Home | Cerca |
 
Sei in: Home Page / Il Comune / I Regolamenti / Assegnazione e l’utilizzo dei telefoni cellulari






REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE E

REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE E

L’UTILIZZO DEI TELEFONI CELLULARI

Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 2 6/2/06

(ex art. 48 D.lgs 18.8.2000, n. 267)

 

Articolo 1 - Dotazione di telefoni cellulari. 1

Articolo 2 - Utilizzo dei telefoni cellulari. 1

Articolo 3 - Opzione per telefonate diverse da quelle di servizio. 1

Articolo 4 - Doveri degli utilizzatori. 1

Articolo 5 - Liquidazione delle fatture, controlli. 2

Articolo 6 - Responsabilità. 2

Articolo 1 - Dotazione di telefoni cellulari.

L’uso del telefono cellulare di servizio intestato al Comune di Chivasso è consentito a:

a) Sindaco e Vicesindaco ;

b) Segretario Generale

c) Dirigenti e P.O. ;

d) altri dipendenti in base ad uno o più dei seguenti criteri:

1- Esigenze di reperibilità e servizi fuori sede e/o assistenza agli impianti;

2- Frequenti spostamenti tra sedi diverse anche nella stessa giornata;

3- Particolari esigenze tecniche di comunicazione di altra natura, tra le quali servizi che

non possono essere altrimenti soddisfatti con impianti di telefonia fissa e/o altri

strumenti di comunicazione quali la posta elettronica da postazione permanente.

4- I telefoni cellulari sono di uso personale e non possono essere ceduti dai dipendenti a

colleghi o terzi.

Articolo 2 - Utilizzo dei telefoni cellulari.

Le richieste di utilizzo di dispositivi di comunicazione mobile, ad esclusione di quelle per titolari di cariche Istituzionali, Segretario, dirigenti e P.O., per i quali si procede d’ufficio, vengono autorizzate dal dirigente o P.O. interessato.

I Dirigenti o le P.O, per quanto di competenza, autorizzano le singole richieste sulla base di motivazioni esposte circa l’effettiva necessità od opportunità d’uso del sistema, della impossibilità di utilizzare mezzi alternativi, degli eventuali disservizi o maggiori costi conseguenti al mancato uso del dispositivo di comunicazione mobile.

I telefoni cellulari possono essere utilizzati soltanto per ragioni di servizio e viene fatto tassativo divieto di effettuare chiamate personali o per scopi diversi da quelli di servizio, ferma restando la facoltà di cui all’art. 3 “Opzione per telefonate diverse da quelle di servizio”.

Articolo 3 - Opzione per telefonate diverse da quelle di servizio.

Fermo restando il disposto dell’articolo 2 “Utilizzo dei telefoni cellulari”, ai possessori di telefono cellulare è consentita la facoltà di utilizzare gli stessi per chiamate private o comunque diverse da quelle di servizio, alle medesime tariffe stabilite sulla base del contratto sottoscritto tra la compagnia telefonica ed il Comune di Chivasso.

Tale facoltà viene esercitata mediante l’adempimento delle modalità previste dalla compagnia telefonica.

In tale caso i costi della chiamate effettuate per ragioni diverse da quelle di servizio, verranno addebitate direttamente all’utilizzatore.

In caso di mancata adesione all’opzione di cui si tratta, l’apparecchio non potrà essere utilizzato per chiamate estranee a quelle di servizio.

Articolo 4 - Doveri degli utilizzatori.

Il consegnatario del dispositivo di comunicazione mobile di servizio è responsabile del suo corretto utilizzo dal momento della firma del verbale di prima assegnazione fino ad eventuale revoca e/o restituzione. Ogni variazione delle norme d’uso rispetto a quelle in vigore al momento della consegna sarà direttamente segnalata agli utenti.

L’apparato deve risultare attivo e raggiungibile anche attraverso i servizi di segreteria telefonica, purché le condizioni tecniche lo consentano.

Gli utilizzatori dei telefoni cellulari hanno l’obbligo di mantenere in funzione il telefono cellulare durante le ore di servizio, durante le ore di reperibilità, ove previste, ed in tutti i casi in cui le circostanze concrete lo rendano opportuno o indispensabile, e ciò affinché essi possano essere immediatamente rintracciati nei casi di necessità.

La durata delle chiamate, verificata la relativa necessità, deve essere la più breve possibile in relazione alle esigenze di servizio e di mandato, utilizzando altresì la funzione dei brevi messaggi di testo in caso di comunicazioni brevi.

In ogni caso i dipendenti muniti di telefono cellulare dovranno aver cura di gravare nella misura minore possibile sul bilancio dell’ente

Articolo 5 - Liquidazione delle fatture, controlli.

L’Amministrazione potrà effettuare delle verifiche sui numeri chiamati al fine di accertare il corretto uso del cellulare di servizio: in ogni caso i controlli verranno effettuati quando dall’esame del traffico si rileverà uno scostamento significativo della media dei consumi.

Gli addebiti ricavati dalle fatture emesse dal fornitore del servizio dovranno essere personalmente sottoscritti dal titolare del dispositivo, al fine di attestare che l’effettuazione delle comunicazioni sia avvenuta per esigenze di servizio, e dal responsabile del centro Gestionale di afferenza per garantire le necessarie attività di monitoraggio sull’utilizzo delle utenze.

Successivamente a quanto previsto al comma precedente le fatture emesse dalla società titolare per il traffico telefonico effettuato per motivi di servizio, saranno trasmesse all’Ufficio Economato che effettuerà gli opportuni controlli e trasmesse al Settore Finanze e Bilancio per il pagamento.

Qualora vengano riscontrate anomalie nell’utilizzo dei cellulari il Dirigente o la P.O. di riferimento saranno tempestivamente avvisati e dovranno adottare le opportune misure per l’eliminazione dell’anomalia. I cellulari in questioni saranno bloccati fino al ripristino delle corrette modalità di funzionamento.

Articolo 6 - Responsabilità

Il possesso del dispositivo di comunicazione mobile dà luogo alle forme di responsabilità previste dalla Legge e dai regolamenti per i consegnatari dei beni

 


 
http://www.comune.chivasso.to.it