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REGOLAMENTO COMUNALE PER
L’APPLICAZIONE DELLA |
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TASSA PER LO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI |
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sensi del Decreto Legislativo 507/93 e successive modifiche ed integrazioni |
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Adottato con deliberazione C.C. n. 24 del 20/03/2000 |
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Modificato con deliberazione C.C. n. 2 del 12/02/2003 e |
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con deliberazione C.C. n. 2 del 02/03/2004 |
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LE MODIFICHE
APPORTATE CON DELIBERAZIONE C.C. N. 2 DEL 02/03/2004 SONO STATE EVIDENZIATE
IN GRASSETTO . |
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LE PARTI
ABROGATE CON LA MEDESIMA DELIBERAZIONE, SONO INVECE STATE BARRATE. |
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Art. 1 - Istituzione
della tassa Art. 2 - Zone di applicazione del servizio ed
applicazione della tassa Art. 3 - Rifiuti equiparati o assimilabili Art. 4 - Gettito e costo del servizio Art. 5 - Presupposto e computo della tassa Art. 7 - Soggetti passivi e soggetti responsabili del
tributo Art. 8 - Inizio e cessazione dell'occupazione o
detenzione Art. 9bis - Utenze domestiche dall’1/1/2003 – Numero di
persone occupanti i locali Art. 10 - Tassa giornaliera di smaltimento Art. 11 - Tariffe per particolari condizioni di uso Art. 12 - Riduzioni della tassa Art. 12 bis - Particolari agevolazioni Art. 13 - Deliberazioni di tariffa Art. 18 - Funzionario responsabile Art. 20 - Sanzioni ed interessi Art. 21 - Vigilanza sugli atti regolamentari e sulla
gestione del tributo |
Art. 1 - Istituzione della tassa |
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1.Ai sensi e per gli
effetti del Capo III del Decreto Legislativo 15/11/93 n.507 e successive
modifiche ed integrazioni per il servizio relativo alla raccolta, cernita,
trasporto, trattamento, ammasso e smaltimento dei rifiuti solidi urbani
interni ed equiparati svolto in regime di privativa nell'ambito del centro
abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati è istituita nel comune di
Chivasso, la tassa annuale, disciplinata con il presente regolamento. La
tassa è applicata in base a tariffa con l'osservanza delle prescrizioni e dei
criteri di cui alle norme seguenti. |
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Art. 2 - Zone di applicazione del servizio ed applicazione della tassa |
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1. All'art.10 del
regolamento comunale del servizio di nettezza urbana, adottato con
deliberazione C.C.n.198 del 10/7/1983 sono stabiliti i limiti della zona di
raccolta obbligatoria, la forma organizzativa e le modalità di effettuazione
del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, con
indicazione delle relative capacità minime da assicurare in relazione
all'entità e tipologia dei rifiuti da smaltire. |
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2. Nelle zone in cui non
è effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti solidi urbani
interni e negli insediamenti sparsi, il corrispettivo è dovuto in misura
pari al 30% per cento della tariffa. |
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3. Gli occupanti o
detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta
sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana,
provvedendo al conferimento dei rifiuti urbani interni ed equiparati nei
contenitori viciniori. |
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4. Se il servizio di
raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è svolto nella zona di residenza
o di dimora nell'immobile a disposizione ovvero di esercizio dell'attività
dell'utente o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento comunale del servizio di nettezza
urbana, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza
della raccolta, stabilite in modo che l'utente possa usufruire agevolmente
del servizio di raccolta, il corrispettivo è dovuto nella misura ridotta di
cui al comma 2. |
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5. L'interruzione
temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili
impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo.
Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga,
determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria
di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente secondo le norme e
prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese con
diritto allo sgravio o restituzione, in base a domanda documentata, di una
quota del corrispettivo corrispondente al periodo di interruzione. |
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Art. 3 - Rifiuti equiparati o assimilabili |
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1. Con deliberazione C.C. n. 39 dell’ 1/6/1998,
sono stati assimilati ai rifiuti solidi urbani i rifiuti speciali non
pericolosi provenienti dalle attività industriali, artigianali, commerciali e
di servizio, qualora abbiano una composizione merceologica analoga a quella
dei rifiuti urbani o comunque siano costituiti da manufatti o materiali
simili a quelli elencati a titolo esemplificativo al n. 1 punto 1.1.1 lettera
a) della deliberazione del Comitato interministeriale del 27/7/1984,
riportati nel prospetto, così come modificato, che si allega al presente
Regolamento. |
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Art. 4 - Gettito e costo del servizio |
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1.Il gettito complessivo
della tassa non può superare il costo di esercizio del servizio di
smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, nè può essere
inferiore, per gli enti di cui all'art. 45, comma 2, lettera b), del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (enti che hanno dichiarato il dissesto o
che dal conto consuntivo presentino gravi ed incontrovertibili condizioni di
squilibrio), al 70 per cento del predetto costo, fermo restando per gli enti
di cui alla lettera a) dello stesso articolo 45, comma 2 (ovvero per gli enti
che hanno dichiarato il dissesto) , il disposto dell'articolo 25 del
decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito con modificazioni dalla L 24
aprile 1989 n° 144. Per gli altri enti il gettito complessivo della tassa non
può essere inferiore al 50 per cento del costo di esercizio. Ai fini
dell'osservanza degli indicati limiti minimo e massimo di copertura dei costi
si fa riferimento ai dati del conto consuntivo comprovati da documentazioni
ufficiali. L’addizionale ex-ECA (10% della tassa) può essere considerata ai
fini della copertura di cui al presente comma, fermo restando la necessità di
dettagliare la composizione del gettito, distintamente per tassa ed
addizionale. |
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1bis. Con la
deliberazione di cui al successivo art. 13, la Giunta Comunale fissa
annualmente il grado di copertura del costo del servizio attraverso il
gettito della tassa, sulla base degli indirizzi generali per la
determinazione delle tariffe stabiliti con il presente regolamento. |
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2.Il costo del servizio
di cui al comma 1 comprende le spese inerenti e comunque gli oneri diretti ed
indiretti, nonchè le quote di ammortamento dei mutui per la costituzione di
consorzi per lo smaltimento dei rifiuti. Per le quote di ammortamento degli
impianti e delle attrezzature si applicano i coefficienti stabiliti ai sensi
dell'art. 67, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Fra i
costi di gestione delle aziende speciali, municipalizzate e consortili
debbono essere compresi anche gli oneri finanziari dovuti agli enti
proprietari ai sensi dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica
4 ottobre 1986, n. 902, da versare agli enti proprietari stessi entro
l'esercizio successivo a quello della riscossione ed erogazione in conto
esercizio. |
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3.Dal costo, determinato
in base al disposto del comma 2, sono dedotte per quota percentuale,
corrispondente al rapporto tra il costo di smaltimento dei rifiuti interni ed
equiparati a quello relativo allo smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo
2, terzo comma, n. 3), del decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre 1982, n. 915, le entrate derivanti dal recupero e riciclo dei
rifiuti sotto forma di energia o materie prime secondarie diminuite di un
importo pari alla riduzione di tassa eventualmente riconosciuta nei confronti
del singolo utente ai sensi dell'art.67, comma 2.del D.Lvo 507/93. |
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4. Ai sensi
dell’art. 1 comma 7 del Decreto Legge 27/12/2000 n. 392, convertito in Legge
28/2/2001 n. 26, il costo da prendere in considerazione per il calcolo delle
tariffe è quello complessivo. |
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5. Ai sensi dell'art. 3
comma 39 della L. 549/95, come modificato dall'art. 1, comma 159 della L.
662/96 la maggiore spesa del servizio di nettezza urbana derivante dal
pagamento del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti
solidi, istituito dall'art. 3 comma 24 e ss. della L. 549/95 costituisce
costo del servizio di smaltimento. |
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6. Ai fini
del computo del tasso di copertura si considera altresì il mancato gettito
derivante dall’applicazione delle esenzioni o agevolazioni di cui agli artt.
2 comma 2, 6 comma 5, 11 commi 2 e 3, |
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Art. 5 - Presupposto e computo della tassa |
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1.Ai sensi dell'art.62
Decreto Legislativo 507/93 e sue modifiche ed integrazioni, il presupposto
della tassa è l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali ed
aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte
pertinenziali o accessorie di civili abitazioni, esistenti nelle zone del
territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque
reso in via continuativa nei modi previsti dagli articoli 1 e 2, fermo
restando quanto disposto dall'art. 2, comma 4. Per l'abitazione colonica e
gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche
quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata
soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato. |
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1bis. Le coperture di
aree aperte, anche solo da un lato,
pertinenziali o accessorie di civili abitazioni, non sono soggette a
tassazione. |
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2. La tassa è calcolata
in ragione di metro quadro di superficie dei locali e delle aree tassabili. |
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La superficie tassabile
dei locali è misurata sul filo interno dei muri mentre quella delle aree è
misurata sul perimetro interno alle aree stesse, al netto delle eventuali
costruzioni che vi insistono. Per l'individuazione delle aree di pertinenza
od accessorio degli edifici si fa riferimento alle superfici recintate
pertinenti all'edificio o al mappale asservito all'edificio in base alle
risultanze catastali. |
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3. Nelle unità
immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività
economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista
per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine
utilizzata. |
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3bis. La tariffa applicabile ad un’attività
economica è di norma unica, anche se le superfici sulle quali essa è
esercitata presentano diversa destinazione d’uso (es. superfici di vendita,
esposizioni, deposito, ecc.) e sono eventualmente ubicate in luoghi diversi. |
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Nel caso di magazzini e depositi di attività
commerciali, artigianali ed industriali ad uso esclusivo dell’attività, per
l’applicazione della tariffa della tassa si fa riferimento all’attività
principale. |
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Agli esercizi
commerciali con superficie espositiva non inferiore al 50% della superficie
complessiva dell’insediamento, si applica la tariffa relativa alla categoria
“Esposizioni”. |
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Gli uffici collocati
negli stabilimenti industriali vengono tassati in base alla categoria
specifica (uffici). |
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La tariffa applicata
alle abitazioni e relative pertinenze si intende come tariffa media, in
quanto considera la diversa potenzialità di produzione di rifiuti presente
nei differenti locali. |
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4. Nella determinazione
della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per
specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di
regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani (rifiuti pericolosi),
allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i
produttori stessi in base alle norme vigenti. Si rimanda all’art. 6 comma 3
per una più dettagliata indicazione delle aree escluse dalla tassazione per
il motivo di cui al presente comma. |
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5. Al fine della tassazione, le
superfici di tutti i locali ubicati sotto il tetto sono trattati nel seguente
modo: |
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·
computate per intero nel caso di locali sottotetto abitabili o
agibili (locale avente un’altezza media uguale o superiore a 2,40 mt ed
un’altezza minima di 1,60 mt); |
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·
computate al 50% nel caso di locali usabili (locale avente l’altezza
media inferiore a 2,40 mt ed un’altezza minima inferiore ad 1,60 mt); |
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·
non computate nel caso di locali sottotetto non usabili o non
agibili (locale avente un’altezza media inferiore od uguale a 1,80 mt, senza
opere di finitura e tramezzature interne). |
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Art 6 - Esclusioni |
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1. Non sono soggetti
alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro
natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati quali ad
esempio: |
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a) centrali termiche e
locali destinati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani
ascensori e comunque ove non si abbia di regola presenza umana e/o ciclo di
lavorazione; |
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b) le superfici
utilizzate per attività sportiva per le parti riservate ai soli praticanti,
fermo restando l'obbligo della tassa per le parti utilizzate come servizi
spogliatoi, magazzini attrezzature, biglietterie, servizi, uffici, punti di
ristoro, gradinate, ecc. comunque non adibite direttamente all'attività
sportiva; |
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c) locali sottotetto non
usabili o non agibili (locale avente un’altezza media inferiore od uguale a
1,80 mt, senza opere di finitura e tramezzature interne). |
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2. Non sono altresì
soggetti alla tassa i locali o le aree che risultino in obiettive condizioni
di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano
indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate
in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili (eventualmente anche a
mezzo sopralluogo) o ad idonea documentazione, quali ad esempio: |
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a) le unità immobiliari
prive di mobili e suppellettili e/o di utenze gas, acqua ecc., limitatamente
al periodo di mancato utilizzo; |
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b) i fabbricati
danneggiati, abbandonati, non agibili in ristrutturazione, purchè tale stato
risulti da adeguata documentazione probante rilasciata dai competenti uffici
della Pubblica Amministrazione limitatamente al periodo di mancato utilizzo. |
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3. Ai sensi dell’art. 5
comma 4, non sono soggette alla tassa: |
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a) le superfici degli
insediamenti industriali, limitatamente alle porzioni di esse dove si
svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è
rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che
usualmente caratterizzano tali lavorazioni; di contro sono soggette alla
tassa le superfici degli insediamenti industriali adibite ad uffici,
abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi; |
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b) le porzioni di
superfici degli insediamenti artigianali, commerciali e di servizi sulle
quali si formano di regola rifiuti speciali pericolosi o comunque non
assimilabili agli urbani; |
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c) le superfici dei locali e delle aree adibite
all’esercizio dell’impresa agricola sul fondo e relative pertinenze; sono
invece assoggettabili alla tassa le superfici delle abitazioni, nonchè dei
locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell’impresa agricola,
ancorchè risultino ubicati sul fondo agricolo; |
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d) le superfici diverse
da quelle sopra indicate, dove si formano quegli altri rifiuti speciali non
assimilati agli urbani di cui al 3° comma dell’art. 7 del D.lgs. 5/2/1997 n.
22 e s.m.e.i. |
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3bis. Ai fini
dell’applicazione dell’esclusione di cui al precedente comma 3 lettera c) si
recepiscono i criteri di indirizzo fissati con deliberazione della Giunta
Comunale n. 14 del 5/2/2004. |
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4. Sono altresì esclusi
dalla tassazione i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste
l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed
assimilati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o
regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione
civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri; |
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5. Sono infine non
soggetti alla tassa: |
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a) i locali utilizzati
da enti ed istituzioni religiosi riconosciuti dallo Stato, limitatamente alla
superficie adibita allo svolgimento del rito prescritto dai dogmi delle
diverse religioni; |
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b) i locali e le aree le cui spese gravano
sul Comune. |
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c) le abitazioni e le relative pertinenze delle persone o
delle famiglie indigenti che usufruiscono di sussidi a titolo di “minimo
alimentare” o “minimo vitale” da parte del Consorzio Intercomunale Servizi
Sociali (CISS), siano essi a carattere continuativo o saltuario. Nel caso in
cui il contributo sia continuativo, l’esenzione compete per l’intera
annualità; nel caso invece in cui il contributo sia saltuario, l’esenzione è
computata in dodicesimi, sulla base della durata del contributo stesso. Tale
agevolazione è concessa a coloro i quali risultano inseriti negli elenchi
formati dai competenti uffici comunali, sulla base delle segnalazioni
effettuate periodicamente dal CISS; |
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d) le abitazioni e le
relative pertinenze delle persone o delle famiglie |
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e) le abitazioni e le
relative pertinenze il cui unico occupante ultra 65enne trae sostentamento
esclusivamente da pensione di importo pari o inferiore ad una pensione
sociale o |
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Art. 7 - Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo |
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1.La tassa è dovuta da
coloro che occupano o detengono i locali e le aree scoperte di cui all'art. 5
con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo famigliare o tra
coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. |
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2. Sono escluse dalla
tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice
civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell’art. 5. Resta ferma
l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva. |
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3. Nel caso di locali in
multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i
servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali
ed aree scoperte di uso comune e per locali ed aree scoperte in uso esclusivo
ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi
ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario
riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. |
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4. Per le
unità immobiliari adibite ad abitazione, locate occasionalmente e comunque
per periodi inferiori a 6 mesi, la tassa è sempre dovuta dal proprietario. |
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Art. 8 - Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione |
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1. La tassa è
corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde
un'autonoma obbligazione tributaria. |
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2. L'obbligazione
decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha
avuto inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli
utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva
ed è versata all'amministratore con le modalità di cui all'art.7, comma 3. |
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3. La cessazione, nel
corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto
all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare
successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione
debitamente accertata. |
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4. In caso di mancata
presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo
non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia
di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione
dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente
subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio. |
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Art. 9 - Commisurazione della tassa e classificazione dei locali e delle aree tassabili a decorrere dall’1/1/2003 |
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1. La tassa viene applicata alla superficie dei
locali e delle aree in cui si producono rifiuti solidi urbani e speciali
assimilati ai rifiuti urbani secondo tariffe commisurate alle quantità e
qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti
producibili in relazione al tipo
d’uso cui i medesimi sono destinati e
al costo dello smaltimento. |
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2. Con la deliberazione di cui all’art. 13 comma 1
si stabilisce la ripartizione dei costi totali copribili con la tassa fra le
due macrocategorie di utenza costituite dalle “utenze domestiche” e dalle
“utenze non domestiche” |
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3. Le tariffe, espresse in
Euro/mq./anno, vengono determinate, per ciascuna delle categorie individuate nell’ambito delle due
macrocategorie di cui sopra,
dividendo il costo complessivo di gestione della categoria per la
superficie totale della categoria stessa. Il costo imputabile alla singola
categoria viene determinato moltiplicando il costo attribuito alla
macrocategoria “utenza domestica” o “utenza non domestica” (rapportato al
tasso di copertura prescelto) per il coefficiente potenziale di produzione
dei rifiuti corretto alla superficie della singola categoria. Le tariffe
delle singole categorie saranno conseguentemente determinate applicando i
seguenti algoritmi: |
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a)
COEFFICIENTE
PRESCELTO * MQ CATEGORIA = COEFFICIENTE CORRETTO |
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ALLA
SUPERFICIE |
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b) COEFFICIENTE
CORRETTO ALLA SUPERFICIE = COEFFICIENTE CORRETTO |
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å
COEFFICIENTI CORRETTI ALLE SUPERFICI |
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