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REGOLAMENTO COMUNALE PER
L’APPLICAZIONE DELLA |
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TASSA PER LO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI |
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ai
sensi del Decreto Legislativo 507/93 e successive modifiche ed integrazioni |
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Adottato con deliberazione C.C. n. 24 del 20/03/2000 |
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Modificato con deliberazione C.C. n. 2 del 12/02/2003 e |
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con deliberazione C.C. n. 2 del 02/03/2004 |
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LE MODIFICHE
APPORTATE CON DELIBERAZIONE C.C. N. 2 DEL 02/03/2004 SONO STATE EVIDENZIATE
IN GRASSETTO . |
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LE PARTI
ABROGATE CON LA MEDESIMA DELIBERAZIONE, SONO INVECE STATE BARRATE. |
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Art. 1 - Istituzione
della tassa Art. 2 - Zone di applicazione del servizio ed
applicazione della tassa Art. 3 - Rifiuti equiparati o assimilabili Art. 4 - Gettito e costo del servizio Art. 5 - Presupposto e computo della tassa Art. 7 - Soggetti passivi e soggetti responsabili del
tributo Art. 8 - Inizio e cessazione dell'occupazione o
detenzione Art. 9bis - Utenze domestiche dall’1/1/2003 – Numero di
persone occupanti i locali Art. 10 - Tassa giornaliera di smaltimento Art. 11 - Tariffe per particolari condizioni di uso Art. 12 - Riduzioni della tassa Art. 12 bis - Particolari agevolazioni Art. 13 - Deliberazioni di tariffa Art. 18 - Funzionario responsabile Art. 20 - Sanzioni ed interessi Art. 21 - Vigilanza sugli atti regolamentari e sulla
gestione del tributo |
Art. 1 - Istituzione della tassa |
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1.Ai sensi e per gli
effetti del Capo III del Decreto Legislativo 15/11/93 n.507 e successive
modifiche ed integrazioni per il servizio relativo alla raccolta, cernita,
trasporto, trattamento, ammasso e smaltimento dei rifiuti solidi urbani
interni ed equiparati svolto in regime di privativa nell'ambito del centro
abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati è istituita nel comune di
Chivasso, la tassa annuale, disciplinata con il presente regolamento. La
tassa è applicata in base a tariffa con l'osservanza delle prescrizioni e dei
criteri di cui alle norme seguenti. |
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Art. 2 - Zone di applicazione del servizio ed applicazione della tassa |
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1. All'art.10 del
regolamento comunale del servizio di nettezza urbana, adottato con
deliberazione C.C.n.198 del 10/7/1983 sono stabiliti i limiti della zona di
raccolta obbligatoria, la forma organizzativa e le modalità di effettuazione
del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, con
indicazione delle relative capacità minime da assicurare in relazione
all'entità e tipologia dei rifiuti da smaltire. |
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2. Nelle zone in cui non
è effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti solidi urbani
interni e negli insediamenti sparsi, il corrispettivo è dovuto in misura
pari al 30% per cento della tariffa. |
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3. Gli occupanti o
detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta
sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana,
provvedendo al conferimento dei rifiuti urbani interni ed equiparati nei
contenitori viciniori. |
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4. Se il servizio di
raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è svolto nella zona di residenza
o di dimora nell'immobile a disposizione ovvero di esercizio dell'attività
dell'utente o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento comunale del servizio di nettezza
urbana, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza
della raccolta, stabilite in modo che l'utente possa usufruire agevolmente
del servizio di raccolta, il corrispettivo è dovuto nella misura ridotta di
cui al comma 2. |
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5. L'interruzione
temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili
impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo.
Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga,
determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria
di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente secondo le norme e
prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese con
diritto allo sgravio o restituzione, in base a domanda documentata, di una
quota del corrispettivo corrispondente al periodo di interruzione. |
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Art. 3 - Rifiuti equiparati o assimilabili |
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1. Con deliberazione C.C. n. 39 dell’ 1/6/1998,
sono stati assimilati ai rifiuti solidi urbani i rifiuti speciali non
pericolosi provenienti dalle attività industriali, artigianali, commerciali e
di servizio, qualora abbiano una composizione merceologica analoga a quella
dei rifiuti urbani o comunque siano costituiti da manufatti o materiali
simili a quelli elencati a titolo esemplificativo al n. 1 punto 1.1.1 lettera
a) della deliberazione del Comitato interministeriale del 27/7/1984,
riportati nel prospetto, così come modificato, che si allega al presente
Regolamento. |
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Art. 4 - Gettito e costo del servizio |
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1.Il gettito complessivo
della tassa non può superare il costo di esercizio del servizio di
smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, nè può essere
inferiore, per gli enti di cui all'art. 45, comma 2, lettera b), del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (enti che hanno dichiarato il dissesto o
che dal conto consuntivo presentino gravi ed incontrovertibili condizioni di
squilibrio), al 70 per cento del predetto costo, fermo restando per gli enti
di cui alla lettera a) dello stesso articolo 45, comma 2 (ovvero per gli enti
che hanno dichiarato il dissesto) , il disposto dell'articolo 25 del
decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito con modificazioni dalla L 24
aprile 1989 n° 144. Per gli altri enti il gettito complessivo della tassa non
può essere inferiore al 50 per cento del costo di esercizio. Ai fini
dell'osservanza degli indicati limiti minimo e massimo di copertura dei costi
si fa riferimento ai dati del conto consuntivo comprovati da documentazioni
ufficiali. L’addizionale ex-ECA (10% della tassa) può essere considerata ai
fini della copertura di cui al presente comma, fermo restando la necessità di
dettagliare la composizione del gettito, distintamente per tassa ed
addizionale. |
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1bis. Con la
deliberazione di cui al successivo art. 13, la Giunta Comunale fissa
annualmente il grado di copertura del costo del servizio attraverso il
gettito della tassa, sulla base degli indirizzi generali per la
determinazione delle tariffe stabiliti con il presente regolamento. |
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2.Il costo del servizio
di cui al comma 1 comprende le spese inerenti e comunque gli oneri diretti ed
indiretti, nonchè le quote di ammortamento dei mutui per la costituzione di
consorzi per lo smaltimento dei rifiuti. Per le quote di ammortamento degli
impianti e delle attrezzature si applicano i coefficienti stabiliti ai sensi
dell'art. 67, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Fra i
costi di gestione delle aziende speciali, municipalizzate e consortili
debbono essere compresi anche gli oneri finanziari dovuti agli enti
proprietari ai sensi dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica
4 ottobre 1986, n. 902, da versare agli enti proprietari stessi entro
l'esercizio successivo a quello della riscossione ed erogazione in conto
esercizio. |
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3.Dal costo, determinato
in base al disposto del comma 2, sono dedotte per quota percentuale,
corrispondente al rapporto tra il costo di smaltimento dei rifiuti interni ed
equiparati a quello relativo allo smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo
2, terzo comma, n. 3), del decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre 1982, n. 915, le entrate derivanti dal recupero e riciclo dei
rifiuti sotto forma di energia o materie prime secondarie diminuite di un
importo pari alla riduzione di tassa eventualmente riconosciuta nei confronti
del singolo utente ai sensi dell'art.67, comma 2.del D.Lvo 507/93. |
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4. Ai sensi
dell’art. 1 comma 7 del Decreto Legge 27/12/2000 n. 392, convertito in Legge
28/2/2001 n. 26, il costo da prendere in considerazione per il calcolo delle
tariffe è quello complessivo. |
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5. Ai sensi dell'art. 3
comma 39 della L. 549/95, come modificato dall'art. 1, comma 159 della L.
662/96 la maggiore spesa del servizio di nettezza urbana derivante dal
pagamento del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti
solidi, istituito dall'art. 3 comma 24 e ss. della L. 549/95 costituisce
costo del servizio di smaltimento. |
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6. Ai fini
del computo del tasso di copertura si considera altresì il mancato gettito
derivante dall’applicazione delle esenzioni o agevolazioni di cui agli artt.
2 comma 2, 6 comma 5, 11 commi 2 e 3, |
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Art. 5 - Presupposto e computo della tassa |
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1.Ai sensi dell'art.62
Decreto Legislativo 507/93 e sue modifiche ed integrazioni, il presupposto
della tassa è l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali ed
aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte
pertinenziali o accessorie di civili abitazioni, esistenti nelle zone del
territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque
reso in via continuativa nei modi previsti dagli articoli 1 e 2, fermo
restando quanto disposto dall'art. 2, comma 4. Per l'abitazione colonica e
gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche
quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata
soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato. |
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1bis. Le coperture di
aree aperte, anche solo da un lato,
pertinenziali o accessorie di civili abitazioni, non sono soggette a
tassazione. |
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2. La tassa è calcolata
in ragione di metro quadro di superficie dei locali e delle aree tassabili. |
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La superficie tassabile
dei locali è misurata sul filo interno dei muri mentre quella delle aree è
misurata sul perimetro interno alle aree stesse, al netto delle eventuali
costruzioni che vi insistono. Per l'individuazione delle aree di pertinenza
od accessorio degli edifici si fa riferimento alle superfici recintate
pertinenti all'edificio o al mappale asservito all'edificio in base alle
risultanze catastali. |
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3. Nelle unità
immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività
economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista
per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine
utilizzata. |
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3bis. La tariffa applicabile ad un’attività
economica è di norma unica, anche se le superfici sulle quali essa è
esercitata presentano diversa destinazione d’uso (es. superfici di vendita,
esposizioni, deposito, ecc.) e sono eventualmente ubicate in luoghi diversi. |
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Nel caso di magazzini e depositi di attività
commerciali, artigianali ed industriali ad uso esclusivo dell’attività, per
l’applicazione della tariffa della tassa si fa riferimento all’attività
principale. |
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Agli esercizi
commerciali con superficie espositiva non inferiore al 50% della superficie
complessiva dell’insediamento, si applica la tariffa relativa alla categoria
“Esposizioni”. |
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Gli uffici collocati
negli stabilimenti industriali vengono tassati in base alla categoria
specifica (uffici). |
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La tariffa applicata
alle abitazioni e relative pertinenze si intende come tariffa media, in
quanto considera la diversa potenzialità di produzione di rifiuti presente
nei differenti locali. |
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4. Nella determinazione
della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per
specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di
regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani (rifiuti pericolosi),
allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i
produttori stessi in base alle norme vigenti. Si rimanda all’art. 6 comma 3
per una più dettagliata indicazione delle aree escluse dalla tassazione per
il motivo di cui al presente comma. |
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5. Al fine della tassazione, le
superfici di tutti i locali ubicati sotto il tetto sono trattati nel seguente
modo: |
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·
computate per intero nel caso di locali sottotetto abitabili o
agibili (locale avente un’altezza media uguale o superiore a 2,40 mt ed
un’altezza minima di 1,60 mt); |
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·
computate al 50% nel caso di locali usabili (locale avente l’altezza
media inferiore a 2,40 mt ed un’altezza minima inferiore ad 1,60 mt); |
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·
non computate nel caso di locali sottotetto non usabili o non
agibili (locale avente un’altezza media inferiore od uguale a 1,80 mt, senza
opere di finitura e tramezzature interne). |
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Art 6 - Esclusioni |
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1. Non sono soggetti
alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro
natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati quali ad
esempio: |
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a) centrali termiche e
locali destinati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani
ascensori e comunque ove non si abbia di regola presenza umana e/o ciclo di
lavorazione; |
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b) le superfici
utilizzate per attività sportiva per le parti riservate ai soli praticanti,
fermo restando l'obbligo della tassa per le parti utilizzate come servizi
spogliatoi, magazzini attrezzature, biglietterie, servizi, uffici, punti di
ristoro, gradinate, ecc. comunque non adibite direttamente all'attività
sportiva; |
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c) locali sottotetto non
usabili o non agibili (locale avente un’altezza media inferiore od uguale a
1,80 mt, senza opere di finitura e tramezzature interne). |
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2. Non sono altresì
soggetti alla tassa i locali o le aree che risultino in obiettive condizioni
di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano
indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate
in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili (eventualmente anche a
mezzo sopralluogo) o ad idonea documentazione, quali ad esempio: |
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a) le unità immobiliari
prive di mobili e suppellettili e/o di utenze gas, acqua ecc., limitatamente
al periodo di mancato utilizzo; |
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b) i fabbricati
danneggiati, abbandonati, non agibili in ristrutturazione, purchè tale stato
risulti da adeguata documentazione probante rilasciata dai competenti uffici
della Pubblica Amministrazione limitatamente al periodo di mancato utilizzo. |
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3. Ai sensi dell’art. 5
comma 4, non sono soggette alla tassa: |
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a) le superfici degli
insediamenti industriali, limitatamente alle porzioni di esse dove si
svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è
rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che
usualmente caratterizzano tali lavorazioni; di contro sono soggette alla
tassa le superfici degli insediamenti industriali adibite ad uffici,
abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi; |
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b) le porzioni di
superfici degli insediamenti artigianali, commerciali e di servizi sulle
quali si formano di regola rifiuti speciali pericolosi o comunque non
assimilabili agli urbani; |
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c) le superfici dei locali e delle aree adibite
all’esercizio dell’impresa agricola sul fondo e relative pertinenze; sono
invece assoggettabili alla tassa le superfici delle abitazioni, nonchè dei
locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell’impresa agricola,
ancorchè risultino ubicati sul fondo agricolo; |
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d) le superfici diverse
da quelle sopra indicate, dove si formano quegli altri rifiuti speciali non
assimilati agli urbani di cui al 3° comma dell’art. 7 del D.lgs. 5/2/1997 n.
22 e s.m.e.i. |
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3bis. Ai fini
dell’applicazione dell’esclusione di cui al precedente comma 3 lettera c) si
recepiscono i criteri di indirizzo fissati con deliberazione della Giunta
Comunale n. 14 del 5/2/2004. |
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4. Sono altresì esclusi
dalla tassazione i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste
l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed
assimilati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o
regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione
civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri; |
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5. Sono infine non
soggetti alla tassa: |
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a) i locali utilizzati
da enti ed istituzioni religiosi riconosciuti dallo Stato, limitatamente alla
superficie adibita allo svolgimento del rito prescritto dai dogmi delle
diverse religioni; |
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b) i locali e le aree le cui spese gravano
sul Comune. |
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c) le abitazioni e le relative pertinenze delle persone o
delle famiglie indigenti che usufruiscono di sussidi a titolo di “minimo
alimentare” o “minimo vitale” da parte del Consorzio Intercomunale Servizi
Sociali (CISS), siano essi a carattere continuativo o saltuario. Nel caso in
cui il contributo sia continuativo, l’esenzione compete per l’intera
annualità; nel caso invece in cui il contributo sia saltuario, l’esenzione è
computata in dodicesimi, sulla base della durata del contributo stesso. Tale
agevolazione è concessa a coloro i quali risultano inseriti negli elenchi
formati dai competenti uffici comunali, sulla base delle segnalazioni
effettuate periodicamente dal CISS; |
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d) le abitazioni e le
relative pertinenze delle persone o delle famiglie |
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e) le abitazioni e le
relative pertinenze il cui unico occupante ultra 65enne trae sostentamento
esclusivamente da pensione di importo pari o inferiore ad una pensione
sociale o |
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Art. 7 - Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo |
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1.La tassa è dovuta da
coloro che occupano o detengono i locali e le aree scoperte di cui all'art. 5
con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo famigliare o tra
coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. |
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2. Sono escluse dalla
tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice
civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell’art. 5. Resta ferma
l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva. |
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3. Nel caso di locali in
multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i
servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali
ed aree scoperte di uso comune e per locali ed aree scoperte in uso esclusivo
ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi
ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario
riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. |
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4. Per le
unità immobiliari adibite ad abitazione, locate occasionalmente e comunque
per periodi inferiori a 6 mesi, la tassa è sempre dovuta dal proprietario. |
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Art. 8 - Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione |
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1. La tassa è
corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde
un'autonoma obbligazione tributaria. |
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2. L'obbligazione
decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha
avuto inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli
utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva
ed è versata all'amministratore con le modalità di cui all'art.7, comma 3. |
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3. La cessazione, nel
corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto
all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare
successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione
debitamente accertata. |
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4. In caso di mancata
presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo
non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia
di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione
dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente
subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio. |
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Art. 9 - Commisurazione della tassa e classificazione dei locali e delle aree tassabili a decorrere dall’1/1/2003 |
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1. La tassa viene applicata alla superficie dei
locali e delle aree in cui si producono rifiuti solidi urbani e speciali
assimilati ai rifiuti urbani secondo tariffe commisurate alle quantità e
qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti
producibili in relazione al tipo
d’uso cui i medesimi sono destinati e
al costo dello smaltimento. |
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2. Con la deliberazione di cui all’art. 13 comma 1
si stabilisce la ripartizione dei costi totali copribili con la tassa fra le
due macrocategorie di utenza costituite dalle “utenze domestiche” e dalle
“utenze non domestiche” |
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3. Le tariffe, espresse in
Euro/mq./anno, vengono determinate, per ciascuna delle categorie individuate nell’ambito delle due
macrocategorie di cui sopra,
dividendo il costo complessivo di gestione della categoria per la
superficie totale della categoria stessa. Il costo imputabile alla singola
categoria viene determinato moltiplicando il costo attribuito alla
macrocategoria “utenza domestica” o “utenza non domestica” (rapportato al
tasso di copertura prescelto) per il coefficiente potenziale di produzione
dei rifiuti corretto alla superficie della singola categoria. Le tariffe
delle singole categorie saranno conseguentemente determinate applicando i
seguenti algoritmi: |
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a)
COEFFICIENTE
PRESCELTO * MQ CATEGORIA = COEFFICIENTE CORRETTO |
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ALLA
SUPERFICIE |
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b) COEFFICIENTE
CORRETTO ALLA SUPERFICIE = COEFFICIENTE CORRETTO |
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å
COEFFICIENTI CORRETTI ALLE SUPERFICI |
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c) COEFFICIENTE CORRETTO * COSTI
ATTRIBUITI ALLA MACROCATEGORIA = COSTI ATTRIBUITI ALLA SINGOLA CATEGORIA |
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d) COSTI
ATTRIBUITI ALLA SINGOLA CATEGORIA = TARIFFA UNITARIA |
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MQ CATEGORIA |
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La tassa dovuta da ogni
contribuente si ottiene moltiplicando la tariffa unitaria per la superficie
imponibile. |
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4. Per le categorie “banchi di
mercato di beni durevoli” e “banchi di mercato generi alimentari”, si
utilizzerà la medesima tipologia di calcolo adottata per le altre utenze non
domestiche, adeguata al fatto che, ai fini della determinazione della percentuale di copertura dei costi loro
imputabili, deve essere considerato il gettito derivante dall’applicazione
della tariffa giornaliera espressa in Euro/mq/giorno, anzichè da quella
annuale. Conseguentemente le tariffe di tali tipologie di utenza verranno
determinate separatamente rispetto alle tariffe delle restanti tipologie di
utenze non domestiche. |
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5. Al fine del conteggio si
considerano le superficie note per ciascuna categoria, comprensive delle
superfici esentate o ridotte. |
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6. I
coefficienti di produttività media presunta delle utenze domestiche e non
domestiche assoggettate alla tassa e le categorie di contribuenza vengono
determinati tenendo conto dei parametri ministeriali di produttività media
fissati nel D.P.R. 27.4.1999, n. 158 “Regolamento recante norme per la elaborazione
del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del
ciclo dei rifiuti urbani”, in totale o parziale coerenza con il metodo
normalizzato stesso e modulati alla realtà del Comune di Chivasso. |
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7. Agli effetti dell’applicazione
della tassa, i locali e le aree sono classificati nelle seguenti
macrocategorie e categorie di utenza. In corrispondenza di ciscuna categoria
sono altresì indicati i coefficienti adottati ai fini del calcolo delle
tariffe, ai sensi del precedente comma 6: |
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Macrocategoria utenze non
domestiche - Categorie |
Coefficienti adottati |
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1 |
Musei,
biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto |
3,28 |
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2 |
Cinematografi e teatri
|
2,50 |
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3 |
Autorimesse
e magazzini senza alcuna vendita diretta |
4,20 |
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4 |
Campeggi,
distributori carburanti, impianti sportivi |
6,25 |
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5 |
Stabilimenti balneari
|
3,10 |
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6 |
Esposizioni, autosaloni |
2,82 |
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7 |
Alberghi con ristorante |
13,45 |
|
8 |
Alberghi senza ristorante |
7,76 |
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9 |
Case di cura e riposo |
10,22 |
|
10 |
Ospedali |
10,55 |
|
11 |
Uffici, agenzie, studi
professionali |
8,78 |
|
12 |
Banche ed istituti di credito |
5,03 |
|
13 |
Negozi abbigliamento, calzature,
libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli |
11,55 |
|
14 |
Edicola, farmacia, tabaccaio,
plurilicenze |
9,08 |
|
15 |
Negozi particolari quali
filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato |
6,81 |
|
16 |
Banchi di mercato beni durevoli |
* |
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17 |
Attività artigianali tipo
botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista |
12,12 |
|
18 |
Attività artigianali tipo
botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, ecc. |
8,48 |
|
19 |
Carrozzeria, autofficina,
elettrauto |
8,95 |
|
20 |
Attività industriali con
capannone di produzione |
7,53 |
|
21 |
Attività artigianali di
produzione beni specifici |
8,91 |
|
22 |
Ristoranti, trattorie, osterie,
pizzerie, pub |
35,00 |
|
23 |
Mense, birrerie, amburgherie |
35,00 |
|
24 |
Bar, caffè, pasticceria |
32,44 |
|
25 |
Supermercato, pane e pasta,
macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari |
22,67 |
|
26 |
Plurilicenze
alimentari e/o miste |
12,60 |
|
27 |
Ortofrutta,
pescherie, fiori e piante, pizze al taglio |
35,00 |
|
28 |
Ipermercati
di generi misti |
22,45 |
|
29 |
Banchi
di mercato generi alimentari |
** |
|
30 |
Discoteche, night club |
8,56 |
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* |
Banchi di mercato beni durevoli |
14,58 |
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** |
Banchi
di mercato generi alimentari |
56,78 |
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Macrocategoria utenze domestiche -
Categorie |
Coefficienti adottati |
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31 |
Abitazioni
– 1a fascia (1 componente/nucleo
familiare) |
0,8 |
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32 |
Abitazioni
– 2a fascia (2 componenti/nucleo
familiare) |
0,94 |
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33 |
Abitazioni – 3a fascia (3 componenti/nucleo familiare)
|
1,05 |
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34 |
Abitazioni
– 4a fascia (4 componenti/nucleo
familiare) |
1,14 |
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35 |
Abitazioni
– 5a fascia (5 componenti/nucleo
familiare) |
1,23 |
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36 |
Abitazioni – 6a fascia (6 o più componenti/nucleo familiare)
|
1,3 |
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8. I locali e le aree eventualmente
adibite ad usi diversi da quelle sopra classificati vengono associati, ai
fini dell’applicazione della tariffa, alla categoria di attività che presenta
con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d’uso e quindi
connessa produzione di rifiuti. |
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9. L’assegnazione delle utenze
domestiche alle categorie da 31 a 36 sopra classificate viene effettuata in
base a quanto previsto al successivo art. 9bis. |
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Art. 9bis - Utenze domestiche dall’1/1/2003 – Numero di persone occupanti i locali |
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1. Per il calcolo della tassa annuale dovuto da
ogni utenza domestica, in base alle tariffe di cui al precedente art. 9, si
procede nel seguente modo: |
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a)
per quanto concerne i residenti, si fa riferimento al numero di
persone occupanti i locali ad uso abitazione, pertinenza e accessorio
risultante nell’Anagrafe della popolazione del Comune di Chivasso alla data
del 21 gennaio dell’anno di imposizione; per le nuove iscrizioni,
successive al 21 gennaio, si prende a riferimento il numero dei componenti
risultanti all’anagrafe al momento di decorrenza dell’iscrizione a ruolo. |
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b)
per
quanto concerne i non residenti, si fa riferimento al numero di persone
occupanti i locali ad uso abitazione, pertinenza e accessorio indicati nella
denuncia. |
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2. Nel caso di nuclei famigliari anagraficamente
costituiti da un numero di componenti inferiori al numero delle persone che
di fatto occupano i locali in via continuativa per un periodo superiore a sei
mesi l’anno, ricorre l’obbligo della denuncia. In difetto, il Comune procede
al recupero del maggior tributo dovuto e sono applicabili le sanzioni di cui
al successivo art. 20. |
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2bis. Nel caso in cui il contribuente dimostri che un famigliare
facente parte del proprio nucleo famigliare anagrafico si trovi in una delle
situazioni di assenza protratta, che non comportino la cancellazione anagrafica,
è applicata la tariffa corrispondente alla fascia contenente il numero di
componenti effettivamente occupanti l’alloggio in via continuativa, semprechè
tale assenza risulti essere superiore a sei mesi nel corso dell’anno di
imposizione. Al fine di aver riconosciuta tale tariffa, il contribuente dovrà
far istanza documentata all’Ufficio Tributi, portando altresì la cartella di
pagamento, entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento, oppure, nel caso in
cui la richiesta di pagamento dovesse arrivare oltre detta data, entro 15
giorni dal ricevimento della stessa. |
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3. La tassa annuale dovuta dalle utenze domestiche
viene pertanto determinata applicando alla superficie dichiarata la tariffa
corrispondente al nucleo famigliare anagrafico risultante al 21 gennaio
dell’anno di imposizione, salvo diverso numero di occupanti desunti da
denuncia presentata dal contribuente. |
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4. Per i soggetti non residenti ricorre l’obbligo
di denunciare il numero degli occupanti i locali. In difetto, alle utenze
intestate a soggetti non residenti verrà associato, ai fini del calcolo della
tassa, un numero medio di occupanti pari a tre. |
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5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate
da due o più nuclei famigliari la tassa è calcolata con riferimento al numero
complessivo degli occupanti l’alloggio, che sono tenuti al pagamento con
vincolo di solidarietà. |
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Art. 10 - Tassa giornaliera di smaltimento |
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1.Per il servizio di
smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati prodotti dagli
utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione,
locali od aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di
pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base
a tariffa giornaliera. Si considera temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni
di un anno solare, anche se ricorrente. |
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2.La misura tariffaria è
determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di
smaltimento dei rifiuti solidi urbani attribuita alla categoria contenente
voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale pari al 50
per cento. Tale incremento non è
applicato per le occupazioni poste in essere con i banchi mercatali, per le
quali è prevista apposita tariffa annua e giornaliera. |
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3.In mancanza di
corrispondente voce di uso nella classificazione in categorie di cui al
precedente articolo è applicata la tariffa della categoria recante voci di
uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti
solidi urbani. |
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4.L'obbligo della
denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da
effettuare all'atto dell'occupazione con il bollettino di conto corrente
postale fornito dall’Ufficio competente. |
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5.In caso di uso di
fatto, la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento
dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed
accessori. |
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6.Per l'accertamento in
rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme
stabilite dal presente regolamento per la tassa annuale per lo smaltimento
dei rifiuti solidi urbani interni, salve le diverse disposizioni contenute
nel presente articolo. |
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Art. 11 - Tariffe per particolari condizioni di uso |
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1. Le aree scoperte
operative, cioè le superfici scoperte sulle quali si svolge parte
dell’attività tipica dell’impresa, sono tassate per intero. Sono invece
escluse dal tributo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali
tassabili, come per esempio i parcheggi, nonchè le aree scoperte adibite a
verde. |
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2. La tariffa è ridotta
di un'importo pari ad 1/3 nel caso di: |
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a) abitazioni tenute a disposizione per uso
stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale
destinazione sia specificata nella richiesta da consegnarsi all’Ufficio
Tributi, indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e
dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in
comodato, salvo accertamento da parte del comune; |
|
b) locali, diversi dalle abitazioni, ed
aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma
ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti
organi per l'esercizio dell'attività; |
|
c) utente che, versando
nelle circostanze di cui alla lettera a) del presente comma, risieda o abbia
la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio
nazionale; |
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3.La tariffa è ridotta: |
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a)
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b)
di un importo del 30 per cento per le superfici delle
attività agrituristiche soggette a tassazione sulla base dell’effettiva
attività ivi svolta. |
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Art. 12 - Riduzioni della tassa |
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1. La tariffa della relativa
categoria viene applicata con una riduzione: |
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a) di un importo pari al
40% per locali produttivi e/o magazzini in cui vengono prodotti rifiuti
speciali NON assimilati (pericolosi) al cui smaltimento deve
obbligatoriamente provvedere il produttore; |
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b) di un importo pari al
40% per locali, locali produttivi e/o magazzini in cui vengono prodotti
scarti e/o residui di lavorazione destinati obiettivamente al riciclo o
riutilizzo, dietro presentazione di probatoria documentazione da parte del
produttore; |
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c) di un importo pari al
70% per i locali ad uso abitativo situati nella frazione di Pogliani; |
|
d) di un importo pari al
50% per le abitazioni e le relative pertinenze occupate da nuclei famigliari
composti da due persone entrambe ultra 65 enni |
|
e) di un importo pari al 50% della differenza fra
la tariffa che si dovrebbe applicare nell’anno di competenza e quella
effettivamente applicata l’anno precedente, per le abitazioni e relative
pertinenze occupate da nuclei famigliari aventi un reddito annuo lordo
complessivo pari o inferiore a 8.779,77 Euro, maggiorato di 1.032,91 Euro per
ogni componente il nucleo famigliare oltre al primo e che non risultino
proprietari di beni immobili ad esclusione
dell’abitazione principale avente un valore catastale non superiore ad euro
75.000,00 e/o titoli mobiliari. Nel caso in cui il
numero dei componenti il nucleo familiare dovesse subire delle variazioni da
un anno all’altro, la riduzione verrà calcolata sulla differenza fra la
tariffa intera che si dovrebbe applicare nell’anno di competenza e quella
ridotta che si sarebbe dovuta applicare l’anno precedente nel caso in cui il
numero dei componenti fosse stato quello attuale. |
|
f) di un importo pari al
50% per le abitazioni e relative pertinenze occupate da nuclei famigliari
aventi un reddito annuo lordo complessivo pari o inferiore a 8.779,77 Euro,
maggiorato di 1.032,91 Euro per ogni componente il nucleo famigliare oltre al
primo, che non risultino proprietari di beni immobili ad esclusione
dell’abitazione principale avente un valore catastale non superiore ad euro
75.000,00 e/o titoli mobiliari e che abbiano al loro interno un soggetto
portatore di un’invalidità tra il 74% e il 100%. |
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Art. 12 bis - Particolari agevolazioni
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1. Per le zone della
città interessate dal cantiere dell’Alta Velocità (TAV), in cui la viabilità
è preclusa o altamente limitata per un periodo superiore ai 6 mesi, a seguito
di emissione apposito provvedimento dell’Autorità competente, la tariffa
della tassa applicata alle attività commerciali o artigianali è ridotta del
50%, per tutto il periodo interessato alla predetta limitazione. |
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2. La Giunta Comunale
può altresì deliberare la medesima riduzione, per casi similari, individuando
di volta in volta le zone interessate. |
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Art. 13 - Deliberazioni di tariffa |
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1. Ai sensi dell’art. 27
comma 8 della Legge 28/12/2001 n. 448, entro il termine fissato da norme
statali per la deliberazione del Bilancio di previsione il comune delibera,
in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel
regolamento, le tariffe per unità di superficie dei locali ed aree compresi
nelle singole categorie o sottocategorie, da applicare nell'anno di
competenza. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si
intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno precedente. |
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2.Nei casi di dissesto
dichiarato, ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e
dell'art. 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993 n. 68, ovvero di deliberazione
adottata quale atto dovuto a seguito di rilievi o in ottemperanza a decisione
definitiva, è confermato il potere di apportare variazioni tariffarie oltre il termine di cui al
comma 1. |
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3.Le deliberazioni
tariffarie, divenute esecutive a norma di legge, sono trasmesse entro trenta
giorni al Ministero dell’Economia e della Finanze – Dipartimento per le
Politiche Fiscali – Agenzia delle Entrate, che formula eventuali rilievi di
legittimità nel termine di sei mesi dalla ricezione del provvedimento. |
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4.Ai sensi dell'art.68
comma 3° del D.Lvo 507/93 e dell’art. 52 comma 2 del D.lgs. 15/12/1997 n.
446, i regolamenti, divenuti esecutivi a norma di legge, sono trasmessi entro
trenta giorni al Ministero dell’Economia e della Finanze – Dipartimento per
le Politiche Fiscali – Agenzia delle Entrate, che formula eventuali rilievi di legittimità entro sei mesi
dalla ricezione del provvedimento. In caso di rilievi formulati tardivamente
il comune non è obbligato ad adeguarsi agli effetti dei rimborsi e degli
accertamenti integrativi. I regolamenti sono inoltre resi pubblici mediante
avviso nella Gazzetta Ufficiale. |
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Art. 14 - Denunce |
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1. I soggetti di cui
all'art. 7 presentano al comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio
dell'occupazione o detenzione, denuncia dei locali ed aree tassabili siti nel
territorio del comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli
predisposti dal comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti
presso gli uffici comunali. |
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2. La denuncia ha
effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di tassabilità
siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare,
nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro
superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o
comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione
ai dati da indicare nella denuncia. |
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3. La denuncia,
originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale e
degli elementi identificativi del soggetto passivo, dei loro rappresentanti
legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale
o istituzionale dell'ente, istituto, associazione, società ed altre
organizzazioni nonchè della loro sede principale, legale o effettiva, delle
persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione; dell'ubicazione,
superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro
ripartizioni interne, nonchè della data di inizio dell'occupazione o
detenzione. |
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4. La dichiarazione è
sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale
o negoziale. |
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5. L'ufficio comunale
competente deve rilasciare ricevuta della denuncia, che, nel caso di
spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro
postale. |
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6. In occasione di
iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati,
gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla
denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito,
l'obbligo di denuncia di cui al comma 1. |
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7. Le agevolazioni di
cui all’art. 6 comma 5 lettera e) e art. 12 comma 1 lettera d), |
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8. Per poter fruire
dell’agevolazione di cui all’art. 6 comma 5 lettera c), i soggetti
interessati dovranno recarsi all’Ufficio Tributi entro il 31/12 dell’anno per
il quale spetta l’esenzione, oppure, nel caso in cui la richiesta di
pagamento dovesse arrivare oltre detta data, entro 15 giorni dal ricevimento
della stessa. |
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9. Le riduzioni di cui
all’art. 11 commi 2 e 3 verranno applicate previa domanda da consegnarsi
all’Ufficio Tributi entro il termine per presentare la denuncia di variazione
ed hanno effetto dall’anno successivo. Il contribuente è obbligato a
denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni
dell’applicazione della tariffa ridotta; in difetto si provvede al recupero
del tributo e sono applicabili le sanzioni previste per l’omessa denuncia di
variazione. |
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10. Vengono considerate
valide le denunce presentate ai fini dell’applicazione della Tariffa
Sperimentale Rifiuti, introdotta per l’anno 1999, ai sensi dell’art.31 comma
7 della Legge 23/12/1998 n. 448, con
deliberazione C.C. n. 13 dell’8/3/1999. |
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11. In occasione di
cancellazioni anagrafiche la cancellazione dall’iscrizione a ruolo della
partita avviene d’ufficio, a partire dal bimestre solare successivo a quello
nel corso del quale è avvenuta la cancellazione anagrafica. |
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12. Per il solo anno 2003, la denuncia di cui
all’art. 9bis commi 2 e 4 dovrà essere presentata entro il 31 maggio 2003.
Nel caso di denuncia pervenuta oltre tale data, l’assegnazione alla fascia
tariffaria del numero corrispondente al numero degli occupanti effettivi,
decorrerà dall’anno successivo. Per gli anni successivi, la denuncia è dovuta
solamente nel caso in cui avvenissero variazioni nella composizione numerica
del nucleo famigliare. In tal caso, essa dovrà essere presentata entro il 20
gennaio dell’anno successivo a quello in cui la variazione si è verificata ed
avrà valore a decorrere dall’esercizio successivo a quello nel corso del
quale si è verificata la variazione. |
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Art. 15 - Accertamento |
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1.In caso di denuncia
infedele o incompleta, l'ufficio comunale provvede ad emettere, relativamente
all'anno di presentazione della denuncia ed a quello precedente per la parte
di competenza, avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza,
entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione
della denuncia stessa. In caso di omessa denuncia, l'ufficio emette avviso di
accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto
anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata. |
|
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2.Gli avvisi di
accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione
e la gestione del tributo e devono contenere gli elementi identificativi del
contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazioni, dei periodi e
degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e
relativa delibera, nonchè la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione
o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggior somma dovuta
distintamente per tributo, addizionali ed accessori, soprattassa ed altre
penalità. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né
ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo
richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. |
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3.Gli avvisi di cui al
comma 1 devono contenere altresì l'indicazione dell'organo presso cui può
essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza. |
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4.Ai fini del
potenziamento dell'azione di accertamento, il comune, ove non sia in grado di
provvedere autonomamente, può stipulare apposite convenzioni con soggetti
privati o pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte
sottratte a tassazione. Il relativo capitolato deve contenere l'indicazione
dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile nonchè
dei requisiti di capacità ed affidabilità
del personale impiegato dal contraente. |
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Art. 16 - Riscossione |
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1.L'importo del tributo
ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei
ruoli od elenchi dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli
accertamenti notificati nei termini di cui all'art. 15, comma 1, è iscritto a
cura del funzionario responsabile in ruoli, da formare e consegnare al
concessionario della riscossione, a pena di decadenza, entro l’anno
successivo a quello per il quale è dovuto il tributo e, in caso di
liquidazione, in base a denuncia tardiva o ad accertamento, entro l’anno
successivo a quello nel corso del quale è prodotta la predetta denuncia
ovvero l’avviso di accertamento è notificato. |
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2. Gli importi di cui al
comma 1 sono riscossi in cinque rate bimestrali consecutive, riducibili a due
rate su autorizzazione della Direzione Regionale delle Entrate. Su istanza
del contribuente iscritto nei ruoli il sindaco può concedere per gravi motivi
la ripartizione fino a |
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3. Ai sensi dell’art. 32
comma 2 del D.lgs. 26/2/1999 n. 46 e s.m.e.i., il concessionario della
riscossione può far precedere la notifica della cartella di pagamento
dall’invio, a mezzo lettera non raccomandata, di una comunicazione di
iscrizione a ruolo contenente gli elementi da indicare nella cartella stessa. |
|
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4. Ai sensi dell’art. 25 comma 4
della legge 27/12/2002 n. 289, non si fa luogo a riscossione, quando
l’importo dovuto risulta essere inferiore a Euro 12. Nell’eventualità in cui
dovessero essere emanati i decreti di cui al primo comma dell’art. 25 della
citata legge, l’importo sopra indicato si intenderà automaticamente adeguato. |
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5. La variazione dell’ammontare
della tassa dovuto al cambio di categoria o alla variazione della tariffa non
comporta l’obbligo per il Comune di notificare ai contribuenti avvisi di
accertamento e/o liquidazione. |
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Art. 17 - Poteri dei Comuni |
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1.Ai fini del controllo
dei dati contenuti nelle denunce o
acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura
e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in base alle
convenzioni, l'ufficio comunale può rivolgere al contribuente motivato invito
ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali
e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e
notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; può utilizzare dati
legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici
pubblici o ad enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti,
dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti. |
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2.In caso di mancato
adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui al comma 1 nel
termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio
comunale ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia
imponibile, muniti di autorizzazione del sindaco e previo avviso da comunicare
almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli
immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione
e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare,
in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo
organismo. |
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3.In caso di mancata
collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta
rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni
semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del codice civile. |
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4. L’ufficio comunale
può richiedere, ai sensi del comma 1, all’amministratore del condominio di
cui all’art. 1117 del codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento
previsto dall’art. 7, comma 3, la presentazione dell’elenco degli occupanti o
detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro
commerciale integrato. |
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Art. 18 - Funzionario responsabile |
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1.Il comune designa un
funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di
ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario
sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i
rimborsi. |
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2.Il comune è tenuto a
comunicare alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero
delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta
giorni dalla nomina. |
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Art. 19 - Rimborsi |
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1.Nei casi di errore e
di duplicazione ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a
quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o
dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto
illegittimo, adottato dal comune con l'adesione del contribuente prima che
intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale, l'ufficio
comunale dispone lo sgravio o il rimborso entro novanta giorni. |
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2.Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a
ruolo, riconosciuto non dovuto ai sensi dell'articolo 8, commi 3 e 4, è
disposto dall'ufficio comunale entro i trenta giorni dalla ricezione della
denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma 4 del
medesimo articolo, da presentare, a pena di decadenza, entro i sei mesi dalla
notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo. |
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3.In ogni altro caso, lo
sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto è disposto dal
comune entro novanta giorni dalla domanda del contribuente da presentare, a
pena di decadenza, non oltre due annni dall'avvenuto pagamento. |
|
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4.Ai sensi dell'art. 17
della Legge 8/5/1998 n. 146, sulle somme da rimborsare è corrisposto
l'interesse del 2,5 per cento semestrale a decorrere dal semestre successivo
a quello dell'eseguito pagamento. |
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5. Ai sensi dell’art. 25 comma 4 della legge 27/12/2002
n. 289, non si fa luogo a rimborso, quando l’importo dovuto risulta essere
inferiore a Euro 12. Nell’eventualità in cui dovessero essere emanati i
decreti di cui al primo comma dell’art. 25 della citata legge, l’importo
sopra indicato si intenderà automaticamente adeguato. |
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Art. 20 - Sanzioni ed interessi |
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1.Per l'omessa presentazione della denuncia, anche
di variazione, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento
della tassa o della maggiore tassa dovuta, con un minimo di Euro 51,65. |
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2.Se la denuncia è
infedele si applica la sanzione dal 50 al 100 per cento della maggiore tassa
dovuta. Se l’omissione o l’errore attengono ad elementi non incidenti
sull’ammontare della tassa, si applica la sanzione amministrativa da Euro
25,82 a Euro 258,23. La stessa si applica per le violazioni concernenti la
mancata esibizione o trasmissione di atti e/o documenti o dell’elenco di cui
all’art. 17 comma 4, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei 60
giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione
incompleta o infedele. |
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3. Le sanzioni indicate
nei commi 1 e 2, primo periodo, sono ridotte ad un quarto se, entro il
termine per ricorrere alle Commissioni Tributarie, interviene adesione del
contribuente all’avviso di accertamento. |
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4. La contestazione
della violazione non collegata all’ammontare del tributo deve avvenire, a
pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello
in cui è commessa la violazione. |
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5. Sulle somme dovute a
titolo di tributo e addizionale si applicano interessi per ritardata
iscrizione a ruolo nella misura del 2,5 per cento semestrale a decorrere dal
semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento e
fino alla data di consegna dei ruoli al concessionario della riscossione nei
quali è effettuata l’iscrizione delle somme predette. |
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6. Per quanto non
indicato nel presente articolo, si applicano le disposizioni di cui ai D.lgs.
18/12/1997 nn. 471, 472 e 473 e loro modifiche ed integrazioni, nonchè i
criteri di indirizzo forniti con deliberazione C.C. n. 60 del 21/9/1998. |
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Art. 21 - Vigilanza sugli atti regolamentari e sulla gestione del tributo |
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1.E' attribuita al
Ministero dell’Economia e della Finanze – Dipartimento per le Politiche
Fiscali – Agenzia delle Entrate, la funzione di vigilanza sulla gestione
della tassa per lo smaltimento dei rifiuti ed il controllo sulle delibere
regolamentari e tariffarie. |
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Art.22 - Disposizioni finali e transitorie |
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1. La
riduzione di cui all’art. 12 comma 1 lettera c) verrà applicata sino a quando
la discarica rimarrà in funzione. |
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2. Per l’anno
1999 continua ad applicarsi la Tariffa Sperimentale Rifiuti, sulla scorta del
Regolamento approvato con deliberazione C.C. n. 13 dell’8/3/1999, ai sensi
dell’art. 31 comma 7 della Legge 23/12/1998 n. 448. |
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3. Per le
annualità antecedenti al 1999, continua ad applicarsi la Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi
Urbani, disciplinata con Regolamento adottato con deliberazione C.C. n. 7 del
22/2/1995 e modificato con deliberazione C.C. n. 86 del 26/10/1995, nonchè
con deliberazioni C.C. nn. 17 e 18 del 26/2/1998. |
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4. La nuova classificazione delle utenze decorre dall’1/1/2003. Fino al
31/12/2002 continua ad applicarsi la classificazione approvata con
deliberazione C.C. n. 24 del 20/3/2000. |
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5. La ripartizione della riscossione in cinque rate, ai sensi dell’art.
16 comma 2, si applica con riferimento alla tassa ed accessori relativi agli
esercizi 2003 e successivi. Gli importi riferiti ad annualità antecedenti,
anche se iscritti a ruolo dopo l’ 1/1/2003, continuano ad essere ripartiti in
quattro rate. |
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6. Per il solo anno 2004, la richiesta di cui all’art.
14 comma 9 deve essere presentata entro il 31 maggio 2004 |
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7. Per quanto non
disciplinato con il presente Regolamento, si applicano le disposizioni di
legge vigenti. |
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Art.23 - Entrata in vigore |
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1. Il presente Regolamento entra in
vigore il 1° gennaio 2000, ai sensi dell’art. 30 comma 14 della Legge
23/12/1999 n. 488. |
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2. Ai sensi dell’art. 27 comma 8 della Legge
28/12/2001 n. 448, le modificazioni apportate al seguente regolamento hanno
effetto dal 1° gennaio 2003. Eventuali modificazioni al presente regolamento, anche se approvate
successivamente all’inizio dell’esercizio, purchè entro il termine fissato da
norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione, hanno effetto
dal primo gennaio dell’anno di riferimento. |
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allegato |
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CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
ASSIMILATI AGLI URBANI CONDIZIONI QUALITATIVE: |
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Abbiamo una composizione analoga a
quella dei rifiuti urbani, o comunque, siano costituite da manufatti e
materiali simili a quelli elencati nel seguito a titolo esemplificativo: |
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§
Imballaggi primari e secondari (di carta, cartone, plastica, legno,
metalli e simili); |
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§
Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte
e lattine e simili), |
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§
Sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica,
cellophane; cassette pallets; |
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§
Accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta
adesiva, carta catramata, fogli di carta metallizzata e simili; |
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§
Frammenti e manufatti di vimini e sughero; |
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§
Paglia e prodotti di paglia; |
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§
Scarti di legno provenienti da falegnameria, trucioli; |
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§
Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palpabile; |
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§
Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracchi
e juta; |
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§
Feltri e tessuti non tessuti; |
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§
Pelle e similpelle; |
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§
Resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido
e manufatti composti da tali materiali; |
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§
Rifiuti ingombranti; |
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§
Imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze
naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e
minerali e simili; |
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§
Moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in
genere; |
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§
Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili); |
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§
Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati; |
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§
Manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna
di ferro e simili; |
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§
Nastri adesivi; |
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§
Cavi e materiale elettrico in genere; |
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§
Pellicole e lastra fotografiche e radiografiche sviluppate; |
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§
Scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo
stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell’industria
molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche
inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di
frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili; |
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§
Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.),
anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli,
pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili); |
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§
Residui animali e vegetali provenienti dall’estrazione di principi
attivi; |
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§
Accessori per l’informatica. |