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REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER IL SERVIZIO DI
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 - D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 |
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Approvato
con deliberazione Commissario Prefettizio (ex art. 42 D.Lgs. 267/2000) n. 8 in data 13 febbraio 2006 (in vigore dal 1° gennaio 2006) e
modificato con deliberazione C.C. n.
2 del 19/02/2007 LE MODIFICHE APPORTATE CON DELIBERAZIONE C.C. N. 2
DEL 19/02/2007 SONO STATE EVIDENZIATE IN GRASSETTO . LE PARTI ABROGATE CON LA MEDESIMA DELIBERAZIONE, SONO
INVECE STATE BARRATE. |
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In
vigore dal 1° gennaio 2007. |
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1
- Oggetto e scopo del regolamento Articolo 2
- Istituzione della Tariffa Articolo 3
- Servizio di gestione dei rifiuti urbani TITOLO II
- SOGGETTO ATTIVO, UTENTI DEL SERVIZIO E ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE Articolo 5
- Utenti del servizio Articolo 6
- Commisurazione della Tariffa Articolo 7
- Articolazione della Tariffa Articolo 8
- Determinazione della Tariffa Articolo 9
- Calcolo della tariffa per le utenze domestiche Articolo
10 - Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche Articolo
11 - Tributo ambientale TITOLO III
- APPLICAZIONE DELLA TARIFFA Articolo
12 - Denuncia di inizio occupazione o conduzione, di variazione e di
cessazione Articolo
13 - Numero di occupanti TITOLO IV
- ESCLUSIONI, AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI Art 14 -
Esclusioni dalla Tariffa Articolo
15 - Riduzione per recupero dei rifiuti Articolo
16 - Riduzioni per minore produzione di rifiuti Articolo
17 - Riduzioni per utenze non stabilmente attive Articolo
18 - Tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti urbani Articolo
19 - Agevolazioni per particolari situazioni di disagio economico e sociale Articolo
20 - Agevolazioni per particolari condizioni d’uso. Articolo
21 - Riduzioni per mancato espletamento del servizio Articolo
22- Copertura dei minori introiti Articolo
23 - Limitazione alle riduzioni e agevolazioni TITOLO V -
RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO, RIMBORSI E SANZIONI. Articolo
24 - Riscossione della tariffa Articolo
25 - Riscossione ordinaria Articolo
26 - Attività di accertamento e recupero Articolo
28 - Riscossione forzata degli importi non versati Articolo
29 - Rimborsi ed importi minimi di riscossione Articolo
31 - Il trattamento dei dati TITOLO VI
- NORME TRANSITORIE E FINALI Articolo
32 - Norme transitorie Articolo
33 - Gestione a stralcio per la Tassa Rifiuti Articolo
34 - Normativa di rinvio Articolo
35 - Entrata in vigore ALLEGATO
“A” AL REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLINANTE LA TIA ALLEGATO
“B” AL REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLINANTE LA TIA |
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REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TARIFFAPER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI |
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Articolo 1 - Oggetto e scopo del regolamento |
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1.
Il presente
regolamento disciplina l’applicazione della Tariffa per la gestione dei
rifiuti urbani, definita anche Tariffa di Igiene Ambientale, nel Comune di
Chivasso (TO), ai sensi degli artt. 21 e 49 D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e
del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni. 2.
Il regolamento
viene adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt.
117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001
n. 3) e dall’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e s.m.i. 3.
Ai fini
dell’applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di
riferimento la L. 27 luglio 2000, n. 212, recante norme sullo Statuto dei
diritti del contribuente, il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione
regionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione. 4.
Nel regolamento
sono stabilite le condizioni, le modalità e gli obblighi per l’applicazione
della tariffa, nonché le misure adottabili nei casi di inadempienza. |
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Articolo 2 - Istituzione della Tariffa |
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1.
La tariffa è
istituita per la copertura di tutti i costi relativi al ciclo di gestione dei
rifiuti urbani ed assimilati effettuato nel territorio del Comune di
Chivasso, come disposto dall’art. 49, commi 2 e 4 D.Lgs. 22/1997. 2.
La tariffa è
determinata annualmente dalla Giunta Comunale, sulla base del piano finanziario
predisposto dal Gestore del servizio e concordato preventivamente con il
Comune, approvato di anno in anno dal Consiglio Comunale, in conformità a
quanto previsto dal D.P.R. 158/1999 e successive modificazioni ed
integrazioni. 3.
Nell’ipotesi
in cui il Comune non dovesse approvare nei termini di legge il piano
finanziario annuale, ovvero non dovesse provvedere ad adeguare le tariffe per
le utenze, sarà comunque tenuto a garantire il regolare svolgimento del
servizio da parte del Gestore. 4.
La
gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, svolta in regime di privativa,
comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti
di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o
soggette ad uso pubblico, ivi compreso lo spazzamento ed il lavaggio di tali
aree. |
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Articolo 3 - Servizio di gestione dei rifiuti urbani |
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1.
La
raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati, così come indicati nel prospetto
che si unisce al presente regolamento sotto la lettera “A”, in cui è stata
recepita l’assimilazione qualitativa già effettuata con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 39 del 1° giugno 1998 ed inserito il criterio
quantitativo già utilizzato in altri Comuni del Consorzio di Bacino,
effettuata in regime di privativa è estesa a tutto il territorio comunale in
cui il servizio è istituito ed attivato, nell’ambito dell’apposita
perimetrazione predisposta dal Comune di concerto con il Gestore del
Servizio. |
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2.
La
Tariffa è comunque applicata per intero anche nell’ambito delle zone non
ricomprese nella perimetrazione adottata dal Comune, quando – di fatto – il
servizio sia reso in maniera continuativa dal Gestore del servizio anche in
tali zone. |
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3.
Per
gli utenti che occupano o conducono locali e aree scoperte esterne al
perimetro in cui il servizio è istituito ed attivato, permane comunque
l’obbligo del conferimento dei rifiuti urbani o assimilati nel più vicino
contenitore, fatto salvo il diritto ad eventuale riduzione della tariffa. |
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TITOLO II - SOGGETTO ATTIVO, UTENTI DEL SERVIZIO E ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE |
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Articolo 4 - Soggetto attivo |
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1.
Nell’ambito dei
poteri di organizzazione dell’Entrata previsti dall’art. 52 del D.Lgs. 446/97
e dell’art. 49 commi 9 e 13 D.Lgs. 22/1997 e successive modificazioni ed
integrazioni, la tariffa è applicata dal Comune attraverso SETA S.p.A. –
Società Ecologica Territorio Ambiente, che costituisce, ai fini della vigente
normativa nazionale e regionale e del presente regolamento, il soggetto
Gestore del servizio, cui sono attribuite, in modo esclusivo ed in piena
autonomia, tutte le funzioni di controllo sul rispetto delle prescrizioni del
D.Lgs. 22/1997 e del Regolamento comunale per lo svolgimento del servizio,
nonché tutte le attività inerenti all’applicazione, all’accertamento ed alla
riscossione della tariffa. |
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2.
Il Gestore del
servizio è altresì tenuto, in collaborazione con
tutti i servizi comunali interessati, a predisporre il Piano finanziario
annuale, a verificare i costi da coprirsi con la tariffa e la rispondenza
degli obiettivi fissati con quelli raggiunti. |
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3.
Per lo svolgimento
di tali attività, il Gestore del servizio potrà eventualmente avvalersi, a
propria discrezione, di soggetti o consulenti esterni, in grado di fornire
adeguati supporti tecnico-organizzativi, nell’ambito dei mezzi economici
previsti dal Piano Finanziario, ovvero degli organi strumentali dei Comuni
aderenti al Consorzio. |
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4.
Il Comune di
Chivasso, nel garantire al Gestore del servizio la piena collaborazione dei
propri Uffici ai fini dell’applicazione della tariffa, mantiene la possibilità
di provvedere, mediante i propri organi, a controllare le modalità
applicative della tariffa da parte del Gestore, nel rispetto delle previsioni
contenute nel contratto di Servizio stipulato con SETA S.p.A. |
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Articolo 5 - Utenti del servizio |
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1.
La tariffa, ai
sensi dell’art. 49 comma 3 D.Lgs. 22/1997, è posta a carico di chiunque
occupi o conduca locali e/o aree scoperte ad uso privato non costituenti
accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti,
esistenti sul territorio comunale, in relazione ai rifiuti urbani ed assimilati prodotti negli stessi locali e/o
aree scoperte che siano avviati allo smaltimento. 2.
L’obbligazione di
denunciare e versare la tariffa incombe sul soggetto che occupi o conduca
locali od aree scoperte ad uso privato soggette alla sua applicazione, con
vincolo di solidarietà tra i conviventi, intendendosi come tali anche coloro
che utilizzino in comune i locali e le aree, nonché tra il proprietario ed il
conduttore, nell’ipotesi in cui quest’ultimo non provveda al pagamento della
tariffa. 3.
Nell’ipotesi
di contratto di locazione temporanea ovvero di comodato d’uso di durata
inferiore a sei mesi di alloggi ammobiliati, l’obbligo di presentare la
denuncia e di provvedere al pagamento della tariffa rimane in capo al proprietario
dell’immobile, ovvero al soggetto titolare di diritto reale sullo stesso, se
persona diversa dal proprietario. 4.
Nel
caso di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi
comuni è tenuto a presentare la denuncia per i locali ed aree scoperte di uso
comune ed a corrispondere la relativa tariffa. 5. Per le parti comuni del
condominio l’obbligazione di denuncia e di pagamento della tariffa fa carico
a chi detiene in via esclusiva i relativi locali ed aree. |
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Articolo 6 - Commisurazione della Tariffa |
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1.
La Tariffa è
commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione
patrimoniale, ed è calcolata in base alle tariffe di riferimento determinate
dal Comune in relazione alle singole categorie di appartenenza, così come
individuate dal D.P.R. n. 158/1999, approvate e riportate quale «allegato B»
del presente regolamento. 2.
La tariffa è dovuta
limitatamente al periodo dell’anno nel quale perdura l’occupazione, la
detenzione o la conduzione dei locali o delle aree soggetti all’applicazione
della tariffa. 3.
La superficie dei
locali è determinata sulla base della superficie di calpestio, misurata al
filo interno dei muri, mentre per le aree è misurata sul perimetro interno
delle aree stesse, dedotte le superfici delle eventuali costruzioni ivi
insistenti. Si considerano locali tutti i vani, comunque denominati, sia
principali che accessori e/o pertinenziali, che siano chiusi. 4. Al fine della tariffazione, le superfici di
tutti i locali ubicati sotto il tetto sono trattati nel seguente modo: -
computate per intero nel caso di locali sottotetto abitabili o agibili
(locale avente un’altezza media uguale o superiore a 2,40 mt ed un’altezza
minima di 1,60 mt); -
computate al 50% nel caso di locali usabili (locale avente l’altezza
media inferiore a 2,40 mt ed un’altezza minima inferiore ad 1,60 mt); -
non computate nel caso di locali sottotetto non usabili o non agibili
(locale avente un’altezza media inferiore od uguale a 1,80 mt, senza opere di
finitura e tramezzature interne). 5.
La misurazione
complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato, a
seconda che la frazione sia superiore oppure inferiore od uguale a 0,5 metri
quadrati. 6.
Ai fini
dell’applicazione della Tariffa e dell’individuazione della categoria di
appartenenza, si fa riferimento alla destinazione d’uso complessiva e/o
prevalente dell’immobile o dell’area e non invece alle diverse ripartizioni
interne del singolo immobile. 7.
Nelle unità
immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta un’attività
economica e/o professionale, la tariffa applicabile è quella prevista per
tale specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine
utilizzata. 8.
Nella
determinazione della superficie, ai fini dell’applicazione della tariffa, non
si tiene conto di quelle superfici ove, per specifiche caratteristiche
strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali e/o
pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie
spese i produttori stessi, in base alle norme vigenti. 9.
Per le categorie di
attività produttive di rifiuti speciali e/o pericolosi, in presenza di locali
e/o aree scoperte operative nei quali avvenga una contestuale produzione di
rifiuti urbani e assimilati e di rifiuti speciali e/o pericolosi, la tariffa
può essere ridotta, limitatamente alla sola parte variabile della tariffa,
sulla base di apposita documentazione, da allegarsi alla denuncia di
occupazione ovvero ad altra specifica istanza di riduzione della tariffa, da
cui risulti l’effettiva produzione di rifiuti speciali. 10.
Per avere diritto
alla riduzione della tariffa, l’utente dovrà produrre: -
planimetrie indicanti
l’intera superficie occupata e la superficie in cui vengono prodotti i
rifiuti speciali e/o pericolosi, in relazione alla quale si richiede la
riduzione; -
documentazione indicante
quantità e qualità dei rifiuti speciali e/o pericolosi smaltiti a mezzo di
ditta autorizzata; -
documentazione comprovante
l’avvenuto smaltimento. 11.
La domanda di
riduzione sarà valutata dal Gestore del servizio, al fine di individuare a
consuntivo le superfici da ritenersi esenti da tariffa, in quanto produttive
di rifiuti speciali e/o pericolosi. |
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Articolo 7 - Articolazione della Tariffa |
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1.
La Tariffa è
articolata per fasce di «utenze domestiche» e «utenze non domestiche». 2. I costi da coprire in applicazione della tariffa sono ripartiti dal Comune tra le categorie di utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali, basati sull’effettiva produzione di rifiuti, assicurando tuttavia agevolazioni per le utenze domestiche, ai sensi dell’art. 49, comma 10, D.Lgs. 22/1997. 3. In attesa dell’adozione di adeguati strumenti regolamentari di misurazione della quantità di rifiuti conferiti, i costi determinati in applicazione della tariffa, sono tuttavia ripartiti nella misura del 60% all’utenza domestica e del 40% all’utenza non domestica, in conformità a quanto indicato nelle previsioni del Programma Provinciale di cui alla Delibera Consiglio Provinciale n. 413 – 109805 dell8 settembre 1998 , confermato peraltro dall’aggiornamento approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 74269 del 27/04/2005.
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Articolo 8 - Determinazione della Tariffa |
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1.
La
Tariffa viene stabilita, per ogni singola categoria d’utenza, sulla base del
Piano Finanziario predisposto dal Gestore del servizio e nell’osservanza dei
parametri specificati dal D.P.R. 158/1999, con deliberazione dell’organo
Comunale competente, da adottarsi nei termini fissati da norme di legge per
l’approvazione del Bilancio di previsione ed avente validità annuale. In caso
di mancata deliberazione, le tariffe in vigore si intendono confermate anche
per l’anno successivo. 2.
Ai
sensi del punto 3 dell’allegato 1 al D.P.R. 158/1999, la tariffa si compone
di una parte fissa, determinata sulla scorta delle componenti essenziali del
costo del servizio, e da una parte variabile, rapportata alla quantità dei
rifiuti prodotti e conferiti al servizio ed all’entità dei costi di gestione. 3.
L’Ente
Locale, con apposita delibera del Consiglio Comunale, provvede a determinare
i coefficienti Ka(n) (coefficiente per il calcolo della parte fissa per le
utenze domestiche), Kb(n) (coefficiente per il calcolo della parte variabile
per le utenze domestiche), Kc(ap) (coefficiente per il calcolo della parte
fissa per le utenze non domestiche) e Kd(ap) (coefficiente per il calcolo
della parte variabile per le utenze non domestiche), di cui all’allegato 1 al
D.P.R. 158/1999. 4.
La
tariffa viene determinata avvalendosi dei dati degli utenti come risultanti
al 1° gennaio dell’anno di riferimento, ovvero sulla base dei dati più aggiornati
all’atto della determinazione della tariffa. Per tutte le variazioni avvenute
nel corso dell’anno vengono comunque utilizzate le tariffe stabilite per
l’anno in corso. 5.
Qualora,
nel corso dell’anno, comprovati eventi imprevedibili e contingenti, non
dipendenti dal Gestore, determinassero minori entrate ovvero un costo di
gestione del servizio superiore a quello preventivato in sede di
determinazione delle tariffe, tali da non consentire l’integrale copertura
del costo del servizio ai sensi delle norme vigenti, il Comune, previa
verifica con il Gestore dell’esistenza di eventuali economie nella gestione
del servizio ovvero di appositi accantonamenti previsti per l’anno di
competenza, che possano evitare la modifica tariffaria, potrà provvedere a
modificare le tariffe entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento, con
proprio provvedimento motivato, ai sensi dell’art. 54, comma 1 bis D.lgs.
446/1997, con richiesta di conguaglio a carico dei soggetti obbligati al
pagamento. La modifica tariffaria non ha comunque effetto retroattivo. 6.
Nel
caso gli accantonamenti disponibili fossero insufficienti ed il Comune non
ritenesse opportuno rideterminare le tariffe, ovvero ricorrere ad eventuali
fondi disponibili nel bilancio comunale, l’eventuale perdita di esercizio
verrà ripianata imputandone l’importo nei costi relativi al servizio
dell’anno successivo. 7.
Eventuali
maggiori introiti verificati a consuntivo rispetto al costo del servizio,
salva l’ipotesi in cui vengano destinati alla costituzione di apposito
accantonamento, verranno allo stesso modo scomputati in diminuzione dalla
base di costo su cui calcolare le tariffe per l’anno successivo, decurtando
in modo proporzionale le varie configurazioni di costo, così come riportate
nel Piano finanziario. |
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Articolo 9 - Calcolo della tariffa per le utenze domestiche |
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1.
La
parte fissa della tariffa per le utenze domestiche si calcola, secondo quanto
previsto al punto 4.1 dell’allegato 1) al D.P.R. 158/1999, prendendo a
riferimento l’importo dovuto da ogni singola utenza, ponderato sulla base di
un coefficiente di adattamento relativo al numero degli occupanti (Ka(n)) ed
alla superficie dei locali occupati o condotti, in modo da privilegiare i
nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali. 2.
La
parte variabile della tariffa per le utenze domestiche è invece determinata,
secondo quanto previsto al punto 4.2 dell’allegato 1) al D.P.R. 158/1999, in
relazione alla quantità di rifiuti differenziati e indifferenziati prodotta
da ciascuna utenza, determinata applicando un coefficiente di adattamento
(Kb(n)) in funzione del numero degli occupanti di ogni utenza. 3.
Sino
a quando non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione
delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze
domestiche, si applica il sistema presuntivo disciplinato dal D.P.R.
158/1999, assumendo il coefficiente di adattamento di cui alla tabella 2
dell’allegato 1) al suddetto D.P.R. 158/1999, da stabilirsi ai sensi
dell’art. 8 comma 3 del presente regolamento. |
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Articolo 10 - Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche |
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1.
La parte fissa
della tariffa per le utenze non domestiche si calcola, secondo quanto
previsto al punto 4.3 dell’allegato 1) al D.P.R. 158/1999, prendendo a
riferimento l’importo dovuto da ogni singola utenza, ponderato sulla base di
un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla
tipologia di attività (Kc(ap)), per unità di superficie assoggettabile a
tariffa, in modo da assicurarne la gradualità degli adeguamenti, come
disposto dall’art. 49 comma 10 D.Lgs. 22/1997. 2.
La
parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche è invece
determinata sulla base delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti da
ogni singola utenza. Tuttavia, fino a quando non siano messi a punto e resi
operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente
conferiti dalle singole utenze non domestiche, si applica il sistema
presuntivo disciplinato dal D.P.R. 158/1999, prendendo a riferimento per
singola tipologia di attività, secondo quanto previsto al punto 4.4
dell’allegato 1) al D.P.R. 158/1999, un coefficiente potenziale di produzione
che tenga conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla
tipologia di attività (Kd(ap)), da stabilirsi ai sensi dell’art. 8 comma 3
del presente regolamento. 3.
Per
le tipologie di utenza non domestica, non espressamente individuate nelle
categorie previste dal D.P.R. 158/1999, i coefficienti kc(ap) e Kd(ap) sono
applicati considerando l’analogia della potenzialità di produzione dei
rifiuti rispetto a tipologie di utenze similari, secondo la comune esperienza
ovvero sulla base di presunzioni semplici di cui all’art. 2729 Codice civile,
derivanti da precise e concordanti analogie. 4. Per
le categorie “banchi di mercato di beni durevoli” e “banchi di mercato generi
alimentari”, si utilizzerà la medesima tipologia di calcolo adottata per le
altre utenze non domestiche, adeguata al fatto che, ai fini della
determinazione della copertura dei costi
loro imputabili, deve essere considerato il gettito derivante
dall’applicazione della tariffa giornaliera espressa in Euro/mq/giorno,
anzichè da quella annuale. Conseguentemente le tariffe di tali tipologie di
utenza verranno determinate separatamente rispetto alle tariffe delle
restanti tipologie di utenze non domestiche. Il costo complessivo loro
imputabile è detratto dal costo complessivo delle altre utenze non
domestiche. |
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Articolo 11 - Tributo ambientale |
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1.
In
base alle disposizioni contenute nell’art. 49, comma 17 D.Lgs. 22/1997, sulla
tariffa determinata dal presente regolamento si applica altresì il Tributo
Ambientale dovuto all’Amministrazione Provinciale, ai sensi dell’art. 19
D.Lgs. 504/1992. 2.
Tale
tributo viene riscosso con le stesse modalità previste per la riscossione
della tariffa ed il relativo gettito dovrà essere riversato
all’Amministrazione Provinciale direttamente da parte del soggetto Gestore
del servizio. |
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TITOLO III - APPLICAZIONE DELLA TARIFFA |
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Articolo 12 - Denuncia di inizio occupazione o conduzione, di variazione e di cessazione |
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1.
Chiunque occupi o
conduca locali e/o aree scoperte ad uso privato soggette all’applicazione
della tariffa è tenuto a presentare apposita denuncia di occupazione, nei
termini e con le modalità disciplinate dal presente articolo. La denuncia deve essere
presentata: a)
per le utenze
domestiche: -
nel caso di residenti, dal
soggetto intestatario della scheda anagrafica di famiglia o della scheda
anagrafica di convivenza; -
nel caso di non residenti,
tale obbligo ricade in capo al conduttore, occupante o detentore di fatto; b) per le utenze non domestiche, dalla persona
fisica o dal rappresentante legale o negoziale della persona giuridica
legalmente responsabile dell’attività svolta nei locali e/o nelle aree
scoperte ad uso privato. |
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2.
Nel caso in cui i
soggetti sopra indicati non provvedano a presentare la prescritta denuncia di
occupazione, l’obbligo di denuncia si estende agli eventuali altri soggetti
che occupano o detengono o conducano i locali e le aree scoperte ad uso
privato, con vincolo di solidarietà. 3.
I soggetti
obbligati sono tenuti a presentare la denuncia entro il termine perentorio di
sessanta giorni dall’inizio dell’occupazione, o della conduzione, redigendola
sugli appositi moduli predisposti dal Gestore del servizio e messi
gratuitamente a disposizione degli interessati. |
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4.
La denuncia può
essere presentata presso l’apposito ufficio istituito presso il Comune per la
gestione della tariffa, ovvero direttamente al Gestore del servizio, anche
mediante spedizione a mezzo posta raccomandata, a mezzo fax, ovvero
avvalendosi delle eventuali modalità telematiche di trasmissione da questi
messe a disposizione. All’atto della presentazione della denuncia viene
rilasciata apposita ricevuta, mentre, in caso di spedizione, la denuncia si
considera presentata nella data risultante dal timbro postale ovvero
risultante dalla ricevuta di invio a mezzo fax o tramite strumento
telematico, purché in tale ultima ipotesi vi sia prova dell’avvenuta
ricezione della denuncia da parte del destinatario. |
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5.
La denuncia può
essere redatta anche in forma diversa dal modello predisposto, purché essa
contenga tutti gli elementi previsti dal presente articolo. 6.
Ai fini
dell’applicazione della tariffa, la denuncia ha effetto anche per gli anni
successivi, qualora i presupposti e le condizioni di assoggettamento a
tariffa siano rimasti invariati. 7.
Nel caso di
variazione dei presupposti e delle condizioni di assoggettamento a tariffa,
il soggetto obbligato è tenuto a denunciare tali variazioni entro il termine
perentorio di giorni sessanta dal momento in cui le stesse sono intervenute,
osservando le medesime disposizioni previste dal presente articolo per la
presentazione della denuncia di occupazione iniziale. |
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8.
La denuncia,
originaria o di variazione, deve contenere: - per le utenze domestiche: a) i dati identificativi del soggetto tenuto al
pagamento; b)
il numero di codice
fiscale; c)
il numero degli
occupanti l’abitazione; d)
l’ubicazione
dell’immobile e delle sue pertinenze, la superficie assoggettabile a tariffa
e la destinazione d’uso dei singoli locali ed aree e delle loro ripartizioni
interne, fornendo eventualmente apposita planimetria in scala; e)
la data di inizio o
di variazione dell’occupazione, conduzione o della detenzione; |
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f)
i dati
identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull’immobile,
ove sia diverso dal soggetto tenuto al pagamento, nonché del precedente
occupante, ove conosciuto; g)
gli estremi
catastali dell’immobile; h)
eventuali
situazioni di particolare disagio economico che possano comportare una
riduzione della tariffa; i)
l’eventuale
avviamento a recupero dei rifiuti prodotti dall’utente, con indicazione della
relativa documentazione probatoria da prodursi a consuntivo; j)
nel
caso di occupazione stagionale che si protragga per meno di 180 giorni
l’anno, indicazione della data di inizio e fine occupazione, da comprovare in
base all’uso; ove l’occupazione stagionale ricorra anche per gli anni
successivi e l’utente ne abbia fatto menzione nella denuncia originaria, non
sarà più dovuta denuncia di occupazione per gli anni successivi, sino
all’eventuale presentazione di denuncia di cessazione o variazione; |
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- per le utenze non domestiche |
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a)
i dati
identificativi del soggetto (per le persone giuridiche la ragione sociale e
la sede legale) che occupa o conduce i locali; b)
il numero di Codice
Fiscale e Partita I.V.A.; c)
gli estremi di
iscrizione alla C.C.I.A.A.; d)
i dati
identificativi del rappresentante legale o Amministratore delegato (codice
fiscale, dati anagrafici e luogo di residenza); |
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e)
l’attività
esercitata ed il relativo codice di attività ai fini I.V.A.; f)
l’ubicazione, la
superficie e la destinazione d’uso dei singoli locali ed aree e delle loro
ripartizioni interne, fornendo apposita planimetria in scala; g)
la data di inizio o
di variazione dell’occupazione, detenzione o della conduzione; h)
i dati
identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull’immobile,
ove sia diverso dal soggetto tenuto al pagamento, nonché del precedente
occupante, ove conosciuto; i)
gli estremi
catastali dell’immobile. j)
l’eventuale
avviamento a recupero dei rifiuti assimilati prodotti dall’utente, con
indicazione della relativa documentazione probatoria da prodursi a
consuntivo; k)
nel
caso di occupazione stagionale che si protragga per meno di 180 giorni
l’anno, indicazione della data di inizio e fine occupazione, da comprovare in
base all’uso o licenza, da allegare alla denuncia; ove l’occupazione
stagionale ricorra anche per gli anni successivi e l’utente ne abbia fatto
menzione nella denuncia originaria, non sarà più dovuta denuncia di occupazione
per gli anni successivi, sino all’eventuale presentazione di denuncia di
cessazione o variazione; |
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10.
La variazione nel
corso dell’anno di qualsiasi elemento che influisca sulla determinazione
della tariffa, esclusi i presupposti per l’attribuzione di eventuali esenzioni o agevolazioni, comporta il
recupero, l’abbuono o il rimborso della differenza di tariffa, dal primo
giorno del mese solare successivo a quello in cui la variazione è stata
denunciata dall’utente o accertata d’ufficio. |
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11.
La cessazione nel
corso dell’anno della conduzione o dell’occupazione dei locali e delle aree,
purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al
Gestore del servizio, comporta il diritto all’abbuono della tariffa a
decorrere dal primo giorno del mese solare successivo a quello in cui la
denuncia viene presentata. La mancata presentazione della denuncia nei
termini di cui sopra, comporta l’applicazione della tariffa sino alla
presentazione della denuncia, salvo che l’utente dimostri, a mezzo di idonea
documentazione, di non aver continuato l’occupazione o la detenzione dei
locali e delle aree, ovvero ove la tariffa sia stata assolta dall’utente
subentrante. |
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12.
Il Gestore del
servizio, anche su eventuale segnalazione del Comune, può intervenire
direttamente a modificare gli elementi che determinano l’applicazione della
tariffa, limitatamente alle variazioni che derivano da elementi rilevati
direttamente dall’anagrafe comunale o dai registri degli Enti Pubblici,
provvedendo in questo caso a comunicare all’utente interessato l’avvenuta
variazione. 13.
In caso di mancata
osservanza degli obblighi di denuncia previsti dal presente articolo, ovvero
in caso di mancata collaborazione dell’utente od altro impedimento alla
diretta rilevazione, la tariffa potrà essere applicata in base a presunzioni
semplici aventi i caratteri previsti dall’articolo 2729 Codice civile. |
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14.
Nel rispetto delle
vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, i competenti
uffici del Comune sono tenuti a comunicare, con cadenza mensile al Gestore
del servizio, ad eccezione dei dati che possano essere acquisiti in
automatico anche in via telematica: ·
ogni variazione
intervenuta in relazione a nascite, decessi, variazioni di residenza o altri
elementi che incidano sulla determinazione della tariffa; ·
ogni rilascio di
licenza relativa all’esercizio di attività e/o variazione di autorizzazione; ·
le comunicazioni di
cessione di fabbricati; ·
le concessioni
edilizie che comportino variazioni di superficie e/o destinazione d’uso di
locali ed aree. 15.
È fatto altresì
obbligo agli altri gestori di pubblici servizi di comunicare a cadenza
mensile al Gestore del servizio gli allacciamenti di nuove utenze. |
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Articolo 13 - Numero di occupanti |
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1. Per il calcolo della
tariffa di ogni utenza domestica si fa riferimento, oltre che alla
superficie, anche al numero di persone indicato nella denuncia. Per le unità
immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la
tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti
l’alloggio, i quali sono tenuti alla presentazione della denuncia ed al
pagamento con vincolo di solidarietà. 2. In attesa della definizione di sistemi di misurazione delle quantità di
rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze domestiche, il calcolo
della tariffa viene effettuato, per la parte fissa, in rapporto alla
superficie dei singoli alloggi e/o pertinenze denunciate, mentre, per la
parte variabile, viene effettuato unitariamente, per ciascun nucleo, in base
al numero degli occupanti, come risultanti in anagrafe ovvero nella denuncia.
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3.
Ogni variazione del
numero di occupanti, successivamente intervenuta, va dichiarata al Gestore
del servizio nel termine di sessanta giorni, mediante apposita denuncia di
variazione. 4.
Nel caso di utenze
domestiche di residenti, non è tuttavia obbligatorio presentare la denuncia
di variazione della composizione del numero dei componenti il nucleo
familiare, in quanto la stessa sarà aggiornata d’ufficio sulla base delle
risultanze anagrafiche delle persone residenti. |
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5.
Non va parimenti
presentata denuncia di variazione per eventuali persone che si aggiungano
agli occupanti l’immobile, qualora la loro permanenza nello stesso immobile
non superi i sessanta giorni nell’arco dell’anno. 6.
Non vengono
considerati al fine del calcolo della tariffa riguardante la famiglia
anagrafica ove mantengano la residenza: -
gli utenti, iscritti come
residenti presso l’anagrafe del Comune, per il periodo in cui dimorino
stabilmente presso strutture per anziani, autorizzate ai sensi di legge; -
gli utenti, iscritti come
residenti presso l’anagrafe del Comune, per il periodo in cui svolgano attività di studio o di lavoro
all’estero, purché per almeno dodici mesi anche se non consecutivi, previa
presentazione di adeguata documentazione giustificativa. |
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7.
In sede di prima
applicazione della tariffa, il numero degli occupanti l’alloggio è così
determinato: - per i residenti,
si fa riferimento alle risultanze anagrafiche al 1° gennaio dell’anno di
competenza, ovvero, se successiva, alla data di iscrizione anagrafica; è fatto
salvo comunque il conguaglio per le variazioni del numero dei componenti
intervenute in corso d’anno comunicate all’anagrafe; - per i non residenti, ove il
numero degli occupanti non risulti dalla denuncia in possesso del Comune, la
quantificazione avverrà mediante integrazione della denuncia sulla base di
adeguata documentazione che dovrà essere presentata, per il primo anno di
applicazione della tariffa, entro il termine del 30 giugno 2006. |
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8.
Alle utenze
intestate a soggetti non residenti, fino al momento della presentazione della
dichiarazione integrativa di cui al comma precedente, è attribuito, in via
presuntiva e salvo conguaglio, un numero di occupanti per unità immobiliare
pari a tre . 9.
Ove la
comunicazione di variazione dei soggetti non residenti venga effettuata entro
i termini previsti, la tariffa è adeguata a decorrere dal primo giorno del
mese solare successivo alla data in cui si è verificata la variazione del
numero dei componenti; in caso contrario, la variazione, se in diminuzione,
comporta l’adeguamento della tariffa dal primo giorno del mese solare
successivo a quello in cui viene comunicata, salvo i casi accertabili
d’ufficio attraverso documenti anagrafici. |
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TITOLO IV - ESCLUSIONI, AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI |
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Art 14 - Esclusioni dalla Tariffa |
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1. Non sono soggetti alla tariffa i locali e le
aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il
particolare uso cui sono stabilmente destinati quali ad esempio: a) centrali termiche e locali destinati ad
impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori e comunque ove
non si abbia di regola presenza umana; b) le superfici utilizzate per attività sportiva
per le parti riservate ai soli praticanti, fermo restando l'obbligo della
tassa per le parti utilizzate come servizi spogliatoi, magazzini
attrezzature, biglietterie, servizi, uffici, punti di ristoro, gradinate,
ecc. comunque non adibite direttamente all'attività sportiva; c) locali sottotetto non usabili o non agibili
(locale avente un’altezza media inferiore od uguale a 1,80 mt, senza opere di
finitura e tramezzature interne). |
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2. Non sono altresì soggetti alla tariffa i
locali o le aree che risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità
nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia
originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi
obiettivi direttamente rilevabili (eventualmente anche a mezzo sopralluogo) o
ad idonea documentazione, quali ad esempio: a) le unità immobiliari prive di mobili e
suppellettili e/o di utenze gas, acqua ecc., limitatamente al periodo di
mancato utilizzo; b) i fabbricati danneggiati, abbandonati, non
agibili in ristrutturazione, purchè tale stato risulti da adeguata
documentazione probante rilasciata dai competenti uffici della Pubblica
Amministrazione limitatamente al periodo di mancato utilizzo. |
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|
3. Ai sensi dell’art. 6 comma 8, non sono
soggette alla tariffa: a) le superfici degli insediamenti industriali,
limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni industriali
vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti,
macchinari e attrezzature che usualmente caratterizzano tali lavorazioni; di
contro sono soggette alla tariffa le superfici degli insediamenti industriali
adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere,
magazzini e depositi; b) le porzioni di superfici degli insediamenti
artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola
rifiuti speciali pericolosi o comunque non assimilabili agli urbani; c) le superfici dei locali e delle aree
adibite all’esercizio dell’impresa agricola sul fondo e relative pertinenze;
sono invece assoggettabili alla tariffa le superfici delle abitazioni, nonchè
dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell’impresa
agricola, ancorchè risultino ubicati sul fondo agricolo; |
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|
d) le superfici diverse da quelle sopra indicate,
dove si formano quegli altri rifiuti speciali non assimilati agli urbani di
cui al 3° comma dell’art. 7 del D.lgs. 5/2/1997 n. 22 e s.m.e.i. |
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|
4. Ai fini dell’applicazione dell’esclusione di
cui al precedente comma 3 lettera c) si recepiscono i criteri di indirizzo
fissati con deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 5/2/2004, in regime
di tassa rifiuti. 5. Sono altresì esclusi dalla tariffa i locali e
le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario
conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati in regime di
privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di
ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di
accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri. |
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6. Sono infine non soggetti alla tariffa: a) i locali utilizzati da enti ed istituzioni religiosi riconosciuti
dallo Stato, limitatamente alla superficie adibita allo svolgimento del rito
prescritto dai dogmi delle diverse religioni; b) i locali occupati o
condotti dal Comune, adibiti ad uffici e servizi comunali, ovvero destinati
allo svolgimento di attività direttamente gestite dal Comune; c) le aree scoperte
pertinenziali od accessorie, ad eccezione delle aree operative di utenze non
domestiche; d) le aree comuni del
condominio di cui all’art. 1117 Codice Civile, a condizione che non siano
utilizzate in via esclusiva; e) le aree scoperte adibite a
verde. f) aree impraticabili o
intercluse da recinzione; g) parti di aree adibite a
titolo gratuito a parcheggio dipendenti e clienti; |
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Articolo 15 - Riduzione per recupero dei rifiuti |
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1. Per la raccolta
differenziata prevista al comma 10 dell’art. 49 del D.Lgs. n. 22/1997, viene
assicurata, in conformità a quanto previsto dal comma 1 dell’art. 7 del DPR
n. 158/1999, la relativa agevolazione attraverso l’abbattimento della parte
variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati collettivi
conseguiti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata. 2. Sarà cura dell’ente
provvedere con apposito atto alla definizione dei criteri e delle modalità
attraverso le quali riconoscere incentivazioni in varie forme. 3. Ai sensi dell’art. 49 comma 14 D.Lgs. 22/1997 e
dell’art. 7, comma 2 D.P.R. 158/1999, al fine di incentivare il recupero dei
rifiuti assimilati, è riconosciuta alle utenze non domestiche che provvedano
ad avviare al recupero i rifiuti prodotti una riduzione della parte variabile
della tariffa. |
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|
4.
La riduzione della
tariffa di cui al precedente comma 3 è determinata secondo la tabella
seguente, in funzione della percentuale di recupero dei rifiuti ottenuta
dall’utenza non domestica, calcolata rapportando la quantità annuale di rifiuti
assimilati avviati al recupero (certificata tramite idonea documentazione del
produttore) alla quantità annuale stimata di rifiuti della categoria di
appartenenza (individuata secondo i
relativi coefficienti Kd previsti dal metodo normalizzato approvato con DPR
158/1999). Il risultato percentuale del rapporto sarà arrotondato all’unità,
per eccesso ove il valore calcolato risulti superiore di 0,5 o per difetto se
uguale o inferiore a 0,5. |
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Ammontare dei rifiuti avviati al recupero |
% riduzione della tariffa – parte variabile |
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Recupero fino al
25% dei rifiuti totali prodotti |
20 |
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Recupero dal 25%
al 50% dei rifiuti totali prodotti |
40 |
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Recupero dal 50%
al 75% dei rifiuti totali prodotti |
60 |
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|
Recupero di oltre
il 75% dei rifiuti totali prodotti |
80 |
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5.
La riduzione viene
conteggiata a consuntivo, a seguito della consegna al Gestore del servizio
dell’attestazione rilasciata all’utente dal soggetto che abbia effettuato
l’attività di recupero dei rifiuti stessi. |
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|
6.
Per ottenere tale
riduzione, la documentazione attestante il recupero dei rifiuti deve essere
consegnata entro e non oltre il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui
tale recupero è stato effettuato. 6.bis. A favore delle utenze domestiche che
dichiarano, mediante comunicazione da rinnovare annualmente, di provvedere al
compostaggio domestico è concessa un’agevolazione tariffaria pari al 5% (cinque per cento) della quota variabile,
a condizione che dispongano di aree di
pertinenza con destinazione orto o giardino e che recuperino
direttamente la frazione organica, comprensiva di sfalci e potature, con
formazione di compost riutilizzato nella pratica agronomica. Il gestore
verifica l’effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento. La richiesta
di riduzione ha effetto per l’anno in cui viene presentata. Tale agevolazione
non è concessa in caso di utilizzo di dissipatori o trituratori di rifiuti
alimentari, che, come da segnalazione dell’Autorità d’Ambito Torinese 3,
potrebbero determinare gravi inconvenienti e squilibri negli impianti del servizio
idrico. |
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Articolo 16 - Riduzioni per minore produzione di rifiuti |
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1.
Oltre alle
riduzioni di tariffa di cui all’articolo precedente, è accordata una
riduzione della parte variabile della tariffa pari al 20% per le utenze non
domestiche, nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a
base annua non inferiori al 40% della tariffa complessiva dovuta nell’anno,
al netto di eventuali riduzioni,
sostenute per interventi tecnico-organizzativi comportanti una
accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico,
selettivo o qualitativo, che agevoli lo smaltimento od il recupero da parte
del Gestore del servizio. 2.
La riduzione di cui
al precedente comma è concessa, con effetto dall’anno successivo a quello in
cui tali spese sono state sostenute, a fronte di apposita domanda
dell’utente, debitamente documentata, da presentarsi entro e non oltre il 31
marzo dell’anno successivo a quello in cui tali spese sono state sostenute. |
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Articolo 17 - Riduzioni per utenze non stabilmente attive |
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1.
Ai
sensi dell’art. 7, comma 3 D.P.R. 158/1999, alle «utenze non stabilmente
attive» viene applicato un coefficiente di riduzione pari al 50% sulla sola
parte variabile della tariffa. 2.
Si
considerano tali: a) per le utenze domestiche,
le abitazioni tenute a disposizione (seconde case) e gli alloggi a
disposizione dei cittadini residenti all’estero, purché utilizzate fino ad un
massimo di 180 giorni all’anno. Per le abitazioni tenute a disposizione da
residenti, le utenze domestiche sono associate, ai fini del calcolo della
tariffa, al numero di componenti la famiglia anagrafica del denunciante,
mentre per quelle di non residenti e per gli alloggi a disposizione dei
cittadini residenti all’estero si considera, per ogni unità immobiliare,
esclusi gli accessori e le eventuali pertinenze un numero di occupanti pari a
tre, sino a quando non venga prodotta la dovuta dichiarazione; 1.
b)
per le utenze non domestiche, i locali e le aree scoperte adibite ad attività
stagionale occupate o condotte, anche in via non continuativa, per un periodo
inferiore a 180 giorni all’anno, come risultante da licenza od autorizzazione
rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività; per tali
utenze si applica la tariffa della classe di attività corrispondente, in rapporto
al periodo di occupazione o conduzione risultante dall’atto autorizzatorio o,
se diverso, a quello di comprovata effettiva occupazione o conduzione. |
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|
3.
La
stagionalità dell’occupazione o conduzione deve essere specificatamente
indicata dall’utente al momento della denuncia di occupazione o di
variazione. 4.
Nell’ipotesi
in cui l’utilizzo stagionale non venga espressamente indicato nella denuncia,
ovvero venga denunciato tardivamente, oltre trenta giorni dall’inizio del
periodo di occupazione, la riduzione non potrà essere riconosciuta per l’anno
in corso. 5.
Nell’ipotesi
in cui dovesse venire accertato l’utilizzo dei locali per un periodo di tempo
eccedente il limite di 180 giorni all’anno, il Gestore del servizio
provvederà al recupero della tariffa intera, con relative sanzioni ed
interessi moratori, per tutti gli anni ancora suscettibili di accertamento,
in cui tale riduzione per utilizzo stagionale sia stata accordata, salvo
prova contraria da fornirsi da parte dell’utente. |
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Articolo 18 - Tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti urbani |
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1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani
prodotti dagli utenti di carattere non domestico che occupano o detengono
temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso
pubblico, o aree gravate da servizi di pubblico passaggio, si applica la
tariffa per il servizio definita in base a tariffa giornaliera. |
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|
2. Per
temporaneo si intende l’uso inferiore a 180 giorni di anno solare, anche se
ricorrente. 3.
La tariffa giornaliera è determinata in base alla
tariffa annuale, rapportata a giorno, applicabile alla categoria contenente
voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale del 50%, al
fine di consentire la copertura dei maggiori costi del servizio specifico
fornito ed è commisurata ai metri
quadrati di superficie occupata ed ai giorni di effettiva occupazione. |
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|
4.
L’incremento del
50% di cui al comma 3 non è applicato per le occupazioni poste in essere con
i banchi mercatali, per le quali è prevista apposita tariffa. 5. L’obbligo della denuncia di uso temporaneo si
intende assolto con il rilascio dell’autorizzazione all’occupazione del suolo
pubblico da parte del Comune. 6.
L’ufficio comunale
che rilascia l’autorizzazione ha l’obbligo di comunicare l’occupazione al
Gestore del servizio. |
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7. Il pagamento della tariffa deve essere effettuato
negli stessi termini previsti per il pagamento della tassa di occupazione
temporanea di spazi ed aree pubbliche, mediante versamento da effettuare
direttamente a favore del Gestore del servizio. Per gli operatori mercatali con posto fisso, il versamento
della tariffa è effettuato trimestralmente, entro il mese successivo a
ciascun trimestre solare. 8. In caso di uso di fatto, la tariffa che non
risulti versata all’atto dell’accertamento dell’occupazione abusiva è
recuperata unitamente agli interessi moratori ed alle sanzioni di cui al
presente regolamento. |
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9. Il servizio di gestione dei rifiuti per i locali
e le aree utilizzate per lo svolgimento di manifestazioni socio-culturali,
sportive o del tempo libero (festivals, concerti, Luna Park, raduni, ecc.) è
effettuato sulla base di specifici contratti da stipularsi tra il promotore
della manifestazione ed il Gestore del servizio e la tariffa è assorbita da
quanto previsto da detto contratto. 10. In mancanza di stipula di detti contratti, la
misura tariffaria è determinata sulla base del criterio generale previsto dal
presente articolo ed è commisurata ai metri quadrati di superficie occupata,
con l’esclusione delle aree eventualmente riservate ai praticanti di competizioni sportive. |
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Articolo 19 - Agevolazioni per particolari situazioni di disagio economico e sociale |
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1.
Sono
altresì accordate ulteriori specifiche agevolazioni, consistenti nella
riduzione percentuale della tariffa dovuta dai seguenti utenti:
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a) ai nuclei familiari, non
coabitanti con altri nuclei, in cui il capo famiglia ultrasessantacinquenne e
l’eventuale coniuge, il cui indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE), calcolato sulla base della dichiarazione sostitutiva unica contenente
i dati reddituali relativi all’anno precedente, evidenzi un valore inferiore
ad Euro 8.000,00 ed in cui i componenti del nucleo non risultino proprietari
o titolari di altri diritti reali di altro immobile od area oltre a quella in
cui risiedono e l’eventuale prima pertinenza della medesima, è riconosciuta
una riduzione del 100% della tariffa; b) ai nuclei famigliari comunque
in stato di indigenza che percepiscono contributi economici di tipo
assistenziale da parte della struttura socio assistenziale competente per
territorio, siano essi a carattere continuativo o saltuario è riconosciuta
una riduzione del 100% della tariffa. Nel caso in cui il contributo sia
continuativo, l’esenzione compete per l’intera annualità; nel caso invece in
cui il contributo sia saltuario, l’esenzione è computata in dodicesimi, sulla
base della durata del contributo stesso. c) ai nuclei familiari diversi
da quelli di cui alla precedente lettera a) i cui componenti non risultino
proprietari o titolari di altri diritti reali di altro immobile od area oltre
a quella in cui risiedono e l’eventuale prima pertinenza della medesima, ed
il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), calcolato
sulla base della dichiarazione sostitutiva unica contenente i dati reddituali
relativi all’anno precedente, evidenzi un valore compreso negli intervalli
sotto indicati è riconosciuta una delle seguenti riduzioni: |
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INTERVALLI REDDITO
ISEE |
PERCENTUALE
RIDUZIONE |
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da zero |
a 8.000,00 Euro |
80% |
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da 8.000,01 Euro |
a 12.000,00 Euro |
50% |
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|
da 12.000,01 Euro |
a 14.000,00 Euro |
20% |
||
|
d) ai
locali ad uso abitativo situati nella frazione Pogliani nonchè negli
insediamenti sparsi in prossimità della discarica, evidenziate nella
planimetria allegata (allegato C), è accordata una riduzione del 70% della
tariffa. |
||||
|
2. Le agevolazioni di cui alle lettere a) e c) sopra
indicate sono concesse su domanda dell’interessato, con effetto per l’anno in
cui essa viene presentata, a condizione che il beneficiario dimostri di
averne diritto. Allorché queste vengano a cessare, la tariffa decorrerà dal
primo giorno del mese solare successivo al giorno in cui siano venute meno le
condizioni per l’agevolazione, a fronte di denuncia di variazione
dell’interessato ovvero a seguito di accertamento d’ufficio, che il Comune
può in qualsiasi tempo eseguire, al fine di verificare l’effettiva
sussistenza delle condizioni richieste per l’agevolazione. 2bis. L’agevolazione
di cui alla sopra indicata lettera b) è concessa a seguito segnalazione
effettuata dalla struttura socio assistenziale competente per territorio,
mentre l’agevolazione di cui alla sopra citata lettera d) è concessa
d’ufficio. |
||||
|
3. Il riconoscimento dell’agevolazione
deve essere comunicata all’utente beneficiario ed al Gestore del Servizio
entro trenta giorni dalla adozione del relativo provvedimento. Il Comune si
sostituirà all’utente nel pagamento della tariffa da questi dovuta sino a
concorrenza dell’agevolazione concessa, mediante versamento cumulativo a
favore del Gestore del Servizio, previa presentazione da parte di
quest’ultimo dell’elenco dei soggetti beneficiari e delle somme dovute. 4. Nell’ipotesi in cui dovesse
essere accertata la mancanza dei requisiti per fruire dell’agevolazione,
salvo prova contraria da fornirsi da parte dell’utente, il Gestore del
servizio provvederà al recupero della tariffa intera, con relative sanzioni
ed interessi moratori per tutti gli anni ancora suscettibili di accertamento,
restituendo al Comune, entro trenta giorni dall’avvenuto recupero, le somme
da questi versate in precedenza per conto dell'utente. 5. Ove siano riconosciute delle
agevolazioni riguardanti importi della tariffa già riscossi, l’utente avrà
diritto al rimborso della somma versata in eccedenza ed il Comune si farà
carico del relativo pagamento, previa conferma del Gestore del Servizio. 6. È inoltre riconosciuta alla
Giunta Comunale la facoltà di determinare, con apposito atto deliberativo,
ulteriori forme di esenzione e/o agevolazione tariffarie, a favore di singole
categorie di utenti per particolari ragioni di carattere economico e sociale,
al di fuori delle ipotesi indicate nel presente articolo, compatibilmente con
le disponibilità di Bilancio. |
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Articolo 20 - Agevolazioni per particolari condizioni d’uso. |
||||
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2.
Sono
altresì accordate ulteriori specifiche agevolazioni, consistenti nella
riduzione percentuale della tariffa dovuta dai seguenti utenti: a) agli imprenditori agricoli ed ai coltivatori
diretti iscritti negli appositi registri che occupino a fini abitativi una
costruzione rurale è accordata, in relazione alla parte di tale immobile
utilizzata come abitazione, una riduzione del 30% sulla parte variabile della
tariffa, non cumulabile con la riduzione per recupero dei rifiuti prodotti,
mediante compostaggio ovvero mediante altre forme di riutilizzo dei rifiuti. |
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|
b) ai locali adibiti ad
attività agrituristica soggette a tassazione sulla base dell’effettiva
attività ivi svolta, è accordata una riduzione del 30% della parte variabile
della tariffa
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d) per le zone della
città, in cui la viabilità è preclusa o altamente limitata per un periodo
superiore ai 6 mesi, a seguito di emissione apposito provvedimento
dell’Autorità competente, la parte variabile della tariffa applicata alle
attività commerciali o artigianali è ridotta del 50%, per tutto il periodo
interessato alla predetta limitazione. 2. Per le scuole pubbliche materne, elementari,
medie inferiori e superiori, l’Amministrazione Comunale si farà carico della
differenza tra la somma dovuta a titolo di tariffa e l’importo del contributo
trasferito dallo Stato alle medesime scuole. La spesa derivante è a completo
carico del Bilancio Comunale. |
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Articolo 21 - Riduzioni per mancato espletamento del servizio |
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1.
Qualora
nel corso dell’anno si verifichino condizioni di mancato svolgimento del
servizio per effetto di ordinanze contingibili ed urgenti adottate dal
Sindaco per motivi di igiene e sanità pubblica, gli utenti, previa richiesta
da presentare al Comune ovvero direttamente al Gestore del servizio, potranno
ottenere l’abbattimento totale della parte variabile della Tariffa, calcolata
a giorno, per tutti i giorni in cui il servizio sia risultato sospeso per
effetto delle suddette ordinanze. 2.
Se
il servizio di raccolta viene svolto in grave violazione delle prescrizioni
del Regolamento per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani ed
assimilati, l’utente ha diritto ad una riduzione del 50% sulla parte
variabile della tariffa, rapportata alla durata del disservizio, purché lo
stesso sia stato prontamente segnalato al Comune dagli utenti che ne abbiano
interesse. A tale comunicazione, il Comune fornisce risposta entro trenta
giorni dalla ricezione della suddetta segnalazione, sentito in merito il
Gestore del servizio. |
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|
3.
L’interruzione
temporanea del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti per motivi per
causa di forza maggiore o per agitazioni sindacali o sciopero o per
imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta invece esonero o
riduzione della tariffa. Tuttavia, nell’ipotesi in cui il mancato svolgimento
del servizio si protragga, determinando una situazione di danno alle persone
o all’ambiente, ufficialmente riconosciuta dalla competente autorità
sanitaria, l’utente può provvedere a proprie spese allo svolgimento del
servizio, nel rispetto delle vigenti normative, con conseguente diritto al
rimborso della sola parte variabile della tariffa relativa al periodo di
interruzione del servizio, rapportata su base giornaliera in conformità alla
durata dell’interruzione del servizio. Prima di provvedere ad effettuare a
proprie spese il servizio, l’utente ha comunque l’obbligo di comunicare la
situazione al Gestore, mediante invio di specifico atto di diffida ad
adempiere. 4.
La
tariffa è infine ridotta del 50% della sola parte variabile, in relazione
agli utenti che occupano o conducono locali e aree scoperte esterne al
perimetro in cui il servizio è istituito ed attivato, qualora la distanza
dell’immobile occupato, ovvero il suo accesso dalla pubblica via dal più
vicino punto di raccolta, sia superiore ai 500 metri lineari. |
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Articolo 22- Copertura dei minori introiti |
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2.
La
copertura di tali costi è assicurata dal Comune attingendo alle risorse
appositamente previste dal bilancio comunale. Eventuali conguagli che si
evidenzino nel corso dell’anno saranno effettuati nell’esercizio successivo,
fatta salva la possibilità per l’Amministrazione di provvedere ad effettuare
tali conguagli in corso d’anno, a seguito di apposita variazione di bilancio. |
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3.
I
minori introiti determinati dall’applicazione delle ulteriori agevolazioni e
delle riduzioni riconosciute dal presente regolamento dovranno formare
oggetto di una specifica quota di accantonamento, che potrà essere prevista
nel Piano Finanziario del servizio, in apposita voce da individuarsi da parte
del Gestore. |
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Articolo 23 - Limitazione alle riduzioni e agevolazioni |
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1.
Fatte
salve diverse previsioni contenute nel presente regolamento, le riduzioni ed
agevolazioni di cui ai precedenti articoli si cumulano tra di loro, ad
eccezione di quelle per particolari situazioni di disagio economico e sociale
che prevedano una riduzione anche della parte fissa della tariffa. 2.
In
ogni caso, il cumulo delle riduzioni non può comportare una riduzione della
tariffa superiore all’importo della parte variabile della tariffa stessa, né
alcun rimborso di quote di tariffa eventualmente già versate. |
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TITOLO V - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO, RIMBORSI E SANZIONI. |
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Articolo 24 - Riscossione della tariffa |
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1.
La
riscossione della tariffa, sia in via ordinaria che a seguito di
accertamento, ovvero in sede di esecuzione forzata, nell’ipotesi di mancato
pagamento da parte dell’utente, è effettuata, ai sensi dell’art. 49, comma 13
D.Lgs. 22/1997, da SETA S.p.A. nella sua qualità di Gestore del servizio. |
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Articolo 25 - Riscossione ordinaria |
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|
1.
La
riscossione ordinaria della tariffa viene effettuata a seguito di emissione
di avvisi bonari di pagamento, da inviare a mezzo posta ordinaria agli
utenti, contenenti l’indicazione dei presupposti per la determinazione della
tariffa, delle somme dovute, nonché dei termini per l’esecuzione del
versamento. 2.
I
termini per l’esecuzione del versamento della tariffa vengono altresì
riportati in appositi manifesti, da predisporsi a cura di SETA S.p.A. in
tutto il territorio comunale, in corrispondenza con l’emissione degli avvisi
bonari di pagamento. |
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|
3.
Il
versamento della tariffa deve essere effettuato in unica soluzione, ove
l’importo complessivo dovuto sia inferiore ad € 80,00. 4.
Qualora
invece l’importo complessivo dovuto sia superiore ad Euro 80, Il versamento potrà
essere è effettuato in numero |
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|
5.
Su
richiesta dell’utente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva
difficoltà, può essere concessa, dal Gestore del servizio, la ripartizione
del pagamento delle somme dovute secondo un piano rateale predisposto dallo
stesso Gestore e firmato per accettazione dall’utente, con l’impegno a
versare le somme dovute ed i relativi interessi legali secondo le indicazioni
contenute nel suddetto piano ed esibendo contestualmente la ricevuta del
versamento della prima rata. 6.
In
caso di mancato pagamento di una delle rate successive, il debitore decade
automaticamente dal beneficio della rateazione e l’intero importo non ancora
pagato è immediatamente riscuotibile in un’unica soluzione. 7.
Se
l’importo oggetto di rateazione è superiore ad € 5.000,00, il Gestore può
richiedere, in casi di dubbia esigibilità, la costituzione di un deposito
cauzionale, sotto forma di polizza fidejussoria o bancaria, sulle somme in
scadenza dopo la prima rata. |
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|
-
tramite conto corrente
postale intestato al Gestore del servizio; -
tramite bonifico o
domiciliazione bancaria a favore del Gestore del servizio; -
tramite eventuali canali
telematici predisposti dal Gestore del servizio. -
a fronte comunicazione del Soggetto Gestore,
tramite eventuale versamento diretto presso apposito sportello. |
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|
9.
Il
Gestore appresta idonee forme di pubblicità per assicurare agli interessati
la conoscenza delle modalità di pagamento, del numero di conto corrente
postale, delle coordinate bancarie e delle modalità di corretta indicazione
della causale di versamento. 10.
Nel
caso di presentazione in corso d’anno di denuncia originaria di occupazione o
di variazione, l’utente è tenuto a provvedere al versamento della tariffa
dovuta per la parte dell’anno interessata da tale occupazione e/o variazione
entro trenta giorni dalla presentazione della denuncia. |
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|
12.
In
caso di mancato o parziale pagamento spontaneo alle scadenze indicate
nell’avviso bonario di pagamento, il Gestore provvede a notificare
all’utente, anche a mezzo posta raccomandata, richiesta formale di pagamento
della tariffa, contenente nuovamente l’indicazione dei presupposti per la
determinazione della tariffa, delle somme dovute, nonché del termine per
l’esecuzione del versamento. 13.
In
tale ipotesi, qualunque sia l’importo dovuto, il versamento della tariffa
dovrà essere effettuato in unica soluzione, entro trenta giorni dal
ricevimento della richiesta formale di pagamento. |
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Articolo 26 - Attività di accertamento e recupero |
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1.
Al
Gestore del servizio è delegata l’attività di verifica dei dati contenuti
nelle denuncie che hanno dato luogo all’applicazione della tariffa, nonché di
accertamento in caso di omessa presentazione della denuncia, da effettuarsi
nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune. 2.
A
tal fine, il Gestore del servizio provvede, nei termini di prescrizione
ordinari, a porre in essere le procedure di accertamento della tariffa o
della maggiore tariffa dovuta, con contestuale applicazione degli interessi
moratori, calcolati ai sensi del D.Lgs. 231/2002, nonché delle relative
sanzioni per violazione delle norme del presente regolamento. |
||||
|
3.
Nel
provvedimento di accertamento devono essere indicati, oltre ai criteri di
determinazione della maggiore tariffa dovuta, degli interessi moratori e
delle relative sanzioni, anche i termini e l’Autorità competente avanti a cui
sia possibile proporre eventuale opposizione nei confronti dello stesso
provvedimento di accertamento. 4.
Al
fine dello svolgimento di tale attività di controllo e di accertamento, il
Gestore del servizio può richiedere, con comunicazione formale indirizzata ai
conduttori, agli occupanti o ai detentori, ovvero ai proprietari dei locali
e/o aree, anche con eventuale richiesta di comparire, nei limiti di cui
all’art. 6 comma 4 L. 212/2000: - copia di
planimetrie atte ad accertare le superfici occupate; -
l’esibizione di documenti atti ad accertare la decorrenza di utilizzo del
servizio; - notizie
relative ai presupposti di applicazione tariffaria. |
||||
|
5.
I
soggetti a cui sia stata effettuata tale richiesta sono tenuti a produrre i
documenti, a fornire le notizie richieste ed eventualmente a comparire, entro
trenta giorni dalla richiesta. 6.
In
caso di mancato adempimento da parte dell’utente nel termine concesso, il
Gestore del servizio può disporre, previo avviso da notificarsi all’utente,
anche a mezzo posta raccomandata, almeno cinque giorni prima della verifica,
l’accesso agli immobili oggetto di applicazione della tariffa, ai soli fini
della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, da
effettuarsi da parte di proprio personale munito di specifica autorizzazione. 7.
Nell’ipotesi
in cui, per mancata collaborazione dell’utenza o per materiale impossibilità,
non sia consentito accedere all’immobile, il Gestore del servizio può
emettere gli atti di accertamento sulla base degli elementi in suo possesso,
ovvero mediante ricorso a presunzioni semplici, a norma dell’art. 2729 Codice
civile. |
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|
8.
Dell’esito
delle verifiche e dei controlli effettuati, ove comportino l’applicazione
della tariffa a nuovi utenti ovvero la modifica della tariffa applicata,
viene data comunicazione agli utenti interessati, i quali, ove riscontrino
elementi di discordanza rispetto alle risultanze della verifica effettuata
dal Gestore del servizio, possono, nei successivi trenta giorni, fornire
specifiche controdeduzioni, che, ove riconosciute fondate, comportano
l’annullamento o la rettifica della comunicazione inviata. 9.
Decorso
il termine di trenta giorni senza che gli utenti interessati abbiano fornito
specifiche controdeduzioni, ovvero nell’ipotesi in cui le stesse non siano
ritenute rilevanti, il Gestore del servizio procede all’accertamento della
tariffa o della maggiore tariffa dovuta, con relative sanzioni ed interessi. 10. Al fine dello svolgimento
dell’attività di controllo e di accertamento, il Gestore del servizio può
anche richiedere dati e notizie agli Enti gestori di altri servizi pubblici,
ove rilevanti per lo svolgimento dell’attività di controllo e di accertamento
della tariffa. |
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Articolo 27 - Sanzioni |
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|
1.
In
caso di violazione delle disposizioni di cui al presente regolamento, si
applicheranno le sanzioni amministrative previste dall’art. 7 bis D.Lgs.
267/2000 in materia di violazione di specifiche norme regolamentari, da
graduarsi sulla base di apposito e motivato provvedimento del Gestore del
servizio, in relazione alla gravità della violazione contestata all’utente. |
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Articolo 28 - Riscossione forzata degli importi non versati |
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|
1.
In
caso di mancato o parziale versamento alle scadenze stabilite, la riscossione
forzata della tariffa è effettuata direttamente dal Gestore del servizio, ai
sensi di quanto previsto dall’art. 52 comma 5, lett. b) D.Lgs. 446/1997,
mediante notifica di apposita ingiunzione di pagamento, di cui al R.D. 14
aprile 1910, n. 639. 2.
L’ingiunzione
di pagamento, che risulta esecutiva di diritto ai sensi dell’art. 229 D.Lgs.
19 febbraio 1998, n. 51, viene sottoscritta e notificata, anche a mezzo posta
raccomandata, direttamente dal Gestore del servizio, al quale sono attribuite
anche tutte le ulteriori attività necessarie per la riscossione forzata della
tariffa e dei relativi accessori. |
||||
|
3.
L’ingiunzione
di pagamento deve contenere le indicazioni: a) della tariffa dovuta; b) degli atti di riscossione precedentemente spediti o
notificati dal Gestore del servizio e rimasti insoluti; c) in caso di quantificazione presuntiva ai sensi
dell’art. 2729 Codice civile, degli elementi in base ai quali è stata stimata
la tariffa dovuta; d) degli interessi dovuti sulle somme rimaste insolute,
delle eventuali sanzioni amministrative applicate per la violazione delle
disposizioni regolamentari, nonché delle spese sostenute dal Gestore per la
riscossione forzata della tariffa e per la notifica dei relativi atti; e) dei termini per il
versamento; 2.
f)
dei termini e dell’Autorità giudiziaria avanti alla quale potrà essere
proposta opposizione avverso l’ingiunzione di pagamento. |
||||
|
4.
Nell’ipotesi
in cui l’utente non dovesse provvedere al pagamento delle somme dovute anche
a seguito di notifica dell’ingiunzione di pagamento, il Gestore del servizio
potrà provvedere all’esecuzione forzata nei confronti del debitore,
eventualmente anche avvalendosi delle disposizioni di cui alla Legge 22
novembre 2002 n. 265, a seguito di nomina di apposito Ufficiale della
riscossione. 5.
Resta
impregiudicata la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al
giudice ordinario e conseguente esecuzione forzata, sulla base delle
previsioni di cui agli artt. 474 ss. Codice procedura civile. |
||||
|
6.
L’esecuzione
forzata nei confronti degli utenti che non abbiano provveduto, in tutto od in
parte, al pagamento delle somme dovute, viene effettuata nel rispetto dei
termini di prescrizione fissati dagli artt. 2946 ss. Codice civile. |
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Articolo 29 - Rimborsi ed importi minimi di riscossione |
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|
1.
Il rimborso della
tariffa versata e risultata non dovuta è disposto dal Gestore del servizio,
su richiesta dell’utente ovvero d’ufficio, se direttamente riscontrato. 2.
Le richieste di
rimborso debbono essere presentate con apposita istanza debitamente
documentata entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da
quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. 3.
Il rimborso delle
somme indebitamente versate compete nel termine di prescrizione di cui agli
artt. 2946 ss. codice civile, a decorrere dal momento della presentazione
della relativa domanda ovvero dell’adozione d’ufficio del provvedimento di
rimborso. |
||||
|
4.
Il Gestore del
servizio dovrà evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di
accoglimento o di rigetto entro il termine di 90 giorni decorrenti dal
momento della presentazione dell’istanza da parte dell’utente. 5.
La richiesta di
rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione
dell’avvenuto pagamento. 6.
I rimborsi
d’ufficio non vengono disposti qualora le somme da riconoscere siano
inferiori o uguali ad € 10,00 per anno. 7.
Allo stesso modo,
gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme siano
inferiori o uguali ad € 10,00 per anno; gli incassi a titolo di recupero
evasione, a mezzo di provvedimento di accertamento, non vengono effettuati
qualora le somme siano inferiori o uguali ad € 20,00 per anno, salvo che
vengano accertate a carico del medesimo utente violazioni ripetute per più
annualità. |
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Articolo 30 - Contenzioso |
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|
1.
Nell’ambito del
contratto di servizio stipulato tra il Comune e SETA S.p.A., è attribuita a
quest’ultima, nella sua qualità di Gestore del servizio, la rappresentanza in
giudizio nel contenzioso derivante dall’applicazione e dall’eventuale
accertamento della tariffa, nonché ogni decisione in merito all’opportunità
di costituirsi in giudizio e di proseguire eventualmente nella lite anche nei
gradi successivi. |
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Articolo 31 - Il trattamento dei
dati
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|
1. L’acquisizione di
informazioni relative ai soggetti obbligati al pagamento è un processo
indispensabile per il pagamento della tariffa e per effettuare le relative
elaborazioni statistiche. 2. Il trattamento dei dati
come previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 viene effettuato dal soggetto gestore
della tariffa o dai soggetti da questi incaricati nel rispetto della
normativa vigente. 3. Il Comune provvede ad
inviare al soggetto gestore le banche dati necessarie alla corretta
applicazione della tariffa. 4. Secondo quanto disposto dal
D.Lgs. n. 196/2003 ogni soggetto obbligato al pagamento deve essere informato
circa il trattamento che si compie sui suoi dati e devono essere specificate
le finalità del trattamento di cui al comma 1, le misure di sicurezza
adottate ed infine garantita la tutela della riservatezza dei dati. 5. I dati sono registrati su
supporti cartacei ed elettronici protetti e trattati informaticamente in via
del tutto riservata agli incaricati. |
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TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI |
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Articolo 32 - Norme transitorie |
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1.
A decorrere dal 1°
gennaio 2006 è soppressa l’applicazione della Tassa per lo Smaltimento dei
Rifiuti Solidi Urbani di cui al Capo III del D.Lgs. 507/1993, salvo quanto
disposto dall’art. 33 del presente regolamento. |
||||
|
2.
Sono soppresse
tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento. 3.
In fase di prima
applicazione della tariffa, al fine di rilevare i dati incidenti sulla
commisurazione della tariffa da applicare per l’anno 2006, si assumeranno
come valide le denunce in precedenza prodotte dai contribuenti
all’Amministrazione Comunale ovvero le risultanze degli accertamenti emessi
dall’Ufficio Tributi del Comune e divenuti definitivi, fatta salva la
possibilità di integrazione e modifica dei dati, conseguente ad accertamenti effettuati
da parte del Gestore del servizio eventualmente in collaborazione con il
Comune. |
||||
|
4.
In tal senso, al
fine di consentire la corretta individuazione dei parametri per la
determinazione della tariffa, l’Ufficio Tributi del Comune provvede a
trasmettere al Gestore del servizio tutte le banche dati utilizzate per la
riscossione e l’accertamento della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti
Solidi Urbani di cui sia in possesso, in versione aggiornata e contenente
tutte le informazioni necessarie per la fatturazione e la riscossione della
tariffa. 5.
Nel primo anno di
applicazione della tariffa, non si darà luogo ad applicazione delle sanzioni
previste per le violazioni di cui al presente regolamento, qualora le denunce
originarie o di variazione vengano prodotte entro e non oltre il 31 GENNAIO 2007. |
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Articolo 33 - Gestione a stralcio
per la Tassa Rifiuti
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1. Per l’accertamento e la riscossione della tassa
smaltimento rifiuti, i cui presupposti si siano verificati entro l’anno 2005,
continuano ad applicarsi i poteri e le procedure di accertamento e
riscossione di cui al D.Lgs. 507/1993 e s.m.e.i., sulla scorta altresì del
regolamento comunale approvato con deliberazione C.C. n. 24 del 20/03/2000 e
s.m.e.i. 2. La titolarità delle procedure di cui al comma
precedente permane in capo al Comune, ivi compreso il contenzioso tributario. |
||||
|
3. In deroga a quanto
disposto dal regolamento TARSU, la riscossione degli avvisi di accertamento
emessi a decorrere dal 1° gennaio 2006 avviene mediante versamento diretto su
apposito conto corrente postale intestato al Comune di Chivasso. In tal caso,
il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 60° giorno dal
ricevimento dell’avviso e le successive rate con cadenza bimestrale. 4. La riscossione coattiva
della TARSU, i cui presupposti si siano verificati entro l’anno 2005, può
essere effettuata altresì mediante ingiunzione fiscale, secondo la procedura
indicata nel R.D. 14/4/1910 n. 639. 5. Il Comune trasmetterà i
dati relativi ai successivi accertamenti della tassa. Analogamente il gestore
trasmetterà all’Ufficio Tributi i dati relativi ad accertamenti dai quali
risultino presupposti impositivi ai fini della tassa per le annualità
precedenti l’anno 2006. 5.bis Ai sensi dell’art. 1 comma 165 della legge n. 296 del 27/12/2006
(Finanziaria 2007), sulle somme a titolo di TARSU dovute dal contribuente a
seguito del recupero evasione fiscale e su quelle che l’ente locale deve
corrispondere al contribuente a titolo di rimborso, sono applicati gli
interessi annui al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati
con maturazione giorno per giorno. |
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Articolo 34 - Normativa di rinvio |
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|
1.
Per quanto non
espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni
del D.Lgs. 22/1997 e del D.P.R. 158/1999 e successive modificazioni ed
integrazioni, 2.
Le norme del
presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute
norme vincolanti statali e regionali. 3.
In
tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si
applica la normativa sopraordinata. |
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Articolo 35 - Entrata in vigore |
||||
|
1.
Il presente
Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all’art. 3,
comma 1 L. 212/2000, il 1° gennaio 2006. |
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ALLEGATO “A” AL REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLINANTE LA TIA |
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CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI ASSIMILATI
AGLI URBANI |
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CONDIZIONI QUALITATIVE |
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Sono rifiuti non pericolosi assimilati agli
urbani, sulla base della facoltà concessa dall’art. 21 del D.Lgs. n. 22/1997,
quelli di seguito elencati: §
Imballaggi primari e secondari (di carta, cartone, plastica, legno,
metalli e simili); §
Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e
lattine e simili), §
Sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica,
cellophane; cassette pallets; §
Accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta
adesiva, carta catramata, fogli di carta metallizzata e simili; |
||||
|
§
Frammenti e manufatti di vimini e sughero; §
Paglia e prodotti di paglia; §
Scarti di legno provenienti da falegnameria, trucioli; §
Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palpabile; §
Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracchi e
juta; §
Feltri e tessuti non tessuti; §
Pelle e similpelle; §
Resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e
manufatti composti da tali materiali; |
||||
|
§
Rifiuti ingombranti; §
Imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze
naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e
minerali e simili; §
Moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere; §
Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili); §
Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati; |
||||
|
§
Manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di
ferro e simili; §
Nastri adesivi; §
Cavi e materiale elettrico in genere; §
Pellicole e lastra fotografiche e radiografiche sviluppate; §
Scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato
liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell’industria molitoria e
della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o
comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi,
caseina, sanse esauste e simili; |
||||
|
§
Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche
derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula,
scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili); §
Residui animali e vegetali provenienti dall’estrazione di principi
attivi; §
Accessori per l’informatica. |
||||
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||||
|
CONDIZIONI QUANTITATIVE |
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|
I rifiuti sopra
elencati e quelli suscettibili di essere compresi per similarità nel detto
elenco, sono considerati assimilati, se la loro produzione annua riferita
alla superficie complessivamente utilizzata dall’attività economica, non
superi i 10kg/mq o 0,1 mc/mq. |
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ALLEGATO “B” AL REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLINANTE LA TIA |
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CATEGORIE
UTENZE NON DOMESTICHE |
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1 |
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto |
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|
2 |
Cinematografi e teatri
|
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3 |
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta |
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|
4 |
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi |
|||
|
5 |
Stabilimenti balneari |
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|
6 |
Esposizioni, autosaloni |
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|
7 |
Alberghi con ristorante |
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|
8 |
Alberghi senza ristorante |
|||
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9 |
Case di cura e riposo |
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|
10 |
Ospedali |
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11 |
Uffici, agenzie, studi professionali |
|||
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12 |
Banche ed istituti di credito |
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|
13 |
Negozi abbigliamento, calzature, libreria,
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli |
|||
|
14 |
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze |
|||
|
15 |
Negozi particolari quali filatelia, tende e
tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato |
|||
|
16 |
Banchi di mercato beni durevoli |
|||
|
17 |
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere,
barbiere, estetista |
|||
|
18 |
Attività artigianali tipo botteghe: falegname,
idraulico, fabbro, elettricista, ecc. |
|||
|
19 |
Carrozzeria, autofficina, elettrauto |
|||
|
20 |
Attività industriali con capannone di produzione |
|||
|
21 |
Attività artigianali di produzione beni specifici |
|||
|
22 |
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub |
|||
|
23 |
Mense, birrerie, amburgherie |
|||
|
24 |
Bar, caffè, pasticceria |
|||
|
25 |
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e
formaggi, generi alimentari |
|||
|
26 |
Plurilicenze alimentari e/o
miste |
|||
|
27 |
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizze al taglio |
|||
|
28 |
Ipermercati di generi misti |
|||
|
29 |
Banchi di mercato generi alimentari |
|||
|
30 |
Discoteche, night club |
|||
|
Allegato
C
|
||||
|
Aggiornato l’11 dicembre 2008 |
||||