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Servizio di noleggio con conducente |
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Regolamento
per l’autorizzazione e la vigilanza sull’esercizio dei servizi pubblici non
di linea su strada effettuato con autovettura. |
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Deliberazione del Consiglio
Comunale n° 81 del 26.11.98 |
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REGOLAMENTO AI SENSI DELL’ART. 3 COMMA 11 DELLA LEGGE
REGIONALE 23 FEBBRAIO 1995 N. 24 SULL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO PUBBLICO NON DI
LINEA EFFETTUATO A MEZZO DI AUTOVETTURA IN NOLEGGIO CON CONDUCENTE |
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INDICE |
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Art. 1 – Definizione dell’ autoservizio di noleggio con
conducente Art. 2 – Disciplina del servizio Art. 7 – Rilascio dell’autorizzazione Art. 8 – Sostituzione alla guida Art. 9 – Durata dell’autorizzazione Art. 10 – Trasferibilità dell’autorizzazione Art. 13 - Sospensione dell’autorizzazione Art. 14 – Revoca dell’autorizzazione Art. 15 – Decadenza dell’autorizzazione Art. 16 – Determinazione del numero degli autoveicoli
da adibire al servizio Art. 17 – Caratteristiche degli autoveicoli – Verifica
e revisione Art. 18 – Sostituzione dell’autoveicolo Art. 20 – Svolgimento del Servizio Art. 21 – Servizi sussidiari ad integrazione del
trasporto di linea Art. 22 – Trasporto di soggetti portatori di handicap Art. 23 – Divieti per i conducenti degli autoveicoli Art. 24 – Comportamento degli utenti Art. 26 – Vigilanza e Contravvenzioni Art. 27 – Sindacato provinciale sulle deliberazioni
comunali Art. 28 – Commissione Consultiva Riferimenti legislativi richiamati nello Schema tipo |
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Art. 1 –
Definizione dell’ autoservizio di noleggio con conducente
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1. Il servizio di noleggio con conducente svolto con
autovettura è un autoservizio pubblico non di linea che provvede al trasporto
collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e
integrativa rispetto ai strasporti pubblici di linea, ferroviari,
automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che viene effettuato, a
richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o
periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.[1] |
Art. 2 –
Disciplina del servizio
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1. Il servizio di noleggio con conducente, svolto con
l’impiego di autoveicoli muniti di carta di circolazione e immatricolati
secondo le prescrizioni di cui gli artt. 82-85 e 93 del Decreto Legislativo
n. 285 del 30 aprile 1992 e successivo Regolamento di esecuzione di cui al
D.P.R 16 dicembre 1992, n. 495, sul quale si esercita la competenza di questo
Comune, è disciplinato per le parti in vigore: |
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a)
Dal
D.P.R 24 luglio 1977, n, 616; |
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b)
Dalla
Legge Regionale 23 gennaio 1986 n. 1 “Legge generale sui trasporti e sulla
viabilità”; |
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c)
Dalla
legge 15 gennaio1992, n. 21 “Legge quadro per il trasporto di persone
mediante autoservizi pubblici non di linea”; |
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d)
Dal
D. L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e del Regolamento di esecuzione di cui al
D.P.R 16 dicembre 1992, n. 495 |
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e)
Dal D.M 15 dicembre 1992, n. 572
“Regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli
adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente”; |
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f)
Dal
D.M 20 aprile 1993 “Criteri per la determinazione di una tariffa minima e
massima per il servizio di noleggio con autovettura”; |
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g)
Dalla
L.R 23 febbraio 1995, n. 24 “Legge generale sui servizi di trasporto pubblico
non di linea su strada” e successive modificazioni ed integrazioni”; |
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h)
Dal
D. L.vo 19 novembre 1997 n. 422 “conferimento agli enti locali di compiti e
funzioni in materia di trasporto pubblico locale”; |
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i)
Dalle
future norme che disciplineranno la materia; |
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j)
Dalle
disposizioni del presente regolamento adottato con deliberazione Comunale n.
81 del 26.11.98 |
Art. 3 – Modalità
per il rilascio delle autorizzazioni (domanda per esercitare il servizio) e
figure giuridiche di gestione
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1. Per esercitare il servizio di noleggio con conducente
occorre essere in possesso di apposita autorizzazione comunale.[2] |
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2. Il Comune non può rilasciare un numero di
autorizzazioni superiore al fabbisogno teorico di offerta di servizi
risultante dalla metodologia di calcolo elaborata dalla Provincia ai sensi
dell’art. 16 del presente regolamento.[3] |
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3. Chi intende ottenere l’autorizzazione comunale per
esercitare il servizio di noleggio con conducente deve presentare istanza
diretta al Comune a seguito dell’emanazione di apposito bando di pubblico
concorso emesso dall’amministrazione comunale competente.[4] |
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4.I titolari di autorizzazione per l’esercizio di
noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività,
possono; |
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a)
Essere
iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto,
all’albo delle imprese artigiane previsto dall’art. 5 della legge 8 agosto
1985, n. 443; |
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b)
Associarsi
in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a
proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in
conformità alle norme vigenti sulla cooperazione; |
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c)
Associarsi
in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla
legge; |
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d)
Essere
imprenditori privati che svolgono esclusivamente l’attività di noleggio con
conducente;[5] |
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5. Nei casi in cui al comma 4 è consentito conferire
l’autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso
dell’autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza
od esclusione dagli organismi medesimi.[6] |
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6. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 4,
l’autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia
trascorso almeno un anno dal recesso.[7] |
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7. Nella domanda, a cui dovrà in un primo tempo essere
allegata unicamente la documentazione di eventuali titoli di preferenza in
conformità di quanto previsto dall’art. 4 del presente regolamento, il
titolare della ditta in possesso dei requisiti d’idoneità professionale , di
cui al successivo art. 5, dovrà indicare: |
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-
Luogo
e data di nascita; |
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Residenza
ovvero domicilio, o sede dell’impresa, in comune compreso nel territorio
della Regione; |
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Cittadinanza; |
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-
Codice
fiscale; |
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Denominazione
e/o ragione sociale; |
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Partita
IVA; |
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8. Contestualmente alla domanda dovranno esser rese le
seguenti dichiarazioni sostitutive; |
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Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 2 della
legge n. 15/68 relativamente a |
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-data e luogo di nascita, residenza e cittadinanza. |
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I cittadini di stato estero – membro della U.E –
residenti in italia ed i cittadini di stati esteri non appartenenti alla U.E.
che riconoscono ai cittadini italiani il diritto di reciprocità, debbono
comprovare tale loro qualità mediante attestazione rilasciata dalla
competente rappresentanza diplomatica o consolare. |
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Dichiarazione temporaneamente sostitutiva ai sensi dell’art.
3 della legge n. 15/68 |
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-
di
essere in possesso del certificato di abilitazione (C.A.P) per la guida di
autoveicoli; |
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-
di
essere iscritto alla C.C.I.A.A nel ruolo per conducenti di veicoli adibiti a
servizio pubblico di noleggio non di linea. |
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Dichiarazione sostitutiva di
atto notorio ai sensi dell’art. 4 della legge n. 15/68 |
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-
di
non avere trasferito autorizzazione, nei cinque anni precedenti la data di
pubblicazione del bando;[8] |
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-
di
essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 5, comma 4, del
presente regolamento; |
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-
di
non esser stato oggetto di provvedimenti di decadenza o di revoca
dell’autorizzazione, da parte dello stesso comune che emette il bando, nei
quattro anni antecedenti la sua pubblicazione. |
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I certificati comprovanti le
dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 15/68 saranno
successivamente richiesti ai vincitori ai quali verrà concesso un congruo
termine, comunque non inferiore a quindici giorni, [9]
per la presentazione della relativa documentazione; la certificazione
attestante il possesso dei requisiti morali (Casellario giudiziale, carichi
pendenti, comunicazione antimafia ecc..) sarà acquisita d’ufficio. |
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9. Il titolare
dell’autorizzazione trasmette all’ufficio comunale competente l’elenco dei
dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi.
L’elenco è allegato in copia autentica all’autorizzazione e contiene i dati
anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o
collaboratore, tali soggetti dovranno risultare in possesso dei requisiti
professionali di cui al successivo art. 5 comma 2. |
Art. 4 - Titoli
preferenziali
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1. Per l’assegnazione delle
autorizzazioni il comune, sentita la commissione consultiva di cui all’art.
28, dovrà individuare titoli preferenziali che attestino la specifica
professionalità del soggetto richiedente, fissando apposito punteggio per la
formazione della graduatoria; tra i titoli preferenziali dovrà esser inserito
quello di: |
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- essere stato dipendente di
un’impresa di noleggio con conducente per un periodo di tempo complessivo di
almeno sei mesi.[10] |
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Potrà inoltre esser inserito
quello di: |
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- essere in possesso di altra
autorizzazione di noleggio con conducente dello stesso comune da almeno due
anni ed aver svolto per l’intero periodo il servizio con continuità,
regolarità ed efficienza. |
Art. 5 – Requisiti
personali per il rilascio delle autorizzazioni e cause di impedimento al
rilascio delle stesse
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1. L’iscrizione nel ruolo provinciale dei conducenti dei
servizi pubblici non di linea, formato per ciascuna Provincia presso la
competente C.C.I.A.A., costituisce requisito indispensabile per il rilascio
dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente.[11] |
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2. L’iscrizione nel ruolo è altresì necessaria per prestare
attività di conducente di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici
non di linea, in qualità di collaboratore familiare del titolare, di
sostituto del titolare, di dipendente o di sostituto a tempo determinato del
dipendente medesimo.[12] |
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3. Prima di rilasciare l’autorizzazione, i comuni sono
tenuti a verificare la sussistenza dei requisiti di idoneità morale e
professionale dei richiedenti. |
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4. Il possesso dei requisiti di idoneità morale non
risulta soddisfatto se i soggetti interessati: |
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a) hanno riportato, per uno o più reati, una o più
condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai
due anni per delitti non colposi; |
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b) hanno riportato una condanna irrevocabile a pena
detentiva per delitti contro la persona, il patrimonio, la fede pubblica,
l’ordine pubblico, l’industria e il commercio; |
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c) hanno riportato condanna irrevocabile per reati
puniti a norma degli articoli 3 e 4 della legge 26 febbraio 1958 n. 75; |
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d) risultano sottoposti con provvedimento esecutivo ad
una delle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n.
1423 e successive modifiche ed integrazioni; |
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e) risultano appartenenti ad associazioni di tipo
mafioso di cui alla legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modifiche ed
integrazioni.[13] |
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5. Il possesso dei requisiti della idoneità morale
continua a non essere soddisfatto fintantoché non sia intervenuta la
riabilitazione ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia
riabilitativa.[14] |
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6. Per coloro che sono stati iscritti di diritto nel
Ruolo provinciale, ai sensi dell’art. 17 della legge regionale del 23
febbraio 1995 n. 24, si tiene conto
esclusivamente delle condanne inflitte per reati commessi successivamente
all’entrata in vigore della suddetta legge regionale n. 24/95. |
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7. Il possesso del requisito di idoneità professionale
risulta soddisfatto se gli interessati: |
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a) sono in possesso del certificato di abilitazione
professionale, di cui all’art. 116, comma 8, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, per l’iscrizione
nella sezione A) del ruolo;[15] |
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b) sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 226,
comma 4, lettera a) e lettera b) del Regolamento di esecuzione e di
attuazione del nuovo Codice della strada emanato con decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, per l’iscrizione nella sezione B)
del ruolo.[16] |
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8. Sono altresì causa di impedimento al rilascio
dell’autorizzazione |
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- l’essere incorso in provvedimento di revoca o di
decadenza in precedente autorizzazione, da parte dello stesso comune che
emette il bando, nei quattro anni antecedenti la data di pubblicazione; |
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- l’aver trasferito autorizzazione nei cinque anni
precedenti la data di pubblicazione del bando. |
Art. 6 –
Contenuti del bando
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1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per
l’assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti: |
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a) numero delle autorizzazioni da assegnare; |
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b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini
dell’assegnazione; |
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c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli; |
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d) indicazione del termine per la presentazione delle
domande; |
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e) schema di domanda per la partecipazione al concorso; |
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f) indicazione dei requisiti e delle cause di
impedimento descritti nel precedente articolo 5 e nel successivo art. 7,
comma 2. |
Art. 7 – Rilascio
dell’autorizzazione
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1. Le autorizzazioni per l’esercizio del servizio di
noleggio con conducente sono rilasciate dal Comune nel rispetto delle norme e
procedure previste dal presente regolamento. L’autorizzazione è riferita ad
un singolo veicolo. |
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2. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il
cumulo della licenza per l’esercizio del servizio taxi e dell’autorizzazione
per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente svolto con
autovettura anche se rilasciate da Comune diverso. E’ invece ammesso il
cumulo in capo ad un medesimo soggetto di più autorizzazioni per l’esercizio
del servizio di noleggio con conducente. E’ inoltre ammesso, in capo ad un
medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l’esercizio del servizio taxi
e dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con
conducente, ove eserciti con natante.[17] |
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3. Il Comune nel rilasciare più autorizzazioni in capo
ad uno stesso soggetto, deve verificare che lo stesso assicuri che il
servizio sia effettivamente garantito per il numero di autorizzazioni
rilasciate. |
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4. Entro sessanta giorni, prorogabili di altri trenta
per giustificati motivi, dalla data del rilascio dell’autorizzazione dovrà
essere comprovata al Comune a mezzo di dichiarazione sostitutiva di atto
notorio resa ai sensi dell’art. 4 della legge n. 15/68: |
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a) l’iscrizione al Registro delle imprese presso la
Camera di Commercio per l’attività di trasporto di persone; |
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b) l’assenza della titolarità di licenza per l’esercizio
del servizio taxi. |
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Nel medesimo termine andrà comprovata: |
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- mediante esibizione della carta di circolazione, la
proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo da adibire al servizio
immatricolato quale servizio pubblico di noleggio con conducente[18]
e mediante esibizione della relativa polizza, la stipulazione del contratto
di assicurazione R.C. per l’autovettura stessa a norma delle vigenti di
disposizioni di legge; |
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-mediante idonea documentazione, la disponibilità di una
rimessa sita nel comune, presso di cui dovrà sostare il veicolo a
disposizione dell’utenza.[19] |
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5.Dei provvedimenti finali inerenti le autorizzazioni
dovrà essere informata la Provincia ai fini della tenuta dell’anagrafe
provinciale. |
Art. 8 –
Sostituzione alla guida
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I titolari di autorizzazione possono avvalersi, nello
svolgimento del servizio, di collaboratori familiari qualificati tali ai
sensi dell’art. 230-bis del codice civile[20];
possono inoltre avvalersi di un proprio sostituto per un tempo definito e/o
un viaggio determinato, di dipendenti o di sostituti a tempo determinato del
dipendete medesimo.[21] |
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Tutti i precedenti soggetti dovranno essere iscritti nel
ruolo di cui all’art. 6 della legge n. 21/92. |
Art. 9 – Durata
dell’autorizzazione
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1. L’autorizzazione comunale di esercizio è rilasciata
senza limitazioni di tempo; il Comune
è tenuto tuttavia a verificare ogni due anni la permanenza in capo ai
titolari dei requisiti di rilascio. |
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2. Nel caso in cui il Comune abbia accertato il venir
meno dei requisiti d’idoneità morale è tenuto a fornire comunicazione al
ruolo provinciale costituito presso la C.C.I.A.A.. |
Art. 10 –
Trasferibilità dell’autorizzazione
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1. L’autorizzazione per l’esercizio del servizio di
noleggio con conducente è trasferita su richiesta del titolare, e previo
assenso del Comune, a persona dallo stesso designata purché iscritta nei
ruoli di cui all’art. 6 della legge n. 21/92 ed in possesso degli altri
requisiti, quando il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni: |
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a) sia titolare di autorizzazione da almeno cinque anni; |
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b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età; |
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c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al
servizio per malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente di guida.[22]
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2. In caso di morte del titolare, l’autorizzazione può
essere trasferita ad uno degli eredi qualificato come familiare ai sensi
dell’art. 230 bis del Codice Civile, il quale sia in possesso dei requisiti
prescritti, ovvero può essere trasferita entro il termine massimo di due
anni, su autorizzazione del Comune, ad altri, designati dagli eredi di cui
sopra purché iscritti nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizio
pubblico di noleggio con conducente, ed in possesso dei requisiti prescritti. |
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Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi
nell’arco del biennio, l’autorizzazione è revocata e messa a concorso.[23] |
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3. Ove subentri nell’autorizzazione un erede non in
possesso dei prescritti requisiti tecnici e professionali, questi può
richiedere che l’autorizzazione venga sospesa per un periodo di 12 mesi,
prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi in presenza di
giustificati motivi, decorrenti dal decesso del titolare dell’autorizzazione,
entro tale periodo dovrà essere dimostrato il possesso dei suddetti
requisiti. Qualora l’erede intenda proseguire l’attività, fermo restando
quanto disposto al precedente capoverso, dovrà nominare un sostituto in
possesso dei requisiti, l’autorizzazione non potrà più essere trasferita ad
altri, ma dovrà essere restituita al Comune. |
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4. Al titolare che abbia trasferito l’autorizzazione non
può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne
trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.[24] |
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5. In tutti i casi in cui si sia instaurato un procedimento
disciplinare passibile di sospensione, revoca o decadenza
dell’autorizzazione, l’iter relativo al trasferimento dell’autorizzazione
deve essere sospeso sino alla definizione del procedimento stesso. |
Art. 11 – Inizio
del servizio
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1. Il richiedente ha l’obbligo di iniziare il servizio
entro novanta giorni dalla data di rilascio dell’autorizzazione.[25] |
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2. Qualora il titolare dell’autorizzazione, trascorso il
termine predetto, non abbia iniziato il servizio senza un valido documentato
motivo, il Comune dispone la decadenza della stessa. |
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3. Il termine sopra indicato potrà, a motivata
richiesta, essere prorogato dal Comune per un adeguato periodo di tempo,
qualora il mancato inizio dipenda da cause di forza maggiore debitamente
documentate, non imputabili all’interessato. |
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4. Ogni |