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Servizio di noleggio con conducente |
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Regolamento
per l’autorizzazione e la vigilanza sull’esercizio dei servizi pubblici non
di linea su strada effettuato con autovettura. |
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Deliberazione del Consiglio
Comunale n° 81 del 26.11.98 |
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REGOLAMENTO AI SENSI DELL’ART. 3 COMMA 11 DELLA LEGGE
REGIONALE 23 FEBBRAIO 1995 N. 24 SULL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO PUBBLICO NON DI
LINEA EFFETTUATO A MEZZO DI AUTOVETTURA IN NOLEGGIO CON CONDUCENTE |
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INDICE |
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Art. 1 – Definizione dell’ autoservizio di noleggio con
conducente Art. 2 – Disciplina del servizio Art. 7 – Rilascio dell’autorizzazione Art. 8 – Sostituzione alla guida Art. 9 – Durata dell’autorizzazione Art. 10 – Trasferibilità dell’autorizzazione Art. 13 - Sospensione dell’autorizzazione Art. 14 – Revoca dell’autorizzazione Art. 15 – Decadenza dell’autorizzazione Art. 16 – Determinazione del numero degli autoveicoli
da adibire al servizio Art. 17 – Caratteristiche degli autoveicoli – Verifica
e revisione Art. 18 – Sostituzione dell’autoveicolo Art. 20 – Svolgimento del Servizio Art. 21 – Servizi sussidiari ad integrazione del
trasporto di linea Art. 22 – Trasporto di soggetti portatori di handicap Art. 23 – Divieti per i conducenti degli autoveicoli Art. 24 – Comportamento degli utenti Art. 26 – Vigilanza e Contravvenzioni Art. 27 – Sindacato provinciale sulle deliberazioni
comunali Art. 28 – Commissione Consultiva Riferimenti legislativi richiamati nello Schema tipo |
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Art. 1 –
Definizione dell’ autoservizio di noleggio con conducente
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1. Il servizio di noleggio con conducente svolto con
autovettura è un autoservizio pubblico non di linea che provvede al trasporto
collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e
integrativa rispetto ai strasporti pubblici di linea, ferroviari,
automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che viene effettuato, a
richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o
periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.[1] |
Art. 2 –
Disciplina del servizio
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1. Il servizio di noleggio con conducente, svolto con
l’impiego di autoveicoli muniti di carta di circolazione e immatricolati
secondo le prescrizioni di cui gli artt. 82-85 e 93 del Decreto Legislativo
n. 285 del 30 aprile 1992 e successivo Regolamento di esecuzione di cui al
D.P.R 16 dicembre 1992, n. 495, sul quale si esercita la competenza di questo
Comune, è disciplinato per le parti in vigore: |
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a)
Dal
D.P.R 24 luglio 1977, n, 616; |
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b)
Dalla
Legge Regionale 23 gennaio 1986 n. 1 “Legge generale sui trasporti e sulla
viabilità”; |
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c)
Dalla
legge 15 gennaio1992, n. 21 “Legge quadro per il trasporto di persone
mediante autoservizi pubblici non di linea”; |
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d)
Dal
D. L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e del Regolamento di esecuzione di cui al
D.P.R 16 dicembre 1992, n. 495 |
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e)
Dal D.M 15 dicembre 1992, n. 572
“Regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli
adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente”; |
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f)
Dal
D.M 20 aprile 1993 “Criteri per la determinazione di una tariffa minima e
massima per il servizio di noleggio con autovettura”; |
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g)
Dalla
L.R 23 febbraio 1995, n. 24 “Legge generale sui servizi di trasporto pubblico
non di linea su strada” e successive modificazioni ed integrazioni”; |
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h)
Dal
D. L.vo 19 novembre 1997 n. 422 “conferimento agli enti locali di compiti e
funzioni in materia di trasporto pubblico locale”; |
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i)
Dalle
future norme che disciplineranno la materia; |
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j)
Dalle
disposizioni del presente regolamento adottato con deliberazione Comunale n.
81 del 26.11.98 |
Art. 3 – Modalità
per il rilascio delle autorizzazioni (domanda per esercitare il servizio) e
figure giuridiche di gestione
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1. Per esercitare il servizio di noleggio con conducente
occorre essere in possesso di apposita autorizzazione comunale.[2] |
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2. Il Comune non può rilasciare un numero di
autorizzazioni superiore al fabbisogno teorico di offerta di servizi
risultante dalla metodologia di calcolo elaborata dalla Provincia ai sensi
dell’art. 16 del presente regolamento.[3] |
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3. Chi intende ottenere l’autorizzazione comunale per
esercitare il servizio di noleggio con conducente deve presentare istanza
diretta al Comune a seguito dell’emanazione di apposito bando di pubblico
concorso emesso dall’amministrazione comunale competente.[4] |
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4.I titolari di autorizzazione per l’esercizio di
noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività,
possono; |
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a)
Essere
iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto,
all’albo delle imprese artigiane previsto dall’art. 5 della legge 8 agosto
1985, n. 443; |
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b)
Associarsi
in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a
proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in
conformità alle norme vigenti sulla cooperazione; |
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c)
Associarsi
in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla
legge; |
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d)
Essere
imprenditori privati che svolgono esclusivamente l’attività di noleggio con
conducente;[5] |
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5. Nei casi in cui al comma 4 è consentito conferire
l’autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso
dell’autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza
od esclusione dagli organismi medesimi.[6] |
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6. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 4,
l’autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia
trascorso almeno un anno dal recesso.[7] |
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7. Nella domanda, a cui dovrà in un primo tempo essere
allegata unicamente la documentazione di eventuali titoli di preferenza in
conformità di quanto previsto dall’art. 4 del presente regolamento, il
titolare della ditta in possesso dei requisiti d’idoneità professionale , di
cui al successivo art. 5, dovrà indicare: |
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Luogo
e data di nascita; |
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-
Residenza
ovvero domicilio, o sede dell’impresa, in comune compreso nel territorio
della Regione; |
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Cittadinanza; |
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-
Codice
fiscale; |
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Denominazione
e/o ragione sociale; |
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Partita
IVA; |
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8. Contestualmente alla domanda dovranno esser rese le
seguenti dichiarazioni sostitutive; |
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Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 2 della
legge n. 15/68 relativamente a |
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-data e luogo di nascita, residenza e cittadinanza. |
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I cittadini di stato estero – membro della U.E –
residenti in italia ed i cittadini di stati esteri non appartenenti alla U.E.
che riconoscono ai cittadini italiani il diritto di reciprocità, debbono
comprovare tale loro qualità mediante attestazione rilasciata dalla
competente rappresentanza diplomatica o consolare. |
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Dichiarazione temporaneamente sostitutiva ai sensi dell’art.
3 della legge n. 15/68 |
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-
di
essere in possesso del certificato di abilitazione (C.A.P) per la guida di
autoveicoli; |
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-
di
essere iscritto alla C.C.I.A.A nel ruolo per conducenti di veicoli adibiti a
servizio pubblico di noleggio non di linea. |
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Dichiarazione sostitutiva di
atto notorio ai sensi dell’art. 4 della legge n. 15/68 |
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-
di
non avere trasferito autorizzazione, nei cinque anni precedenti la data di
pubblicazione del bando;[8] |
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-
di
essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 5, comma 4, del
presente regolamento; |
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-
di
non esser stato oggetto di provvedimenti di decadenza o di revoca
dell’autorizzazione, da parte dello stesso comune che emette il bando, nei
quattro anni antecedenti la sua pubblicazione. |
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I certificati comprovanti le
dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 15/68 saranno
successivamente richiesti ai vincitori ai quali verrà concesso un congruo
termine, comunque non inferiore a quindici giorni, [9]
per la presentazione della relativa documentazione; la certificazione
attestante il possesso dei requisiti morali (Casellario giudiziale, carichi
pendenti, comunicazione antimafia ecc..) sarà acquisita d’ufficio. |
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9. Il titolare
dell’autorizzazione trasmette all’ufficio comunale competente l’elenco dei
dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi.
L’elenco è allegato in copia autentica all’autorizzazione e contiene i dati
anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o
collaboratore, tali soggetti dovranno risultare in possesso dei requisiti
professionali di cui al successivo art. 5 comma 2. |
Art. 4 - Titoli
preferenziali
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1. Per l’assegnazione delle
autorizzazioni il comune, sentita la commissione consultiva di cui all’art.
28, dovrà individuare titoli preferenziali che attestino la specifica
professionalità del soggetto richiedente, fissando apposito punteggio per la
formazione della graduatoria; tra i titoli preferenziali dovrà esser inserito
quello di: |
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- essere stato dipendente di
un’impresa di noleggio con conducente per un periodo di tempo complessivo di
almeno sei mesi.[10] |
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Potrà inoltre esser inserito
quello di: |
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- essere in possesso di altra
autorizzazione di noleggio con conducente dello stesso comune da almeno due
anni ed aver svolto per l’intero periodo il servizio con continuità,
regolarità ed efficienza. |
Art. 5 – Requisiti
personali per il rilascio delle autorizzazioni e cause di impedimento al
rilascio delle stesse
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1. L’iscrizione nel ruolo provinciale dei conducenti dei
servizi pubblici non di linea, formato per ciascuna Provincia presso la
competente C.C.I.A.A., costituisce requisito indispensabile per il rilascio
dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente.[11] |
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2. L’iscrizione nel ruolo è altresì necessaria per prestare
attività di conducente di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici
non di linea, in qualità di collaboratore familiare del titolare, di
sostituto del titolare, di dipendente o di sostituto a tempo determinato del
dipendente medesimo.[12] |
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3. Prima di rilasciare l’autorizzazione, i comuni sono
tenuti a verificare la sussistenza dei requisiti di idoneità morale e
professionale dei richiedenti. |
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4. Il possesso dei requisiti di idoneità morale non
risulta soddisfatto se i soggetti interessati: |
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a) hanno riportato, per uno o più reati, una o più
condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai
due anni per delitti non colposi; |
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b) hanno riportato una condanna irrevocabile a pena
detentiva per delitti contro la persona, il patrimonio, la fede pubblica,
l’ordine pubblico, l’industria e il commercio; |
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c) hanno riportato condanna irrevocabile per reati
puniti a norma degli articoli 3 e 4 della legge 26 febbraio 1958 n. 75; |
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d) risultano sottoposti con provvedimento esecutivo ad
una delle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n.
1423 e successive modifiche ed integrazioni; |
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e) risultano appartenenti ad associazioni di tipo
mafioso di cui alla legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modifiche ed
integrazioni.[13] |
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5. Il possesso dei requisiti della idoneità morale
continua a non essere soddisfatto fintantoché non sia intervenuta la
riabilitazione ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia
riabilitativa.[14] |
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6. Per coloro che sono stati iscritti di diritto nel
Ruolo provinciale, ai sensi dell’art. 17 della legge regionale del 23
febbraio 1995 n. 24, si tiene conto
esclusivamente delle condanne inflitte per reati commessi successivamente
all’entrata in vigore della suddetta legge regionale n. 24/95. |
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7. Il possesso del requisito di idoneità professionale
risulta soddisfatto se gli interessati: |
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a) sono in possesso del certificato di abilitazione
professionale, di cui all’art. 116, comma 8, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, per l’iscrizione
nella sezione A) del ruolo;[15] |
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b) sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 226,
comma 4, lettera a) e lettera b) del Regolamento di esecuzione e di
attuazione del nuovo Codice della strada emanato con decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, per l’iscrizione nella sezione B)
del ruolo.[16] |
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8. Sono altresì causa di impedimento al rilascio
dell’autorizzazione |
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- l’essere incorso in provvedimento di revoca o di
decadenza in precedente autorizzazione, da parte dello stesso comune che
emette il bando, nei quattro anni antecedenti la data di pubblicazione; |
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- l’aver trasferito autorizzazione nei cinque anni
precedenti la data di pubblicazione del bando. |
Art. 6 –
Contenuti del bando
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1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per
l’assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti: |
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a) numero delle autorizzazioni da assegnare; |
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b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini
dell’assegnazione; |
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c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli; |
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d) indicazione del termine per la presentazione delle
domande; |
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e) schema di domanda per la partecipazione al concorso; |
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f) indicazione dei requisiti e delle cause di
impedimento descritti nel precedente articolo 5 e nel successivo art. 7,
comma 2. |
Art. 7 – Rilascio
dell’autorizzazione
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1. Le autorizzazioni per l’esercizio del servizio di
noleggio con conducente sono rilasciate dal Comune nel rispetto delle norme e
procedure previste dal presente regolamento. L’autorizzazione è riferita ad
un singolo veicolo. |
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2. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il
cumulo della licenza per l’esercizio del servizio taxi e dell’autorizzazione
per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente svolto con
autovettura anche se rilasciate da Comune diverso. E’ invece ammesso il
cumulo in capo ad un medesimo soggetto di più autorizzazioni per l’esercizio
del servizio di noleggio con conducente. E’ inoltre ammesso, in capo ad un
medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l’esercizio del servizio taxi
e dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con
conducente, ove eserciti con natante.[17] |
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3. Il Comune nel rilasciare più autorizzazioni in capo
ad uno stesso soggetto, deve verificare che lo stesso assicuri che il
servizio sia effettivamente garantito per il numero di autorizzazioni
rilasciate. |
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4. Entro sessanta giorni, prorogabili di altri trenta
per giustificati motivi, dalla data del rilascio dell’autorizzazione dovrà
essere comprovata al Comune a mezzo di dichiarazione sostitutiva di atto
notorio resa ai sensi dell’art. 4 della legge n. 15/68: |
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a) l’iscrizione al Registro delle imprese presso la
Camera di Commercio per l’attività di trasporto di persone; |
|
b) l’assenza della titolarità di licenza per l’esercizio
del servizio taxi. |
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Nel medesimo termine andrà comprovata: |
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- mediante esibizione della carta di circolazione, la
proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo da adibire al servizio
immatricolato quale servizio pubblico di noleggio con conducente[18]
e mediante esibizione della relativa polizza, la stipulazione del contratto
di assicurazione R.C. per l’autovettura stessa a norma delle vigenti di
disposizioni di legge; |
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-mediante idonea documentazione, la disponibilità di una
rimessa sita nel comune, presso di cui dovrà sostare il veicolo a
disposizione dell’utenza.[19] |
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5.Dei provvedimenti finali inerenti le autorizzazioni
dovrà essere informata la Provincia ai fini della tenuta dell’anagrafe
provinciale. |
Art. 8 –
Sostituzione alla guida
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I titolari di autorizzazione possono avvalersi, nello
svolgimento del servizio, di collaboratori familiari qualificati tali ai
sensi dell’art. 230-bis del codice civile[20];
possono inoltre avvalersi di un proprio sostituto per un tempo definito e/o
un viaggio determinato, di dipendenti o di sostituti a tempo determinato del
dipendete medesimo.[21] |
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Tutti i precedenti soggetti dovranno essere iscritti nel
ruolo di cui all’art. 6 della legge n. 21/92. |
Art. 9 – Durata
dell’autorizzazione
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1. L’autorizzazione comunale di esercizio è rilasciata
senza limitazioni di tempo; il Comune
è tenuto tuttavia a verificare ogni due anni la permanenza in capo ai
titolari dei requisiti di rilascio. |
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2. Nel caso in cui il Comune abbia accertato il venir
meno dei requisiti d’idoneità morale è tenuto a fornire comunicazione al
ruolo provinciale costituito presso la C.C.I.A.A.. |
Art. 10 –
Trasferibilità dell’autorizzazione
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1. L’autorizzazione per l’esercizio del servizio di
noleggio con conducente è trasferita su richiesta del titolare, e previo
assenso del Comune, a persona dallo stesso designata purché iscritta nei
ruoli di cui all’art. 6 della legge n. 21/92 ed in possesso degli altri
requisiti, quando il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni: |
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a) sia titolare di autorizzazione da almeno cinque anni; |
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b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età; |
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c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al
servizio per malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente di guida.[22]
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2. In caso di morte del titolare, l’autorizzazione può
essere trasferita ad uno degli eredi qualificato come familiare ai sensi
dell’art. 230 bis del Codice Civile, il quale sia in possesso dei requisiti
prescritti, ovvero può essere trasferita entro il termine massimo di due
anni, su autorizzazione del Comune, ad altri, designati dagli eredi di cui
sopra purché iscritti nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizio
pubblico di noleggio con conducente, ed in possesso dei requisiti prescritti. |
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Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi
nell’arco del biennio, l’autorizzazione è revocata e messa a concorso.[23] |
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3. Ove subentri nell’autorizzazione un erede non in
possesso dei prescritti requisiti tecnici e professionali, questi può
richiedere che l’autorizzazione venga sospesa per un periodo di 12 mesi,
prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi in presenza di
giustificati motivi, decorrenti dal decesso del titolare dell’autorizzazione,
entro tale periodo dovrà essere dimostrato il possesso dei suddetti
requisiti. Qualora l’erede intenda proseguire l’attività, fermo restando
quanto disposto al precedente capoverso, dovrà nominare un sostituto in
possesso dei requisiti, l’autorizzazione non potrà più essere trasferita ad
altri, ma dovrà essere restituita al Comune. |
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4. Al titolare che abbia trasferito l’autorizzazione non
può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne
trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.[24] |
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5. In tutti i casi in cui si sia instaurato un procedimento
disciplinare passibile di sospensione, revoca o decadenza
dell’autorizzazione, l’iter relativo al trasferimento dell’autorizzazione
deve essere sospeso sino alla definizione del procedimento stesso. |
Art. 11 – Inizio
del servizio
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1. Il richiedente ha l’obbligo di iniziare il servizio
entro novanta giorni dalla data di rilascio dell’autorizzazione.[25] |
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2. Qualora il titolare dell’autorizzazione, trascorso il
termine predetto, non abbia iniziato il servizio senza un valido documentato
motivo, il Comune dispone la decadenza della stessa. |
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3. Il termine sopra indicato potrà, a motivata
richiesta, essere prorogato dal Comune per un adeguato periodo di tempo,
qualora il mancato inizio dipenda da cause di forza maggiore debitamente
documentate, non imputabili all’interessato. |
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4. Ogni autovettura, prima di essere ammessa al
servizio, deve essere esaminata dalla Polizia Municipale, o dagli uffici
comunali preposti, per l’accertamento della rispondenza alle caratteristiche
fissate dal Comune. |
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5. Esperite le predette formalità, sull’autorizzazione
sono riportati gli estremi della carta di circolazione dell’autovettura di
cui sopra. |
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L’autorizzazione deve essere sempre portata
sull’autovettura ed esibita a richiesta dei soggetti preposti agli addetti
alla vigilanza e al controllo, inoltre dovrà essere portato a bordo il
certificato di iscrizione al ruolo del dipendente, del collaboratore
familiare o del sostituto adibito alla guida dell’autovettura. |
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L’autorizzazione dovrà essere restituita al comune al
suo cessare, per qualunque causa nonché per la durata del periodo di
sospensione della stessa. |
Art. 12 – Sanzioni
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1. Fatte salve le sanzioni previste dall’art. 85, comma
4, del D. L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed
integrazioni, le violazioni alle norme del presente regolamento sono così
punite: |
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a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi di
quanto previsto dall’art. 106 del R.D. 3 marzo 1934 n. 383 e successive
modificazioni ed integrazioni; |
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b) con le sanzioni amministrative della sospensione o
della revoca dell’autorizzazione, le quali vanno preventivamente contestate
con assegnazione del termine di trenta giorni per la presentazione di
iscritti difensivi o di richiesta di audizione personale. |
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L’applicazione delle sanzioni di cui al presente
regolamento deve eseguire le procedure di cui alla legge n. 689 del 24
novembre 1981 e successive modificazioni ed integrazioni. |
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2. Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, da
un minimo di £. 50.000 ad un massimo di £. 500.000, per la seguenti
violazioni: |
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a) violazione dell’art. 11, comma 5, sostanziata dalla
mancanza a bordo del mezzo del certificato di iscrizione al ruolo del
dipendente, collaboratore familiare o del sostituto adibito alla guida
dell’autovettura; |
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b) violazione dell’art. 17, relativa al mancato rispetto
delle prescrizione sulla riconoscibilità delle autovetture; |
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d) mancato rispetto dei divieti di cui all’art. 23; |
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e) mancata segnalazione di guasti al contachilometri,
così come previsto all’art. 17 comma 2; |
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f) mancata esposizione all’interno della vettura
dell’indirizzo e del numero di telefono degli Uffici comunali a cui
indirizzare i reclami, cosi come previsto all’art. 25; |
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g) violazione delle norme che individuano i soggetti
autorizzati alla guida dei mezzi così come previsto dall’art. 5 comma2, e
dall’art. 8; |
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h) inosservanza dei limiti tariffari.[26] |
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3. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è
aggiornata ogni due anni tenuto conto della variazione, accertata dall’ISTAT,
dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
(media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti. |
Art. 13 -
Sospensione dell’autorizzazione
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1. L’autorizzazione è sospesa dal Comune per un periodo
non superiore ai sei mesi, nei seguenti casi: |
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a) violazione delle norme che regolano il trasporto
degli handicappati così come individuate dai Comuni ai sensi dell’art. 22; |
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b) violazione, per la terza volta nell’arco dell’anno,
di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria
ai sensi dell’art. 12, lettere da a) a g); |
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c) inosservanza dei limiti tariffari, accertata per la
seconda volta nell’arco di due anni.[27] |
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2. Il Comune dispone sul periodo di sospensione
dell’autorizzazione tenuto conto della maggiore o minore gravità
dell’infrazione e dell’eventuale recidiva. |
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3. La sospensione viene comunicata all’Ufficio
Provinciale della Motorizzazione Civile per l’adozione dei provvedimenti di
competenza. |
Art. 14 – Revoca
dell’autorizzazione
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1. Il Comune dispone la revoca
dell’autorizzazione nei seguenti casi: |
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a) per la violazione delle norme che vietano
il cumulo, in capo ad una stessa persona, della licenza per l’esercizio del
servizio taxi e dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio
con conducente, secondo quanto previsto dall’art. 7, comma 2; |
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b) quando in capo al titolare
dell’autorizzazione vengano a mancare i requisiti per l’esercizio della
professione noleggiatore con conducente di cui all’art. 5; |
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c) per violazione delle norme sulla
trasferibilità delle autorizzazioni così come previste dall’art. 10; |
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d) a seguito di tre provvedimenti di
sospensione nell’arco di un triennio adottati ai sensi dell’art. 13; |
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e) per oltre trenta giorni di ingiustificata
sospensione del servizio; |
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f) per non aver messo in efficienza o
sostituito l’autoveicolo che non si trovi nel dovuto stato di conservazione e
di decoro, nel termine assegnato ai sensi dell’art. 17, comma 6, del presente
Regolamento; |
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h) inosservanza dei limiti tariffari,
accertata per la terza volta nell’arco di tre anni;[28] |
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i) accertati servizi abusivi di linea, ai
sensi di quanto disposto dall’art. 37 della legge regionale 23 gennaio 1986,
n. 1. |
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2. La revoca viene comunicata all’Ufficio
Provinciale della Motorizzazione Civile per l’adozione dei provvedimenti di
competenza. |
Art. 15 –
Decadenza dell’autorizzazione
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1. L’autorizzazione comunale di esercizio viene a
decadere automaticamente con obbligo per il Comune di emanare il relativo
provvedimento entro quindici giorni dal verificarsi dell’evento: |
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a) per non aver comprovato, nel termine di cui all’art.
7, comma 4, del presente regolamento, il possesso dei requisiti nel medesimo
articolo prescritti; |
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b) per mancata attivazione del servizio entro il termine
stabilito dall’art. 11, commi 1 e 3; |
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c) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia
all’autorizzazione da parte del titolare della stessa; |
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d) per morte del titolare della licenza, salvo quanto
disposto dall’art. 10. |
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2. Del provvedimento dovranno essere contemporaneamente
informati il competente Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile, per
la conseguente revoca della carta di circolazione, e la Provincia. |
Art. 16 –
Determinazione del numero degli autoveicoli da adibire al servizio
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1. Comuni, sentita la Commissione consultiva di cui
all’art. 28, stabiliscono con deliberazione dell’organo competente il numero
degli autoveicoli per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente,
nel rispetto della metodologia di calcolo del fabbisogno teorico di offerta
dei servizi, determinato dalla Provincia. |
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2. La Provincia sentita la
competente Commissione provinciale, verifica ogni anno la disponibilità delle
autorizzazioni, nei vari Comuni, rispetto alla programmazione avvenuta e può
provvedere alla revisione della metodologia di calcolo di cui all’art. 3,
comma 4, della legge regionale n. 24/95. |
Art. 17 – Caratteristiche
degli autoveicoli – Verifica e revisione
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1. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con
conducente devono portare: |
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a) all’interno del parabrezza anteriore e sul lunotto
posteriore, un contrassegno con la scritta “noleggio” con lo stemma del
Comune come da allegato A; |
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b) una targa posteriore con la dicitura “NCC”
inamovibile e recante il numero progressivo dell’autorizzazione e o stemma
del Comune come da allegato B;[29] |
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c) all’interno del parabrezza ed in modo ben visibile
all’utente, un cartello indicante il numero dell’autorizzazione. |
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2. I veicoli adibiti al servizio di noleggio sono dotati
di contachilometri generale e parziale. I guasti al contachilometri devono
essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere
eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente ed
il competente Ufficio comunale.[30] |
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3. Prima dell’ammissione in servizio, gli autoveicoli
sono sottoposti alla verifica da parte della Polizia Municipale, o degli
uffici comunali preposti, che sono tenuti ad accertare la rispondenza degli
autoveicoli alla caratteristiche contenute nella domanda per il rilascio
dell’autorizzazione. |
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4. Tali verifiche non possono implicare accertamenti di
carattere tecnico riservati, in base alle disposizione vigenti, agli uffici
periferici della Motorizzazione Civile. |
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5. Ogni qualvolta la Polizia Municipale o gli uffici
comunali preposti, ritengano che un autoveicolo non risponda più ai requisiti
per i quali ottenne la carta di circolazione dovrà informarne l’ufficio
Provinciale della Motorizzazione Civile per l’adozione degli opportuni
provvedimenti e nel contempo fornirne notizia alla Provincia per l’aggiornamento
dell’anagrafe delle licenze. |
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6. Ove l’autoveicolo non si trovi nel dovuto stato di
conservazione e di decoro e qualora il titolare dell’autorizzazione non
provveda alla messa in efficienza o sostituzione dell’autoveicolo stesso,
entro un termine che sarà fissato caso per caso, si provvederà alla revoca
della autorizzazione a norma dell’art. 14. |
Art. 18 –
Sostituzione dell’autoveicolo
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1. Nel corso del periodo di durata dell’autorizzazione
comunale il titolare della stessa può essere autorizzato dal Comune alla
sostituzione dell’autoveicolo in servizio con altro dotato delle
caratteristiche necessarie allo svolgimento dell’attività di noleggio, purché
in idoneo stato d’uso da verificarsi da parte della Polizia Municipale o
dagli uffici comunali predisposti. |
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2. In tale ipotesi, sull’autorizzazione deve essere
apposta l’annotazione relativa alla modifica intervenuta. |
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3. La suddetta autorizzazione dovrà essere comunicata
alla Provincia. |
Art. 19 – Tariffe
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1. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di
noleggio con conducente è direttamente concordato tra l’utenza ed il vettore;
il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali.[31] |
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2. Le tariffe devono comunque essere determinate dal
noleggiatore secondo le disposizioni impartite dal Ministero dei Trasporti.[32] |
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Nel rispetto di tali disposizioni, i Comuni possono
prevedere l’introduzione di abbonamenti speciali per anziani, studenti, turisti, disabili, sentita la Commissione
consultiva di cui all’art. 28. |
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3. I tariffari devono essere vidimati dai competenti
uffici comunali, previa verifica della rispondenza alle determinazioni
ministeriali di cui al comma precedente. |
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4. I titolari del servizio hanno l’obbligo di tenere
costantemente esposte nella loro autorimessa e nei loro autoveicoli le
tabelle tariffarie vidimate dal competente ufficio comunale. |
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Il cartello deve essere scritto in lingua italiana,
inglese e francese. |
Art. 20 –
Svolgimento del Servizio
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1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all’utenza
specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una
determinata prestazione a tempo e/o viaggio.[33] |
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La prestazione del servizio non è obbligatoria, |
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E’ facoltà del noleggiatore consentire il trasporto di
animali domestici al seguito di chi richiede il servizio. |
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2. Come previsto dal comma 1 dell’art. 14 della legge n.
21/92 i servizi di noleggio devono essere accessibili a tutti i soggetti
portatori di handicap;[34]
la causa dell’handicap non può costituire motivo di rifiuto alla prestazione. |
|
Il noleggiatore ha l’obbligo di prestare tutta
l’assistenza necessaria all’incarrozzamento dei soggetti portatori di
handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità. Il
trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei
portatori di handicap è effettuato gratuitamente. |
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3. Lo stazionamento dei mezzi avviene all’interno delle
rimesse.[35] |
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4. Le prenotazioni di trasporto sono effettuate presso
le rispettive rimesse.[36] |
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5. E’ espressamente consentito l’uso delle corsie
preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per
servizi pubblici, fatte salve eventuali limitazioni e/o prescrizioni imposte
dagli organi competenti. |
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6. Il comune, nel cui non è esercito il servizio di taxi,
può autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con
conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio taxi ed
individuate dal Comune.[37] |
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7. Negli ambiti portuali, aeroportuali e ferroviari, i
Comuni in cui sia esercito il servizio taxi, ferme restando le attribuzioni
delle autorità competenti in materia di circolazione nei suddetti ambiti ed
in accordo con le organizzazioni sindacali di categoria dei comparti del
trasporto di persone, possono consentire la sosta in posteggio di
stazionamento su suolo pubblico alle autovetture in servizio di noleggio con
conducente. |
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La sosta deve avvenire in aree diverse da quelle
destinate al servizio taxi e comunque da esse chiaramente distinte,
delimitate e individuate come rimessa. |
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Il servizio taxi ha la precedenza nei varchi
prospicienti il transito dei passeggeri.[38] |
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8. I comuni di minori dimensioni, individuati dalla
C.C.I.A.A. ai sensi dell’art. 14, comma 3, della legge n. 21/92 stabiliscono,
nei regolamenti sull’esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, che
le autovetture immatricolate per l’esercizio di noleggio con conducente siano
utilizzate anche per l’esercizio del servizio taxi, applicandosi la
regolamentazione dettata per quest’ultimo servizio solo ai fini dello
stazionamento, che dovrà avvenire nei luoghi della città individuati dal
omune sentita la competente Commissione consultiva, e del prelevamento
dell’utente, mentre per tutti gli altri aspetti si applicano le norme dettate
per i servizi di noleggio con coduncente.[39] |
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Art.
21 – Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea[40] |
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1. Previa autorizzazione dell’ente competente al
rilascio della concessione di linea, i mezzi in servizio di noleggio con
conducente possono essere impiegati per l’espletamento dei servizi sussidiari
od integrativi dei servizi di linea stessi. |
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2. Nel rispetto della vigente normativa,
l’autorizzazione è concessa dal Comune in presenza di un regolare rapporto
convenzionale tra il concessionario della linea ed il noleggiatore, o
consorzi o cooperative di noleggiatori, previo parare favorevole dell’ente
concedente. |
Art. 22 –
Trasporto di soggetti portatori di handicap
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1. I Comuni devono dettare le norme per stabilire
specifiche condizioni di servizio per il trasporto di soggetti portatori di
handicap. I Comuni nell’ambito del regolamento devono individuare il numero e
d il tipo di veicoli già esistenti da attrezzare anche a trasporto di
soggetti portatori di handicap di particolare gravità, in attuazione della
legge 30.03.71, n. 118, e del regolamento approvato con Decreto del
Presidente della Repubblica 27.04.1978, n. 384, sostituto dal D.P.R
24.07.1966, n. 503.[41]
I comuni possono prevedere nel regolamento interventi di collaborazione nel
trasporto di soggetti portatori di handicap da parte di Enti ed Associazioni
senza scopo di lucro, fatto salvo l’applicazione di quanto previsto negli
altri articoli del presente regolamento. |
Art. 23 – Divieti
per i conducenti degli autoveicoli
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1. Ai conducenti degli autoveicoli in servizio di
noleggio è fatto divieto di: |
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a) far salire sull’autoveicolo persone estranee a quelle
che lo hanno noleggiato anche durante i periodi di sosta; |
|
b) portare animali propri sull’autoveicolo; |
|
c) deviare di loro iniziativa dal percorso stabilito all’atto
della definizione del servizio; |
|
d) fermare l’autoveicolo o interrompere il servizio,
salvo specifica richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o
di evidente pericolo |
Art. 24 –
Comportamento degli utenti
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1. Agli utenti del servizio da noleggio è fatto divieto
di: |
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a) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in
movimento; |
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b) pretendere il trasporto di merci o altro materiale
diverso dal bagaglio al seguito; |
|
c) aprire la porta dalla parte della corrente del
traffico; |
|
d) insudiciare o deteriorare l’autovettura e le sue
apparecchiature; |
|
e) compiere atti contrari alla decenza od al buon
costume; |
|
f) pretendere che il trasporto venga reso in violazione
alle norme di sicurezza previste dal vigente Codice della strada. |
|
Tali divieti vanno enumerati in apposito cartello,
presente nell’autovettura. |
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2. Salva la responsabilità civile, ai sensi di legge, ed
il risarcimento dei danni causati all’autovettura la inosservanza dei divieti
previsti dal comma precedente darà diritto al conducente dell’autovettura di
interrompere la prosecuzione della corsa, e, ove sia ritenuto necessario, di
richiedere l’intervento della Forza Pubblica. |
Art. 25 – Reclami
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1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono
indirizzati al competente ufficio comunale o provinciale; l’indirizzo ed il
numero di telefono degli uffici comunali e dell’ufficio provinciale a cui
indirizzare i reclami dovrà essere inserito, in modo ben visibile, nel
tariffario presente sull’autovettura. |
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1. La vigilanza sull’esercizio dei servizi pubblici non
di linea compete ai funzionari dei Comuni e delle Province all’uopo
incaricati fatte salve le disposizioni di competenza del Ministero dei
Trasporti in materia di sicurezza ai sensi della normativa vigente.[43] |
Art. 27 –
Sindacato provinciale sulle deliberazioni comunali
|
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Le deliberazioni dell’organo comunale, relative alla
modifica del presente regolamento e alla determinazione del numero di
autorizzazioni, emanate in relazione al presente regolamento, non sono
applicabili se non sono sottoposte alla preventiva approvazione della
Provincia ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui art. 11,
comma. 2, della legge regionale 23 gennaio 1986, n. 1 e della legge regionale
23 febbraio 1995, n. 24. |
Art. 28 – Commissione
Consultiva[44]
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1. Per la valutazione delle problematiche
all’organizzazione ed all’esercizio del servizio, all’applicazione del
regolamento e all’assegnazione delle autorizzazioni, il Comune provvede,
entro sei mesi dall’approvazione del presente regolamento, alla nomina di
un’apposita Commissione consultiva, ai sensi del comma 4 dell’art. 4 della
legge n. 21/92, così composta: |
|
a) dal Dirigente, qualora esista, o dal responsabile del
servizio o dal Segretario Comunale, che la presiede; |
|
b) dal Comandante o altro membro della Polizia
Municipale; |
|
c) da rappresentanti designati dalle Organizzazioni
sindacali come regolato da disposizione di legge;[45] |
|
d) da rappresentanti delle associazioni degli artigiani
di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;[46] |
|
e) da rappresentanti designati dalle organizzazioni
cooperative di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale; |
|
f) da un rappresentante designato dalle associazioni dei
consumatori di cui alla legge regionale 21 luglio 1994, n. 23. |
|
|
|
2. Ogni ente od organizzazione rappresentata è tenuta a
designare oltre al membro effettivo anche il membro supplente che sostituisce
l’effettivo in caso di assenza o impedimento.[47] |
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3. La commissione dura in carica quattro anni.[48] |
|
4. La Commissione delibera con la presenza della metà
più uno dei suoi componenti. Il Presidente convoca la Commissione e
stabilisce l’ordine del giorno. Il Presidente è altresì tenuto a riunire la
Commissione entro venti giorni dal ricevimento di una richiesta di
convocazione articolata per argomenti e sottoscritta da almeno un numero un
terzo dei suoi componenti. |
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5. La Commissione svolge un ruolo proposito e di impulso
nei confronti degli organi deliberanti del Comune e decide a maggioranza. Nel
caso di parità prevale il voto del presidente. |
|
I pareri di competenza della Commissione debbono essere
espressi nel termine di quarantacinque giorni, in caso di decorrenza del
termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che siano state
rappresentate esigenze istruttorie, è facoltà del Comune procedere
indipendentemente dall’acquisizione del parere.[49] |
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|
6. Ai fini dell’assegnazione delle autorizzazioni
secondo le procedure concorsuali di cui all’art. 6 del presente regolamento,
la Commissione concorre alla redazione del bando di concorso secondo quanto
prescritto dal presente regolamento. |
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7. Quando per due sedute consecutive la Commissione non
abbia potuto operare per la mancanza del numero legale, il Presidente della
Commissione può avocare a sé i poteri e le funzioni della Commissione stessa
deliberando sulle pratiche elencate negli ordini del giorno rimasi inevasi. |
Art. 29 –
Disposizioni finali
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1. Per tutto quanto non previsto nel presente
regolamento, si fa rinvio, alle disposizioni espressamente richiamate all.
art. 2, agli altri regolamenti comunali in quanto possano direttamente o
indirettamente avere applicazione in materia e non siano in contrasto con le
norme del presente regolamento. |
Riferimenti
legislativi richiamati nello Schema tipo
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T.U. 18.06.1931 N. 773 – “Testo Unico delle leggi di
Pubblica Sicurezza” |
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Legge 75/1958: Abolizione della regolamentazione della
prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui. |
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Legge n. 230 del 18.04.1962: Disciplina del contratto di
lavoro a tempo determinato. |
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Legge n. 15 del 15.01.1968: Norme sulla documentazione
amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione firme. |
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Legge n. 118 del 30.03.1971: (Conversione in legge del
D.L. 30.01.71 n. 5) Nuove Norme in favore dei mutilati e invalidi civili. |
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D.P.R. n. 616 del 24.07.77: Attuazione della delega di
cui all’art. 1 legge n. 382 del 22.07.75:”Trasferimento e deleghe delle
funzioni amministrative dello Stato nelle materie indicate dall’art. 117
della Costituzione”. |
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D.P.R. n. 384 del 27.04.1978 – Regolamento di attuazione
dell’art. 27 della Legge n. 118 del 30.03.71 a favore dei mutilati e invalidi
civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici. |
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Legge n 689 del 24.11.1981 – Modifica al sistema penale
ovvero depenalizzazione. |
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|
Legge n. 443 del 08.08.85 – Albo imprese artigiane. |
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L.R. n. 1 del 23.01.1986: Legge generale sui trasporti e
sulla viabilità. |
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Legge n. 142 del 08.06.1990 – Ordinamento delle autonomie
locali. |
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Legge n. 241 del 07.08.90: Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi. |
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Decreto Ministero Trasporti n. 448 del 20.12.91:
Regolamento di attuazione delle direttive della Comunità Europea n. 438 del
21.06.89 che modifica la direttiva del Consiglio n. 562 del 12.11.74
riguardante l’accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su
strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali. |
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Legge n. 21 del 15.01.1992: “Legge quadro per il
trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”. |
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D.L. 285 del 30.04.1992: Nuovo codice della strada. |
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D.P.R. n. 495 del 16.12.1992: Regolamento di esecuzione
del Codice della strada. |
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D.M. n. 572 del 15.12.1992: Regolamento recante norme
sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio
con conducente ( G.U. n. 79 del 5 aprile 1993). |
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D.P.R. n. 495 del 16.12.1992: Regolamento di esecuzione
del Codice della strada. |
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Decreto Ministero Trasporti del 20.04.93: Criteri per la
determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio
con autovettura. |
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Legge n. 127 del 15 maggio 1997: Misure per lo
snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo. |
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D.L.vo 19 novembre 1997 n. 422 “Conferimento agli enti
locali di compiti e funzioni in materia di trasporto pubblico locale”; |
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Pubblicato il 23
luglio 2007 |
[1] Art. 1 L. 21/92
[2] Art. 8, comma 1, L. 21/92
[3] Art. 3, comma 4, L.R. n.
24/95
[4] Art. 8, comma 1, L. 21/92
[5] Art. 7, comma 1, L. 21/92; vedasi anche circolare della Discrezione Generale MCTC prot. n 857 AG/00/21 del 24 giugno 1997.
[6]
Art. 7, comma 2, L. 21/92
[7]
Art. 7, comma 3, L. 21/92
[8] Art. 9, comma 3, L. 21/92
[9] Art. 3, comma 2, L. 127/97
[10] Art. 8, comma 4, L. 21/92
[11] Art. 6 comma 5, L. 21/92
[12] Art. 6 comma 6, L. 21/92
[13] Art. 8, comma 2, L.R. 24/95
[14] Art. 8, comma3, L.R. 24/95
[15] Art. 8, comma 4 a), L.R. 24/95
[16] Art. 8, comma 4 b), L.R. 24/95
[17] Art.8 comma2, L. 21/92
[18] . Art. 8, comma 1, L. 21/92
[19] Art.3 L. 31/92
[20] L’art. 230 bis disciplina l’impresa familiare:
come familiare si intendono il coniuge, i parenti entro il 3° grado , gli affini entro il 2° grado; per impresa familiare quella in cui collaborano il coniuge, i parenti entro il 3° grado, gli affini entro il 2°.
La parentela è il vincolo che unisce le persone che discendono dalla stessa persona o, come il codice dice, dallo stesso stipite (art. 74 cod. civ.). Ai fini della determinazione dell’intensità del vicolo occorre considerare le linee e i gradi: la linea retta unisce le persone di cui l’una discende dall’altra ( nonno e nipote, padre e figlio); la linea collaterale quella che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l’una dall’altra (art. 75 cod. civ) (fratelli, zio e nipote).
I gradi si contano calcolando le persone e togliendo lo stipite.
Cosi tra padre e figlio v’è parentela di primo grado; tra fratelli v’è parentela di secondo grado ( figlio, padre, figlio = 3; 3-1 = 2); tra nonno e nipote; parentela di secondo grado ( nonno, padre, figlio = 3; 3–1 = 2); tra cugini parentela di quarto grado e cosi via. Di regola, la legge riconosce effetti alla parentela soltanto fino al sesto grado (art. 77)
L’affinità è il vincolo che unisce un coniuge e i parenti dall’altro coniuge (art. 78). Sono affini, perciò, i cognati, il suocero e la nuora, ecc.
Per stabilire il grado di affinità si tiene conto del grado di parentela con cui l’affine è legato; cosi suocera e nuora sono affini di primo grado; i cognati sono affini di secondo grado, ecc. (add-fines inter se non sunt ad-fines: gli affini di un coniuge non sono affini dell’altro coniuge, la moglie di mio cognato non è mio affine.). Di regola, la morte di uno dei coniugi, anche se non vi sia prole, non estingue l’affinità.
Tra i coniugi non v’è rapporto di parentela né di affinità: la relazione tra esse esistente si chiama coniugio.
[21] Art.6, comma 6, L. 21/92
[22] Art. 9, comma 2, L. 21/92
[23] Art. 9, comma 2, L. 21/92
[24] Art. 9 comma 3, L. 21/92
[25] vedi art. 7, comma 4, del presente regolamento.
[26] Art. 13, comma 4, Legge 21/92; attualmente è in vigore il Decreto Ministeriale 20 aprile 1993 “Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura”
[27] idem 26.
[28] Art. 13, comma 4, Legge 21/92; attualmente è in vigore il Decreto Ministeriale 20 aprile 1993 “ criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura”.
[29] Art. 12, comma 5, L. 21/92
[30] D.M. 20.04.1993
[31] Art. 13, comma 3, Legge 21/92
[32] Art. 13, comma 4, Legge 21/92; attualmente è in vigore il Decreto Ministeriale20 aprile 1993 “Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura”.
[33] Art. 3, comma 1, L. 21/92
[34] Art. 14, comma 1, L. 21/92
[35] Art. 3 legge 21/92
[36] Art. 11, comma 4, L. 21/92
[37] Art. 11, comma 5, L. 21/92
[38] Art. 11, commi 6 e 7, L. 21.92
[39] Art. 14, comma 3, legge 21/92 e quesito al ministero dei Trasporti del 08.04.97
[40] Il presente articoli si propone di dare attuazione al principio formulato all’art.4, comma 2, della Legge. N. 21/92 tendente a realizzare una integrazione funzionale tra il trasporto di linea ed i servizi taxi. A livello regionale tale principio è stato sancito dalla L.R. n. 1/86 e dalla L.R. n. 24/95 che vedono nei servizi integrativi una possibile strategia per contribuire al risanamento delle aziende di trasporto pubblico locale.
[41] Art. 14, comma 2, L. 21/92
[42] L’applicazione di tutte le sanzioni di cui al presente regolamento deve seguire le procedure di cui alla legge 689/81 e successive modificazioni ed integrazioni.
[43] Art. 6 comma 2, L.R. 24/95
[44] Art. 4 comma 4, L. 21*82 e art. 5, comma 6, L.R. 24/95; la composizione della Commissione Consultiva comunale è stata definita in analogia a quella provinciale determinata dall’art. 5, comma 3, della L.R. 24/95 e L.R. 27/97.
[45] L.R. 27/97
[46] L.R. 27/97
[47] L.R. 27/97
[48] In analogia a quanto previsto dall’art. 5 comma 5, della L.R. 24/95
[49] Art. 16 L. 241/90 come modificato dall’art. 17, comma 24, della Legge 127/97