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REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELLA

TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

 

ai sensi del Decreto Legislativo 507/93 e successive modifiche ed integrazioni

 

Adottato con deliberazione C.C. n. 24 del 20/03/2000

Modificato con deliberazione C.C. n.  2 del 12/02/2003 e

con deliberazione C.C. n. 2 del 02/03/2004

 

LE MODIFICHE APPORTATE CON DELIBERAZIONE C.C. N. 2 DEL 02/03/2004 SONO STATE EVIDENZIATE IN GRASSETTO .

LE PARTI ABROGATE CON LA MEDESIMA DELIBERAZIONE, SONO INVECE STATE BARRATE.

Art. 1 - Istituzione della tassa. 1

Art. 2 - Zone di applicazione del servizio ed applicazione della tassa. 2

Art. 3 - Rifiuti equiparati o assimilabili 2

Art. 4 - Gettito e costo del servizio. 2

Art. 5 - Presupposto e computo della tassa. 3

Art 6  - Esclusioni 4

Art. 7 - Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo. 6

Art. 8 - Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione. 6

Art. 9 - Commisurazione della tassa e classificazione dei locali e delle aree tassabili a decorrere dall’1/1/2003. 7

Art. 9bis - Utenze domestiche dall’1/1/2003 – Numero di persone occupanti i locali 9

Art. 10 - Tassa giornaliera di smaltimento. 10

Art. 11 - Tariffe per particolari condizioni di uso. 10

Art. 12 - Riduzioni della tassa. 11

Art. 12 bis - Particolari agevolazioni 11

Art. 13 - Deliberazioni di tariffa. 11

Art. 14 - Denunce. 12

Art. 15 - Accertamento. 13

Art. 16 - Riscossione. 14

Art. 17 - Poteri dei Comuni 14

Art. 18 - Funzionario responsabile. 15

Art. 19 - Rimborsi 15

Art. 20 - Sanzioni ed interessi 16

Art. 21 - Vigilanza sugli atti regolamentari e sulla gestione del tributo. 16

Art.22 - Disposizioni finali e transitorie. 16

Art.23 - Entrata in vigore. 17

Art. 1 - Istituzione della tassa

 

1.Ai sensi e per gli effetti del Capo III del Decreto Legislativo 15/11/93 n.507 e successive modifiche ed integrazioni per il servizio relativo alla raccolta, cernita, trasporto, trattamento, ammasso e smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati svolto in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati è istituita nel comune di Chivasso, la tassa annuale, disciplinata con il presente regolamento. La tassa è applicata in base a tariffa con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui alle norme seguenti.

 

Art. 2 - Zone di applicazione del servizio ed applicazione della tassa

 

1. All'art.10 del regolamento comunale del servizio di nettezza urbana, adottato con deliberazione C.C.n.198 del 10/7/1983 sono stabiliti i limiti della zona di raccolta obbligatoria, la forma organizzativa e le modalità di effettuazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, con indicazione delle relative capacità minime da assicurare in relazione all'entità e tipologia dei rifiuti da smaltire.

 

2. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti solidi urbani interni e negli insediamenti sparsi, il corrispettivo è dovuto in misura pari al 30% per cento della tariffa.

 

3. Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, provvedendo al conferimento dei rifiuti urbani interni ed equiparati nei contenitori viciniori.

 

4. Se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è svolto nella zona di residenza o di dimora nell'immobile a disposizione ovvero di esercizio dell'attività dell'utente o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del  regolamento comunale del servizio di nettezza urbana, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, stabilite in modo che l'utente possa usufruire agevolmente del servizio di raccolta, il corrispettivo è dovuto nella misura ridotta di cui al comma 2.

 

5. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, in base a domanda documentata, di una quota del corrispettivo corrispondente al periodo di interruzione.

 

Art. 3 - Rifiuti equiparati o assimilabili

 

1. Con deliberazione C.C. n. 39 dell’ 1/6/1998, sono stati assimilati ai rifiuti solidi urbani i rifiuti speciali non pericolosi provenienti dalle attività industriali, artigianali, commerciali e di servizio, qualora abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o comunque siano costituiti da manufatti o materiali simili a quelli elencati a titolo esemplificativo al n. 1 punto 1.1.1 lettera a) della deliberazione del Comitato interministeriale del 27/7/1984, riportati nel prospetto, così come modificato, che si allega al presente Regolamento.

 

Art. 4 - Gettito e costo del servizio

 

1.Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, nè può essere inferiore, per gli enti di cui all'art. 45, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (enti che hanno dichiarato il dissesto o che dal conto consuntivo presentino gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio), al 70 per cento del predetto costo, fermo restando per gli enti di cui alla lettera a) dello stesso articolo 45, comma 2 (ovvero per gli enti che hanno dichiarato il dissesto) , il disposto dell'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito con modificazioni dalla L 24 aprile 1989 n° 144. Per gli altri enti il gettito complessivo della tassa non può essere inferiore al 50 per cento del costo di esercizio. Ai fini dell'osservanza degli indicati limiti minimo e massimo di copertura dei costi si fa riferimento ai dati del conto consuntivo comprovati da documentazioni ufficiali. L’addizionale ex-ECA (10% della tassa) può essere considerata ai fini della copertura di cui al presente comma, fermo restando la necessità di dettagliare la composizione del gettito, distintamente per tassa ed addizionale.

 

1bis. Con la deliberazione di cui al successivo art. 13, la Giunta Comunale fissa annualmente il grado di copertura del costo del servizio attraverso il gettito della tassa, sulla base degli indirizzi generali per la determinazione delle tariffe stabiliti con il presente regolamento.

 

2.Il costo del servizio di cui al comma 1 comprende le spese inerenti e comunque gli oneri diretti ed indiretti, nonchè le quote di ammortamento dei mutui per la costituzione di consorzi per lo smaltimento dei rifiuti. Per le quote di ammortamento degli impianti e delle attrezzature si applicano i coefficienti stabiliti ai sensi dell'art. 67, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Fra i costi di gestione delle aziende speciali, municipalizzate e consortili debbono essere compresi anche gli oneri finanziari dovuti agli enti proprietari ai sensi dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902, da versare agli enti proprietari stessi entro l'esercizio successivo a quello della riscossione ed erogazione in conto esercizio.

 

3.Dal costo, determinato in base al disposto del comma 2, sono dedotte per quota percentuale, corrispondente al rapporto tra il costo di smaltimento dei rifiuti interni ed equiparati a quello relativo allo smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 2, terzo comma, n. 3), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, le entrate derivanti dal recupero e riciclo dei rifiuti sotto forma di energia o materie prime secondarie diminuite di un importo pari alla riduzione di tassa eventualmente riconosciuta nei confronti del singolo utente ai sensi dell'art.67, comma 2.del D.Lvo 507/93.

 

4.  Ai sensi dell’art. 1 comma 7 del Decreto Legge 27/12/2000 n. 392, convertito in Legge 28/2/2001 n. 26, il costo da prendere in considerazione per il calcolo delle tariffe è quello complessivo.

 

5. Ai sensi dell'art. 3 comma 39 della L. 549/95, come modificato dall'art. 1, comma 159 della L. 662/96 la maggiore spesa del servizio di nettezza urbana derivante dal pagamento del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito dall'art. 3 comma 24 e ss. della L. 549/95 costituisce costo del servizio di smaltimento.

 

6.  Ai fini del computo del tasso di copertura si considera altresì il mancato gettito derivante dall’applicazione delle esenzioni o agevolazioni di cui agli artt. 2 comma 2,  6 comma 5, 11 commi 2 e 3, e 12 comma 1 lettere c), d), ed e) ed f) e 12bis. Tale mancato gettito dovrà essere iscritto a Bilancio come autorizzazione di spesa.

 

Art. 5 - Presupposto e computo della tassa

 

1.Ai sensi dell'art.62 Decreto Legislativo 507/93 e sue modifiche ed integrazioni, il presupposto della tassa è l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dagli articoli 1 e 2, fermo restando quanto disposto dall'art. 2, comma 4. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

 

1bis. Le coperture di aree aperte, anche solo da un lato,  pertinenziali o accessorie di civili abitazioni, non sono soggette a tassazione.

 

2. La tassa è calcolata in ragione di metro quadro di superficie dei locali e delle aree tassabili.

La superficie tassabile dei locali è misurata sul filo interno dei muri mentre quella delle aree è misurata sul perimetro interno alle aree stesse, al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono. Per l'individuazione delle aree di pertinenza od accessorio degli edifici si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio o al mappale asservito all'edificio in base alle risultanze catastali.

 

3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

 

3bis.  La tariffa applicabile ad un’attività economica è di norma unica, anche se le superfici sulle quali essa è esercitata presentano diversa destinazione d’uso (es. superfici di vendita, esposizioni, deposito, ecc.) e sono eventualmente ubicate in luoghi diversi.

 

Nel caso di magazzini e depositi di attività commerciali, artigianali ed industriali ad uso esclusivo dell’attività, per l’applicazione della tariffa della tassa si fa riferimento all’attività principale.

 

Agli esercizi commerciali con superficie espositiva non inferiore al 50% della superficie complessiva dell’insediamento, si applica la tariffa relativa alla categoria “Esposizioni”.

 

Gli uffici collocati negli stabilimenti industriali vengono tassati in base alla categoria specifica (uffici).

 

La tariffa applicata alle abitazioni e relative pertinenze si intende come tariffa media, in quanto considera la diversa potenzialità di produzione di rifiuti presente nei differenti locali.

 

4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani (rifiuti pericolosi), allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Si rimanda all’art. 6 comma 3 per una più dettagliata indicazione delle aree escluse dalla tassazione per il motivo di cui al presente comma.

 

5. Al fine della tassazione, la superficie di solai,  soffitte,  sottotetti e simili è computata in  misura del 50%.

 

5. Al fine della tassazione, le superfici di tutti i locali ubicati sotto il tetto sono trattati nel seguente modo:

·         computate per intero nel caso di locali sottotetto abitabili o agibili (locale avente un’altezza media uguale o superiore a 2,40 mt ed un’altezza minima di 1,60 mt);

·         computate al 50% nel caso di locali usabili (locale avente l’altezza media inferiore a 2,40 mt ed un’altezza minima inferiore ad 1,60 mt);

·         non computate nel caso di locali sottotetto non usabili o non agibili (locale avente un’altezza media inferiore od uguale a 1,80 mt, senza opere di finitura e tramezzature interne).

 

 

Art 6  - Esclusioni

 

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati quali ad esempio:

a) centrali termiche e locali destinati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori e comunque ove non si abbia di regola presenza umana e/o ciclo di lavorazione;

b) le superfici utilizzate per attività sportiva per le parti riservate ai soli praticanti, fermo restando l'obbligo della tassa per le parti utilizzate come servizi spogliatoi, magazzini attrezzature, biglietterie, servizi, uffici, punti di ristoro, gradinate, ecc. comunque non adibite direttamente all'attività sportiva;

c) locali sottotetto non usabili o non agibili (locale avente un’altezza media inferiore od uguale a 1,80 mt, senza opere di finitura e tramezzature interne).

 

2. Non sono altresì soggetti alla tassa i locali o le aree che risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili (eventualmente anche a mezzo sopralluogo) o ad idonea documentazione, quali ad esempio:

a) le unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e/o di utenze gas, acqua ecc., limitatamente al periodo di mancato utilizzo;

b) i fabbricati danneggiati, abbandonati, non agibili in ristrutturazione, purchè tale stato risulti da adeguata documentazione probante rilasciata dai competenti uffici della Pubblica Amministrazione limitatamente al periodo di mancato utilizzo.

 

3. Ai sensi dell’art. 5 comma 4, non sono soggette alla tassa:

a) le superfici degli insediamenti industriali, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che usualmente caratterizzano tali lavorazioni; di contro sono soggette alla tassa le superfici degli insediamenti industriali adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi;

b) le porzioni di superfici degli insediamenti artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali pericolosi o comunque non assimilabili agli urbani;

c) le superfici dei locali e delle aree adibite all’esercizio dell’impresa agricola sul fondo e relative pertinenze; sono invece assoggettabili alla tassa le superfici delle abitazioni, nonchè dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell’impresa agricola, ancorchè risultino ubicati sul fondo agricolo;

d) le superfici diverse da quelle sopra indicate, dove si formano quegli altri rifiuti speciali non assimilati agli urbani di cui al 3° comma dell’art. 7 del D.lgs. 5/2/1997 n. 22 e s.m.e.i.

 

3bis. Ai fini dell’applicazione dell’esclusione di cui al precedente comma 3 lettera c) si recepiscono i criteri di indirizzo fissati con deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 5/2/2004.

 

4. Sono altresì esclusi dalla tassazione i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;

 

5. Sono infine non soggetti alla tassa:

a) i locali utilizzati da enti ed istituzioni religiosi riconosciuti dallo Stato, limitatamente alla superficie adibita allo svolgimento del rito prescritto dai dogmi delle diverse religioni;

b)  i locali e le aree le cui spese gravano sul Comune.

c) le abitazioni  e le relative pertinenze delle persone o delle famiglie indigenti che usufruiscono di sussidi a titolo di “minimo alimentare” o “minimo vitale” da parte del Consorzio Intercomunale Servizi Sociali (CISS), siano essi a carattere continuativo o saltuario. Nel caso in cui il contributo sia continuativo, l’esenzione compete per l’intera annualità; nel caso invece in cui il contributo sia saltuario, l’esenzione è computata in dodicesimi, sulla base della durata del contributo stesso. Tale agevolazione è concessa a coloro i quali risultano inseriti negli elenchi formati dai competenti uffici comunali, sulla base delle segnalazioni effettuate periodicamente dal CISS;

d) le abitazioni e le relative pertinenze delle persone o delle famiglie indigenti che si trovano in una particolare situazione di disagio segnalate dal CISS anche per ragioni diverse rispetto a quellie di cui al precedente punto c).

e) le abitazioni e le relative pertinenze il cui unico occupante ultra 65enne trae sostentamento esclusivamente da pensione di importo pari o inferiore ad una pensione sociale o da pensione minima erogata dall’ INPS, comprensiva delle maggiorazioni sociali spettanti e che non risulti proprietario di beni immobili ad esclusione dell’abitazione principale avente un valore catastale non superiore ad euro 75.000,00 e/o titoli mobiliari.

 

Art. 7 - Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo 

 

1.La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali e le aree scoperte di cui all'art. 5 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo famigliare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

 

2. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell’art. 5. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

 

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

 

4. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione, locate occasionalmente e comunque per periodi inferiori a 6 mesi, la tassa è sempre dovuta dal proprietario.

 

Art. 8 - Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

 

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

 

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata all'amministratore con le modalità di cui all'art.7, comma 3.

 

3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

 

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

                               

Art. 9 - Commisurazione della tassa e classificazione dei locali e delle aree tassabili a decorrere dall’1/1/2003

 

 

1. La tassa viene applicata alla superficie dei locali e delle aree in cui si producono rifiuti solidi urbani e speciali assimilati ai rifiuti urbani secondo tariffe commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti producibili  in relazione al tipo d’uso cui i medesimi sono destinati e  al costo dello smaltimento.

 

2. Con la deliberazione di cui all’art. 13 comma 1 si stabilisce la ripartizione dei costi totali copribili con la tassa fra le due macrocategorie di utenza costituite dalle “utenze domestiche” e dalle “utenze non domestiche”

 

3. Le tariffe, espresse in Euro/mq./anno, vengono determinate, per ciascuna delle categorie  individuate nell’ambito delle due macrocategorie di cui sopra,  dividendo il costo complessivo di gestione della categoria per la superficie totale della categoria stessa. Il costo imputabile alla singola categoria viene determinato moltiplicando il costo attribuito alla macrocategoria “utenza domestica” o “utenza non domestica” (rapportato al tasso di copertura prescelto) per il coefficiente potenziale di produzione dei rifiuti corretto alla superficie della singola categoria. Le tariffe delle singole categorie saranno conseguentemente determinate applicando i seguenti algoritmi:

 

a)                        COEFFICIENTE PRESCELTO * MQ CATEGORIA = COEFFICIENTE CORRETTO

                                                                             ALLA SUPERFICIE

 

 

b) COEFFICIENTE CORRETTO ALLA SUPERFICIE =  COEFFICIENTE CORRETTO

   å COEFFICIENTI CORRETTI ALLE SUPERFICI