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REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE E |
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L’UTILIZZO DEI TELEFONI CELLULARI |
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Deliberazione del
Commissario Prefettizio n. 2 6/2/06 |
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(ex art. 48 D.lgs 18.8.2000, n. 267) |
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Articolo 1 - Dotazione di telefoni
cellulari. Articolo 2 - Utilizzo dei
telefoni cellulari. Articolo 3 - Opzione per
telefonate diverse da quelle di servizio. Articolo 4 - Doveri degli
utilizzatori. Articolo 5 - Liquidazione delle
fatture, controlli. |
Articolo 1 - Dotazione di telefoni cellulari. |
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L’uso del telefono cellulare di servizio
intestato al Comune di Chivasso è consentito a: |
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a) Sindaco e Vicesindaco ; |
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b) Segretario Generale |
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c) Dirigenti e P.O. ; |
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d) altri dipendenti in base ad uno o più dei
seguenti criteri: |
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1- Esigenze di reperibilità e servizi fuori
sede e/o assistenza agli impianti; |
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2- Frequenti spostamenti tra sedi diverse anche
nella stessa giornata; |
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3- Particolari esigenze tecniche di
comunicazione di altra natura, tra le quali servizi che |
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non possono essere altrimenti soddisfatti con
impianti di telefonia fissa e/o altri |
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strumenti di comunicazione quali la posta
elettronica da postazione permanente. |
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4- I telefoni cellulari sono di uso personale e
non possono essere ceduti dai dipendenti a |
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colleghi o terzi. |
Articolo 2 - Utilizzo dei telefoni cellulari. |
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Le richieste di utilizzo di dispositivi di
comunicazione mobile, ad esclusione di quelle per titolari di cariche
Istituzionali, Segretario, dirigenti e P.O., per i quali si procede
d’ufficio, vengono autorizzate dal dirigente o P.O. interessato. |
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I Dirigenti o le P.O, per quanto di competenza,
autorizzano le singole richieste sulla base di motivazioni esposte circa
l’effettiva necessità od opportunità d’uso del sistema, della impossibilità
di utilizzare mezzi alternativi, degli eventuali disservizi o maggiori costi
conseguenti al mancato uso del dispositivo di comunicazione mobile. |
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I telefoni cellulari possono essere utilizzati
soltanto per ragioni di servizio e viene fatto tassativo divieto di
effettuare chiamate personali o per scopi diversi da quelli di servizio,
ferma restando la facoltà di cui all’art. 3 “Opzione per telefonate diverse
da quelle di servizio”. |
Articolo 3 - Opzione per telefonate diverse da quelle di servizio. |
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Fermo restando il disposto dell’articolo 2
“Utilizzo dei telefoni cellulari”, ai possessori di telefono cellulare è
consentita la facoltà di utilizzare gli stessi per chiamate private o
comunque diverse da quelle di servizio, alle medesime tariffe stabilite sulla
base del contratto sottoscritto tra la compagnia telefonica ed il Comune di
Chivasso. |
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Tale facoltà viene esercitata mediante
l’adempimento delle modalità previste dalla compagnia telefonica. |
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In tale caso i costi della chiamate effettuate
per ragioni diverse da quelle di servizio, verranno addebitate direttamente
all’utilizzatore. |
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In caso di mancata adesione all’opzione di cui
si tratta, l’apparecchio non potrà essere utilizzato per chiamate estranee a
quelle di servizio. |
Articolo 4 - Doveri degli utilizzatori. |
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Il consegnatario del dispositivo di
comunicazione mobile di servizio è responsabile del suo corretto utilizzo dal
momento della firma del verbale di prima assegnazione fino ad eventuale
revoca e/o restituzione. Ogni variazione delle norme d’uso rispetto a quelle
in vigore al momento della consegna sarà direttamente segnalata agli utenti. |
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L’apparato deve risultare attivo e
raggiungibile anche attraverso i servizi di segreteria telefonica, purché le
condizioni tecniche lo consentano. |
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Gli utilizzatori dei telefoni cellulari hanno
l’obbligo di mantenere in funzione il telefono cellulare durante le ore di
servizio, durante le ore di reperibilità, ove previste, ed in tutti i casi in
cui le circostanze concrete lo rendano opportuno o indispensabile, e ciò
affinché essi possano essere immediatamente rintracciati nei casi di
necessità. |
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La durata delle chiamate, verificata la
relativa necessità, deve essere la più breve possibile in relazione alle
esigenze di servizio e di mandato, utilizzando altresì la funzione dei brevi
messaggi di testo in caso di comunicazioni brevi. |
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In ogni caso i dipendenti muniti di telefono
cellulare dovranno aver cura di gravare nella misura minore possibile sul
bilancio dell’ente |
Articolo 5 - Liquidazione delle fatture, controlli. |
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L’Amministrazione potrà effettuare delle
verifiche sui numeri chiamati al fine di accertare il corretto uso del
cellulare di servizio: in ogni caso i controlli verranno effettuati quando
dall’esame del traffico si rileverà uno scostamento significativo della media
dei consumi. |
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Gli addebiti ricavati dalle fatture emesse dal
fornitore del servizio dovranno essere personalmente sottoscritti dal titolare
del dispositivo, al fine di attestare che l’effettuazione delle comunicazioni
sia avvenuta per esigenze di servizio, e dal responsabile del centro
Gestionale di afferenza per garantire le necessarie attività di monitoraggio
sull’utilizzo delle utenze. |
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Successivamente a quanto previsto al comma
precedente le fatture emesse dalla società titolare per il traffico
telefonico effettuato per motivi di servizio, saranno trasmesse all’Ufficio
Economato che effettuerà gli opportuni controlli e trasmesse al Settore
Finanze e Bilancio per il pagamento. |
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Qualora vengano riscontrate anomalie
nell’utilizzo dei cellulari il Dirigente o la P.O. di riferimento saranno
tempestivamente avvisati e dovranno adottare le opportune misure per
l’eliminazione dell’anomalia. I cellulari in questioni saranno bloccati fino
al ripristino delle corrette modalità di funzionamento. |
Articolo 6 - Responsabilità |
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Il possesso del dispositivo di comunicazione
mobile dà luogo alle forme di responsabilità previste dalla Legge e dai
regolamenti per i consegnatari dei beni |