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SERVIZIO TAXI |
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REGOLAMENTO |
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PER IL
RILASCIO DELLE LICENZE
E LA VIGILANZA |
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SULL’ESERCIZIO
DEI SERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA |
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SU
STRADA EFFETTUATO CON AUTOVETTURA. |
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Deliberazione del Consiglio
Comunale n°81 del 26/11/98 |
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REGOLAMENTO AI SENSI DELL’ART. 3
COMMA 11 DELLA LEGGE REGIONALE 23 FEBBRAIO 1995 N. 24, SULL’ESERCIZIO DEL
SERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA EFFETTUATO A MEZZO TAXI |
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INDICE |
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Art. 1 – Definizione del Servizio
Taxi Art. 2 – Disciplina del servizio Art. 7 – Rilascio delle licenze Art. 8 – Sostituzione alla guida Art. 10 – Trasferibilità della
licenza Art. 13 – Sospensione della
licenza Art. 14 – Revoca della licenza Art. 15 – Decadenza della licenza Art. 16 – Determinazione del
numero degli autoveicoli da adibire al servizio Art. 17 – Caratteristiche degli
autoveicoli – Verifica e revisione Art. 18 – Tassametro e
contachilometri Art. 19 – Sostituzione
dell’autoveicolo Art. 21 – Svolgimento del
Servizio Art. 22 – Luoghi di stazionamento Art. 23 – Stazionamento delle
autovetture Art. 24 – Stazionamento ai teatri
e luoghi di spettacolo Art. 25 – Turni di servizio ed
acquisizione della corsa Art. 26 – Servizi sussidiari ad
integrazione del trasporto di linea. Art. 27- Trasporto di soggetti
portatori di handicap Art. 28 – Disposizioni
particolari Art. 29 – Comportamento del
tassista durante il servizio: obblighi e divieti Art. 30 – Comportamento degli
utenti Art. 32 – Ulteriore disposizione
del taxi Art. 33 – Autovetture fuori
servizio o fuori turno Art. 34 – Prezzo del servizio e
diritto al pagamento Art. 36 – Sindacato provinciale
sulle deliberazioni comunali Art. 37 – Commissione Consultiva. |
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Art.
1 – Definizione del Servizio Taxi[1]
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1.
Il
Servizio taxi con autovettura è un autoservizio pubblico non di linea che
provvede al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione
complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea,
ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che viene
effettuato, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non
continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in
volta. |
Art. 2 – Disciplina del servizio |
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1.
Il
Servizio di taxi, svolto con l’impiego di autoveicoli muniti di carta di
circolazione e immatricolati secondo le prescrizioni di cui agli artt.82 – 86
e 93 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successivo
Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sul
quale si esercita la competenza di questo Comune, è disciplinato per le parti
in vigore: |
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a) dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; |
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b) dalla Legge Regionale 23 gennaio
1986 n. 1 “Legge generale sui trasporti e sulla viabilità”; |
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c) dalla legge 15 gennaio 1992, n.
21 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici
non di linea”; |
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d) dal D.L.vo 30 aprile 1992, n.
285 e del Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n.
495; |
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e) D.M. 19.11.1992: Individuazione
del colore uniforme per tutte le autovetture adibite al servizio di taxi; |
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f)
dal D.M. 15 dicembre 1992, n. 572
“Regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli
adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente”; |
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g) dalla L.R. 23 febbraio 1995, n.
24 “Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada”
e successive modificazioni ed integrazioni; |
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h) dal D.L.vo 19 novembre 1997, n.
442 “Conferimento agli Enti Locali di compiti e funzioni in materia di
trasporto pubblico locale”; |
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i)
dalle future norme che disciplineranno la
materia; |
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j)
dalle
disposizioni del presente regolamento adottato con deliberazione Comunale n.
81 del 26/11/98 |
Art. 3 – Modalità per il rilascio delle licenze (domanda per esercitare il servizio) figure giuridiche di gestione |
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1.
Per
esercitare il servizio di taxi occorre essere in possesso di apposita licenza
comunale.[2] |
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2.
Il
Comune non può rilasciare un numero di licenze superiori al
fabbisogno teorico di offerta di servizi risultante dalla metodologia
di calcolo elaborata dalla Provincia ai sensi dell’art. 16 del presente
regolamento.[3] |
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3.
Chi
intende ottenere la licenza comunale per esercitare il servizio di taxi deve
presentare istanza diretta al Comune,
a seguito dell’emanazione di apposito bando di pubblico concorso emesso dall’amministrazione comunale competente.[4] |
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4.
I
titolari di licenza per l’esercizio di taxi, al fine del
libero esercizio della propria attività possono: |
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5.
essere
iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto,
all’albo delle imprese artigiane previsto dall’art. 5 della legge 8
agosto 1985, n. 443; |
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6.
associarsi
in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà
collettiva, ovvero in cooperazione di servizi, operanti in conformità alle
norme vigenti sulla cooperazione; |
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7.
associarsi
in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme
previste dalla legge;[5] |
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5.
Nei
casi di cui al comma 4 è consentito conferire la licenza agli organismi ivi
previsti e rientrare in possesso della licenza precedentemente conferita in
caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.[6]
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6.
In
caso di recesso dagli organismi di cui al comma 4, la licenza non potrà essere ritrasferita al
socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.[7] |
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7.
La
domanda, a cui dovrà in un primo tempo essere allegata unicamente la
documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità di quanto
previsto dall’art. 4 del presente Regolamento, dovrà indicare: |
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-
Luogo
e data di nascita; |
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-
Residenza
ovvero domicilio, o sede dell’impresa, in un comune compreso nel territorio
della Regione; |
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-
Cittadinanza; |
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-
Codice
Fiscale; |
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-
Denominazione
e/o ragione sociale; |
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-
Sede
dell’impresa; |
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-
Partita
IVA; |
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8.
Contestualmente
alla domanda dovranno esser rese le seguenti dichiarazioni sostitutive: |
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Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 2 della L.
15/68 relativamente a |
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-
data
e luogo di nascita, residenza e cittadinanza. |
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I cittadini di stato estero – membro della UE –
residenti in Italia ed cittadini di stati esteri non appartenenti alla UE che
riconoscono ai cittadini italiani il diritto di reciprocità, debbono
comprovare tale loro qualità mediante attestazione rilasciata dalla
competente rappresentanza diplomatica o consolare. |
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Dichiarazione temporaneamente sostitutiva ai sensi
dell’art. 3 della Legge n.15/68 |
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-
di
essere in possesso del certificato di abilitazione professionale
(C.A.P.) per la guida di autoveicoli; |
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-
di
essere inscritto alla C.C.I.A.A. nel ruolo per conducenti di veicoli adibiti
ad autoservizi pubblici non di linea. |
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Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi
dell’art. 4 della Legge n. 15/68 |
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-
di
non aver trasferito licenza nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del bando.[8] |
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-
di
essere in possesso dei requisiti morali di
cui all’art. 5, comma 4, del
presente regolamento. |
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-
di
non essere stato oggetto di provvedimenti
di decadenza o di revoca della licenza, da parte dello stesso comune che emette il bando, nei quattro anni
antecedenti la sua pubblicazione. |
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I certificati comprovanti le dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 15/68
saranno successivamente richiesti ai vincitori ai quali verrà concesso un congruo termine, e comunque non inferiore a quindici
giorni,[9]
per a presentazione della relativa documentazione; la certificazione
attestante il possesso dei requisiti morali (Casellario giudiziale, carichi
pendenti, comunicazione antimafia ecc…) sarà acquisita d’ufficio. |
Art. 4 – Titoli preferenziali[10] |
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1. Per l’assegnazione delle licenze di esercizio il
Comune, sentita la Commissione consultiva di cui all’art. 37, dovrà
individuare titoli preferenziali che
attestino la specifica professionalità del soggetto richiedente, fissando
apposito punteggio per la formazione della graduatoria;tra ititoli
preferenziali dovrà esser inserito
quello di aver esercitato servizio di
taxi in qualità di sostituto alla guida o di familiare del
titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei
mesi; |
Art. 5 – Requisiti personali per il rilascio delle licenze e altre cause di impedimento al rilascio delle stesse |
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1.
L’iscrizione
nel ruolo provinciale dei conducenti dei servizi pubblici non di linea, formato per ciascuna Provincia presso la
competente C. C. I. A. A., costituisce requisito indispensabile per il
rilascio della licenza taxi.[11] |
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2.
L’iscrizione
nel ruolo è altresì necessaria per prestare attività di
conducente di veicoli adibiti
a taxi, in qualità di sostituto o
collaboratore familiare del
titolare della licenza.[12] |
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3.
Prima
di rilasciare la licenza per
l’esercizio del servizio
taxi, i Comuni sono tenuti a verificare la sussistenza dei requisiti
di idoneità morale e professionale dei richiedenti. |
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4.
Il
possesso dei requisiti di idoneità morale non risulta soddisfatto se i
soggetti interessati: |
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a)
hanno riportato, per uno o
più reati, una
o più condanne
irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai
due anni per delitti non colposi; |
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b)
hanno
riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro la
persona, il patrimonio, la fede pubblica, l’ordine pubblico, l’industria e il
commercio; |
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c)
hanno
riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4
della legge 26 febbraio 1958 n. 75; |
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d)
risultano sottoposti con provvedimento esecutivo
ad una delle misure di revenzione previste dalla egge 27
dicembre 1956, n. 1423 e successive modifiche ed
integrazioni; |
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e)
risultano appartenenti ad associazioni di tipo
mafioso di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive
modifiche ed integrazioni.[13] |
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a)
Il
possesso dei requisiti della idoneità morale continua a non essere
soddisfatto fintantoché non sia intervenuta
la riabilitazione ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa.[14] |
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b)
Per coloro
che sono stati
iscritti di diritto nel Ruolo Provinciale, ai sensi
dell’art. 17 della legge
regionale del 23
febbraio 1995 n. 24, si tiene conto esclusivamente delle
condanne inflitte per
reati commessi successivamente all’entrata in vigore
della suddetta legge regionale n. 24/95. |
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c)
Il possesso del requisito di idoneità professionale risulta
soddisfatto se gli interessati: |
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a)
sono
in possesso del certificato di abilitazione professionale, di cui all’art.
116, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive
modifiche ed integrazioni, per
l’iscrizione nella sezione A) del ruolo;[15] |
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b)
sono
in possesso dei requisiti di cui all’art. 226, comma 4, lettera a) e
lettera b) del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo
Codice della strada emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495, per l’iscrizione nella sezione B) dl ruolo.[16] |
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8.
Sono
altresì cause di impedimento al rilascio della licenza: |
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a)
l’essere
incorso in provvedimento di revoca o di decadenza di precedente licenza di
esercizio, da parte dello stesso comune che emette il bando, nei quattro anni
antecedenti la data di pubblicazione; |
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b)
l’aver
trasferito licenza nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del
bando. |
Art. 6 – Contenuti del bando |
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1.
I
contenuti obbligatori del bando di concorso per l’assegnazione
delle licenze |
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sono i seguenti: |
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a)
numero
delle licenze da assegnare; |
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b)
elencazione
dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell’assegnazione; |
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c)
indicazione
dei criteri di valutazione dei titoli; |
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d)
indicazione
del termine per la presentazione delle domande; |
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e)
schema
di domanda per la partecipazione al concorso; |
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f)
indicazione
dei requisiti e delle cause di impedimento descritti nel precedente articolo5
e nel successivo art. 7, comma 2. |
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Art. 7 – Rilascio delle licenze |
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1.
Le
licenze per l’esercizio del servizio di
taxi sono rilasciate dal Comune nel |
|
rispetto delle
norme e procedure previste dal presente Regolamento. |
|
La licenza è riferita ad un singolo veicolo.[17] |
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2.
Non
è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per |
|
l’esercizio del servizio taxi ovvero il cumulo della
licenza per l’esercizio del servizio di taxi e dell’autorizzazione per
l’esercizio del servizio di noleggio con conducente,[18]
anche se rilasciate da Comuni diversi. |
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3.
Entro
sessanta giorni, prorogabili di altri 30 per giustificati motivi, dalla data
del rilascio della licenza dovrà essere comprovata al Comune, a mezzo di
dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell’art. 4 della
legge n. 15/68: |
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a)
l’iscrizione
nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. per l’attività di trasporto
di persone; |
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b)
l’assenza
della titolarità di altra licenza per l’esercizio del servizio taxi ovvero di
autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente. |
|
Nel medesimo termine andrà comprovata, mediante
esibizione della carta di circolazione, la proprietà o la disponibilità in
leasing del veicolo da adibire al servizio immatricolato quale taxi[19]
e, mediante esibizione della relativa polizza, la stipulazione del contratto
di assicurazione R.C. per
l’autovettura stessa a norma delle vigenti disposizioni di legge. |
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4.
Dei
provvedimenti finali inerenti le licenze dovrà essere informata la Provincia |
|
ai fini della tenuta dell’anagrafe provinciale. |
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Art. 8 – Sostituzione alla guida[20] |
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1.
I
titolari di licenza per l’esercizio del servizio taxi possono, dandone
comunicazione al Comune, essere sostituiti temporaneamente alla
guida del taxi da persone iscritte nel ruolo di cui
all’art. 6 della legge n. 21/92 e in possesso dei requisiti prescritti per il
titolare: |
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a)
per
motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio; |
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b)
per
chiamata alle armi; |
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c)
per
un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui; |
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d)
per
sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida; |
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e)
nel
caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi. |
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2.
In
caso di decesso del titolare della licenza per l’esercizio del servizio taxi,
gli eredi minori possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui
all’art. 6 della legge n. 21/92 ed in possesso dei requisiti prescritti, fino
al raggiungimento dell’età prevista dal Codice della Strada per la guida
delle autovetture in servizio da piazza. |
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3.
Il
rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato dall’art. 10, comma
3, legge n. 21/92. |
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4.
I
titolari di licenza per l’esercizio del servizio taxi possono avvalersi,
nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari,
qualificati tali ai sensi dell’art. 230 bis del Codice Civile, semprechè
iscritti nel ruolo di cui all’articolo 6 della legge n. 21/92.[21] |
Art. 9 – Durata della licenza |
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1.
La
licenza comunale di esercizio è rilasciata senza limitazioni di tempo, il
Comune è tenuto tuttavia a verificare ogni due anni la permanenza in capo al
titolare dei requisiti di rilascio. |
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2.
Nel caso
in cui il Comune abbia accertato il venir meno dei requisiti dell’idoneità morale è
tenuto a fornire comunicazione al Ruolo Provinciale costituito presso la
C.C.I.A.A.. |
Art. 10 – Trasferibilità della licenza |
|
1.
Previo
assenso del Comune, la licenza per
l’esercizio del servizio
di taxi è trasferita su richiesta del titolare a persona dallo
stesso designata, purchè iscritta nei ruoli di cui all’art. 6 della legge n.
21/92 ed in possesso degli altri requisiti, quando il titolare si trovi in
una delle seguenti condizioni: |
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a)
sia
titolare di licenza da almeno cinque anni; |
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b)
abbia
raggiunto il sessantesimo anno di età; |
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c)
sia
divenuto permanentemente inabile o
inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro definitivo della
patente di guida.[22]
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2.
In
caso di morte del titolare, la licenza può essere trasferita ad uno degli
eredi qualificato come familiare ai sensi dell’art. 230 bis, qualora in
possesso dei requisiti prescritti; può essere altresì trasferita entro il
termine massimo di due anni, previo assenso del Comune, ad altri soggetti,
designati dagli eredi di cui sopra, purchè iscritti nel ruolo provinciale dei
conducenti di cui all’art. 6 della legge n. 21/92 ed in possesso dei
requisiti prescritti.[23] |
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Qualora il trasferimento non
riesca a perfezionarsi nell’arco del biennio, la licenza è revocata e messa a
concorso. |
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3.
Fatto
salvo quanto disposto per gli eredi minori dal precedente articolo 8 comma 2, ove subentri nella licenza un
erede non in possesso dei prescritti requisiti tecnici e professionali,
questi può richiedere che la licenza venga sospesa per un periodo di 12 mesi,
prorogabile fino ad un massimo di ulteriori
12 mesi in presenza di giustificati motivi, decorrenti dal decesso del
titolare della licenza, entro tale periodo dovrà esser dimostrato il possesso
dei suddetti requisiti. Qualora l’erede intenda proseguire l’attività, fermo
restando a quanto disposto al precedente capoverso, dovrà nominare un
sostituto in possesso dei requisiti tecnici e professionali. Scaduto il
periodo di due anni senza che l’erede dimostri il possesso dei requisiti, la
licenza non potrà più essere trasferita ad altri, ma dovrà essere restituita
al Comune. |
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|
4.
Al
titolare che abbia trasferito la
licenza non può
esserne attribuita altra
per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo
cinque anni dal trasferimento della prima.[24] |
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In tutti i casi in cui si sia instaurato un procedimento
disciplinare passibile di sospensione, revoca o decadenza della licenza,
l’iter relativo al trasferimento della licenza deve essere sospeso sino alla
definizione del procedimento stesso. |
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Art. 11 – Inizio del servizio |
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1.
Il
richiedente ha l’obbligo di iniziare il servizio entro novanta giorni dalla
data |
|
di rilascio della licenza.[25] |
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2.
Qualora
il titolare della licenza, trascorso il termine predetto, non abbia iniziato |
|
il servizio senza un valido documentato motivo, il
Comune dispone la decadenza della licenza. |
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3.
Il
termine sopra indicato potrà, a motivata richiesta, essere prorogato dal |
|
Comune per un adeguato periodo di tempo, qualora il
mancato inizio dipenda da cause di forza maggiore debitamente documentate,
non imputabili all’interessato. |
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4.
Ogni
autovettura, prima di essere ammessa al servizio, deve essere esaminata |
|
dalla Polizia Municipale, o dagli uffici comunali
preposti, per l’accertamento della rispondenza alle caratteristiche fissate dal Comune. |
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5.
Esperite
le predette formalità, sulla licenza sono riportati gli estremi della carta |
|
di circolazione dell’autovettura di cui sopra. |
|
La licenza deve essere sempre portata sull’autovettura
ed esibita a richiesta dei soggetti preposti agli addetti alla vigilanza e al
controllo, inoltre dovrà essere portato a bordo anche il certificato di
iscrizione al ruolo del sostituto, nel solo caso di sostituzione alla guida
di cui all’art. 8, nonché quello del collaboratore familiare di cui il
titolare della licenza si avvalga. |
|
La licenza dovrà essere restituita al Comune al suo
cassare, per qualunque causa, nonché per la durata del periodo di sospensione
della stessa. |
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Art. 12 – Sanzioni |
|
1. Fatte salve le sanzioni previste dall’art. 86, commi
2 e 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché la sanzione prevista dall’art. 6, comma
2, della legge regionale 23 febbraio 1995, n. 24, le violazioni alle norme
del presente regolamento sono così punite: |
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a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi di
quanto previsto d’art. 106 del R.D. 3 marzo 1934 n. 383 e successive
modificazioni ed integrazioni; |
|
b) con le sanzioni amministrative della sospensione o
della revoca della licenza, le quali vanno preventivamente contestate con
assegnazione di termine di trenta giorni per la presentazione di scritti
difensivi o di richiesta di audizione personale. |
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|
L’applicazione delle sanzioni di cui al presente
regolamento deve seguire le procedure di cui alla legge n. 689 del 24
novembre 1981 e successive modificazioni ed integrazioni. |
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2. Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, da
un minimo di £. 50.000 ad un massimo di £. 500.000, per le seguenti
violazioni: |
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a) violazione dell’art. 11, comma 5, sostanziata dalla
mancanza a bordo del mezzo del certificato di iscrizione al ruolo del
sostituto alla guida o del collaboratore familiare; |
|
b) violazione dell’art. 17, relativa al mancato rispetto
delle prescrizioni sulla riconoscibilità delle autovetture; |
|
c) violazione dell’art. 21, comma 2, sostanziata dalla
mancata prestazione del servizio; |
|
d) violazione dell’art. 21, comma 1, consistente nel
prelevamento dell’utente ovvero inizio del servizio al di fuori dell’area
comunale o comprensoriale; |
|
e) mancato rispetto degli obblighi e divieti di cui
all’art. 29 del presente regolamento; |
|
f) mancata segnalazione di guasti al tassametro e al
contachilometri, così come previsto dall’art. 18; |
|
g) prestazione del servizio con il tassametro non in
conformità con quanto previsto dall’art. 18 o con il dispositivo di
segnalazione di tariffa complementare non funzionante o con il tassametro
spiombato; |
|
h) mancata esposizione all’interno della vettura
dell’indirizzo e del numero di telefono degli Uffici comunali a cui
indirizzare i reclami, così come previsto dall’art. 31; |
|
i) violazione dei precetti di cui all’art. 25, relativi
al mancato rispetto dei turni di servizio e alle modalità di acquisizione
della corsa; |
|
l) violazione delle norme che individuano i soggetti
autorizzati alla guida dei mezza così come previsto dall’art. 8, commi 1 e
4.; |
|
m) inosservanza delle tariffe di cui all’art. 20. |
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3.
La
misura delle sanzioni amministrative e pecuniarie è aggiornata ogni due |
|
anni tenuto conto della variazione, accertata dall’
ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti. |
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Il mancato rispetto del divieto di fumare è sanzionato
ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 e successive
modificazioni ed integrazioni. |
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Art. 13 – Sospensione della licenza |
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1. La licenza è sospesa dal Comune per un periodo non
superiore a sei mesi, nei seguenti casi: |
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a) violazione delle norme che regolano il trasporto degli
handicappati così come individuate dai Comuni ai sensi dell’art. 27; |
|
b) violazione, per la terza volta nell’arco dell’anno,
di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa
pecuniaria ai sensi dell’art. 12, comma 2, lettere da a) a m); |
|
c) inosservanza delle tariffe, accertata per la seconda
volta nell’arco di due anni. |
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1.
Il
Comune dispone sul periodo di sospensione della licenza tenuto conto della |
|
maggiore o minore gravità dell’infrazione e dell’
eventuale recidiva. |
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2.
La sospensione viene
comunicata all’ Ufficio Provinciale della |
|
Motorizzazione
Civile per l’adozione dei provvedimenti di competenza. |
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Art. 14 – Revoca della licenza |
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1.
Il
Comune dispone la revoca della licenza nei seguenti casi: |
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a)
per
la violazione delle norme che vietano
il cumulo, in
capo ad una
stessa |
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persona, di più licenze per l’esercizio del servizio di
taxi ovvero il cumulo della licenza per l’esercizio del servizio di taxi e
dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente,
secondo quanto previsto dall’art. 7, comma 2; |
|
b)
quando
in capo al titolare della
licenza vengano a
mancare i requisiti
per |
|
l’esercizio della professione di tassista di cui
all’art. 3, comma 4, ed all’art. 5; |
|
c)
per
violazione delle norme sulla trasferibilità delle licenze così
come previste |
|
dall’art. 10; |
|
d)
a
seguito di tre provvedimenti di sospensione nell’arco di un triennio adottati
ai |
|
sensi dell’art. 13; |
|
e)
per
oltre trenta giorni di ingiustificata sospensione del servizio; |
|
f)
per
non aver messo in efficienza o sostituito l’autoveicolo che non si
trovi nel |
|
dovuto stato di conservazione e di decoro, nel termine
assegnato ai sensi
dell’art. 17, comma 8, del presente regolamento; |
|
g)
inosservanza
delle tariffe, accertata per la terza volta nell’arco di tre ani; |
|
h)
accertati
servizi abusivi di linea, ai sensi
di quanto disposto
dall’art. 37 della |
|
legge regionale 23 gennaio 1986, n. 1. |
|
|
|
2.
La
revoca viene comunicata all’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile
per l’adozione dei provvedimenti di competenza. |
|
|
Art. 15 – Decadenza della licenza |
|
1.
La
licenza comunale per l’esercizio del servizio taxi viene a decadere |
|
automaticamente
con obbligo per il Comune di emanare il relativo provvedimento entro
quindici giorni dal verificarsi dell’evento: |
|
a)
per
non aver comprovato, nel termine di
cui all’art. 7, comma 3, del
presente |
|
regolamento, il possesso dei requisiti nel medesimo
articolo prescritti; |
|
b)
per mancata
attivazione del servizio
entro il termine
stabilito dall’art. 11, |
|
commi 1 e 3; |
|
c)
per
esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza da parte
del titolare |
|
della stessa; |
|
d)
per
morte del titolare della licenza, salvo quanto disposto dall’art. 10; |
|
|
|
2.
Del
provvedimento dovranno essere contemporaneamente informati il |
|
competente Ufficio Provinciale M.C.T.C., per la
conseguente revoca della carta di circolazione, e la Provincia. |
|
|
Art. 16 – Determinazione del numero degli autoveicoli da adibire al servizio |
|
1.
I
Comuni, sentita la Commissione Consultiva di cui all’art. 37, stabiliscono
con |
|
deliberazione dell’organo competente il numero degli
autoveicoli per l’esercizio del servizio taxi, nel rispetto della metodologia
di calcolo del fabbisogno teorico di offerta dei servizi, determinato dalla
Provincia.[26] |
|
|
|
2.
La
Provincia, sentita la competente Commissione Provinciale, verifica ogni |
|
anno la disponibilità delle licenze, nei vari comuni,
rispetto alla programmazione avvenuta e può provvedere alla revisione della
metodologia di calcolo di cui all’art. 3, comma 4, della legge regionale n.
24/95. |
|
|
Art. 17 – Caratteristiche degli autoveicoli – Verifica e revisione |
|
1.
Le
autovetture adibite al servizio taxi portano sul tetto un contrassegno
luminoso con la scritta “taxi”.[27] |
|
2.
Ad
ogni autovettura adibita al servizio taxi sono assegnati un numero d’ordine |
|
ed una targa con la scritta in nero “servizio pubblico”
del tipo stabilito dall’ufficio comunale competente.[28] |
|
|
|
3. Ogni
autovettura adibita al servizio taxi deve esporre all’interno e in modo ben |
|
visibile
agli utenti un cartello indicante il numero d’ordine. |
|
|
|
4.
Il
colore per tutte le autovetture
adibite al servizio taxi
deve essere uniforme |
|
così come viene individuato dal Decreto del Ministero
dei Trasporti. Come da Decreto Ministeriale 19 novembre 1992, la colorazione
esterna delle autovetture da adibire al servizio di taxi, immatricolate per
la prima volta per tale uso a partire dal 1 gennaio 1993, deve essere bianca
e con le caratteristiche individuate nel D.M. citato.[29] |
|
|
|
5.
Le
autovetture adibite al servizio
taxi possono, ove previsto
dai regolamenti |
|
comunali e secondo quanto da questi stabilito, recare
una fascia mono o policroma, posta immediatamente al disotto del bordo
inferiore del vano dei finestrini laterali, con un’altezza massima di 6
centimetri. Saranno altresì ammesse sulle fiancate, scritte e/o stemmi
identificativi dell’azienda che gestisce il servizio taxi e del comune di
appartenenza. |
|
Tali scritte e stemmi potranno avere le dimensioni
massime, per ciascuna fiancata di 875 cmq.[30] |
|
|
|
6.
Prima
dell’ammissione in servizio, gli autoveicoli sono sottoposti alla verifica |
|
da parte della Polizia Municipale, o degli uffici
comunali competenti, che è tenuta ad accertare la rispondenza degli
autoveicoli alle caratteristiche contenute nella domanda per il rilascio
della licenza. |
|
Tali verifiche non possono implicare accertamenti di
carattere tecnico riservati, in base alle disposizioni vigenti, agli uffici
periferici della Motorizzazione Civile. |
|
|
|
7.
Ogni
qualvolta la Polizia Municipale, o l’ufficio comunale competente, ritenga |
|
che un autoveicolo non risponda più ai requisiti per i
quali ottenne la carta di circolazione dovrà informarne l’Ufficio Provinciale
M.C.T.C. per l’adozione degli opportuni provvedimenti e nel contempo fornire
notizia alla Provincia per l’aggiornamento dell’anagrafe delle licenze. |
|
|
|
8.
ove
l’autoveicolo non si trovi nel dovuto stato di conservazione e di
decoro e |
|
qualora il titolare della licenza non provveda alla
messa in efficienza o sostituzione dell’autoveicolo stesso, entro un termine
che sarà fissato caso per caso, si provvederà alla revoca della licenza a
norma dell’art. 14. |
|
|
Art. 18 – Tassametro e contachilometri |
|
1.
Ogni
autovettura deve essere munita
di tassametro omologato, collocato in |
|
posizione tale da garantire all’utente la massima
visibilità delle registrazioni, attraverso la sola lettura del quale è
deducibile il corrispettivo da pagare.[31]
|
|
2.
L’esistenza
di ogni eventuale supplemento tariffario è portata a
conoscenza |
|
dell’utenza mediante avvisi chiaramente leggibili posti
sul cruscotto dell’autovettura.[32] |
|
3.
Il
dispositivo può prevedere, oltre alla
tariffa base, una o
più posizioni per |
|
eventuali tariffe complementari, delle quali saranno
attivabili solamente quelle autorizzate ai sensi dell’art. 20. La sequenza
delle operazioni di applicazione delle differenti tariffe dovrà essere sempre
progressiva in senso crescente ed il ritorno ad una tariffa inferiore non
dovrà essere possibile se non previo azzeramento di ogni cifra
precedentemente registrata. |
|
4.
La
presenza dei dispositivi atti a bloccare
il funzionamento dello strumento, |
|
con o senza visualizzazione della somma registrata, è
subordinata alla condizione che la ripresa del funzionamento possa avvenire
solamente previo azzeramento della somma stessa. |
|
5.
Il tassametro deve essere collaudato ed approvato dal
competente ufficio |
|
comunale che, controllatane la rispondenza ai prescritti
requisiti e la regolarità di funzionamento, provvede alla piombatura. |
|
6.
In
caso si dovesse provvedere alla
piombatura del tassametro per riparazioni |
|
allo strumento o ad altri organi dell’autovettura o in
caso di rottura del sigillo, il conducente è tenuto a darne comunicazione,
anche telefonica, all’ufficio comunale competente e a non effettuare servizio
alcuno sino al nuovo collaudo, con conseguente ripiombatura. |
|
7.
Il
titolare di licenza che presta servizio con il tassametro non in regola con
la |
|
su estesa normativa o con il dispositivo di segnalazione
di tariffa complementare non funzionante o con il tassametro spiombato,
incorre nella sanzione amministrativa di cui all’art. 12 del presente
regolamento. |
|
8.
In caso
di guasto al
tassametro, il conducente deve sospendere |
|
immediatamente il servizio ponendo i segnali d’uso di
“fuori servizio”. |
|
9.
Di
quanto sopra il conducente deve darne tempestiva comunicazione all’ufficio |
|
di Polizia Municipale. |
|
10.
Qualora il guasto avvenga mentre l’autoveicolo è in servizio,
il conducente |
|
dovrà condurre a destinazione il passeggero riscuotendo
il prezzo di corsa in base al percorso chilometrico effettuato. |
|
11.
I
veicoli adibiti al
servizio taxi debbono
essere dotati di
contachilometri |
|
generale e parziale. |
|
12.
I guasti al contachilometri devono essere
immediatamente riparati e, nel caso |
|
la riparazione non possa essere eseguita prima della
corsa, del guasto devono essere informati il cliente ed il competente Ufficio
comunale. |
|
|
Art. 19 – Sostituzione dell’autoveicolo |
|
1.
Nel
corso del periodo di durata della licenza
comunale il titolare
della stessa |
|
può essere autorizzato
dal Comune alla sostituzione dell’autoveicolo in servizio con altro
dotato delle caratteristiche necessarie allo svolgimento dell’attività,
purchè in idoneo stato d’uso, da verificarsi da parte della Polizia
Municipale o dall’ufficio comunale preposto. |
|
2.
In
tale ipotesi, sulla licenza
deve essere apposta
l’annotazione relativa alla |
|
modifica
intervenuta. |
|
|
|
3.
La
suddetta sostituzione dovrà essere comunicata alla Provincia. |
|
|
Art. 20 – Tariffe |
|
1.
Il
servizio di taxi si effettua a richiesta diretta del trasportato o dei trasportati |
|
dietro pagamento di un corrispettivo calcolato con
tassametro omologato sulla base di tariffe determinate dalle competenti
autorità amministrative.[33] |
|
|
|
2.
La
tariffa è a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il |
|
servizio extra – urbano.[34]
|
|
|
|
3.
Le
tariffe sono approvate dal competente
organo comunale e
possono essere |
|
applicate soltanto dopo l’approvazione della Provincia.[35] |
|
|
|
I Comuni possono prevedere l’introduzione di abbonamenti
speciali per anziani, studenti, turisti, disabili, sentita la
Commissione consultiva di cui
all’art. 37. |
|
|
|
4.
E’
fatto obbligo ai taxisti che effettuano
il servizio pubblico
non di linea
di |
|
esporre all’interno delle autovetture ed in modo ben
visibile agli utenti un cartello indicante le tariffe. Il cartello deve
essere scritto in lingua italiana, inglese, francese e tedesca. |
|
I tariffari
devono essere vidimati dai competenti uffici comunali. |
|
|
|
5.
Qualora
si riscontri che non vengono applicate le tariffe deliberate dall’autorità |
|
amministrativa competente, si applica la sanzione
pecuniaria di cui all’art. 12 del presente Regolamento e nei casi
disciplinati dagli art. 13 e 14 del presente regolamento, le sanzioni della
sospensione e della revoca. |
|
|
Art. 21 – Svolgimento del Servizio |
|
1. Il servizio taxi ha lo scopo di soddisfare le
esigenze del trasporto individuale o |
|
di piccoli gruppi di persone; si rivolge ad una utenza
indifferenziata; lo stazionamento avviene in luogo pubblico; le tariffe sono
determinate amministrativamente dagli organi comunali competenti, che
stabiliscono anche le modalità del servizio; il prelevamento dell’utente
oppure l’inizio del servizio avvengono all’interno dell’area comunale o
comprensoriale.[36] |
|
|
|
2.
All’interno delle
aree comunali o
comprensoriali di cui
al comma 1
la |
|
prestazione del servizio è obbligatoria.[37] |
|
|
|
3.
Il prelevamento dell’utente oppure l’inizio del servizio sono effettuati con |
|
partenza dal territorio del comune che ha rilasciato la
licenza o dell’area metropolitana o dell’ambito territoriale dell’aeroporto
“Città di Torino”, secondo le rispettive norme speciali emanate dagli Enti
competenti,[38] per
qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni
oltre il limite comunale o comprensoriale.[39] |
|
|
|
4.
I
comuni in cui non è esercito il servizio di taxi possono
autorizzare i veicoli |
|
immatricolati per il servizio di noleggio con conducente
allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio taxi.[40] |
|
|
|
5.
Negli
ambiti portuali, aeroportuali e ferroviari, i comuni in
cui sia esercito
il |
|
servizio taxi, ferme restando le attribuzioni delle
autorità competenti in materia di circolazione nei suddetti ambiti ed in
accordo con le organizzazioni sindacali di categoria dei comparti del
trasporto persone, possono consentire la sosta in posteggio di stazionamento
su suolo pubblico alle autovetture in servizio di noleggio con conducente; la
sosta deve avvenire in aree diverse da quelle destinate al servizio taxi e
comunque da esse chiaramente distinte, delimitate e individuate come rimessa. |
|
Il servizio taxi ha la precedenza nei varchi
prospicienti il transito dei passeggeri.[41] |
|
|
|
6.
I servizi
di taxi devono
essere accessibili a
tutti i soggetti portatori di |
|
handicap.[42] |
|
Il titolare, per l’esercizio del servizio taxi, ha
l’obbligo di prestare tutta l’assistenza necessaria all’incarrozzamento dei
soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro
mobilità. |
|
Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti
necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente. |
|
|
|
7.
E’
sempre consentito l’uso delle corsie preferenziali e delle altre
facilitazioni |
|
alla circolazione previste per i servizi pubblici, fatto
salve eventuali limitazioni imposte dagli organi competenti. |
|
|
Art. 22 – Luoghi di stazionamento |
|
1.
Il
Comune, sentita la competente Commissione consultiva, determina i
luoghi |
|
della città dove le autovetture debbono stazionare in
attesa della richiesta del servizio ed il numero delle autovetture in sosta
per ogni stazionamento. |
|
|
|
2.
Ogni
luogo di stazionamento è indicato da apposita segnalazione orizzontale e |
|
verticale e dotato di idonei sistemi di sicurezza e
degli strumenti necessari allo svolgimento del servizio. |
|
|
|
3.
La
scelta dei posteggi nei luoghi a ciò destinati è libera ai titolari di
licenza, nei |
|
limiti dei posti
disponibili in ciascuno dei luoghi stessi. |
|
|
|
4.
Tuttavia gli
incaricati della sorveglianza del servizio, quando
debbono far |
|
rispettare speciali esigenze di ordine pubblico o di
viabilità, possono far spostare temporaneamente in alta posizione limitrofa
ciascuna autovettura oppure limitare il numero delle auto sostanti o vietare
del tutto la sosta in una o più stazioni e disporre che un certo numero sia
presente in qualsiasi ora in un determinato luogo. |
|
|
Art. 23 – Stazionamento delle autovetture |
|
1.
In
ogni stazione le
autovetture devono prendere
posto l’una dopo
l’altra – |
|
secondo l’ordine di arrivo – e devono avanzare a misura
che quelle precedenti lascino disponibile il posto, rimanendo così stabilito
anche l’ordine di successione. |
|
|
Art. 24 – Stazionamento ai teatri e luoghi di spettacolo |
|
1.
Le auto
pubbliche possono approssimarsi ai teatri e
ad altri luoghi
di |
|
spettacolo, riunioni o pubblico divertimento un’ora
prima della fine degli spettacoli, riunioni, ecc.. |
|
|
|
2.
In tali
casi le autovetture debbono collocarsi nel
posto indicato dai
Vigili |
|
Urbani e dalle Forze dell’Ordine, secondo l’ordine di
arrivo. |
|
|
Art. 25 – Turni di servizio ed acquisizione della corsa |
|
1.
I
criteri per la formazione dei turni di servizio sono stabiliti dal Comune
sentita |
|
la Commissione consultiva di cui all’art. 37. |
|
|
|
2.
I
turni di lavoro dovranno essere strutturati in modo da garantire il
servizio per |
|
24 ore, salvo casi specifici e motivati di deroga che
dovranno essere autorizzati dal Comune: i suddetti turni di lavoro non potranno
essere comunque superiori a 12 ore e dovranno avere una pausa di riposo tra
un turno e l’altro di almeno 6 ore; il turno orario del giorno precedente
dovrà essere conservato nel doppio porta – orario. |
|
|
|
3.
Le
autovetture dovranno recare ben visibili sul lunotto posteriore,
mediante un |
|
apposito strumento o mezzo indicativo stabilito,
l’apposito contrassegno indicante il turno di servizio ed il turno festivo
settimanale. |
|
|
|
4.
Nell’ambito
del territorio comunale o comprensoriale, ove definito,
la corsa è |
|
acquisita: |
|
a)
nelle
zone di sosta e carico definite dal Comune o dai Comuni facenti parte del |
|
comprensorio; |
|
b)
mediante
sistemi di chiamata via radio, in tal
caso il tassametro sarà inserito |
|
dal più vicino posto di sosta; |
|
c)
al
di fuori delle zone di
cui alla lettera
a) quando il
cliente si rivolge |
|
direttamente al tassista in transito. In tal caso,
l’acquisizione della corsa deve avvenire nel pieno rispetto delle norme di
sicurezza previste dal Codice della Strada. |
|
|
Art. 26 – Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea[43] |
|
1.
Previa autorizzazione dell’ente
competente al rilascio
della concessione di |
|
linea, i mezzi in servizio taxi possono essere impiegati
per l’espletamento dei servizi sussidiari od integrativi dei servizi di linea
stessi. |
|
|
|
2.
Nel
rispetto della vigente normativa, l’autorizzazione è concessa
dal Comune |
|
in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il
concessionario della linea ed il tassista o consorzi o cooperative di
tassisti, previo parere favorevole dell’ente concedente. |
|
|
Art. 27- Trasporto di soggetti portatori di handicap[44] |
|
1.
I Comuni
devono dettare le
norme per stabilire specifiche
condizioni di |
|
servizio per il trasporto di soggetti portatori di
handicap ed individuare il numero ed il tipo di veicoli già esistenti da
attrezzare anche a trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare
gravità, in attuazione della legge 30 marzo 1971, n. 118, e del regolamento
approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384. |
|
|
Art. 28 –
Disposizioni particolari
|
|
1. I Comuni di minori dimensioni, individuati dalla
C.C.I.A.A. ai sensi dell’art. 14, comma 3, della Legge n. 21/92,
stabiliscono, nei regolamenti sull’esercizio degli autoservizi pubblici non
di linea, che: |
|
- le autovetture adibite al servizio di taxi siano
esonerate dall’obbligo del tassametro, in tal caso le tariffe sono
determinate in analogia a quanto stabilito per il servizio di autovetture da
noleggio con conducente ai sensi del D.M. 20 aprile 1993, che saranno
vidimate dal competente ufficio comunale, previa verifica della rispondenza
alle disposizioni di cui al suddetto D.M.; restano applicabili tutte le altre
disposizioni dettate per l’espletamento del servizio taxi; |
|
- le autovetture immatricolate per l’esercizio del
servizio di noleggio con conducente siano utilizzate anche per l’esercizio
del servizio di taxi, applicandosi la regolamentazione dettata per
quest’ultimo servizio solo ai fini dello stazionamento e del prelevamento
dell’utente, mentre per tutti gli altri aspetti si applicano le norme dettate
per i servizi di noleggio con conducente.[45] |
|
|
Art. 29 – Comportamento del tassista durante il servizio: obblighi e divieti |
|
1. Nell’esercizio della propria attività il tassista ha
l’obbligo di: |
|
a) seguire il percorso più breve ed informare il cliente
su qualsiasi deviazione si rendesse necessaria; |
|
b) rispettare i turni di servizio, l’ordine di
precedenza nelle zone di carico e tutte le disposizioni emanate dalla
competente Autorità comunale; |
|
c) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante
tutte le fasi del trasporto; |
|
d) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di
efficienza il veicolo; |
|
e) predisporre
gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il taxi entri in
avaria su strada extra – urbana; |
|
f) consegnare al competente Ufficio del Comune qualsiasi
oggetto dimenticato dal cliente all’interno del veicolo; |
|
g) rilasciare al cliente la ricevuta o la fattura, se
richiesti, attestanti il prezzo pagato per il trasporto; |
|
h) in caso di neve l’autovettura deve essere predisposta
per soddisfare le richieste dell’utente. |
|
|
|
2.
Nell’esercizio
della propria attività al tassista è vietato: |
|
a)
far
salire sul veicolo persone
estranee a quelle che hanno
ordinato la corsa |
|
(anche durante i periodi di sosta, tranne i casi di
apprendistato a seguito di trasferimento della licenza previa autorizzazione
del Comune). Il presente divieto non opera per i servizi di cui all’art. 27; |
|
b)
portare
animali propri in vettura; |
|
c)
interrompere la
corsa di propria
iniziativa, salvo esplicita richiesta del |
|
committente o in casi di accertata forza maggiore e di
evidente pericolo; |
|
d)
rifiutare
il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo, salvo i
casi |
|
che possono compromettere la sicurezza, l’igiene o
recare danno all’auto; |
|
e)
rifiutare
il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la
mobilità |
|
dei portatori di handicap; |
|
f)
fare
servizio, trasportando passeggeri, con il tassametro non inserito; |
|
g)
negare
il trasporto per un numero di persone comprese nel limite massimo
dei |
|
posti consentito dalle caratteristiche dell’autoveicolo; |
|
h)
abbandonare
l’autovettura sul luogo di stazionamento senza giustificato motivo |
|
(eventuali motivate assenze dovranno essere contenute in
un limite massimo di 30 minuti e opportunamente segnalate). |
|
|
Art. 30 – Comportamento degli utenti |
|
1. Agli utenti del servizio taxi è fatto divieto di: |
|
a) scegliere la vettura ai parcheggi autorizzati. Nel
rispetto dell’ordine di carico, la scelta può essere operata solo nel caso in
cui la prima vettura della fila non abbia la capienza sufficiente ad
assicurare il trasporto di un gruppo di persone non superiore a quanto
stabilito dalla carta di circolazione; |
|
b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in
movimento; |
|
c) pretendere il trasporto di animali domestici senza
aver adottato, d’intesa con il tassista, tutte le misure utili ad evitare il
danneggiamento o l’imbrattamento della vettura; |
|
d) pretendere il trasporto di merci o altro materiale
diverso dal bagaglio al seguito; |
|
e) pretendere che il trasporto venga reso in violazione
alle norme di sicurezza previste dal vigente Codice della strada; |
|
f) aprire la porta dalla parte della corrente del
traffico; |
|
g) insudiciare o deteriorare l’autovettura e le sue
apparecchiature; |
|
h) compiere atti contrari alla decenza od al buon
costume. |
|
|
|
Tali divieti vanno elencati nell’apposito cartello,
insieme alle tariffe, che deve essere esposto nell’autovettura in modo da
essere ben visibile agli utenti. |
|
2.
Salva
la responsabilità civile, ai sensi
di legge, ed il
risarcimento dei danni |
|
causati all’autovettura, la inosservanza dei divieti previsti dal comma
precedente darà diritto al conducente
dell’autovettura di interrompere la prosecuzione della corsa, e, ove sia
ritenuto necessario, di richiedere l’intervento della Forza Pubblica. |
|
|
Art. 31 – Reclami |
|
1.
Eventuali
reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati al competente |
|
ufficio comunale o provinciale; l’indirizzo ed il numero
di telefono degli uffici comunali e dell’ufficio provinciale a cui
indirizzare i reclami dovrà essere inserito, in modo ben visibile, nel
tariffario presente sull’autovettura. |
|
|
Art. 32 – Ulteriore disposizione del taxi |
|
1.
Quando
i passeggeri, nel luogo di arrivo, intendano disporre ulteriormente del |
|
taxi, il conducente è tenuto a mantenere il tassametro
inserito. Qualora il passeggero desideri abbandonare temporaneamente la
vettura, mentendola a propria disposizione, il conducente ha diritto ad
esigere la quota segnata dal tassametro ed a concordare inoltre il deposito
di una somma della disposizione di cui al presente comma al momento della
richiesta di attesa. |
|
|
Art. 33 – Autovetture fuori servizio o fuori turno |
|
1.
Quando le
autovetture non sono in
servizio non possono
effettuare alcuna |
|
prestazione. Le autovetture saranno dotate di appositi
segnali individuati dal comune. |
|
|
|
2.
In
nessun caso i conducenti possono rifiutare il servizio richiesto
dagli agenti |
|
di polizia municipale o da altri agenti della forza
pubblica, né possono, anche se richiesti da cittadini privati, rifiutare il
trasporto di persone ferite o colte da grave malore sulla pubblica via,
eccettuati i casi manifestati o dichiarati di malattia pericolosa o contagiosa
o di ubriachezza manifesta. |
|
|
|
3.
I
servizi non rifiutabili e i danni da essi eventualmente derivati alle
autovetture, |
|
in caso di insolvenza di privati, saranno pagati dal
Comune. |
|
|
|
4.
Sono
considerati fuori turno gli autoveicoli quando: |
|
a)
è
scaduto il termine del turno di servizio; |
|
b)
avvengano
guasti all’autoveicolo o
il tassametro non
funzioni o funzioni |
|
irregolarmente; |
|
c)
vengano
ritirate durante il servizio le licenze comunali di esercizio. |
|
|
|
5.
Gli
ingaggi intrapresi durante il turno di servizio possono essere protratti
anche |
|
fuori turno, purchè al momento di un eventuale
controllo, dalla cifra segnata sul tassametro si possa desumere che
l’ingaggio sia avvenuto durante l’orario di turno di servizio. |
|
|
Art. 34 – Prezzo del servizio e diritto al pagamento |
|
1.
Il
prezzo del servizio è quello che risulta dal tassametro e dalla tariffa. |
|
|
|
2.
Se
il tassametro non è
stato messo in
funzione, l’utente è
tenuto a pagare |
|
esclusivamente il diritto fisso di chiamata. |
|
|
|
3.
Se
la corsa deve essere necessariamente interrotta per cause non
imputabili al |
|
conducente, questi potrà esigere soltanto il prezzo dal
tassametro al momento della fermata. |
|
|
|
4.
In
caso di guasto del tassametro il conducente dovrà condurre il
passeggero a |
|
destinazione, qualora il passeggero lo esiga e paghi un
compenso in proporzione ai chilometri percorsi. |
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Art. 35 – Vigilanza |
|
1.
La vigilanza
sull’esercizio dei servizi
pubblici non di
linea compete ai |
|
funzionari dei Comuni e delle Province all’uopo incaricati
fatte salve le disposizioni di competenza del Ministero dei Trasporti in
materia di sicurezza ai sensi della normativa vigente. |
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Art. 36 – Sindacato provinciale sulle deliberazioni comunali |
|
1.
Le deliberazioni dell’ organo
comunale, relative alla
modifica del presente |
|
regolamento, alla determinazione del numero di licenze e
all’approvazione delle tariffe, emanate in relazione al presente regolamento,
non sono applicabili se non sono sottoposte alla preventiva approvazione
della Provincia ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’art.
11, comma 2, della legge regionale 23 gennaio 1986, n. 1, e della legge
regionale 23 febbraio 1995, n. 24. |
|
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Art. 37 – Commissione Consultiva.[46] |
|
1. Per la valutazione delle problematiche connesse
all’organizzazione ed all’esercizio del servizio, all’applicazione del
regolamento e all’assegnazione delle licenze, il Comune provvede, entro sei
mesi dall’approvazione del presente regolamento, alla nomina di un’apposita
Commissione consultiva, ai sensi dell’art. 4, comma 4, della legge n. 21/92 e
art. 3 della legge regionale n. 24/95, così composta: |
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a) dal Dirigente, qualora esista, o dal responsabile del
servizio o ufficio, o dal Segretario Comunale, che la presiede; |
|
b) dal Comandante o altro membro della Polizia
Municipale; |
|
c) da rappresentanti designati dalle Organizzazioni
sindacali come regolato da disposizioni di legge;[47] |
|
d) da rappresentanti delle associazioni degli artigiani
di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;[48] |
|
e) da rappresentanti designati dalle organizzazioni
cooperative di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale; |
|
f) da un rappresentante designato dalle associazioni dei
consumatori di cui alla legge regionale 12 luglio 1994, n. 23; |
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2.
Ogni ente
od organizzazione rappresentata è tenuta a
designare oltre al |
|
membro affettivo anche il membro supplente che
sostituisce l’effettivo in caso di assenza o impedimento.[49] |
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3.
La
Commissione dura in carica quattro anni.[50] |
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4. La Commissione delibera con la
presenza della metà
più uno dei
suoi |
|
componenti. Il Presidente convoca la Commissione e stabilisce l’ordine del |
|
giorno. Il
Presidente è altresì tenuto a riunire
la Commissione entro
venti giorni |
|
dal ricevimento di una richiesta
di convocazione articolata per argomenti e |
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sottoscritta da almeno un terzo dei suoi componenti. |
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5. La Commissione svolge un ruolo propositivo e di
impulso nei confronti degli organi deliberanti del Comune e decide a
maggioranza. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente. |
|
I pareri di competenza della Commissione debbono esser
espressi nel termine di quarantacinque giorni. In caso di decorrenza del
termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che siano state
rappresentate esigenze istruttorie, è facoltà del Comune procedere
indipendentemente dall’acquisizione del parere; |
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6.
Ai
fini dell’assegnazione delle autorizzazioni secondo le procedure concorsuali |
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di cui all’art. 6 del presente regolamento, la
Commissione concorre alla redazione del bando di concorso secondo quanto
prescritto dal presente regolamento; |
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7.
Quando
per due sedute consecutive la Commissione
non abbia potuto
operare |
|
per la mancanza del numero legale, il Presidente della
Commissione stessa, deliberando sulle pratiche elencate negli ordini del
giorno rimasti inevasi. |
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Art. 38 – Disposizioni finali |
|
1.
Per
tutto quanto non previsto nel
regolamento, si fa rinvio
alle disposizioni |
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espressamente richiamate all’art. 2 ed agli altri
regolamenti comunali, in quanto possano direttamente o indirettamente avere
applicazione in materia e non siano in contrasto con le norme del presente
regolamento. Sono fatte salve le determinazioni della Provincia di Torino
rispetto all’area metropolitana torinese e rispetto all’ambito territoriale
dell’aeroporto “Città di Torino” ai sensi dei commi 9 e 10 dell’art. 3 della
legge regionale n. 24 del 23 febbraio 1995. |
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Riferimenti legislativi richiamati
nello Schema tipo |
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T.U. 18.06.1931 N. 773 – “Testo Unico delle leggi di
Pubblica Sicurezza” |
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Legge
75/1958: Abolizione della
regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo
sfruttamento della prostituzione altrui. |
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Legge n.
230 del 18.04.1962:
Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato. |
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Legge n. 15 del 15.01.1968: Norme sulla
documentazione amministrativa e
sulla legislazione e autenticazione di firme. |
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Legge n.
118 del 30.03.1971: (Conversione
in legge del
D.L. 30.01.71 n. 5) Nuove norme in favore dei mutilati e
invalidi civili. |
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DPR. N. 616 del 24.07.77: Attuazione della delega
di cui all’art. 1 Legge n. 382 del 22.07.75: “Trasferimento e
deleghe delle funzioni
amministrative dello Stato nelle materie indicate dall’art. 117
della Costituzione”. |
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DPR. N. 384 del 27.04.1978 – Regolamento di
attuazione dell’art 27 della Legge n. 118 del 30.03.71 a favore
dei mutilati e invalidi civili, in materie di
barriere architettoniche e trasporti pubblici. |
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Legge n. 689 del 24.11.1981–Modifica al sistema penale
ovvero depenalizzazione |
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Legge n. 443 del 08.08.85: Albo imprese artigiane. |
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L.R. n. 1 del 23.01.1986: Legge generale sui trasporti e
sulla viabilità. |
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Legge n. 142 del 08.06.1990 – Ordinamento delle
autonomie locali. |
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Legge n.
241 del 07.08.90: Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e diritto dia accesso ai documenti
amministrativi. |
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Decreto Ministero Trasporti n. 448 del 20.12.91:
Regolamento di attuazione delle direttive della Comunità Europea n.
438 del 21.06.89 che modifica la direttiva
del Consiglio n. 562 del
12.11.74 riguardante l’accesso alla professione di trasportatore di
viaggiatori su strada nel settore
dei trasporti nazionali e internazionali. |
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Legge n. 21 del 15.01.1992: Legge Quadro per il
trasporto di persone
mediante autoservizi pubblici non di linea. |
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D.L. n. 285 del 30.04.1992: Nuovo codice della strada. |
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D.M.
19.11.1992:
Individuazione del colore
uniforme per tutte
le autovetture adibite al
servizio di taxi. |
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D.M. n. 572 del 15.12.1992: Regolamento recante norme
sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio
con conducente ( G.U. n. 79 del 5 aprile 1993); |
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DPR n. 495 del 16.12.1992: Regolamento di esecuzione del
Codice della strada. |
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L.R. 23 febbraio 1995, n. 24 “Legge generale sui servizi
di trasporto pubblico non di linea su strada” e successive modificazioni ed
integrazioni; |
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Decreto Ministero Trasporti del 20.04.93: Criteri per la
determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio
con autovettura. |
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Legge n. 127 del 15 maggio 1997: Misure per lo
snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo. |
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D.L.vo 19 novembre 1997, n. 442 “ Conferimento agli Enti
Locali di compiti e funzioni in materia di trasporto pubblico locale”; |
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Pubblicato il 4
ottobre 2007 |
[1] Art. 1 L. 21/92
[2] Art. 8, comma 1, L. n. 21/92
[3] Art. 3, comma 4, L.R. 24/95
[4] Art. 8, comma 1, L. 21/92
[5] Art. 7, comma 1, L. 21/92, vedasi anche Circolare della Direzione Generale della M.C.T.C. Prot. n. 857 AG/00/21 del 24 giugno 1997
[6] Art. 7, comma 2, L. 21/92
[7] Art. 7, comma 3, L. 21/92
[8] Art. 9, comma 3, L. 21/92
[9] Art. 3, comma 2, L. 127/97
[10] Art. 8, comma 4, L. 21/92
[11] Art. 6, comma 5, L. 21/92
[12] Art. 6, comma 6, L. 21/92
[13] Art. 8, comma 2, L.R. 24/95
[14] Art. 8, comma 3, L.R. 24/95
[15] Art. 8, comma 4 a), L.R. 24/95
[16] Art. 8, comma 4 b), L.R. 24/95
[17] Art. 8, comma 2, L. 21/92
[18] Art. 8, comma 2, L. 21/92
[19] Art. 8, comma 1, L. 21/92
[20] Art. 10, commi 1-2-3-4, L. 21/92
[21] L’art. 230 bis disciplina familiare:
come familiare si intendono il coniuge, i parenti entro il 3° grado, gli affini entro il 2° grado; per l’impresa familiare quella in cui collaborano il coniuge, i parenti entro il 3° grado, gli affini entro il 2°.
La parentela è il vincolo che unisce le persone che discendono dalla stessa persona o, come il codice dice, dallo stesso stipite (art. 74 cod. civ.). Ai fini della determinazione dell’intensità del vincolo occorre considerare le linee e i gradi: la linea retta che unisce le persone di cui l’una discende dall’altra (nonno e nipote, padre e figlio); la linea collaterale quella che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l’una dall’altra (art. 75 cod. civ.) (fratelli, zio e nipote).
I gradi si contano calcolando le persone e togliendo lo stipite.
Cosi tra padre e figlio v’è parentela di primo grado; tra fratelli v’è parentela di secondo grado (figlio, padre, figlio =3; 3-1=2); tra nonno e nipote, parentela di secondo grado ( nonno, padre, figlio = 3; 3-1=2); tra cugini parentela di quarto grado e cosi via. Di regola, la legge riconosce effetti alla parentela soltanto fino al sesto grado (art. 77).
L’affinità è il vincolo che unisce un coniuge e i parenti dell’altro coniuge (art. 78). Sono affini, perciò, i cognati, il suocero e la nuora, ecc.
Per stabilire il grado di affinità si tiene conto del grado di parentela con cui l’affine è legato; così suocera e nuora sono affini di primo grado; i cognati sono affini di secondo grado, ecc. (Ad – fines inter se non sunt ad – fines: gli affini di un coniuge non sono affini dell’altro coniuge; la moglie di mio cognato non è mio affine). Di regola, la morte di uno dei coniugi, anche se non vi sia prole, non estingue l’affinità.
Tra i coniugi non vi è rapporto di parentela né di affinità: la relazione tra essi esistente si chiama coniugio.
[22] Art. 9, comma 1, L. 21/92
[23] Art. 9, comma 2, L. 21/92
[24] Art. 9, comma 3, L. 21/92
[25] vedasi l’art. 7, comma 3, del presente Regolamento
[26] Art. 3, comma 6, L. 24/95
[27] Art. 12, comma 3, L. 21/92
[28] Art. 12, comma 4, L. 21/92
[29] Art. 1 D.M. 19 novembre 1992
[30] Art. 2 D.M. 19 novembre 1992. Il suddetto comma deve essere opportunamente integrato a secondo della scelta di ogni comune.
[31] Art. 12, comma 1, L. 21/92
[32] Art. 12, comma 2, L. 21/92
[33] Art. 13, comma 1, L. 21/92
[34] Art. 13, comma 2, L. 21/92
[35] Art. 11, comma 2, L.R. 1/86
[36] Art. 2, comma 1, L. 21/92; vedasi anche Circolare della Direzione Generale della M.C.T.C. Prot. n. 857AG/0021 del 24 giugno 1997
[37] Art. 2, comma 2, L. 21/92
[38] Art. 3, comma 9, L.R. n. 24/95 e
art. 14, comma 8, D.L.vo n. 422/97
[39] Art. 11, comma 2, L. 21/92; vedasi anche Circolare della Direzione Generale della M.C.T.C. Prot. n. 857AG/0021 del 24 giugno 1997
[40] Art. 11, comma 5, L. 21/92
[41] Art. 11, comma 6 e 7, L. 21/92
[42] Art. 14, comma 1, L. 21/92
[43] Art. Il presente articolo si propone di dare attuazione al principio formulato dall’art. 4, comma 2, della Legge n. 21/92 tendente a realizzare una integrazione funzionale tra il trasporto di linea ed i servizi taxi. A livello regionale tale principio è stato sancito dalla L.R. n. 1/86 e dalla L.R. n. 24/95 che vedono nei servizi integrativi una possibile strategia per contribuire al risanamento delle aziende di trasporto pubblico locale.
[44] Art. 14, comma 2, L. 21/92
[45] Art. 14, comma 3, legge 21/92 e quesito al Ministero dei Trasporti del 08.04.97
[46] Art. 4, comma 4, L. 21/92 e art. 5, comma 6, L.R. 24/95; la composizione della Commissione Consultiva comunale è stata definita in analogia a quella provinciale determinata dall’art. 5, comma 3, della L.R. 24/95 e L.R. 27/97
[47] L.R. 27/97
[48] L.R. 27/97
[49] L.R. 27/97
[50] In analogia a quanto previsto dall’art. 5, comma 5, della L.R. 24/95