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REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELLA

TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

 

ai sensi del Decreto Legislativo 507/93 e successive modifiche ed integrazioni

 

Adottato con deliberazione C.C. n. 24 del 20/03/2000

Modificato con deliberazione C.C. n.  2 del 12/02/2003 e

con deliberazione C.C. n. 2 del 02/03/2004

 

LE MODIFICHE APPORTATE CON DELIBERAZIONE C.C. N. 2 DEL 02/03/2004 SONO STATE EVIDENZIATE IN GRASSETTO .

LE PARTI ABROGATE CON LA MEDESIMA DELIBERAZIONE, SONO INVECE STATE BARRATE.

Art. 1 - Istituzione della tassa. 1

Art. 2 - Zone di applicazione del servizio ed applicazione della tassa. 2

Art. 3 - Rifiuti equiparati o assimilabili 2

Art. 4 - Gettito e costo del servizio. 2

Art. 5 - Presupposto e computo della tassa. 3

Art 6  - Esclusioni 4

Art. 7 - Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo. 6

Art. 8 - Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione. 6

Art. 9 - Commisurazione della tassa e classificazione dei locali e delle aree tassabili a decorrere dall’1/1/2003. 7

Art. 9bis - Utenze domestiche dall’1/1/2003 – Numero di persone occupanti i locali 9

Art. 10 - Tassa giornaliera di smaltimento. 10

Art. 11 - Tariffe per particolari condizioni di uso. 10

Art. 12 - Riduzioni della tassa. 11

Art. 12 bis - Particolari agevolazioni 11

Art. 13 - Deliberazioni di tariffa. 11

Art. 14 - Denunce. 12

Art. 15 - Accertamento. 13

Art. 16 - Riscossione. 14

Art. 17 - Poteri dei Comuni 14

Art. 18 - Funzionario responsabile. 15

Art. 19 - Rimborsi 15

Art. 20 - Sanzioni ed interessi 16

Art. 21 - Vigilanza sugli atti regolamentari e sulla gestione del tributo. 16

Art.22 - Disposizioni finali e transitorie. 16

Art.23 - Entrata in vigore. 17

Art. 1 - Istituzione della tassa

 

1.Ai sensi e per gli effetti del Capo III del Decreto Legislativo 15/11/93 n.507 e successive modifiche ed integrazioni per il servizio relativo alla raccolta, cernita, trasporto, trattamento, ammasso e smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati svolto in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati è istituita nel comune di Chivasso, la tassa annuale, disciplinata con il presente regolamento. La tassa è applicata in base a tariffa con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui alle norme seguenti.

 

Art. 2 - Zone di applicazione del servizio ed applicazione della tassa

 

1. All'art.10 del regolamento comunale del servizio di nettezza urbana, adottato con deliberazione C.C.n.198 del 10/7/1983 sono stabiliti i limiti della zona di raccolta obbligatoria, la forma organizzativa e le modalità di effettuazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, con indicazione delle relative capacità minime da assicurare in relazione all'entità e tipologia dei rifiuti da smaltire.

 

2. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti solidi urbani interni e negli insediamenti sparsi, il corrispettivo è dovuto in misura pari al 30% per cento della tariffa.

 

3. Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, provvedendo al conferimento dei rifiuti urbani interni ed equiparati nei contenitori viciniori.

 

4. Se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è svolto nella zona di residenza o di dimora nell'immobile a disposizione ovvero di esercizio dell'attività dell'utente o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del  regolamento comunale del servizio di nettezza urbana, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, stabilite in modo che l'utente possa usufruire agevolmente del servizio di raccolta, il corrispettivo è dovuto nella misura ridotta di cui al comma 2.

 

5. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, in base a domanda documentata, di una quota del corrispettivo corrispondente al periodo di interruzione.

 

Art. 3 - Rifiuti equiparati o assimilabili

 

1. Con deliberazione C.C. n. 39 dell’ 1/6/1998, sono stati assimilati ai rifiuti solidi urbani i rifiuti speciali non pericolosi provenienti dalle attività industriali, artigianali, commerciali e di servizio, qualora abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o comunque siano costituiti da manufatti o materiali simili a quelli elencati a titolo esemplificativo al n. 1 punto 1.1.1 lettera a) della deliberazione del Comitato interministeriale del 27/7/1984, riportati nel prospetto, così come modificato, che si allega al presente Regolamento.

 

Art. 4 - Gettito e costo del servizio

 

1.Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, nè può essere inferiore, per gli enti di cui all'art. 45, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (enti che hanno dichiarato il dissesto o che dal conto consuntivo presentino gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio), al 70 per cento del predetto costo, fermo restando per gli enti di cui alla lettera a) dello stesso articolo 45, comma 2 (ovvero per gli enti che hanno dichiarato il dissesto) , il disposto dell'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito con modificazioni dalla L 24 aprile 1989 n° 144. Per gli altri enti il gettito complessivo della tassa non può essere inferiore al 50 per cento del costo di esercizio. Ai fini dell'osservanza degli indicati limiti minimo e massimo di copertura dei costi si fa riferimento ai dati del conto consuntivo comprovati da documentazioni ufficiali. L’addizionale ex-ECA (10% della tassa) può essere considerata ai fini della copertura di cui al presente comma, fermo restando la necessità di dettagliare la composizione del gettito, distintamente per tassa ed addizionale.

 

1bis. Con la deliberazione di cui al successivo art. 13, la Giunta Comunale fissa annualmente il grado di copertura del costo del servizio attraverso il gettito della tassa, sulla base degli indirizzi generali per la determinazione delle tariffe stabiliti con il presente regolamento.

 

2.Il costo del servizio di cui al comma 1 comprende le spese inerenti e comunque gli oneri diretti ed indiretti, nonchè le quote di ammortamento dei mutui per la costituzione di consorzi per lo smaltimento dei rifiuti. Per le quote di ammortamento degli impianti e delle attrezzature si applicano i coefficienti stabiliti ai sensi dell'art. 67, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Fra i costi di gestione delle aziende speciali, municipalizzate e consortili debbono essere compresi anche gli oneri finanziari dovuti agli enti proprietari ai sensi dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902, da versare agli enti proprietari stessi entro l'esercizio successivo a quello della riscossione ed erogazione in conto esercizio.

 

3.Dal costo, determinato in base al disposto del comma 2, sono dedotte per quota percentuale, corrispondente al rapporto tra il costo di smaltimento dei rifiuti interni ed equiparati a quello relativo allo smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 2, terzo comma, n. 3), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, le entrate derivanti dal recupero e riciclo dei rifiuti sotto forma di energia o materie prime secondarie diminuite di un importo pari alla riduzione di tassa eventualmente riconosciuta nei confronti del singolo utente ai sensi dell'art.67, comma 2.del D.Lvo 507/93.

 

4.  Ai sensi dell’art. 1 comma 7 del Decreto Legge 27/12/2000 n. 392, convertito in Legge 28/2/2001 n. 26, il costo da prendere in considerazione per il calcolo delle tariffe è quello complessivo.

 

5. Ai sensi dell'art. 3 comma 39 della L. 549/95, come modificato dall'art. 1, comma 159 della L. 662/96 la maggiore spesa del servizio di nettezza urbana derivante dal pagamento del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito dall'art. 3 comma 24 e ss. della L. 549/95 costituisce costo del servizio di smaltimento.

 

6.  Ai fini del computo del tasso di copertura si considera altresì il mancato gettito derivante dall’applicazione delle esenzioni o agevolazioni di cui agli artt. 2 comma 2,  6 comma 5, 11 commi 2 e 3, e 12 comma 1 lettere c), d), ed e) ed f) e 12bis. Tale mancato gettito dovrà essere iscritto a Bilancio come autorizzazione di spesa.

 

Art. 5 - Presupposto e computo della tassa

 

1.Ai sensi dell'art.62 Decreto Legislativo 507/93 e sue modifiche ed integrazioni, il presupposto della tassa è l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dagli articoli 1 e 2, fermo restando quanto disposto dall'art. 2, comma 4. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

 

1bis. Le coperture di aree aperte, anche solo da un lato,  pertinenziali o accessorie di civili abitazioni, non sono soggette a tassazione.

 

2. La tassa è calcolata in ragione di metro quadro di superficie dei locali e delle aree tassabili.

La superficie tassabile dei locali è misurata sul filo interno dei muri mentre quella delle aree è misurata sul perimetro interno alle aree stesse, al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono. Per l'individuazione delle aree di pertinenza od accessorio degli edifici si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio o al mappale asservito all'edificio in base alle risultanze catastali.

 

3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

 

3bis.  La tariffa applicabile ad un’attività economica è di norma unica, anche se le superfici sulle quali essa è esercitata presentano diversa destinazione d’uso (es. superfici di vendita, esposizioni, deposito, ecc.) e sono eventualmente ubicate in luoghi diversi.

 

Nel caso di magazzini e depositi di attività commerciali, artigianali ed industriali ad uso esclusivo dell’attività, per l’applicazione della tariffa della tassa si fa riferimento all’attività principale.

 

Agli esercizi commerciali con superficie espositiva non inferiore al 50% della superficie complessiva dell’insediamento, si applica la tariffa relativa alla categoria “Esposizioni”.

 

Gli uffici collocati negli stabilimenti industriali vengono tassati in base alla categoria specifica (uffici).

 

La tariffa applicata alle abitazioni e relative pertinenze si intende come tariffa media, in quanto considera la diversa potenzialità di produzione di rifiuti presente nei differenti locali.

 

4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani (rifiuti pericolosi), allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Si rimanda all’art. 6 comma 3 per una più dettagliata indicazione delle aree escluse dalla tassazione per il motivo di cui al presente comma.

 

5. Al fine della tassazione, la superficie di solai,  soffitte,  sottotetti e simili è computata in  misura del 50%.

 

5. Al fine della tassazione, le superfici di tutti i locali ubicati sotto il tetto sono trattati nel seguente modo:

·         computate per intero nel caso di locali sottotetto abitabili o agibili (locale avente un’altezza media uguale o superiore a 2,40 mt ed un’altezza minima di 1,60 mt);

·         computate al 50% nel caso di locali usabili (locale avente l’altezza media inferiore a 2,40 mt ed un’altezza minima inferiore ad 1,60 mt);

·         non computate nel caso di locali sottotetto non usabili o non agibili (locale avente un’altezza media inferiore od uguale a 1,80 mt, senza opere di finitura e tramezzature interne).

 

 

Art 6  - Esclusioni

 

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati quali ad esempio:

a) centrali termiche e locali destinati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori e comunque ove non si abbia di regola presenza umana e/o ciclo di lavorazione;

b) le superfici utilizzate per attività sportiva per le parti riservate ai soli praticanti, fermo restando l'obbligo della tassa per le parti utilizzate come servizi spogliatoi, magazzini attrezzature, biglietterie, servizi, uffici, punti di ristoro, gradinate, ecc. comunque non adibite direttamente all'attività sportiva;

c) locali sottotetto non usabili o non agibili (locale avente un’altezza media inferiore od uguale a 1,80 mt, senza opere di finitura e tramezzature interne).

 

2. Non sono altresì soggetti alla tassa i locali o le aree che risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili (eventualmente anche a mezzo sopralluogo) o ad idonea documentazione, quali ad esempio:

a) le unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e/o di utenze gas, acqua ecc., limitatamente al periodo di mancato utilizzo;

b) i fabbricati danneggiati, abbandonati, non agibili in ristrutturazione, purchè tale stato risulti da adeguata documentazione probante rilasciata dai competenti uffici della Pubblica Amministrazione limitatamente al periodo di mancato utilizzo.

 

3. Ai sensi dell’art. 5 comma 4, non sono soggette alla tassa:

a) le superfici degli insediamenti industriali, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che usualmente caratterizzano tali lavorazioni; di contro sono soggette alla tassa le superfici degli insediamenti industriali adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi;

b) le porzioni di superfici degli insediamenti artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali pericolosi o comunque non assimilabili agli urbani;

c) le superfici dei locali e delle aree adibite all’esercizio dell’impresa agricola sul fondo e relative pertinenze; sono invece assoggettabili alla tassa le superfici delle abitazioni, nonchè dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell’impresa agricola, ancorchè risultino ubicati sul fondo agricolo;

d) le superfici diverse da quelle sopra indicate, dove si formano quegli altri rifiuti speciali non assimilati agli urbani di cui al 3° comma dell’art. 7 del D.lgs. 5/2/1997 n. 22 e s.m.e.i.

 

3bis. Ai fini dell’applicazione dell’esclusione di cui al precedente comma 3 lettera c) si recepiscono i criteri di indirizzo fissati con deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 5/2/2004.

 

4. Sono altresì esclusi dalla tassazione i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;

 

5. Sono infine non soggetti alla tassa:

a) i locali utilizzati da enti ed istituzioni religiosi riconosciuti dallo Stato, limitatamente alla superficie adibita allo svolgimento del rito prescritto dai dogmi delle diverse religioni;

b)  i locali e le aree le cui spese gravano sul Comune.

c) le abitazioni  e le relative pertinenze delle persone o delle famiglie indigenti che usufruiscono di sussidi a titolo di “minimo alimentare” o “minimo vitale” da parte del Consorzio Intercomunale Servizi Sociali (CISS), siano essi a carattere continuativo o saltuario. Nel caso in cui il contributo sia continuativo, l’esenzione compete per l’intera annualità; nel caso invece in cui il contributo sia saltuario, l’esenzione è computata in dodicesimi, sulla base della durata del contributo stesso. Tale agevolazione è concessa a coloro i quali risultano inseriti negli elenchi formati dai competenti uffici comunali, sulla base delle segnalazioni effettuate periodicamente dal CISS;

d) le abitazioni e le relative pertinenze delle persone o delle famiglie indigenti che si trovano in una particolare situazione di disagio segnalate dal CISS anche per ragioni diverse rispetto a quellie di cui al precedente punto c).

e) le abitazioni e le relative pertinenze il cui unico occupante ultra 65enne trae sostentamento esclusivamente da pensione di importo pari o inferiore ad una pensione sociale o da pensione minima erogata dall’ INPS, comprensiva delle maggiorazioni sociali spettanti e che non risulti proprietario di beni immobili ad esclusione dell’abitazione principale avente un valore catastale non superiore ad euro 75.000,00 e/o titoli mobiliari.

 

Art. 7 - Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo 

 

1.La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali e le aree scoperte di cui all'art. 5 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo famigliare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

 

2. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell’art. 5. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

 

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

 

4. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione, locate occasionalmente e comunque per periodi inferiori a 6 mesi, la tassa è sempre dovuta dal proprietario.

 

Art. 8 - Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

 

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

 

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata all'amministratore con le modalità di cui all'art.7, comma 3.

 

3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

 

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

                               

Art. 9 - Commisurazione della tassa e classificazione dei locali e delle aree tassabili a decorrere dall’1/1/2003

 

 

1. La tassa viene applicata alla superficie dei locali e delle aree in cui si producono rifiuti solidi urbani e speciali assimilati ai rifiuti urbani secondo tariffe commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti producibili  in relazione al tipo d’uso cui i medesimi sono destinati e  al costo dello smaltimento.

 

2. Con la deliberazione di cui all’art. 13 comma 1 si stabilisce la ripartizione dei costi totali copribili con la tassa fra le due macrocategorie di utenza costituite dalle “utenze domestiche” e dalle “utenze non domestiche”

 

3. Le tariffe, espresse in Euro/mq./anno, vengono determinate, per ciascuna delle categorie  individuate nell’ambito delle due macrocategorie di cui sopra,  dividendo il costo complessivo di gestione della categoria per la superficie totale della categoria stessa. Il costo imputabile alla singola categoria viene determinato moltiplicando il costo attribuito alla macrocategoria “utenza domestica” o “utenza non domestica” (rapportato al tasso di copertura prescelto) per il coefficiente potenziale di produzione dei rifiuti corretto alla superficie della singola categoria. Le tariffe delle singole categorie saranno conseguentemente determinate applicando i seguenti algoritmi:

 

a)                        COEFFICIENTE PRESCELTO * MQ CATEGORIA = COEFFICIENTE CORRETTO

                                                                             ALLA SUPERFICIE

 

 

b) COEFFICIENTE CORRETTO ALLA SUPERFICIE =  COEFFICIENTE CORRETTO

   å COEFFICIENTI CORRETTI ALLE SUPERFICI

 

 

c) COEFFICIENTE CORRETTO * COSTI ATTRIBUITI ALLA MACROCATEGORIA = COSTI ATTRIBUITI ALLA SINGOLA CATEGORIA

 

 

d) COSTI ATTRIBUITI ALLA SINGOLA CATEGORIA = TARIFFA UNITARIA

                                  MQ CATEGORIA

 

La tassa dovuta da ogni contribuente si ottiene moltiplicando la tariffa unitaria per la superficie imponibile.

 

 

4. Per le categorie “banchi di mercato di beni durevoli” e “banchi di mercato generi alimentari”, si utilizzerà la medesima tipologia di calcolo adottata per le altre utenze non domestiche, adeguata al fatto che, ai fini della determinazione della  percentuale di copertura dei costi loro imputabili, deve essere considerato il gettito derivante dall’applicazione della tariffa giornaliera espressa in Euro/mq/giorno, anzichè da quella annuale. Conseguentemente le tariffe di tali tipologie di utenza verranno determinate separatamente rispetto alle tariffe delle restanti tipologie di utenze non domestiche.

 

5. Al fine del conteggio si considerano le superficie note per ciascuna categoria, comprensive delle superfici esentate o ridotte.

 

6. I coefficienti di produttività media presunta delle utenze domestiche e non domestiche assoggettate alla tassa e le categorie di contribuenza vengono determinati tenendo conto dei parametri ministeriali di produttività media fissati nel D.P.R. 27.4.1999, n. 158 “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”, in totale o parziale coerenza con il metodo normalizzato stesso e modulati alla realtà del Comune di Chivasso.

 

7. Agli effetti dell’applicazione della tassa, i locali e le aree sono classificati nelle seguenti macrocategorie e categorie di utenza. In corrispondenza di ciscuna categoria sono altresì indicati i coefficienti adottati ai fini del calcolo delle tariffe, ai sensi del precedente comma 6:

 

 

 

Macrocategoria utenze non domestiche - Categorie

Coefficienti adottati

1

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

3,28

2

Cinematografi e teatri

2,50

3

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

4,20

4

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

6,25

5

Stabilimenti balneari

3,10

6

Esposizioni, autosaloni

2,82

7

Alberghi con ristorante

13,45

8

Alberghi senza ristorante

7,76

9

Case di cura e riposo

10,22

10

Ospedali

10,55

11

Uffici, agenzie, studi professionali

8,78

12

Banche ed istituti di credito

5,03

13

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

11,55

14

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

9,08

15

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

6,81

16

Banchi di mercato beni durevoli

*

17

Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista

12,12

18

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, ecc.

8,48

19

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

8,95

20

Attività industriali con capannone di produzione

7,53

21

Attività artigianali di produzione  beni specifici

8,91

22

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

35,00

23

Mense, birrerie, amburgherie

35,00

24

Bar, caffè, pasticceria

32,44

25

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

22,67

26

Plurilicenze alimentari e/o  miste

12,60

27

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizze al taglio

35,00

28

Ipermercati di generi misti

22,45

29

Banchi di mercato generi alimentari

**

30

Discoteche, night club

8,56

 

 

*

Banchi di mercato beni durevoli

14,58

**

Banchi di mercato generi alimentari

56,78

 

 

Macrocategoria utenze domestiche - Categorie

Coefficienti adottati

31

Abitazioni – 1a fascia  (1 componente/nucleo familiare)

0,8

32

Abitazioni – 2a fascia  (2 componenti/nucleo familiare)

0,94

33

Abitazioni – 3a fascia  (3 componenti/nucleo familiare)

1,05

34

Abitazioni – 4a fascia  (4 componenti/nucleo familiare)

1,14

35

Abitazioni – 5a fascia  (5 componenti/nucleo familiare)

1,23

36

Abitazioni – 6a fascia  (6 o più componenti/nucleo familiare)

1,3

 

8. I locali e le aree eventualmente adibite ad usi diversi da quelle sopra classificati vengono associati, ai fini dell’applicazione della tariffa, alla categoria di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d’uso e quindi connessa produzione di rifiuti.

 

9. L’assegnazione delle utenze domestiche alle categorie da 31 a 36 sopra classificate viene effettuata in base a quanto previsto al successivo art. 9bis.

 

Art. 9bis - Utenze domestiche dall’1/1/2003 – Numero di persone occupanti i locali

 

1. Per il calcolo della tassa annuale dovuto da ogni utenza domestica, in base alle tariffe di cui al precedente art. 9, si procede nel seguente modo:

a)                per quanto concerne i residenti, si fa riferimento al numero di persone occupanti i locali ad uso abitazione, pertinenza e accessorio risultante nell’Anagrafe della popolazione del Comune di Chivasso alla data del 21 gennaio dell’anno di imposizione; per le nuove iscrizioni, successive al 21 gennaio, si prende a riferimento il numero dei componenti risultanti all’anagrafe al momento di decorrenza dell’iscrizione a ruolo.

b)                              per quanto concerne i non residenti, si fa riferimento al numero di persone occupanti i locali ad uso abitazione, pertinenza e accessorio indicati nella denuncia.

 

2. Nel caso di nuclei famigliari anagraficamente costituiti da un numero di componenti inferiori al numero delle persone che di fatto occupano i locali in via continuativa per un periodo superiore a sei mesi l’anno, ricorre l’obbligo della denuncia. In difetto, il Comune procede al recupero del maggior tributo dovuto e sono applicabili le sanzioni di cui al successivo art. 20.

 

2bis. Nel caso in cui il contribuente dimostri che un famigliare facente parte del proprio nucleo famigliare anagrafico si trovi in una delle situazioni di assenza protratta, che non comportino la cancellazione anagrafica, è applicata la tariffa corrispondente alla fascia contenente il numero di componenti effettivamente occupanti l’alloggio in via continuativa, semprechè tale assenza risulti essere superiore a sei mesi nel corso dell’anno di imposizione. Al fine di aver riconosciuta tale tariffa, il contribuente dovrà far istanza documentata all’Ufficio Tributi, portando altresì la cartella di pagamento, entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento, oppure, nel caso in cui la richiesta di pagamento dovesse arrivare oltre detta data, entro 15 giorni dal ricevimento della stessa.

 

3. La tassa annuale dovuta dalle utenze domestiche viene pertanto determinata applicando alla superficie dichiarata la tariffa corrispondente al nucleo famigliare anagrafico risultante al 21 gennaio dell’anno di imposizione, salvo diverso numero di occupanti desunti da denuncia presentata dal contribuente.

 

4. Per i soggetti non residenti ricorre l’obbligo di denunciare il numero degli occupanti i locali. In difetto, alle utenze intestate a soggetti non residenti verrà associato, ai fini del calcolo della tassa, un numero medio di occupanti pari a tre.

 

5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei famigliari la tassa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio, che sono tenuti al pagamento con vincolo di solidarietà.

 

Art. 10 - Tassa giornaliera di smaltimento

 

1.Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. Si considera temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

 

2.La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale pari al 50 per cento.  Tale incremento non è applicato per le occupazioni poste in essere con i banchi mercatali, per le quali è prevista apposita tariffa annua e giornaliera.

 

 

3.In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione in categorie di cui al precedente articolo è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.

 

4.L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare all'atto dell'occupazione con il bollettino di conto corrente postale fornito dall’Ufficio competente.

 

5.In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

 

6.Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite dal presente regolamento per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, salve le diverse disposizioni contenute nel presente articolo.

 

 

Art. 11 - Tariffe per particolari condizioni di uso

 

1. Le aree scoperte operative, cioè le superfici scoperte sulle quali si svolge parte dell’attività tipica dell’impresa, sono tassate per intero. Sono invece escluse dal tributo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, come per esempio i parcheggi, nonchè le aree scoperte adibite a verde.

 

2. La tariffa è ridotta di un'importo pari ad 1/3 nel caso di:

 a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella richiesta da consegnarsi all’Ufficio Tributi, indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune;

 b) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;

c) utente che, versando nelle circostanze di cui alla lettera a) del presente comma, risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale;

 

3.La tariffa è ridotta:

a)                       b) di un importo del 30 per cento nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale;

b)                       di un importo del 30 per cento per le superfici delle attività agrituristiche soggette a tassazione sulla base dell’effettiva attività ivi svolta.

 

Art. 12 - Riduzioni della tassa

 

1. La tariffa della relativa categoria viene applicata con una riduzione:

a) di un importo pari al 40% per locali produttivi e/o magazzini in cui vengono prodotti rifiuti speciali NON assimilati (pericolosi) al cui smaltimento deve obbligatoriamente provvedere il produttore;

b) di un importo pari al 40% per locali, locali produttivi e/o magazzini in cui vengono prodotti scarti e/o residui di lavorazione destinati obiettivamente al riciclo o riutilizzo, dietro presentazione di probatoria documentazione da parte del produttore;

c) di un importo pari al 70% per i locali ad uso abitativo situati nella frazione di Pogliani;

d) di un importo pari al 50% per le abitazioni e le relative pertinenze occupate da nuclei famigliari composti da due persone entrambe ultra 65 enni ed entrambe in possesso di pensione e che traggano entrambe sostentamento esclusivamente da pensione di importo pari o inferiore ad una pensione sociale o di pensione minima erogata dall’INPS, comprensiva delle maggiorazioni sociali spettanti, oppure di unica pensione avente importo pari o inferiore all’ammontare di due pensioni minime o sociali, sempre comprensive delle maggiorazioni sociali spettanti e che non risultino proprietari di beni immobili ad esclusione dell’abitazione principale avente un valore catastale non superiore ad euro 75.000,00 e/o titoli mobiliari.

e) di un importo pari al 50% della differenza fra la tariffa che si dovrebbe applicare nell’anno di competenza e quella effettivamente applicata l’anno precedente, per le abitazioni e relative pertinenze occupate da nuclei famigliari aventi un reddito annuo lordo complessivo pari o inferiore a 8.779,77 Euro, maggiorato di 1.032,91 Euro per ogni componente il nucleo famigliare oltre al primo e che non risultino proprietari di beni immobili ad esclusione dell’abitazione principale avente un valore catastale non superiore ad euro 75.000,00 e/o  titoli mobiliari. Nel caso in cui il numero dei componenti il nucleo familiare dovesse subire delle variazioni da un anno all’altro, la riduzione verrà calcolata sulla differenza fra la tariffa intera che si dovrebbe applicare nell’anno di competenza e quella ridotta che si sarebbe dovuta applicare l’anno precedente nel caso in cui il numero dei componenti fosse stato quello attuale.

f) di un importo pari al 50% per le abitazioni e relative pertinenze occupate da nuclei famigliari aventi un reddito annuo lordo complessivo pari o inferiore a 8.779,77 Euro, maggiorato di 1.032,91 Euro per ogni componente il nucleo famigliare oltre al primo, che non risultino proprietari di beni immobili ad esclusione dell’abitazione principale avente un valore catastale non superiore ad euro 75.000,00 e/o titoli mobiliari e che abbiano al loro interno un soggetto portatore di un’invalidità tra il 74% e il 100%.

 

Art. 12 bis - Particolari agevolazioni

 

1. Per le zone della città interessate dal cantiere dell’Alta Velocità (TAV), in cui la viabilità è preclusa o altamente limitata per un periodo superiore ai 6 mesi, a seguito di emissione apposito provvedimento dell’Autorità competente, la tariffa della tassa applicata alle attività commerciali o artigianali è ridotta del 50%, per tutto il periodo interessato alla predetta limitazione.

 

2. La Giunta Comunale può altresì deliberare la medesima riduzione, per casi similari, individuando di volta in volta le zone interessate.

 

Art. 13 - Deliberazioni di tariffa

 

1. Ai sensi dell’art. 27 comma 8 della Legge 28/12/2001 n. 448, entro il termine fissato da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione il comune delibera, in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel regolamento, le tariffe per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie, da applicare nell'anno di competenza. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno precedente.

 

2.Nei casi di dissesto dichiarato, ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e dell'art. 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993 n. 68, ovvero di deliberazione adottata quale atto dovuto a seguito di rilievi o in ottemperanza a decisione definitiva, è confermato il potere di apportare variazioni  tariffarie oltre il termine di cui al comma 1.

 

3.Le deliberazioni tariffarie, divenute esecutive a norma di legge, sono trasmesse entro trenta giorni al Ministero dell’Economia e della Finanze – Dipartimento per le Politiche Fiscali – Agenzia delle Entrate, che formula eventuali rilievi di legittimità nel termine di sei mesi dalla ricezione del provvedimento.

 

4.Ai sensi dell'art.68 comma 3° del D.Lvo 507/93 e dell’art. 52 comma 2 del D.lgs. 15/12/1997 n. 446, i regolamenti, divenuti esecutivi a norma di legge, sono trasmessi entro trenta giorni al Ministero dell’Economia e della Finanze – Dipartimento per le Politiche Fiscali – Agenzia delle Entrate,  che formula eventuali rilievi di legittimità entro sei mesi dalla ricezione del provvedimento. In caso di rilievi formulati tardivamente il comune non è obbligato ad adeguarsi agli effetti dei rimborsi e degli accertamenti integrativi. I regolamenti sono inoltre resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

 

Art. 14 - Denunce

 

1. I soggetti di cui all'art. 7 presentano al comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali.

 

2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

 

3. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale e degli elementi identificativi del soggetto passivo, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazione, società ed altre organizzazioni nonchè della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione; dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonchè della data di inizio dell'occupazione o detenzione.

 

4. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

 

5. L'ufficio comunale competente deve rilasciare ricevuta della denuncia, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

 

6. In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia di cui al comma 1.

 

7. Le agevolazioni di cui all’art. 6 comma 5 lettera e) e art. 12 comma 1 lettera d), ed e) ed f) verranno applicate a seguito di dichiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata dal soggetto interessato, sottolineando il fatto che coloro i quali otterranno l’esenzione o la riduzione in seguito a falsa dichiarazione verranno segnalati all’Autorità Giudiziaria per l’applicazione delle relative sanzioni penali.

 

8. Per poter fruire dell’agevolazione di cui all’art. 6 comma 5 lettera c), i soggetti interessati dovranno recarsi all’Ufficio Tributi entro il 31/12 dell’anno per il quale spetta l’esenzione, oppure, nel caso in cui la richiesta di pagamento dovesse arrivare oltre detta data, entro 15 giorni dal ricevimento della stessa.

 

9. Le riduzioni di cui all’art. 11 commi 2 e 3 verranno applicate previa domanda da consegnarsi annualmente all’Ufficio Tributi entro il 20 gennaio dell’anno di competenza.

 

9. Le riduzioni di cui all’art. 11 commi 2 e 3 verranno applicate previa domanda da consegnarsi all’Ufficio Tributi entro il termine per presentare la denuncia di variazione ed hanno effetto dall’anno successivo. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell’applicazione della tariffa ridotta; in difetto si provvede al recupero del tributo e sono applicabili le sanzioni previste per l’omessa denuncia di variazione.

 

10. Vengono considerate valide le denunce presentate ai fini dell’applicazione della Tariffa Sperimentale Rifiuti, introdotta per l’anno 1999, ai sensi dell’art.31 comma 7  della Legge 23/12/1998 n. 448, con deliberazione C.C. n. 13 dell’8/3/1999.

 

11. In occasione di cancellazioni anagrafiche la cancellazione dall’iscrizione a ruolo della partita avviene d’ufficio, a partire dal bimestre solare successivo a quello nel corso del quale è avvenuta la cancellazione anagrafica.

 

12. Per il solo anno 2003, la denuncia di cui all’art. 9bis commi 2 e 4 dovrà essere presentata entro il 31 maggio 2003. Nel caso di denuncia pervenuta oltre tale data, l’assegnazione alla fascia tariffaria del numero corrispondente al numero degli occupanti effettivi, decorrerà dall’anno successivo. Per gli anni successivi, la denuncia è dovuta solamente nel caso in cui avvenissero variazioni nella composizione numerica del nucleo famigliare. In tal caso, essa dovrà essere presentata entro il 20 gennaio dell’anno successivo a quello in cui la variazione si è verificata ed avrà valore a decorrere dall’esercizio successivo a quello nel corso del quale si è verificata la variazione.

 

Art. 15 - Accertamento

 

1.In caso di denuncia infedele o incompleta, l'ufficio comunale provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia ed a quello precedente per la parte di competenza, avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa. In caso di omessa denuncia, l'ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.

 

2.Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazioni, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonchè la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, soprattassa ed altre penalità. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

 

3.Gli avvisi di cui al comma 1 devono contenere altresì l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza.

 

4.Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento, il comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione. Il relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile nonchè dei requisiti di capacità ed affidabilità  del personale impiegato dal contraente.

 

 

Art. 16 - Riscossione

 

1.L'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli od elenchi dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui all'art. 15, comma 1, è iscritto a cura del funzionario responsabile in ruoli, da formare e consegnare al concessionario della riscossione, a pena di decadenza, entro l’anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo e, in caso di liquidazione, in base a denuncia tardiva o ad accertamento, entro l’anno successivo a quello nel corso del quale è prodotta la predetta denuncia ovvero l’avviso di accertamento è notificato.

 

2. Gli importi di cui al comma 1 sono riscossi in cinque rate bimestrali consecutive, riducibili a due rate su autorizzazione della Direzione Regionale delle Entrate. Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli il sindaco può concedere per gravi motivi la ripartizione fino a otto dodici rate bimestrali del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto nei ruoli è riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza, ai sensi dell'art. 17 della Legge 8/5/1998 n. 146, si applicano gli interessi del 2,5 per cento al tasso legale., per di ogni semestre o frazione di semestre.

 

3. Ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.lgs. 26/2/1999 n. 46 e s.m.e.i., il concessionario della riscossione può far precedere la notifica della cartella di pagamento dall’invio, a mezzo lettera non raccomandata, di una comunicazione di iscrizione a ruolo contenente gli elementi da indicare nella cartella stessa.

 

4. Ai sensi dell’art. 25 comma 4 della legge 27/12/2002 n. 289, non si fa luogo a riscossione, quando l’importo dovuto risulta essere inferiore a Euro 12. Nell’eventualità in cui dovessero essere emanati i decreti di cui al primo comma dell’art. 25 della citata legge, l’importo sopra indicato si intenderà automaticamente adeguato.

 

5. La variazione dell’ammontare della tassa dovuto al cambio di categoria o alla variazione della tariffa non comporta l’obbligo per il Comune di notificare ai contribuenti avvisi di accertamento e/o liquidazione.

 

Art. 17 - Poteri dei Comuni

 

1.Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce  o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in base alle convenzioni, l'ufficio comunale può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

 

2.In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui al comma 1 nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile, muniti di autorizzazione del sindaco  e previo avviso da comunicare  almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

 

3.In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del codice civile.

 

4. L’ufficio comunale può richiedere, ai sensi del comma 1, all’amministratore del condominio di cui all’art. 1117 del codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento previsto dall’art. 7, comma 3, la presentazione dell’elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato.

 

Art. 18 - Funzionario responsabile

 

1.Il comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

 

2.Il comune è tenuto a comunicare alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla nomina.

 

Art. 19 - Rimborsi

 

1.Nei casi di errore e di duplicazione ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale, l'ufficio comunale dispone lo sgravio o il rimborso entro novanta giorni.

 

2.Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo, riconosciuto non dovuto ai sensi dell'articolo 8, commi 3 e 4, è disposto dall'ufficio comunale entro i trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma 4 del medesimo articolo, da presentare, a pena di decadenza, entro i sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

 

3.In ogni altro caso, lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto è disposto dal comune entro novanta giorni dalla domanda del contribuente da presentare, a pena di decadenza, non oltre due annni dall'avvenuto pagamento.

 

4.Ai sensi dell'art. 17 della Legge 8/5/1998 n. 146, sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse del 2,5 per cento semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.

 

5. Ai sensi dell’art. 25 comma 4 della legge 27/12/2002 n. 289, non si fa luogo a rimborso, quando l’importo dovuto risulta essere inferiore a Euro 12. Nell’eventualità in cui dovessero essere emanati i decreti di cui al primo comma dell’art. 25 della citata legge, l’importo sopra indicato si intenderà automaticamente adeguato.

 

Art. 20 - Sanzioni ed interessi

 

1.Per l'omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento della tassa o della maggiore tassa dovuta, con un minimo di Euro 51,65.

 

2.Se la denuncia è infedele si applica la sanzione dal 50 al 100 per cento della maggiore tassa dovuta. Se l’omissione o l’errore attengono ad elementi non incidenti sull’ammontare della tassa, si applica la sanzione amministrativa da Euro 25,82 a Euro 258,23. La stessa si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e/o documenti o dell’elenco di cui all’art. 17 comma 4, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei 60 giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

 

3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2, primo periodo, sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle Commissioni Tributarie, interviene adesione del contribuente all’avviso di accertamento.

 

4. La contestazione della violazione non collegata all’ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

 

5. Sulle somme dovute a titolo di tributo e addizionale si applicano interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura del 2,5 per cento semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento e fino alla data di consegna dei ruoli al concessionario della riscossione nei quali è effettuata l’iscrizione delle somme predette.

 

6. Per quanto non indicato nel presente articolo, si applicano le disposizioni di cui ai D.lgs. 18/12/1997 nn. 471, 472 e 473 e loro modifiche ed integrazioni, nonchè i criteri di indirizzo forniti con deliberazione C.C. n. 60 del 21/9/1998.

 

 

Art. 21 - Vigilanza sugli atti regolamentari e sulla gestione del tributo

 

1.E' attribuita al Ministero dell’Economia e della Finanze – Dipartimento per le Politiche Fiscali – Agenzia delle Entrate, la funzione di vigilanza sulla gestione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti ed il controllo sulle delibere regolamentari e tariffarie.

 

Art.22 - Disposizioni finali e transitorie

 

1. La riduzione di cui all’art. 12 comma 1 lettera c) verrà applicata sino a quando la discarica rimarrà in funzione.

 

2. Per l’anno 1999 continua ad applicarsi la Tariffa Sperimentale Rifiuti, sulla scorta del Regolamento approvato con deliberazione C.C. n. 13 dell’8/3/1999, ai sensi dell’art. 31 comma 7 della Legge 23/12/1998 n. 448.

 

3. Per le annualità antecedenti al 1999, continua ad applicarsi  la Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani, disciplinata con Regolamento adottato con deliberazione C.C. n. 7 del 22/2/1995 e modificato con deliberazione C.C. n. 86 del 26/10/1995, nonchè con deliberazioni C.C. nn. 17 e 18 del 26/2/1998.

 

4. La nuova classificazione delle utenze decorre dall’1/1/2003. Fino al 31/12/2002 continua ad applicarsi la classificazione approvata con deliberazione C.C. n. 24 del 20/3/2000.

 

5. La ripartizione della riscossione in cinque rate, ai sensi dell’art. 16 comma 2, si applica con riferimento alla tassa ed accessori relativi agli esercizi 2003 e successivi. Gli importi riferiti ad annualità antecedenti, anche se iscritti a ruolo dopo l’ 1/1/2003, continuano ad essere ripartiti in quattro rate.

 

6. Per il solo anno 2004, la richiesta di cui all’art. 14 comma 9 deve essere presentata entro il 31 maggio 2004

 

7. Per quanto non disciplinato con il presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

 

Art.23 - Entrata in vigore

 

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2000, ai sensi dell’art. 30 comma 14 della Legge 23/12/1999 n. 488.

 

2.  Ai sensi dell’art. 27 comma 8 della Legge 28/12/2001 n. 448, le modificazioni apportate al seguente regolamento hanno effetto dal 1° gennaio 2003. Eventuali modificazioni al presente  regolamento, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purchè entro il termine fissato da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione, hanno effetto dal primo gennaio dell’anno di riferimento.

 

 

allegato

 

 

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI CONDIZIONI QUALITATIVE:

 

 

          Abbiamo una composizione analoga a quella dei rifiuti urbani, o comunque, siano costituite da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito a titolo esemplificativo:

 

§         Imballaggi primari e secondari (di carta, cartone, plastica, legno, metalli e simili);

§         Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili),

§         Sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette pallets;

§         Accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di carta metallizzata e simili;

§         Frammenti e manufatti di vimini e sughero;

§         Paglia e prodotti di paglia;

§         Scarti di legno provenienti da falegnameria, trucioli;

§         Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palpabile;

§         Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracchi e juta;

§         Feltri e tessuti non tessuti;

§         Pelle e similpelle;

§         Resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;

§         Rifiuti ingombranti;

§         Imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;

§         Moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;

§         Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);

§         Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;

§         Manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;

§         Nastri adesivi;

§         Cavi e materiale elettrico in genere;

§         Pellicole e lastra fotografiche e radiografiche sviluppate;

§         Scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell’industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;

§         Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);

§         Residui animali e vegetali provenienti dall’estrazione di principi attivi;

§         Accessori per l’informatica.

 


 
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