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REGOLAMENTO
UNIFICATO DI POLIZIA MORTUARIA, DEI TRASPORTI FUNEBRI E DEL SERVIZIO
CIMITERIALE |
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Approvato con deliberazione C.C.
n. 63 del 27.11.2003, successivamente modificato con deliberazione C.C. n. 24
del 30.06.2004 ed omologato dall’A.S.L. 7 di Chivasso – S.C. Servizio di
Igiene e Sanita’ Pubblica con determinazione n. 13 del 30.09.2004. |
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INDICE |
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TITOLO I
-DISPOSIZIONI GENERALI - FERETRI – TRASPORTI CAPO I -
DISPOSIZIONI GENERALI CAPO II -
DICHIARAZIONE DI MORTE, OSSERVAZIONE E PERMESSO DI SEPPELLIMENTO. CAPO II –
COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E SOPPRESSIONE DEI CIMITERI CAPO III - SERVIZI
ED IMPIANTI CIMITERIALI CAPO IV - INUMAZIONE
E TUMULAZIONE CAPO VI - ESUMAZIONI
ED ESTUMULAZIONI CAPO VII - POLIZIA
DEI CIMITERI CAPO I - TIPOLOGIA
ED ASSEGNAZIONE CAPO II - MODALITA'
DI ESERCIZIO DELLA CONCESSIONE TITOLO IV - LAVORI
PRIVATI NEI CIMITERI –IMPRESE DI POMPE FUNEBRI CAPO I - LAVORI
PRIVATI NEI CIMITERI TITOLO V - SERVIZIO
DI ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERIALE. TITOLO VI -
DISPOSIZIONI VARIE, TRANSITORIE E FINALI CAPO II - NORME
TRANSITORIE E FINALI |
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TITOLO I -DISPOSIZIONI GENERALI - FERETRI – TRASPORTI |
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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1 -
Oggetto |
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Art. 2 -
Competenze |
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Art. 3 -
Responsabilità |
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Art. 4 -
Facoltà di disporre della salma, dei funerali, delle epigrafi e degli altri
atti di disposizione della salma, resti o ceneri |
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Art. 5 - Atti
a disposizione del pubblico |
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Art. 6 -
Servizi gratuiti e a pagamento |
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CAPO II - DICHIARAZIONE DI MORTE, OSSERVAZIONE E PERMESSO DI SEPPELLIMENTO. |
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Art. 7 -
Dichiarazione di morte, denuncia della causa di morte ed accertamento dei
decessi |
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Art. 8 -
Osservazione dei cadaveri, depositi di osservazione e obitori |
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Art. 9 -
Autorizzazione alla sepoltura e forme sostitutive |
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CAPO III - FERETRI |
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Art. 10 -
Deposizione della salma nel feretro |
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Art. 11 -
Nulla osta per autorizzazione al trasporto di salma |
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Art. 12 -
Tipi di feretri |
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Art. 13 -
Fornitura gratuita dei feretri |
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Art. 14 -
Piastrina di riconoscimento |
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CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI |
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Art. 15 - Definizione
di trasporto funebre |
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Art. 16 -
Definizione di attività funebre |
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Art. 17 -
Servizi e trattamenti funebri |
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Art. 18 - Del
trasporto funebre e dell'attività funebre |
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Art. 19 -
Disciplina dell'attività di trasporto funebre |
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Art. 20 -
Controlli igienico-sanitari |
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Art. 21 -
Trasporti funebri istituzionali |
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Art. 22 -
Trasporti funebri a pagamento |
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Art. 23 -
Trasporto di resti mortali |
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Art. 24 -
Trasporto di urne cinerarie e cassette di resti ossei |
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Art. 25 -
Accreditamento dei soggetti esercenti l'attività funebre |
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Art. 26 -
Correttezza professionale e commerciale dell'impresa |
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Art. 27 -
Autorizzazione al singolo trasporto funebre |
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Art. 28 -
Effettuazione del trasporto funebre |
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Art. 29 -
Auto funebri e rimesse delle autofunebri |
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Art. 30 -
Diritti fissi |
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Art. 31 -
Tariffe del trasporto funebre a pagamento |
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Art. 32 -
Condizioni ostative all'accreditamento per l'esercizio dell'attività di
trasporto funebre a pagamento |
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Art. 33 -
Inadempimenti |
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Art. 34 -
Sospensione temporanea e revoca dell'accreditamento |
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TITOLO II – CIMITERI |
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CAPO I - CIMITERI |
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Art. 35 - Elenco cimiteri |
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Art. 36 - Sepolture private fuori dai cimiteri |
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Art. 37 - Disposizioni generali - Vigilanza |
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Art. 38 - Servizio di custodia dei cimiteri |
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Art. 39 - Reparti speciali nel cimitero |
|
Art. 40 - Reparti speciali nei cimiteri - Caduti
per eventi bellici |
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Art. 41 - Ammissione nel cimitero e nei reparti
speciali |
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Art. 42 - Ammissione nei cimiteri suburbani |
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CAPO II – COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E SOPPRESSIONE DEI CIMITERI |
|
Art. 43 - Costruzione e ampliamento dei cimiteri
- Disposizioni generali |
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Art. 44 - Zone di rispetto |
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Art. 45 - Piano regolatore cimiteriale |
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Art. 46 - Soppressione dei cimiteri |
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CAPO III - SERVIZI ED IMPIANTI CIMITERIALI |
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Art. 47 - Camera mortuaria |
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Art. 48 - Sala per autopsie |
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Art. 49 - Ossario comune |
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Art. 50 - Cinerario comune |
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CAPO IV - INUMAZIONE E TUMULAZIONE |
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Art. 51 - Disposizioni generali |
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Art. 52 - Inumazione |
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Art. 53 - Cippo |
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Art. 54 - Sepolture private - Tipologia |
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Art. 55 - Sepolture private per inumazione |
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Art. 56 - Tumulazione |
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Art. 57 - Deposito provvisorio |
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CAPO V – CREMAZIONE |
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Art. 58 - Crematorio |
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Art. 59 - Autorizzazione alla cremazione |
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Art. 60 - Urne cinerarie e colombari |
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Art. 61 – Urne: trasporto, verbale di consegna,
registro |
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CAPO VI - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI |
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Art. 62 - Esumazioni ordinarie |
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Art. 63 - Avvisi di scadenza per esumazioni
ordinarie |
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Art. 64 - Esumazioni straordinarie |
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Art. 65 - Estumulazioni |
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Art. 66 - Resti mortali |
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Art. 67 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e
a pagamento |
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Art. 68 - Oggetti da recuperare |
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Art. 69 - Disponibilità dei materiali |
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CAPO VII - POLIZIA DEI CIMITERI |
|
Art. 70 - Orario |
|
Art. 71 - Disciplina dell'ingresso |
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Art. 72 - Fiori e piante ornamentali |
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Art. 73 - Materiali ornamentali |
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Art. 74 - Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle
sepolture nei campi comuni e nei loculi |
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Art. 75 - Divieti speciali |
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Art. 76 - Riti funebri |
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TITOLO III – CONCESSIONI |
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CAPO I - TIPOLOGIA ED ASSEGNAZIONE |
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Art. 77 -
Sepolture private |
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Art. 78 -
Durata delle concessioni |
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Art. 79 - Modalità
di concessione |
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Art. 80 -
Sepolture private - Diritto di sepoltura |
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CAPO II - MODALITA' DI ESERCIZIO DELLA CONCESSIONE |
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Art. 81 -
Manutenzione |
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Art. 82 -
Costruzione dell'opera – Termini |
|
Art. 83 -
Divisione e subentri |
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Art. 84 -
Retrocessione di concessione cimiteriale individuale |
|
Art. 85 -
Retrocessione, anche parziale, di sepolcri privati o di aree concesse ma non
ancora utilizzate |
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Art. 86 -
Revoca |
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Art. 87 -
Decadenza |
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Art. 88 -
Provvedimenti conseguenti alla decadenza |
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Art. 89 -
Estinzione |
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Art. 90 -
Interventi di recupero delle sepolture monumentali o artistiche |
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TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI –IMPRESE DI POMPE FUNEBRI |
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CAPO I - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI |
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Art. 91 -
Accesso al cimitero |
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Art. 92 -
Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione
di ricordi funebri |
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Art. 93 -
Responsabilità - Deposito cauzionale |
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Art. 94 -
Recinzione aree, materiali di scavo, consumi |
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Art. 95 -
Introduzione di mezzi d'opera e deposito di materiali |
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Art. 96 -
Orario di lavoro |
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Art. 97 -
Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti |
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Art. 98 -
Vigilanza |
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TITOLO V - SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERIALE |
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Art. 99 -
Illuminazione votiva |
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TITOLO VI - DISPOSIZIONI VARIE, TRANSITORIE E FINALI |
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CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE |
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Art. 100 -
Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini benemeriti |
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Art. 101 -
Registro delle sepolture |
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Art. 102 -
Annotazioni nel registro delle sepolture |
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Art. 103 -
Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali |
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Art. 104 -
Anagrafe cimiteriale - Schedario dei defunti |
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Art. 105 -
Scadenzano delle concessioni |
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CAPO II - NORME TRANSITORIE E FINALI |
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Art. 106 -
Sepolture private a tumulazione - concessioni pregresse - Mutamento del
rapporto concessorio |
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Art. 107 -
Sanzioni |
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Art. 108 -
Cautele |
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Art. 109 -
Disposizioni transitorie circa le tariffe |
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Art. 110 -
Efficacia delle disposizioni del Regolamento |
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Art. 111 -
Trasferimento di competenze al soggetto gestore del servizio |
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Art. 112 -
Abrogazione di norme precedenti |
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CAPO
I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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|
Art.
1.- Oggetto. |
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1.
II presente
regolamento, in attuazione delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo
Unico delle Legni Sanitarie di cui al R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m.i.,
al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, alla circolare regionale prot. n. 3560
del 18.03.1998, alla D.G.R. n. 115-6947 del 5.8.2002, nonché alla D.G.R. n.
25 – 8503 del 24.2.2003, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla
generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire
i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla decomposizione
dei cadaveri, nonché delle norme relative alla destinazione e uso dei
cadaveri o parti di essi, ai trasporti funebri, alla concessione di suoli e
sepolture private, alla costruzione di sepolcri comunali ed, eventualmente,
privati, alla cremazione e in genere a tutte le diverse attività connesse con
la cessazione della vita e la custodia delle salme, compresa la costruzione,
manutenzione ed ampliamento dei cimiteri. |
|
2.
Gli uffici
comunali e i soggetti privati ai quali il presente regolamento affida compiti
e servizi inerenti il decesso e la sepoltura di persone sono chiamati a
svolgerli secondo i criteri della buona amministrazione e con la
considerazione dello stato particolare di disagio causato dall’evento
luttuoso, tenendo conto del rispetto delle convinzioni religiose e morali
espresse da chi provvede alle esequie. |
|
3.
Il Comune
assicura la più ampia agibilità alle cerimonie e ai riti funebri, nella
consapevolezza di tutelare in tal modo anche i diritti inviolabili dell’uomo
e delle formazioni sociali alle quali appartiene. |
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|
Art.
2 - Competenze. |
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1.
Fermi
restando i compiti ed i poteri che le vigenti disposizioni di legge
attribuiscono al Sindaco, al Consiglio Comunale, alla ASL, il Comune di
Chivasso svolge le attività inerenti alla gestione Funebre e Cimiteriale di
cui all'art. 1. secondo i principi generali fissati dalla legge, dagli
indirizzi e direttive della Regione e
dal presente regolamento, anche attraverso soggetti gestori esterni tenuti ad
osservare il presente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria, lo Statuto
dell'Ente ed il Contratto di Servizio. |
|
2.
Delle
competenze affidate dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 al coordinatore
sanitario dell'ASL è incaricato un Dirigente ed altro personale individuato
dagli organi della stessa, in conformità alla legislazione regionale. |
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|
Art.
3 - Responsabilità. |
|
|
|
1.
Il soggetto
gestore del servizio cura che all'interno dei cimiteri siano evitate
situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità
per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per
mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo
difforme dal consentito. |
|
2.
Chiunque
causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne
risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice
Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente. |
|
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Art.
4.- Facoltà di disporre della salma, dei funerali, delle epigrafi e degli
altri atti |
|
di
disposizione della salma, resti o ceneri. |
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|
1.
Nel
disporre della salma, dei resti e dei funerali ha prevalenza la volontà del
defunto, comunque espressa. |
|
2.
In
mancanza, i familiari dispongono nel seguente ordine : |
|
-
coniuge non
legalmente separato, |
|
-
figli e
genitori, |
|
-
gli altri
parenti secondo l'ordine di grado e, a parità di grado, con precedenza per i
parenti in linea diretta sui parenti in linea collaterale, |
|
-
gli eredi
istituiti, che dovranno comprovare tale loro qualità con estratto del testamento, |
|
-
convivente. |
|
3.
L'ordine di
priorità di cui al comma precedente vale anche per il collocamento di
epigrafi, per esumazioni, per traslazioni del feretro e per ogni altro atto
di disposizione della salma o dei resti o delle ceneri. |
|
4.
II coniuge
superstite mantiene tale priorità, sempre che non vi rinunci o consenta ad
altri tra i soggetti di cui al comma secondo l'esercizio di tale facoltà. |
|
5.
Ove si
tratti di salma di persona deceduta senza lasciare alcuno dei soggetti
indicati al comma secondo o quando questi siano sconosciuti o non provvedano,
il Comune disporrà, secondo che le circostanze lo consentano, cercando, per
quanto possibile, di tenere conto della previsione del comma primo,
acquisendo le informazioni del caso, anche in via informale. |
|
6.
Si presume
che chi agisce avanti al Comune e al soggetto gestore del servizio, per
quanto di rispettiva competenza, per le disposizioni di cui sopra abbia
titolo derivantegli dall'applicazione del presente articolo, fermo restando
che eventuali controversie fra i soggetti di cui al comma secondo andranno
risolte avanti all'autorità giudiziaria, lasciando del tutto estranei sia il
Comune, sia il soggetto gestore del servizio, ai sensi dell'articolo 108. |
|
|
|
Art.
5.Atti a disposizione del pubblico. |
|
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|
1.
Presso gli
uffici del servizio cimiteri è tenuto, su supporto cartaceo o informatico, a
disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui
all'articolo 52 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 che viene compilato
cronologicamente dagli addetti e fornisce informazioni sulle sepolture
cimiteriali. |
|
2.
Sono
inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio di Stato Civile e nei
Cimiteri: |
|
-
l'orario di
apertura e chiusura e la disciplina dell'ingresso e gli eventuali divieti
speciali, da esporsi in ogni cimitero: |
|
-
copia del
presente regolamento, |
|
-
l'elenco
dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno, |
|
-
l'elenco
delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello
successivo: |
|
-
l'elenco
delle sepolture per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca
della concessione; |
|
-
le tariffe
cimiteriali ed ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta
opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7
agosto 1990, n. 241. |
|
3. Copia
del presente regolamento e, ove ne ricorra l'opportunità, anche altri tra gli
atti indicati dal comma secondo, sono esposti in visione al pubblico presso
l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune o anche in altri luoghi
ritenuti idonei a consentire una piena accessibilità e conoscibilità,
individuati con provvedimento del competente dirigente del Comune. |
|
|
|
Art.
6- Servizi gratuiti e a pagamento |
|
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|
1.
Sono
gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente
classificati gratuiti dalla legge e specificati dal presente regolamento. |
|
2.
Tra i
servizi gratuiti sono compresi: |
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-
la visita
necroscopica, |
|
-
il recupero
e relativo trasporto delle salme accidentate, individuate dal successivo
articolo 21; |
|
-
la
deposizione delle ossa in ossario comune; |
|
-
la dispersione
delle ceneri in cinerario comune; |
|
-
la
fornitura del feretro, il trasporto funebre, la sepoltura in campo comune, la
cremazione, l’osservazione dei cadaveri e l’uso delle celle frigorifere,
limitatamente alle salme di persone indigenti, sempre che non vi siano
persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto
specificato al successivo articolo 13. |
|
3.
Tali
servizi, escluso quello di cui al punto primo, di competenza dell'ASL,
dovranno essere erogati gratuitamente ai cittadini del comune da parte del
soggetto gestore del servizio, il quale sarà compensato dal Comune secondo il
contratto di servizio. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento
delle tariffe stabilite secondo gli indirizzi formulati dall'Amministrazione
Comunale. |
|
4.
II Comune
con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'articolo 117
del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, può individuare particolari servizi da erogare
a tariffa agevolata accollandosi la differenza rispetto alla normale tariffa. |
|
|
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CAPO
II - DICHIARAZIONE DI MORTE, OSSERVAZIONE E PERMESSO DI SEPPELLIMENTO |
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|
|
Art.
7.Dichiarazione di morte, denuncia della causa di morte ed accertamento dei
decessi. |
|
|
|
Per la dichiarazione di morte, la
denuncia della causa di morte e l'accertamento dei decessi e quant'altro
connesso trovano applicazione le norme del Regolamento dello Stato Civile,
del Regolamento nazionale di Polizia Mortuaria, del Codice di Procedura
Penale, delle leggi statali e regionali in materia. |
|
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|
Art.
8.Osservazione dei cadaveri, depositi di osservazione e obitori. |
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|
1.
Presso
l'Ospedale, in locali idoneamente attrezzati, sono istituiti il deposito di
osservazione e l'obitorio comunale, mediante stipula di apposita convenzione
con il soggetto gestore del servizio, cui vengono delegati i compiti di cui
al Capo III del D.P R. 285/90. Gli oneri derivanti al soggetto gestore del
servizio dalla suddetta convenzione verranno compensati dal Comune come
previsto al precedente art.6, comma (3), previa riscossione dell’apposita
tariffa a carico dei familiari del defunto. |
|
2.
L'ammissione
nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata: |
|
-
dal Comune,
ovvero |
|
-
dalla Pubblica Autorità che ha richiesto
l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona
accidentata; |
|
-
o, infine, dall'Autorità Giudiziaria. |
|
3.
Nel
deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone
estranee. |
|
4.
II
mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati
nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione
ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente
il Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL, in relazione agli elementi
risultanti dal certificato di morte di cui all'articolo 100 del D.P.R. 13
febbraio 1964, n. 185. |
|
5.
La
sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la
presenza di personale per tale funzione. |
|
6.
II deposito
di osservazione e l'obitorio, nel loro insieme, devono essere dotati del
numero di posti salma refrigerati, a cui si aggiungono quelli destinati per i
cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive-diffusive,
stabiliti ai sensi dell'articolo 15, commi secondo e terzo del D.P.R. 10
settembre 1990, n. 285. |
|
|
|
Art.
9.Autorizzazione alla sepoltura e forme sostitutive. |
|
|
|
L'autorizzazione per la sepoltura e
l'autorizzazione alla cremazione sono rilasciate dall'Ufficiale dello Stato
Civile, salvi i casi in cui trovi applicazione l'articolo 7 del D.P.R. 10
settembre 1990, n.285. |
|
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|
CAPO
III – FERETRI |
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|
Art.
10.- Deposizione della salma nel feretro |
|
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|
1.
Nessuna
salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche
di cui al successivo articolo 12. |
|
2.
In ciascun
feretro non si può racchiudere che una sola salma: madre e neonato, morti in
concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere
chiusi in uno stesso feretro. |
|
3.
La salma
deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di
tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola. |
|
4.
Se la morte
è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal
Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione,
deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed
avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante, tenendo conto delle
indicazioni di cui al punto 7 della Circolare del Ministero della Sanità n.
24 del 24 giugno 1993. |
|
5.
Se il
cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente del Servizio di
Igiene Pubblica dell'ASL detterà le necessarie disposizioni protettive allo
scopo di evitare la contaminazione ambientale. |
|
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Art.
11.Nulla osta per autorizzazione al trasporto di salma. |
|
|
|
Per il rilascio dell'autorizzazione al
trasporto, il Comune deve preventivamente richiedere il nulla osta da parte
del Servizio di Igiene Pubblica, che esercita la vigilanza ai sensi dell'art.
16 - comma 2 del DPR 285/90. |
|
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|
Art.
12.Tipi di feretri. |
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|
1.
Le
caratteristiche dei feretri sono indicate dagli articoli 30, 31, 75, 77 del
D.P.R. 285/90 |
|
2.
In caso di salma di persona deceduta per
malattie infettive comprese nelle classi 1°, 2° e 3° del Decreto del
Ministero della Sanità 15 dicembre 1990, destinata all'inumazione in ambito
intracomunale, deve sempre essere utilizzato il metodo di barriera approvato
dal Ministero della Sanità in sostituzione della cassa di zinco. Se il
trasporto è extracomunale rimane obbligatorio l'uso della cassa di zinco a
rivestimento del feretro in materiale biodegradabile. |
|
3.
Se una
salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro
Comune, in altro cimitero del Comune o in altra sepoltura del cimitero, si
deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza
alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, il rivestimento totale con
lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660. |
|
4.
E’ fatto
divieto al servizio cimiteriale di effettuare operazioni di apertura delle
casse in legno per tagliare la cassa metallica, in caso di inumazione di
cadaveri inseriti in doppia cassa, anche quando la medesima sia d’obbligo. E’
fatto altresì obbligo agli operatori del settore di provvedere all’uso di
casse metalliche che contengono quelle di legno, oppure di cassa interna di
materiale biodegradabile (Barriera) di cui al D.M. 1.2.1997 e al D.M.
1.2.2002, ogni volta che il feretro debba essere inumato nei cimiteri del
Comune e sia d’obbligo la doppia cassa, precisando che in caso di
inadempienza il feretro non sarà accettato. |
|
5.
Nella
inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal
legno deve essere autorizzato dal Ministero della sanità, ai sensi
dell'articolo 75 del D.P.R.10 settembre 1990. n. 285. |
|
6.
Sia la
cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile
sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con
l'indicazione della ditta costruttrice. E’ consentita l'applicazione alle
casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero
della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione. |
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|
Art.
13.Fornitura gratuita del servizio funebre. |
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|
1.
II Comune
di Chivasso, tramite il soggetto gestore del servizio, fornisce gratuitamente
il servizio funebre comprensivo di trasporto, fornitura di cassa da
inumazione e sepoltura nel campo comune del cimitero o cremazione per salme
di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia
disinteresse da parte dei familiari. |
|
2.
Lo stato di
indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco, attraverso il dirigente del
competente settore, sulla scorta delle informazioni assunte sulla
composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli
interessati. |
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3.
I relativi
costi sono interamente a carico del Comune secondo il contratto di servizio. |
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Art.
14.Piastrina di riconoscimento |
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1.
Sul piano
esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica,
recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma
contenuta e le date di nascita e di morte. |
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2.
Per la
salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione del
luogo e della data del rinvenimento e gli eventuali altri dati certi. |
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CAPO
IV- TRASPORTI FUNEBRI |
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Art.
15.Definizione di trasporto funebre. |
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1.
Per
trasporto funebre si intende il trasporto dei cadaveri. |
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2.
Costituisce
trasporto di cadavere il trasferimento della salma dal luogo di decesso o
rinvenimento al deposito di osservazione, all'obitorio, alle sale anatomiche,
al cimitero, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di
mezzi idonei e del personale necessario. |
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3.
Nella
nozione di trasporto di cadavere sono altresì compresi: la sua raccolta, la
vestizione ed il collocamento nel feretro, il prelievo di quest'ultimo, il
trasferimento e la consegna al personale incaricato delle operazioni
cimiteriali o della cremazione. |
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4.
Il
trasporto funebre è disciplinato dal Capo IV del regolamento di polizia
mortuaria approvato con DPR 10.9.1990, n.285, dalle vigenti disposizioni
regionali di Igiene e di Polizia Mortuaria e, nell'ambito comunale, dalle
seguenti norme regolamentari. |
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5.
L'ASL
vigila e controlla, ai fini igienici e sanitari, il servizio di trasporto di
cadaveri nel caso si ravvisi l’esistenza di un rischio sanitario e
conseguentemente propone al Sindaco i provvedimenti ritenuti necessari. |
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Art.
16 - Definizione di attività funebre. |
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1.
Per
"attività funebre" si intende il servizio finalizzato allo
svolgimento, in forma congiunta, delle seguenti prestazioni: |
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-
Disbrigo su
mandato delle pratiche amministrative pertinenti, in quanto agenzia d'affari
di cui all'art. 115 del R.D. n.773/31; |
|
-
Fornitura
di feretro e altri articoli funebri in occasione del funerale; |
|
-
Trasporto
di cadavere. |
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2.
L'attività
funebre è svolta da imprese che dispongano di mezzi, organizzazione e
personale adeguati, costituite ai sensi del libro V del Codice Civile o dai
soggetti costituiti secondo il Titolo V del D. Lgs, 18.8.2000 n.267. |
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Art.
17 - Servizi e trattamenti funebri. |
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1.
I servizi
funebri che si svolgano in tutto o in parte nel territorio comunale
rispondono a requisiti di decoro e salvaguardano le possibilità di
espressione del cordoglio. |
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2.
L'esecuzione
ordinaria e decorosa del servizio funebre, oltre agli atti inerenti il
mandato, previsti dall'art. 16 comma 1 punto primo), comporta le seguenti
attività: |
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-
Trasporto
del cadavere durante il periodo di osservazione in luogo idoneo su richiesta
dei familiari, esclusi i casi di trasporto disposti dall'Autorità
giudiziaria; |
|
-
Assistenza
alla composizione della salma; |
|
-
Fornitura
feretro ordinario e incassamento della salma; |
|
-
Suggello
del feretro, prelievo da parte di operatori qualificati e trasporto con mezzo
ordinario fino alla sepoltura nei cimiteri cittadini; |
|
-
Noleggio
celle di refrigerazione e accessori di base, catafalco, ecc. ove necessario. |
|
3.
L'impresa
nello svolgimento della attività funebre assume la rappresentanza degli
aventi titolo e, se richiesta, fornisce assistenza fino alla sepoltura. |
|
4.
Oltre alle
prestazioni di cui al comma 2, anche eseguite con mezzi speciali, l'impresa
che svolge attività funebre può effettuare le seguenti attività accessorie di
onoranza: |
|
-
Arredo
camera mortuaria ove non vietato; |
|
-
Vestizione
e toeletta funebre ed altre attività di tanatoprassi consentite dalla legge; |
|
-
Fornitura
composizioni floreali; |
|
-
Comunicazione
decesso su giornali o in altri spazi autorizzati; |
|
-
Lavorazione
di lapidi; |
|
-
Altre
prestazioni inerenti il mandato da dettagliare analiticamente in sede di
preventivo. |
|
5.
L'impresa
ha facoltà di commissionare a terzi, per conto del richiedente, la fornitura
di servizi inerenti le prestazioni speciali di cui sopra; in tal caso essa ne
risponde solidalmente col fornitore. L'impresa rende al mandante il conto del
proprio operato e rimette a questi tutto ciò che ha ricevuto a causa del
mandato. |
|
|
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Art.18
- Del trasporto funebre e dell'attività funebre. |
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|
1.
Il servizio
di trasporto funebre e l'attività funebre sono esercitati, a parità di
condizioni e senza vincoli territoriali, dalle imprese in possesso dei
requisiti di legge. |
|
2.
L'impresa
funebre che operi nel territorio del comune, indipendentemente da dove abbia
la sede, esercita la sua attività secondo le prescrizioni operative del
presente regolamento. |
|
3.
Chiunque
effettui il trasporto di cadaveri deve essere ritenuto un incaricato di
pubblico servizio ed è quindi assoggettato alla normativa prevista dall'art.
358 del codice penale come modificato dalla legge 26 aprile 1990, n.86. |
|
4.
Per i
trasporti di salme effettuati prima che ne sia accertata la morte nei modi di
legge, devono essere impiegati mezzi idonei, tali da non ostacolare eventuali
manifestazioni di vita. |
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Art.
19 - Disciplina dell'attività di trasporto funebre. |
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|
1.
Compete al
Sindaco disciplinare le modalità di esecuzione delle attività inerenti il
trasporto funebre, con particolare riguardo a: |
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-
orari di
svolgimento dei servizi; |
|
-
orari di
arrivo ai cimiteri; |
|
-
giorni di
sospensione dell'attività funebre, tenendo conto delle opportunità di non
interrompere l'esecuzione dei servizi per più di due giorni consecutivi; |
|
-
viabilità
dei veicoli interessati ai trasporti. |
|
2.
E' facoltà
del Sindaco, a rappresentazione del cordoglio della Città, nel caso di
decessi di particolare risonanza, disporre con provvedimento motivato
l'esecuzione di servizi funebri con caratteristiche adeguate alla cerimonia
pubblica. |
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Art.
20 - Controlli igienico-sanitari. |
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1.
I trasporti
di salme di cui al capo IV del DPR 285/1990 sono sottoposti alla vigilanza e
al controllo dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio. |
|
2.
L'ASL
esercita le proprie funzioni di controllo e vigilanza sia direttamente che
avvalendosi di personale appositamente incaricato. |
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Art.
21 - Trasporti funebri istituzionali. |
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|
1.
Sono
servizi istituzionali e perciò spettano al Comune che li esercita
direttamente o può affidare a terzi nei modi di legge, i trasporti di: |
|
-
salme
accidentate o rinvenute sul territorio, dal luogo del decesso al deposito di
osservazione o all'obitorio sito presso l'Ospedale Civico di Chivasso e da
qui, su indicazione dell'autorità giudiziaria, in altre strutture sanitarie
per eventuali accertamenti, e ritorno; |
|
-
salme di
persone morte in solitudine o per le quali vi sia disinteresse da parte dei
familiari; |
|
-
cadaveri
destinati allo studio e alla ricerca. |
|
2.
In tali
casi il trasporto viene eseguito scevro da servizi e trattamenti speciali, ma
in modo da garantire comunque il decoro. |
|
3.
Su
segnalazione dei servizi sociali e comunque su provvedimento motivato del
Sindaco potranno essere disposti trasporti funebri gratuiti, da svolgersi a
cura del Comune nei modi di legge, in caso di indigenza o qualora particolari
circostanze sociali o culturali lo giustifichino. |
|
4.
Non sono
servizi istituzionali i trasporti funebri effettuati per il trasferimento
della salma dall'abitazione al deposito di osservazione comunale su richiesta
dei familiari o dalle strutture sanitarie convenzionate con la Direzione
Sanitaria dell'Ospedale Civico per l'uso del deposito di osservazione; in
questo caso il trasporto è a pagamento e potrà essere effettuato dall'impresa
incaricata di svolgere il servizio funebre a ciò appositamente autorizzata. |
|
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Art.
22 - Trasporti funebri a pagamento. |
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|
|
Tutti gli altri trasporti funebri a
pagamento all'interno del territorio comunale, vale a dire quelli connessi a
servizi e trattamenti speciali nel trasporto dei cadaveri, sono effettuati, a
parità di condizioni, da imprese in possesso dei requisiti minimi stabiliti
dal presente regolamento e accreditate dal Comune. |
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Art.
23.Trasporto di resti mortali. |
|
|
|
1.
Per il
trasporto esterno al cimitero di resti mortali, come definiti dalla circolare
31.07.1998 n.10 del Ministro della Sanità, dentro specifici contenitori, non
è obbligatorio utilizzare un'autofunebre in possesso delle caratteristiche di
cui all'art. 20 del DPR 285/90, richiesta invece per il trasporto dei
cadaveri. |
|
2.
E' comunque
da usarsi un veicolo chiuso o con adeguata copertura, tale da consentire un
trasporto in condizioni di sicurezza per i contenitori trasportati. |
|
|
|
Art.
24 - Trasporto di urne cinerarie e cassette di resti ossei. |
|
|
|
1.
Il trasporto di cassette di resti ossei può essere svolto da
qualunque soggetto pubblico o privato, previa autorizzazione di cui all'art.
24 del DPR 10.09.1990 n. 285. |
|
2.
La consegna di urne cinerarie viene effettuata previa
sottoscrizione di un documento nel quale venga dichiarata la destinazione
finale dell’urna o delle ceneri. Tale documento, conservato in copia presso
l’impianto di cremazione e presso il Comune in cui è avvenuto il decesso,
costituisce documento di accompagnamento obbligatorio nelle fasi di trasporto
delle ceneri. |
|
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|
Art.
25 - Accreditamento dei soggetti esercenti l'attività funebre. |
|
|
|
Al fine di esercitare l’attività di
trasporto funebre nel Comune, la ditta richiedente deve presentare
all’ufficio dello Stato Civile istanza in carta legale unitamente alla
dichiarazione contenente: |
|
-
L’impegno
da parte della stessa ad osservare senza riserve tutte le norme contenute nel
presente regolamento; |
|
-
L’idoneità
delle autofunebri a svolgere il servizio, il loro stato di buona manutenzione
e la perfetta regola con il collaudo e le altre norme in materia; |
|
-
Il possesso
dei requisiti necessari allo svolgimento di attività in materia funeraria per
conto terzi. |
|
-
L’impegno a
comunicare tempestivamente all’ufficio dello Stato Civile il venir meno dei
requisiti sopra riportati. |
|
La dichiarazione sarà depositata agli
atti del Comune e costituirà titolo, fino a querela di falso, per
l’effettuazione dei trasporti funebri nell’ambito del Comune di Chivasso. |
|
|
|
Art.
26 - Correttezza professionale e commerciale dell'impresa. |
|
|
|
1.
L'esercizio
dell'attività funebre deve essere conforme ai seguenti principi: |
|
-
Libertà
nella scelta dell'impresa; |
|
-
Diritto,
senza essere obbligati a richiederlo, di essere informati del previsto costo
del funerale, fino al seppellimento della salma; |
|
-
Rispetto di
tutte le credenze e costumi delle famiglie dei dolenti in quanto non
contrastanti con l'ordinamento giuridico italiano; |
|
-
Rispetto
del segreto professionale e astensione da qualsiasi diffusione di dati o
notizie confidenziali; |
|
-
Correttezza
professionale, fondata su rapporti di lealtà sia con gli aventi titolo che
con le altre imprese; |
|
-
Buona fede
nell'esecuzione dei propri doveri; |
|
-
Osservanza
delle leggi e regolamenti concernenti la professione; |
|
-
Comunicazione
pubblicitaria oggettiva, onesta e discreta; |
|
-
Costante
perfezionamento delle proprie conoscenze professionali . |
|
2.
L'impresa
negozia nella sua sede gli affari inerenti l'espletamento dell'attività,
salvo che il committente richieda espressamente che ciò avvenga presso il suo
domicilio o residenza. |
|
3.
La
negoziazione e l'esercizio dell'attività funebre sono tassativamente vietati
negli ospedali, negli ospizi, nei
collegi, nelle comunità e nelle convivenze in genere. |
|
4.
E' vietata
l'istituzione di una sede per la trattazione degli affari di agenzia funebre
all'interno del cimitero. |
|
5.
Solo i
responsabili delle imprese di Onoranze funebri, i loro rappresentanti ed il
personale dipendente qualificato possono trattare con gli interessati per
prestare i propri servizi. E' fatto divieto assoluto di utilizzare personale
estraneo all'impresa. |
|
6.
E' vietato
il procacciamento di servizi in modo contrario o contrastante ai principi
della concorrenza sul mercato, sia a favore dell'impresa medesima che a
vantaggio di altri prestatori d'opera. |
|
7.
A nessuna
impresa funebre sarà concesso di assumere direttamente o di partecipare nella
gestione dell'Obitorio comunale tranne nell'eventualità che la Direzione
Sanitaria non voglia procedere all'assegnazione a terzi del servizio previo
esperimento di gara di evidenza pubblica. |
|
|
|
Art.
27 - Autorizzazione al singolo trasporto funebre. |
|
|
|
1.
Il
trasporto delle salme per il seppellimento o la cremazione deve essere
autorizzato su richiesta degli interessati. Nella richiesta di autorizzazione
al trasporto funebre, l’impresa incaricata è tenuta a precisare, oltre alle
indicazioni relative ai mezzi ed al personale adibito, la destinazione, gli
orari di partenza, le eventuali soste intermedie, o cortei a passo d’uomo che
saranno autorizzati quando il loro svolgimento non costituisca particolare
intralcio alla viabilità ordinaria, su parere del responsabile della Polizia
Municipale. |
|
2.
L'autorizzazione
al trasporto funebre di cui al capo IV del regolamento di polizia mortuaria
approvato con DPR 10.9.1990, n.285, è rilasciata dagli uffici del Comune
all'incaricato del trasporto funebre previa dichiarazione concernente il
possesso dei requisiti previsti, nonché del rispetto delle disposizioni in
materia e di quanto disciplinato nel presente regolamento. |
|
3.
In
particolare, prima del rilascio, il personale incaricato dovrà verificare,
per ciascun trasporto: |
|
-
l'esistenza
dell'incarico attribuito dai familiari alla ditta che lo esegue; |
|
-
la
corrispondenza degli elementi descrittivi le modalità del servizio con la
situazione di fatto, coi tempi e con le previsioni di percorso; |
|
-
gli
elementi identificativi degli incaricati del trasporto funebre, nonché del
mezzo impiegato. |
|
4.
Dovranno
essere all'uopo predisposti moduli e modalità di comunicazione idonee a
semplificare al massimo le fasi di controllo, da redigersi secondo le
modalità previste dal vigente Testo Unico sulla documentazione
amministrativa. Con le medesime modalità l’impresa di onoranze funebri
dichiarerà la conformità del feretro di cui agli artt. 18, 25 e 30 del D.P.R.
285/1990. Il sigillo, di cui al comma 2 del punto 9.7 della Circolare del
Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993, verrà apposto a cura
dell’addetto al trasporto del feretro, sia sul feretro stesso, sia sul
verbale di eseguite prescrizioni per il trasporto funebre. Copia del predetto
verbale verrà consegnata al necroforo del Cimitero di arrivo. A garanzia
dell’integrità del feretro stesso e del suo contenuto, il servizio di
custodia del Cimitero di arrivo verificherà l’integrità del sigillo e la
corrispondenza di questo con quello apposto sul verbale di cui sopra. |
|
5.
Nel caso di
trasporto per il cimitero di un altro comune, dell'autorizzazione al
trasporto è dato avviso al Sindaco del comune nel quale la salma viene
trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei comuni intermedi,
quando in essi siano tributate onoranze. |
|
6.
Le salme
provenienti da altro comune o dall'estero devono, di norma, essere
trasportate direttamente al cimitero; a richiesta dei familiari, il Comune
può autorizzare il preventivo trasporto in abitazione privata o in altro
locale per consentire particolari onoranze. |
|
7.
Per i morti
di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal
Comune osservate le norme di cui all'articolo 25 del DPR 10 settembre 1990,
n.285. |
|
8.
Se la salma
non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, o
altro luogo del Comune, il Sindaco, a richiesta dei familiari, può
autorizzare l'inizio del funerale dalla porta dell'abitazione, ove il feretro
viene trasferito poco prima dell'ora fissata. |
|
9.
Nelle
stesse circostanze, il Sindaco, sentito il Dirigente dei Servizi di Igiene
Pubblica dell'ASL, può anche autorizzare il trasporto all'interno
dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze. |
|
10.
Non sono
soggetti all'autorizzazione comunale i trasporti di cadavere disposti da una
pubblica autorità e fatti eseguire da incaricati del Comune. |
|
11.
Il trasporto
di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque
prima che sia trascorso tale periodo, nonché all'obitorio, deve essere
eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di
vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli articoli 19 e
20 del DPR 10 settembre 1990, n.285, in modo che sia impedita la vista
dall'esterno. |
|
|
|
Art.
28 - Effettuazione del trasporto funebre |
|
|
|
1.
Di norma i
trasporti vengono eseguiti con l'uso di auto funebri, che devono essere
tenute a disposizione fino all'arrivo ai cimiteri e comprendono il prelievo e
la movimentazione del feretro eseguiti da personale dell'impresa nel rispetto
della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori. |
|
2.
Qualora
ricorrano particolari esigenze cerimoniali, il feretro può essere portato per
brevi tratti da congiunti o amici del defunto, coadiuvati dal personale di
cui al comma precedente. |
|
3.
I servizi
di trasporto funebre, che hanno inizio dal luogo ove si trova la salma,
possono prevedere un tragitto senza soste fino alla destinazione per la
sepoltura, oppure la celebrazione di funzioni religiose o civili con relative
fermate. |
|
|
|
Art.
29 - Auto funebri e rimesse delle auto funebri |
|
|
|
1.
Le auto
funebri utilizzate per il trasporto devono essere conformi alle norme del
codice della strada e riconosciute idonee dall'Ispettorato della
Motorizzazione Civile. |
|
2.
Le auto
funebri devono essere dotate di dispositivi atti a consentire la riduzione di
velocità e ad evitare rumori ed esalazioni moleste. |
|
3.
Le auto
funebri devono essere conformi alle norme di polizia mortuaria ed a quanto
stabilito dall'art. 20 del DPR 285/90 e successive modifiche ed integrazioni.
Verranno poste in servizio a seguito di apposita dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà resa dal titolare della ditta ed attestante la
conformità alle norme di cui sopra, anche in assenza di dichiarazione di
idoneità da parte delle unità sanitarie locali competenti e dei previsti
controlli annuali. In caso di impresa che svolga attività fuori regione su
richiesta della stessa, la predetta certificazione può essere mantenuta. |
|
4.
Le rimesse
delle auto funebri devono essere ubicate in località individuate con
provvedimento del Comune, attrezzate anche per i servizi di pulizia e
disinfezione e possono essere utilizzate a seguito di apposita dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal titolare della ditta ed
attestante il possesso dei requisiti previsti dalle norme in materia, anche
senza l’acquisizione del parere sanitario. |
|
|
|
Art.
30 - Diritti fissi |
|
|
|
1. I trasporti funebri a pagamento, da
chiunque eseguiti nell'ambito del territorio comunale, sono soggetti alla
corresponsione di un diritto fisso ai sensi dell'art. 19 comma 2 del DPR
285/90. |
|
2. Inoltre, ai sensi dell'art. 19 comma 3 DPR
285/1990, sarà riscosso il diritto per il trasporto di cadaveri al di fuori
del territorio comunale o all'estero e per i trasporti provenienti da altri
Comuni o altri Stati, da chiunque eseguiti. |
|
3. Il diritto fisso di cui al comma 2 non è
dovuto per i trasporti che vengono effettuati dal luogo del decesso
all'obitorio comunale o per altri trasferimenti di salme regolarmente
autorizzati ma effettuati non in sede di funerale. |
|
4. Il diritto fisso di cui al comma 2 non è
dovuto, inoltre, per i trasporti di salme di neonati, di ceneri, resti ossei,
resti mortali e parti anatomiche riconoscibili. |
|
5. Sono esenti da qualsiasi diritto i
trasporti di salme di militari eseguiti dalle amministrazioni militari con
mezzi propri, e negli altri casi previsti da leggi o da regolamenti. |
|
6. Il trasferimento fuori comune ai fini
della cremazione di salma, le cui ceneri faranno ritorno in uno dei Cimiteri
comunali, si intende esente dal pagamento del diritto fisso. |
|
|
|
Art.
31 - Tariffe del trasporto funebre a pagamento |
|
|
|
1. La tariffa massima del servizio standard
dei trasporti funebri a pagamento che si svolgono interamente nel territorio
comunale è determinata dal Comune di Chivasso. |
|
2. Ciascuna impresa che intenda esercitare
il trasporto nell'ambito comunale è tenuta all'applicazione di tariffe
inferiori o eguali al massimo, secondo quanto da lei prestabilito e a dare
trasparente e visibile comunicazione del tariffario in vigore agli
interessati, in ogni sede in cui esercita l'organizzazione dei trasporti. |
|
3. La tariffa, intesa come corrispettivo di
tutte le operazioni inerenti il trasporto funebre a pagamento, con la sola
aggiunta dei diritti fissi di cui all'art. 30, dovrà essere indicata in
maniera distinta da altre voci componenti il corrispettivo per l'esecuzione
del funerale. |
|
|
|
Art.
32 - Condizioni ostative all'accreditamento per l'esercizio dell'attività di
trasporto funebre a pagamento |
|
|
|
La mancata presentazione all’Ufficio di
Stato Civile della dichiarazione di cui all’art. 25 sarà considerata
condizione ostativa al rilascio dell’autorizzazione ai trasporti funebri
nell’ambito del territorio di Chivasso. |
|
Art.
33 - Inadempienze. |
|
|
|
Qualora gli addetti ai controlli o altre
autorità preposte rilevino violazioni alle disposizioni del presente
regolamento, di altri regolamenti o leggi, oltre all'applicazione delle
sanzioni previste dalla normativa vigente, potranno, ove necessario,
sospendere il rilascio dell'autorizzazione al trasporto richiesta, segnalando
immediatamente al Comune le irregolarità accertate. Nel caso in cui la violazione
abbia rilevanza penale, verrà opportunamente segnalata all’autorità
giudiziaria. |
|
|
|
Art.
34 - Sospensione temporanea e revoca dell'accreditamento. |
|
|
|
1.
L’Amministrazione
contesterà l’addebito mediante lettera raccomandata A.R. ed assegnerà un
termine di giorni 10 per la presentazione delle controdeduzioni scritte. |
|
2.
In caso di
inosservanza ripetuta delle disposizioni del presente regolamento o di non
puntuale adempimento delle stesse, l’Amministrazione Comunale, a seconda
della gravità della violazione, potrà sospendere temporaneamente o revocare
l’accreditamento riconosciuto. |
|
TITOLO II – CIMITERI |
|
|
|
CAPO
I - CIMITERI |
|
|
|
Art.
35 - Elenco cimiteri. |
|
|
|
Ai sensi dell'articolo 337 del Testo
Unico delle Leggi Sanitarie di cui al R.D. 27 luglio 1934. n. 1265 e s.m.i.,
il Comune, tramite il soggetto gestore del servizio, provvede al servizio del
seppellimento con i seguenti cimiteri : |
|
I)
Cimitero del Capoluogo |
|
II) Cimitero di Castelrosso |
|
III) Cimitero di Boschetto |
|
IV) Cimitero di Mandria |
|
|
|
Art.
36 - Sepolture private fuori dai cimiteri. |
|
|
|
1.
Ove
esistano o vengano istituiti sepolcri privati al di fuori dei cimiteri,
trovano applicazione l'articolo 340 del testo unico delle leggi sanitarie,
approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e il capo XXI del D.P.R. 10 settembre
1990, n. 285. Secondo il disposto della D.G.R. n. 115-6947 del 5.08.2002, per
la costruzione delle cappelle private fuori dai Cimiteri, non è richiesto il
parere preventivo dell’ASL. L’assenza del parere non esonera comunque dal
rispetto degli altri dettati normativi ed in particolare della necessità che
il manufatto sia separato dai centri abitati da una fascia di rispetto
analoga a quella prevista per i Cimiteri. |
|
2.
Ai fini
dell'articolo 102 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, copia degli atti concernenti
l'istituzione e di quelli comprovanti la determinazione del diritto di
sepoltura è depositata presso il servizio cimiteri, a cura dei privati che ne
hanno titolo. In difetto, tale documentazione dovrà essere depositata al
momento della prima richiesta di autorizzazione ed in occasione di ogni
successivo aggiornamento di tale documentazione. |
|
|
|
Art.
37 - Disposizioni generali - Vigilanza. |
|
|
|
1.
E vietato
il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le
autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10 settembre 1990,
n. 285. |
|
2.
L'ordine e
la vigilanza dei cimiteri vengono esercitati dal Sindaco per il tramite del
soggetto gestore del servizio, secondo quanto previsto dall'articolo 2. |
|
3.
Alla
manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi
cimiteriali, il Sindaco e il Comune provvedono a mezzo del soggetto gestore
del servizio. |
|
4.
Le
operazioni di inumazione, esumazione, tumulazione, estumulazione cremazione e
di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti
abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale
addetto al cimitero e dovranno essere registrate in conformità degli artt.
52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n, 285. |
|
5.
Per la redazione dei Piani Regolatori cimiteriali, l’ampliamento
dei Cimiteri e la riduzione della fascia di rispetto, si procede a norma
degli artt. 54 e seguenti del D.P.R. 285/1990. |
|
Art.
38 - Servizio dì custodia dei cimiteri. |
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|
1.
II servizio
di custodia presso i cimiteri è assolto dal soggetto gestore del servizio e
comprende le attività di accoglimento dei feretri nei cimiteri, di verifica
del collocamento nella sepoltura cui sono destinati, di registrazioni
amministrative conseguenti alle sepolture di qualsiasi tipo, alle esumazioni
ed estumulazioni, di regolazione degli accessi dei cimiteri e di vigilanza
del l'osservanza del presente regolamento. Il servizio di custodia opera in
coordinamento e alle dipendenze del servizio cimiteri. |
|
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Art.
39 - Reparti speciali nel cimitero. |
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1.
Nell'interno
del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano
regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla
conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto
diverso da quello cattolico o a comunità straniere. |
|
2.
Le spese
maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata
della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità
richiedenti. |
|
3.
Gli arti e
le parti anatomiche riconoscibili provenienti dalle strutture sanitarie del
comune vengono avviati alla inumazione o alla cremazione, salvo specifica
richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne la
tumulazione in sepoltura privata a proprie spese. |
|
4.
In via
eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il
seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a
categorie individuate dal Consiglio Comunale. |
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Art.
40 - Reparti speciali nei cimiteri - Caduti per eventi bellici. |
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1.
Nei cimiteri
ove si trovino sepolture soggette alla Legge 9 gennaio 1951, n. 204, il
soggetto gestore del servizio può stipulare convenzione con il Commissariato
Generale per le Onoranze ai Caduti al fine di provvedere alla loro
manutenzione, previo rimborso da parte dello stesso Commissariato delle spese
effettivamente sostenute. |
|
2.
Ove si
tratti di sepolture date in consegna al Comune, il soggetto gestore del
servizio provvede alla decorosa manutenzione e custodia, con rimborso da
parte del Comune, come da contratto di servizio. |
|
|
|
Art.
41 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali. |
|
|
|
1.
Nel
cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite,
senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di
persone decedute nel territorio del comune o che, ovunque decedute, avevano
nel comune, al momento della morte, la propria residenza. A questi soli fini,
non si considera abbiano perso la residenza nel comune, le persone che siano
state cancellate dall'Anagrafe della Popolazione Residente per essere
divenute componenti di una comunità. |
|
2.
Indipendentemente
dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme
delle persone aventi diritto di seppellimento, nel cimitero, in sepoltura
privata. |
|
3.
Sono pure
accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate. |
|
4.
Nel
rispetto della consuetudine locale, al fine di mantenere il legame con la
comunità chivassese, possono altresì essere accolte, compatibilmente con la
ricettività del cimitero, le salme delle persone : |
|
-
nate in
Chivasso, |
|
-
i cui
coniugi, figli, genitori, fratelli o sorelle sono residenti o sepolti nel
comune, |
|
-
che abbiano
avuto la loro residenza nel comune per un numero di anni pari ad un terzo
dell’età compiuta alla data del decesso. |
|
-
Nei reparti
speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi
dell'articolo 39, salvo che non avessero manifestato in vita l'intenzione di
essere sepolte altrove. In difetto di tale manifestazione possono provvedere
gli eredi, ai sensi dell'articolo 4. |
|
|
|
Art.
42 - Ammissione nei cimiteri suburbani. |
|
|
|
1.
Nei
cimiteri suburbani, di cui al punto II, III e IV dell’art. 35, sono di
preferenza accolte, compatibilmente con la ricettività degli stessi, le salme
delle persone che avevano al momento della morte la propria residenza nei
rispettivi ambiti territoriali. |
|
2.
Possono
altresì essere ammesse le salme di altre persone che abbiano titolo di essere
accolte nei cimiteri del Comune o che presentino richiesta motivata ed
autorizzata dal Comune, quando vi sia disponibilità di sepolture richieste
dagli aventi diritto, ai sensi dell'articolo 4. |
|
|
|
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CAPO
II - COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E SOPPRESSIONE DEI CIMITERI |
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|
Art.
43 - Costruzione e ampliamento dei cimiteri - Disposizioni generali. |
|
|
|
1.
II cimitero
ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali. |
|
2.
Le
caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in
riquadri, l'ordine d’impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e
per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il
D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. |
|
3.
Compatibilmente
con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a
sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei
limiti dell'articolo 90 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. |
|
4.
I progetti
per la costruzione di nuovi cimiteri e così per l'ampliamento di quelli
esistenti devono essere preceduti da uno studio tecnico, come
dettagliatamente prescritto dagli artt. 54 e 55 del D.P.R. 285/90, ed
accompagnati da una relazione tecnico-sanitaria in ordine agli aspetti
generali e particolari precisati agli artt. 56, 57, 60 e 61 del predetto
D.PR. 285/90 nonché agli artt. 58 e 59 del medesimo decreto, per quanto
attiene all'ampiezza dei lotti di terreno riservati ai campi per inumazione
decennale. |
|
5.
Detti
progetti, osservate le norme di cui all’art. 228 del T.U. delle Leggi
Sanitarie 27/7/1934 n. 1265 e successive modificazioni, sono deliberati dal
Comune, anche su proposta del soggetto gestore del servizio. |
|
|
|
Art.
44 - Zone di rispetto. |
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|
|
1.
I cimiteri
debbono essere isolati dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista
dall'articolo 338 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D.
27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni ed integrazioni. |
|
2.
E' vietato
costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici od ampliare quelli preesistenti
entro la zona di rispetto stabilita dall'articolo 338 del suddetto testo
unico. |
|
|
|
Art.
45 - Piano regolatore cimiteriale. |
|
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|
1.
Entro
cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, l’Ente
provvederà a redigere un piano regolatore cimiteriale che recepisca le
necessità del servizio nell'arco di almeno venti anni. |
|
2.
Lo schema
del piano è predisposto in collaborazione con il soggetto gestore del
servizio, formalizzato con deliberazione del Consiglio Comunale. Il Comune
provvederà inoltre a richiedere il preventivo parere dei competenti servizi
dell’ASL. |
|
3.
Nella
predisposizione del Piano Regolatore Cimiteriale (P.R.C.) si terrà conto: |
|
-
dell'andamento
medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base
dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da
formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti; |
|
-
della valutazione
della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di
posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di
nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni; |
|
-
della
dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre; |
|
-
delle
eventuali maggiori disponibilità di posti salma che si potranno rendere
possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione
delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai
sistemi tariffari adottati; |
|
-
dei
fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda
esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni; |
|
-
delle zone
soggette a tutela monumentale, nonché dei monumenti funerari di pregio per i
quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro. |
|
4.
Nel
cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a: |
|
-
campi di
inumazione comune, |
|
-
campi per
la costruzione di sepolture private , |
|
-
tumulazioni
individuali (avelli o loculi), |
|
-
cellette
ossario; |
|
-
nicchie
cinerarie; |
|
-
ossario
comune; |
|
-
cinerario
comune; |
|
-
area per la
dispersione delle ceneri. |
|
5.
La
delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare
nella planimetria di cui all'articolo 54 del D.P.R.10 settembre 1990, n 285. |
|
6.
II
cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità
rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere
costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni
alla peculiarità del rito. |
|
7.
II piano
regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree
destinate alla concessione per la costruzione di edicole per sepolture
private a tumulazione e le tipologie ammesse nei singoli cimiteri. |
|
8.
Ogni dieci
anni il soggetto gestore del servizio è tenuto a sottoporre al Comune la
revisione del piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni
nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo
impianto. |
|
|
|
Art.
46 - Soppressione dei cimiteri |
|
|
|
1.
Nel caso di
soppressione di cimiteri trovano applicazione le norme di cui agli articoli
96 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. |
|
2.
II relativo
provvedimento, su proposta del soggetto gestore del servizio, sentito il
Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL. è adottato dal Consiglio
Comunale. |
|
3.
Le
concessioni di sepolture private, nel cimitero soppresso, si estinguono ed i
concessionari hanno il diritto loro riconosciuto dagli articoli 98 e 99 del D.P.R.
10 settembre 1990. n. 285 e con i limiti ivi indicati. |
|
|
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CAPO
III - SERVIZI ED IMPIANTI CIMITERIALI |
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Art.
47 - Camera mortuaria. |
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1.
II cimitero
del Capoluogo ha una camera mortuaria destinata all'eventuale sosta dei
feretri prima del seppellimento o di salme esumate od estumulate. |
|
2.
La camera
mortuaria di cui al comma precedente è a disposizione anche per i cimiteri
suburbani che ne siano sprovvisti. |
|
|
|
Art.
48 - Sala per autopsie. |
|
|
|
Nel cimitero principale o nell'ambito del
comune dovrà esistere un apposito locale, avente i requisiti prescritti
dall'ari. 66 del D.P.R.. n. 285 del 10/09/1990 e destinato alle autopsie ed
all’osservazione dei cadaveri. Detto locale soddisferà le necessità di tutti
i cimiteri comunali. |
|
|
|
Art.
49 - Ossario comune. |
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|
1.
In ciascun
cimitero è istituito almeno un ossario per la raccolta e la conservazione a
tempo indeterminato e in forma promiscua delle ossa di salme completamente
mineralizzate provenienti da esumazioni o da estumulazioni per le quali i
familiari aventi titolo non abbiano tempestivamente provveduto per altra
destinazione, nonché per ossa eventualmente rinvenute nel comune o
provenienti da cimiteri soppressi. |
|
2.
La
costruzione dell'ossario è fatta in modo che le ossa siano sottratte alla
vista del pubblico. |
|
|
|
Art.
50 - Cinerario comune. |
|
|
|
1.
Nel
cimitero del Capoluogo è istituito un cinerario per la raccolta e la
conservazione a tempo indeterminato e in forma promiscua delle ceneri
provenienti dalla cremazione, per le quali i familiari aventi titolo non abbiano
richiesto altra destinazione o sia stata manifestata la volontà di avvalersi
di tale forma di dispersione. |
|
2.
A questo
fine possono essere destinati anche manufatti cimiteriali esistenti. |
|
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CAPO
IV- INUMAZIONE E TUMULAZIONE |
|
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Art.
51 - Disposizioni generali. |
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|
|
1.
Le
sepolture possono essere per inumazione allorquando il feretro venga
collocato a terra per il periodo necessario alla mineralizzazione o per
tumulazione allorquando il feretro viene collocato in un apposito manufatto
destinato a contenerlo per la durata prevista. |
|
2.
Le
sepolture possono altresì essere costituite da manufatti destinati alla
conservazione di ossa o di ceneri, sia raccolte in urne o cassette
metalliche, sia in forma promiscua. |
|
|
|
Art.
52 - Inumazione. |
|
|
|
1.
Le
sepolture per inumazione hanno durata decennale dal giorno del seppellimento; |
|
2.
Possono
essere date in concessione aree private per le sepolture per inumazione di
durata superiore a quella decennale o aventi particolari caratteristiche, se
previste dal Piano Regolatore Cimiteriale. |
|
|
|
Art.53
– Cippo |
|
|
|
1.
Ogni fossa
nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione
prescelta dai privati, a norma del successivo comma terzo, da un cippo,
fornito e messo in opera dal soggetto gestore del servizio, costituito da
materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero
progressivo. |
|
2.
Sul cippo
verrà applicata, dal soggetto gestore del servizio, una targhetta di
materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, anno di nascita
e di morte del defunto. |
|
3.
A richiesta
dei privati, e trascorsi sei mesi dall'inumazione, può essere autorizzata
l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba a forma
rettangolare di forma e misura conformi a quanto disposto nel Piano
Regolatore Cimiteriale. |
|
4.
L'installazione
delle lapidi e dei copritomba, è interamente a carico dei richiedenti o loro
aventi causa. |
|
5.
La
manutenzione e la conservazione dello stato di decoro di lapidi e copritomba
hanno luogo a carico dei congiunti del defunto. In caso di incuria, abbandono
o morte dei soggetti tenuti alla conservazione il soggetto gestore del
servizio è autorizzato a provvedere con le modalità ed i poteri di cui agli
articoli 63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990. n. 285. |
|
|
|
Art.
54 - Sepolture private - Tipologia. |
|
|
|
1.
Se
espressamente previste dal Piano Regolatore Cimiteriale, le sepolture private
si distinguono in: |
|
-
sepolture
private per inumazione, quando ricorrano le condizioni del successivo
articolo 55. |
|
-
concessioni
per tumulazione quando ricorrono le condizioni del successivo articolo 56. |
|
-
concessioni
per : cellette ossario, destinate alla raccolta delle ossa e colombari per
urne cinerarie, destinati alla raccolta di urne cinerarie. |
|
|
|
Art.
55 - Sepolture private per inumazione. |
|
|
|
1.
Le
sepolture private per inumazione sono costituite da : |
|
-
sepolture
familiari della superficie di cm. 220 di lunghezza per cm. 80 di larghezza,
della durata di anni 30; |
|
-
sepolture
per comunità da individuarsi nell'atto di concessione e della durata di anni
30. |
|
2.
Le
sepolture di cui alle lettere a) e b) del comma precedente dovranno essere
dotate di ossario di capienza proporzionata alle loro dimensioni e durata,
anche in luogo non attiguo alla concessione. |
|
3.
Le
sepolture private per inumazione del comma 1, non possono essere usufruite
quando manchino 10 anni, o meno, dalla scadenza: per le sepolture della
lettera a), e sempre che si tratti del primo periodo di concessione, può
essere consentito l'utilizzo ove venga richiesto anticipatamente il rinnovo
della concessione, ferma restando la scadenza originaria. |
|
|
|
Art.
56 - Tumulazione. |
|
|
|
1.
Sono a
tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere
murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune, dal soggetto gestore del
servizio, o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di
conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie
mortali. |
|
2.
Le
sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione
secondo le modalità di cui al Titolo III del presente regolamento. |
|
3.
Ogni nuova
sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate
alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle
seguenti misure: lunghezza: cm. 225, altezza:
cm. 70, larghezza: cm. 75. |
|
4.
A detto
ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo
spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'articolo 76, commi
8 e 9 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. |
|
5.
Per quanto
attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si
applicano le norme di cui agli articoli 76 e 77 del D.P.R.. 10 settembre
1990. n. 285. |
|
|
|
Art.
57 - Deposito provvisorio. |
|
|
|
1.
A richiesta
delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è
provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento del
corrispettivo previsto in tariffa. |
|
2.
II deposito
provvisorio è ammesso nei seguenti casi: |
|
-
per coloro
che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un
sepolcro privato, fino alla sua agibilità; |
|
-
per coloro
che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private; |
|
3.
La durata
del deposito provvisorio è fissata dal responsabile del servizio cimiteri,
limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o
alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili
eccezionalmente fino ad un massimo di 30 mesi. Il canone di utilizzo è
calcolato in mesi, con riferimento al periodo compreso tra il giorno della
tumulazione provvisoria ed il giorno della effettiva estumulazione, computando
il termine iniziale e finale. Le frazioni di mese sono computate come mese
intero. |
|
4.
A garanzia
degli adempimenti, è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale
nella misura stabilita in tariffa. |
|
5.
Scaduto il
termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del
feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una
proroga al compimento dei lavori, il soggetto gestore del servizio, previa
diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, disporrà per l'inumazione
della salma in campo comune. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere
nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o
loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi. |
|
6.
E'
consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette
ossario e di urne cinerarie. |
|
|
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|
CAPO
V- CREMAZIONE |
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Art.
58 - Crematorio. |
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|
|
II Comune, per procedere alla cremazione,
si avvale dell'impianto funzionante più vicino anche mediante il ricorso a
convenzione o ad altre forme analoghe di gestione. |
|
|
|
Art.
59 - Autorizzazione alla cremazione. |
|
|
|
1.
L'autorizzazione
di cui all'articolo 79. comma primo, del D.P.R. 10 settembre 1990. n. 285. è
rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle
condizioni ivi indicate. |
|
2.
Le modalità
operative, nel caso che la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge
o, in difetto, dal parente più prossimo o, nel caso di concorso di più
parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, sono determinate, dal
Sindaco, conformandosi alle istruzioni ministeriali emanate. |
|
3.
Nel caso di
cremazione successiva alla sepoltura è competente il Comune ove è sepolta la
salma. |
|
4.
La
cremazione dei resti mortali intesi come esiti dei fenomeni cadaverici
trasformativi di cui al successivo art. 66 comma 2), ove non richiesta
direttamente dai familiari e in mancanza di domanda specifica di
conservazione resti, in occasione di esumazione o estumulazione ordinaria,
può essere disposta d'ufficio se si tratta di salme di persone decedute dopo
il 27.10.1990. |
|
|
|
Art.
60 - Urne cinerarie e colombari. |
|
|
|
1.
Compiuta la
cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna
cineraria, di materiale resistente, che viene sigillata. |
|
2.
Ciascuna
urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare
all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e
di morte. |
|
3.
A richiesta
degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in
apposita celletta, nicchia, colombario, salvo si disponga per la collocazione
in sepoltura privata o in cinerario comune. |
|
4.
Le urne
cinerarie possono essere accolte anche in colombari appartenenti a privati o
ad Associazione per la cremazione di cui all'articolo 79, comma terzo del
D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, costruiti in aree avute in concessione dal
Comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione. |
|
5.
Le
Associazioni anzidette sono tenute a depositare presso il servizio cimiteri
l'elenco dei soci aderenti ed i loro aggiornamenti. |
|
6.
Potranno
essere collocate nei colombari in concessione alle Associazioni
esclusivamente le urne contenenti le ceneri di persone che risultavano
incluse in elenchi depositati prima che la cremazione abbia avuto luogo. |
|
7.
Qualora la
famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra, o
sia stata espressa volontà per la dispersione, le ceneri vengono disperse nel
cinerario comune. |
|
|
|
Art.
61 - Urne : trasporto, verbale di consegna, registro |
|
|
|
1.
Il
trasporto delle urne cinerarie, ferme restando le disposizioni di cui agli
articoli 24, 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990. n. 285. non è soggetto
ad alcune delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto
delle salme. |
|
2.
Per le modalità di trasporto, si rimanda alle disposizioni di cui
all’art. 24, comma 2, del presente regolamento ed all’art. 1, punto 5, della
Legge regionale n. 33 del 9.12.2003. |
|
|
|
|
|
CAPO
VI - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI |
|
|
|
|
|
Art.
62 - Esumazioni ordinarie. |
|
|
|
1.
Nei
cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato
dall'articolo 82 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e cioè di 10 anni. |
|
2.
Le
esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno,
esclusi i mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre. |
|
3.
Le esumazioni
ordinarie sono regolate dal Sindaco con proprio provvedimento, relativo anche
a più campi o a più annate. |
|
4.
E' compito
dell'incaricato dal responsabile del servizio cimiteri, stabilire se un
cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione. |
|
|
|
Art.
63 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie. |
|
|
|
1.
E' compito
del responsabile del servizio cimiteri autorizzare le operazioni cimiteriali
svolgentisi nel territorio del comune e registrarle, avvalendosi anche di
sistemi informatici, tenendosi conto del punto 12 della circolare del
Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993. |
|
2.
Annualmente
il responsabile del servizio cimiteri curerà la stesura di elenchi, anche in
forma di tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le
quali è attivabile l'esumazione ordinaria. |
|
3.
L'inizio
delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune é fissato
con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo
anticipo. La comunicazione sarà ripetuta in forma sintetica in prossimità
delle aree interessate ed in ogni altro luogo ritenuto opportuno. Per il
contatto coi familiari il soggetto gestore del servizio, ove possibile,
attiverà apposito procedimento informativo ai sensi degli artt. 7 e 8 della
Legge 241/90. |
|
|
|
Art.
64 - Esumazioni straordinarie. |
|
|
|
1.
L'esumazione
straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine
ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o a
richiesta dei familiari, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o
in altro cimitero o per cremazione. |
|
2.
Le
esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti
dall'articolo 84 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Sono fatte salve le
esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, che si eseguono
in qualunque periodo dell'anno. |
|
3.
Prima di
procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre
verificare dal registro delle cause di morte dell' AUSL se la malattia causa
di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffusive
pubblicato dal Ministero della Sanità. |
|
4.
Quando è
accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia
infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che
siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio
di Igiene Pubblica dell' AUSL dichiari che non sussista alcun pregiudizio per
la pubblica salute. |
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Art.
65 - Estumulazioni. |
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1.
Le
estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie. |
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2.
Sono
estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a
tempo determinato. |
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3.
Le
estumulazioni straordinarie sono di due tipi : |
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-
A richiesta
dei familiari interessati, per il trasferimento della salma in una nuova
sepoltura, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore alla
durata della concessione; |
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-
su ordine
dell'Autorità Giudiziaria. |
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4.
Entro il
mese di settembre di ogni anno l'Ufficio Cimiteri del soggetto gestore del
servizio cura la stesura dello scadenzario delle concessioni temporanee dell'anno
successivo. Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero in
occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo. |
|
5.
I feretri
sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione
del servizio cimiteriale del soggetto gestore del servizio. |
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6.
I resti
mortali individuati secondo quanto previsto dall'articolo 59, sono
raccoglibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o
tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. |
|
7.
Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa
mineralizzazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune, per un
periodo di 5 anni, ai sensi dell'articolo 86 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.
285, per la ripresa del processo di mineralizzazione, salvo che la domanda di
estumulazione non disponga il trasporto in altra sepoltura, nel qual caso
vale quanto disposto dal precedente art. 12 comma 3. |
|
8.
Se allo
scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di
collocazione di resti mortali questi ultimi sono collocati in ossario comune. |
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9.
Le
estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con proprio provvedimento e
possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno esclusi i mesi di
maggio, giugno, luglio, agosto e settembre. |
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Art.
66 - Resti mortali. |
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1.
Le ossa
raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni ordinarie sono depositate
nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata
o celletta. |
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2.
L’Ufficiale dello Stato Civile, ai sensi dell’art. 1, punto 6,
della Legge regionale n. 33 del 9.12.2003, può autorizzare la cremazione
delle salme inumate da almeno di dieci anni e delle salme tumulate per le
quali sia scaduto il termine di concessione e comunque non prima di venti
anni dalla tumulazione. In tali casi la cremazione è possibile a condizione
che, all’atto della esumazione o della estumulazione, si riscontri la
completa scheletrizzazione del cadavere e qualora il decesso sia avvenuto in
data posteriore all’entrata in vigore del citato D.P.R. 285/1990. |
|
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Art.
67 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento. |
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1.
Le
esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente, se ad esse segua la
dispersione nell'ossario comune, eventualmente anche dopo le cautele di cui
all'articolo precedente, comma secondo. |
|
2.
Qualora
venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in celletta ossario
o in sepoltura privata o altra destinazione, la relativa raccolta delle ossa
e loro traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa,
anche quando la richiesta sia presentata dopo che l'esumazione o
l'estumulazione sia stata eseguita. |
|
3.
Le
esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento
della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'Autorità Giudiziaria,
si applica l'articolo 106 del R.D. 23 dicembre 1865, n. 2704, e successive
modificazioni ed integrazioni. |
|
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|
Art.
68 - Oggetti da recuperare. |
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|
1.
Qualora nel
corso di esumazioni od estumulazioni si presuma possano rinvenirsi oggetti
preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al
responsabile dell'Ufficio Cimiteri al momento della richiesta dell'operazione
e possibilmente presenziare all'operazione stessa. |
|
2.
Gli oggetti
richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene
redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al
reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio Cimiteri. |
|
3.
Indipendentemente
dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali
rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere
consegnati al responsabile dell'Ufficio Cimiteri che provvederà a tenerli a
disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. |
|
4.
Qualora non
venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere alienati dal Comune
e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti
cimiteriali. Per quanto riguarda le alienazioni suddette, si attiverà
apposita gara ad evidenza pubblica. |
|
5.
I rifiuti
cimiteriali conseguenti le esumazioni e le estumulazioni verranno smaltiti
secondo la normativa vigente. |
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Art.
69 - Disponibilità dei materiali. |
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1.
I materiali
e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle
esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in disponibilità del
Comune che potrà impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri
o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica o altro ritenuto
idoneo. |
|
2.
II ricavato
delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento
degli impianti cimiteriali. |
|
3.
Su
richiesta degli aventi diritto, il responsabile del servizio cimiteri può
autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso
di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini,
anche in linea collaterale, purché i materiali e le opere siano in buono
stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova
sepoltura in cui si intende utilizzarli. |
|
4.
Le croci,
le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo
l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate
gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle
sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali
siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti
per la nuova sepoltura. |
|
5.
In ogni
caso, i materiali ed oggetti di cui ai commi precedenti non possono venire
asportati dai cimiteri da parte di familiari o da persone da questi incaricate. |
|
6.
Ricordi
strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere,
dietro specifica richiesta da inoltrare al Responsabile del servizio,
restituiti alla famiglia. |
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7.
Le opere
aventi valore artistico o storico sono conservate a cura del Comune
all'interno del cimitero o all'esterno, in altro luogo idoneo. |
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CAPO
VII - POLIZIA DEI CIMITERI |
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Art.70
- Orario. |
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1.
I cimiteri
sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato dal Responsabile del
servizio. |
|
2.
L'entrata
dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario. |
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Art.
71 - Disciplina dell’ingresso |
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1.
Nei
cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi. |
|
2.
E' vietato
l'ingresso : |
|
-
a tutti
coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, salve le persone
cieche; |
|
-
alle
persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente
autorizzate dal custode al momento dell'ingresso; |
|
-
alle
persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni
comunque in contrasto con il carattere del cimitero; |
|
-
a coloro
che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua,
commerciali o simili. |
|
3.
E’
consentito l’accesso con veicolo di non deambulanti o di persone in precarie
condizioni di salute, comprovate da certificazione medica, previo rilascio di
apposita autorizzazione da parte del Responsabile del Servizio Cimiteriale. |
|
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|
Art.
72 - Fiori e piante ornamentali. |
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|
|
1.
Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno
essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. |
|
2.
Allorché i
fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorevole trascuratezza,
cosi da rendere indecorose le tombe di famiglia, i tumuli o le aree
cimiteriali, il responsabile del servizio cimiteri li farà togliere o
sradicare e provvedere per la loro distruzione. |
|
3.
In tutti i
cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva
eliminazione delle erbe. |
|
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Art.
73 - Materiali ornamentali. |
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1.
Dai
cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc..,
indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non
confacenti allo scopo per il quale vennero collocate. |
|
2.
II
responsabile del servizio cimiteri disporrà il ritiro o la rimozione dalle
tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono
fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile
la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del
cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi. |
|
3.
I
provvedimenti d'ufficio di cui al comma primo verranno adottati previa
diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo
Cimiteriale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona
manutenzione e decoro. |
|
4.
Valgono,
per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta, gli stessi criteri
stabiliti nel Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, all'articolo 62. in
quanto applicabili. |
|
|
|
Art.
74 -Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle sepolture nei campi comuni e nei
loculi. |
|
|
|
1.
Sulle tombe
nei campi comuni e sui loculi, possono essere poste lapidi, croci, monumenti,
ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali
autorizzati di volta in volta dal responsabile del servizio di polizia
mortuaria e cimiteri in relazione al carattere del cimitero e alle norme
fissate nel Piano Regolatore Cimiteriale. Le opere che si allontanino dalle
prescrizioni precedenti sono soggette al rilascio di permesso di costruire
oneroso, ad integrazione della concessione cimiteriale. |
|
2.
Per i defunti
privi di familiari o i cui familiari non siano in grado di provvedere o,
comunque, non vi provvedano, il soggetto gestore del servizio provvederà alla
sistemazione della sepoltura in modo dignitoso utilizzando materiali
derivanti da esumazioni o da estumulazioni o di cui abbiano la disponibilità.
Gli oneri per tali sistemazioni competono al Comune, che vi provvede come
stabilito nel contratto di servizio. |
|
3.
Ogni
epigrafe o scritta deve essere approvata dal responsabile del servizio
cimiteri e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni
brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare
il testo delle epigrafi unitamente al progetto della lapide e delle opere. |
|
4.
Le epigrafi
o scritte devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni
in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in
italiano. |
|
5.
Le
modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate. |
|
6.
Verranno
rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da
quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che
abusivamente fossero state introdotte nel cimitero. Verranno altresì rimossi
gli oggetti ed i materiali non autorizzati e verranno ridotte di volume le
piante eccedenti le dimensioni consentite, La spesa della rimozione è
addebitata al |
|
concessionario o al responsabile, in ogni
caso solidalmente. |
|
7.
Circa le
eventuali dispute fra gli aventi diritto, si rimanda a quanto contenuto
nell'articolo 108. |
|
8.
Sono
vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di
barattoli di recupero o oggetti aventi uso originario diverso da portafiori. |
|
9.
Si consente
il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la
permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori
e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o
che non invadano le tombe o i passaggi attigui. |
|
10.
In caso di
violazione di dette norme, previa diffida secondo le procedure di cui
all'ari. 73, il responsabile del servizio cimiteri potrà disporre per la
rimozione. |
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|
|
Art.
75 - Divieti speciali. |
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|
|
1.
Nei
cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente, indecoroso o
comunque incompatibile con il luogo ed in particolare : |
|
-
consumare
cibi e tenere un contegno chiassoso. |
|
-
toccare e
rimuovere dalle tombe altrui : fiori, arbusti, ricordi, ecc.; |
|
-
gettare
fiori appassiti od altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori; |
|
-
appendere
indumenti od altri oggetti sulle tombe, |
|
-
accumulare
neve sui tumuli; |
|
-
sedere
sulle tombe, calpestare o danneggiare aiuole, tappeti erbosi, alberi,
giardini, ecc.; |
|
-
disturbare
in qualsiasi modo i visitatori; |
|
-
assistere
all'esumazione di salme non appartenenti alla propria famiglia; |
|
-
coltivare
piante sopra le fosse che assumano eccessive dimensioni e cioè superiori a
cm. 70. o che comunque escano dal perimetro della tomba; |
|
-
collocare
vasi, quadri, o quant'altro che, specie in occasione della Commemorazione dei
Defunti, limiti lo spazio riservato al passaggio del pubblico; |
|
-
alterare il
colore dei manufatti lapidei; è infatti consentito il solo uso della cera
incolore; |
|
-
l'accattonaggio
dentro il cimitero e nelle immediate vicinanze; |
|
-
apporre
sulle lapidi, o comunque lasciarle scoperte, fotografie od iscrizioni di persone
ancora viventi. Se nonostante il divieto, un concessionario provvede a far
porre in opera iscrizioni come sopra specificato, il responsabile del
servizio cimiteri dovrà provvedere a farle togliere dal custode,
addebitandone la spesa al responsabile o al concessionario, che rispondono
solidamente; |
|
-
occupare
con vasi, ceri od altro, spazi non avuti in concessione; |
|
-
far entrare
nel cimitero qualsiasi tipo di materiale, senza la preventiva autorizzazione; |
|
-
introdurre
cani o altri animali, salvo quanto previsto dall'articolo 64. E’ consentito
l’accesso di cavalli trainanti un carro funebre, per il tempo strettamente
necessario alla deposizione della salma, a condizione che le eventuali
deiezioni degli stessi vengano asportate con oneri a carico dei familiari del
defunto; |
|
-
entrare nel
cimitero con biciclette o altro tipo di veicoli, senza la preventiva
autorizzazione scritta ; |
|
-
esercitare
all'interno del cimitero o nelle immediate vicinanze, qualsiasi forma di
commercio senza l'autorizzazione dell'autorità comunale. |
|
2.
Si precisa
che la manutenzione del cimitero è riservata esclusivamente al personale del
soggetto gestore del servizio, pertanto tutto lo spazio non avuto in
concessione deve essere lasciato libero affinché gli addetti possano eseguire
liberamente la necessaria manutenzione. Se questo spazio venisse occupato,
con qualsiasi tipo di materiale (vasi, ghiaia od altro), si provvederà ad
asportarlo addebitando le spese, sostenute per la rimozione, al
concessionario che ha commesso l'abuso. |
|
3.
II
personale addetto ai servizi cimiteriali è tenuto a far osservare
scrupolosamente quanto sopra. |
|
|
|
Art.
76 - Riti funebri. |
|
|
|
1.
Nell'interno
del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo
defunto che per la collettività dei defunti. |
|
2.
La celebrazione
delle funzioni religiose avviene nel rispetto della libertà di culto in
quanto non contrastante con l’ordinamento giuridico italiano. |
|
3.
I riti e le
funzioni vanno preventivamente disciplinati tramite specifici accordi con le
Comunità religiose, le quali ne curano lo svolgimento di concerto con i
Servizi Cimiteriali |
|
TITOLO
III – CONCESSIONI |
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CAPO
- I - TIPOLOGIA ED ASSEGNAZIONE |
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Art.
77 - Sepolture private. |
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|
1.
Per le
sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale
di cui all'articolo 45, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune. |
|
2.
Le aree
possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati
od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e
collettività. |
|
3.
Le aree
possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di
privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività,
purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario, anche in luogo
non attiguo alla concessione. |
|
4.
Le
concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano: |
|
-
sepolture
individuali (loculi semplici o doppi, avelli ossario, nicchie per singole
urne cinerarie, ecc.); |
|
-
sepolture
per famiglie e collettività ; |
|
5.
II rilascio
della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito
Tariffario. |
|
6.
Alle
sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda
che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le
disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285
rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed
esumazioni. |
|
7.
II diritto
d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene
soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda
proprietà del Comune. |
|
8.
Ogni
concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito
atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni
della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. |
|
9.
La
concessione cimiteriale si farà constare da apposito decreto di concessione
da redigere in duplice esemplare ed in competente bollo, qualora il canone
sia inferiore a Euro 6.455,71. La parte interessata può richiederne la registrazione
a termini del D.P.R. 26.04.1986 N. 131 con oneri e spese a proprio carico. La
concessione verrà stipulata dal Dirigente dei Servizi Demografici giusto il
disposto dell’art. 74, comma III dello Statuto del Comune di Chivasso |
|
10.
In
particolare, l'atto di concessione deve indicare : |
|
-
la natura
della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma
realizzati o realizzabili; |
|
-
la durata; |
|
-
la/e
persona/e o, nel caso di Enti e collettività, il legale rappresentante pro
tempore, i/le concessionari/ie; |
|
-
le salme
destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione
(sepolcro gentilizio o familiare); |
|
-
l'eventuale
restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta
corresponsione della tariffa prevista; |
|
-
gli
obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni
di decadenza. |
|
|
|
Art.
78 - Durata delle concessioni. |
|
|
|
1.
Le
concessioni di cui all'articolo precedente, fatte salve quelle assegnate
prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, sono a tempo
determinato ai sensi dell'articolo 92 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. |
|
2.
La durata è
fissata: |
|
-
in 99 anni,
per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e
collettività; |
|
-
in 50 anni,
per gli ossari e le nicchie cinerarie individuali: |
|
-
in 35 anni,
per i loculi o comunque per le sepolture private individuali, salvo quanto
previsto dal successivo comma quarto: |
|
-
in 30 anni
per le sepolture di famiglia a sistema di inumazione previste dall'art. 70
che precede. |
|
3.
Nell'atto
di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa che coincide con la
data di emissione del documento contabile di quietanza. |
|
4.
Le
sepolture private per tumulazione, non possono essere usufruite quando
manchino 20 anni, o meno, dalla scadenza: tuttavia può esserne consentito
l'utilizzo ove venga richiesto anticipatamente il rinnovo della concessione,
ferma restando la scadenza originaria. Per il rinnovo della concessione è
dovuto il canone stabilito in tariffa. |
|
5. Le sepolture individuali per tumulazione
non possono essere rinnovate per una durata superiore a 35 anni, decorrenti
dalla data di concessione. Tuttavia, i loculi concessi a persone viventi,
possono essere rinnovati per il periodo necessario al completamento della
permanenza minima della salma nel loculo stesso. In tal caso verrà
corrisposta una quota di rinnovo calcolata secondo la seguente formula: costo
della concessione, diviso per la durata della concessione stessa,
moltiplicato per il numero di anni (o frazione di anni) necessari. |
|
|
|
Art.
79 - Modalità di concessione. |
|
|
|
1.
La
concessione di sepoltura individuale per tumulazione ha la durata indicata,
per ciascun tipo, nel precedente articolo 78. |
|
2.
Ogni
sepoltura deve essere assegnata in concessione nel rispetto delle norme sotto
indicate : |
|
-
La prima concessione si intende riferita al loculo ed alla lapide
provvista di viti o borchie di fissaggio. |
|
-
Le concessioni successive alla prima sono invece riferite al solo
loculo rimanendo a carico del concessionario la provvista della nuova lapide
occorrente con relative viti o borchie di fissaggio, porta fiori e porta
fotografia. A tal fine verrà praticato uno sconto sul costo del loculo
stesso, previsto dal Tariffario vigente. |
|
-
Le lapidi e gli accessori, devono essere identici a quelli già esistenti.
Nell’impossibilità di reperire sul mercato esemplari uguali a quelli in uso,
potrà essere autorizzata la posa in opera di accessori simili. |
|
-
La scelta dei loculi dovrà avvenire in progressione orizzontale da
sinistra verso destra, ponendosi di fronte ad essi e limitatamente alla fila. |
|
-
Ad esaurimento della fila di una facciata, l’assegnazione proseguirà
nella analoga fila della facciata successiva. |
|
-
È consentita la deroga a quanto sopra disposto unicamente quando
trattasi di tumulazione nei loculi sovra o sottostanti a quello occupato,
intendendosi anche non immediatamente sovra o sottostanti quello occupato, di
salme di un parente o di un affine entro il 2° grado. |
|
-
La cessione dei loculi può
essere accordata anche a persone viventi, qualunque ne sia l’età, dietro
pagamento della relativa tariffa e quant’altro annesso, limitatamente alla
durata della concessione decorrente dalla stipulazione del relativo
contratto. |
|
-
La cessione degli avelli a persone viventi verrà sospesa quando la
disponibilità dei medesimi si sia ridotta a n. 270 per il Cimitero del
Capoluogo, a n. 75 per il Cimitero di Castelrosso e a n. 50 per i Cimiteri di
Boschetto e Mandria. |
|
-
E’ consentita la deroga a quanto disposto dal comma precedente
quando il coniuge superstite chieda di avere in concessione un loculo per
essere tumulato vicino al coniuge premorto. |
|
-
A gruppi familiari è data la possibilità di avere in concessione un
gruppo di loculi, 3, 4, 5 e oltre per la tumulazione delle salme o cessione a
persone viventi . |
|
-
I prezzi di cessione dei loculi e cellette da destinare alla
tumulazione di salme o resti di persone non residenti, che vengano ricevute
nei Cimiteri comunali a seguito dell’autorizzazione prevista dall’art. 41 del
presente regolamento di Polizia Mortuaria, saranno maggiorati nella misura
del 100% . |
|
-
Il prezzo di cessione dei loculi, nel solo caso di riutilizzo per
avvenuta scadenza, o dopo trascorsi anni 15 dalla concessione originaria,
sarà ceduto in uso con uno sconto del 40% sul prezzo corrente cui al
Tariffario vigente. |
|
-
In caso di decessi fuori Comune di persone aventi i requisiti
previsti dall’art. 41, ma non più residenti perché ricoverate in strutture
assistenziali, pubbliche o private che siano, il costo del loculo o della
celletta ossario non subirà alcuna maggiorazione. |
|
-
E’ altresì consentita la cessione delle cellette a persone viventi,
se iscritte alla Socrem, al fine di consentirne la collocazione, a seguito di
cremazione, delle rispettive ceneri nelle cellette comunali, limitatamente
alla durata della concessione che decorrerà dalla data della stipula del
contratto. |
|
3. La concessione in uso
delle sepolture non può essere trasferita a terzi, ma esclusivamente
retrocessa al Comune, secondo quanto previsto dal presente Regolamento. |
|
4. La concessione di aree e
di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, è data in ogni
tempo, secondo disponibilità, osservando come criterio di priorità la data di
presentazione della domanda di concessione. |
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5. La concessione non può
essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di
speculazione. Ove comunque stipulata è nulla di diritto. |
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6. Il Responsabile del
servizio, nella persona del Dirigente, o suo delegato, rilascia le
concessioni amministrative concernenti il diritto d'uso di aree o manufatti
cimiteriali secondo quanto stabilito dal presente regolamento. |
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7. Il Dirigente del
Servizio, o suo delegato, provvede altresì all'emanazione degli atti di
revoca, decadenza ed estinzione delle concessioni suddette. |
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Art.
80 - Sepolture private - Diritto di sepoltura. |
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1.
Salvo
quanto già previsto dall'articolo 79. il diritto d'uso delle sepolture
private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua
famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario
(confraternita, corporazione, istituto, ecc..), fino al completamento della
capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di
concessione. |
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2.
Due o più
concessionari possono unirsi per la costruzione di un unico sepolcro. Il
progetto di costruzione dovrà indicare le parti (loculi, ossario, cappella,
lapidi, ecc.) in disponibilità a ciascuno. Ogni concessionario potrà
richiedere variazioni o modifiche delle parti in propria disponibilità senza
l'obbligo di consultare gli altri concessionari. Le richieste dovranno
comunque essere autorizzate dal Dirigente del Servizio. |
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3.
Ai fini
dell'applicazione sia del primo che secondo comma dell'articolo 93 del D.P.R.
10 settembre 1990, n. 285 la famiglia del concessionario è da intendersi
composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterale fino
al quarto grado, ampliata agli affini, fino al terzo grado. |
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4.
Per gli
ascendenti e discendenti in linea retta, il diritto alla tumulazione è stato
implicitamente acquisito dal fondatore del sepolcro, all'atto
dell'ottenimento della concessione. |
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5.
Per i
collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in
volta dal titolare della concessione, con una apposita dichiarazione da
presentare all'Ufficio Cimiteri che, qualora ricadano gli estremi anzidetti,
darà il nulla osta. |
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6.
I casi di
"convivenza", con i titolari della concessione verranno valutati di
volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa
procedura di cui al 5° comma. |
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7.
L'eventuale
condizione di particolare benemerenza nei confronti di un concessionario va
comprovata con apposita dichiarazione del concessionario stesso, previo
assenso di tutti gli eventuali altri titolari della concessione . |
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8.
Rimangono
tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone
che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra
esposti. |
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9.
Con la
concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della
sepoltura, diritto che non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile
se non per testamento o successione legittima. Ogni atto contrario è nullo di
diritto. |
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10.
II
concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e
del presente. Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le
distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il soggetto gestore
del servizio può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del
cimitero. |
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11.
Sarà in
facoltà dei beneficiari di tombe di famiglia, dietro concessione del sindaco
ed a seguito di istanza del parente o dei parenti più prossimi del defunto,
di raccogliere i resti tumulati per far posto a nuove salme, dopo 35 anni
dalla tumulazione. |
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12.
È ammessa
la rimozione delle salme prima del compimento del trentacinquennio qualora si
tratti di tumulare le salme stesse od i relativi resti in altro sepolcreto di
pari grado o superiore per durata o decoro o qualora il coniuge superstite
chieda in concessione due manufatti comunali per essere tumulato vicino al
coniuge premorto. |
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13.
Le salme
del concessionario originario dell’area che ha costruito la tomba e quella
del suo coniuge non possono essere rimosse, anche se sono trascorsi 35 anni
dalla tumulazione fino a quando esiste la tomba stessa né è ammessa la
raccolta dei loro resti in celletta ossario, fatta eccezione nel caso che la
sua famiglia costruisca una nuova tomba ove possano essere degnamente
sistemate. |
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14.
Ai fini del
diritto d’uso della tomba di famiglia, dovrà essere sempre e comunque
lasciata la disponibilità di un loculo da riservarsi al coniuge del
concessionario originario. |
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CAPO
II – MODALITA’ DI ESERCIZIO DELLA CONCESSIONE |
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Art.
81 - Manutenzione. |
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La manutenzione delle sepolture private
spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La
manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché
l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in
quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di
sicurezza o di igiene. |
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Art.
82 - Costruzione dell'opera - Termini. |
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1.
Le
concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al secondo e terzo
comma dell'articolo 77, impegnano il concessionario alla sollecita
presentazione del progetto secondo le modalità previste all'articolo 92 ed
alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione
del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza. |
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2.
Qualora
l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva
disponibilità e consegna dell'area stessa. |
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3.
Per motivi
da valutare dal Dirigente del servizio, o suo delegato, può essere concessa,
ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una
proroga fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi. |
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Art.
83 - Divisione e subentri. |
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1.
Più
concessionari possono richiedere la divisione dei posti o l'individuazione di
separate quote della concessione stessa. |
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2.
La
richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e deve essere
sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente
da tutti gli stessi. |
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3.
Nelle
stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro
rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di
sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del
diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali. |
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4.
Tali
richieste sono recepite e registrate dal servizio cimiteri, anche
utilizzando, se presenti, servizi informatici. |
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5.
La
divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono
atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del
diritto d'uso. |
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6.
Con atto
pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del servizio
cimiteri, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono
regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della
concessione nei confronti del Comune. |
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7. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, qualora nella tomba residui disponibilità di posti salma, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'articolo 80, sono tenuti a darne comunicazione al servizio di polizia mortuaria e cimiteri entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la varia |