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Servizio di noleggio con conducente

Servizio di noleggio con conducente

 

Regolamento per l’autorizzazione e la vigilanza sull’esercizio dei servizi pubblici non di linea su strada effettuato con autovettura.

 

Deliberazione del Consiglio Comunale n° 81 del 26.11.98

 

 

REGOLAMENTO AI SENSI DELL’ART. 3 COMMA 11 DELLA LEGGE REGIONALE 23 FEBBRAIO 1995 N. 24 SULL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA EFFETTUATO A MEZZO DI AUTOVETTURA IN NOLEGGIO CON CONDUCENTE

 

INDICE

 

Art. 1 – Definizione dell’ autoservizio di noleggio con conducente. 3

Art. 2 – Disciplina del servizio. 3

Art. 3 – Modalità per il rilascio delle autorizzazioni (domanda per esercitare il servizio) e figure giuridiche di gestione. 3

Art. 4 - Titoli preferenziali 5

Art. 5 – Requisiti personali per il rilascio delle autorizzazioni e cause di impedimento al rilascio delle stesse. 6

Art. 6 – Contenuti del bando. 7

Art. 7 – Rilascio dell’autorizzazione. 7

Art. 8 – Sostituzione alla guida. 8

Art. 9 – Durata dell’autorizzazione. 8

Art. 10 – Trasferibilità dell’autorizzazione. 9

Art. 11 – Inizio del servizio. 9

Art. 12 – Sanzioni 10

Art. 13 - Sospensione dell’autorizzazione. 11

Art. 14 – Revoca dell’autorizzazione. 11

Art. 15 – Decadenza dell’autorizzazione. 11

Art. 16 – Determinazione del numero degli autoveicoli da adibire al servizio. 12

Art. 17 – Caratteristiche degli autoveicoli – Verifica e revisione. 12

Art. 18 – Sostituzione dell’autoveicolo. 13

Art. 19 – Tariffe. 13

Art. 20 – Svolgimento del Servizio. 13

Art. 21 – Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea. 14

Art. 22 – Trasporto di soggetti portatori di handicap. 15

Art. 23 – Divieti per i conducenti degli autoveicoli 15

Art. 24 – Comportamento degli utenti 15

Art. 25 – Reclami 16

Art. 26 – Vigilanza e Contravvenzioni 16

Art. 27 – Sindacato provinciale sulle deliberazioni comunali 16

Art. 28 – Commissione Consultiva. 16

Art. 29 – Disposizioni finali 17

Riferimenti legislativi richiamati nello Schema tipo. 17

 

Art. 1 – Definizione dell’ autoservizio di noleggio con conducente

 

1. Il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura è un autoservizio pubblico non di linea che provvede al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai strasporti pubblici di linea, ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che viene effettuato, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.[1]

Art. 2 – Disciplina del servizio

 

1. Il servizio di noleggio con conducente, svolto con l’impiego di autoveicoli muniti di carta di circolazione e immatricolati secondo le prescrizioni di cui gli artt. 82-85 e 93 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successivo Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R 16 dicembre 1992, n. 495, sul quale si esercita la competenza di questo Comune, è disciplinato per le parti in vigore:

 

a)     Dal D.P.R 24 luglio 1977, n, 616;

b)     Dalla Legge Regionale 23 gennaio 1986 n. 1 “Legge generale sui trasporti e sulla viabilità”;

c)     Dalla legge 15 gennaio1992, n. 21 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”;

d)     Dal D. L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e del Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R 16 dicembre 1992, n. 495

e)      Dal D.M 15 dicembre 1992, n. 572 “Regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente”;

f)       Dal D.M 20 aprile 1993 “Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura”;

g)     Dalla L.R 23 febbraio 1995, n. 24 “Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada” e successive modificazioni ed integrazioni”;

h)     Dal D. L.vo 19 novembre 1997 n. 422 “conferimento agli enti locali di compiti e funzioni in materia di trasporto pubblico locale”;

i)        Dalle future norme che disciplineranno la materia;

j)                          Dalle disposizioni del presente regolamento adottato con deliberazione Comunale n. 81 del 26.11.98

Art. 3 – Modalità per il rilascio delle autorizzazioni (domanda per esercitare il servizio) e figure giuridiche di gestione

 

1. Per esercitare il servizio di noleggio con conducente occorre essere in possesso di apposita autorizzazione comunale.[2]

 

2. Il Comune non può rilasciare un numero di autorizzazioni superiore al fabbisogno teorico di offerta di servizi risultante dalla metodologia di calcolo elaborata dalla Provincia ai sensi dell’art. 16 del presente regolamento.[3]

 

3. Chi intende ottenere l’autorizzazione comunale per esercitare il servizio di noleggio con conducente deve presentare istanza diretta al Comune a seguito dell’emanazione di apposito bando di pubblico concorso emesso dall’amministrazione comunale competente.[4]

 

4.I titolari di autorizzazione per l’esercizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono;

a)     Essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all’albo delle imprese artigiane previsto dall’art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;

b)     Associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;

c)     Associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;

d)     Essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente l’attività di noleggio con conducente;[5]

 

5. Nei casi in cui al comma 4 è consentito conferire l’autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso dell’autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.[6]

 

6. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 4, l’autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.[7]

 

7. Nella domanda, a cui dovrà in un primo tempo essere allegata unicamente la documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità di quanto previsto dall’art. 4 del presente regolamento, il titolare della ditta in possesso dei requisiti d’idoneità professionale , di cui al successivo art. 5, dovrà indicare:

 

-          Luogo e data di nascita;

-          Residenza ovvero domicilio, o sede dell’impresa, in comune compreso nel territorio della Regione;

-          Cittadinanza;

-          Codice fiscale;

-          Denominazione e/o ragione sociale;

-          Partita IVA;

 

8. Contestualmente alla domanda dovranno esser rese le seguenti dichiarazioni sostitutive;

Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 2 della legge n. 15/68 relativamente a

-data e luogo di nascita, residenza e cittadinanza.

 

I cittadini di stato estero – membro della U.E – residenti in italia ed i cittadini di stati esteri non appartenenti alla U.E. che riconoscono ai cittadini italiani il diritto di reciprocità, debbono comprovare tale loro qualità mediante attestazione rilasciata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare.

 

Dichiarazione temporaneamente sostitutiva ai sensi dell’art. 3 della legge n. 15/68

-    di essere in possesso del certificato di abilitazione (C.A.P) per la guida di autoveicoli;

-    di essere iscritto alla C.C.I.A.A nel ruolo per conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di noleggio non di linea.

 

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 4 della legge n. 15/68

-    di non avere trasferito autorizzazione, nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del bando;[8]

-    di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 5, comma 4, del presente regolamento;

-    di non esser stato oggetto di provvedimenti di decadenza o di revoca dell’autorizzazione, da parte dello stesso comune che emette il bando, nei quattro anni antecedenti la sua pubblicazione.

 

I certificati comprovanti le dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 15/68 saranno successivamente richiesti ai vincitori ai quali verrà concesso un congruo termine, comunque non inferiore a quindici giorni, [9] per la presentazione della relativa documentazione; la certificazione attestante il possesso dei requisiti morali (Casellario giudiziale, carichi pendenti, comunicazione antimafia ecc..) sarà acquisita d’ufficio.

 

9. Il titolare dell’autorizzazione trasmette all’ufficio comunale competente l’elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi. L’elenco è allegato in copia autentica all’autorizzazione e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore, tali soggetti dovranno risultare in possesso dei requisiti professionali di cui al successivo art. 5 comma 2.

Art. 4 - Titoli preferenziali

 

1. Per l’assegnazione delle autorizzazioni il comune, sentita la commissione consultiva di cui all’art. 28, dovrà individuare titoli preferenziali che attestino la specifica professionalità del soggetto richiedente, fissando apposito punteggio per la formazione della graduatoria; tra i titoli preferenziali dovrà esser inserito quello di:

- essere stato dipendente di un’impresa di noleggio con conducente per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi.[10]

Potrà inoltre esser inserito quello di:

- essere in possesso di altra autorizzazione di noleggio con conducente dello stesso comune da almeno due anni ed aver svolto per l’intero periodo il servizio con continuità, regolarità ed efficienza.

Art. 5 – Requisiti personali per il rilascio delle autorizzazioni e cause di impedimento al rilascio delle stesse

 

1. L’iscrizione nel ruolo provinciale dei conducenti dei servizi pubblici non di linea, formato per ciascuna Provincia presso la competente C.C.I.A.A., costituisce requisito indispensabile per il rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente.[11]

 

2. L’iscrizione nel ruolo è altresì necessaria per prestare attività di conducente di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, in qualità di collaboratore familiare del titolare, di sostituto del titolare, di dipendente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo.[12]

 

3. Prima di rilasciare l’autorizzazione, i comuni sono tenuti a verificare la sussistenza dei requisiti di idoneità morale e professionale dei richiedenti.

 

4. Il possesso dei requisiti di idoneità morale non risulta soddisfatto se i soggetti interessati:

a) hanno riportato, per uno o più reati, una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;

b) hanno riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro la persona, il patrimonio, la fede pubblica, l’ordine pubblico, l’industria e il commercio;

c) hanno riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della legge 26 febbraio 1958 n. 75;

d) risultano sottoposti con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modifiche ed integrazioni;

e) risultano appartenenti ad associazioni di tipo mafioso di cui alla legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modifiche ed integrazioni.[13]

 

5. Il possesso dei requisiti della idoneità morale continua a non essere soddisfatto fintantoché non sia intervenuta la riabilitazione ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa.[14]

 

6. Per coloro che sono stati iscritti di diritto nel Ruolo provinciale, ai sensi dell’art. 17 della legge regionale del 23 febbraio 1995 n. 24, si  tiene conto esclusivamente delle condanne inflitte per reati commessi successivamente all’entrata in vigore della suddetta legge regionale n. 24/95.

 

7. Il possesso del requisito di idoneità professionale risulta soddisfatto se gli interessati:

a) sono in possesso del certificato di abilitazione professionale, di cui all’art. 116, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, per l’iscrizione nella sezione A) del ruolo;[15]

b) sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 226, comma 4, lettera a) e lettera b) del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, per l’iscrizione nella sezione B) del ruolo.[16]

 

8. Sono altresì causa di impedimento al rilascio dell’autorizzazione

- l’essere incorso in provvedimento di revoca o di decadenza in precedente autorizzazione, da parte dello stesso comune che emette il bando, nei quattro anni antecedenti la data di pubblicazione;

- l’aver trasferito autorizzazione nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del bando.

Art. 6 – Contenuti del bando

 

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l’assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:

a) numero delle autorizzazioni da assegnare;

b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell’assegnazione;

c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;

d) indicazione del termine per la presentazione delle domande;

e) schema di domanda per la partecipazione al concorso;

f) indicazione dei requisiti e delle cause di impedimento descritti nel precedente articolo 5 e nel successivo art. 7, comma 2.

Art. 7 – Rilascio dell’autorizzazione

 

1. Le autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dal Comune nel rispetto delle norme e procedure previste dal presente regolamento. L’autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo.

 

2. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l’esercizio del servizio taxi e dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura anche se rilasciate da Comune diverso. E’ invece ammesso il cumulo in capo ad un medesimo soggetto di più autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente. E’ inoltre ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l’esercizio del servizio taxi e dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente, ove eserciti con natante.[17]

 

3. Il Comune nel rilasciare più autorizzazioni in capo ad uno stesso soggetto, deve verificare che lo stesso assicuri che il servizio sia effettivamente garantito per il numero di autorizzazioni rilasciate.

 

4. Entro sessanta giorni, prorogabili di altri trenta per giustificati motivi, dalla data del rilascio dell’autorizzazione dovrà essere comprovata al Comune a mezzo di dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell’art. 4 della legge n. 15/68:

a) l’iscrizione al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio per l’attività di trasporto di persone;

b) l’assenza della titolarità di licenza per l’esercizio del servizio taxi.

Nel medesimo termine andrà comprovata:

- mediante esibizione della carta di circolazione, la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo da adibire al servizio immatricolato quale servizio pubblico di noleggio con conducente[18] e mediante esibizione della relativa polizza, la stipulazione del contratto di assicurazione R.C. per l’autovettura stessa a norma delle vigenti di disposizioni di legge;

-mediante idonea documentazione, la disponibilità di una rimessa sita nel comune, presso di cui dovrà sostare il veicolo a disposizione dell’utenza.[19]

 

5.Dei provvedimenti finali inerenti le autorizzazioni dovrà essere informata la Provincia ai fini della tenuta dell’anagrafe provinciale.

Art. 8 – Sostituzione alla guida

 

I titolari di autorizzazione possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, di collaboratori familiari qualificati tali ai sensi dell’art. 230-bis del codice civile[20]; possono inoltre avvalersi di un proprio sostituto per un tempo definito e/o un viaggio determinato, di dipendenti o di sostituti a tempo determinato del dipendete medesimo.[21]

Tutti i precedenti soggetti dovranno essere iscritti nel ruolo di cui all’art. 6 della legge n. 21/92.

Art. 9 – Durata dell’autorizzazione

 

1. L’autorizzazione comunale di esercizio è rilasciata senza limitazioni di  tempo; il Comune è tenuto tuttavia a verificare ogni due anni la permanenza in capo ai titolari dei requisiti di rilascio.

 

2. Nel caso in cui il Comune abbia accertato il venir meno dei requisiti d’idoneità morale è tenuto a fornire comunicazione al ruolo provinciale costituito presso la C.C.I.A.A..

Art. 10 – Trasferibilità dell’autorizzazione

 

1. L’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente è trasferita su richiesta del titolare, e previo assenso del Comune, a persona dallo stesso designata purché iscritta nei ruoli di cui all’art. 6 della legge n. 21/92 ed in possesso degli altri requisiti, quando il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:

a) sia titolare di autorizzazione da almeno cinque anni;

b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;

c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente di guida.[22]

 

2. In caso di morte del titolare, l’autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi qualificato come familiare ai sensi dell’art. 230 bis del Codice Civile, il quale sia in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita entro il termine massimo di due anni, su autorizzazione del Comune, ad altri, designati dagli eredi di cui sopra purché iscritti nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di noleggio con conducente, ed in possesso dei requisiti prescritti.

Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell’arco del biennio, l’autorizzazione è revocata e messa a concorso.[23]

 

3. Ove subentri nell’autorizzazione un erede non in possesso dei prescritti requisiti tecnici e professionali, questi può richiedere che l’autorizzazione venga sospesa per un periodo di 12 mesi, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi in presenza di giustificati motivi, decorrenti dal decesso del titolare dell’autorizzazione, entro tale periodo dovrà essere dimostrato il possesso dei suddetti requisiti. Qualora l’erede intenda proseguire l’attività, fermo restando quanto disposto al precedente capoverso, dovrà nominare un sostituto in possesso dei requisiti, l’autorizzazione non potrà più essere trasferita ad altri, ma dovrà essere restituita al Comune.

 

4. Al titolare che abbia trasferito l’autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.[24]

 

5. In tutti i casi in cui si sia instaurato un procedimento disciplinare passibile di sospensione, revoca o decadenza dell’autorizzazione, l’iter relativo al trasferimento dell’autorizzazione deve essere sospeso sino alla definizione del procedimento stesso.

Art. 11 – Inizio del servizio

 

1. Il richiedente ha l’obbligo di iniziare il servizio entro novanta giorni dalla data di rilascio dell’autorizzazione.[25]

 

2. Qualora il titolare dell’autorizzazione, trascorso il termine predetto, non abbia iniziato il servizio senza un valido documentato motivo, il Comune dispone la decadenza della stessa.

 

3. Il termine sopra indicato potrà, a motivata richiesta, essere prorogato dal Comune per un adeguato periodo di tempo, qualora il mancato inizio dipenda da cause di forza maggiore debitamente documentate, non imputabili all’interessato.

 

 

4. Ogni