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Regolamento Tariffa Rifiuti

 

REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

 

D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 - D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158

 

Approvato con deliberazione Commissario Prefettizio (ex art. 42 D.Lgs. 267/2000)

n.  8 in data 13 febbraio 2006 (in vigore dal 1° gennaio 2006)

e modificato con deliberazione C.C. n.  2 del  19/02/2007

 

LE MODIFICHE APPORTATE CON DELIBERAZIONE C.C. N. 2 DEL 19/02/2007 SONO STATE EVIDENZIATE IN GRASSETTO .

LE PARTI ABROGATE CON LA MEDESIMA DELIBERAZIONE, SONO INVECE STATE BARRATE.

 

In vigore dal 1° gennaio 2007.

 

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI. 3

Articolo 1 - Oggetto e scopo del regolamento. 3

Articolo 2 - Istituzione della Tariffa. 3

Articolo 3 - Servizio di gestione dei rifiuti urbani 3

TITOLO II - SOGGETTO ATTIVO, UTENTI DEL SERVIZIO E ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE. 4

Articolo 4 - Soggetto attivo. 4

Articolo 5 - Utenti del servizio. 4

Articolo 6 - Commisurazione della Tariffa. 5

Articolo 7 - Articolazione della Tariffa. 6

Articolo 8 - Determinazione della Tariffa. 7

Articolo 9 - Calcolo della tariffa per le utenze domestiche. 8

Articolo 10 - Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche. 8

Articolo 11 - Tributo ambientale. 9

TITOLO III - APPLICAZIONE DELLA TARIFFA. 9

Articolo 12 - Denuncia di inizio occupazione o conduzione, di variazione e di cessazione. 9

Articolo 13 - Numero di occupanti 11

TITOLO IV - ESCLUSIONI, AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI. 12

Art 14 - Esclusioni dalla Tariffa. 12

Articolo 15 - Riduzione per recupero dei rifiuti 14

Articolo 16 - Riduzioni per minore produzione di rifiuti 15

Articolo 17 - Riduzioni per utenze non stabilmente attive. 15

Articolo 18 - Tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti urbani 15

Articolo 19 - Agevolazioni per particolari situazioni di disagio economico e sociale. 16

Articolo 20 - Agevolazioni per particolari condizioni d’uso. 19

Articolo 21 - Riduzioni per mancato espletamento del servizio. 19

Articolo 22- Copertura dei minori introiti 20

Articolo 23 - Limitazione alle riduzioni e agevolazioni 20

TITOLO V - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO, RIMBORSI E SANZIONI. 20

Articolo 24 - Riscossione della tariffa. 20

Articolo 25 - Riscossione ordinaria. 21

Articolo 26 - Attività di accertamento e recupero. 22

Articolo 27 - Sanzioni 22

Articolo 28 - Riscossione forzata degli importi non versati 23

Articolo 29 - Rimborsi ed importi minimi di riscossione. 23

Articolo 30 - Contenzioso. 24

Articolo 31 - Il trattamento dei dati 24

TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI. 24

Articolo 32 - Norme transitorie. 24

Articolo 33 - Gestione a stralcio per la Tassa Rifiuti 25

Articolo 34 - Normativa di rinvio. 25

Articolo 35 - Entrata in vigore. 25

ALLEGATO “A” AL REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLINANTE LA TIA. 25

ALLEGATO “B” AL REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLINANTE LA TIA. 26

REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TARIFFA
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
 

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto e scopo del regolamento

1.      Il presente regolamento disciplina l’applicazione della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, definita anche Tariffa di Igiene Ambientale, nel Comune di Chivasso (TO), ai sensi degli artt. 21 e 49 D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni.

2.      Il regolamento viene adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3) e dall’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e s.m.i.

3.      Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la L. 27 luglio 2000, n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione regionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.

4.      Nel regolamento sono stabilite le condizioni, le modalità e gli obblighi per l’applicazione della tariffa, nonché le misure adottabili nei casi di inadempienza.

 

Articolo 2 - Istituzione della Tariffa

1.      La tariffa è istituita per la copertura di tutti i costi relativi al ciclo di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati effettuato nel territorio del Comune di Chivasso, come disposto dall’art. 49, commi 2 e 4 D.Lgs. 22/1997.

2.      La tariffa è determinata annualmente dalla Giunta Comunale, sulla base del piano finanziario predisposto dal Gestore del servizio e concordato preventivamente con il Comune, approvato di anno in anno dal Consiglio Comunale, in conformità a quanto previsto dal D.P.R. 158/1999 e successive modificazioni ed integrazioni.

3.      Nell’ipotesi in cui il Comune non dovesse approvare nei termini di legge il piano finanziario annuale, ovvero non dovesse provvedere ad adeguare le tariffe per le utenze, sarà comunque tenuto a garantire il regolare svolgimento del servizio da parte del Gestore.

4.      La gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, svolta in regime di privativa, comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, ivi compreso lo spazzamento ed il lavaggio di tali aree.

 

Articolo 3 - Servizio di gestione dei rifiuti urbani

1.      La raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati, così come indicati nel prospetto che si unisce al presente regolamento sotto la lettera “A”, in cui è stata recepita l’assimilazione qualitativa già effettuata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 1° giugno 1998 ed inserito il criterio quantitativo già utilizzato in altri Comuni del Consorzio di Bacino, effettuata in regime di privativa è estesa a tutto il territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato, nell’ambito dell’apposita perimetrazione predisposta dal Comune di concerto con il Gestore del Servizio.

2.      La Tariffa è comunque applicata per intero anche nell’ambito delle zone non ricomprese nella perimetrazione adottata dal Comune, quando – di fatto – il servizio sia reso in maniera continuativa dal Gestore del servizio anche in tali zone.

3.      Per gli utenti che occupano o conducono locali e aree scoperte esterne al perimetro in cui il servizio è istituito ed attivato, permane comunque l’obbligo del conferimento dei rifiuti urbani o assimilati nel più vicino contenitore, fatto salvo il diritto ad eventuale riduzione della tariffa.

 

TITOLO II - SOGGETTO ATTIVO, UTENTI DEL SERVIZIO E ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE

Articolo 4 - Soggetto attivo

1.      Nell’ambito dei poteri di organizzazione dell’Entrata previsti dall’art. 52 del D.Lgs. 446/97 e dell’art. 49 commi 9 e 13 D.Lgs. 22/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, la tariffa è applicata dal Comune attraverso SETA S.p.A. – Società Ecologica Territorio Ambiente, che costituisce, ai fini della vigente normativa nazionale e regionale e del presente regolamento, il soggetto Gestore del servizio, cui sono attribuite, in modo esclusivo ed in piena autonomia, tutte le funzioni di controllo sul rispetto delle prescrizioni del D.Lgs. 22/1997 e del Regolamento comunale per lo svolgimento del servizio, nonché tutte le attività inerenti all’applicazione, all’accertamento ed alla riscossione della tariffa.

2.      Il Gestore del servizio è altresì tenuto, in collaborazione con tutti i servizi comunali interessati, a predisporre il Piano finanziario annuale, a verificare i costi da coprirsi con la tariffa e la rispondenza degli obiettivi fissati con quelli raggiunti.

3.      Per lo svolgimento di tali attività, il Gestore del servizio potrà eventualmente avvalersi, a propria discrezione, di soggetti o consulenti esterni, in grado di fornire adeguati supporti tecnico-organizzativi, nell’ambito dei mezzi economici previsti dal Piano Finanziario, ovvero degli organi strumentali dei Comuni aderenti al Consorzio.

4.      Il Comune di Chivasso, nel garantire al Gestore del servizio la piena collaborazione dei propri Uffici ai fini dell’applicazione della tariffa, mantiene la possibilità di provvedere, mediante i propri organi, a controllare le modalità applicative della tariffa da parte del Gestore, nel rispetto delle previsioni contenute nel contratto di Servizio stipulato con SETA S.p.A.

 

Articolo 5 - Utenti del servizio

1.      La tariffa, ai sensi dell’art. 49 comma 3 D.Lgs. 22/1997, è posta a carico di chiunque occupi o conduca locali e/o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti sul territorio comunale, in relazione ai rifiuti urbani ed assimilati prodotti negli stessi locali e/o aree scoperte che siano avviati allo smaltimento.

2.      L’obbligazione di denunciare e versare la tariffa incombe sul soggetto che occupi o conduca locali od aree scoperte ad uso privato soggette alla sua applicazione, con vincolo di solidarietà tra i conviventi, intendendosi come tali anche coloro che utilizzino in comune i locali e le aree, nonché tra il proprietario ed il conduttore, nell’ipotesi in cui quest’ultimo non provveda al pagamento della tariffa.

3.      Nell’ipotesi di contratto di locazione temporanea ovvero di comodato d’uso di durata inferiore a sei mesi di alloggi ammobiliati, l’obbligo di presentare la denuncia e di provvedere al pagamento della tariffa rimane in capo al proprietario dell’immobile, ovvero al soggetto titolare di diritto reale sullo stesso, se persona diversa dal proprietario.

4.      Nel caso di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto a presentare la denuncia per i locali ed aree scoperte di uso comune ed a corrispondere la relativa tariffa.

5.      Per le parti comuni del condominio l’obbligazione di denuncia e di pagamento della tariffa fa carico a chi detiene in via esclusiva i relativi locali ed aree.

 

Articolo 6 - Commisurazione della Tariffa

1.      La Tariffa è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione patrimoniale, ed è calcolata in base alle tariffe di riferimento determinate dal Comune in relazione alle singole categorie di appartenenza, così come individuate dal D.P.R. n. 158/1999, approvate e riportate quale «allegato B» del presente regolamento.

2.      La tariffa è dovuta limitatamente al periodo dell’anno nel quale perdura l’occupazione, la detenzione o la conduzione dei locali o delle aree soggetti all’applicazione della tariffa.

3.      La superficie dei locali è determinata sulla base della superficie di calpestio, misurata al filo interno dei muri, mentre per le aree è misurata sul perimetro interno delle aree stesse, dedotte le superfici delle eventuali costruzioni ivi insistenti. Si considerano locali tutti i vani, comunque denominati, sia principali che accessori e/o pertinenziali, che siano chiusi.

4.       Al fine della tariffazione, le superfici di tutti i locali ubicati sotto il tetto sono trattati nel seguente modo:

-          computate per intero nel caso di locali sottotetto abitabili o agibili (locale avente un’altezza media uguale o superiore a 2,40 mt ed un’altezza minima di 1,60 mt);

-          computate al 50% nel caso di locali usabili (locale avente l’altezza media inferiore a 2,40 mt ed un’altezza minima inferiore ad 1,60 mt);

-          non computate nel caso di locali sottotetto non usabili o non agibili (locale avente un’altezza media inferiore od uguale a 1,80 mt, senza opere di finitura e tramezzature interne).

5.      La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato, a seconda che la frazione sia superiore oppure inferiore od uguale a 0,5 metri quadrati.

6.      Ai fini dell’applicazione della Tariffa e dell’individuazione della categoria di appartenenza, si fa riferimento alla destinazione d’uso complessiva e/o prevalente dell’immobile o dell’area e non invece alle diverse ripartizioni interne del singolo immobile.

7.      Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta un’attività economica e/o professionale, la tariffa applicabile è quella prevista per tale specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

8.      Nella determinazione della superficie, ai fini dell’applicazione della tariffa, non si tiene conto di quelle superfici ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali e/o pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi, in base alle norme vigenti.

9.      Per le categorie di attività produttive di rifiuti speciali e/o pericolosi, in presenza di locali e/o aree scoperte operative nei quali avvenga una contestuale produzione di rifiuti urbani e assimilati e di rifiuti speciali e/o pericolosi, la tariffa può essere ridotta, limitatamente alla sola parte variabile della tariffa, sulla base di apposita documentazione, da allegarsi alla denuncia di occupazione ovvero ad altra specifica istanza di riduzione della tariffa, da cui risulti l’effettiva produzione di rifiuti speciali.

10.  Per avere diritto alla riduzione della tariffa, l’utente dovrà produrre:

-          planimetrie indicanti l’intera superficie occupata e la superficie in cui vengono prodotti i rifiuti speciali e/o pericolosi, in relazione alla quale si richiede la riduzione;

-          documentazione indicante quantità e qualità dei rifiuti speciali e/o pericolosi smaltiti a mezzo di ditta autorizzata;

-          documentazione comprovante l’avvenuto smaltimento.

11.  La domanda di riduzione sarà valutata dal Gestore del servizio, al fine di individuare a consuntivo le superfici da ritenersi esenti da tariffa, in quanto produttive di rifiuti speciali e/o pericolosi.

 

Articolo 7 - Articolazione della Tariffa

1.      La Tariffa è articolata per fasce di «utenze domestiche» e «utenze non domestiche».

2.      I costi da coprire in applicazione della tariffa sono ripartiti dal Comune tra le categorie di utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali, basati sull’effettiva produzione di rifiuti, assicurando tuttavia agevolazioni per le utenze domestiche, ai sensi dell’art. 49, comma 10, D.Lgs. 22/1997.

3.      In attesa dell’adozione di adeguati strumenti regolamentari di misurazione della quantità di rifiuti conferiti, i costi determinati in applicazione della tariffa, sono tuttavia ripartiti nella misura del 60% all’utenza domestica e del 40% all’utenza non domestica, in conformità a quanto indicato nelle previsioni del Programma Provinciale di cui alla Delibera Consiglio Provinciale n. 413 – 109805 dell8 settembre 1998 , confermato peraltro dall’aggiornamento approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 74269 del 27/04/2005.

4.      Individuato tale criterio di ripartizione, i costi riferiti alle utenze domestiche sono ridotti di una quota percentuale, che viene individuata dalla Giunta Comunale in sede di approvazione delle Tariffe e che viene coperta dall’Ente con proprie risorse.

 

Articolo 8 - Determinazione della Tariffa

1.      La Tariffa viene stabilita, per ogni singola categoria d’utenza, sulla base del Piano Finanziario predisposto dal Gestore del servizio e nell’osservanza dei parametri specificati dal D.P.R. 158/1999, con deliberazione dell’organo Comunale competente, da adottarsi nei termini fissati da norme di legge per l’approvazione del Bilancio di previsione ed avente validità annuale. In caso di mancata deliberazione, le tariffe in vigore si intendono confermate anche per l’anno successivo.

2.      Ai sensi del punto 3 dell’allegato 1 al D.P.R. 158/1999, la tariffa si compone di una parte fissa, determinata sulla scorta delle componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte variabile, rapportata alla quantità dei rifiuti prodotti e conferiti al servizio ed all’entità dei costi di gestione.

3.      L’Ente Locale, con apposita delibera del Consiglio Comunale, provvede a determinare i coefficienti Ka(n) (coefficiente per il calcolo della parte fissa per le utenze domestiche), Kb(n) (coefficiente per il calcolo della parte variabile per le utenze domestiche), Kc(ap) (coefficiente per il calcolo della parte fissa per le utenze non domestiche) e Kd(ap) (coefficiente per il calcolo della parte variabile per le utenze non domestiche), di cui all’allegato 1 al D.P.R. 158/1999.

4.      La tariffa viene determinata avvalendosi dei dati degli utenti come risultanti al 1° gennaio dell’anno di riferimento, ovvero sulla base dei dati più aggiornati all’atto della determinazione della tariffa. Per tutte le variazioni avvenute nel corso dell’anno vengono comunque utilizzate le tariffe stabilite per l’anno in corso.

5.      Qualora, nel corso dell’anno, comprovati eventi imprevedibili e contingenti, non dipendenti dal Gestore, determinassero minori entrate ovvero un costo di gestione del servizio superiore a quello preventivato in sede di determinazione delle tariffe, tali da non consentire l’integrale copertura del costo del servizio ai sensi delle norme vigenti, il Comune, previa verifica con il Gestore dell’esistenza di eventuali economie nella gestione del servizio ovvero di appositi accantonamenti previsti per l’anno di competenza, che possano evitare la modifica tariffaria, potrà provvedere a modificare le tariffe entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento, con proprio provvedimento motivato, ai sensi dell’art. 54, comma 1 bis D.lgs. 446/1997, con richiesta di conguaglio a carico dei soggetti obbligati al pagamento. La modifica tariffaria non ha comunque effetto retroattivo.

6.      Nel caso gli accantonamenti disponibili fossero insufficienti ed il Comune non ritenesse opportuno rideterminare le tariffe, ovvero ricorrere ad eventuali fondi disponibili nel bilancio comunale, l’eventuale perdita di esercizio verrà ripianata imputandone l’importo nei costi relativi al servizio dell’anno successivo.

7.      Eventuali maggiori introiti verificati a consuntivo rispetto al costo del servizio, salva l’ipotesi in cui vengano destinati alla costituzione di apposito accantonamento, verranno allo stesso modo scomputati in diminuzione dalla base di costo su cui calcolare le tariffe per l’anno successivo, decurtando in modo proporzionale le varie configurazioni di costo, così come riportate nel Piano finanziario.

 

Articolo 9 - Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

1.      La parte fissa della tariffa per le utenze domestiche si calcola, secondo quanto previsto al punto 4.1 dell’allegato 1) al D.P.R. 158/1999, prendendo a riferimento l’importo dovuto da ogni singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente di adattamento relativo al numero degli occupanti (Ka(n)) ed alla superficie dei locali occupati o condotti, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali.

2.      La parte variabile della tariffa per le utenze domestiche è invece determinata, secondo quanto previsto al punto 4.2 dell’allegato 1) al D.P.R. 158/1999, in relazione alla quantità di rifiuti differenziati e indifferenziati prodotta da ciascuna utenza, determinata applicando un coefficiente di adattamento (Kb(n)) in funzione del numero degli occupanti di ogni utenza.

3.      Sino a quando non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze domestiche, si applica il sistema presuntivo disciplinato dal D.P.R. 158/1999, assumendo il coefficiente di adattamento di cui alla tabella 2 dell’allegato 1) al suddetto D.P.R. 158/1999, da stabilirsi ai sensi dell’art. 8 comma 3 del presente regolamento.

 

Articolo 10 - Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

1.      La parte fissa della tariffa per le utenze non domestiche si calcola, secondo quanto previsto al punto 4.3 dell’allegato 1) al D.P.R. 158/1999, prendendo a riferimento l’importo dovuto da ogni singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività (Kc(ap)), per unità di superficie assoggettabile a tariffa, in modo da assicurarne la gradualità degli adeguamenti, come disposto dall’art. 49 comma 10 D.Lgs. 22/1997.

2.      La parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche è invece determinata sulla base delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti da ogni singola utenza. Tuttavia, fino a quando non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze non domestiche, si applica il sistema presuntivo disciplinato dal D.P.R. 158/1999, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività, secondo quanto previsto al punto 4.4 dell’allegato 1) al D.P.R. 158/1999, un coefficiente potenziale di produzione che tenga conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività (Kd(ap)), da stabilirsi ai sensi dell’art. 8 comma 3 del presente regolamento.

3.      Per le tipologie di utenza non domestica, non espressamente individuate nelle categorie previste dal D.P.R. 158/1999, i coefficienti kc(ap) e Kd(ap) sono applicati considerando l’analogia della potenzialità di produzione dei rifiuti rispetto a tipologie di utenze similari, secondo la comune esperienza ovvero sulla base di presunzioni semplici di cui all’art. 2729 Codice civile, derivanti da precise e concordanti analogie.

4.    Per le categorie “banchi di mercato di beni durevoli” e “banchi di mercato generi alimentari”, si utilizzerà la medesima tipologia di calcolo adottata per le altre utenze non domestiche, adeguata al fatto che, ai fini della determinazione della  copertura dei costi loro imputabili, deve essere considerato il gettito derivante dall’applicazione della tariffa giornaliera espressa in Euro/mq/giorno, anzichè da quella annuale. Conseguentemente le tariffe di tali tipologie di utenza verranno determinate separatamente rispetto alle tariffe delle restanti tipologie di utenze non domestiche. Il costo complessivo loro imputabile è detratto dal costo complessivo delle altre utenze non domestiche.

 

Articolo 11 - Tributo ambientale

1.      In base alle disposizioni contenute nell’art. 49, comma 17 D.Lgs. 22/1997, sulla tariffa determinata dal presente regolamento si applica altresì il Tributo Ambientale dovuto all’Amministrazione Provinciale, ai sensi dell’art. 19 D.Lgs. 504/1992.

2.      Tale tributo viene riscosso con le stesse modalità previste per la riscossione della tariffa ed il relativo gettito dovrà essere riversato all’Amministrazione Provinciale direttamente da parte del soggetto Gestore del servizio.

 

TITOLO III - APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

Articolo 12 - Denuncia di inizio occupazione o conduzione, di variazione e di cessazione

1.      Chiunque occupi o conduca locali e/o aree scoperte ad uso privato soggette all’applicazione della tariffa è tenuto a presentare apposita denuncia di occupazione, nei termini e con le modalità disciplinate dal presente articolo.

La denuncia deve essere presentata:

a)     per le utenze domestiche:

-          nel caso di residenti, dal soggetto intestatario della scheda anagrafica di famiglia o della scheda anagrafica di convivenza;

-          nel caso di non residenti, tale obbligo ricade in capo al conduttore, occupante o detentore di fatto;

b)  per le utenze non domestiche, dalla persona fisica o dal rappresentante legale o negoziale della persona giuridica legalmente responsabile dell’attività svolta nei locali e/o nelle aree scoperte ad uso privato.

2.      Nel caso in cui i soggetti sopra indicati non provvedano a presentare la prescritta denuncia di occupazione, l’obbligo di denuncia si estende agli eventuali altri soggetti che occupano o detengono o conducano i locali e le aree scoperte ad uso privato, con vincolo di solidarietà.

3.      I soggetti obbligati sono tenuti a presentare la denuncia entro il termine perentorio di sessanta giorni dall’inizio dell’occupazione, o della conduzione, redigendola sugli appositi moduli predisposti dal Gestore del servizio e messi gratuitamente a disposizione degli interessati.

4.      La denuncia può essere presentata presso l’apposito ufficio istituito presso il Comune per la gestione della tariffa, ovvero direttamente al Gestore del servizio, anche mediante spedizione a mezzo posta raccomandata, a mezzo fax, ovvero avvalendosi delle eventuali modalità telematiche di trasmissione da questi messe a disposizione. All’atto della presentazione della denuncia viene rilasciata apposita ricevuta, mentre, in caso di spedizione, la denuncia si considera presentata nella data risultante dal timbro postale ovvero risultante dalla ricevuta di invio a mezzo fax o tramite strumento telematico, purché in tale ultima ipotesi vi sia prova dell’avvenuta ricezione della denuncia da parte del destinatario.

5.      La denuncia può essere redatta anche in forma diversa dal modello predisposto, purché essa contenga tutti gli elementi previsti dal presente articolo.

6.      Ai fini dell’applicazione della tariffa, la denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e le condizioni di assoggettamento a tariffa siano rimasti invariati.

7.      Nel caso di variazione dei presupposti e delle condizioni di assoggettamento a tariffa, il soggetto obbligato è tenuto a denunciare tali variazioni entro il termine perentorio di giorni sessanta dal momento in cui le stesse sono intervenute, osservando le medesime disposizioni previste dal presente articolo per la presentazione della denuncia di occupazione iniziale.

8.      La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere:

- per le utenze domestiche:

a)     i dati identificativi del soggetto tenuto al pagamento;

b)     il numero di codice fiscale;

c)     il numero degli occupanti l’abitazione;

d)     l’ubicazione dell’immobile e delle sue pertinenze, la superficie assoggettabile a tariffa e la destinazione d’uso dei singoli locali ed aree e delle loro ripartizioni interne, fornendo eventualmente apposita planimetria in scala;

e)     la data di inizio o di variazione dell’occupazione, conduzione o della detenzione;

f)       i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull’immobile, ove sia diverso dal soggetto tenuto al pagamento, nonché del precedente occupante, ove conosciuto;

g)     gli estremi catastali dell’immobile;

h)     eventuali situazioni di particolare disagio economico che possano comportare una riduzione della tariffa;

i)        l’eventuale avviamento a recupero dei rifiuti prodotti dall’utente, con indicazione della relativa documentazione probatoria da prodursi a consuntivo;

j)      nel caso di occupazione stagionale che si protragga per meno di 180 giorni l’anno, indicazione della data di inizio e fine occupazione, da comprovare in base all’uso; ove l’occupazione stagionale ricorra anche per gli anni successivi e l’utente ne abbia fatto menzione nella denuncia originaria, non sarà più dovuta denuncia di occupazione per gli anni successivi, sino all’eventuale presentazione di denuncia di cessazione o variazione;

 

- per le utenze non domestiche

a)     i dati identificativi del soggetto (per le persone giuridiche la ragione sociale e la sede legale) che occupa o conduce i locali;

b)     il numero di Codice Fiscale e Partita I.V.A.;

c)     gli estremi di iscrizione alla C.C.I.A.A.;

d)     i dati identificativi del rappresentante legale o Amministratore delegato (codice fiscale, dati anagrafici e luogo di residenza);

e)     l’attività esercitata ed il relativo codice di attività ai fini I.V.A.;

f)       l’ubicazione, la superficie e la destinazione d’uso dei singoli locali ed aree e delle loro ripartizioni interne, fornendo apposita planimetria in scala;

g)     la data di inizio o di variazione dell’occupazione, detenzione o della conduzione;

h)     i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull’immobile, ove sia diverso dal soggetto tenuto al pagamento, nonché del precedente occupante, ove conosciuto;

i)        gli estremi catastali dell’immobile.

j)       l’eventuale avviamento a recupero dei rifiuti assimilati prodotti dall’utente, con indicazione della relativa documentazione probatoria da prodursi a consuntivo;

k)      nel caso di occupazione stagionale che si protragga per meno di 180 giorni l’anno, indicazione della data di inizio e fine occupazione, da comprovare in base all’uso o licenza, da allegare alla denuncia; ove l’occupazione stagionale ricorra anche per gli anni successivi e l’utente ne abbia fatto menzione nella denuncia originaria, non sarà più dovuta denuncia di occupazione per gli anni successivi, sino all’eventuale presentazione di denuncia di cessazione o variazione;

9.      Per le occupazioni di locali e/o aree intervenute in corso d’anno, la tariffa risulterà dovuta per dodicesimi, sia in relazione alla parte variabile che alla parte fissa, a partire dal mese solare successivo a quello di inizio occupazione.

10.  La variazione nel corso dell’anno di qualsiasi elemento che influisca sulla determinazione della tariffa, esclusi i presupposti per l’attribuzione di eventuali  esenzioni o agevolazioni, comporta il recupero, l’abbuono o il rimborso della differenza di tariffa, dal primo giorno del mese solare successivo a quello in cui la variazione è stata denunciata dall’utente o accertata d’ufficio.

11.  La cessazione nel corso dell’anno della conduzione o dell’occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al Gestore del servizio, comporta il diritto all’abbuono della tariffa a decorrere dal primo giorno del mese solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata. La mancata presentazione della denuncia nei termini di cui sopra, comporta l’applicazione della tariffa sino alla presentazione della denuncia, salvo che l’utente dimostri, a mezzo di idonea documentazione, di non aver continuato l’occupazione o la detenzione dei locali e delle aree, ovvero ove la tariffa sia stata assolta dall’utente subentrante.

12.  Il Gestore del servizio, anche su eventuale segnalazione del Comune, può intervenire direttamente a modificare gli elementi che determinano l’applicazione della tariffa, limitatamente alle variazioni che derivano da elementi rilevati direttamente dall’anagrafe comunale o dai registri degli Enti Pubblici, provvedendo in questo caso a comunicare all’utente interessato l’avvenuta variazione.

13.  In caso di mancata osservanza degli obblighi di denuncia previsti dal presente articolo, ovvero in caso di mancata collaborazione dell’utente od altro impedimento alla diretta rilevazione, la tariffa potrà essere applicata in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall’articolo 2729 Codice civile.

14.  Nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, i competenti uffici del Comune sono tenuti a comunicare, con cadenza mensile al Gestore del servizio, ad eccezione dei dati che possano essere acquisiti in automatico anche in via telematica:

·         ogni variazione intervenuta in relazione a nascite, decessi, variazioni di residenza o altri elementi che incidano sulla determinazione della tariffa;

·         ogni rilascio di licenza relativa all’esercizio di attività e/o variazione di autorizzazione;

·         le comunicazioni di cessione di fabbricati;

·         le concessioni edilizie che comportino variazioni di superficie e/o destinazione d’uso di locali ed aree.

15.  È fatto altresì obbligo agli altri gestori di pubblici servizi di comunicare a cadenza mensile al Gestore del servizio gli allacciamenti di nuove utenze.

 

Articolo 13 - Numero di occupanti

1.   Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica si fa riferimento, oltre che alla superficie, anche al numero di persone indicato nella denuncia. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio, i quali sono tenuti alla presentazione della denuncia ed al pagamento con vincolo di solidarietà.

2.   In attesa della definizione di sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze domestiche, il calcolo della tariffa viene effettuato, per la parte fissa, in rapporto alla superficie dei singoli alloggi e/o pertinenze denunciate, mentre, per la parte variabile, viene effettuato unitariamente, per ciascun nucleo, in base al numero degli occupanti, come risultanti in anagrafe ovvero nella denuncia.

3.   Ogni variazione del numero di occupanti, successivamente intervenuta, va dichiarata al Gestore del servizio nel termine di sessanta giorni, mediante apposita denuncia di variazione.

4.   Nel caso di utenze domestiche di residenti, non è tuttavia obbligatorio presentare la denuncia di variazione della composizione del numero dei componenti il nucleo familiare, in quanto la stessa sarà aggiornata d’ufficio sulla base delle risultanze anagrafiche delle persone residenti.

5.   Non va parimenti presentata denuncia di variazione per eventuali persone che si aggiungano agli occupanti l’immobile, qualora la loro permanenza nello stesso immobile non superi i sessanta giorni nell’arco dell’anno.

6.   Non vengono considerati al fine del calcolo della tariffa riguardante la famiglia anagrafica ove mantengano la residenza:

-          gli utenti, iscritti come residenti presso l’anagrafe del Comune, per il periodo in cui dimorino stabilmente presso strutture per anziani, autorizzate ai sensi di legge;

-          gli utenti, iscritti come residenti presso l’anagrafe del Comune, per il periodo in cui  svolgano attività di studio o di lavoro all’estero, purché per almeno dodici mesi anche se non consecutivi, previa presentazione di adeguata documentazione giustificativa.

7.   In sede di prima applicazione della tariffa, il numero degli occupanti l’alloggio è così determinato:

- per i residenti, si fa riferimento alle risultanze anagrafiche al 1° gennaio dell’anno di competenza, ovvero, se successiva, alla data di iscrizione anagrafica; è fatto salvo comunque il conguaglio per le variazioni del numero dei componenti intervenute in corso d’anno comunicate all’anagrafe;

- per i non residenti, ove il numero degli occupanti non risulti dalla denuncia in possesso del Comune, la quantificazione avverrà mediante integrazione della denuncia sulla base di adeguata documentazione che dovrà essere presentata, per il primo anno di applicazione della tariffa, entro il termine del 30 giugno 2006.

8.   Alle utenze intestate a soggetti non residenti, fino al momento della presentazione della dichiarazione integrativa di cui al comma precedente, è attribuito, in via presuntiva e salvo conguaglio, un numero di occupanti per unità immobiliare pari a tre .

9.   Ove la comunicazione di variazione dei soggetti non residenti venga effettuata entro i termini previsti, la tariffa è adeguata a decorrere dal primo giorno del mese solare successivo alla data in cui si è verificata la variazione del numero dei componenti; in caso contrario, la variazione, se in diminuzione, comporta l’adeguamento della tariffa dal primo giorno del mese solare successivo a quello in cui viene comunicata, salvo i casi accertabili d’ufficio attraverso documenti anagrafici.

 

TITOLO IV - ESCLUSIONI, AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

Art 14 - Esclusioni dalla Tariffa

 

1. Non sono soggetti alla tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati quali ad esempio:

a) centrali termiche e locali destinati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori e comunque ove non si abbia di regola presenza umana;

b) le superfici utilizzate per attività sportiva per le parti riservate ai soli praticanti, fermo restando l'obbligo della tassa per le parti utilizzate come servizi spogliatoi, magazzini attrezzature, biglietterie, servizi, uffici, punti di ristoro, gradinate, ecc. comunque non adibite direttamente all'attività sportiva;

c) locali sottotetto non usabili o non agibili (locale avente un’altezza media inferiore od uguale a 1,80 mt, senza opere di finitura e tramezzature interne).

2. Non sono altresì soggetti alla tariffa i locali o le aree che risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili (eventualmente anche a mezzo sopralluogo) o ad idonea documentazione, quali ad esempio:

a) le unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e/o di utenze gas, acqua ecc., limitatamente al periodo di mancato utilizzo;

b) i fabbricati danneggiati, abbandonati, non agibili in ristrutturazione, purchè tale stato risulti da adeguata documentazione probante rilasciata dai competenti uffici della Pubblica Amministrazione limitatamente al periodo di mancato utilizzo.

3. Ai sensi dell’art. 6 comma 8, non sono soggette alla tariffa:

a) le superfici degli insediamenti industriali, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che usualmente caratterizzano tali lavorazioni; di contro sono soggette alla tariffa le superfici degli insediamenti industriali adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi;

b) le porzioni di superfici degli insediamenti artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali pericolosi o comunque non assimilabili agli urbani;

c) le superfici dei locali e delle aree adibite all’esercizio dell’impresa agricola sul fondo e relative pertinenze; sono invece assoggettabili alla tariffa le superfici delle abitazioni, nonchè dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell’impresa agricola, ancorchè risultino ubicati sul fondo agricolo;

d) le superfici diverse da quelle sopra indicate, dove si formano quegli altri rifiuti speciali non assimilati agli urbani di cui al 3° comma dell’art. 7 del D.lgs. 5/2/1997 n. 22 e s.m.e.i.

4. Ai fini dell’applicazione dell’esclusione di cui al precedente comma 3 lettera c) si recepiscono i criteri di indirizzo fissati con deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 5/2/2004, in regime di tassa rifiuti.

5. Sono altresì esclusi dalla tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

6. Sono infine non soggetti alla tariffa:

a) i locali utilizzati da enti ed istituzioni religiosi riconosciuti dallo Stato, limitatamente alla superficie adibita allo svolgimento del rito prescritto dai dogmi delle diverse religioni;

b) i locali occupati o condotti dal Comune, adibiti ad uffici e servizi comunali, ovvero destinati allo svolgimento di attività direttamente gestite dal Comune;

c) le aree scoperte pertinenziali od accessorie, ad eccezione delle aree operative di utenze non domestiche;

d) le aree comuni del condominio di cui all’art. 1117 Codice Civile, a condizione che non siano utilizzate in via esclusiva;

e) le aree scoperte adibite a verde.

f) aree impraticabili o intercluse da recinzione;

g) parti di aree adibite a titolo gratuito a parcheggio dipendenti e clienti;

 

Articolo 15 - Riduzione per recupero dei rifiuti

1.      Per la raccolta differenziata prevista al comma 10 dell’art. 49 del D.Lgs. n. 22/1997, viene assicurata, in conformità a quanto previsto dal comma 1 dell’art. 7 del DPR n. 158/1999, la relativa agevolazione attraverso l’abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati collettivi conseguiti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata.

2.      Sarà cura dell’ente provvedere con apposito atto alla definizione dei criteri e delle modalità attraverso le quali riconoscere incentivazioni in varie forme.

3.      Ai sensi dell’art. 49 comma 14 D.Lgs. 22/1997 e dell’art. 7, comma 2 D.P.R. 158/1999, al fine di incentivare il recupero dei rifiuti assimilati, è riconosciuta alle utenze non domestiche che provvedano ad avviare al recupero i rifiuti prodotti una riduzione della parte variabile della tariffa.

4.      La riduzione della tariffa di cui al precedente comma 3 è determinata secondo la tabella seguente, in funzione della percentuale di recupero dei rifiuti ottenuta dall’utenza non domestica, calcolata rapportando la quantità annuale di rifiuti assimilati avviati al recupero (certificata tramite idonea documentazione del produttore) alla quantità annuale stimata di rifiuti della categoria di appartenenza (individuata  secondo i relativi coefficienti Kd previsti dal metodo normalizzato approvato con DPR 158/1999). Il risultato percentuale del rapporto sarà arrotondato all’unità, per eccesso ove il valore calcolato risulti superiore di 0,5 o per difetto se uguale  o inferiore a 0,5.

 

Ammontare dei rifiuti avviati al recupero

% riduzione della tariffa – parte variabile

Recupero fino al 25% dei rifiuti totali prodotti

20

Recupero dal 25% al 50% dei rifiuti totali prodotti

40

Recupero dal 50% al 75% dei rifiuti totali prodotti

60

Recupero di oltre il 75% dei rifiuti totali prodotti

80

 

5.      La riduzione viene conteggiata a consuntivo, a seguito della consegna al Gestore del servizio dell’attestazione rilasciata all’utente dal soggetto che abbia effettuato l’attività di recupero dei rifiuti stessi.

6.      Per ottenere tale riduzione, la documentazione attestante il recupero dei rifiuti deve essere consegnata entro e non oltre il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui tale recupero è stato effettuato.

6.bis. A favore delle utenze domestiche che dichiarano, mediante comunicazione da rinnovare annualmente, di provvedere al compostaggio domestico è concessa un’agevolazione tariffaria pari al 5%  (cinque per cento) della quota variabile, a condizione che dispongano di aree di  pertinenza con destinazione orto o giardino e che recuperino direttamente la frazione organica, comprensiva di sfalci e potature, con formazione di compost riutilizzato nella pratica agronomica. Il gestore verifica l’effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento. La richiesta di riduzione ha effetto per l’anno in cui viene presentata. Tale agevolazione non è concessa in caso di utilizzo di dissipatori o trituratori di rifiuti alimentari, che, come da segnalazione dell’Autorità d’Ambito Torinese 3, potrebbero determinare gravi inconvenienti e squilibri negli impianti del servizio idrico.

 

 

Articolo 16 - Riduzioni per minore produzione di rifiuti

1.      Oltre alle riduzioni di tariffa di cui all’articolo precedente, è accordata una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 20% per le utenze non domestiche, nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua non inferiori al 40% della tariffa complessiva dovuta nell’anno, al netto di eventuali riduzioni,  sostenute per interventi tecnico-organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo, che agevoli lo smaltimento od il recupero da parte del Gestore del servizio.

2.      La riduzione di cui al precedente comma è concessa, con effetto dall’anno successivo a quello in cui tali spese sono state sostenute, a fronte di apposita domanda dell’utente, debitamente documentata, da presentarsi entro e non oltre il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui tali spese sono state sostenute.

 

Articolo 17 - Riduzioni per utenze non stabilmente attive

1.      Ai sensi dell’art. 7, comma 3 D.P.R. 158/1999, alle «utenze non stabilmente attive» viene applicato un coefficiente di riduzione pari al 50% sulla sola parte variabile della tariffa.

2.      Si considerano tali:

a) per le utenze domestiche, le abitazioni tenute a disposizione (seconde case) e gli alloggi a disposizione dei cittadini residenti all’estero, purché utilizzate fino ad un massimo di 180 giorni all’anno. Per le abitazioni tenute a disposizione da residenti, le utenze domestiche sono associate, ai fini del calcolo della tariffa, al numero di componenti la famiglia anagrafica del denunciante, mentre per quelle di non residenti e per gli alloggi a disposizione dei cittadini residenti all’estero si considera, per ogni unità immobiliare, esclusi gli accessori e le eventuali pertinenze un numero di occupanti pari a tre, sino a quando non venga prodotta la dovuta dichiarazione;

1.      b) per le utenze non domestiche, i locali e le aree scoperte adibite ad attività stagionale occupate o condotte, anche in via non continuativa, per un periodo inferiore a 180 giorni all’anno, come risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività; per tali utenze si applica la tariffa della classe di attività corrispondente, in rapporto al periodo di occupazione o conduzione risultante dall’atto autorizzatorio o, se diverso, a quello di comprovata effettiva occupazione o conduzione.

3.      La stagionalità dell’occupazione o conduzione deve essere specificatamente indicata dall’utente al momento della denuncia di occupazione o di variazione.

4.      Nell’ipotesi in cui l’utilizzo stagionale non venga espressamente indicato nella denuncia, ovvero venga denunciato tardivamente, oltre trenta giorni dall’inizio del periodo di occupazione, la riduzione non potrà essere riconosciuta per l’anno in corso.

5.      Nell’ipotesi in cui dovesse venire accertato l’utilizzo dei locali per un periodo di tempo eccedente il limite di 180 giorni all’anno, il Gestore del servizio provvederà al recupero della tariffa intera, con relative sanzioni ed interessi moratori, per tutti gli anni ancora suscettibili di accertamento, in cui tale riduzione per utilizzo stagionale sia stata accordata, salvo prova contraria da fornirsi da parte dell’utente.

 

Articolo 18 - Tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti urbani

1.      Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dagli utenti di carattere non domestico che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servizi di pubblico passaggio, si applica la tariffa per il servizio definita in base a tariffa giornaliera.

2.      Per temporaneo si intende l’uso inferiore a 180 giorni di anno solare, anche se ricorrente.

3.      La tariffa giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno, applicabile alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale del 50%, al fine di consentire la copertura dei maggiori costi del servizio specifico fornito  ed è commisurata ai metri quadrati di superficie occupata ed ai giorni di effettiva occupazione.

4.      L’incremento del 50% di cui al comma 3 non è applicato per le occupazioni poste in essere con i banchi mercatali, per le quali è prevista apposita tariffa.

5.      L’obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il rilascio dell’autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico da parte del Comune.

6.      L’ufficio comunale che rilascia l’autorizzazione ha l’obbligo di comunicare l’occupazione al Gestore del servizio.

7.      Il pagamento della tariffa deve essere effettuato negli stessi termini previsti per il pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, mediante versamento da effettuare direttamente a favore del Gestore del servizio.  Per gli operatori mercatali con posto fisso, il versamento della tariffa è effettuato trimestralmente, entro il mese successivo a ciascun trimestre solare.

8.      In caso di uso di fatto, la tariffa che non risulti versata all’atto dell’accertamento dell’occupazione abusiva è recuperata unitamente agli interessi moratori ed alle sanzioni di cui al presente regolamento.

9.      Il servizio di gestione dei rifiuti per i locali e le aree utilizzate per lo svolgimento di manifestazioni socio-culturali, sportive o del tempo libero (festivals, concerti, Luna Park, raduni, ecc.) è effettuato sulla base di specifici contratti da stipularsi tra il promotore della manifestazione ed il Gestore del servizio e la tariffa è assorbita da quanto previsto da detto contratto.

10.  In mancanza di stipula di detti contratti, la misura tariffaria è determinata sulla base del criterio generale previsto dal presente articolo ed è commisurata ai metri quadrati di superficie occupata, con l’esclusione delle aree eventualmente riservate ai praticanti di  competizioni sportive.

 

Articolo 19 - Agevolazioni per particolari situazioni di disagio economico e sociale

1.      Sono altresì accordate ulteriori specifiche agevolazioni, consistenti nella riduzione percentuale della tariffa dovuta dai seguenti utenti:

a)     ai nuclei familiari, non coabitanti con altri nuclei, in cui il capo famiglia risulti assistito dagli Istituti di Assicurazione obbligatoria per invalidità od inabilità al lavoro, disoccupato od in cerca di prima occupazione, ed in cui i componenti del nucleo non risultino proprietari di altro immobile od area oltre a quella in cui risiedono e non godano di altri redditi o rendite finanziarie, è riconosciuta una riduzione del 80% della tariffa. La condizione di lavoratore disoccupato od in attesa di prima occupazione si intende realizzata solo se il richiedente risulti regolarmente iscritto al Centro per l'Impiego della Provincia di Torino, competente per territorio.

b)     ai nuclei familiari, non coabitanti con altri nuclei, in cui il capo famiglia ultrasessantacinquenne e l’eventuale coniuge tragga/traggano entrambi sostentamento esclusivamente da pensione di importo pari o inferiore ad una pensione sociale o minima erogata dall’INPS, comprensiva delle maggiorazioni sociali spettanti, oppure di unica pensione avente importo pari o inferiore all’ammontare di due pensioni minime o sociali, sempre comprensive delle maggiorazioni sociali spettanti ed in cui i componenti del nucleo non risultino proprietari di altro immobile od area oltre a quella in cui risiedono è riconosciuta una riduzione del 100% della tariffa.

c)     ai nuclei famigliari comunque in stato di indigenza che usufruiscono di sussidi a titolo di “minimo alimentare” o “minimo vitale” da parte della struttura socio assistenziale competente per territorio, siano essi a carattere continuativo o saltuario è riconosciuta una riduzione del 100% della tariffa. Nel caso in cui il contributo sia continuativo, l’esenzione compete per l’intera annualità; nel caso invece in cui il contributo sia saltuario, l’esenzione è computata in dodicesimi, sulla base della durata del contributo stesso.

d)     ai nuclei familiari che si trovano in una particolare situazione di disagio segnalate dalla struttura socio assistenziale competente per territorio anche per ragioni diverse rispetto a quelle di cui al precedente punto c) è riconosciuta una riduzione del 100% della tariffa.

e)     ai nuclei familiari che abbiano al loro interno un soggetto portatore di un’invalidità tra il 74% e il 100% , in cui i componenti del nucleo non risultino proprietari di altro immobile od area oltre a quella in cui risiedono ed il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), calcolato sulla base della dichiarazione sostitutiva unica contenente i dati reddituali relativi all’anno precedente, evidenzi un valore inferiore ad € 9.000,00 è riconosciuta una riduzione del 50% della tariffa.

f)          ai nuclei familiari composti da almeno cinque persone, i cui componenti non risultino proprietari di altro immobile od area oltre a quella in cui risiedono, ed il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), calcolato sulla base della dichiarazione sostitutiva unica contenente i dati reddituali relativi all’anno precedente, evidenzi un valore inferiore ad € 9.000,00 è riconosciuta una riduzione del  50   % della tariffa

a) ai nuclei familiari, non coabitanti con altri nuclei, in cui il capo famiglia ultrasessantacinquenne e l’eventuale coniuge, il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), calcolato sulla base della dichiarazione sostitutiva unica contenente i dati reddituali relativi all’anno precedente, evidenzi un valore inferiore ad Euro 8.000,00 ed in cui i componenti del nucleo non risultino proprietari o titolari di altri diritti reali di altro immobile od area oltre a quella in cui risiedono e l’eventuale prima pertinenza della medesima, è riconosciuta una riduzione del 100% della tariffa;

b) ai nuclei famigliari comunque in stato di indigenza che percepiscono contributi economici di tipo assistenziale da parte della struttura socio assistenziale competente per territorio, siano essi a carattere continuativo o saltuario è riconosciuta una riduzione del 100% della tariffa. Nel caso in cui il contributo sia continuativo, l’esenzione compete per l’intera annualità; nel caso invece in cui il contributo sia saltuario, l’esenzione è computata in dodicesimi, sulla base della durata del contributo stesso.

c) ai nuclei familiari diversi da quelli di cui alla precedente lettera a) i cui componenti non risultino proprietari o titolari di altri diritti reali di altro immobile od area oltre a quella in cui risiedono e l’eventuale prima pertinenza della medesima, ed il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), calcolato sulla base della dichiarazione sostitutiva unica contenente i dati reddituali relativi all’anno precedente, evidenzi un valore compreso negli intervalli sotto indicati è riconosciuta una delle seguenti riduzioni:

 

INTERVALLI REDDITO ISEE

PERCENTUALE RIDUZIONE

da zero

a 8.000,00 Euro

80%

da 8.000,01 Euro

a 12.000,00 Euro

50%

da 12.000,01 Euro

a 14.000,00 Euro

20%

 

d) ai locali ad uso abitativo situati nella frazione Pogliani nonchè negli insediamenti sparsi in prossimità della discarica, evidenziate nella planimetria allegata (allegato C), è accordata una riduzione del 70% della tariffa.

 

2. Le agevolazioni di cui alle lettere a) e c) sopra indicate sono concesse su domanda dell’interessato, con effetto per l’anno in cui essa viene presentata, a condizione che il beneficiario dimostri di averne diritto. Allorché queste vengano a cessare, la tariffa decorrerà dal primo giorno del mese solare successivo al giorno in cui siano venute meno le condizioni per l’agevolazione, a fronte di denuncia di variazione dell’interessato ovvero a seguito di accertamento d’ufficio, che il Comune può in qualsiasi tempo eseguire, al fine di verificare l’effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l’agevolazione.

 

2bis. L’agevolazione di cui alla sopra indicata lettera b) è concessa a seguito segnalazione effettuata dalla struttura socio assistenziale competente per territorio, mentre l’agevolazione di cui alla sopra citata lettera d) è concessa d’ufficio.

 

3. Il riconoscimento dell’agevolazione deve essere comunicata all’utente beneficiario ed al Gestore del Servizio entro trenta giorni dalla adozione del relativo provvedimento. Il Comune si sostituirà all’utente nel pagamento della tariffa da questi dovuta sino a concorrenza dell’agevolazione concessa, mediante versamento cumulativo a favore del Gestore del Servizio, previa presentazione da parte di quest’ultimo dell’elenco dei soggetti beneficiari e delle somme dovute.

4. Nell’ipotesi in cui dovesse essere accertata la mancanza dei requisiti per fruire dell’agevolazione, salvo prova contraria da fornirsi da parte dell’utente, il Gestore del servizio provvederà al recupero della tariffa intera, con relative sanzioni ed interessi moratori per tutti gli anni ancora suscettibili di accertamento, restituendo al Comune, entro trenta giorni dall’avvenuto recupero, le somme da questi versate in precedenza per conto dell'utente.

5. Ove siano riconosciute delle agevolazioni riguardanti importi della tariffa già riscossi, l’utente avrà diritto al rimborso della somma versata in eccedenza ed il Comune si farà carico del relativo pagamento, previa conferma del Gestore del Servizio.

6. È inoltre riconosciuta alla Giunta Comunale la facoltà di determinare, con apposito atto deliberativo, ulteriori forme di esenzione e/o agevolazione tariffarie, a favore di singole categorie di utenti per particolari ragioni di carattere economico e sociale, al di fuori delle ipotesi indicate nel presente articolo, compatibilmente con le disponibilità di Bilancio.

 

 

Articolo 20 - Agevolazioni per particolari condizioni d’uso.

2.      Sono altresì accordate ulteriori specifiche agevolazioni, consistenti nella riduzione percentuale della tariffa dovuta dai seguenti utenti:

a)   agli imprenditori agricoli ed ai coltivatori diretti iscritti negli appositi registri che occupino a fini abitativi una costruzione rurale è accordata, in relazione alla parte di tale immobile utilizzata come abitazione, una riduzione del 30% sulla parte variabile della tariffa, non cumulabile con la riduzione per recupero dei rifiuti prodotti, mediante compostaggio ovvero mediante altre forme di riutilizzo dei rifiuti.

b)     ai locali adibiti ad attività agrituristica soggette a tassazione sulla base dell’effettiva attività ivi svolta, è accordata una riduzione del 30% della parte variabile della tariffa

c)     ai locali ad uso abitativo situati nella frazione Pogliani è accordata una riduzione del 70% della parte variabile della tariffa;

d)     per le zone della città, in cui la viabilità è preclusa o altamente limitata per un periodo superiore ai 6 mesi, a seguito di emissione apposito provvedimento dell’Autorità competente, la parte variabile della tariffa applicata alle attività commerciali o artigianali è ridotta del 50%, per tutto il periodo interessato alla predetta limitazione.

2. Per le scuole pubbliche materne, elementari, medie inferiori e superiori, l’Amministrazione Comunale si farà carico della differenza tra la somma dovuta a titolo di tariffa e l’importo del contributo trasferito dallo Stato alle medesime scuole. La spesa derivante è a completo carico del Bilancio Comunale.

 

Articolo 21 - Riduzioni per mancato espletamento del servizio

1.      Qualora nel corso dell’anno si verifichino condizioni di mancato svolgimento del servizio per effetto di ordinanze contingibili ed urgenti adottate dal Sindaco per motivi di igiene e sanità pubblica, gli utenti, previa richiesta da presentare al Comune ovvero direttamente al Gestore del servizio, potranno ottenere l’abbattimento totale della parte variabile della Tariffa, calcolata a giorno, per tutti i giorni in cui il servizio sia risultato sospeso per effetto delle suddette ordinanze.

2.      Se il servizio di raccolta viene svolto in grave violazione delle prescrizioni del Regolamento per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, l’utente ha diritto ad una riduzione del 50% sulla parte variabile della tariffa, rapportata alla durata del disservizio, purché lo stesso sia stato prontamente segnalato al Comune dagli utenti che ne abbiano interesse. A tale comunicazione, il Comune fornisce risposta entro trenta giorni dalla ricezione della suddetta segnalazione, sentito in merito il Gestore del servizio.

3.      L’interruzione temporanea del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti per motivi per causa di forza maggiore o per agitazioni sindacali o sciopero o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta invece esonero o riduzione della tariffa. Tuttavia, nell’ipotesi in cui il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione di danno alle persone o all’ambiente, ufficialmente riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, l’utente può provvedere a proprie spese allo svolgimento del servizio, nel rispetto delle vigenti normative, con conseguente diritto al rimborso della sola parte variabile della tariffa relativa al periodo di interruzione del servizio, rapportata su base giornaliera in conformità alla durata dell’interruzione del servizio. Prima di provvedere ad effettuare a proprie spese il servizio, l’utente ha comunque l’obbligo di comunicare la situazione al Gestore, mediante invio di specifico atto di diffida ad adempiere.

4.      La tariffa è infine ridotta del 50% della sola parte variabile, in relazione agli utenti che occupano o conducono locali e aree scoperte esterne al perimetro in cui il servizio è istituito ed attivato, qualora la distanza dell’immobile occupato, ovvero il suo accesso dalla pubblica via dal più vicino punto di raccolta, sia superiore ai 500 metri lineari.

 

Articolo 22- Copertura dei minori introiti

1.      Gli importi legati all’applicazione delle agevolazioni per particolari situazioni di disagio economico e sociale sono posti a carico del Comune, il quale provvede a rimborsarli al Gestore del servizio, previa presentazione da parte di quest’ultimo di uno specifico prospetto delle somme dovute a tale titolo.

2.      La copertura di tali costi è assicurata dal Comune attingendo alle risorse appositamente previste dal bilancio comunale. Eventuali conguagli che si evidenzino nel corso dell’anno saranno effettuati nell’esercizio successivo, fatta salva la possibilità per l’Amministrazione di provvedere ad effettuare tali conguagli in corso d’anno, a seguito di apposita variazione di bilancio.

3.      I minori introiti determinati dall’applicazione delle ulteriori agevolazioni e delle riduzioni riconosciute dal presente regolamento dovranno formare oggetto di una specifica quota di accantonamento, che potrà essere prevista nel Piano Finanziario del servizio, in apposita voce da individuarsi da parte del Gestore.

 

Articolo 23 - Limitazione alle riduzioni e agevolazioni

1.      Fatte salve diverse previsioni contenute nel presente regolamento, le riduzioni ed agevolazioni di cui ai precedenti articoli si cumulano tra di loro, ad eccezione di quelle per particolari situazioni di disagio economico e sociale che prevedano una riduzione anche della parte fissa della tariffa.

2.      In ogni caso, il cumulo delle riduzioni non può comportare una riduzione della tariffa superiore all’importo della parte variabile della tariffa stessa, né alcun rimborso di quote di tariffa eventualmente già versate.

 

TITOLO V - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO, RIMBORSI E SANZIONI.

Articolo 24 - Riscossione della tariffa

1.      La riscossione della tariffa, sia in via ordinaria che a seguito di accertamento, ovvero in sede di esecuzione forzata, nell’ipotesi di mancato pagamento da parte dell’utente, è effettuata, ai sensi dell’art. 49, comma 13 D.Lgs. 22/1997, da SETA S.p.A. nella sua qualità di Gestore del servizio.

 

Articolo 25 - Riscossione ordinaria

1.      La riscossione ordinaria della tariffa viene effettuata a seguito di emissione di avvisi bonari di pagamento, da inviare a mezzo posta ordinaria agli utenti, contenenti l’indicazione dei presupposti per la determinazione della tariffa, delle somme dovute, nonché dei termini per l’esecuzione del versamento.

2.      I termini per l’esecuzione del versamento della tariffa vengono altresì riportati in appositi manifesti, da predisporsi a cura di SETA S.p.A. in tutto il territorio comunale, in corrispondenza con l’emissione degli avvisi bonari di pagamento.

3.      Il versamento della tariffa deve essere effettuato in unica soluzione, ove l’importo complessivo dovuto sia inferiore ad € 80,00.

4.      Qualora invece l’importo complessivo dovuto sia superiore ad Euro 80, Il versamento potrà essere è effettuato in numero quattro sei rate di uguale importo, di cui la prima in  scadenza alla fine del mese successivo a quello di avvenuta spedizione e le successive dopo novanta sessanta giorni dalla scadenza della precedente, ovvero in unica soluzione alla scadenza della seconda rata.

5.      Su richiesta dell’utente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, può essere concessa, dal Gestore del servizio, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo un piano rateale predisposto dallo stesso Gestore e firmato per accettazione dall’utente, con l’impegno a versare le somme dovute ed i relativi interessi legali secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano ed esibendo contestualmente la ricevuta del versamento della prima rata.

6.      In caso di mancato pagamento di una delle rate successive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l’intero importo non ancora pagato è immediatamente riscuotibile in un’unica soluzione.

7.      Se l’importo oggetto di rateazione è superiore ad € 5.000,00, il Gestore può richiedere, in casi di dubbia esigibilità, la costituzione di un deposito cauzionale, sotto forma di polizza fidejussoria o bancaria, sulle somme in scadenza dopo la prima rata.

8.      La tariffa viene riscossa:

-          tramite conto corrente postale intestato al Gestore del servizio;

-          tramite bonifico o domiciliazione bancaria a favore del Gestore del servizio;

-          tramite eventuali canali telematici predisposti dal Gestore del servizio.

-          a fronte comunicazione del Soggetto Gestore, tramite eventuale versamento diretto presso apposito sportello.

 

9.      Il Gestore appresta idonee forme di pubblicità per assicurare agli interessati la conoscenza delle modalità di pagamento, del numero di conto corrente postale, delle coordinate bancarie e delle modalità di corretta indicazione della causale di versamento.

10.  Nel caso di presentazione in corso d’anno di denuncia originaria di occupazione o di variazione, l’utente è tenuto a provvedere al versamento della tariffa dovuta per la parte dell’anno interessata da tale occupazione e/o variazione entro trenta giorni dalla presentazione della denuncia.

11.  A tal fine, in sede di ricezione della denuncia, il Gestore liquida provvisoriamente la tariffa dovuta, sulla base dei dati indicati nella denuncia stessa, dandone immediata comunicazione all’utente, a mezzo posta, nel caso la denuncia non sia stata presentata a mani.

12.  In caso di mancato o parziale pagamento spontaneo alle scadenze indicate nell’avviso bonario di pagamento, il Gestore provvede a notificare all’utente, anche a mezzo posta raccomandata, richiesta formale di pagamento della tariffa, contenente nuovamente l’indicazione dei presupposti per la determinazione della tariffa, delle somme dovute, nonché del termine per l’esecuzione del versamento.

13.  In tale ipotesi, qualunque sia l’importo dovuto, il versamento della tariffa dovrà essere effettuato in unica soluzione, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta formale di pagamento.

 

Articolo 26 - Attività di accertamento e recupero

1.      Al Gestore del servizio è delegata l’attività di verifica dei dati contenuti nelle denuncie che hanno dato luogo all’applicazione della tariffa, nonché di accertamento in caso di omessa presentazione della denuncia, da effettuarsi nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune.

2.      A tal fine, il Gestore del servizio provvede, nei termini di prescrizione ordinari, a porre in essere le procedure di accertamento della tariffa o della maggiore tariffa dovuta, con contestuale applicazione degli interessi moratori, calcolati ai sensi del D.Lgs. 231/2002, nonché delle relative sanzioni per violazione delle norme del presente regolamento.

3.      Nel provvedimento di accertamento devono essere indicati, oltre ai criteri di determinazione della maggiore tariffa dovuta, degli interessi moratori e delle relative sanzioni, anche i termini e l’Autorità competente avanti a cui sia possibile proporre eventuale opposizione nei confronti dello stesso provvedimento di accertamento.

4.      Al fine dello svolgimento di tale attività di controllo e di accertamento, il Gestore del servizio può richiedere, con comunicazione formale indirizzata ai conduttori, agli occupanti o ai detentori, ovvero ai proprietari dei locali e/o aree, anche con eventuale richiesta di comparire, nei limiti di cui all’art. 6 comma 4 L. 212/2000:

- copia di planimetrie atte ad accertare le superfici occupate;

- l’esibizione di documenti atti ad accertare la decorrenza di utilizzo del servizio;

- notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria.

5.      I soggetti a cui sia stata effettuata tale richiesta sono tenuti a produrre i documenti, a fornire le notizie richieste ed eventualmente a comparire, entro trenta giorni dalla richiesta.

6.      In caso di mancato adempimento da parte dell’utente nel termine concesso, il Gestore del servizio può disporre, previo avviso da notificarsi all’utente, anche a mezzo posta raccomandata, almeno cinque giorni prima della verifica, l’accesso agli immobili oggetto di applicazione della tariffa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, da effettuarsi da parte di proprio personale munito di specifica autorizzazione.

7.      Nell’ipotesi in cui, per mancata collaborazione dell’utenza o per materiale impossibilità, non sia consentito accedere all’immobile, il Gestore del servizio può emettere gli atti di accertamento sulla base degli elementi in suo possesso, ovvero mediante ricorso a presunzioni semplici, a norma dell’art. 2729 Codice civile.

8.      Dell’esito delle verifiche e dei controlli effettuati, ove comportino l’applicazione della tariffa a nuovi utenti ovvero la modifica della tariffa applicata, viene data comunicazione agli utenti interessati, i quali, ove riscontrino elementi di discordanza rispetto alle risultanze della verifica effettuata dal Gestore del servizio, possono, nei successivi trenta giorni, fornire specifiche controdeduzioni, che, ove riconosciute fondate, comportano l’annullamento o la rettifica della comunicazione inviata.

9.      Decorso il termine di trenta giorni senza che gli utenti interessati abbiano fornito specifiche controdeduzioni, ovvero nell’ipotesi in cui le stesse non siano ritenute rilevanti, il Gestore del servizio procede all’accertamento della tariffa o della maggiore tariffa dovuta, con relative sanzioni ed interessi.

10.  Al fine dello svolgimento dell’attività di controllo e di accertamento, il Gestore del servizio può anche richiedere dati e notizie agli Enti gestori di altri servizi pubblici, ove rilevanti per lo svolgimento dell’attività di controllo e di accertamento della tariffa.

 

Articolo 27 - Sanzioni

1.      In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente regolamento, si applicheranno le sanzioni amministrative previste dall’art. 7 bis D.Lgs. 267/2000 in materia di violazione di specifiche norme regolamentari, da graduarsi sulla base di apposito e motivato provvedimento del Gestore del servizio, in relazione alla gravità della violazione contestata all’utente.

 

Articolo 28 - Riscossione forzata degli importi non versati

1.      In caso di mancato o parziale versamento alle scadenze stabilite, la riscossione forzata della tariffa è effettuata direttamente dal Gestore del servizio, ai sensi di quanto previsto dall’art. 52 comma 5, lett. b) D.Lgs. 446/1997, mediante notifica di apposita ingiunzione di pagamento, di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

2.      L’ingiunzione di pagamento, che risulta esecutiva di diritto ai sensi dell’art. 229 D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, viene sottoscritta e notificata, anche a mezzo posta raccomandata, direttamente dal Gestore del servizio, al quale sono attribuite anche tutte le ulteriori attività necessarie per la riscossione forzata della tariffa e dei relativi accessori.

3.      L’ingiunzione di pagamento deve contenere le indicazioni:

a) della tariffa dovuta;

b) degli atti di riscossione precedentemente spediti o notificati dal Gestore del servizio e rimasti insoluti;

c) in caso di quantificazione presuntiva ai sensi dell’art. 2729 Codice civile, degli elementi in base ai quali è stata stimata la tariffa dovuta;

d) degli interessi dovuti sulle somme rimaste insolute, delle eventuali sanzioni amministrative applicate per la violazione delle disposizioni regolamentari, nonché delle spese sostenute dal Gestore per la riscossione forzata della tariffa e per la notifica dei relativi atti;

e) dei termini per il versamento;

2.      f) dei termini e dell’Autorità giudiziaria avanti alla quale potrà essere proposta opposizione avverso l’ingiunzione di pagamento.

4.      Nell’ipotesi in cui l’utente non dovesse provvedere al pagamento delle somme dovute anche a seguito di notifica dell’ingiunzione di pagamento, il Gestore del servizio potrà provvedere all’esecuzione forzata nei confronti del debitore, eventualmente anche avvalendosi delle disposizioni di cui alla Legge 22 novembre 2002 n. 265, a seguito di nomina di apposito Ufficiale della riscossione.

5.      Resta impregiudicata la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario e conseguente esecuzione forzata, sulla base delle previsioni di cui agli artt. 474 ss. Codice procedura civile.

6.      L’esecuzione forzata nei confronti degli utenti che non abbiano provveduto, in tutto od in parte, al pagamento delle somme dovute, viene effettuata nel rispetto dei termini di prescrizione fissati dagli artt. 2946 ss. Codice civile.

 

Articolo 29 - Rimborsi ed importi minimi di riscossione

1.      Il rimborso della tariffa versata e risultata non dovuta è disposto dal Gestore del servizio, su richiesta dell’utente ovvero d’ufficio, se direttamente riscontrato.

2.      Le richieste di rimborso debbono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

3.      Il rimborso delle somme indebitamente versate compete nel termine di prescrizione di cui agli artt. 2946 ss. codice civile, a decorrere dal momento della presentazione della relativa domanda ovvero dell’adozione d’ufficio del provvedimento di rimborso.

4.      Il Gestore del servizio dovrà evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 90 giorni decorrenti dal momento della presentazione dell’istanza da parte dell’utente.

5.      La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell’avvenuto pagamento.

6.      I rimborsi d’ufficio non vengono disposti qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali ad € 10,00 per anno.

7.      Allo stesso modo, gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali ad € 10,00 per anno; gli incassi a titolo di recupero evasione, a mezzo di provvedimento di accertamento, non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali ad € 20,00 per anno, salvo che vengano accertate a carico del medesimo utente violazioni ripetute per più annualità.

 

Articolo 30 - Contenzioso

1.      Nell’ambito del contratto di servizio stipulato tra il Comune e SETA S.p.A., è attribuita a quest’ultima, nella sua qualità di Gestore del servizio, la rappresentanza in giudizio nel contenzioso derivante dall’applicazione e dall’eventuale accertamento della tariffa, nonché ogni decisione in merito all’opportunità di costituirsi in giudizio e di proseguire eventualmente nella lite anche nei gradi successivi.

 

Articolo 31 - Il trattamento dei dati

1. L’acquisizione di informazioni relative ai soggetti obbligati al pagamento è un processo indispensabile per il pagamento della tariffa e per effettuare le relative elaborazioni statistiche.

2. Il trattamento dei dati come previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 viene effettuato dal soggetto gestore della tariffa o dai soggetti da questi incaricati nel rispetto della normativa vigente.

3. Il Comune provvede ad inviare al soggetto gestore le banche dati necessarie alla corretta applicazione della tariffa.

4. Secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 ogni soggetto obbligato al pagamento deve essere informato circa il trattamento che si compie sui suoi dati e devono essere specificate le finalità del trattamento di cui al comma 1, le misure di sicurezza adottate ed infine garantita la tutela della riservatezza dei dati.

5. I dati sono registrati su supporti cartacei ed elettronici protetti e trattati informaticamente in via del tutto riservata agli incaricati.

 

TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI

 

Articolo 32 - Norme transitorie

1.   A decorrere dal 1° gennaio 2006 è soppressa l’applicazione della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani di cui al Capo III del D.Lgs. 507/1993, salvo quanto disposto dall’art. 33 del presente regolamento.

2.   Sono soppresse tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

3.   In fase di prima applicazione della tariffa, al fine di rilevare i dati incidenti sulla commisurazione della tariffa da applicare per l’anno 2006, si assumeranno come valide le denunce in precedenza prodotte dai contribuenti all’Amministrazione Comunale ovvero le risultanze degli accertamenti emessi dall’Ufficio Tributi del Comune e divenuti definitivi, fatta salva la possibilità di integrazione e modifica dei dati, conseguente ad accertamenti effettuati da parte del Gestore del servizio eventualmente in collaborazione con il Comune.

4.   In tal senso, al fine di consentire la corretta individuazione dei parametri per la determinazione della tariffa, l’Ufficio Tributi del Comune provvede a trasmettere al Gestore del servizio tutte le banche dati utilizzate per la riscossione e l’accertamento della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani di cui sia in possesso, in versione aggiornata e contenente tutte le informazioni necessarie per la fatturazione e la riscossione della tariffa.

5.   Nel primo anno di applicazione della tariffa, non si darà luogo ad applicazione delle sanzioni previste per le violazioni di cui al presente regolamento, qualora le denunce originarie o di variazione vengano prodotte entro e non oltre il  31 GENNAIO 2007.

 

Articolo 33 - Gestione a stralcio per la Tassa Rifiuti

1. Per l’accertamento e la riscossione della tassa smaltimento rifiuti, i cui presupposti si siano verificati entro l’anno 2005, continuano ad applicarsi i poteri e le procedure di accertamento e riscossione di cui al D.Lgs. 507/1993 e s.m.e.i., sulla scorta altresì del regolamento comunale approvato con deliberazione C.C. n. 24 del 20/03/2000 e s.m.e.i.

2. La titolarità delle procedure di cui al comma precedente permane in capo al Comune, ivi compreso il contenzioso tributario.

3. In deroga a quanto disposto dal regolamento TARSU, la riscossione degli avvisi di accertamento emessi a decorrere dal 1° gennaio 2006 avviene mediante versamento diretto su apposito conto corrente postale intestato al Comune di Chivasso. In tal caso, il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 60° giorno dal ricevimento dell’avviso e le successive rate con cadenza bimestrale.

4. La riscossione coattiva della TARSU, i cui presupposti si siano verificati entro l’anno 2005, può essere effettuata altresì mediante ingiunzione fiscale, secondo la procedura indicata nel R.D. 14/4/1910 n. 639.

5. Il Comune trasmetterà i dati relativi ai successivi accertamenti della tassa. Analogamente il gestore trasmetterà all’Ufficio Tributi i dati relativi ad accertamenti dai quali risultino presupposti impositivi ai fini della tassa per le annualità precedenti l’anno 2006.

5.bis Ai sensi dell’art. 1 comma 165 della legge n. 296 del 27/12/2006 (Finanziaria 2007), sulle somme a titolo di TARSU dovute dal contribuente a seguito del recupero evasione fiscale e su quelle che l’ente locale deve corrispondere al contribuente a titolo di rimborso, sono applicati gli interessi annui al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.

 

 

Articolo 34 - Normativa di rinvio

1.      Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 22/1997 e del D.P.R. 158/1999 e successive modificazioni ed integrazioni,

2.      Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

3.      In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

 

Articolo 35 - Entrata in vigore

1.      Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all’art. 3, comma 1 L. 212/2000, il 1° gennaio 2006.

 

ALLEGATO “A” AL REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLINANTE LA TIA

 

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

 

CONDIZIONI QUALITATIVE

 

Sono rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani, sulla base della facoltà concessa dall’art. 21 del D.Lgs. n. 22/1997, quelli di seguito elencati:

§            Imballaggi primari e secondari (di carta, cartone, plastica, legno, metalli e simili);

§            Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili),

§            Sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette pallets;

§            Accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di carta metallizzata e simili;

§         Frammenti e manufatti di vimini e sughero;

§         Paglia e prodotti di paglia;

§         Scarti di legno provenienti da falegnameria, trucioli;

§         Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palpabile;

§         Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracchi e juta;

§         Feltri e tessuti non tessuti;

§         Pelle e similpelle;

§         Resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;

§         Rifiuti ingombranti;

§         Imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;

§         Moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;

§         Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);

§         Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;

§         Manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;

§         Nastri adesivi;

§         Cavi e materiale elettrico in genere;

§         Pellicole e lastra fotografiche e radiografiche sviluppate;

§         Scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell’industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;

§         Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);

§         Residui animali e vegetali provenienti dall’estrazione di principi attivi;

§         Accessori per l’informatica.

 

CONDIZIONI QUANTITATIVE

I rifiuti sopra elencati e quelli suscettibili di essere compresi per similarità nel detto elenco, sono considerati assimilati, se la loro produzione annua riferita alla superficie complessivamente utilizzata dall’attività economica, non superi i 10kg/mq o 0,1 mc/mq.

 

ALLEGATO “B” AL REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLINANTE LA TIA

CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE

 

1

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

2

Cinematografi e teatri

3

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

4

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

5

Stabilimenti balneari

6

Esposizioni, autosaloni

7

Alberghi con ristorante

8

Alberghi senza ristorante

9

Case di cura e riposo

10

Ospedali

11

Uffici, agenzie, studi professionali

12

Banche ed istituti di credito

13

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

14

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

15

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

16

Banchi di mercato beni durevoli

17

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista

18

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, ecc.

19

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

20

Attività industriali con capannone di produzione

21

Attività artigianali di produzione  beni specifici

22

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

23

Mense, birrerie, amburgherie

24

Bar, caffè, pasticceria

25

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

26

Plurilicenze alimentari e/o  miste

27

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizze al taglio

28

Ipermercati di generi misti

29

Banchi di mercato generi alimentari

30

Discoteche, night club

 

 

Allegato C

 

 

Aggiornato l’11 dicembre 2008

 


 
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