono al Sindaco, al Consiglio Comunale, alla ASL, il Comune di Chivasso svolge le attività inerenti alla gestione Funebre e Cimiteriale di cui all'art. 1. secondo i principi generali fissati dalla legge, dagli indirizzi e direttive della  Regione e dal presente regolamento, anche attraverso soggetti gestori esterni tenuti ad osservare il presente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria, lo Statuto dell'Ente ed il Contratto di Servizio.

2.      Delle competenze affidate dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 al coordinatore sanitario dell'ASL è incaricato un Dirigente ed altro personale individuato dagli organi della stessa, in conformità alla legislazione regionale.

 

Art. 3 - Responsabilità.

 

1.      Il soggetto gestore del servizio cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2.      Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

 

Art. 4.- Facoltà di disporre della salma, dei funerali, delle epigrafi e degli altri atti

di disposizione della salma, resti o ceneri.

 

1.      Nel disporre della salma, dei resti e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto, comunque espressa.

2.      In mancanza, i familiari dispongono nel seguente ordine :

-                     coniuge non legalmente separato,

-                     figli e genitori,

-                     gli altri parenti secondo l'ordine di grado e, a parità di grado, con precedenza per i parenti in linea diretta sui parenti in linea collaterale,

-                     gli eredi istituiti, che dovranno comprovare tale loro qualità con estratto del testamento,

-                     convivente.

3.      L'ordine di priorità di cui al comma precedente vale anche per il collocamento di epigrafi, per esumazioni, per traslazioni del feretro e per ogni altro atto di disposizione della salma o dei resti o delle ceneri.

4.      II coniuge superstite mantiene tale priorità, sempre che non vi rinunci o consenta ad altri tra i soggetti di cui al comma secondo l'esercizio di tale facoltà.

5.      Ove si tratti di salma di persona deceduta senza lasciare alcuno dei soggetti indicati al comma secondo o quando questi siano sconosciuti o non provvedano, il Comune disporrà, secondo che le circostanze lo consentano, cercando, per quanto possibile, di tenere conto della previsione del comma primo, acquisendo le informazioni del caso, anche in via informale.

6.      Si presume che chi agisce avanti al Comune e al soggetto gestore del servizio, per quanto di rispettiva competenza, per le disposizioni di cui sopra abbia titolo derivantegli dall'applicazione del presente articolo, fermo restando che eventuali controversie fra i soggetti di cui al comma secondo andranno risolte avanti all'autorità giudiziaria, lasciando del tutto estranei sia il Comune, sia il soggetto gestore del servizio, ai sensi dell'articolo 108.

 

Art. 5.Atti a disposizione del pubblico.

 

1.      Presso gli uffici del servizio cimiteri è tenuto, su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'articolo 52 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 che viene compilato cronologicamente dagli addetti e fornisce informazioni sulle sepolture cimiteriali.

2.      Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio di Stato Civile e nei Cimiteri:

-                     l'orario di apertura e chiusura e la disciplina dell'ingresso e gli eventuali divieti speciali, da esporsi in ogni cimitero:

-                     copia del presente regolamento,

-                     l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno,

-                     l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo:

-                     l'elenco delle sepolture per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;

-                     le tariffe cimiteriali ed ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3.  Copia del presente regolamento e, ove ne ricorra l'opportunità, anche altri tra gli atti indicati dal comma secondo, sono esposti in visione al pubblico presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune o anche in altri luoghi ritenuti idonei a consentire una piena accessibilità e conoscibilità, individuati con provvedimento del competente dirigente del Comune.

 

Art. 6- Servizi gratuiti e a pagamento

 

1.      Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal presente regolamento.

2.      Tra i servizi gratuiti sono compresi:

-                     la visita necroscopica,

-                     il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, individuate dal successivo articolo 21;

-                     la deposizione delle ossa in ossario comune;

-                     la dispersione delle ceneri in cinerario comune;

-                     la fornitura del feretro, il trasporto funebre, la sepoltura in campo comune, la cremazione, l’osservazione dei cadaveri e l’uso delle celle frigorifere, limitatamente alle salme di persone indigenti, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo articolo 13.

3.      Tali servizi, escluso quello di cui al punto primo, di competenza dell'ASL, dovranno essere erogati gratuitamente ai cittadini del comune da parte del soggetto gestore del servizio, il quale sarà compensato dal Comune secondo il contratto di servizio. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite secondo gli indirizzi formulati dall'Amministrazione Comunale.

4.      II Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'articolo 117 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata accollandosi la differenza rispetto alla normale tariffa.

 

 

CAPO II - DICHIARAZIONE DI MORTE, OSSERVAZIONE E PERMESSO DI SEPPELLIMENTO

 

Art. 7.Dichiarazione di morte, denuncia della causa di morte ed accertamento dei decessi.

 

Per la dichiarazione di morte, la denuncia della causa di morte e l'accertamento dei decessi e quant'altro connesso trovano applicazione le norme del Regolamento dello Stato Civile, del Regolamento nazionale di Polizia Mortuaria, del Codice di Procedura Penale, delle leggi statali e regionali in materia.

 

Art. 8.Osservazione dei cadaveri, depositi di osservazione e obitori.

 

1.      Presso l'Ospedale, in locali idoneamente attrezzati, sono istituiti il deposito di osservazione e l'obitorio comunale, mediante stipula di apposita convenzione con il soggetto gestore del servizio, cui vengono delegati i compiti di cui al Capo III del D.P R. 285/90. Gli oneri derivanti al soggetto gestore del servizio dalla suddetta convenzione verranno compensati dal Comune come previsto al precedente art.6, comma (3), previa riscossione dell’apposita tariffa a carico dei familiari del defunto.

2.      L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata:

-                     dal Comune, ovvero

-                      dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata;

-                      o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

3.      Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.

4.      II mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente il Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'articolo 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.

5.      La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale per tale funzione.

6.      II deposito di osservazione e l'obitorio, nel loro insieme, devono essere dotati del numero di posti salma refrigerati, a cui si aggiungono quelli destinati per i cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive-diffusive, stabiliti ai sensi dell'articolo 15, commi secondo e terzo del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

 

Art. 9.Autorizzazione alla sepoltura e forme sostitutive.

 

L'autorizzazione per la sepoltura e l'autorizzazione alla cremazione sono rilasciate dall'Ufficiale dello Stato Civile, salvi i casi in cui trovi applicazione l'articolo 7 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

 

CAPO III – FERETRI

 

Art. 10.- Deposizione della salma nel feretro

 

1.      Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 12.

2.      In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma: madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

3.      La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

4.      Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante, tenendo conto delle indicazioni di cui al punto 7 della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993.

5.      Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

 

Art. 11.Nulla osta per autorizzazione al trasporto di salma.

 

Per il rilascio dell'autorizzazione al trasporto, il Comune deve preventivamente richiedere il nulla osta da parte del Servizio di Igiene Pubblica, che esercita la vigilanza ai sensi dell'art. 16 - comma 2 del DPR 285/90.

 

Art. 12.Tipi di feretri.

 

1.      Le caratteristiche dei feretri sono indicate dagli articoli 30, 31, 75, 77 del D.P.R. 285/90

2.       In caso di salma di persona deceduta per malattie infettive comprese nelle classi 1°, 2° e 3° del Decreto del Ministero della Sanità 15 dicembre 1990, destinata all'inumazione in ambito intracomunale, deve sempre essere utilizzato il metodo di barriera approvato dal Ministero della Sanità in sostituzione della cassa di zinco. Se il trasporto è extracomunale rimane obbligatorio l'uso della cassa di zinco a rivestimento del feretro in materiale biodegradabile.

3.      Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune, in altro cimitero del Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.

4.      E’ fatto divieto al servizio cimiteriale di effettuare operazioni di apertura delle casse in legno per tagliare la cassa metallica, in caso di inumazione di cadaveri inseriti in doppia cassa, anche quando la medesima sia d’obbligo. E’ fatto altresì obbligo agli operatori del settore di provvedere all’uso di casse metalliche che contengono quelle di legno, oppure di cassa interna di materiale biodegradabile (Barriera) di cui al D.M. 1.2.1997 e al D.M. 1.2.2002, ogni volta che il feretro debba essere inumato nei cimiteri del Comune e sia d’obbligo la doppia cassa, precisando che in caso di inadempienza il feretro non sarà accettato.

5.      Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della sanità, ai sensi dell'articolo 75 del D.P.R.10 settembre 1990. n. 285.

6.      Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice. E’ consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

 

Art. 13.Fornitura gratuita del servizio funebre.

 

1.      II Comune di Chivasso, tramite il soggetto gestore del servizio, fornisce gratuitamente il servizio funebre comprensivo di trasporto, fornitura di cassa da inumazione e sepoltura nel campo comune del cimitero o cremazione per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

2.      Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco, attraverso il dirigente del competente settore, sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

3.      I relativi costi sono interamente a carico del Comune secondo il contratto di servizio.

 

Art. 14.Piastrina di riconoscimento

 

1.      Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

2.      Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione del luogo e della data del rinvenimento e gli eventuali altri dati certi.

 

 

CAPO IV- TRASPORTI FUNEBRI

 

Art. 15.Definizione di trasporto funebre.

 

1.      Per trasporto funebre si intende il trasporto dei cadaveri.

2.      Costituisce trasporto di cadavere il trasferimento della salma dal luogo di decesso o rinvenimento al deposito di osservazione, all'obitorio, alle sale anatomiche, al cimitero, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario.

3.      Nella nozione di trasporto di cadavere sono altresì compresi: la sua raccolta, la vestizione ed il collocamento nel feretro, il prelievo di quest'ultimo, il trasferimento e la consegna al personale incaricato delle operazioni cimiteriali o della cremazione.

4.      Il trasporto funebre è disciplinato dal Capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR 10.9.1990, n.285, dalle vigenti disposizioni regionali di Igiene e di Polizia Mortuaria e, nell'ambito comunale, dalle seguenti norme regolamentari.

5.      L'ASL vigila e controlla, ai fini igienici e sanitari, il servizio di trasporto di cadaveri nel caso si ravvisi l’esistenza di un rischio sanitario e conseguentemente propone al Sindaco i provvedimenti ritenuti necessari.

 

Art. 16 - Definizione di attività funebre.

 

1.      Per "attività funebre" si intende il servizio finalizzato allo svolgimento, in forma congiunta, delle seguenti prestazioni:

-                     Disbrigo su mandato delle pratiche amministrative pertinenti, in quanto agenzia d'affari di cui all'art. 115 del R.D. n.773/31;

-                     Fornitura di feretro e altri articoli funebri in occasione del funerale;

-                     Trasporto di cadavere.

2.      L'attività funebre è svolta da imprese che dispongano di mezzi, organizzazione e personale adeguati, costituite ai sensi del libro V del Codice Civile o dai soggetti costituiti secondo il Titolo V del D. Lgs, 18.8.2000 n.267.

 

Art. 17 - Servizi e trattamenti funebri.

 

1.      I servizi funebri che si svolgano in tutto o in parte nel territorio comunale rispondono a requisiti di decoro e salvaguardano le possibilità di espressione del cordoglio.

2.      L'esecuzione ordinaria e decorosa del servizio funebre, oltre agli atti inerenti il mandato, previsti dall'art. 16 comma 1 punto primo), comporta le seguenti attività:

-                     Trasporto del cadavere durante il periodo di osservazione in luogo idoneo su richiesta dei familiari, esclusi i casi di trasporto disposti dall'Autorità giudiziaria;

-                     Assistenza alla composizione della salma;

-                     Fornitura feretro ordinario e incassamento della salma;

-                     Suggello del feretro, prelievo da parte di operatori qualificati e trasporto con mezzo ordinario fino alla sepoltura nei cimiteri cittadini;

-                     Noleggio celle di refrigerazione e accessori di base, catafalco, ecc. ove necessario.

3.      L'impresa nello svolgimento della attività funebre assume la rappresentanza degli aventi titolo e, se richiesta, fornisce assistenza fino alla sepoltura.

4.      Oltre alle prestazioni di cui al comma 2, anche eseguite con mezzi speciali, l'impresa che svolge attività funebre può effettuare le seguenti attività accessorie di onoranza:

-                  Arredo camera mortuaria ove non vietato;

-                  Vestizione e toeletta funebre ed altre attività di tanatoprassi consentite dalla legge;

-                  Fornitura composizioni floreali;

-                  Comunicazione decesso su giornali o in altri spazi autorizzati;

-                  Lavorazione di lapidi;

-                  Altre prestazioni inerenti il mandato da dettagliare analiticamente in sede di preventivo.

5.      L'impresa ha facoltà di commissionare a terzi, per conto del richiedente, la fornitura di servizi inerenti le prestazioni speciali di cui sopra; in tal caso essa ne risponde solidalmente col fornitore. L'impresa rende al mandante il conto del proprio operato e rimette a questi tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato.

 

Art.18 - Del trasporto funebre e dell'attività funebre.

 

1.      Il servizio di trasporto funebre e l'attività funebre sono esercitati, a parità di condizioni e senza vincoli territoriali, dalle imprese in possesso dei requisiti di legge.

2.      L'impresa funebre che operi nel territorio del comune, indipendentemente da dove abbia la sede, esercita la sua attività secondo le prescrizioni operative del presente regolamento.

3.      Chiunque effettui il trasporto di cadaveri deve essere ritenuto un incaricato di pubblico servizio ed è quindi assoggettato alla normativa prevista dall'art. 358 del codice penale come modificato dalla legge 26 aprile 1990, n.86.

4.      Per i trasporti di salme effettuati prima che ne sia accertata la morte nei modi di legge, devono essere impiegati mezzi idonei, tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

 

Art. 19 - Disciplina dell'attività di trasporto funebre.

 

1.      Compete al Sindaco disciplinare le modalità di esecuzione delle attività inerenti il trasporto funebre, con particolare riguardo a:

-                  orari di svolgimento dei servizi;

-                  orari di arrivo ai cimiteri;

-                  giorni di sospensione dell'attività funebre, tenendo conto delle opportunità di non interrompere l'esecuzione dei servizi per più di due giorni consecutivi;

-                  viabilità dei veicoli interessati ai trasporti.

2.      E' facoltà del Sindaco, a rappresentazione del cordoglio della Città, nel caso di decessi di particolare risonanza, disporre con provvedimento motivato l'esecuzione di servizi funebri con caratteristiche adeguate alla cerimonia pubblica.

 

Art. 20 - Controlli igienico-sanitari.

 

1.      I trasporti di salme di cui al capo IV del DPR 285/1990 sono sottoposti alla vigilanza e al controllo dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.

2.      L'ASL esercita le proprie funzioni di controllo e vigilanza sia direttamente che avvalendosi di personale appositamente incaricato.

 

Art. 21 - Trasporti funebri istituzionali.

 

1.      Sono servizi istituzionali e perciò spettano al Comune che li esercita direttamente o può affidare a terzi nei modi di legge, i trasporti di:

-                     salme accidentate o rinvenute sul territorio, dal luogo del decesso al deposito di osservazione o all'obitorio sito presso l'Ospedale Civico di Chivasso e da qui, su indicazione dell'autorità giudiziaria, in altre strutture sanitarie per eventuali accertamenti, e ritorno;

-                     salme di persone morte in solitudine o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari;

-                     cadaveri destinati allo studio e alla ricerca.

2.      In tali casi il trasporto viene eseguito scevro da servizi e trattamenti speciali, ma in modo da garantire comunque il decoro.

3.      Su segnalazione dei servizi sociali e comunque su provvedimento motivato del Sindaco potranno essere disposti trasporti funebri gratuiti, da svolgersi a cura del Comune nei modi di legge, in caso di indigenza o qualora particolari circostanze sociali o culturali lo giustifichino.

4.      Non sono servizi istituzionali i trasporti funebri effettuati per il trasferimento della salma dall'abitazione al deposito di osservazione comunale su richiesta dei familiari o dalle strutture sanitarie convenzionate con la Direzione Sanitaria dell'Ospedale Civico per l'uso del deposito di osservazione; in questo caso il trasporto è a pagamento e potrà essere effettuato dall'impresa incaricata di svolgere il servizio funebre a ciò appositamente autorizzata.

 

Art. 22 - Trasporti funebri a pagamento.

 

Tutti gli altri trasporti funebri a pagamento all'interno del territorio comunale, vale a dire quelli connessi a servizi e trattamenti speciali nel trasporto dei cadaveri, sono effettuati, a parità di condizioni, da imprese in possesso dei requisiti minimi stabiliti dal presente regolamento e accreditate dal Comune.

 

Art. 23.Trasporto di resti mortali.

 

1.      Per il trasporto esterno al cimitero di resti mortali, come definiti dalla circolare 31.07.1998 n.10 del Ministro della Sanità, dentro specifici contenitori, non è obbligatorio utilizzare un'autofunebre in possesso delle caratteristiche di cui all'art. 20 del DPR 285/90, richiesta invece per il trasporto dei cadaveri.

2.      E' comunque da usarsi un veicolo chiuso o con adeguata copertura, tale da consentire un trasporto in condizioni di sicurezza per i contenitori trasportati.

 

Art. 24 - Trasporto di urne cinerarie e cassette di resti ossei.

 

1.     Il trasporto di cassette di resti ossei può essere svolto da qualunque soggetto pubblico o privato, previa autorizzazione di cui all'art. 24 del DPR 10.09.1990 n. 285.

2.     La consegna di urne cinerarie viene effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale venga dichiarata la destinazione finale dell’urna o delle ceneri. Tale documento, conservato in copia presso l’impianto di cremazione e presso il Comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento obbligatorio nelle fasi di trasporto delle ceneri.

 

Art. 25 - Accreditamento dei soggetti esercenti l'attività funebre.

 

Al fine di esercitare l’attività di trasporto funebre nel Comune, la ditta richiedente deve presentare all’ufficio dello Stato Civile istanza in carta legale unitamente alla dichiarazione contenente:

-                     L’impegno da parte della stessa ad osservare senza riserve tutte le norme contenute nel presente regolamento;

-                     L’idoneità delle autofunebri a svolgere il servizio, il loro stato di buona manutenzione e la perfetta regola con il collaudo e le altre norme in materia;

-                     Il possesso dei requisiti necessari allo svolgimento di attività in materia funeraria per conto terzi.

-                     L’impegno a comunicare tempestivamente all’ufficio dello Stato Civile il venir meno dei requisiti sopra riportati.

La dichiarazione sarà depositata agli atti del Comune e costituirà titolo, fino a querela di falso, per l’effettuazione dei trasporti funebri nell’ambito del Comune di Chivasso.

 

Art. 26 - Correttezza professionale e commerciale dell'impresa.

 

1.      L'esercizio dell'attività funebre deve essere conforme ai seguenti principi:

-                     Libertà nella scelta dell'impresa;

-                     Diritto, senza essere obbligati a richiederlo, di essere informati del previsto costo del funerale, fino al seppellimento della salma;

-                     Rispetto di tutte le credenze e costumi delle famiglie dei dolenti in quanto non contrastanti con l'ordinamento giuridico italiano;

-                     Rispetto del segreto professionale e astensione da qualsiasi diffusione di dati o notizie confidenziali;

-                     Correttezza professionale, fondata su rapporti di lealtà sia con gli aventi titolo che con le altre imprese;

-                     Buona fede nell'esecuzione dei propri doveri;

-                     Osservanza delle leggi e regolamenti concernenti la professione;

-                     Comunicazione pubblicitaria oggettiva, onesta e discreta;

-                     Costante perfezionamento delle proprie conoscenze professionali .

2.      L'impresa negozia nella sua sede gli affari inerenti l'espletamento dell'attività, salvo che il committente richieda espressamente che ciò avvenga presso il suo domicilio o residenza.

3.      La negoziazione e l'esercizio dell'attività funebre sono tassativamente vietati negli ospedali,  negli ospizi, nei collegi, nelle comunità e nelle convivenze in genere.

4.      E' vietata l'istituzione di una sede per la trattazione degli affari di agenzia funebre all'interno del cimitero.

5.      Solo i responsabili delle imprese di Onoranze funebri, i loro rappresentanti ed il personale dipendente qualificato possono trattare con gli interessati per prestare i propri servizi. E' fatto divieto assoluto di utilizzare personale estraneo all'impresa.

6.      E' vietato il procacciamento di servizi in modo contrario o contrastante ai principi della concorrenza sul mercato, sia a favore dell'impresa medesima che a vantaggio di altri prestatori d'opera.

7.      A nessuna impresa funebre sarà concesso di assumere direttamente o di partecipare nella gestione dell'Obitorio comunale tranne nell'eventualità che la Direzione Sanitaria non voglia procedere all'assegnazione a terzi del servizio previo esperimento di gara di evidenza pubblica.

 

Art. 27 - Autorizzazione al singolo trasporto funebre.

 

1.      Il trasporto delle salme per il seppellimento o la cremazione deve essere autorizzato su richiesta degli interessati. Nella richiesta di autorizzazione al trasporto funebre, l’impresa incaricata è tenuta a precisare, oltre alle indicazioni relative ai mezzi ed al personale adibito, la destinazione, gli orari di partenza, le eventuali soste intermedie, o cortei a passo d’uomo che saranno autorizzati quando il loro svolgimento non costituisca particolare intralcio alla viabilità ordinaria, su parere del responsabile della Polizia Municipale.

2.      L'autorizzazione al trasporto funebre di cui al capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR 10.9.1990, n.285, è rilasciata dagli uffici del Comune all'incaricato del trasporto funebre previa dichiarazione concernente il possesso dei requisiti previsti, nonché del rispetto delle disposizioni in materia e di quanto disciplinato nel presente regolamento.

3.      In particolare, prima del rilascio, il personale incaricato dovrà verificare, per ciascun trasporto:

-                     l'esistenza dell'incarico attribuito dai familiari alla ditta che lo esegue;

-                     la corrispondenza degli elementi descrittivi le modalità del servizio con la situazione di fatto, coi tempi e con le previsioni di percorso;

-                     gli elementi identificativi degli incaricati del trasporto funebre, nonché del mezzo impiegato.

4.      Dovranno essere all'uopo predisposti moduli e modalità di comunicazione idonee a semplificare al massimo le fasi di controllo, da redigersi secondo le modalità previste dal vigente Testo Unico sulla documentazione amministrativa. Con le medesime modalità l’impresa di onoranze funebri dichiarerà la conformità del feretro di cui agli artt. 18, 25 e 30 del D.P.R. 285/1990. Il sigillo, di cui al comma 2 del punto 9.7 della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993, verrà apposto a cura dell’addetto al trasporto del feretro, sia sul feretro stesso, sia sul verbale di eseguite prescrizioni per il trasporto funebre. Copia del predetto verbale verrà consegnata al necroforo del Cimitero di arrivo. A garanzia dell’integrità del feretro stesso e del suo contenuto, il servizio di custodia del Cimitero di arrivo verificherà l’integrità del sigillo e la corrispondenza di questo con quello apposto sul verbale di cui sopra.

5.      Nel caso di trasporto per il cimitero di un altro comune, dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

6.      Le salme provenienti da altro comune o dall'estero devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero; a richiesta dei familiari, il Comune può autorizzare il preventivo trasporto in abitazione privata o in altro locale per consentire particolari onoranze.

7.      Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Comune osservate le norme di cui all'articolo 25 del DPR 10 settembre 1990, n.285.

8.      Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, o altro luogo del Comune, il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta dell'abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.

9.      Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'ASL, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.

10.  Non sono soggetti all'autorizzazione comunale i trasporti di cadavere disposti da una pubblica autorità e fatti eseguire da incaricati del Comune.

11.  Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, nonché all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli articoli 19 e 20 del DPR 10 settembre 1990, n.285, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

 

Art. 28 - Effettuazione del trasporto funebre

 

1.      Di norma i trasporti vengono eseguiti con l'uso di auto funebri, che devono essere tenute a disposizione fino all'arrivo ai cimiteri e comprendono il prelievo e la movimentazione del feretro eseguiti da personale dell'impresa nel rispetto della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori.

2.      Qualora ricorrano particolari esigenze cerimoniali, il feretro può essere portato per brevi tratti da congiunti o amici del defunto, coadiuvati dal personale di cui al comma precedente.

3.      I servizi di trasporto funebre, che hanno inizio dal luogo ove si trova la salma, possono prevedere un tragitto senza soste fino alla destinazione per la sepoltura, oppure la celebrazione di funzioni religiose o civili con relative fermate.

 

Art. 29 - Auto funebri e rimesse delle auto funebri

 

1.      Le auto funebri utilizzate per il trasporto devono essere conformi alle norme del codice della strada e riconosciute idonee dall'Ispettorato della Motorizzazione Civile.

2.      Le auto funebri devono essere dotate di dispositivi atti a consentire la riduzione di velocità e ad evitare rumori ed esalazioni moleste.

3.      Le auto funebri devono essere conformi alle norme di polizia mortuaria ed a quanto stabilito dall'art. 20 del DPR 285/90 e successive modifiche ed integrazioni. Verranno poste in servizio a seguito di apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal titolare della ditta ed attestante la conformità alle norme di cui sopra, anche in assenza di dichiarazione di idoneità da parte delle unità sanitarie locali competenti e dei previsti controlli annuali. In caso di impresa che svolga attività fuori regione su richiesta della stessa, la predetta certificazione può essere mantenuta.

4.      Le rimesse delle auto funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Comune, attrezzate anche per i servizi di pulizia e disinfezione e possono essere utilizzate a seguito di apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal titolare della ditta ed attestante il possesso dei requisiti previsti dalle norme in materia, anche senza l’acquisizione del parere sanitario.

 

Art. 30 - Diritti fissi

 

1.     I trasporti funebri a pagamento, da chiunque eseguiti nell'ambito del territorio comunale, sono soggetti alla corresponsione di un diritto fisso ai sensi dell'art. 19 comma 2 del DPR 285/90.

2.     Inoltre, ai sensi dell'art. 19 comma 3 DPR 285/1990, sarà riscosso il diritto per il trasporto di cadaveri al di fuori del territorio comunale o all'estero e per i trasporti provenienti da altri Comuni o altri Stati, da chiunque eseguiti.

3.     Il diritto fisso di cui al comma 2 non è dovuto per i trasporti che vengono effettuati dal luogo del decesso all'obitorio comunale o per altri trasferimenti di salme regolarmente autorizzati ma effettuati non in sede di funerale.

4.     Il diritto fisso di cui al comma 2 non è dovuto, inoltre, per i trasporti di salme di neonati, di ceneri, resti ossei, resti mortali e parti anatomiche riconoscibili.

5.     Sono esenti da qualsiasi diritto i trasporti di salme di militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri, e negli altri casi previsti da leggi o da regolamenti.

6.     Il trasferimento fuori comune ai fini della cremazione di salma, le cui ceneri faranno ritorno in uno dei Cimiteri comunali, si intende esente dal pagamento del diritto fisso.

 

Art. 31 - Tariffe del trasporto funebre a pagamento

 

1.     La tariffa massima del servizio standard dei trasporti funebri a pagamento che si svolgono interamente nel territorio comunale è determinata dal Comune di Chivasso.

2.     Ciascuna impresa che intenda esercitare il trasporto nell'ambito comunale è tenuta all'applicazione di tariffe inferiori o eguali al massimo, secondo quanto da lei prestabilito e a dare trasparente e visibile comunicazione del tariffario in vigore agli interessati, in ogni sede in cui esercita l'organizzazione dei trasporti.

3.     La tariffa, intesa come corrispettivo di tutte le operazioni inerenti il trasporto funebre a pagamento, con la sola aggiunta dei diritti fissi di cui all'art. 30, dovrà essere indicata in maniera distinta da altre voci componenti il corrispettivo per l'esecuzione del funerale.

 

Art. 32 - Condizioni ostative all'accreditamento per l'esercizio dell'attività di trasporto funebre a pagamento

 

La mancata presentazione all’Ufficio di Stato Civile della dichiarazione di cui all’art. 25 sarà considerata condizione ostativa al rilascio dell’autorizzazione ai trasporti funebri nell’ambito del territorio di Chivasso.

Art. 33 - Inadempienze.

 

Qualora gli addetti ai controlli o altre autorità preposte rilevino violazioni alle disposizioni del presente regolamento, di altri regolamenti o leggi, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, potranno, ove necessario, sospendere il rilascio dell'autorizzazione al trasporto richiesta, segnalando immediatamente al Comune le irregolarità accertate. Nel caso in cui la violazione abbia rilevanza penale, verrà opportunamente segnalata all’autorità giudiziaria.

 

Art. 34 - Sospensione temporanea e revoca dell'accreditamento.

 

1.      L’Amministrazione contesterà l’addebito mediante lettera raccomandata A.R. ed assegnerà un termine di giorni 10 per la presentazione delle controdeduzioni scritte.

2.      In caso di inosservanza ripetuta delle disposizioni del presente regolamento o di non puntuale adempimento delle stesse, l’Amministrazione Comunale, a seconda della gravità della violazione, potrà sospendere temporaneamente o revocare l’accreditamento riconosciuto.

TITOLO II – CIMITERI

 

CAPO I - CIMITERI

 

Art. 35 - Elenco cimiteri.

 

Ai sensi dell'articolo 337 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie di cui al R.D. 27 luglio 1934. n. 1265 e s.m.i., il Comune, tramite il soggetto gestore del servizio, provvede al servizio del seppellimento con i seguenti cimiteri :

I)  Cimitero del Capoluogo

II) Cimitero di Castelrosso

III) Cimitero di Boschetto

IV) Cimitero di Mandria

 

Art. 36 - Sepolture private fuori dai cimiteri.

 

1.      Ove esistano o vengano istituiti sepolcri privati al di fuori dei cimiteri, trovano applicazione l'articolo 340 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e il capo XXI del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Secondo il disposto della D.G.R. n. 115-6947 del 5.08.2002, per la costruzione delle cappelle private fuori dai Cimiteri, non è richiesto il parere preventivo dell’ASL. L’assenza del parere non esonera comunque dal rispetto degli altri dettati normativi ed in particolare della necessità che il manufatto sia separato dai centri abitati da una fascia di rispetto analoga a quella prevista per i Cimiteri.

2.      Ai fini dell'articolo 102 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, copia degli atti concernenti l'istituzione e di quelli comprovanti la determinazione del diritto di sepoltura è depositata presso il servizio cimiteri, a cura dei privati che ne hanno titolo. In difetto, tale documentazione dovrà essere depositata al momento della prima richiesta di autorizzazione ed in occasione di ogni successivo aggiornamento di tale documentazione.

 

Art. 37 - Disposizioni generali - Vigilanza.

 

1.      E vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2.      L'ordine e la vigilanza dei cimiteri vengono esercitati dal Sindaco per il tramite del soggetto gestore del servizio, secondo quanto previsto dall'articolo 2.

3.      Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Sindaco e il Comune provvedono a mezzo del soggetto gestore del servizio.

4.      Le operazioni di inumazione, esumazione, tumulazione, estumulazione cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero e dovranno essere registrate in conformità degli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n, 285.

5.     Per la redazione dei Piani Regolatori cimiteriali, l’ampliamento dei Cimiteri e la riduzione della fascia di rispetto, si procede a norma degli artt. 54 e seguenti del D.P.R. 285/1990.

Art. 38 - Servizio dì custodia dei cimiteri.

 

1.      II servizio di custodia presso i cimiteri è assolto dal soggetto gestore del servizio e comprende le attività di accoglimento dei feretri nei cimiteri, di verifica del collocamento nella sepoltura cui sono destinati, di registrazioni amministrative conseguenti alle sepolture di qualsiasi tipo, alle esumazioni ed estumulazioni, di regolazione degli accessi dei cimiteri e di vigilanza del l'osservanza del presente regolamento. Il servizio di custodia opera in coordinamento e alle dipendenze del servizio cimiteri.

 

Art. 39 - Reparti speciali nel cimitero.

 

1.      Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

2.      Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti.

3.      Gli arti e le parti anatomiche riconoscibili provenienti dalle strutture sanitarie del comune vengono avviati alla inumazione o alla cremazione, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne la tumulazione in sepoltura privata a proprie spese.

4.      In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

 

Art. 40 - Reparti speciali nei cimiteri - Caduti per eventi bellici.

 

1.      Nei cimiteri ove si trovino sepolture soggette alla Legge 9 gennaio 1951, n. 204, il soggetto gestore del servizio può stipulare convenzione con il Commissariato Generale per le Onoranze ai Caduti al fine di provvedere alla loro manutenzione, previo rimborso da parte dello stesso Commissariato delle spese effettivamente sostenute.

2.      Ove si tratti di sepolture date in consegna al Comune, il soggetto gestore del servizio provvede alla decorosa manutenzione e custodia, con rimborso da parte del Comune, come da contratto di servizio.

 

Art. 41 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali.

 

1.      Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del comune o che, ovunque decedute, avevano nel comune, al momento della morte, la propria residenza. A questi soli fini, non si considera abbiano perso la residenza nel comune, le persone che siano state cancellate dall'Anagrafe della Popolazione Residente per essere divenute componenti di una comunità.

2.      Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone aventi diritto di seppellimento, nel cimitero, in sepoltura privata.

3.      Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

4.      Nel rispetto della consuetudine locale, al fine di mantenere il legame con la comunità chivassese, possono altresì essere accolte, compatibilmente con la ricettività del cimitero, le salme delle persone :

-         nate in Chivasso,

-         i cui coniugi, figli, genitori, fratelli o sorelle sono residenti o sepolti nel comune,

-         che abbiano avuto la loro residenza nel comune per un numero di anni pari ad un terzo dell’età compiuta alla data del decesso.

-         Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'articolo 39, salvo che non avessero manifestato in vita l'intenzione di essere sepolte altrove. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi, ai sensi dell'articolo 4.

 

Art. 42 - Ammissione nei cimiteri suburbani.

 

1.      Nei cimiteri suburbani, di cui al punto II, III e IV dell’art. 35, sono di preferenza accolte, compatibilmente con la ricettività degli stessi, le salme delle persone che avevano al momento della morte la propria residenza nei rispettivi ambiti territoriali.

2.      Possono altresì essere ammesse le salme di altre persone che abbiano titolo di essere accolte nei cimiteri del Comune o che presentino richiesta motivata ed autorizzata dal Comune, quando vi sia disponibilità di sepolture richieste dagli aventi diritto, ai sensi dell'articolo 4.

 

 

CAPO II - COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E SOPPRESSIONE DEI CIMITERI

 

 

Art. 43 - Costruzione e ampliamento dei cimiteri - Disposizioni generali.

 

1.      II cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

2.      Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d’impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

3.      Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'articolo 90 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

4.      I progetti per la costruzione di nuovi cimiteri e così per l'ampliamento di quelli esistenti devono essere preceduti da uno studio tecnico, come dettagliatamente prescritto dagli artt. 54 e 55 del D.P.R. 285/90, ed accompagnati da una relazione tecnico-sanitaria in ordine agli aspetti generali e particolari precisati agli artt. 56, 57, 60 e 61 del predetto D.PR. 285/90 nonché agli artt. 58 e 59 del medesimo decreto, per quanto attiene all'ampiezza dei lotti di terreno riservati ai campi per inumazione decennale.

5.      Detti progetti, osservate le norme di cui all’art. 228 del T.U. delle Leggi Sanitarie 27/7/1934 n. 1265 e successive modificazioni, sono deliberati dal Comune, anche su proposta del soggetto gestore del servizio.

 

Art. 44 - Zone di rispetto.

 

1.      I cimiteri debbono essere isolati dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dall'articolo 338 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni ed integrazioni.

2.      E' vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici od ampliare quelli preesistenti entro la zona di rispetto stabilita dall'articolo 338 del suddetto testo unico.

 

Art. 45 - Piano regolatore cimiteriale.

 

1.      Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, l’Ente provvederà a redigere un piano regolatore cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno venti anni.

2.      Lo schema del piano è predisposto in collaborazione con il soggetto gestore del servizio, formalizzato con deliberazione del Consiglio Comunale. Il Comune provvederà inoltre a richiedere il preventivo parere dei competenti servizi dell’ASL.

3.      Nella predisposizione del Piano Regolatore Cimiteriale (P.R.C.) si terrà conto:

-         dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;

-         della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;

-         della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;

-         delle eventuali maggiori disponibilità di posti salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;

-         dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;

-         delle zone soggette a tutela monumentale, nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.

4.      Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

-         campi di inumazione comune,

-         campi per la costruzione di sepolture private ,

-         tumulazioni individuali (avelli o loculi),

-         cellette ossario;

-         nicchie cinerarie;

-         ossario comune;

-         cinerario comune;

-         area per la dispersione delle ceneri.

5.      La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'articolo 54 del D.P.R.10 settembre 1990, n 285.

6.      II cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito.

7.      II piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di edicole per sepolture private a tumulazione e le tipologie ammesse nei singoli cimiteri.

8.      Ogni dieci anni il soggetto gestore del servizio è tenuto a sottoporre al Comune la revisione del piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

 

Art. 46 - Soppressione dei cimiteri

 

1.      Nel caso di soppressione di cimiteri trovano applicazione le norme di cui agli articoli 96 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2.      II relativo provvedimento, su proposta del soggetto gestore del servizio, sentito il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL. è adottato dal Consiglio Comunale.

3.      Le concessioni di sepolture private, nel cimitero soppresso, si estinguono ed i concessionari hanno il diritto loro riconosciuto dagli articoli 98 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990. n. 285 e con i limiti ivi indicati.

 

 

CAPO III - SERVIZI ED IMPIANTI CIMITERIALI

 

 

Art. 47 - Camera mortuaria.

 

1.      II cimitero del Capoluogo ha una camera mortuaria destinata all'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento o di salme esumate od estumulate.

2.      La camera mortuaria di cui al comma precedente è a disposizione anche per i cimiteri suburbani che ne siano sprovvisti.

 

Art. 48 - Sala per autopsie.

 

Nel cimitero principale o nell'ambito del comune dovrà esistere un apposito locale, avente i requisiti prescritti dall'ari. 66 del D.P.R.. n. 285 del 10/09/1990 e destinato alle autopsie ed all’osservazione dei cadaveri. Detto locale soddisferà le necessità di tutti i cimiteri comunali.

 

Art. 49 - Ossario comune.

 

1.      In ciascun cimitero è istituito almeno un ossario per la raccolta e la conservazione a tempo indeterminato e in forma promiscua delle ossa di salme completamente mineralizzate provenienti da esumazioni o da estumulazioni per le quali i familiari aventi titolo non abbiano tempestivamente provveduto per altra destinazione, nonché per ossa eventualmente rinvenute nel comune o provenienti da cimiteri soppressi.

2.      La costruzione dell'ossario è fatta in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

 

Art. 50 - Cinerario comune.

 

1.      Nel cimitero del Capoluogo è istituito un cinerario per la raccolta e la conservazione a tempo indeterminato e in forma promiscua delle ceneri provenienti dalla cremazione, per le quali i familiari aventi titolo non abbiano richiesto altra destinazione o sia stata manifestata la volontà di avvalersi di tale forma di dispersione.

2.      A questo fine possono essere destinati anche manufatti cimiteriali esistenti.

 

 

CAPO IV- INUMAZIONE E TUMULAZIONE

 

 

Art. 51 - Disposizioni generali.

 

1.      Le sepolture possono essere per inumazione allorquando il feretro venga collocato a terra per il periodo necessario alla mineralizzazione o per tumulazione allorquando il feretro viene collocato in un apposito manufatto destinato a contenerlo per la durata prevista.

2.      Le sepolture possono altresì essere costituite da manufatti destinati alla conservazione di ossa o di ceneri, sia raccolte in urne o cassette metalliche, sia in forma promiscua.

 

Art. 52 - Inumazione.

 

1.      Le sepolture per inumazione hanno durata decennale dal giorno del seppellimento;

2.      Possono essere date in concessione aree private per le sepolture per inumazione di durata superiore a quella decennale o aventi particolari caratteristiche, se previste dal Piano Regolatore Cimiteriale.

 

Art.53 – Cippo

 

1.      Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati, a norma del successivo comma terzo, da un cippo, fornito e messo in opera dal soggetto gestore del servizio, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

2.      Sul cippo verrà applicata, dal soggetto gestore del servizio, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, anno di nascita e di morte del defunto.

3.      A richiesta dei privati, e trascorsi sei mesi dall'inumazione, può essere autorizzata l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba a forma rettangolare di forma e misura conformi a quanto disposto nel Piano Regolatore Cimiteriale.

4.      L'installazione delle lapidi e dei copritomba, è interamente a carico dei richiedenti o loro aventi causa.

5.      La manutenzione e la conservazione dello stato di decoro di lapidi e copritomba hanno luogo a carico dei congiunti del defunto. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione il soggetto gestore del servizio è autorizzato a provvedere con le modalità ed i poteri di cui agli articoli 63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990. n. 285.

 

Art. 54 - Sepolture private - Tipologia.

 

1.      Se espressamente previste dal Piano Regolatore Cimiteriale, le sepolture private si distinguono in:

-         sepolture private per inumazione, quando ricorrano le condizioni del successivo articolo 55.

-         concessioni per tumulazione quando ricorrono le condizioni del successivo articolo 56.

-         concessioni per : cellette ossario, destinate alla raccolta delle ossa e colombari per urne cinerarie, destinati alla raccolta di urne cinerarie.

 

Art. 55 - Sepolture private per inumazione.

 

1.      Le sepolture private per inumazione sono costituite da :

-         sepolture familiari della superficie di cm. 220 di lunghezza per cm. 80 di larghezza, della durata di anni 30;

-         sepolture per comunità da individuarsi nell'atto di concessione e della durata di anni 30.

2.      Le sepolture di cui alle lettere a) e b) del comma precedente dovranno essere dotate di ossario di capienza proporzionata alle loro dimensioni e durata, anche in luogo non attiguo alla concessione.

3.      Le sepolture private per inumazione del comma 1, non possono essere usufruite quando manchino 10 anni, o meno, dalla scadenza: per le sepolture della lettera a), e sempre che si tratti del primo periodo di concessione, può essere consentito l'utilizzo ove venga richiesto anticipatamente il rinnovo della concessione, ferma restando la scadenza originaria.

 

Art. 56 - Tumulazione.

 

1.      Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune, dal soggetto gestore del servizio, o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.

2.      Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al Titolo III del presente regolamento.

3.      Ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza: cm. 225, altezza: cm. 70, larghezza: cm. 75.

4.      A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'articolo 76, commi 8 e 9 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

5.      Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli articoli 76 e 77 del D.P.R.. 10 settembre 1990. n. 285.

 

Art. 57 - Deposito provvisorio.

 

1.      A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento del corrispettivo previsto in tariffa.

2.      II deposito provvisorio è ammesso nei seguenti casi:

-         per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;

-         per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;

3.      La durata del deposito provvisorio è fissata dal responsabile del servizio cimiteri, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un massimo di 30 mesi. Il canone di utilizzo è calcolato in mesi, con riferimento al periodo compreso tra il giorno della tumulazione provvisoria ed il giorno della effettiva estumulazione, computando il termine iniziale e finale. Le frazioni di mese sono computate come mese intero.

4.      A garanzia degli adempimenti, è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale nella misura stabilita in tariffa.

5.      Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il soggetto gestore del servizio, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, disporrà per l'inumazione della salma in campo comune. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.

6.      E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

 

 

CAPO V- CREMAZIONE

 

 

Art. 58 - Crematorio.

 

II Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino anche mediante il ricorso a convenzione o ad altre forme analoghe di gestione.

 

Art. 59 - Autorizzazione alla cremazione.

 

1.      L'autorizzazione di cui all'articolo 79. comma primo, del D.P.R. 10 settembre 1990. n. 285. è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.

2.      Le modalità operative, nel caso che la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, sono determinate, dal Sindaco, conformandosi alle istruzioni ministeriali emanate.

3.      Nel caso di cremazione successiva alla sepoltura è competente il Comune ove è sepolta la salma.

4.      La cremazione dei resti mortali intesi come esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi di cui al successivo art. 66 comma 2), ove non richiesta direttamente dai familiari e in mancanza di domanda specifica di conservazione resti, in occasione di esumazione o estumulazione ordinaria, può essere disposta d'ufficio se si tratta di salme di persone decedute dopo il 27.10.1990.

 

Art. 60 - Urne cinerarie e colombari.

 

1.      Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria, di materiale resistente, che viene sigillata.

2.      Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

3.      A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita celletta, nicchia, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune.

4.      Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari appartenenti a privati o ad Associazione per la cremazione di cui all'articolo 79, comma terzo del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione.

5.      Le Associazioni anzidette sono tenute a depositare presso il servizio cimiteri l'elenco dei soci aderenti ed i loro aggiornamenti.

6.      Potranno essere collocate nei colombari in concessione alle Associazioni esclusivamente le urne contenenti le ceneri di persone che risultavano incluse in elenchi depositati prima che la cremazione abbia avuto luogo.

7.      Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra, o sia stata espressa volontà per la dispersione, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

 

Art. 61 - Urne : trasporto, verbale di consegna, registro

 

1.      Il trasporto delle urne cinerarie, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 24, 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990. n. 285. non è soggetto ad alcune delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme.

2.     Per le modalità di trasporto, si rimanda alle disposizioni di cui all’art. 24, comma 2, del presente regolamento ed all’art. 1, punto 5, della Legge regionale n. 33 del 9.12.2003.

 

 

CAPO VI - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

 

 

Art. 62 - Esumazioni ordinarie.

 

1.      Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'articolo 82 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e cioè di 10 anni.

2.      Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, esclusi i mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

3.      Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con proprio provvedimento, relativo anche a più campi o a più annate.

4.      E' compito dell'incaricato dal responsabile del servizio cimiteri, stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.

 

Art. 63 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie.

 

1.      E' compito del responsabile del servizio cimiteri autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici, tenendosi conto del punto 12 della circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993.

2.      Annualmente il responsabile del servizio cimiteri curerà la stesura di elenchi, anche in forma di tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

3.      L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune é fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo. La comunicazione sarà ripetuta in forma sintetica in prossimità delle aree interessate ed in ogni altro luogo ritenuto opportuno. Per il contatto coi familiari il soggetto gestore del servizio, ove possibile, attiverà apposito procedimento informativo ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/90.

 

Art. 64 - Esumazioni straordinarie.

 

1.      L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o a richiesta dei familiari, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

2.      Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'articolo 84 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Sono fatte salve le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, che si eseguono in qualunque periodo dell'anno.

3.      Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dal registro delle cause di morte dell' AUSL se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffusive pubblicato dal Ministero della Sanità.

4.      Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell' AUSL dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

 

Art. 65 - Estumulazioni.

 

1.      Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

2.      Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato.

3.      Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi :

-         A richiesta dei familiari interessati, per il trasferimento della salma in una nuova sepoltura, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore alla durata della concessione;

-         su ordine dell'Autorità Giudiziaria.

4.      Entro il mese di settembre di ogni anno l'Ufficio Cimiteri del soggetto gestore del servizio cura la stesura dello scadenzario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.

5.      I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale del soggetto gestore del servizio.

6.      I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'articolo 59, sono raccoglibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto.

7.     Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune, per un periodo di 5 anni, ai sensi dell'articolo 86 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, per la ripresa del processo di mineralizzazione, salvo che la domanda di estumulazione non disponga il trasporto in altra sepoltura, nel qual caso vale quanto disposto dal precedente art. 12 comma 3.

8.      Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi sono collocati in ossario comune.

9.      Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con proprio provvedimento e possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno esclusi i mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

 

Art. 66 - Resti mortali.

 

1.      Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni ordinarie sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata o celletta.

2.     L’Ufficiale dello Stato Civile, ai sensi dell’art. 1, punto 6, della Legge regionale n. 33 del 9.12.2003, può autorizzare la cremazione delle salme inumate da almeno di dieci anni e delle salme tumulate per le quali sia scaduto il termine di concessione e comunque non prima di venti anni dalla tumulazione. In tali casi la cremazione è possibile a condizione che, all’atto della esumazione o della estumulazione, si riscontri la completa scheletrizzazione del cadavere e qualora il decesso sia avvenuto in data posteriore all’entrata in vigore del citato D.P.R. 285/1990.

 

Art. 67 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento.

 

1.      Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente, se ad esse segua la dispersione nell'ossario comune, eventualmente anche dopo le cautele di cui all'articolo precedente, comma secondo.

2.      Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in celletta ossario o in sepoltura privata o altra destinazione, la relativa raccolta delle ossa e loro traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa, anche quando la richiesta sia presentata dopo che l'esumazione o l'estumulazione sia stata eseguita.

3.      Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'Autorità Giudiziaria, si applica l'articolo 106 del R.D. 23 dicembre 1865, n. 2704, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

Art. 68 - Oggetti da recuperare.

 

1.      Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presuma possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile dell'Ufficio Cimiteri al momento della richiesta dell'operazione e possibilmente presenziare all'operazione stessa.

2.      Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio Cimiteri.

3.      Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al responsabile dell'Ufficio Cimiteri che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi.

4.      Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali. Per quanto riguarda le alienazioni suddette, si attiverà apposita gara ad evidenza pubblica.

5.      I rifiuti cimiteriali conseguenti le esumazioni e le estumulazioni verranno smaltiti secondo la normativa vigente.

 

Art. 69 - Disponibilità dei materiali.

 

1.      I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in disponibilità del Comune che potrà impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica o altro ritenuto idoneo.

2.      II ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

3.      Su richiesta degli aventi diritto, il responsabile del servizio cimiteri può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini, anche in linea collaterale, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

4.      Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

5.      In ogni caso, i materiali ed oggetti di cui ai commi precedenti non possono venire asportati dai cimiteri da parte di familiari o da persone da questi incaricate.

6.      Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, dietro specifica richiesta da inoltrare al Responsabile del servizio, restituiti alla famiglia.

7.      Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate a cura del Comune all'interno del cimitero o all'esterno, in altro luogo idoneo.

 

 

CAPO VII - POLIZIA DEI CIMITERI

 

 

Art.70 - Orario.

 

1.      I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato dal Responsabile del servizio.

2.      L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

 

Art. 71 - Disciplina dell’ingresso

 

1.      Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.

2.      E' vietato l'ingresso :

-         a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, salve le persone cieche;

-         alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;

-         alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;

-         a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua, commerciali o simili.

3.      E’ consentito l’accesso con veicolo di non deambulanti o di persone in precarie condizioni di salute, comprovate da certificazione medica, previo rilascio di apposita autorizzazione da parte del Responsabile del Servizio Cimiteriale.

 

Art. 72 - Fiori e piante ornamentali.

 

1.     Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti.

2.      Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorevole trascuratezza, cosi da rendere indecorose le tombe di famiglia, i tumuli o le aree cimiteriali, il responsabile del servizio cimiteri li farà togliere o sradicare e provvedere per la loro distruzione.

3.      In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

 

Art. 73 - Materiali ornamentali.

 

1.      Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc.., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

2.      II responsabile del servizio cimiteri disporrà il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

3.      I provvedimenti d'ufficio di cui al comma primo verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Cimiteriale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

4.      Valgono, per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta, gli stessi criteri stabiliti nel Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, all'articolo 62. in quanto applicabili.

 

Art. 74 -Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle sepolture nei campi comuni e nei loculi.

 

1.      Sulle tombe nei campi comuni e sui loculi, possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal responsabile del servizio di polizia mortuaria e cimiteri in relazione al carattere del cimitero e alle norme fissate nel Piano Regolatore Cimiteriale. Le opere che si allontanino dalle prescrizioni precedenti sono soggette al rilascio di permesso di costruire oneroso, ad integrazione della concessione cimiteriale.

2.      Per i defunti privi di familiari o i cui familiari non siano in grado di provvedere o, comunque, non vi provvedano, il soggetto gestore del servizio provvederà alla sistemazione della sepoltura in modo dignitoso utilizzando materiali derivanti da esumazioni o da estumulazioni o di cui abbiano la disponibilità. Gli oneri per tali sistemazioni competono al Comune, che vi provvede come stabilito nel contratto di servizio.

3.      Ogni epigrafe o scritta deve essere approvata dal responsabile del servizio cimiteri e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi unitamente al progetto della lapide e delle opere.

4.      Le epigrafi o scritte devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.

5.      Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

6.      Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero. Verranno altresì rimossi gli oggetti ed i materiali non autorizzati e verranno ridotte di volume le piante eccedenti le dimensioni consentite, La spesa della rimozione è addebitata al

concessionario o al responsabile, in ogni caso solidalmente.

7.      Circa le eventuali dispute fra gli aventi diritto, si rimanda a quanto contenuto nell'articolo 108.

8.      Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero o oggetti aventi uso originario diverso da portafiori.

9.      Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

10.  In caso di violazione di dette norme, previa diffida secondo le procedure di cui all'ari. 73, il responsabile del servizio cimiteri potrà disporre per la rimozione.

 

Art. 75 - Divieti speciali.

 

1.      Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente, indecoroso o comunque incompatibile con il luogo ed in particolare :

-         consumare cibi e tenere un contegno chiassoso.

-         toccare e rimuovere dalle tombe altrui : fiori, arbusti, ricordi, ecc.;

-         gettare fiori appassiti od altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori;

-         appendere indumenti od altri oggetti sulle tombe,

-         accumulare neve sui tumuli;

-         sedere sulle tombe, calpestare o danneggiare aiuole, tappeti erbosi, alberi, giardini, ecc.;

-         disturbare in qualsiasi modo i visitatori;

-         assistere all'esumazione di salme non appartenenti alla propria famiglia;

-         coltivare piante sopra le fosse che assumano eccessive dimensioni e cioè superiori a cm. 70. o che comunque escano dal perimetro della tomba;

-         collocare vasi, quadri, o quant'altro che, specie in occasione della Commemorazione dei Defunti, limiti lo spazio riservato al passaggio del pubblico;

-         alterare il colore dei manufatti lapidei; è infatti consentito il solo uso della cera incolore;

-         l'accattonaggio dentro il cimitero e nelle immediate vicinanze;

-         apporre sulle lapidi, o comunque lasciarle scoperte, fotografie od iscrizioni di persone ancora viventi. Se nonostante il divieto, un concessionario provvede a far porre in opera iscrizioni come sopra specificato, il responsabile del servizio cimiteri dovrà provvedere a farle togliere dal custode, addebitandone la spesa al responsabile o al concessionario, che rispondono solidamente;

-         occupare con vasi, ceri od altro, spazi non avuti in concessione;

-         far entrare nel cimitero qualsiasi tipo di materiale, senza la preventiva autorizzazione;

-         introdurre cani o altri animali, salvo quanto previsto dall'articolo 64. E’ consentito l’accesso di cavalli trainanti un carro funebre, per il tempo strettamente necessario alla deposizione della salma, a condizione che le eventuali deiezioni degli stessi vengano asportate con oneri a carico dei familiari del defunto;

-         entrare nel cimitero con biciclette o altro tipo di veicoli, senza la preventiva autorizzazione scritta ;

-         esercitare all'interno del cimitero o nelle immediate vicinanze, qualsiasi forma di commercio senza l'autorizzazione dell'autorità comunale.

2.      Si precisa che la manutenzione del cimitero è riservata esclusivamente al personale del soggetto gestore del servizio, pertanto tutto lo spazio non avuto in concessione deve essere lasciato libero affinché gli addetti possano eseguire liberamente la necessaria manutenzione. Se questo spazio venisse occupato, con qualsiasi tipo di materiale (vasi, ghiaia od altro), si provvederà ad asportarlo addebitando le spese, sostenute per la rimozione, al concessionario che ha commesso l'abuso.

3.      II personale addetto ai servizi cimiteriali è tenuto a far osservare scrupolosamente quanto sopra.

 

Art. 76 - Riti funebri.

 

1.      Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

2.      La celebrazione delle funzioni religiose avviene nel rispetto della libertà di culto in quanto non contrastante con l’ordinamento giuridico italiano.

3.      I riti e le funzioni vanno preventivamente disciplinati tramite specifici accordi con le Comunità religiose, le quali ne curano lo svolgimento di concerto con i Servizi Cimiteriali

TITOLO III – CONCESSIONI

 

 

CAPO - I - TIPOLOGIA ED ASSEGNAZIONE

 

Art. 77 - Sepolture private.

 

1.      Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'articolo 45, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.

2.      Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.

3.      Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario, anche in luogo non attiguo alla concessione.

4.      Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:

-         sepolture individuali (loculi semplici o doppi, avelli ossario, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.);

-         sepolture per famiglie e collettività ;

5.      II rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito Tariffario.

6.      Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

7.      II diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

8.      Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.

9.      La concessione cimiteriale si farà constare da apposito decreto di concessione da redigere in duplice esemplare ed in competente bollo, qualora il canone sia inferiore a Euro 6.455,71. La parte interessata può richiederne la registrazione a termini del D.P.R. 26.04.1986 N. 131 con oneri e spese a proprio carico. La concessione verrà stipulata dal Dirigente dei Servizi Demografici giusto il disposto dell’art. 74, comma III dello Statuto del Comune di Chivasso

10.  In particolare, l'atto di concessione deve indicare :

-         la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;

-         la durata;

-         la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività, il legale rappresentante pro tempore, i/le concessionari/ie;

-         le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);

-         l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;

-         gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

 

Art. 78 - Durata delle concessioni.

 

1.      Le concessioni di cui all'articolo precedente, fatte salve quelle assegnate prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, sono a tempo determinato ai sensi dell'articolo 92 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2.      La durata è fissata:

-         in 99 anni, per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;

-         in 50 anni, per gli ossari e le nicchie cinerarie individuali:

-         in 35 anni, per i loculi o comunque per le sepolture private individuali, salvo quanto previsto dal successivo comma quarto:

-         in 30 anni per le sepolture di famiglia a sistema di inumazione previste dall'art. 70 che precede.

3.      Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data di emissione del documento contabile di quietanza.

4.      Le sepolture private per tumulazione, non possono essere usufruite quando manchino 20 anni, o meno, dalla scadenza: tuttavia può esserne consentito l'utilizzo ove venga richiesto anticipatamente il rinnovo della concessione, ferma restando la scadenza originaria. Per il rinnovo della concessione è dovuto il canone stabilito in tariffa.

5.     Le sepolture individuali per tumulazione non possono essere rinnovate per una durata superiore a 35 anni, decorrenti dalla data di concessione. Tuttavia, i loculi concessi a persone viventi, possono essere rinnovati per il periodo necessario al completamento della permanenza minima della salma nel loculo stesso. In tal caso verrà corrisposta una quota di rinnovo calcolata secondo la seguente formula: costo della concessione, diviso per la durata della concessione stessa, moltiplicato per il numero di anni (o frazione di anni) necessari.

 

Art. 79 - Modalità di concessione.

 

1.      La concessione di sepoltura individuale per tumulazione ha la durata indicata, per ciascun tipo, nel precedente articolo 78.

2.      Ogni sepoltura deve essere assegnata in concessione nel rispetto delle norme sotto indicate :

-         La prima concessione si intende riferita al loculo ed alla lapide provvista di viti o borchie di fissaggio.

-         Le concessioni successive alla prima sono invece riferite al solo loculo rimanendo a carico del concessionario la provvista della nuova lapide occorrente con relative viti o borchie di fissaggio, porta fiori e porta fotografia. A tal fine verrà praticato uno sconto sul costo del loculo stesso, previsto dal Tariffario vigente.

-         Le lapidi e gli accessori, devono essere identici a quelli già esistenti. Nell’impossibilità di reperire sul mercato esemplari uguali a quelli in uso, potrà essere autorizzata la posa in opera di accessori simili.

-         La scelta dei loculi dovrà avvenire in progressione orizzontale da sinistra verso destra, ponendosi di fronte ad essi e limitatamente alla fila.

-         Ad esaurimento della fila di una facciata, l’assegnazione proseguirà nella analoga fila della facciata successiva.

-         È consentita la deroga a quanto sopra disposto unicamente quando trattasi di tumulazione nei loculi sovra o sottostanti a quello occupato, intendendosi anche non immediatamente sovra o sottostanti quello occupato, di salme di un parente o di un affine entro il 2° grado.

-          La cessione dei loculi può essere accordata anche a persone viventi, qualunque ne sia l’età, dietro pagamento della relativa tariffa e quant’altro annesso, limitatamente alla durata della concessione decorrente dalla stipulazione del relativo contratto.

-         La cessione degli avelli a persone viventi verrà sospesa quando la disponibilità dei medesimi si sia ridotta a n. 270 per il Cimitero del Capoluogo, a n. 75 per il Cimitero di Castelrosso e a n. 50 per i Cimiteri di Boschetto e Mandria.

-         E’ consentita la deroga a quanto disposto dal comma precedente quando il coniuge superstite chieda di avere in concessione un loculo per essere tumulato vicino al coniuge premorto.

-         A gruppi familiari è data la possibilità di avere in concessione un gruppo di loculi, 3, 4, 5 e oltre per la tumulazione delle salme o cessione a persone viventi .

-         I prezzi di cessione dei loculi e cellette da destinare alla tumulazione di salme o resti di persone non residenti, che vengano ricevute nei Cimiteri comunali a seguito dell’autorizzazione prevista dall’art. 41 del presente regolamento di Polizia Mortuaria, saranno maggiorati nella misura del 100% .

-         Il prezzo di cessione dei loculi, nel solo caso di riutilizzo per avvenuta scadenza, o dopo trascorsi anni 15 dalla concessione originaria, sarà ceduto in uso con uno sconto del 40% sul prezzo corrente cui al Tariffario vigente.

-         In caso di decessi fuori Comune di persone aventi i requisiti previsti dall’art. 41, ma non più residenti perché ricoverate in strutture assistenziali, pubbliche o private che siano, il costo del loculo o della celletta ossario non subirà alcuna maggiorazione.

-         E’ altresì consentita la cessione delle cellette a persone viventi, se iscritte alla Socrem, al fine di consentirne la collocazione, a seguito di cremazione, delle rispettive ceneri nelle cellette comunali, limitatamente alla durata della concessione che decorrerà dalla data della stipula del contratto.

3.     La concessione in uso delle sepolture non può essere trasferita a terzi, ma esclusivamente retrocessa al Comune, secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

4.     La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, è data in ogni tempo, secondo disponibilità, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

5.     La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Ove comunque stipulata è nulla di diritto.

6.     Il Responsabile del servizio, nella persona del Dirigente, o suo delegato, rilascia le concessioni amministrative concernenti il diritto d'uso di aree o manufatti cimiteriali secondo quanto stabilito dal presente regolamento.

7.     Il Dirigente del Servizio, o suo delegato, provvede altresì all'emanazione degli atti di revoca, decadenza ed estinzione delle concessioni suddette.

 

Art. 80 - Sepolture private - Diritto di sepoltura.

 

1.      Salvo quanto già previsto dall'articolo 79. il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (confraternita, corporazione, istituto, ecc..), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

2.      Due o più concessionari possono unirsi per la costruzione di un unico sepolcro. Il progetto di costruzione dovrà indicare le parti (loculi, ossario, cappella, lapidi, ecc.) in disponibilità a ciascuno. Ogni concessionario potrà richiedere variazioni o modifiche delle parti in propria disponibilità senza l'obbligo di consultare gli altri concessionari. Le richieste dovranno comunque essere autorizzate dal Dirigente del Servizio.

3.      Ai fini dell'applicazione sia del primo che secondo comma dell'articolo 93 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterale fino al quarto grado, ampliata agli affini, fino al terzo grado.

4.      Per gli ascendenti e discendenti in linea retta, il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore del sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

5.      Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione, con una apposita dichiarazione da presentare all'Ufficio Cimiteri che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.

6.      I casi di "convivenza", con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 5° comma.

7.      L'eventuale condizione di particolare benemerenza nei confronti di un concessionario va comprovata con apposita dichiarazione del concessionario stesso, previo assenso di tutti gli eventuali altri titolari della concessione .

8.      Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.

9.      Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile se non per testamento o successione legittima. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

10.  II concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente. Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il soggetto gestore del servizio può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

11.  Sarà in facoltà dei beneficiari di tombe di famiglia, dietro concessione del sindaco ed a seguito di istanza del parente o dei parenti più prossimi del defunto, di raccogliere i resti tumulati per far posto a nuove salme, dopo 35 anni dalla tumulazione.

12.  È ammessa la rimozione delle salme prima del compimento del trentacinquennio qualora si tratti di tumulare le salme stesse od i relativi resti in altro sepolcreto di pari grado o superiore per durata o decoro o qualora il coniuge superstite chieda in concessione due manufatti comunali per essere tumulato vicino al coniuge premorto.

13.  Le salme del concessionario originario dell’area che ha costruito la tomba e quella del suo coniuge non possono essere rimosse, anche se sono trascorsi 35 anni dalla tumulazione fino a quando esiste la tomba stessa né è ammessa la raccolta dei loro resti in celletta ossario, fatta eccezione nel caso che la sua famiglia costruisca una nuova tomba ove possano essere degnamente sistemate.

14.  Ai fini del diritto d’uso della tomba di famiglia, dovrà essere sempre e comunque lasciata la disponibilità di un loculo da riservarsi al coniuge del concessionario originario.

 

CAPO II – MODALITA’ DI ESERCIZIO DELLA CONCESSIONE

 

Art. 81 - Manutenzione.

 

La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

 

Art. 82 - Costruzione dell'opera - Termini.

 

1.      Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 77, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'articolo 92 ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.

2.      Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

3.      Per motivi da valutare dal Dirigente del servizio, o suo delegato, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi.

 

Art. 83 - Divisione e subentri.

 

1.      Più concessionari possono richiedere la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

2.      La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

3.      Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

4.      Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio cimiteri, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.

5.      La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

6.      Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del servizio cimiteri, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

7.      In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, qualora nella tomba residui disponibilità di posti salma, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'articolo 80, sono tenuti a darne comunicazione al servizio di polizia mortuaria e cimiteri entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la varia