
- PROVINCIA DI TORINO -
GENERALE DELLE
ENTRATE COMUNALI
Art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 6
del 25 febbraio 1999 (in vigore dal 1° gennaio 1999)
Modificato con deliberazione Consiglio Comunale n. 53
del 24/09/2007 (in vigore dal 1° gennaio 2008)
LE MODIFICHE APPORTATE CON DELIBERAZIONE C.C. N. 53
DEL 24/09/2007 SONO STATE EVIDENZIATE IN GRASSETTO .
LE PARTI ABROGATE CON LA MEDESIMA DELIBERAZIONE,
SONO INVECE STATE BARRATE.
INDICE
TITOLO I – DISPOSIZIONI
GENERALI
Art. 1 – Oggetto e scopo del regolamento......................................................................................... 3
Art. 2 – Definizione delle entrate....................................................................................................... 3
Art.
3 – Aliquote e tariffe.................................................................................................................... 3
Art.
4 – Agevolazioni........................................................................................................................... 4
TITOLO II – GESTIONE
E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE
Art. 5 – Forme di gestione.................................................................................................................. 4
Art. 6 – Soggetti responsabili delle
entrate ...................................................................................... 5
Art. 7 – Attività di controllo delle
entrate.......................................................................................... 5
Art. 8 – Rapporto con i cittadini......................................................................................................... 5
Art. 9 – Attività di liquidazione ed
accertamento delle entrate tributarie........................................ 6
Art. 10 – Accertamento delle entrate non
tributarie......................................................................... 6
Art. 10bis – Notificazione degli atti.................................................................................................... 7
Art. 11 - Contenzioso tributario.......................................................................................................... 8
Art. 11bis – Insinuazione nel passivo
fallimentare............................................................................ 8
Art. 12 - Autotutela............................................................................................................................. 8
Art. 12bis – Diritto di interpello.......................................................................................................... 9
TITOLO III -
RISCOSSIONE
Art. 13 - Riscossione......................................................................................................................... 10
Art. 13bis – Sospensione e dilazione del
versamento...................................................................... 11
Art. 13ter – Compensazione crediti
tributari................................................................................... 12
Art. 14 – Crediti inesigibili o di
difficile riscossione........................................................................ 13
Art. 15 – Transazione dei crediti
derivanti da entrate non tributarie............................................. 13
Art. 16 – Rimborsi............................................................................................................................. 13
Art. 16bis – Importi minimi............................................................................................................... 14
Art. 16ter – Interessi......................................................................................................................... 14
TITOLO IV – NORME
FINALI
Art. 17 – Norme finali....................................................................................................................... 15
REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art.1
Oggetto e scopo del regolamento
- Il presente regolamento, adottato in esecuzione
delle disposizioni dell’art. 52 del Decreto Legislativo15/12/1997, n. 446,
disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse tributarie o
non tributarie, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti
dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia,
economicità e trasparenza
dell’attività amministrativa.
1.bis Le norme del presente regolamento sono altresì finalizzate a
stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente, in
applicazione dello Statuto dei Diritti del contribuente di cui alla Legge
212/2000.
- Il regolamento detta norme relative alle procedure
e modalità di gestione per quanto attiene la determinazione delle aliquote
e tariffe, le agevolazioni, la riscossione, l’accertamento, il contenzioso
ed i rimborsi.
- Non sono oggetto di disciplina regolamentare
l’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti
passivi e l’aliquota massima dei singoli tributi, applicandosi le
pertinenti disposizioni legislative.
- Restano salve le norme contenute nei regolamenti
dell’ente, siano essi di carattere tributario o meno ed in particolare le
disposizioni del regolamento comunale di contabilità, fatto salvo quanto indicato all’art. 17 comma 2.
Art. 2
Definizione delle entrate
- Sono disciplinate
dal seguente regolamento le entrate tributarie, le entrate
patrimoniali e le altre entrate, con esclusione dei trasferimenti
erariali, regionali e provinciali.
Art. 3
Aliquote e tariffe
- Le
aliquote, tariffe e prezzi sono determinati con deliberazioni dell’organo
competente, nel rispetto dei
limiti previsti dalla legge.
- Le deliberazioni devono essere adottate entro il
termine di approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio
finanziario.
- Per i servizi a domanda individuale o connessi a
tariffe o contribuzioni dell’utenza, il responsabile del servizio, sulla
base delle indicazioni contenute nella relazione previsionale e
programmatica, predispone idonee proposte da sottoporre alla Giunta, sulla
base dei costi diretti ed indiretti dei relativi servizi.
- Se non diversamente stabilito dalla legge, in
assenza di nuova deliberazione si intendono prorogate aliquote, tariffe e
prezzi fissati per l’anno in corso.
Art. 4
Agevolazioni
- I criteri per le riduzioni ed esenzioni per le
entrate comunali sono individuati dal Consiglio Comunale, con apposita
deliberazione o nell’ambito degli specifici regolamenti comunali di
applicazione. Agevolazioni stabilite dalla legge successivamente
all’adozione di dette deliberazioni si intendono comunque immediatamente
applicabili, salvo espressa esclusione, se resa possibile dalla legge, da
parte del Consiglio Comunale.
- Le agevolazioni sono concesse su istanza dei
soggetti beneficiari o, se ciò è consentito dalla legge o dalla norma
regolamentare, possono essere direttamente applicate dai soggetti stessi
in sede di autoliquidazione, salvo successive verifiche da parte degli
uffici comunali.
TITOLO II
GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE
Art. 5
Forme di gestione
- La scelta della forma di gestione delle diverse
entrate deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità,
efficienza, equità.
Oltre alla gestione diretta, per le fasi di
liquidazione, accertamento, riscossione dei tributi comunali possono
essere utilizzate, anche disgiuntamente, le seguenti forme di gestione
gestione associata con altri enti locali, ai
sensi artt. 24 – 28 della L. 8/6/1990, n. 142;
affidamento mediante convenzione ad azienda
speciale di cui all’art. 22, comma 3, lettera c), della L. 142/1990;
affidamento mediante convenzione a società per
azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale
previste dall’art. 22, comma 3, lettera e) della L. 142/1990, i cui soci
privati siano scelti tra i soggetti iscritti all’albo di cui all’art. 53
del Decreto Legislativo 15/12/1997,n. 446;
affidamento mediante concessioni ai
concessionari dei servizi di riscossione di cui al D.P.R. 28/1/1988, N.
43;
affidamento mediante concessione ai soggetti
iscritti all’albo di cui all’art. 53 del D.Lgs. 446/1997.
2. L’Amministrazione Comunale può affidare le attività relative alle
entrate, anche disgiuntamente, a terzi, secondo i principi contenuti nell’art.
52 del D.Lgs. 446/1997, nel rispetto delle procedure di affidamento dei servizi
pubblici previste dalla normativa vigente.
- L’affidamento della gestione diversa da quella
diretta deve essere deliberata dal Consiglio Comunale, previa valutazione
della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi.
- L’affidamento della gestione a terzi non deve
comportare maggiori oneri per i cittadini.
Art. 6
Soggetti responsabili delle entrate
- Sono responsabili delle attività organizzative e
gestionali inerenti le diverse entrate i responsabili dei servizi ai quali
rispettivamente le entrate sono affidate nell’ambito del piano esecutivo
di gestione o altro provvedimento amministrativo.
- Il funzionario responsabile cura tutte le
operazioni utili all’acquisizione delle entrate compresa l’attività
istruttoria di controllo e verifica nonché l’attività di liquidazione, di
accertamento e sanzionatoria. Lo stesso appone il visto di esecutività sui
ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate, fatte salve le competenze comunque assegnate
al Responsabile del Servizio Tributi.
- Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di
cui all’art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, anche
disgiuntamente, la liquidazione, l’accertamento e la riscossione dei
tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono
intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.
Art. 7
Attività di controllo delle entrate
- Gli uffici comunali competenti provvedono al
controllo delle denunce tributarie, dei versamenti e di tutti gli
adempimenti posti a carico dei contribuenti utenti, dalla legge o dai
regolamenti comunali.
- La Giunta Comunale, in sede di approvazione del piano esecutivo di gestione, ovvero
con delibera successiva, può indirizzare, ove ciò sia ritenuto opportuno,
l’attività di controllo/accertamento delle diverse entrate su particolari
settori di intervento.
- Nell’ambito dell’attività di controllo l’ufficio
può invitare il cittadino a fornire chiarimenti, produrre documenti,
fornire risposte a quesiti o questionari.
- Sulla base degli obiettivi stabiliti per l’attività
di controllo, e dei risultati raggiunti, la Giunta Comunale può stabilire
compensi incentivanti per i dipendenti e gli uffici competenti.
Art. 8
Rapporti con i cittadini
- I rapporti con i cittadini devono essere improntati
a criteri di collaborazione, semplificazione trasparenza, pubblicità e buona fede.
1bis. Nell’esercizio
dell’attività tributaria il Comune tende ad instaurare rapporti di
collaborazione con il contribuente, al fine di facilitarlo negli adempimenti di
legge e pubblicizza adeguatamente gli istituti correttivi ed agevolativi.
- Vengono ampiamente resi pubblici le tariffe,
aliquote e prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti in
carico ai cittadini.
- Presso gli uffici competenti e presso l’Ufficio Pubbliche
Relazioni vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con
riferimento alle entrate applicate.
Art. 9
Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie
- L’attività di liquidazione ed accertamento delle
entrate tributarie deve essere improntata a criteri di equità,
trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.
Il provvedimento di liquidazione e di
accertamento è formulato secondo le specifiche previsioni di legge.
La comunicazione degli avvisi che devono essere
notificati al contribuente può avvenire a mezzo posta, con invio di
raccomandata con ricevuta di ritorno.
2. Il Comune, relativamente ai tributi di propria competenza, procede
alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o
ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse
dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a
mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso
motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere
notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno
successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o
avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere
contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli
articoli 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 e s.m.e.i.
3. Gli avvisi di accertamento
in rettifica e d’ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di
fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa
riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente,
questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo
non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere altresì
l’indicazione dell’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni
complete in merito all’atto notificato, del responsabile del procedimento,
dell’organo o dell’autorità amministrativa presso il quale è possibile promuovere
un riesame anche del merito dell’atto in sede di autotutela, delle modalità,
del termine e dell’organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il
termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli
avvisi sono sottoscritti dal Responsabile del Servizio Tributi, ovvero dal
soggetto responsabile del singolo tributo di cui all’art. 6 comma 3.
3bis. Se la redazione degli
avvisi viene fatta mediante sistemi automatizzati, la sottoscrizione autografa
può essere sostituita da indicazione a stampa del nominativo del funzionario
responsabile.
- In caso di affidamento in concessione della
gestione dell’entrata, l’attività di liquidazione ed accertamento deve
essere effettuata dal concessionario, con le modalità stabilite dalla
legge, dai regolamenti comunali, dal disciplinare della concessione.
Art. 10
Accertamento delle entrate non tributarie
- L’entrata è accertata quando in base ad idonea
documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell’esistenza di
un idoneo titolo giuridico è possibile individuare il debitore (persona
fisica o giuridica); determinare l’ammontare del credito, fissare la
scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare
riferimento per la rivelazione contabile del credito (diritto giuridico
alla riscossione).
- Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti
dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a
domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell’utenza,
l’accertamento è effettuato a
seguito di riscossione oppure sulla base di atti amministrativi o di
contratti che ne quantificano l’ammontare, oppure con apposito atto del
dal “responsabile
del servizio” (o del procedimento, centro di responsabilità e/o di
ricavo).
- Tutte le somme iscritte tra le entrate di
competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell’esercizio,
costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni ed a tale
titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione,
rimanendo salva la possibilità della loro reiscrizione tra le previsioni
di competenza dei bilanci futuri ove i relativi crediti dovessero
insorgere in data successiva alla chiusura dell’esercizio finanziario.
Art. 10 bis
1. Gli
atti di liquidazione e/o accertamento, ovvero quelli risultanti dal concordato
o dall'applicazione dell'istituto dell'autotutela possono essere notificati
anche a mezzo del servizio postale mediante raccomandata con avviso di
ricevimento ovvero presso gli uffici del settore competente tramite personale
appositamente autorizzato.
2. In alternativa, ai sensi dell’art. 1 comma
158 della Legge 27/12/2006 n. 296, per la notifica degli atti di accertamento
dei tributi locali e di quelli afferenti le procedure esecutive di cui al testo
unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate
patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e
successive modificazioni, nonché degli atti di invito al pagamento delle
entrate extratributarie, ferme restando le disposizioni vigenti, il dirigente
dell'ufficio competente, con provvedimento formale, può nominare uno o più
messi notificatori.
3. I messi notificatori possono essere
nominati tra i dipendenti dell'amministrazione comunale, tra i dipendenti dei
soggetti ai quali l'ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, la
liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate
ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15
dicembre 1997 n. 446 e successive modificazioni, nonché tra soggetti che, per
qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono
idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa, in
ogni caso, la partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione,
organizzato a cura dell'ente locale, ed il superamento di un esame di idoneità.
4. Il messo notificatore esercita le sue
funzioni nel territorio dell'ente locale che lo ha nominato, sulla base della
direzione e del coordinamento diretto dell'ente ovvero degli affidatari del
servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre
entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo
15 dicembre 1997 n. 446 e successive modificazioni. Il messo notificatore non
può farsi sostituire né rappresentare da altri soggetti.
5. Le disposizioni del presente articolo si
applicano a tutte le entrate comunali, tributi compresi, anche se diversamente
previsto dai singoli regolamenti.
Art. 11
Contenzioso tributario
- Spetta al Sindaco, quale rappresentante dell’ente
previa autorizzazione da parte della Giunta Comunale, costituirsi in
giudizio nel contenzioso tributario, proporre e aderire alla conciliazione giudiziale, proporre appello; a
tale scopo il Sindaco delega il funzionario responsabile o altro
dipendente dell’ente. Il delegato rappresenta l’ente nel procedimento.
1bis. Ai sensi del comma 3 dell’art. 11 del
D.Lgs. n. 546/1992 e s.m.e.i., il Comune può stare in giudizio anche mediante
il Responsabile del Servizio Tributi.
- L’attività di contenzioso può essere gestita in
forma associata con altri comuni, mediante apposita struttura.
- Ove necessario, la difesa in giudizio può essere
affidata anche a professionisti esterni all’ente.
Art. 11 bis
Insinuazione nel passivo del fallimento
1.
L’insinuazione
ordinaria nel passivo del fallimento è disposta per importi dovuti e non pagati
a titolo di entrata tributaria o patrimoniale dal soggetto giuridico fallito,
solo se superiori all’importo di Euro 250,00.
2.
L’insinuazione
tardiva nel passivo del fallimento è disposta per importi dovuti e non pagati a
titolo di entrata tributaria o patrimoniale dal soggetto giuridico fallito,
solo se superiori all’importo di Euro 1.000,00.
3.
Nel caso indicato
nel precedente comma 2 dovrà tuttavia essere previamente contattato il curatore
fallimentare, al fine di effettuare un’analisi dell’attivo ancora disponibile
e, in mancanza di somme disponibili, non si dovrà procedere all’insinuazione
tardiva nel fallimento.
Art. 12
Autotutela
- Il responsabile del Servizio al quale compete la
gestione del tributo o dell’entrata, può procedere all’annullamento o alla
revisione anche parziale dei propri atti avendone riconosciuto
l’illegittimità e/o l’errore manifesto. Può inoltre revocare il
provvedimento ove rilevi la necessità di un riesame degli elementi di
fatto o di diritto, ovvero
sospenderlo temporaneamente.
- Nella valutazione del procedimento il responsabile
del Servizio deve obbligatoriamente verificare sia il grado di probabilità
di soccombenza dell’Amministrazione, sia il costo della difesa e di tutti i costi accessori.
- Non è consentito l’esercizio dell’autotutela nel
caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune.
Art.12
bis
Diritto
di interpello
1.
Ciascun
contribuente può inoltrare per iscritto al Responsabile dell’Ufficio Tributi,
che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di
interpello, concernenti l’applicazione delle disposizioni in tema di tributi
del Comune a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni
di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La
presentazione dell’istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla
disciplina tributaria.
2.
La risposta del Responsabile
dell’Ufficio Tributi, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento
alla questione oggetto dell’istanza di interpello, e limitatamente al
richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro centoventi giorni
dalla sua proposizione, si intende che il Comune concordi con l’interpretazione
o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a
contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta,
anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.
3.
L’istanza di
interpello, da presentare mediante raccomandata con avviso di ricevimento o
mediante deposito presso l’Ufficio Protocollo comunale, deve contenere:
a)
i dati
identificativi del contribuente ed eventualmente del suo rappresentante;
b)
l’indicazione del
luogo dove devono essere effettuate le comunicazioni;
c)
l’indicazione
puntuale delle disposizioni normative di incerta interpretazione;
d)
l’indicazione
dell’oggetto e del presupposto cui devono applicarsi le disposizioni;
e)
l’interpretazione
prospettata dal contribuente, con l’indicazione delle motivazioni di diritto e
di fatto sulle quali essa si basa;
f)
copia dei documenti
di cui viene fatta menzione nella richiesta, se non già in possesso dell’ente;
g)
sottoscrizione del
richiedente o del suo legale rappresentante.
4.
La presentazione
dell’istanza deve precedere ogni comportamento giuridicamente rilevante nella
fattispecie oggetto di interpello. Il mancato rispetto di tale condizione
impedisce che l’istanza si configuri come “diritto di interpello” sul piano degli
effetti giuridici, senza eliminare l’obbligo dell’ufficio di emettere il parere
5.
Limitatamente alla
questione oggetto dell’istanza di interpello, non possono essere irrogate
sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dal Responsabile
dell’Ufficio Tributi entro il termine di centoventi giorni dalla sua
proposizione.
6.
Il Responsabile
dell’Ufficio Tributi, allo scopo di meglio precisare e chiarire il quesito
proposto, ha la facoltà di richiedere ulteriori informazioni e documenti al
contribuente. Tale richiesta sospende il decorso del termine di 120 giorni per
fornire riscontro, che riprende a decorrere dopo l’avvenuta ricezione dei
documenti e/o informazioni.
7.
I mutamenti di
interpretazione sull’applicazione delle norme oggetto dell’interpello,
verificatisi successivamente alla risposta dell’Ufficio, devono essere
comunicati al richiedente ed hanno effetto dal periodo di imposta successivo
alla data di ricezione della comunicazione.
8.
I mutamenti di
interpretazione sull’applicazione delle norme oggetto dell’interpello,
verificatisi successivamente alla
risposta dell’Ufficio e derivanti da modifiche legislative o regolamentari
sopravvenute, fanno cessare l’effetto vincolante della risposta stessa.
9.
Per le questioni di
massima complessità, il Comune può incaricare un professionista esterno che
fornisca al Responsabile dell’Ufficio Tributi un concreto ausilio per
rispondere alle istanze di interpello.
TITOLO III
RISCOSSIONE
Art. 13
Riscossione
- Se non diversamente previsto dalla legge, la
riscossione delle entrate può essere effettuata tramite
il
Concessionario l’Agente del
Servizio di riscossione tributi, la Tesoreria Comunale, mediante c.c.
postale intestato alla medesima, mediante
bonifico bancario al Conto di Tesoreria Comunale, o con altri mezzi anche
elettronici o telematici di pagamento, semprechè l’Amministrazione
Comunale disponga in tal senso. ovvero tramite banche e istituti di
credito convenzionati. Ove
previsto dalla vigente normativa, è altresì ammesso il versamento delle entrate
tributarie mediante l’utilizzo del modello di pagamento F24 per
l’esecuzione dei versamenti unitari, di cui all’art. 17 del D.Lgs. 9
luglio 1997 n. 241 e s.me.i.
Qualora le norme statali vigenti non prevedano
termini più ampi, i ruoli per la riscossione spontanea e coattiva delle
entrate tributarie devono essere formati e resi esecutivi, a pena di
decadenza, entro l’anno successivo a quello per il quale è dovuto il
tributo e, in caso di liquidazione in base a denuncia tardiva o ad
accertamento, entro l’anno successivo a quello nel corso del quale è
prodotta la predetta denuncia ovvero l’avviso di accertamento è divenuto
definitivo.
2. Qualora siano utilizzate le modalità di versamento sui conti
correnti postali intestati alla Tesoreria Comunale i pagamenti si considerano comunque effettuati il giorno in cui
l'Amministrazione postale rilascia la ricevuta di versamento indipendentemente
dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria;
parimenti in caso di pagamenti mediante bonifico bancario, o con altri mezzi
elettronici/telematici i pagamenti si considerano comunque effettuati il giorno
in cui vengono disposti ed il debitore ottiene formale ricevuta della
disposizione di bonifico o pagamento.
2bis. Nel caso di riscossione coattiva
dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al
contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno
successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.
- La riscossione coattiva sia dei tributi che delle
altre entrate avviene secondo la procedura di cui ai D.P.R. 29/9/1973, n.
602, se affidata
ai concessionari agli Agenti del servizio di riscossione, ovvero con quella
indicata dal R.D. 14/4/1910, n. 639, se svolta direttamente o affidata ad
altri soggetti. La sottoscrizione
dell’ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate ai sensi del RD
639/1910 compete al funzionario responsabile della singola entrata.
3bis
In caso di gestione in economia delle proprie entrate, sia tributarie sia patrimoniali
ivi comprese le sanzioni amministrative, il Comune dopo la notifica delle
richieste di pagamento, degli atti di accertamento, ove previsti, degli atti di
irrogazione delle sanzioni e delle ingiunzioni di pagamento, può affidare a
terzi, nel rispetto della normativa in vigore al momento dell’affidamento, le
procedure esecutive per il recupero dei propri crediti.
- Regolamenti o
Atti amministrativi specifici possono autorizzare la riscossione di
particolari entrate da parte dell’Economo o di altri agenti contabili.
- Il versamento in Tesoreria deve avvenire nei
termini fissati dal Regolamento di
contabilità.
- Si applicano le disposizioni previste dall’art.
75
del D.Lgs. 25/2/1995, n. 77 233
del D.Lgs. 267/2000, per cui entro il 28 febbraio gli agenti
contabili devono rendere il conto della propria gestione, allegando la
relativa documentazione. entro
il termine di due mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario,
l’economo, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all’art.
93 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, rendono il conto della propria gestione
all’ente locale, allegando la relativa documentazione.
- Gli Agenti
Contabili sono soggetti alla verifica ordinaria e straordinaria di
cassa dell’organo di revisione.
- I relativi conti sono redatti su modello
ministeriale (approvato con D.P.R. 194/1996).
Art.
13 bis
Sospensione
e dilazione del versamento
1. Con delibera
della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate
tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate
categorie di contribuenti interessati da gravi calamità naturali o individuati
con criteri precisati nella deliberazione medesima.
- Su richiesta
dell’interessato, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva
difficoltà, può essere concessa, dal funzionario responsabile
dell’entrata, la ripartizione del pagamento delle somme dovute, in rate
mensili, aventi scadenza l’ultimo giorno di ciascun mese, secondo un piano
rateale predisposto dall’ufficio e sottoscritto per accettazione dal
richiedente, che impegna quest’ultimo a versare le somme dovute, secondo
le indicazioni contenute nel suddetto piano, con obbligo di presentare
all’Ufficio titolare dell’entrata la ricevuta di versamento.
3. Il piano
rateale comprende un numero di rate mensili non superiori a 24, secondo il
seguente schema:
a. Persone Fisiche
|
Ammontare
del debito
|
Numero
massimo di rate mensili
|
|
Per
debiti inferiori al 5% del reddito lordo familiare dell’anno precedente a
quello nel corso del quale è notificata la richiesta di pagamento
|
6
|
|
Per
debiti compresi tra il 5% e il 10% del reddito lordo familiare dell’anno
precedente a quello nel corso del quale è notificata la richiesta di
pagamento
|
12
|
|
Per
debiti superiori al 10% del reddito lordo familiare dell’anno precedente a
quello nel corso del quale è notificata la richiesta di pagamento
|
24
|
b. Persone Giuridiche, imprese e professionisti
|
Ammontare
del debito
|
Numero
massimo di rate mensili
|
|
Per
debiti inferiori al 5% del reddito lordo imponibile dell’anno precedente a
quello nel corso del quale è notificata la richiesta di pagamento
|
6
|
|
Per
debiti compresi tra il 5% e il 10% del reddito lordo imponibile dell’anno
precedente a quello nel corso del quale è notificata la richiesta di
pagamento
|
12
|
|
Per
debiti superiori al 10% del reddito lordo imponibile dell’anno precedente a
quello nel corso del quale è notificata la richiesta di pagamento
|
24
|
4. Ai fini
dell’applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, l’interessato, in
allegato all’istanza di rateizzazione, dovrà presentare:
-
se persona fisica, copia della documentazione
attestante i redditi conseguiti da tutti i componenti del proprio nucleo
familiare riferiti all’anno precedente a quello nel corso del quale è stata
notificata la richiesta di pagamento;
-
se persona giuridica, impresa o professionisti, copia
del modello di dichiarazione dei redditi riferiti all’anno precedente a quello
nel corso del quale è stata notificata la richiesta di pagamento.
5. Su ciascuna
rata, a partire dalla seconda, vanno applicati gli interessi nella misura
indicata nell’art. 16ter.
6. Nel caso di
mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e
dovrà provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza
della rata non adempiuta.
7. Se l’importo
oggetto della richiesta di rateizzazione è superiore ad Euro 5.000,00
(cinquemila/00), è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale sotto
forma di polizza fidejussoria o bancaria.
Art. 13 ter
Compensazione crediti tributari
1.
E’ ammessa la
compensazione nell’ambito dei tributi comunali esclusivamente tra tributi della
stessa natura e con l’osservanza delle disposizioni di cui ai successivi commi.
2.
Il contribuente può
detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo
tributo per annualità precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta
decadenza del diritto al rimborso.
3.
Ai fini
dell’applicazione del comma 2, il contribuente dovrà presentare al responsabile
del tributo per il quale è dovuto il versamento apposita istanza contenente la
volontà di adempiere, in tutto o in parte, all’obbligazione tributaria
utilizzando il credito vantato. L’istanza dovrà contenere, tra l’altro,
l’indicazione esatta del credito e l’importo che si intende utilizzare per la
compensazione.
4.
L’istanza prevista
al comma 3 deve essere presentata almeno 60 giorni prima della data prevista
per il pagamento del tributo.
5.
Il funzionario
responsabile del tributo, accertata la sussistenza del credito, provvede ad
emettere apposito provvedimento di rimborso in compensazione e a darne
immediata comunicazione al contribuente.
6.
Nel caso in cui le
somme a credito siano maggio