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REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

 

- PROVINCIA DI TORINO -

 

 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO

GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

 

 

 

 

 

 

Art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

 

 

 

 

 

 

 

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 6 del 25 febbraio 1999 (in vigore dal 1° gennaio 1999)

 

Modificato con deliberazione Consiglio Comunale n. 53 del 24/09/2007 (in vigore dal 1° gennaio 2008)

 

 

LE MODIFICHE APPORTATE CON DELIBERAZIONE C.C. N. 53 DEL 24/09/2007 SONO STATE EVIDENZIATE IN GRASSETTO .

LE PARTI ABROGATE CON LA MEDESIMA DELIBERAZIONE, SONO INVECE STATE BARRATE.

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICE

 

 

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e scopo del regolamento......................................................................................... 3

Art. 2 – Definizione delle entrate....................................................................................................... 3

Art. 3 – Aliquote e tariffe.................................................................................................................... 3

Art. 4 – Agevolazioni........................................................................................................................... 4

 

 

TITOLO II – GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

Art. 5 – Forme di gestione.................................................................................................................. 4

Art. 6 – Soggetti responsabili delle entrate ...................................................................................... 5

Art. 7 – Attività di controllo delle entrate.......................................................................................... 5

Art. 8 – Rapporto con i cittadini......................................................................................................... 5

Art. 9 – Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie........................................ 6

Art. 10 – Accertamento delle entrate non tributarie......................................................................... 6

Art. 10bis – Notificazione degli atti.................................................................................................... 7

Art. 11 - Contenzioso tributario.......................................................................................................... 8

Art. 11bis – Insinuazione nel passivo fallimentare............................................................................ 8

Art. 12 - Autotutela............................................................................................................................. 8

Art. 12bis – Diritto di interpello.......................................................................................................... 9

 

 

TITOLO III - RISCOSSIONE

Art. 13 - Riscossione......................................................................................................................... 10

Art. 13bis – Sospensione e dilazione del versamento...................................................................... 11

Art. 13ter – Compensazione crediti tributari................................................................................... 12

Art. 14 – Crediti inesigibili o di difficile riscossione........................................................................ 13

Art. 15 – Transazione dei crediti derivanti da entrate non tributarie............................................. 13

Art. 16 – Rimborsi............................................................................................................................. 13

Art. 16bis – Importi minimi............................................................................................................... 14

Art. 16ter – Interessi......................................................................................................................... 14

 

 

TITOLO IV – NORME FINALI

Art. 17 – Norme finali....................................................................................................................... 15

 

 

 


 

REGOLAMENTO GENERALE DELLE  ENTRATE COMUNALI

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art.1

Oggetto e scopo del regolamento

 

  1. Il presente regolamento, adottato in esecuzione delle disposizioni dell’art. 52 del Decreto Legislativo15/12/1997, n. 446, disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità  e trasparenza dell’attività amministrativa.

 

1.bis Le norme del presente regolamento sono altresì finalizzate a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente, in applicazione dello Statuto dei Diritti del contribuente di cui alla Legge 212/2000.

 

  1. Il regolamento detta norme relative alle procedure e modalità di gestione per quanto attiene la determinazione delle aliquote e tariffe, le agevolazioni, la riscossione, l’accertamento, il contenzioso ed i rimborsi.

 

  1. Non sono oggetto di disciplina regolamentare l’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e l’aliquota massima dei singoli tributi, applicandosi le pertinenti disposizioni legislative.

 

  1. Restano salve le norme contenute nei regolamenti dell’ente, siano essi di carattere tributario o meno ed in particolare le disposizioni del regolamento comunale di contabilità, fatto salvo quanto indicato all’art. 17 comma 2.

 

Art. 2

Definizione delle entrate

 

  1. Sono disciplinate  dal seguente regolamento le entrate tributarie, le entrate patrimoniali e le altre entrate, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

 

Art. 3

Aliquote e tariffe

 

  1. Le aliquote, tariffe e prezzi sono determinati con deliberazioni dell’organo competente, nel rispetto  dei limiti previsti dalla legge.

 

  1. Le deliberazioni devono essere adottate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario.

 

  1. Per i servizi a domanda individuale o connessi a tariffe o contribuzioni dell’utenza, il responsabile del servizio, sulla base delle indicazioni contenute nella relazione previsionale e programmatica, predispone idonee proposte da sottoporre alla Giunta, sulla base dei costi diretti ed indiretti dei relativi servizi.

 

  1. Se non diversamente stabilito dalla legge, in assenza di nuova deliberazione si intendono prorogate aliquote, tariffe e prezzi fissati per l’anno in corso.

 

Art. 4

Agevolazioni

 

  1. I criteri per le riduzioni ed esenzioni per le entrate comunali sono individuati dal Consiglio Comunale, con apposita deliberazione o nell’ambito degli specifici regolamenti comunali di applicazione. Agevolazioni stabilite dalla legge successivamente all’adozione di dette deliberazioni si intendono comunque immediatamente applicabili, salvo espressa esclusione, se resa possibile dalla legge, da parte del Consiglio Comunale.

 

  1. Le agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti beneficiari o, se ciò è consentito dalla legge o dalla norma regolamentare, possono essere direttamente applicate dai soggetti stessi in sede di autoliquidazione, salvo successive verifiche da parte degli uffici comunali.

 

TITOLO II

GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

 

Art. 5

Forme di gestione

 

  1. La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza, equità.

 

  1. Oltre alla gestione diretta, per le fasi di liquidazione, accertamento, riscossione dei tributi comunali possono essere utilizzate, anche disgiuntamente, le seguenti forme di gestione
    1. gestione associata con altri enti locali, ai sensi artt. 24 – 28 della L. 8/6/1990, n. 142;
    2. affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all’art. 22, comma 3, lettera c), della L. 142/1990;
    3. affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dall’art. 22, comma 3, lettera e) della L. 142/1990, i cui soci privati siano scelti tra i soggetti iscritti all’albo di cui all’art. 53 del Decreto Legislativo 15/12/1997,n. 446;
    4. affidamento mediante concessioni ai concessionari dei servizi di riscossione di cui al D.P.R. 28/1/1988, N. 43;
    5. affidamento mediante concessione ai soggetti iscritti all’albo di cui all’art. 53 del D.Lgs. 446/1997.

 

2.   L’Amministrazione Comunale può affidare le attività relative alle entrate, anche disgiuntamente, a terzi, secondo i principi contenuti nell’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, nel rispetto delle procedure di affidamento dei servizi pubblici previste dalla normativa vigente.

 

  1. L’affidamento della gestione diversa da quella diretta deve essere deliberata dal Consiglio Comunale, previa valutazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi.

 

  1. L’affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori oneri per i cittadini.

 

 

 

 

Art. 6

Soggetti responsabili delle entrate

 

  1. Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate i responsabili dei servizi ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell’ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo.

 

  1. Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all’acquisizione delle entrate compresa l’attività istruttoria di controllo e verifica nonché l’attività di liquidazione, di accertamento e sanzionatoria. Lo stesso appone il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate, fatte salve le competenze comunque assegnate al Responsabile del Servizio Tributi.

 

  1. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all’art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, anche disgiuntamente, la liquidazione, l’accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.

 

Art. 7

Attività di controllo delle entrate

 

  1. Gli uffici comunali competenti provvedono al controllo delle denunce tributarie, dei versamenti e di tutti gli adempimenti posti a carico dei contribuenti utenti, dalla legge o dai regolamenti comunali.

 

  1. La Giunta Comunale, in sede di approvazione del piano esecutivo di gestione, ovvero con delibera successiva, può indirizzare, ove ciò sia ritenuto opportuno, l’attività di controllo/accertamento delle diverse entrate su particolari settori di intervento.

 

  1. Nell’ambito dell’attività di controllo l’ufficio può invitare il cittadino a fornire chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte a quesiti o questionari.

 

  1. Sulla base degli obiettivi stabiliti per l’attività di controllo, e dei risultati raggiunti, la Giunta Comunale può stabilire compensi incentivanti per i dipendenti e gli uffici competenti.

 

Art. 8

Rapporti con  i cittadini

 

  1. I rapporti con i cittadini devono essere improntati a criteri di collaborazione, semplificazione trasparenza, pubblicità e buona fede.

 

1bis. Nell’esercizio dell’attività tributaria il Comune tende ad instaurare rapporti di collaborazione con il contribuente, al fine di facilitarlo negli adempimenti di legge e pubblicizza adeguatamente gli istituti correttivi ed agevolativi.

 

  1. Vengono ampiamente resi pubblici le tariffe, aliquote e prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti in carico ai cittadini.

 

  1. Presso gli uffici competenti e presso l’Ufficio Pubbliche Relazioni vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.

 

 

 

Art. 9

Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie

 

  1. L’attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie deve essere improntata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.

 

  1. Il provvedimento di liquidazione e di accertamento è formulato secondo le specifiche previsioni di legge.

 

  1. La comunicazione degli avvisi che devono essere notificati al contribuente può avvenire a mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno.

 

 

2.   Il Comune, relativamente ai tributi di propria competenza, procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 e s.m.e.i.

 

3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere altresì l’indicazione dell’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato, del responsabile del procedimento, dell’organo o dell’autorità amministrativa presso il quale è possibile promuovere un riesame anche del merito dell’atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell’organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal Responsabile del Servizio Tributi, ovvero dal soggetto responsabile del singolo tributo di cui all’art. 6 comma 3.

 

3bis. Se la redazione degli avvisi viene fatta mediante sistemi automatizzati, la sottoscrizione autografa può essere sostituita da indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile.

 

  1. In caso di affidamento in concessione della gestione dell’entrata, l’attività di liquidazione ed accertamento deve essere effettuata dal concessionario, con le modalità stabilite dalla legge, dai regolamenti comunali, dal disciplinare della concessione.

 

Art. 10

Accertamento delle entrate non tributarie

 

  1. L’entrata è accertata quando in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell’esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica); determinare l’ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rivelazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione).

 

  1. Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell’utenza, l’accertamento è effettuato a seguito di riscossione oppure sulla base di atti amministrativi o di contratti che ne quantificano l’ammontare, oppure con apposito  atto del dal “responsabile del servizio” (o del procedimento, centro di responsabilità e/o di ricavo).

 

  1. Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell’esercizio, costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione, rimanendo salva la possibilità della loro reiscrizione tra le previsioni di competenza dei bilanci futuri ove i relativi crediti dovessero insorgere in data successiva alla chiusura dell’esercizio finanziario.

 

Art.  10 bis

Notificazione degli atti

 

1.      Gli atti di liquidazione e/o accertamento, ovvero quelli risultanti dal concordato o dall'applicazione dell'istituto dell'autotutela possono essere notificati anche a mezzo del servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero presso gli uffici del settore competente tramite personale appositamente autorizzato.

2.      In alternativa, ai sensi dell’art. 1 comma 158 della Legge 27/12/2006 n. 296, per la notifica degli atti di accertamento dei tributi locali e di quelli afferenti le procedure esecutive di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni, nonché degli atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie, ferme restando le disposizioni vigenti, il dirigente dell'ufficio competente, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori.

3.      I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione comunale, tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modificazioni, nonché tra soggetti che, per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa, in ogni caso, la partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale, ed il superamento di un esame di idoneità.

4.      Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel territorio dell'ente locale che lo ha nominato, sulla base della direzione e del coordinamento diretto dell'ente ovvero degli affidatari del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modificazioni. Il messo notificatore non può farsi sostituire né rappresentare da altri soggetti.

5.      Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutte le entrate comunali, tributi compresi, anche se diversamente previsto dai singoli regolamenti.

 

Art. 11

Contenzioso tributario

 

  1. Spetta al Sindaco, quale rappresentante dell’ente previa autorizzazione da parte della Giunta Comunale, costituirsi in giudizio nel contenzioso tributario, proporre  e aderire alla conciliazione giudiziale, proporre appello; a tale scopo il Sindaco delega il funzionario responsabile o altro dipendente dell’ente. Il delegato rappresenta l’ente nel procedimento.

 

1bis. Ai sensi del comma 3 dell’art. 11 del D.Lgs. n. 546/1992 e s.m.e.i., il Comune può stare in giudizio anche mediante il Responsabile del Servizio Tributi.

 

  1. L’attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri comuni, mediante apposita struttura.

 

  1. Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all’ente.

 

Art. 11 bis

Insinuazione nel passivo del fallimento

 

1.        L’insinuazione ordinaria nel passivo del fallimento è disposta per importi dovuti e non pagati a titolo di entrata tributaria o patrimoniale dal soggetto giuridico fallito, solo se superiori all’importo di Euro 250,00.

2.        L’insinuazione tardiva nel passivo del fallimento è disposta per importi dovuti e non pagati a titolo di entrata tributaria o patrimoniale dal soggetto giuridico fallito, solo se superiori all’importo di Euro 1.000,00.

3.        Nel caso indicato nel precedente comma 2 dovrà tuttavia essere previamente contattato il curatore fallimentare, al fine di effettuare un’analisi dell’attivo ancora disponibile e, in mancanza di somme disponibili, non si dovrà procedere all’insinuazione tardiva nel fallimento.

 

Art. 12

Autotutela

 

  1. Il responsabile del Servizio al quale compete la gestione del tributo o dell’entrata, può procedere all’annullamento o alla revisione anche parziale dei propri atti avendone riconosciuto l’illegittimità e/o l’errore manifesto. Può inoltre revocare il provvedimento ove rilevi la necessità di un riesame degli elementi di fatto o di diritto, ovvero sospenderlo temporaneamente.

 

  1. Nella valutazione del procedimento il responsabile del Servizio deve obbligatoriamente verificare sia il grado di probabilità di soccombenza dell’Amministrazione, sia il  costo della difesa e di tutti i costi accessori.

 

  1. Non è consentito l’esercizio dell’autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune.

 

Art.12 bis

Diritto di interpello

 

1.        Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al Responsabile dell’Ufficio Tributi, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello, concernenti l’applicazione delle disposizioni in tema di tributi del Comune a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell’istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

2.        La risposta del Responsabile dell’Ufficio Tributi, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell’istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro centoventi giorni dalla sua proposizione, si intende che il Comune concordi con l’interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.

3.        L’istanza di interpello, da presentare mediante raccomandata con avviso di ricevimento o mediante deposito presso l’Ufficio Protocollo comunale, deve contenere:

a)   i dati identificativi del contribuente ed eventualmente del suo rappresentante;

b)   l’indicazione del luogo dove devono essere effettuate le comunicazioni;

c)    l’indicazione puntuale delle disposizioni normative di incerta interpretazione;

d)   l’indicazione dell’oggetto e del presupposto cui devono applicarsi le disposizioni;

e)   l’interpretazione prospettata dal contribuente, con l’indicazione delle motivazioni di diritto e di fatto sulle quali essa si basa;

f)     copia dei documenti di cui viene fatta menzione nella richiesta, se non già in possesso dell’ente;

g)   sottoscrizione del richiedente o del suo legale rappresentante.

4.        La presentazione dell’istanza deve precedere ogni comportamento giuridicamente rilevante nella fattispecie oggetto di interpello. Il mancato rispetto di tale condizione impedisce che l’istanza si configuri come “diritto di interpello” sul piano degli effetti giuridici, senza eliminare l’obbligo dell’ufficio di emettere il parere

5.        Limitatamente alla questione oggetto dell’istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dal Responsabile dell’Ufficio Tributi entro il termine di centoventi giorni dalla sua proposizione.

6.        Il Responsabile dell’Ufficio Tributi, allo scopo di meglio precisare e chiarire il quesito proposto, ha la facoltà di richiedere ulteriori informazioni e documenti al contribuente. Tale richiesta sospende il decorso del termine di 120 giorni per fornire riscontro, che riprende a decorrere dopo l’avvenuta ricezione dei documenti e/o informazioni.

7.        I mutamenti di interpretazione sull’applicazione delle norme oggetto dell’interpello, verificatisi successivamente alla risposta dell’Ufficio, devono essere comunicati al richiedente ed hanno effetto dal periodo di imposta successivo alla data di ricezione della comunicazione.

8.        I mutamenti di interpretazione sull’applicazione delle norme oggetto dell’interpello, verificatisi  successivamente alla risposta dell’Ufficio e derivanti da modifiche legislative o regolamentari sopravvenute, fanno cessare l’effetto vincolante della risposta stessa.

9.        Per le questioni di massima complessità, il Comune può incaricare un professionista esterno che fornisca al Responsabile dell’Ufficio Tributi un concreto ausilio per rispondere alle istanze di interpello.

 

TITOLO III

RISCOSSIONE

 

Art. 13

Riscossione

 

  1. Se non diversamente previsto dalla legge, la riscossione delle entrate può essere effettuata tramite il Concessionario l’Agente del Servizio di riscossione tributi, la Tesoreria Comunale, mediante c.c. postale intestato alla medesima, mediante bonifico bancario al Conto di Tesoreria Comunale, o con altri mezzi anche elettronici o telematici di pagamento, semprechè l’Amministrazione Comunale disponga in tal senso. ovvero tramite banche e istituti di credito convenzionati. Ove previsto dalla vigente normativa, è altresì ammesso il versamento delle entrate tributarie mediante l’utilizzo del modello di pagamento F24 per l’esecuzione dei versamenti unitari, di cui all’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241 e s.me.i.

 

  1. Qualora le norme statali vigenti non prevedano termini più ampi, i ruoli per la riscossione spontanea e coattiva delle entrate tributarie devono essere formati e resi esecutivi, a pena di decadenza, entro l’anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo e, in caso di liquidazione in base a denuncia tardiva o ad accertamento, entro l’anno successivo a quello nel corso del quale è prodotta la predetta denuncia ovvero l’avviso di accertamento è divenuto definitivo.

 

2.   Qualora siano utilizzate le modalità di versamento sui conti correnti postali intestati alla Tesoreria Comunale  i pagamenti si considerano comunque effettuati il giorno in cui l'Amministrazione postale rilascia la ricevuta di versamento indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria; parimenti in caso di pagamenti mediante bonifico bancario, o con altri mezzi elettronici/telematici i pagamenti si considerano comunque effettuati il giorno in cui vengono disposti ed il debitore ottiene formale ricevuta della disposizione di bonifico o pagamento.

 

2bis. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.

 

  1. La riscossione coattiva sia dei tributi che delle altre entrate avviene secondo la procedura di cui ai D.P.R. 29/9/1973, n. 602, se affidata ai concessionari agli Agenti del servizio di riscossione, ovvero con quella indicata dal R.D. 14/4/1910, n. 639, se svolta direttamente o affidata ad altri soggetti. La sottoscrizione dell’ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate ai sensi del RD 639/1910 compete al funzionario responsabile della singola entrata.

 

3bis In caso di gestione in economia delle proprie entrate, sia tributarie sia patrimoniali ivi comprese le sanzioni amministrative, il Comune dopo la notifica delle richieste di pagamento, degli atti di accertamento, ove previsti, degli atti di irrogazione delle sanzioni e delle ingiunzioni di pagamento, può affidare a terzi, nel rispetto della normativa in vigore al momento dell’affidamento, le procedure esecutive per il recupero dei propri crediti.

 

  1. Regolamenti o Atti amministrativi specifici possono autorizzare la riscossione di particolari entrate da parte dell’Economo o di altri agenti contabili.

 

  1. Il versamento in Tesoreria deve avvenire nei termini fissati dal Regolamento  di contabilità.

 

  1. Si applicano le disposizioni previste dall’art. 75 del D.Lgs. 25/2/1995, n. 77 233 del D.Lgs. 267/2000, per cui entro il 28 febbraio gli agenti contabili devono rendere il conto della propria gestione, allegando la relativa documentazione. entro il termine di due mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario, l’economo, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all’art. 93 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, rendono il conto della propria gestione all’ente locale, allegando la relativa documentazione.

 

  1. Gli Agenti Contabili sono soggetti alla verifica ordinaria e straordinaria di cassa dell’organo di revisione.

 

  1. I relativi conti sono redatti su modello ministeriale (approvato con D.P.R. 194/1996).

 

Art. 13 bis

Sospensione e dilazione del versamento

 

1.      Con delibera della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da gravi calamità naturali o individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima.

  1. Su richiesta dell’interessato, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, può essere concessa, dal funzionario responsabile dell’entrata, la ripartizione del pagamento delle somme dovute, in rate mensili, aventi scadenza l’ultimo giorno di ciascun mese, secondo un piano rateale predisposto dall’ufficio e sottoscritto per accettazione dal richiedente, che impegna quest’ultimo a versare le somme dovute, secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, con obbligo di presentare all’Ufficio titolare dell’entrata la ricevuta di versamento.

 

3.      Il piano rateale comprende un numero di rate mensili non superiori a 24, secondo il seguente schema:

 

a. Persone Fisiche

 

Ammontare del debito

Numero massimo di rate mensili

Per debiti inferiori al 5% del reddito lordo familiare dell’anno precedente a quello nel corso del quale è notificata la richiesta di pagamento

6

Per debiti compresi tra il 5% e il 10% del reddito lordo familiare dell’anno precedente a quello nel corso del quale è notificata la richiesta di pagamento

12

Per debiti superiori al 10% del reddito lordo familiare dell’anno precedente a quello nel corso del quale è notificata la richiesta di pagamento

24

 

 

 

b. Persone Giuridiche, imprese e professionisti

 

Ammontare del debito

Numero massimo di rate mensili

Per debiti inferiori al 5% del reddito lordo imponibile dell’anno precedente a quello nel corso del quale è notificata la richiesta di pagamento

6

Per debiti compresi tra il 5% e il 10% del reddito lordo imponibile dell’anno precedente a quello nel corso del quale è notificata la richiesta di pagamento

12

Per debiti superiori al 10% del reddito lordo imponibile dell’anno precedente a quello nel corso del quale è notificata la richiesta di pagamento

24

 

4.      Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, l’interessato, in allegato all’istanza di rateizzazione, dovrà presentare:

-         se persona fisica, copia della documentazione attestante i redditi conseguiti da tutti i componenti del proprio nucleo familiare riferiti all’anno precedente a quello nel corso del quale è stata notificata la richiesta di pagamento;

-         se persona giuridica, impresa o professionisti, copia del modello di dichiarazione dei redditi riferiti all’anno precedente a quello nel corso del quale è stata notificata la richiesta di pagamento.

 

5.      Su ciascuna rata, a partire dalla seconda, vanno applicati gli interessi nella misura indicata nell’art. 16ter.

 

6.      Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e dovrà provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

 

7.      Se l’importo oggetto della richiesta di rateizzazione è superiore ad Euro 5.000,00 (cinquemila/00), è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale sotto forma di polizza fidejussoria o bancaria.

 

Art. 13 ter

Compensazione crediti tributari

 

1.      E’ ammessa la compensazione nell’ambito dei tributi comunali esclusivamente tra tributi della stessa natura e con l’osservanza delle disposizioni di cui ai successivi commi.

 

2.      Il contribuente può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo per annualità precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso.

 

3.      Ai fini dell’applicazione del comma 2, il contribuente dovrà presentare al responsabile del tributo per il quale è dovuto il versamento apposita istanza contenente la volontà di adempiere, in tutto o in parte, all’obbligazione tributaria utilizzando il credito vantato. L’istanza dovrà contenere, tra l’altro, l’indicazione esatta del credito e l’importo che si intende utilizzare per la compensazione.

 

4.      L’istanza prevista al comma 3 deve essere presentata almeno 60 giorni prima della data prevista per il pagamento del tributo.

 

5.      Il funzionario responsabile del tributo, accertata la sussistenza del credito, provvede ad emettere apposito provvedimento di rimborso in compensazione e a darne immediata comunicazione al contribuente.

 

6.      Nel caso in cui le somme a credito siano maggio