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S E R V I Z I O T A X I

SERVIZIO  TAXI

 

 

REGOLAMENTO

PER  IL  RILASCIO  DELLE  LICENZE  E  LA  VIGILANZA

SULL’ESERCIZIO DEI SERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA

SU STRADA EFFETTUATO CON AUTOVETTURA.

 

Deliberazione del Consiglio Comunale n°81  del 26/11/98

 

REGOLAMENTO AI SENSI DELL’ART. 3 COMMA 11 DELLA LEGGE REGIONALE 23 FEBBRAIO 1995 N. 24, SULL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA EFFETTUATO A MEZZO TAXI

 

INDICE

Art. 1 – Definizione del Servizio Taxi 3

Art. 2 – Disciplina del servizio. 3

Art. 3 – Modalità per il rilascio delle licenze (domanda per esercitare il servizio) figure giuridiche di gestione. 3

Art. 4 – Titoli preferenziali 5

Art. 5 – Requisiti personali per il rilascio delle licenze e altre cause di impedimento al rilascio delle stesse. 5

Art. 6 – Contenuti del bando. 6

Art. 7 – Rilascio delle licenze. 6

Art. 8 – Sostituzione alla guida. 7

Art. 9 – Durata della licenza. 7

Art. 10 – Trasferibilità della licenza. 8

Art. 11 – Inizio del servizio. 8

Art. 12 – Sanzioni 9

Art. 13 – Sospensione della licenza. 10

Art. 14 – Revoca della licenza. 10

Art. 15 – Decadenza della licenza. 10

Art. 16 – Determinazione del numero degli autoveicoli da adibire al servizio. 11

Art. 17 – Caratteristiche degli autoveicoli – Verifica e revisione. 11

Art. 18 – Tassametro e contachilometri 12

Art. 19 – Sostituzione dell’autoveicolo. 13

Art. 20 – Tariffe. 13

Art. 21 – Svolgimento del Servizio. 13

Art. 22 – Luoghi di stazionamento. 14

Art. 23 – Stazionamento delle autovetture. 15

Art. 24 – Stazionamento ai teatri e luoghi di spettacolo. 15

Art. 25 – Turni di servizio ed acquisizione della corsa. 15

Art. 26 – Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea. 15

Art. 27- Trasporto di soggetti portatori di handicap. 16

Art. 28 – Disposizioni particolari 16

Art. 29 – Comportamento del tassista durante il servizio: obblighi e divieti 16

Art. 30 – Comportamento degli utenti 17

Art. 31 – Reclami 17

Art. 32 – Ulteriore disposizione del taxi 17

Art. 33 – Autovetture fuori servizio o fuori turno. 17

Art. 34 – Prezzo del servizio e diritto al pagamento. 18

Art. 35 – Vigilanza. 18

Art. 36 – Sindacato provinciale sulle deliberazioni comunali 18

Art. 37 – Commissione Consultiva. 18

Art. 38 – Disposizioni finali 19

 

Art. 1 – Definizione del Servizio Taxi[1]

1.                Il Servizio taxi con autovettura è un autoservizio pubblico non di linea che provvede al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea, ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che viene effettuato, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

Art. 2 – Disciplina del servizio

1.                Il Servizio di taxi, svolto con l’impiego di autoveicoli muniti di carta di circolazione e immatricolati secondo le prescrizioni di cui agli artt.82 – 86 e 93 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successivo Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sul quale si esercita la competenza di questo Comune, è disciplinato per le parti in vigore:

a) dal  D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

b) dalla Legge Regionale 23 gennaio 1986 n. 1 “Legge generale sui trasporti e sulla viabilità”;

c) dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”;

d) dal D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e del Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

e) D.M. 19.11.1992: Individuazione del colore uniforme per tutte le autovetture adibite al servizio di taxi;

f)   dal D.M. 15 dicembre 1992, n. 572 “Regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente”;

g) dalla L.R. 23 febbraio 1995, n. 24 “Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada” e successive modificazioni ed integrazioni;

h) dal D.L.vo 19 novembre 1997, n. 442 “Conferimento agli Enti Locali di compiti e funzioni in materia di trasporto pubblico locale”;

i)    dalle future norme che disciplineranno la materia;

j)  dalle disposizioni del presente regolamento adottato con deliberazione Comunale n. 81 del 26/11/98

Art. 3 – Modalità per il rilascio delle licenze (domanda per esercitare il servizio) figure giuridiche di gestione

1.      Per esercitare il servizio di taxi occorre essere in possesso di apposita licenza comunale.[2]

 

2.      Il Comune non può rilasciare un numero di licenze superiori  al  fabbisogno teorico di offerta di servizi risultante dalla metodologia di calcolo elaborata dalla Provincia ai sensi dell’art. 16 del presente regolamento.[3]

 

3.      Chi intende ottenere la licenza comunale per esercitare il servizio di taxi deve presentare istanza diretta al  Comune, a seguito dell’emanazione di apposito bando di  pubblico  concorso  emesso dall’amministrazione comunale  competente.[4]

 

4.      I titolari di  licenza  per l’esercizio  di taxi, al  fine del libero esercizio della propria attività possono:

5.      essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all’albo delle imprese artigiane previsto dall’art. 5 della legge 8 agosto  1985, n. 443;

6.      associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperazione di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;

7.      associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre  forme  previste dalla legge;[5]

5.                         Nei casi di cui al comma 4 è consentito conferire la licenza agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso della licenza precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.[6]

 

6.                         In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 4, la  licenza non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.[7]

 

7.                         La domanda, a cui dovrà in un primo tempo essere allegata unicamente la documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità di quanto previsto dall’art. 4 del presente Regolamento, dovrà indicare:

-          Luogo e data di nascita;

-          Residenza ovvero domicilio, o sede dell’impresa, in un comune compreso nel territorio della Regione;

-          Cittadinanza;

-          Codice Fiscale;

-          Denominazione e/o ragione sociale;

-          Sede dell’impresa;

-          Partita IVA;

 

8.                         Contestualmente alla domanda dovranno esser rese le seguenti dichiarazioni sostitutive:

Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 2 della L. 15/68 relativamente a

-          data e luogo di nascita, residenza e cittadinanza.

I cittadini di stato estero – membro della UE – residenti in Italia ed cittadini di stati esteri non appartenenti alla UE che riconoscono ai cittadini italiani il diritto di reciprocità, debbono comprovare tale loro qualità mediante attestazione rilasciata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare.

 

Dichiarazione temporaneamente sostitutiva ai sensi dell’art. 3 della Legge n.15/68

-          di essere in possesso del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.)  per  la guida di autoveicoli;

-          di essere inscritto alla C.C.I.A.A. nel ruolo per conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.

 

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 15/68

-         di non aver trasferito licenza nei cinque anni precedenti la data di  pubblicazione del bando.[8]

-         di essere in possesso dei requisiti morali di  cui all’art. 5, comma 4, del  presente regolamento.

-         di non essere stato oggetto di provvedimenti  di decadenza o di revoca della licenza, da parte  dello stesso comune  che emette il bando, nei quattro anni antecedenti la sua pubblicazione.

I certificati comprovanti le dichiarazioni rese ai  sensi dell’art. 3 della Legge n. 15/68 saranno successivamente richiesti ai vincitori ai  quali verrà concesso un congruo termine,  e comunque non inferiore a quindici giorni,[9] per a presentazione della relativa documentazione;  la   certificazione attestante il possesso dei requisiti morali (Casellario giudiziale, carichi pendenti, comunicazione antimafia ecc…) sarà acquisita d’ufficio.

Art. 4 – Titoli preferenziali[10]

1. Per l’assegnazione delle licenze di esercizio il Comune, sentita la Commissione consultiva di cui all’art. 37, dovrà individuare  titoli preferenziali che attestino la specifica professionalità del soggetto richiedente, fissando apposito punteggio per la formazione della graduatoria;tra ititoli preferenziali dovrà  esser inserito quello di aver esercitato servizio di  taxi in  qualità di  sostituto alla guida o di familiare del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi;

Art. 5 – Requisiti personali per il rilascio delle licenze e altre cause di impedimento al rilascio delle stesse

1.                  L’iscrizione nel ruolo provinciale dei conducenti dei servizi  pubblici non di linea, formato per ciascuna Provincia presso la competente C. C. I. A. A., costituisce requisito indispensabile per il rilascio della licenza taxi.[11]

 

2.                  L’iscrizione nel ruolo è altresì necessaria per prestare attività  di  conducente  di veicoli adibiti a taxi, in qualità di  sostituto o collaboratore familiare  del titolare  della licenza.[12]

 

3.                  Prima di rilasciare la licenza per  l’esercizio  del  servizio  taxi, i Comuni sono tenuti a verificare la sussistenza dei requisiti di idoneità morale e professionale dei richiedenti.

 

4.                  Il possesso dei requisiti di idoneità morale non risulta soddisfatto se i soggetti interessati:

a)   hanno  riportato,  per  uno  o  più  reati,  una  o  più  condanne  irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;

b)   hanno riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro la persona, il patrimonio, la fede pubblica, l’ordine pubblico, l’industria e il commercio;

c)   hanno riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della legge 26 febbraio 1958 n. 75;

d)   risultano  sottoposti con provvedimento  esecutivo  ad una delle misure di revenzione previste   dalla egge  27 dicembre  1956, n.  1423 e successive modifiche ed integrazioni;

e)   risultano  appartenenti ad associazioni  di tipo  mafioso di  cui alla legge  31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni.[13]

 

a)                 Il possesso dei requisiti della idoneità morale continua a non essere soddisfatto fintantoché non sia intervenuta  la  riabilitazione  ovvero una  misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa.[14]

 

b)                 Per  coloro  che  sono  stati  iscritti  di  diritto nel Ruolo Provinciale, ai sensi dell’art. 17  della  legge  regionale  del  23   febbraio   1995  n. 24, si tiene conto esclusivamente   delle  condanne   inflitte   per   reati  commessi   successivamente all’entrata in vigore della suddetta legge regionale n. 24/95.

 

c)                 Il  possesso del requisito  di idoneità professionale risulta soddisfatto se gli interessati:

a)           sono in possesso del certificato di abilitazione professionale, di cui all’art. 116, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche  ed integrazioni, per l’iscrizione nella sezione A) del ruolo;[15]

b)           sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 226, comma 4, lettera a) e lettera  b) del Regolamento di  esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada emanato con decreto del Presidente della  Repubblica  16  dicembre  1992,  n. 495, per l’iscrizione nella sezione B) dl ruolo.[16]

8.                                              Sono altresì cause di impedimento al rilascio della licenza:

 

a)           l’essere incorso in provvedimento di revoca o di decadenza di precedente licenza di esercizio, da parte dello stesso comune che emette il bando, nei quattro anni antecedenti la data di pubblicazione;

b)           l’aver trasferito licenza nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del bando.

Art. 6 – Contenuti del bando 

1.      I contenuti obbligatori del bando di concorso per  l’assegnazione  delle  licenze

 sono i seguenti:

a)     numero delle licenze da assegnare;

b)     elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell’assegnazione;

c)     indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;

d)     indicazione del termine per la presentazione delle domande;

e)     schema di domanda per la partecipazione al concorso;

f)       indicazione dei requisiti e delle cause di impedimento descritti nel precedente articolo5 e nel successivo art. 7, comma 2.

 

Art. 7 – Rilascio delle licenze

1.      Le licenze per l’esercizio del servizio di  taxi  sono  rilasciate  dal  Comune  nel

 rispetto delle norme e procedure previste dal presente Regolamento.

La licenza è riferita ad un singolo veicolo.[17]

 

2.      Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per

l’esercizio del servizio taxi ovvero il cumulo della licenza per l’esercizio del servizio di taxi e dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente,[18] anche se rilasciate da Comuni diversi.

 

3.                  Entro sessanta giorni, prorogabili di altri 30 per giustificati motivi, dalla data del rilascio della licenza dovrà essere comprovata al Comune, a mezzo di dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell’art. 4 della legge n. 15/68:

a)           l’iscrizione nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. per l’attività di trasporto di persone;

b)           l’assenza della titolarità di altra licenza per l’esercizio del servizio taxi ovvero di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente.

Nel medesimo termine andrà comprovata, mediante esibizione della carta di circolazione, la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo da adibire al servizio immatricolato quale taxi[19] e, mediante esibizione della relativa polizza, la stipulazione del contratto di assicurazione  R.C. per l’autovettura stessa a norma delle vigenti disposizioni di legge.

 

4.      Dei provvedimenti finali inerenti le licenze dovrà essere informata la Provincia

ai fini della tenuta dell’anagrafe provinciale.

 

Art. 8 – Sostituzione alla guida[20]

1.            I titolari di licenza per l’esercizio del servizio taxi possono, dandone comunicazione al Comune, essere sostituiti temporaneamente  alla  guida  del  taxi da persone iscritte nel ruolo di cui all’art. 6 della legge n. 21/92 e in possesso dei requisiti prescritti per il titolare:

a)     per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;

b)     per chiamata alle armi;

c)     per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui;

d)     per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;

e)     nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.

 

2.            In caso di decesso del titolare della licenza per l’esercizio del servizio  taxi,  gli eredi minori possono farsi sostituire alla  guida da persone iscritte nel ruolo di cui all’art. 6 della legge n. 21/92 ed in possesso dei requisiti prescritti, fino al raggiungimento dell’età prevista dal Codice della Strada per la guida delle autovetture in servizio da piazza.

 

3.            Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato dall’art. 10, comma 3, legge n. 21/92.

 

4.            I titolari di licenza per l’esercizio del servizio taxi possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, qualificati tali ai sensi dell’art. 230 bis del Codice Civile, semprechè iscritti nel ruolo di cui all’articolo 6 della legge n. 21/92.[21]

Art. 9 – Durata della licenza

1.            La licenza comunale di esercizio è rilasciata senza limitazioni di tempo, il Comune è tenuto tuttavia a verificare ogni due anni la permanenza in capo al titolare dei requisiti di rilascio.

 

2.            Nel  caso  in cui il Comune abbia accertato il venir meno  dei requisiti dell’idoneità morale è tenuto a fornire comunicazione al Ruolo Provinciale costituito presso la C.C.I.A.A..

Art. 10 – Trasferibilità della licenza

1.            Previo assenso del Comune, la  licenza  per  l’esercizio  del  servizio  di  taxi è trasferita  su richiesta del titolare a persona dallo stesso designata, purchè iscritta nei ruoli di cui all’art. 6 della legge n. 21/92 ed in possesso degli altri requisiti, quando il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:

a)     sia titolare di licenza da almeno cinque anni;

b)     abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;

c)     sia divenuto permanentemente inabile  o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente di guida.[22]

 

2.            In caso di morte del titolare, la licenza può essere trasferita ad uno degli eredi qualificato come familiare ai sensi dell’art. 230 bis, qualora in possesso dei requisiti prescritti; può essere altresì trasferita entro il termine massimo di due anni, previo assenso del Comune, ad altri soggetti, designati dagli eredi di cui sopra, purchè iscritti nel ruolo provinciale dei conducenti di cui all’art. 6 della legge n. 21/92 ed in possesso dei requisiti prescritti.[23]

Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell’arco del biennio, la licenza è revocata e messa a concorso.

 

3.            Fatto salvo quanto disposto per gli eredi minori dal precedente articolo 8  comma 2, ove subentri nella licenza un erede non in possesso dei prescritti requisiti tecnici e professionali, questi può richiedere che la licenza venga sospesa per un periodo di 12 mesi, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori  12 mesi in presenza di giustificati motivi, decorrenti dal decesso del titolare della licenza, entro tale periodo dovrà esser dimostrato il possesso dei suddetti requisiti. Qualora l’erede intenda proseguire l’attività, fermo restando a quanto disposto al precedente capoverso, dovrà nominare un sostituto in possesso dei requisiti tecnici e professionali. Scaduto il periodo di due anni senza che l’erede dimostri il possesso dei requisiti, la licenza non potrà più essere trasferita ad altri, ma dovrà essere restituita al Comune.

 

4.            Al titolare che abbia trasferito la  licenza  non  può  esserne  attribuita  altra  per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non  dopo  cinque  anni  dal trasferimento della prima.[24]

 

In tutti i casi in cui si sia instaurato un procedimento disciplinare passibile di sospensione, revoca o decadenza della licenza, l’iter relativo al trasferimento della licenza deve essere sospeso sino alla definizione del procedimento stesso.

 

Art. 11 – Inizio del servizio

1.      Il richiedente ha l’obbligo di iniziare il servizio entro novanta giorni dalla data

di rilascio della licenza.[25]

 

2.      Qualora il titolare della licenza, trascorso il termine predetto, non abbia iniziato

il servizio senza un valido documentato motivo, il Comune dispone la decadenza della licenza.

 

3.      Il termine sopra indicato potrà, a motivata richiesta, essere prorogato dal

Comune per un adeguato periodo di tempo, qualora il mancato inizio dipenda da cause di forza maggiore debitamente documentate, non imputabili all’interessato.

 

4.      Ogni autovettura, prima di essere ammessa al servizio, deve essere esaminata

dalla Polizia Municipale, o dagli uffici comunali preposti, per l’accertamento della rispondenza alle caratteristiche  fissate dal Comune.

 

5.      Esperite le predette formalità, sulla licenza sono riportati gli estremi della carta

di circolazione dell’autovettura di cui sopra.

La licenza deve essere sempre portata sull’autovettura ed esibita a richiesta dei soggetti preposti agli addetti alla vigilanza e al controllo, inoltre dovrà essere portato a bordo anche il certificato di iscrizione al ruolo del sostituto, nel solo caso di sostituzione alla guida di cui all’art. 8, nonché quello del collaboratore familiare di cui il titolare della licenza si avvalga.

La licenza dovrà essere restituita al Comune al suo cassare, per qualunque causa, nonché per la durata del periodo di sospensione della stessa.

 

Art. 12 – Sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni previste dall’art. 86, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché la sanzione prevista dall’art. 6, comma 2, della legge regionale 23 febbraio 1995, n. 24, le violazioni alle norme del presente regolamento sono così punite:

a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi di quanto previsto d’art. 106 del R.D. 3 marzo 1934 n. 383 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) con le sanzioni amministrative della sospensione o della revoca della licenza, le quali vanno preventivamente contestate con assegnazione di termine di trenta giorni per la presentazione di scritti difensivi o di richiesta di audizione personale.

 

L’applicazione delle sanzioni di cui al presente regolamento deve seguire le procedure di cui alla legge n. 689 del 24 novembre 1981 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

2. Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di £. 50.000 ad un massimo di £. 500.000, per le seguenti violazioni:

a) violazione dell’art. 11, comma 5, sostanziata dalla mancanza a bordo del mezzo del certificato di iscrizione al ruolo del sostituto alla guida o del collaboratore familiare;

b) violazione dell’art. 17, relativa al mancato rispetto delle prescrizioni sulla riconoscibilità delle autovetture;

c) violazione dell’art. 21, comma 2, sostanziata dalla mancata prestazione del servizio;

d) violazione dell’art. 21, comma 1, consistente nel prelevamento dell’utente ovvero inizio del servizio al di fuori dell’area comunale o comprensoriale;

e) mancato rispetto degli obblighi e divieti di cui all’art. 29 del presente regolamento;

f) mancata segnalazione di guasti al tassametro e al contachilometri, così come previsto dall’art. 18;

g) prestazione del servizio con il tassametro non in conformità con quanto previsto dall’art. 18 o con il dispositivo di segnalazione di tariffa complementare non funzionante o con il tassametro spiombato;

h) mancata esposizione all’interno della vettura dell’indirizzo e del numero di telefono degli Uffici comunali a cui indirizzare i reclami, così come previsto dall’art. 31;

i) violazione dei precetti di cui all’art. 25, relativi al mancato rispetto dei turni di servizio e alle modalità di acquisizione della corsa;

l) violazione delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei mezza così come previsto dall’art. 8, commi 1 e 4.;

m) inosservanza delle tariffe di cui all’art. 20.

 

3.      La misura delle sanzioni amministrative e pecuniarie è aggiornata ogni due

anni tenuto conto della variazione, accertata dall’ ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti.

Il mancato rispetto del divieto di fumare è sanzionato ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

Art. 13 – Sospensione della licenza

1. La licenza è sospesa dal Comune per un periodo non superiore a sei mesi, nei seguenti casi:

a) violazione delle norme che regolano il trasporto degli handicappati così come individuate dai Comuni ai sensi dell’art. 27;

b) violazione, per la terza volta nell’arco dell’anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 12, comma 2, lettere da a) a m);

c) inosservanza delle tariffe, accertata per la seconda volta nell’arco di due anni.

 

1.      Il Comune dispone sul periodo di sospensione della licenza tenuto conto della

maggiore o minore gravità dell’infrazione e dell’ eventuale recidiva.

 

2.      La     sospensione     viene     comunicata     all’  Ufficio     Provinciale    della

 Motorizzazione Civile per l’adozione dei provvedimenti di competenza.

 

Art. 14 – Revoca della licenza

1.      Il Comune dispone la revoca della licenza nei seguenti casi:

a)     per la violazione delle norme  che  vietano  il  cumulo,  in  capo  ad  una  stessa

persona, di più licenze per l’esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo della licenza per l’esercizio del servizio di taxi e dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente, secondo quanto previsto dall’art. 7, comma 2;

b)     quando in  capo  al  titolare  della  licenza  vengano  a  mancare  i  requisiti  per

l’esercizio della professione di tassista di cui all’art. 3, comma 4, ed all’art. 5;

c)     per violazione delle norme sulla trasferibilità delle licenze  così  come  previste

dall’art. 10;

d)     a seguito di tre provvedimenti di sospensione nell’arco di un triennio adottati ai

sensi dell’art. 13;

e)     per oltre trenta giorni di ingiustificata sospensione del servizio;

f)       per non aver messo in efficienza o sostituito l’autoveicolo che non  si  trovi  nel

dovuto stato di conservazione e di decoro, nel termine assegnato  ai  sensi  dell’art. 17, comma 8, del presente regolamento;

g)     inosservanza delle tariffe, accertata per la terza volta nell’arco di tre ani;

h)     accertati servizi abusivi di linea, ai sensi  di  quanto  disposto  dall’art. 37  della

legge regionale 23 gennaio 1986, n. 1.

 

2.      La revoca viene comunicata all’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l’adozione dei provvedimenti di competenza.

 

Art. 15 – Decadenza della licenza

1.      La licenza comunale per l’esercizio del servizio taxi viene a decadere

automaticamente  con obbligo per il Comune di emanare il relativo provvedimento entro quindici giorni dal verificarsi dell’evento:

a)     per non aver comprovato, nel termine di  cui  all’art. 7, comma 3,  del  presente

regolamento, il possesso dei requisiti nel medesimo articolo prescritti;

b)     per  mancata  attivazione  del  servizio  entro  il  termine  stabilito   dall’art. 11,

commi 1 e 3;

c)     per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla  licenza  da  parte  del  titolare

della stessa;

d)     per morte del titolare della licenza, salvo quanto disposto dall’art. 10;

 

2.      Del provvedimento dovranno essere contemporaneamente informati il

competente Ufficio Provinciale M.C.T.C., per la conseguente revoca della carta di circolazione, e la Provincia.

 

Art. 16 – Determinazione del numero degli autoveicoli da adibire al servizio

1.      I Comuni, sentita la Commissione Consultiva di cui all’art. 37, stabiliscono con

deliberazione dell’organo competente il numero degli autoveicoli per l’esercizio del servizio taxi, nel rispetto della metodologia di calcolo del fabbisogno teorico di offerta dei servizi, determinato dalla Provincia.[26]

 

2.      La Provincia, sentita la competente Commissione Provinciale, verifica ogni

anno la disponibilità delle licenze, nei vari comuni, rispetto alla programmazione avvenuta e può provvedere alla revisione della metodologia di calcolo di cui all’art. 3, comma 4, della legge regionale n. 24/95.

 

Art. 17 – Caratteristiche degli autoveicoli – Verifica e revisione

1.      Le autovetture adibite al servizio taxi portano sul tetto un contrassegno luminoso con la scritta “taxi”.[27]

2.      Ad ogni autovettura adibita al servizio taxi sono assegnati un numero d’ordine

ed una targa con la scritta in nero “servizio pubblico” del tipo stabilito dall’ufficio comunale competente.[28]

 

       3. Ogni autovettura adibita al servizio taxi deve esporre all’interno e in modo ben

       visibile agli utenti un cartello indicante il numero d’ordine.

 

4.   Il colore per tutte le autovetture  adibite al  servizio  taxi  deve  essere  uniforme

così come viene individuato dal Decreto del Ministero dei Trasporti. Come da Decreto Ministeriale 19 novembre 1992, la colorazione esterna delle autovetture da adibire al servizio di taxi, immatricolate per la prima volta per tale uso a partire dal 1 gennaio 1993, deve essere bianca e con le caratteristiche individuate nel D.M. citato.[29]

 

5.   Le autovetture adibite  al  servizio  taxi  possono, ove  previsto  dai  regolamenti

comunali e secondo quanto da questi stabilito, recare una fascia mono o policroma, posta immediatamente al disotto del bordo inferiore del vano dei finestrini laterali, con un’altezza massima di 6 centimetri. Saranno altresì ammesse sulle fiancate, scritte e/o stemmi identificativi dell’azienda che gestisce il servizio taxi e del comune di appartenenza.

Tali scritte e stemmi potranno avere le dimensioni massime, per ciascuna fiancata di 875 cmq.[30]

 

6.   Prima dell’ammissione in servizio, gli autoveicoli sono  sottoposti  alla  verifica

da parte della Polizia Municipale, o degli uffici comunali competenti, che è tenuta ad accertare la rispondenza degli autoveicoli alle caratteristiche contenute nella domanda per il rilascio della licenza.

Tali verifiche non possono implicare accertamenti di carattere tecnico riservati, in base alle disposizioni vigenti, agli uffici periferici della Motorizzazione Civile.

 

7.   Ogni qualvolta la Polizia Municipale, o l’ufficio comunale  competente,  ritenga

che un autoveicolo non risponda più ai requisiti per i quali ottenne la carta di circolazione dovrà informarne l’Ufficio Provinciale M.C.T.C. per l’adozione degli opportuni provvedimenti e nel contempo fornire notizia alla Provincia per l’aggiornamento dell’anagrafe delle licenze.

 

8.   ove l’autoveicolo non si trovi nel dovuto stato di  conservazione  e  di  decoro  e

qualora il titolare della licenza non provveda alla messa in efficienza o sostituzione dell’autoveicolo stesso, entro un termine che sarà fissato caso per caso, si provvederà alla revoca della licenza a norma dell’art. 14.

 

Art. 18 – Tassametro e contachilometri

1.      Ogni autovettura deve  essere  munita  di  tassametro  omologato,  collocato  in

posizione tale da garantire all’utente la massima visibilità delle registrazioni, attraverso la sola lettura del quale è deducibile il corrispettivo da pagare.[31]

2.      L’esistenza di ogni eventuale  supplemento  tariffario  è  portata  a  conoscenza

dell’utenza mediante avvisi chiaramente leggibili posti sul cruscotto dell’autovettura.[32]

3.      Il dispositivo può  prevedere, oltre  alla  tariffa  base, una  o  più  posizioni  per

eventuali tariffe complementari, delle quali saranno attivabili solamente quelle autorizzate ai sensi dell’art. 20. La sequenza delle operazioni di applicazione delle differenti tariffe dovrà essere sempre progressiva in senso crescente ed il ritorno ad una tariffa inferiore non dovrà essere possibile se non previo azzeramento di ogni cifra precedentemente registrata.

4.      La presenza dei dispositivi atti  a  bloccare  il  funzionamento dello  strumento,

con o senza visualizzazione della somma registrata, è subordinata alla condizione che la ripresa del funzionamento possa avvenire solamente previo azzeramento della somma stessa.

5.      Il  tassametro  deve  essere  collaudato  ed   approvato  dal   competente  ufficio

comunale che, controllatane la rispondenza ai prescritti requisiti e la regolarità di funzionamento, provvede alla piombatura.

6.      In caso si dovesse provvedere alla  piombatura  del  tassametro  per  riparazioni

allo strumento o ad altri organi dell’autovettura o in caso di rottura del sigillo, il conducente è tenuto a darne comunicazione, anche telefonica, all’ufficio comunale competente e a non effettuare servizio alcuno sino al nuovo collaudo, con conseguente ripiombatura.

7.      Il titolare di licenza che presta servizio con il tassametro non in regola con la

su estesa normativa o con il dispositivo di segnalazione di tariffa complementare non funzionante o con il tassametro spiombato, incorre nella sanzione amministrativa di cui all’art. 12 del presente regolamento.

8.      In    caso    di    guasto    al    tassametro,   il    conducente     deve    sospendere

immediatamente il servizio ponendo i segnali d’uso di “fuori servizio”.

9.      Di quanto sopra il conducente deve darne tempestiva comunicazione all’ufficio

di Polizia Municipale.

10.   Qualora il guasto avvenga mentre  l’autoveicolo  è  in  servizio,  il  conducente

dovrà condurre a destinazione il passeggero riscuotendo il prezzo di corsa in base al percorso chilometrico effettuato.

11.   I   veicoli  adibiti  al  servizio  taxi  debbono  essere  dotati  di  contachilometri

generale e parziale.

12.   I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e,  nel  caso

la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente ed il competente Ufficio comunale. 

 

Art. 19 – Sostituzione dell’autoveicolo

1.      Nel corso del periodo di durata della licenza  comunale  il  titolare  della  stessa

può essere autorizzato  dal Comune alla sostituzione dell’autoveicolo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie allo svolgimento dell’attività, purchè in idoneo stato d’uso, da verificarsi da parte della Polizia Municipale o dall’ufficio comunale preposto.

2.      In tale  ipotesi, sulla  licenza  deve  essere  apposta  l’annotazione  relativa  alla

 modifica intervenuta.

 

3.      La suddetta sostituzione dovrà essere comunicata alla Provincia.

 

Art. 20 – Tariffe

1.      Il servizio di taxi si effettua a richiesta diretta del  trasportato  o  dei  trasportati

dietro pagamento di un corrispettivo calcolato con tassametro omologato sulla base di tariffe determinate dalle competenti autorità amministrative.[33]

 

2.      La tariffa è a base multipla per il servizio urbano e  a  base  chilometrica  per  il

servizio extra – urbano.[34]

 

3.      Le tariffe sono approvate dal competente  organo  comunale  e  possono  essere

applicate soltanto dopo l’approvazione della Provincia.[35]

 

I Comuni possono prevedere l’introduzione di abbonamenti speciali per anziani, studenti, turisti, disabili, sentita la Commissione  consultiva di cui all’art. 37.

 

4.      E’ fatto obbligo ai taxisti che effettuano  il  servizio  pubblico  non  di  linea  di

esporre all’interno delle autovetture ed in modo ben visibile agli utenti un cartello indicante le tariffe. Il cartello deve essere scritto in lingua italiana, inglese, francese e tedesca.

 I tariffari devono essere vidimati dai competenti uffici comunali.

 

5.      Qualora si riscontri che non vengono applicate le tariffe deliberate dall’autorità

amministrativa competente, si applica la sanzione pecuniaria di cui all’art. 12 del presente Regolamento e nei casi disciplinati dagli art. 13 e 14 del presente regolamento, le sanzioni della sospensione e della revoca.

 

Art. 21 – Svolgimento del Servizio

1. Il servizio taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del  trasporto  individuale  o

di piccoli gruppi di persone; si rivolge ad una utenza indifferenziata; lo stazionamento avviene in luogo pubblico; le tariffe sono determinate amministrativamente dagli organi comunali competenti, che stabiliscono anche le modalità del servizio; il prelevamento dell’utente oppure l’inizio del servizio avvengono all’interno dell’area comunale o comprensoriale.[36]

 

2.      All’interno   delle  aree   comunali  o  comprensoriali   di  cui  al  comma  1   la

prestazione del servizio è obbligatoria.[37]

 

3.      Il  prelevamento  dell’utente  oppure  l’inizio  del  servizio sono  effettuati   con

partenza dal territorio del comune che ha rilasciato la licenza o dell’area metropolitana o dell’ambito territoriale dell’aeroporto “Città di Torino”, secondo le rispettive norme speciali emanate dagli Enti competenti,[38] per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale.[39]

 

4.      I comuni in cui non è esercito il servizio di taxi  possono  autorizzare  i  veicoli

immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio taxi.[40]

 

5.      Negli ambiti portuali, aeroportuali e ferroviari, i comuni  in  cui  sia  esercito  il

servizio taxi, ferme restando le attribuzioni delle autorità competenti in materia di circolazione nei suddetti ambiti ed in accordo con le organizzazioni sindacali di categoria dei comparti del trasporto persone, possono consentire la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico alle autovetture in servizio di noleggio con conducente; la sosta deve avvenire in aree diverse da quelle destinate al servizio taxi e comunque da esse chiaramente distinte, delimitate e individuate come rimessa.

Il servizio taxi ha la precedenza nei varchi prospicienti il transito dei passeggeri.[41]

 

6.      I  servizi   di  taxi  devono   essere  accessibili  a  tutti  i   soggetti   portatori   di

handicap.[42]

Il titolare, per l’esercizio del servizio taxi, ha l’obbligo di prestare tutta l’assistenza necessaria all’incarrozzamento dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.

Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

 

7.      E’ sempre consentito l’uso delle corsie preferenziali  e  delle  altre  facilitazioni

alla circolazione previste per i servizi pubblici, fatto salve eventuali limitazioni imposte dagli organi competenti.

 

Art. 22 – Luoghi di stazionamento

1.      Il Comune, sentita la competente Commissione consultiva, determina  i  luoghi

della città dove le autovetture debbono stazionare in attesa della richiesta del servizio ed il numero delle autovetture in sosta per ogni stazionamento.

 

2.      Ogni luogo di stazionamento è indicato da apposita segnalazione  orizzontale  e

verticale e dotato di idonei sistemi di sicurezza e degli strumenti necessari allo svolgimento del servizio.

 

3.      La scelta dei posteggi nei luoghi a ciò destinati è libera ai titolari di licenza, nei

 limiti dei posti disponibili in ciascuno dei luoghi stessi.

 

4.      Tuttavia  gli  incaricati  della  sorveglianza  del  servizio,  quando  debbono  far

rispettare speciali esigenze di ordine pubblico o di viabilità, possono far spostare temporaneamente in alta posizione limitrofa ciascuna autovettura oppure limitare il numero delle auto sostanti o vietare del tutto la sosta in una o più stazioni e disporre che un certo numero sia presente in qualsiasi ora in un determinato luogo.

 

Art. 23 – Stazionamento delle autovetture

1.      In ogni  stazione  le  autovetture  devono  prendere  posto  l’una  dopo  l’altra –

secondo l’ordine di arrivo – e devono avanzare a misura che quelle precedenti lascino disponibile il posto, rimanendo così stabilito anche l’ordine di successione.

 

Art. 24 – Stazionamento ai teatri e luoghi di spettacolo

1.      Le  auto   pubbliche   possono   approssimarsi  ai   teatri  e  ad   altri   luoghi  di

spettacolo, riunioni o pubblico divertimento un’ora prima della fine degli spettacoli, riunioni, ecc..

 

2.      In  tali  casi  le  autovetture  debbono  collocarsi  nel  posto  indicato  dai  Vigili

Urbani e dalle Forze dell’Ordine, secondo l’ordine di arrivo.

 

Art. 25 – Turni di servizio ed acquisizione della corsa

1.      I criteri per la formazione dei turni di servizio sono stabiliti dal Comune sentita

la Commissione consultiva di cui all’art. 37.

 

2.      I turni di lavoro dovranno essere strutturati in modo da garantire il servizio  per

24 ore, salvo casi specifici e motivati di deroga che dovranno essere autorizzati dal Comune: i suddetti turni di lavoro non potranno essere comunque superiori a 12 ore e dovranno avere una pausa di riposo tra un turno e l’altro di almeno 6 ore; il turno orario del giorno precedente dovrà essere conservato nel doppio porta – orario.

 

3.      Le autovetture dovranno recare ben visibili sul lunotto posteriore, mediante  un

apposito strumento o mezzo indicativo stabilito, l’apposito contrassegno indicante il turno di servizio ed il turno festivo settimanale.

 

4.      Nell’ambito del  territorio  comunale o comprensoriale, ove definito, la corsa  è

acquisita:

a)     nelle zone di sosta e carico definite dal Comune o dai Comuni facenti parte  del

comprensorio;

b)     mediante sistemi di chiamata via radio, in tal  caso  il  tassametro  sarà  inserito

dal più vicino posto di sosta;

c)     al di  fuori  delle  zone  di  cui  alla  lettera   a)   quando   il   cliente  si   rivolge

direttamente al tassista in transito. In tal caso, l’acquisizione della corsa deve avvenire nel pieno rispetto delle norme di sicurezza previste dal Codice della Strada.

 

Art. 26 – Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea[43]

1.      Previa  autorizzazione  dell’ente  competente  al  rilascio  della  concessione  di

linea, i mezzi in servizio taxi possono essere impiegati per l’espletamento dei servizi sussidiari od integrativi dei servizi di linea stessi.

 

2.      Nel rispetto della vigente normativa, l’autorizzazione è  concessa  dal  Comune

in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il tassista o consorzi o cooperative di tassisti, previo parere favorevole dell’ente concedente.

 

Art. 27- Trasporto di soggetti portatori di handicap[44]

1.      I  Comuni  devono  dettare  le  norme  per   stabilire   specifiche   condizioni  di

servizio per il trasporto di soggetti portatori di handicap ed individuare il numero ed il tipo di veicoli già esistenti da attrezzare anche a trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità, in attuazione della legge 30 marzo 1971, n. 118, e del regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.

 

Art. 28 – Disposizioni particolari

1. I Comuni di minori dimensioni, individuati dalla C.C.I.A.A. ai sensi dell’art. 14, comma 3, della Legge n. 21/92, stabiliscono, nei regolamenti sull’esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, che:

- le autovetture adibite al servizio di taxi siano esonerate dall’obbligo del tassametro, in tal caso le tariffe sono determinate in analogia a quanto stabilito per il servizio di autovetture da noleggio con conducente ai sensi del D.M. 20 aprile 1993, che saranno vidimate dal competente ufficio comunale, previa verifica della rispondenza alle disposizioni di cui al suddetto D.M.; restano applicabili tutte le altre disposizioni dettate per l’espletamento del servizio taxi;

- le autovetture immatricolate per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente siano utilizzate anche per l’esercizio del servizio di taxi, applicandosi la regolamentazione dettata per quest’ultimo servizio solo ai fini dello stazionamento e del prelevamento dell’utente, mentre per tutti gli altri aspetti si applicano le norme dettate per i servizi di noleggio con conducente.[45]

 

Art. 29 – Comportamento del tassista durante il servizio: obblighi e divieti

1. Nell’esercizio della propria attività il tassista ha l’obbligo di:

a) seguire il percorso più breve ed informare il cliente su qualsiasi deviazione si rendesse necessaria;

b) rispettare i turni di servizio, l’ordine di precedenza nelle zone di carico e tutte le disposizioni emanate dalla competente Autorità comunale;

c) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;

d) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;

e) predisporre  gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il taxi entri in avaria su strada extra – urbana;

f) consegnare al competente Ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dal cliente all’interno del veicolo;

g) rilasciare al cliente la ricevuta o la fattura, se richiesti, attestanti il prezzo pagato per il trasporto;

h) in caso di neve l’autovettura deve essere predisposta per soddisfare le richieste dell’utente.

 

2.      Nell’esercizio della propria attività al tassista è vietato:

a)     far salire sul veicolo  persone estranee  a  quelle  che  hanno  ordinato  la  corsa

(anche durante i periodi di sosta, tranne i casi di apprendistato a seguito di trasferimento della licenza previa autorizzazione del Comune). Il presente divieto non opera per i servizi di cui all’art. 27;

b)     portare animali propri in vettura;

c)     interrompere   la   corsa  di   propria   iniziativa,  salvo   esplicita   richiesta  del

committente o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;

d)     rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo, salvo  i  casi

che possono compromettere la sicurezza, l’igiene o recare danno all’auto;

e)     rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare  o  favorire  la  mobilità

dei portatori di handicap;

f)       fare servizio, trasportando passeggeri, con il tassametro non inserito;

g)     negare il trasporto per un numero di persone comprese nel limite  massimo  dei

posti consentito dalle caratteristiche dell’autoveicolo;

h)     abbandonare l’autovettura sul luogo di stazionamento senza giustificato motivo

(eventuali motivate assenze dovranno essere contenute in un limite massimo di 30 minuti e opportunamente segnalate).

 

Art. 30 – Comportamento degli utenti

1. Agli utenti del servizio taxi è fatto divieto di:

a) scegliere la vettura ai parcheggi autorizzati. Nel rispetto dell’ordine di carico, la scelta può essere operata solo nel caso in cui la prima vettura della fila non abbia la capienza sufficiente ad assicurare il trasporto di un gruppo di persone non superiore a quanto stabilito dalla carta di circolazione;

b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;

c) pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d’intesa con il tassista, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l’imbrattamento della vettura;

d) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;

e) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente Codice della strada;

f) aprire la porta dalla parte della corrente del traffico;

g) insudiciare o deteriorare l’autovettura e le sue apparecchiature;

h) compiere atti contrari alla decenza od al buon costume.

 

Tali divieti vanno elencati nell’apposito cartello, insieme alle tariffe, che deve essere esposto nell’autovettura in modo da essere ben visibile agli utenti.

2.   Salva la responsabilità civile,  ai  sensi  di  legge, ed  il  risarcimento  dei  danni

causati all’autovettura, la inosservanza  dei divieti previsti dal comma precedente  darà diritto al conducente dell’autovettura di interrompere la prosecuzione della corsa, e, ove sia ritenuto necessario, di richiedere l’intervento della Forza Pubblica.

 

Art. 31 – Reclami

1.      Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati al competente

ufficio comunale o provinciale; l’indirizzo ed il numero di telefono degli uffici comunali e dell’ufficio provinciale a cui indirizzare i reclami dovrà essere inserito, in modo ben visibile, nel tariffario presente sull’autovettura.

 

Art. 32 – Ulteriore disposizione del taxi

1.      Quando i passeggeri, nel luogo di arrivo, intendano disporre  ulteriormente  del

taxi, il conducente è tenuto a mantenere il tassametro inserito. Qualora il passeggero desideri abbandonare temporaneamente la vettura, mentendola a propria disposizione, il conducente ha diritto ad esigere la quota segnata dal tassametro ed a concordare inoltre il deposito di una somma della disposizione di cui al presente comma al momento della richiesta di attesa.

 

Art. 33 – Autovetture fuori servizio o fuori turno

1.      Quando  le  autovetture  non sono  in  servizio  non  possono  effettuare  alcuna

prestazione. Le autovetture saranno dotate di appositi segnali individuati dal comune.

 

2.      In nessun caso i conducenti possono rifiutare il servizio  richiesto  dagli  agenti

di polizia municipale o da altri agenti della forza pubblica, né possono, anche se richiesti da cittadini privati, rifiutare il trasporto di persone ferite o colte da grave malore sulla pubblica via, eccettuati i casi manifestati o dichiarati di malattia pericolosa o contagiosa o di ubriachezza manifesta.

 

3.      I servizi non rifiutabili e i danni da essi eventualmente derivati alle autovetture,

in caso di insolvenza di privati, saranno pagati dal Comune.

 

4.      Sono considerati fuori turno gli autoveicoli quando:

a)     è scaduto il termine del turno di servizio;

b)     avvengano guasti   all’autoveicolo  o  il   tassametro   non  funzioni  o funzioni

irregolarmente;

c)     vengano ritirate durante il servizio le licenze comunali di esercizio.

 

5.      Gli ingaggi intrapresi durante il turno di servizio possono essere protratti anche

fuori turno, purchè al momento di un eventuale controllo, dalla cifra segnata sul tassametro si possa desumere che l’ingaggio sia avvenuto durante l’orario di turno di servizio.

 

Art. 34 – Prezzo del servizio e diritto al pagamento

1.      Il prezzo del servizio è quello che risulta dal tassametro e dalla tariffa.

 

2.      Se il tassametro  non  è  stato  messo  in  funzione,  l’utente  è  tenuto  a  pagare

       esclusivamente il diritto fisso di chiamata.

 

3.      Se la corsa deve essere necessariamente interrotta per cause  non  imputabili  al

conducente, questi potrà esigere soltanto il prezzo dal tassametro al momento della fermata.

 

4.      In caso di guasto del tassametro il conducente dovrà condurre  il  passeggero  a

destinazione, qualora il passeggero lo esiga e paghi un compenso in proporzione ai chilometri percorsi.

 

Art. 35 – Vigilanza

1.      La  vigilanza  sull’esercizio  dei  servizi  pubblici   non   di   linea   compete   ai

funzionari dei Comuni e delle Province all’uopo incaricati fatte salve le disposizioni di competenza del Ministero dei Trasporti in materia di sicurezza ai sensi della normativa vigente.

 

Art. 36 – Sindacato provinciale sulle deliberazioni comunali

1.      Le  deliberazioni  dell’ organo  comunale,  relative  alla  modifica  del  presente

regolamento, alla determinazione del numero di licenze e all’approvazione delle tariffe, emanate in relazione al presente regolamento, non sono applicabili se non sono sottoposte alla preventiva approvazione della Provincia ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’art. 11, comma 2, della legge regionale 23 gennaio 1986, n. 1, e della legge regionale 23 febbraio 1995, n. 24.

 

Art. 37 – Commissione Consultiva.[46]

1. Per la valutazione delle problematiche connesse all’organizzazione ed all’esercizio del servizio, all’applicazione del regolamento e all’assegnazione delle licenze, il Comune provvede, entro sei mesi dall’approvazione del presente regolamento, alla nomina di un’apposita Commissione consultiva, ai sensi dell’art. 4, comma 4, della legge n. 21/92 e art. 3 della legge regionale n. 24/95, così composta:

a) dal Dirigente, qualora esista, o dal responsabile del servizio o ufficio, o dal Segretario Comunale, che la presiede;

b) dal Comandante o altro membro della Polizia Municipale;

c) da rappresentanti designati dalle Organizzazioni sindacali come regolato da disposizioni di legge;[47]

d) da rappresentanti delle associazioni degli artigiani di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;[48]

e) da rappresentanti designati dalle organizzazioni cooperative di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;

f) da un rappresentante designato dalle associazioni dei consumatori di cui alla legge regionale 12 luglio 1994, n. 23;

 

2.      Ogni  ente  od  organizzazione  rappresentata  è  tenuta   a   designare   oltre   al

membro affettivo anche il membro supplente che sostituisce l’effettivo in caso di assenza o impedimento.[49]

3.      La Commissione dura in carica quattro anni.[50]

 

       4. La  Commissione  delibera  con  la   presenza   della   metà  più   uno   dei   suoi

       componenti.  Il  Presidente  convoca  la  Commissione  e   stabilisce   l’ordine   del

       giorno. Il Presidente è altresì tenuto a riunire  la  Commissione  entro  venti  giorni

       dal   ricevimento  di  una  richiesta  di   convocazione   articolata  per  argomenti  e

       sottoscritta da almeno un terzo dei suoi componenti.

 

5. La Commissione svolge un ruolo propositivo e di impulso nei confronti degli organi deliberanti del Comune e decide a maggioranza. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente.

I pareri di competenza della Commissione debbono esser espressi nel termine di quarantacinque giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che siano state rappresentate esigenze istruttorie, è facoltà del Comune procedere indipendentemente dall’acquisizione del parere;

 

6.   Ai fini dell’assegnazione delle autorizzazioni secondo le procedure  concorsuali

di cui all’art. 6 del presente regolamento, la Commissione concorre alla redazione del bando di concorso secondo quanto prescritto dal presente regolamento;

 

7.   Quando per due sedute consecutive la Commissione  non  abbia  potuto  operare

per la mancanza del numero legale, il Presidente della Commissione stessa, deliberando sulle pratiche elencate negli ordini del giorno rimasti inevasi.

 

Art. 38 – Disposizioni finali

1.      Per tutto quanto non  previsto  nel  regolamento, si  fa  rinvio  alle  disposizioni

espressamente richiamate all’art. 2 ed agli altri regolamenti comunali, in quanto possano direttamente o indirettamente avere applicazione in materia e non siano in contrasto con le norme del presente regolamento. Sono fatte salve le determinazioni della Provincia di Torino rispetto all’area metropolitana torinese e rispetto all’ambito territoriale dell’aeroporto “Città di Torino” ai sensi dei commi 9 e 10 dell’art. 3 della legge regionale n. 24 del 23 febbraio 1995.

 

 

      Riferimenti legislativi richiamati nello Schema tipo

T.U. 18.06.1931 N. 773 – “Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza”

 

Legge  75/1958:  Abolizione  della  regolamentazione  della  prostituzione  e  lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui.

 

Legge   n. 230  del  18.04.1962:  Disciplina   del contratto   di lavoro a tempo determinato.

 

Legge n. 15 del 15.01.1968: Norme sulla documentazione  amministrativa  e  sulla legislazione e autenticazione di firme.

 

Legge  n. 118  del  30.03.1971: (Conversione  in  legge  del  D.L.  30.01.71  n. 5) Nuove norme in favore dei mutilati e invalidi civili.

 

DPR. N. 616 del 24.07.77: Attuazione della delega di  cui all’art. 1 Legge  n. 382 del 22.07.75: “Trasferimento e deleghe delle funzioni  amministrative  dello  Stato nelle materie indicate dall’art. 117 della Costituzione”.

 

DPR. N. 384 del 27.04.1978 – Regolamento di attuazione  dell’art 27  della Legge  n. 118 del 30.03.71 a favore  dei  mutilati  e invalidi  civili, in  materie  di  barriere architettoniche e trasporti pubblici.

 

Legge n. 689 del 24.11.1981–Modifica al sistema penale ovvero depenalizzazione

 

Legge n. 443 del 08.08.85: Albo imprese artigiane.

 

L.R. n. 1 del 23.01.1986: Legge generale sui trasporti e sulla viabilità.

 

Legge n. 142 del 08.06.1990 – Ordinamento delle autonomie locali.

 

Legge   n. 241   del   07.08.90:   Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto dia accesso ai documenti amministrativi.

 

Decreto Ministero Trasporti n. 448 del 20.12.91: Regolamento di  attuazione  delle direttive della Comunità Europea n. 438 del 21.06.89 che modifica la direttiva  del Consiglio n. 562 del   12.11.74 riguardante l’accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel   settore dei trasporti  nazionali  e internazionali.

 

Legge n. 21 del 15.01.1992: Legge Quadro per  il  trasporto  di  persone  mediante autoservizi pubblici non di linea.

 

D.L. n. 285 del 30.04.1992: Nuovo codice della strada.

 

D.M.  19.11.1992:  Individuazione  del  colore  uniforme  per  tutte  le  autovetture adibite al servizio di taxi.

 

D.M. n. 572 del 15.12.1992: Regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente ( G.U. n. 79 del 5 aprile 1993);

 

DPR n. 495 del 16.12.1992: Regolamento di esecuzione del Codice della strada.

 

L.R. 23 febbraio 1995, n. 24 “Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada” e successive modificazioni ed integrazioni;

 

Decreto Ministero Trasporti del 20.04.93: Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura.

 

Legge n. 127 del 15 maggio 1997: Misure per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo.

 

D.L.vo 19 novembre 1997, n. 442 “ Conferimento agli Enti Locali di compiti e funzioni in materia di trasporto pubblico locale”;

 

Pubblicato il 4 ottobre 2007

 



[1] Art. 1 L. 21/92

[2] Art. 8, comma 1, L. n. 21/92

[3] Art. 3, comma 4, L.R. 24/95

[4] Art. 8, comma 1, L. 21/92

[5] Art. 7, comma 1, L. 21/92, vedasi anche Circolare della Direzione Generale della M.C.T.C. Prot. n. 857 AG/00/21 del 24 giugno 1997

[6] Art. 7, comma 2, L. 21/92

[7] Art. 7, comma 3, L. 21/92

[8] Art. 9, comma 3, L. 21/92

[9] Art. 3, comma 2, L. 127/97

[10] Art. 8, comma 4, L. 21/92

[11] Art. 6, comma 5, L. 21/92

[12] Art. 6, comma 6, L. 21/92

[13] Art. 8, comma 2, L.R. 24/95

[14] Art. 8, comma 3, L.R. 24/95

[15] Art. 8, comma 4 a), L.R. 24/95

[16] Art. 8, comma 4 b), L.R. 24/95

[17] Art. 8, comma 2, L. 21/92

[18] Art. 8, comma 2, L. 21/92

[19] Art. 8, comma 1, L. 21/92

[20] Art. 10, commi 1-2-3-4, L. 21/92

[21] L’art. 230 bis disciplina familiare:

come familiare si intendono il coniuge, i parenti entro il 3° grado, gli affini entro il 2° grado; per l’impresa familiare quella in cui collaborano il coniuge, i parenti entro il 3° grado, gli affini entro il 2°.

La parentela è il vincolo che unisce le persone che discendono dalla stessa persona o, come il codice dice, dallo stesso stipite (art. 74 cod. civ.). Ai fini della determinazione dell’intensità del vincolo occorre considerare le linee e i gradi: la linea retta che unisce le persone di cui l’una discende dall’altra (nonno e nipote, padre e figlio); la linea collaterale quella che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l’una dall’altra (art. 75 cod. civ.) (fratelli, zio e nipote).

I gradi si contano calcolando le persone e togliendo lo stipite.

Cosi tra padre e figlio v’è parentela di primo grado; tra fratelli v’è parentela di secondo grado (figlio, padre, figlio =3; 3-1=2); tra nonno e nipote, parentela di secondo grado ( nonno, padre, figlio = 3; 3-1=2); tra cugini parentela di quarto grado e cosi via. Di regola, la legge riconosce effetti alla parentela soltanto fino al sesto grado (art. 77).

L’affinità è il vincolo che unisce un coniuge e i parenti dell’altro coniuge (art. 78). Sono affini, perciò, i cognati, il suocero e la nuora, ecc.

Per stabilire il grado di affinità si tiene conto del grado di parentela con cui l’affine è legato; così suocera e nuora sono affini di primo grado; i cognati sono affini di secondo grado, ecc. (Adfines inter se non sunt adfines: gli affini di un coniuge non sono affini dell’altro coniuge; la moglie di mio cognato non è mio affine). Di regola, la morte di uno dei coniugi, anche se non vi sia prole, non estingue l’affinità.

Tra i coniugi non vi è rapporto di parentela né di affinità: la relazione tra essi esistente si chiama coniugio. 

[22] Art. 9, comma 1, L. 21/92

[23] Art. 9, comma 2, L. 21/92

[24] Art. 9, comma 3, L. 21/92

[25] vedasi l’art. 7, comma 3, del presente Regolamento

[26] Art. 3, comma 6, L. 24/95

[27] Art. 12, comma 3, L. 21/92

[28] Art. 12, comma 4, L. 21/92

[29] Art. 1 D.M. 19 novembre 1992

[30] Art. 2 D.M.  19 novembre 1992. Il suddetto comma deve essere opportunamente integrato a secondo della scelta di ogni comune.

[31] Art. 12, comma 1, L. 21/92

[32] Art. 12, comma 2, L. 21/92

[33] Art. 13, comma 1, L. 21/92

[34] Art. 13, comma 2, L. 21/92

[35] Art. 11, comma 2, L.R. 1/86

[36] Art. 2, comma 1, L. 21/92; vedasi anche Circolare della Direzione Generale della M.C.T.C. Prot. n. 857AG/0021 del 24 giugno 1997

[37] Art. 2, comma 2, L. 21/92

[38] Art. 3, comma 9, L.R. n. 24/95 e art. 14, comma 8, D.L.vo n. 422/97

[39] Art. 11, comma 2, L. 21/92; vedasi anche Circolare della Direzione Generale della M.C.T.C. Prot. n. 857AG/0021 del 24 giugno 1997

 

[40] Art. 11, comma 5, L. 21/92

[41] Art. 11, comma 6 e 7, L. 21/92

[42] Art. 14, comma 1, L. 21/92

[43] Art. Il presente articolo si propone di dare attuazione al principio formulato dall’art. 4, comma 2, della Legge n. 21/92 tendente a realizzare una integrazione funzionale tra il trasporto di linea ed i servizi taxi. A livello regionale tale principio è stato sancito dalla L.R. n. 1/86 e dalla L.R. n. 24/95 che vedono nei servizi integrativi una possibile strategia per contribuire al risanamento delle aziende di trasporto pubblico locale.

[44] Art. 14, comma 2, L. 21/92

[45] Art. 14, comma 3, legge 21/92 e quesito al Ministero dei Trasporti del 08.04.97

[46] Art. 4, comma 4, L. 21/92 e art. 5, comma 6, L.R. 24/95;  la composizione della Commissione Consultiva comunale è stata definita in analogia a quella provinciale determinata dall’art. 5, comma 3, della L.R. 24/95 e L.R. 27/97

[47] L.R. 27/97

[48] L.R. 27/97

[49] L.R. 27/97

[50] In analogia a quanto previsto dall’art. 5, comma 5, della L.R. 24/95


 
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