REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÁ DI
ACCONCIATORE ED ESTETISTA
Approvato con Del. Consiglio n. 67 del 30/11/2006
SOMMARIO
Articolo 1 - OGGETTO DEL
REGOLAMENTO
Articolo 2 - AUTORIZZAZIONI:
MODALITA’, LIMITAZIONI
Articolo 3 - AUTORIZZAZIONE:
REQUISITI, PROCEDURE
Articolo 4 - DISTANZA TRA ESERCIZI
Articolo 5 - CRITERIO DI
MISURAZIONE DELLE DISTANZE
Articolo 6 - TRASFERIMENTO DEGLI
ESERCIZI
Articolo 8 - SUPERFICI MINIME DEI
LOCALI
Articolo 9 - IDONEITA’ IGIENICO
SANITARIA DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE
Articolo 10 - REQUISITI IGIENICI
PER LE ATTIVITA SVOLTE PRESSO OSPEDALI, CASE DI CURA E COMUNITA’
Articolo 11 - REQUISITI IGIENICI
PER L’ATTIVITA’ SVOLTA A DOMICILIO
Articolo 12 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Articolo 13 - PROVVEDIMENTI DI ACCOGLIMENTO O DI DINIEGO - COMUNICAZIONE
Articolo 14 - CHIUSURA TEMPORANEA
DEGLI ESERCIZI - SOSPENSIONE , REVOCA
E DECADENZA - CESSAZIONE
Articolo 15 - OBBLIGO ESPOSIZIONE
AUTORIZZAZIONE, TARIFFE ED ORARI -
Articolo
18 - NORME TRANSITORIE E FINALI
APPENDICE Al regolamento delle
attività di parrucchiere barbiere ed estetista.
ULTERIORI CHIARIMENTI DEL CONSIGLIO
SUPERIORE DI SANITA’
1. Le attività di
acconciatore ed estetista sono disciplinate dalla Legge 17 agosto 2005, n. 174,
dalla Legge 4 gennaio 1990, n. 1, e dalla Legge Regionale 9 dicembre 1992, n.
54, nonchè dalle disposizioni del presente Regolamento.
Sino alla data indicata dalle
leggi regionali attuative della legge 174/05, continuano ad avere applicazione
le norme delle leggi n. 161/1963, n. 1141/1970 e n. 735/1984, in quanto
compatibili.
2. Per svolgere le attività
predette è necessario il possesso dell’autorizzazione amministrativa, sia in
luogo pubblico che in luogo privato (alberghi, ospedali, case di cura,
palestre, convivenze, centri medici specializzati, caserme, centri commerciali,
circoli privati, e discoteche, compresi tutti gli istituti di bellezza e
attività similari, comunemente denominati e qualunque siano le forme o la
natura giuridica dell’impresa).
3. L’autorizzazione è
rilasciata per le seguenti tipologie:
a) Acconciatore. L’autorizzazione comprende tutti i trattamenti e i
servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l’aspetto
estetico dei capelli, ivi compresi i
trattamenti tricologici complementari che non implicano prestazioni di
carattere medico, curativo o sanitario e il trattamento estetico della barba, e
ogni altro servizio inerente e complementare.
b) Estetista. L’autorizzazione consente l’attività di prestazione e
trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o
prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e
proteggerne l’aspetto estetico, modificandolo attraverso l’eliminazione o
l’attenuazione degli inestetismi esistenti: tale attività può essere svolta con
l’attuazione di tecniche manuali o con l’utilizzo degli apparecchi
elettromeccanici per uso estetico di cui all’elenco allegato alla Legge 4
gennaio 1990, n. 1 (allegato A alla Legge e al presente regolamento) e secondo
quanto previsto al punto 1 dell’art. 10 della medesima Legge, o con
l’applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla Legge 11 ottobre
1986, n. 713. Sono escluse dall’attività di estetica le prestazioni dirette in
linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico. Sono comunque
soggette al presente Regolamento e pertanto a preventiva autorizzazione, ai
sensi dell’art. 6 comma 4 della Legge Regionale 54/92, le attività svolte anche
con l’utilizzo esclusivo degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di
cui al suddetto allegato A alla L. 1/90.
Tutte
le attività svolte presso “solarium”, “centri abbronzanti”, ecc. che utilizzano
esclusivamente apparecchiature a raggi ultravioletti finalizzati
all’abbronzatura, sono soggetti alle disposizioni di cui al D.P.G.R. n. 78 del
04/11/99
4. Le attività di estetica
svolte, anche in modo parziale nell’ambito delle palestre, imprese di vendita
di cosmetici, di studi medici specializzati, centri di abbronzatura e saune od
altre imprese che comunque effettuino prestazioni o trattamenti, anche in modo
automatico, compresi tra quelli previsti nell’attività di estetica, così come
definita dalla legge n. 1/1190, sono soggette alla disciplina del presente
Regolamento.
5. Sono
escluse dall’attività di estetica le prestazioni dirette in linea specifica ed
esclusiva a finalità di carattere terapeutico. Le prestazioni effettuate con le
apparecchiature di cui all’allegato A, sono considerate al di fuori
dell’attività di estetica purchè registrate ed attestate come interventi
terapeutici del medico del centro.
I registri dovranno essere
tenuti presso il Centro a disposizione degli organismi di controllo.
1. Le attività oggetto del
presente Regolamento non possono essere svolte in forma ambulante o di
posteggio.
2. Gli esercenti possono
effettuare in via eccezionale servizio presso il domicilio del cliente, purchè
ciò avvenga in normale orario di lavoro e si dia prova che il cliente abbia
validi motivi per non recarsi presso il laboratorio.
3. Le stesse attività possono
essere autorizzate anche se svolte in locali di abitazione dell’esercente,
fermo restando il possesso dei requisiti igienico-sanitari.
Detti locali devono, comunque
essere distinti e separati dai locali
adibiti a civile abitazione e muniti di idoneo servizio igienico
distinto da quello dell’abitazione.
4. Possono, altresì, essere
esercitate in sede fissa dislocata in pubblico locale o presso Enti, istituti,
uffici, ospedali, convivenze, alberghi, centri commerciali, caserme, palestre e
discoteche, sempre che sia stata rilasciata l’autorizzazione amministrativa ai
sensi del presente Regolamento.
L’autorizzazione per le
attività esercitate all’interno di alberghi, case di cura, convivenze e caserme
è concessa in deroga al requisito delle distanze di cui all’art. 4 qualora
siano rivolte unicamente agli ospiti della struttura. Tali autorizzazioni non
possono essere trasferite.
5. E’ vietato l’esercizio
delle attività oggetto del presente Regolamento senza autorizzazione, anche se
svolte a titolo di dimostrazione di prodotti della cosmesi o di altro.
Anche dette attività sono sottoposte ad autorizzazione da rilasciarsi a norma
del successivo art. 3, ad esclusione del requisito della distanza minima ed a
condizione che le prestazioni non comportino alcun corrispettivo sotto alcuna
forma;
6. Le attività di cui
all’art. 1 del presente Regolamento, esercitate ai fini didattici anche
su soggetti diversi dagli allievi, sono soggette ad autorizzazione
amministrativa da rilasciarsi alle seguenti condizioni:
a) che siano presenti i
requisiti previsti dall’art. 3 comma 1, ad esclusione di quelli alle lettere d)
ed e);
b) che tali soggetti, ove non
siano in possesso del certificato di qualificazione professionale, non potranno
eseguire le attività predette se non sotto il diretto controllo di personale
qualificato all’esercizio della professione;
c) che i locali e le
attrezzature abbiano i requisiti conformi alla vigente legislazione in materia
di agibilità degli edifici ad uso scolastico, igiene del lavoro, prevenzione
infortuni e prevenzione incendi. La certificazione relativa deve essere
allegata alla domanda di autorizzazione.
d) che
le prestazioni non siano effettuate in locali autorizzati all’esercizio di
attività professionali. I locali destinati ad attività didattica potranno
essere anche adiacenti a locali in cui si esercita l’attività professionale, ma
dovranno essere separati da essi in modo assoluto (ingressi e servizi igienici
indipendenti, assenza di passaggi interni fra i diversi settori di attività).
7. I gestori di corsi didattici,
che hanno conseguito l’autorizzazione ad effettuare le prestazioni ai fini
didattici durante lo svolgimento dell’attività, alle condizioni e nei limiti di
cui ai commi precedenti, sono obbligati ad effettuare, per ciascun corso, le
seguenti registrazioni:
- oggetto e caratteristiche
del corso;
- data inizio e fine corso;
- orario settimanale e
giornaliero delle lezioni;
- nominativi del personale
direttivo e insegnante con relativi estremi anagrafici;
- elenco degli iscritti.
Dette registrazioni dovranno
essere costantemente aggiornate presso le sedi di attività a disposizione degli
organi di vigilanza.
8. In occasione di
manifestazioni organizzate da Enti o Associazioni a scopo umanitario, è
sufficiente una comunicazione al Sindaco da parte degli interessati.
Il regime autorizzatorio non
si applica in caso di iniziative strettamente legate all’attività di formazione
e di aggiornamento professionale organizzata dagli enti o dalle Associazioni
del comparto.
9. Gli acconciatori possono
avvalersi direttamente di collaboratori familiari o di personale dipendente per
l’esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico
come previsto dal comma 2 dell’art. 9 della Legge 4 gennaio 1990, n. 1.
10. Le imprese artigiane
esercenti le attività disciplinate dal presente Regolamento possono vendere i
prodotti cosmetici concernenti i trattamenti eseguiti alla propria clientela,
al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, indipendentemente dal
possesso di un’autorizzazione per l’esercizio del commercio.
11. Nel caso di coesistenza
di un’attività regolata dal presente Regolamento e di un’attività commerciale
regolata da norme diverse, gli ingressi degli esercizi devono essere distinti
qualora i titolari siano soggetti diversi.
1. L’autorizzazione
all’esercizio delle attività indicate all’art. 1, al trasferimento di esercizi preesistenti, all’aggiunta o
modifica di attività, è rilasciata dal Comune, sulla base dei criteri indicati
ai successivi articoli e previo accertamento del possesso dei seguenti
requisiti:
a) requisito soggettivo
previsto dalla legge 8 agosto 1985, n. 443 (impresa artigiana) o, per le
imprese societarie non aventi tali requisiti, requisito della regolare
costituzione della Società e dell’avvenuta iscrizione nel Registro Ditte della
Camera di Commercio;
b) dei requisiti
igienico-sanitari del locali stabiliti dagli articoli successivi (artt. 11 e
ss.);
c) il requisito della
qualificazione professionale che deve sussistere:
- in caso di impresa
individuale in capo al richiedente;
- in caso di impresa gestita
in forma di in nome collettivo o cooperativa, qualificabile come artigiana ai
sensi dell’art. 3 co. 2 della Legge 8 agosto 1985, n. 443, come modificato
dalla L. 20 maggio 1997, n. 443, in capo alla maggioranza dei soci (o ad uno
dei soci nel caso di due soli soci);
- in caso di impresa
artigiana costituita in forma di società
a responsabilità limitata con unico socio ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett.
a), della Legge 20 maggio 1997, n. 133, in capo all’unico socio;
- in caso di impresa
artigiana costituita in forma di società in accomandita semplice ai fini
dell’art. 1 co. 2, lett. b), della Legge 20 maggio 1997, n. 133, in capo ai
soci accomandatari;
- in caso di impresa gestita
in forma societaria non qualificabile come artigiana, in capo alla persona
designata ad assumere la direzione dell’azienda, la quale deve accettare
l’incarico con apposita dichiarazione da presentarsi al Comune e garantire la
presenza nell’esercizio durante l’orario di apertura, salvo comprovati casi di
forza maggiore (es. malattia);
d) della distanza minima,
come precisato al successivo art. 4, dagli esercizi con medesima tipologia;
e) superficie minima dei
locali a norma del successivo art. 8.
2. L’autorizzazione è valida
per l’intestatario della medesima e per i locali in essa indicati ed ha durata
illimitata.
3. Una persona fisica non può
essere intestataria, quale titolare o Direttore d’Azienda, di più di una
autorizzazione. In deroga, può tuttavia essere rilasciata ad una stessa impresa
una ulteriore autorizzazione per l’esercizio delle attività disciplinate dal
presente Regolamento presso una convivenza, a condizione che il servizio venga
svolto esclusivamente a favore dei membri della convivenza stessa.
4. In caso di impresa gestita
in forma societaria, sia essa artigiana o non, possono essere rilasciate più
autorizzazioni relative ad esercizi diversi a condizione che ciascun esercizio
sia diretto da persona distinta in possesso della necessaria qualificazione
professionale. Ad un stessa società artigiana, avente i requisiti di cui alle
Leggi 443/85 e 133/97, il numero di autorizzazioni rilasciabili non può essere
superiore a quello dei soci qualificati o soci accomandatari e dei loro
dipendenti che operano manualmente e professionalmente nell’impresa.
5. Le attività disciplinate
dal presente Regolamento possono essere svolte congiuntamente nello stesso
esercizio con il possesso di una unica autorizzazione amministrativa, alle
condizioni di cui al precedente art. 2, purchè i locali siano distinti e
separati.
Le attività svolte
congiuntamente nello stesso esercizio possono essere oggetto di scissione in caso di subingresso in una delle attività
ed il trasferimento di sede dell’altra attività .
6. Nel caso di imprese
societarie con esercizio congiunto per più attività tra quelle indicate
all’art. 1, lett. a), b) e c), la qualificazione professionale per ciascuna
delle attività deve essere posseduta da almeno uno dei soci. Nel caso i singoli
soci esercitino le distinte attività devono essere in possesso dei relativi
requisiti professionali.
7. Qualora, a seguito di
recesso o esclusione o per altra causa, vengano a mancare soci in possesso
della qualificazione professionale per una o più delle attività autorizzate,
l’efficacia dell’autorizzazione è sospesa per tali attività con applicazione
delle norme di cui al successivo art. 13
8. In caso di subingresso in
esercizi con più attività, entrambe le qualificazioni professionali dovranno
sussistere in capo al richiedente o ai soci; nel caso in cui manchi la
qualificazione per una o più delle attività, si applicano le norme di cui al
successivo art.13, in materia di sospensione dell’efficacia
dell’autorizzazione.
9. Le domande sono esaminate
secondo la data di presentazione.
1. Le
autorizzazioni per l’apertura di nuovi esercizi di acconciatore ed estetista
possono essere rilasciate solo ed unicamente nel rispetto di una distanza
minima fra il nuovo esercizio e quelli congeneri preesistenti stabilita in m. 60.
3. Gli esercizi di cui
all’art. 1 comma 3 lett. b) (attività di estetica) sono considerati aventi la
medesima tipologia anche se autorizzati per una o più specializzazioni di
estetica.
4. Il trasferimento delle
attività di cui all’art. 1 è concesso nel rispetto delle distanze previste dal
successivo art. 6
1. Per la misurazione delle
distanze intercorrenti tra gli esercizi situati su fronti opposti si dovranno
seguire le seguenti fasi:
a) individuazione dei due
ingressi reciprocamente più vicini;
b) tracciamento dal punto
medio di ciascun ingresso o soglia, dell’asse perpendicolare alla via d’accesso
all’esercizio sino ad incontrarne la mezzeria;
c) misura della distanza, in
metri lineari, come somma dei segmenti che costituiscono la spezzata
congiungente le due soglie d’ingresso, procedendo lungo la mezzeria della
strada.
Per gli ingressi situati
sullo stesso fronte si seguono le stesse fasi di cui sopra, sostituendosi la
mezzeria della strada con la mezzeria del marciapiede, in assenza del
marciapiede sarà considerato marciapiede la parte della carreggiata pari ad un
quinto di quella totale ed in relazione ad essa sarà individuata la mezzeria;
nel caso di esercizi ubicati in piazza o in particolari situazioni
viabilistiche, in cui non è univocabilmente identificabile l’andamento della
mezzeria stradale, il calcolo della distanza è da valutarsi sulla base del
percorso pedonale più breve di collegamento tra gli esercizi in esame, in relazione al normale
comportamento dei pedoni; in relazione alle circostanze può inoltre adoperarsi
un criterio misto tra quelli sopra indicati, per gli esercizi situati
all’interno dei fabbricati, in cortili o altre aree non soggette ad uso
pubblico, la distanza sarà misurata fino alla effettiva porta di ingresso
dell’esercizio, ancorché interna rispetto all’accesso al fabbricato.
1. L’autorizzazione al
trasferimento delle attività di acconciatore ed estetista è condizionata al
rispetto delle distanza minima di cui all’articolo 5.
2. Il trasferimento
dell’esercizio è consentito con la riduzione del 50% (cinquanta per cento)
della distanza prevista dal comma precedente,
oltre al rispetto dei requisiti igienico sanitari nei casi di:
a)
autorizzazione attiva da almeno tre anni
b) definitivo perimento dello
stabile per demolizione, incendio o altre analoghe cause;
c) sfratto esecutivo non
dovuto a morosità o sopravvenuta definitiva indisponibilità dei locali per
cause non imputabili al soggetto autorizzato.
3. E’ inoltre consentito il
trasferimento temporaneo per un periodo di 6 mesi, eventualmente prorogabili di
6 mesi in 6 mesi, in qualunque parte del territorio comunale in caso di lavori
di ristrutturazione, manutenzione, ecc. dell’esercizio, ovvero in caso di forza
maggiore o per altri gravi motivi, temporanei, da documentare.
1. Il subingresso
nell’esercizio delle attività di acconciatore ed estetista, qualora non vi sia
modifica dei locali sui requisiti di carattere igienico-sanitario, è
subordinato ad una dichiarazione di inizio attività da parte dell’interessato,
ai sensi dell’art. 19 della L. 241/1990, il quale deve risultare in possesso
dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del precedente articolo 2, comma
1.
Il subentrante, in possesso
dei requisiti predetti, può iniziare l’attività non appena presentata la
denuncia inizio attività.
Nel caso vi sia modifica dei
locali il subentrante potrà iniziare l’attività non prima di aver ottenuto il
parere favorevole da parte dell’A.S.L. competente.
2. L’autorizzazione del dante
causa si intende decaduta alla data di trapasso della titolarità
dell’esercizio. Qualora, il subentrante non faccia richiesta di voltura entro
il termine di mesi sei dalla stipula
del contratto di compravendita, decade dal diritto di esercitare l’attività.
3. Nel caso di invalidità, di
morte o di intervenuta sentenza che dichiari l’interdizione o l’inabilitazione
del titolare dell’autorizzazione, possono ottenere l’autorizzazione a gestire
l’esercizio, anche se privi dei requisiti della qualificazione, il coniuge, i figli maggiorenni emancipati o il
tutore dei figli minorenni, per un
periodo massimo di 5 anni o fino al compimento della maggiore età dei figli
minorenni, purché l’attività venga svolta da persona in possesso della relativa
qualifica professionale.
La relativa dichiarazione di
inizio attività deve essere presentata entro 6 mesi dall’evento, poiché in caso
contrario sono applicabili le disposizioni riguardanti la decadenza
dell’autorizzazione. Decorso il quinquennio, ovvero il compimento della
maggiore età dei figli minorenni, l’autorizzazione decade di diritto salvo che
l’interessato non comprovi il possesso di tutti i requisiti soggettivi.
1. Sono fissate le seguenti
superfici minime dei locali da adibire all’esercizio delle attività, esclusi
cioè i locali accessori (ingressi, servizi, ripostigli, sale di attesa ecc):
a) acconciatori: mq 10 per un
solo posto di lavoro, mq. 4 in più per ogni posto di lavoro oltre il primo (si
definisce posto di lavoro ogni poltrona attrezzata davanti allo specchio).
b) estetisti: mq. 14 e mq. 5
per ogni posto di lavoro oltre il primo.
Per l’esercizio delle
attività di estetista, è necessaria la dotazione di idonea ed apposita sala di
attesa.
2. I locali, salvo il caso di
manifestazioni promozionali a carattere temporaneo, devono:
a) essere adibiti
esclusivamente alle attività per cui sono stati autorizzati;
b) non essere direttamente
comunicanti con quelli eventualmente adibiti a civile abitazione e non essere
ricavati da altri locali mediante semplici tramezzature ad altezza parziale;
c) i locali adibiti
all’esercizio di estetista, eccetto l’attività di semplice manicure e di
pedicure estetico, devono essere funzionalmente separati da quelli in cui venga
eventualmente svolta l’attività di acconciatore.
3. Nel caso di subingresso
l’esercizio dovrà essere eventualmente adeguato al fine del rispetto delle
superfici minime di cui al primo comma e dei requisiti igienico-sanitari di cui
all’art. 9.
1. I locali adibiti
all’esercizio delle attività di cui al presente regolamento devono avere i
requisiti dimensionali igienici ed impiantistici di seguito indicati:
a) altezza dei locali adibiti
all’esercizio dell’attività non inferiore a m. 2.70;
b) superficie aero
illuminante non inferiore a 1/8 della superficie del pavimento; l’aerazione può
essere anche artificiale a mezzo di impianto di ventilazione forzata, soggetto
a parere favorevole da parte dell’A.S.L. competente. Dove l’illuminazione
naturale sia insufficiente, soprattutto sui piani di lavoro, è indispensabile
ricorrere alla illuminazione artificiale (D.P.R. 303/56, art. 10);
c) nei locali deve comunque,
in caso di spandimento di sostanze tossiche volatili, essere garantita la
presenza di impianti di ricambio forzato dell’aria.
d) avere adeguata accessibilità per le persone disabili, in
caso di nuovi locali o ristrutturazioni.
2. I servizi igienici interni
all’edificio devono essere in numero e posizione adeguati sia alle esigenze di
privatezza e comfort sia alla necessità di una facile e rapida pulizia. Sono
ammessi in particolari casi (Centri Storici) anche servizi igienici esterni
all’edificio, in comune con altre attività.
Qualora per gli esercizi già
autorizzati, non muniti di proprio servizio igienico esclusivo, intervenga un
cambiamento di titolarità, al subentrante potrà essere rilasciata una nuova
autorizzazione alla esplicita condizione che:
a) il servizio igienico non
sia in uso comune con l’alloggio occupato per civile abitazione;
b) gli oneri di manutenzione
delle condizioni igieniche del servizio medesimo siano in capo all’esercente
l’attività di parrucchiere e affini, quale che sia la proprietà del locale
destinato a servizio igienico, il numero degli utenti del medesimo, le
eventuali contrastanti disposizioni di regolamento condominiale o di accordi
esterni fra privati.
Tutti i servizi, sia quelli
interni che quelli esterni devono essere
corrispondenti alle seguenti prescrizioni:
- pavimento ricoperto di piastrelle
greificate e comunque perfettamente solide ed impermeabili;
- le pareti ricoperte di
piastrelle fino a m. 1,80 o idoneo materiale lavabile;
- dotati di lavandino
all’interno e di una tazza.
Gli stessi devono essere
dotati, se dislocati all’interno dei locali adibiti all’attività di estetica e
parrucchiere, di antilatrina ventilata con porta a chiusura automatica.
In caso di nuovi locali e di ristrutturazioni,
predisporre wc con le caratteristiche di accessibilità per portatori di
handicap.
3. Gli impianti elettrici e
termoidraulici devono essere eseguiti nel rispetto della vigente normativa
prevista dalla Legge 3.5.1990 n. 46.
In presenza di
caldaie con potenzialità di 30.000 K/cal., per la produzione di calore e/o
acqua calda, il locale utilizzato deve essere munito di aerazione permanente di
almeno 10 cm² di superficie e di scarico di gas combusti all’esterno. Nel caso
di nuove installazioni non potranno essere più ammesse caldaie “non stagne” nei
locali di uso continuato (D.P.R. 412/92).
4. Nel caso di locali
interrati e seminterrati deve essere inoltrata richiesta preventiva di deroga
all’A.S.L. ex art. 8 D.P.R. 19.3.1956,
n. 303 e comunque devono esistere le seguenti condizioni:
a) separazione di pareti e
pavimenti dal terreno tramite idonee strutture di difesa dall’umidità che non
deve comunque superare il 75% nell’area
ambiente;
b) presenza di impianti di
condizionamento o ventilazione forzata che garantiscano almeno quattro ricambi
d’aria all’ora;
c) rispetto delle norme di
sicurezza antincendio per lavoratori e
clienti;
d) impianti di illuminazione
artificiale adeguati alle caratteristiche del lavoro specifico.
5. Nei locali ad uso
dell’esercizio ed in quelli accessori i pavimenti devono essere rivestiti da
piastrelle impermeabili e lavabili con acqua e disinfettanti. Le pareti devono
essere ricoperte da adeguato materiale lavabile, fino a m. 1.80, con esclusione
delle tappezzerie in carta e delle semplici tinteggiature di tipo
idro-resino-plastico. Gli angoli di raccordo tra le pareti e il pavimento
devono essere arrotondati.
6. Nei locali di lavoro i
lavandini devono essere dotati di acqua potabile di condotte e di scarico
munito di sifone ad acqua o d’altri
sistemi equivalenti, allacciamenti alla fognatura nera comunale nel rispetto
delle normative vigenti.
I lavatesta devono essere ad
acqua corrente con dispositivo per lo scarico diretto nelle tubature.
I tagli e le acconciature
devono avvenire su capelli puliti mediante lavatura.
Coloro che non avessero
attuato la lavatura al proprio domicilio dovranno provvedere presso il
parrucchiere stesso. Questi è autorizzato a rifiutare il servizio su capelli
non puliti.
Regolarmente deve essere effettuata una accurata
disinfezione di lavabi e vasche, pavimenti e superfici di lavoro con idoneo
disinfettante quale ipoclorito di sodio, dopo averli lavati con acqua e
detergente.
7. Gli esercizi nei quali si
usino solventi volatili ed infiammabili devono essere provvisti di un deposito
separato dal locale di lavoro; tali prodotti dovranno essere utilizzati
seguendo scrupolosamente le indicazioni della casa produttrice e comunque
utilizzati in appositi recipienti in locali adeguatamente aerati per un facile
e rapido ricambio d’aria.
Non devono tenersi nei locali
di lavoro quantità di sostanze infiammabili o potenzialmente tossiche superiori
a quelle strettamente necessarie al servizio in corso (D.P.R. 19.03.1956 n.
303).
8. Tutti gli esercizi dove
vengono svolte le attività disciplinate dal presente Regolamento devono essere
dotati di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili, per la biancheria
usata e di un armadio a destinazione esclusiva con sportelli per quella pulita,
nonché di recipienti muniti di coperchio con apertura a pedale, per la raccolta
delle immondizie. In relazione alla particolare attività svolta può essere
ritenuto necessario un apposito locale ove posizionare tali contenitori.
9. Tutti gli esercizi devono
essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente onde poter
essere ricambiata ad ogni servizio; di rasoi, di forbici, di pennelli ed
accessori in proporzione all’importanza dell’esercizio stesso ed al numero di
lavoranti.
Tutti gli esercizi devono
essere dotati di un armadietto contenente materiale per il pronto soccorso sia chirurgico (tagli) sia medico
(intossicazioni, allergie, malori); dovrà essere anche disponibile un mezzo di
comunicazione urgente per soccorso medico.
10. Il mobilio e
l’arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera
ed una periodica disinfezione; gli esercizi per l’attività di parrucchiere
devono essere forniti di sedili di materiale lavabile.
Nel caso gli schienali dei
sedili siano muniti di appoggia capo, lo stesso deve essere ricoperto di carta
o asciugamani da cambiare per ogni persona.
11. Al titolare
dell’autorizzazione incombe l’obbligo e la responsabilità dell’osservanza delle
seguenti norme igieniche, valide per tutti coloro che impiegano, per scopo
professionale, strumenti taglienti e/o aghi, anche per attività estetiche:
a) l’esercizio e i locali
annessi devono essere tenuti con massima pulizia e disinfettati periodicamente;
b) il personale deve
osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia personale ed igiene,
con speciale riguardo alle mani e alle
unghie, ed indossare un abbigliamento
da lavoro di colore chiaro e sempre in stato
di perfetta nettezza;
c) prima di iniziare ciascun
servizio, l’addetto al servizio stesso deve lavarsi accuratamente le mani con
acqua e sapone.
Eventuali abrasioni e ferite presenti sulle mani vanno ricoperte
con cerotti resistenti all’acqua. In occasione di manovre a rischio di ferite o
punture accidentali (manicure, pedicure ecc.) vanno utilizzati guanti di
lattice monouso di buona qualità;
d) nelle attività che
prevedono un contatto diretto e manuale, la parte da trattare deve essere
abbondantemente lavata con acqua e
sapone e accuratamente disinfettata prima di ogni trattamento;
e) per ogni cliente deve
essere utilizzata sempre biancheria pulita, lavata ad alta temperatura;
f) le persone manifestamente
affette da malattia contagiosa o parassitaria, da eruzioni o lesioni cutanee
evidenti e simili non possono essere servite;
g) ) deve essere
posta particolare attenzione alla pulizia e disinfezione di tutti gli strumenti
metallici e non che possano entrare in contatto accidentale con sangue umano.
Tutti gli attrezzi dopo il loro uso debbono essere sottoposti ad abbondante
lavaggio con acqua e detergente e disinfettati.
La disinfezione degli
utensili e degli oggetti che vengono a contatto con le parti cutanee del
cliente, come forbici, rasoi o altri strumenti metallici, deve eseguirsi con
mezzi fisici o chimici. In particolare i rasoi e gli altri
ferri taglienti del mestiere, devono essere sostituiti con strumenti di tipo
monouso; tale obbligo deve intendersi per le lame dei rasoi sia di tipo normale
sia a lama lunga; i rasoi o gli altri
strumenti monouso vanno sconfezionati davanti al cliente prima del taglio. In
ogni caso gli strumenti non a perdere devono essere accuratamente puliti e
abbondantemente lavati con acqua oltre che essere immersi prima dell’uso
nell’alcol denaturato a 70 gradi o in disinfettante idoneo secondo le
indicazioni del Servizio di igiene e Sanità Pubblica dell’A.S.L. quale organo
di vigilanza sanitaria competente sul territorio;
h) gli stessi strumenti non
possono essere utilizzati per due clienti diversi, se non dopo l’avvenuta
sterilizzazione o disinfezione.
Utilizzare solo strumenti
taglienti e simili di tipo monouso, per quanto disponibili in commercio;
i) in caso di puntura o di
taglio accidentale, di una certa entità, è necessario che la persona ferita sia
sottoposta a controllo medico;
l) dopo la rasatura della
barba deve essere assicurata ai clienti la possibilità di lavarsi con
abbondante acqua calda corrente e la possibilità che la superficie rasata sia
spruzzata con soluzione alcoolica al 50% o con altri appositi idonei preparati
disinfettanti;
m) le
spazzole, pettini, bigodini, pinzette ed altri attrezzi non taglienti devono
essere accuratamente lavati con acqua e detergente e disinfettati dopo ogni
servizio;
n) per
spargere talco si deve esclusivamente fare uso di polverizzatore, è proibito
l’uso di piumini;
o) le tinture, i fissativi e
gli altri preparati dovranno rispondere ai requisiti prescritti dalle norme
vigenti in materia, e manipolati con l’utilizzo di guanti monouso;
p) i procedimenti di
lavorazione, nei quali vengono impiegati prodotti o solventi, le cui esalazioni
possono risultare fastidiose e nocive, devono essere sempre seguiti da rapide
ed abbondanti aerazioni dell’ambiente;
q) durante l’applicazione e
l’uso di liquidi infiammabili si deve evitare che nell’esercizio siano accese
fiamme libere;
r) gli strumenti taglienti
monouso devono essere raccolti attraverso contenitori rigidi protettivi.
s) gli strumenti riutilizzabili devono essere sterilizzati
mediante calore; per la sterilizzazione fisica il metodo più pratico e
sufficientemente efficace è la bollitura per 20 minuti; in alternativa possono
essere impiegati metodi quali la sterilizzazione a vapore mediante autoclave a
121°C per almeno 20 minuti o la sterilizzazione a secco in stufa a 170°C per 2
ore; quando la caratteristica degli strumenti non permette la resistenza a tali
temperature è possibile procedere alla disinfezione chimica; in caso occorre assicurarsi
dell’attività e della concentrazione del disinfettante e di aver pulito accuratamente lo strumento da disinfettare, in
quanto gli oggetti sporchi non sono disinfettabili correttamente; i prodotti
consigliati possono essere i composti che liberano il cloro, in particolare
modo per la sua praticità la cloramina, disponibile in polvere e compresse da
sciogliere in acqua nella proporzione di 20 gr. per litro, i composti
quaternari dell’ammonio e la clorexidina.
12. Il personale di minore
età o in condizioni di apprendista, deve essere sottoposto a visita ai sensi
della Legge 17.10.1967, n. 977.
13. Le acque reflue
provenienti dalle attività di barbiere, parrucchiere o estetica debbono essere
paragonate ad attività di prestazioni di servizi e sono da considerarsi, ai
sensi dell’art. 14 - 2° comma, punto B della L.R. 26.03.1990 n. 13,
assimilabili a quelle provenienti dagli insediamenti abitativi e pertanto
classificabili nella classe A del predetto art.14, purché rientrino nei limiti
di accettabilità di cui all’allegato 3 della predetta L.R. 13/1990. Qualora
detti scarichi siano tributari di pubblica fognatura sono ammessi
nell’osservanza dell’impianto di depurazione della pubblica fognatura stessa.
14. Lo smaltimento dei
rifiuti dovrà essere conforme a quanto previsto dalle normative vigenti in
materia.
15. Ai titolari degli
esercizi già esistenti ai sensi dell’art. 6 comma 6 della L.R. n. 54/92, è
concesso un termine di 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente
Regolamento, per adeguarsi alle disposizioni di cui sopra.
16. Per esigenze
profilattiche ed igieniche che si evidenziassero occasionalmente il Servizio di
igiene e Sanità Pubblica della U.S.L. competente potrà prescrivere tutti gli
accorgimenti, norme ed indicazioni atte allo scopo e ad osservanza delle
vigenti disposizioni in materia di igiene e sanità, sia per i locali che per
gli impianti igienico sanitari e le attrezzature.
1. Fermo restando il divieto
delle attività oggetto del presente Regolamento in forma ambulante, le stesse
possono essere consentite presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali
con ricovero permanente e comunità varie, purché l’esercente si uniformi a
tutte le prescrizioni igienico-sanitarie dettate dal presente Regolamento.
2. L’attività di acconciatore
può esercitarsi anche al letto degli ammalati non di malattie infettive in fase
contagiosa per la particolare attività, e quindi previo parere del Servizio di
igiene e Sanità Pubblica competente, sia quando l’ammalato è a domicilio, che
ricoverato in luoghi di cura; per questi ultimi il parere sulla contagiosità o
meno delle malattie infettive può essere espresso dal Direttore Sanitario.
3. Gli strumenti
dell’attività professionale per dette incombenze devono essere di tipo monouso
e, ove non possibile, conservati in apposita custodia, costruita con materiale
facilmente lavabile e disinfettabile; devono essere accuratamente disinfettati
dopo il singolo uso e devono essere adibiti esclusivamente per l’esercizio sui
malati.
4. L’attività di acconciatore
può essere consentita, a richiesta dei parenti, anche sulle persone decedute,
purché non di malattie infettive contagiose e quindi previo parere del Servizio
di igiene e Sanità Pubblica dell’A.S.L. competente o del Direttore Sanitario in
caso di decesso in luogo di cura, e deve essere svolto da personale qualificato
di esercizi autorizzati.
5. Gli strumenti
dell’attività professionale devono essere esclusivamente di tipo monouso.
1. Le attività disciplinate
dal presente Regolamento possono essere esercitate presso il domicilio
dell’esercente qualora siano autorizzate e rispondano, dal punto di vista
igienico sanitario ai seguenti requisiti:
a) i locali
devono essere in modo assoluto indipendenti dai locali adibiti ad uso
abitazione, con ingresso a parte e con
servizi igienici propri, questi ultimi con le caratteristiche di cui
all’allegato tecnico all’art. 10, per quanto attiene al pavimento, alle pareti,
ai lavandini ed alla tazza. Per le altre caratteristiche igieniche dei locali
si prescinde dal raccordo arrotondato tra pareti e pavimenti.
b) gli impianti
igienico-sanitari ed attrezzature destinate all’esercizio: deve essere
installato un lavabo su parete piastrella fino a mt. 1.50 dal pavimento e
sporgere lateralmente dai bordi del lavabo di mt. 0.30.
I rifiuti ottenuti dalle
lavorazioni devono essere raccolti in appositi recipienti di materiale lavabile
e disinfettabile, muniti di coperchio con apertura a pedale e conservati per il
periodo strettamente necessario in un vano chiuso e separato, ovvero in un
armadio di materiale facilmente lavabile e disinfettabile, entrambi esclusivamente
destinati allo scopo. Tutte le disposizioni igienico sanitarie di cui
all’allegato tecnico all’art. 9 punti 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 devono essere
rispettate.
1. Le domande tendenti ad
ottenere il rilascio delle autorizzazioni per l’apertura di nuovi esercizi per
lo svolgimento delle attività di acconciatore ed estetista devono essere
indirizzate al Comune ed in particolare devono contenere:
- cognome e nome
del richiedente, nazionalità, luogo e data di nascita;
- comune ed
indirizzo di residenza, numero di codice fiscale.
Qualora il
richiedente sia una società le domande dovranno indicare:
- la ragione
sociale o denominazione completa della società, sede legale (comune
ed indirizzo),
generalità complete del legale rappr., cod. fisc./partita iva della società.
- la persona cui
verrà affidata la direzione dell’azienda nel caso di società diverse
da quelle
previste dalla L. n. 443 del 08.08.1985, nelle attività previste dall’art. 1
Inoltre:
A) per le domande di APERTURA di nuovi esercizi indicare:
- tipo di
attività per cui si chiede l’autorizzazione;
- indirizzo
dell’esercizio in cui si intende svolgere l’attività:
Allegare:
a) Attestazione
del possesso della qualifica professionale;
b) pianta
planimetrica in scala dell’esercizio indicante la destinazione dei singoli
vani, la loro
superficie e l’altezza;
c)
autocertificazione attestante il possesso dei requisiti personali (antimafia).
Per le società allegare
inoltre:
1) Certificato
del Registro Ditte, rilasciato dalla Camera di Commercio del luogo
ove ha sede la società, con l’indicazione
del legale rappresentante e relativi poteri;
2) Attestazione
del possesso della qualifica professionale della persona cui verrà affidata la
direzione dell’esercizio o dei titolari e dei contitolari che esercitano
professionalmente l’attività;
B) per le domande di TRASFERIMENTO di esercizi indicare:
- tipo di
autorizzazione che si intende trasferire;
- indirizzo
dell’esercizio esistente e dei locali in cui si intende trasferire.
Allegare:
a) pianta
planimetrica in scala dell’esercizio indicante la destinazione dei singoli
vani, la loro
superficie e l’altezza;
C) per le domande di AMPLIAMENTO /RIDUZIONE DI SUPERFICIE dei locali
indicare:
- tipo di attività
già autorizzata;
- indirizzo
dell’esercizio;
Allegare:
a) pianta
planimetrica in scala dell’esercizio indicante la destinazione dei singoli
vani, la loro
superficie e l’altezza dopo l’intervento;
D) per le comunicazioni di SUBINGRESSO nella titolarità dell’esercizio
indicare:
- tipo di
autorizzazione di cui si chiede la voltura;
- indirizzo
dell’esercizio;
- generalità del
precedente titolare dell’autorizzazione.
Allegare:
a) Regolare
documentazione comprovanti il trapasso di proprietà dell’esercizio;
b) Autorizzazione
del precedente titolare;
c) Attestazione
del possesso della qualifica professionale;
d) pianta
planimetrica in scala dell’esercizio indicante la destinazione dei singoli
vani, la loro
superficie e l’altezza;
Per le società allegare inoltre:
1) Certificato
del Registro Ditte, rilasciato dalla Camera di Commercio del luogo
ove ha sede la società, con l’indicazione
del legale rappresentante e relativi poteri;
2) Attestazione
del possesso della qualifica professionale della persona cui verrà affidata la
direzione dell’esercizio oppure dei
titolari e dei contitolari che esercitano professionalmente
l’attività;
2. Ogni qual volta si
verifichino modifiche ai locali, impianti o attrezzature, il titolare
dell’esercizio deve presentare apposita istanza per la verifica dei requisiti
di carattere igienico-sanitario.
3. Tutti gli stati, fatti e
qualità richiesti nel presente articolo, ove possibile, possono essere
sostituiti dalle dichiarazioni previste dagli artt. 1 e 2 del D.P.R. 20 ottobre
1998, n. 403.
4. Dopo l’accoglimento della
domanda e prima del rilascio dell’autorizzazione, gli interessati devono
esibire un documento comprovante la definitiva disponibilità dei locali (copia
del contratto o atto di acquisto registrato, dichiarazione del proprietario,
ecc.); la documentazione dovrà essere presentata prima dell’attivazione
dell’esercizio.
1. I provvedimenti di
accoglimento o di diniego delle domande di autorizzazione sono notificati al
richiedente entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda ovvero
dalla data di presentazione delle documentazioni integrative.
2. Nel provvedimento di
accoglimento vengono indicati gli incombenti necessari per il rilascio
dell’autorizzazione. L’inizio dell’attività, previo il rilascio
dell’autorizzazione, dovrà avvenire, pena la decadenza, entro sei mesi dalla
data di notificazione del provvedimento salvo proroga in caso di motivata
necessità.
3. Contro i provvedimenti di
diniego è ammesso ricorso, nei modi di legge, al Tribunale Amministrativo Regionale.
4. Le domande già respinte
non costituiscono ragione di priorità per l’interessato, relativamente a
successive analoghe domande fatte per lo stesso tipo di attività.
1. Il Sindaco, con ordinanza,
può stabilire, sentita le Organizzazioni di categoria, le modalità per la
sospensione delle attività di cui all’art. 1, durante il periodo estivo.
2. E’ fatto obbligo di dare
preventivamente comunicazione al Sindaco nel caso di sospensioni temporanee
dell’attività per un periodo superiore a 30 giorni e fino alla durata massima
di un anno. Contestualmente alla comunicazione deve essere depositata in Comune
l’autorizzazione.
3. Le sospensioni oltre
l’anno potranno essere autorizzate su domanda e previa valutazione dei motivi
in essa contenuti e dell’eventuale documentazione allegata.
4. Il dirigente può
sospendere l’autorizzazione all’esercizio qualora venga accertata
l’inosservanza delle prescrizioni e dei requisiti nella stessa previsti e
contestualmente notifica apposita diffida a rimuovere, entro un termine massimo
di centottanta giorni dalla data della sospensione, le cause che l’hanno
motivata. Qualora trascorso inutilmente tale termine, l’interessato non abbia
provveduto in tal senso, verrà disposta la revoca dell’autorizzazione.
5. In caso di sopravvenuta
mancanza dei requisiti igienico sanitari l’autorizzazione viene sospesa fino
alla eliminazione delle carenze riscontrate, che comunque dovranno essere
risanate entro e non oltre i termini di cui al precedente comma.
6. Il dirigente provvede,
altresì, alla revoca dell’autorizzazione, qualora:
- l’attività non venga esercitata senza giustificati motivi per un
periodo superiore a 30 giorni;
- l’esercizio sospenda
l’attività per un periodo superiore ad un anno, salvo espressa autorizzazione
da parte del Comune in presenza di giustificato motivo;
- l’esercizio autorizzato per
più tipologie di attività sospenda una di esse per un periodo superiore ad un
anno: in tal caso la decadenza è limitata alla tipologia non esercitata;
- per mancata attivazione
dell’esercizio entro sei mesi dalla data di rilascio dell’autorizzazione; il
dirigente può, per comprovate necessità o per altri gravi motivi, prorogare di
tre mesi il termine di attivazione dell’esercizio;
- l’attività venga esercitata
in difformità delle disposizioni contenute nel presente Regolamento o, nel caso
di attività di estetista, della legge n. 1/90 e L.R. n. 54/92 e successive
modifiche e integrazioni.
7. L’autorizzazione decade in
caso di perdita da parte del titolare dei requisiti soggettivi e oggettivi
previsti dall’art. 2.
8. Nel caso di cessazione
dell’attività è fatto obbligo al titolare di inoltrare apposita comunicazione
al Sindaco entro 30 giorni dalla cessazione e di restituire l’autorizzazione.
1. Nei locali
di esercizio deve essere esposta in modo visibile l’autorizzazione
all’esercizio delle attività nonché la tabella delle tariffe delle prestazioni
professionali praticate e qualunque altro atto od avviso che l’autorità
sanitaria ritenga utile ai fini della tutela della salute pubblica.
Deve inoltre
essere esposto, in modo visibile, anche dall’esterno dell’esercizio durante
l’apertura del medesimo, un cartello riportante l’orario di attività.
2. L’orario
deve essere conforme a quello stabilito con ordinanza del Sindaco e deve
corrispondere a quanto comunicato all’Ufficio comunale competente.
Al fine dell’applicazione e
del rispetto del presente regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia
municipale, al Servizio di Igiene Pubblica nonché a qualsiasi altra Autorità
competente, possono accedere nei locali in cui si volgono le attività di cui
all’art. 1.
1 Chi esercita l’attività di
acconciatore in assenza di uno o più requisiti tecnico professionali o in
violazione delle modalità stabilite dalla legge è soggetto alla sanzione
amministrativa da Euro 250,00 a Euro 5.000,00 secondo le procedure previste
dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.
Al cliente verrà applicata la
sanzione amministrativa di Euro 25,00.
2. Le violazioni ad altre
norme e prescrizioni del presente Regolamento, ove non diversamente previste da
leggi specifiche, saranno soggette alla sanzioni amministrativa da Euro 25,00 a Euro 500,00.
3. Chi esercita attività di
estetista senza il possesso dei requisiti professionali prescritti dalla legge
n. 1/1990 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel
pagamento di una somma da lire un milione (516,46 Euro) a lire cinque milioni
(2.582,28 Euro) con le procedure di cui alla legge n. 38/1987. Nei confronti di
chi esercita l’attività di estetista senza l’autorizzazione comunale è
inflitta, con le stesse procedure di cui al comma precedente, la sanzione
amministrativa da £. 1.000.000 (516,46 Euro)
£. 2.000.000 (1032,91 Euro).
4. In caso di particolare
gravità o di recidiva nella stessa violazione entro un anno dall’accertamento
di quella precedente, il dirigente può inoltre ordinare la chiusura
dell’esercizio per un periodo non superiore a 20 giorni.
5. Il dirigente ordina la
cessazione delle attività previste dal presente Regolamento esercitate senza la
prescritta autorizzazione.
6. Qualora l’ordine di cui al
comma precedenti non venga eseguito entro tre giorni dalla data della sua
notificazione il dirigente dispone la chiusura coattiva dell’esercizio.
1.
Le
attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna di cui alla legge 14
febbraio 1963, n. 161 e s.m.i., assumono la denominazione di “attività di
acconciatore” ed i soggetti intestatari delle autorizzazioni hanno diritto alla
rettifica della denominazione sulle autorizzazioni medesime.
2.
A
coloro i quali sono in possesso della qualifica di barbiere ed esercitano
l’attività di barbiere è comunque garantito il diritto di svolgere tale
attività.
3.
Il
presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo
all’esecutività della delibera di approvazione e verrà inviato all’A.S.L. 7, ai
sensi della L.R. n. 5/2001. Dalla data di entrata in vigore è abrogato il
Regolamento per la disciplina dell’attività di barbiere, parrucchiere ed
estetista approvato con deliberazione C.C. n. 49 del 28.09.01 e s.m.i.
Elenco degli apparecchi elettromeccanici ad uso
esclusivo all’attività di Estetica
-Vaporizzatore
con vapore normale e ionizzato non surriscaldato; stimolatore blu con scariche
inferiori ad un centimetro e solo effluvio (alta frequenza o ultrasuoni).
- Disincrostante
per pulizia con intensità non superiore a 4 mA.
- Apparecchi per
l’aspirazione dei comedoni con aspirazione non superiore ad una atmosfera e con
cannule aventi diametro di non oltre un centimetro.
- Doccia
filiforme ed atomizzatore con pressione non superiore ad una atmosfera.
- Apparecchi per
massaggi meccanici solo a livello cutaneo e non in profondità.
- Apparecchi per
massaggi elettrici solo con oscillazione orizzontale o rotazione, che
utilizzano unicamente accessori piatti o spazzole.
- Lampade
abbonzanti UV-A.
- Lampade di
quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti UV ed
infrarossi IR.
- Apparecchi per
massaggio ad aria con pressione non superiore ad una atmosfera.
- Apparecchi per
massaggio idrico con pressione non superiore ad una atmosfera.
- Scaldacera per
cerette.
- Rulli elettrici
e manuali.
- Vibratori
elettrici oscillanti.
- Attrezzi per
ginnastica estetica.
- Attrezzature
per manicure e pedicure.
- Apparecchi per
il trattamento di calore totale o parziale.
- Apparecchi per
massaggio aspirante con coppe di varie misure e applicazioni in movimento,
fisse e ritmate, e con aspirazione non superiore ad una atmosfera.
- Apparecchi per
massaggi meccanici ed elettrici picchiettanti.
- Stimolatore a
luce blu con tutti gli elettrodi per uso estetica (alta frequenza).
- Apparecchi per
inoforesi estetica con intensità massima sulla placca di 1 mA ogni 10
centimetri quadrati.
- Depilatori
elettrici elettronici.
- Apparecchi per
massaggi subacquei.
- Apparecchi per
presso-massaggio.
-
Elettrostimolatore ad impulsi.
- Apparecchi per
massaggi ad aria con pressione superiore ad una atmosfera.
-
Laser
estetico.
-
Saune.
LINEE-GUIDA PER L’ESECUZIONE DI PROCEDURE DI
TATUAGGIO E PIERCING IN CONDIZIONI DI SICUREZZA (B.U. Regione Piemonte 9 maggio 2003, n. 22)
Le
procedure che implicano l’impiego a fini non terapeutici di aghi e taglienti
possono comportare un rischio di trasmissione di infezioni causate da patogeni
a trasmissione ematica oltre che di infezione cutanee, anche gravi, se non
vengono scrupolosamente applicate le misure igieniche e di prevenzione
necessarie. In rari casi tali procedure hanno determinato anche infezioni
sistemiche gravi.
Numerosi
sono, in letteratura, i casi di infezioni trasmesse a seguito di piercing e
tatuaggi.
Quest’ultima
procedura è associata anche ad effetti tossici dovuti alle sostanze utilizzate
per la pigmentazione del derma.
Valutazione
del rischio di infezioni prima del trattamento
Dal
momento che non è possibile stabilire prima del trattamento chi è portatore di
infezioni trasmesse attraverso il sangue, è necessario applicare
scrupolosamente le stesse misure per tutti i soggetti.
Le
misure di applicazione sono relative a 3 categorie: a) norme igieniche
generali; b) misure di barriera e precauzioni universali; c) misure di
controllo ambientali.
E’
indispensabile che:
·
coloro che effettuano
procedure di tatuaggio o di piercing chiedono una specifica autorizzazione
all’azienda sanitaria locale competente per territorio che accerti l’esistenza
dei necessari standard igienici per l’effettuazione delle procedure;
·
gli spazi ove vengono
effettuate le procedure siano separati dalle sale di attesa e da quelle
designate per la pulizia, la sterilizzazione e la disinfezione ad alto livello.
Inoltre, deve esistere una separazione netta tra le aree in cui vengono
trattati presidi e materiali sporchi e quelle in cui vengono conservati i
materiali puliti e sterilizzati. La zona “sporca” deve essere provvista di
vasca con acqua calda e fredda per il lavaggio dei materiali;
·
i materiali che
rivestono le pareti debbono essere impermeabili e facilmente lavabili;
·
gli operatori debbono
indossare guanti in lattice sterili monouso in tutte le fasi della procedura,
indipendentemente dal rischio di esposizione al sangue;
·
prima dell’esecuzione
delle procedure l’operatore deve effettuare una valutazione dello stato della
cute per accertarne l’integrità. In particolare le procedure non debbono essere
effettuate su individui con lesioni cutanee o mucose o nel caso di ustioni;
·
la massima attenzione
deve essere posta nella manipolazione di apparecchiature e strumentario
utilizzati nell’esercizio dell’attività, soprattutto per quelli che possono
diventare pericolosi nel caso di manovre errate;
·
dopo l’utilizzo i
materiali monouso debbono essere eliminati correttamente in accordo con le
normative vigenti sullo smaltimento dei rifiuti, per ridurre il rischio di
esposizioni accidentali; (L.10.2.89 n. 45)
·
i protocolli di
disinfezione ad alto livello e di sterilizzazione debbono essere eseguiti
scrupolosamente.
Lavaggio
delle mani e misure di barriera
Il
semplice lavaggio sociale delle mani non è sufficiente: è indispensabile che
prima e dopo ogni procedura venga effettuato sempre indipendentemente
dall’impiego di guanti sterili.
L’uso
di misure protettive quali maschere ed occhiali è indispensabile.
E’
opportuno che l’operatore indossi un camicie sterile monouso in caso di
procedure di tatuaggio.
Decontaminazione
e disinfezione della strumentazione.
Gli
strumenti debbono essere sottoposti a procedure di sterilizzazione con il
calore, o alternativamente a disinfezione ad alto livello.
La
sterilizzazione a vapore è il metodo di scelta per la strumentazione
riutilizzabile (autoclave a 121 °C per un minimo di 20 minuti).
La
sterilizzazione a calore secco deve essere effettuata a 170 °C per 2 ore.
Nei
casi in cui tali procedure non siano applicabili è possibile disinfettare gli
strumenti, secondo le caratteristiche costruttive e merceologiche.
Il
ricorso alla disinfezione chimica ad alto livello deve essere limitato alle
situazioni in cui non è possibile applicare la sterilizzazione.
I
disinfettanti ad alto livello più largamente utilizzati sono ipoclorito di
sodio alla concentrazione di 5000 ppm e glutaraldeide al 2%.
Il
materiale e gli strumenti da sottoporre a sterilizzazione o a disinfezione al
alto livello, devono essere accuratamente puliti prima dell’esposizione al
germicida, seguendo le indicazioni del produttore (dello strumento o
dell’apparecchiatura) relative alla compatibilità degli apparecchi con i
germicidi chimici.
Gli
strumenti e le apparecchiature decontaminati con germicidi chimici debbono
essere adeguatamente lavati ed asciugati prima del riuso.
Nella
gestione dei disinfettanti chimici si applicano le norme di sicurezza previste
dal D. Lgs. 626/94 e successive integrazioni e modifiche.
Decontaminazione
degli schizzi di sangue
Il
sangue in quantità visibile deve essere rimosso e successivamente l’area deve
essere decontaminata con germicidi chimici.
Quando
si verifica uno spandimento consistente l’area contaminata deve essere cosparsa
da un germicida solido (dicloroisocianurato in polvere o granuli) o liquido
(composto di cloro) prima della pulizia e successivamente decontaminata con
germicida chimico.
In
entrambi i casi debbono essere indossati i guanti durante le procedure di
pulizia e decontaminazione.
Misure
per aghi, taglienti, strumenti e sostanze da utilizzare
Gli
aghi e gli strumenti taglienti, che perforano la cute o comunque vengono a
contatto con superfici cutanee integra
o lese e/o con annessi cutanei, debbono essere sempre e rigorosamente monouso.
Non esistono, infatti, “caratteristiche specifiche” tali da giustificarne un
riutilizzo.
Tutti
gli altri materiali e strumenti, diversi dagli aghi e taglienti, devono essere
sterilizzati, dopo l’uso, con mezzi fisici. Qualora non siano trattabili con il
calore, è necessario che essi vengano sottoposti ad un trattamento che
garantisca una disinfezione ad alto livello.
Nel
caso di procedure che implicano l’utilizzo di apparecchiature per tatuaggi
(electric tattoo gun) con aghi multipli che penetrano bela cute per portare i
pigmenti in profondità, e necessario che:
a)
la testata sulla
quale sono montati gli aghi sia sterilizzata con calore umido;
b)
gli aghi siano
rigorosamente monouso;
c)
i pigmenti da
utilizzare devono essere atossici, sterili e certificati da parte di autorità
sanitaria nazionale o estera;
d)
i contenitori dei
pigmenti siano di piccole dimensioni e monouso (un contenitore per ogni
soggetto) ed eliminati dopo l’uso su ogni singolo soggetto anche se il
contenuto non è stato esaurito;
e)
il circuito
attraverso il quale passano i pigmenti sia sostituito, unitamente al
contenitore dopo ogni soggetto.
Nel
caso in cui l’operatore utilizzi pratiche che lo possono mettere a contatto con
il sangue debbono essere applicate le precauzioni universali, di cui al D.M. 28
settembre 1990, sia per quanto riguarda gli aspetti connessi al contatto con il
sangue, sia per quanto riguarda gli aspetti connessi al contatto con il sangue,
sia per quanto riguarda l’eliminazione dei presidi utilizzati.
Tutti
gli operatori debbono adottare le misure necessarie a prevenire incidenti
causati da aghi, e altri oggetti taglienti utilizzati durante: l’esecuzione
delle manovre: la pulizia dello strumentario usato, l’eliminazione di aghi
usati e la manipolazione di strumenti taglienti dopo l’esecuzione delle
procedure.
Per
prevenire punture accidentali con aghi, questi non debbono essere
rincappucciati, o volontariamente piegati o rotti, o altrimenti manipolati.
Dopo l’uso gli aghi e gli altri oggetti taglienti debbono essere riposti, per
l’eliminazione, in appositi contenitori resistenti alla puntura.
Contenitori
resistenti alla puntura debbono essere sistemati in posizione vicina e comoda
al posto in sui debbono essere usati.
Smaltimento
della biancheria d del materiale utilizzato per tamponamento e medicazioni
I
tamponi di garza ed il cotone idrofilo o qualsiasi altro mezzo ( carta monouso)
utilissato per asciugare il sangue fuoriuscito o per esercitare pressione sulla
sede della procedura debbono essere eliminati secondo le modalità di seghito
riportate.
La
biancheria sporca deve essere maneggiata quanto meno è possibile, poste in
sacche nel luogo di utilizzo.
La
biancheria, i tamponi ed altri mezzi eventualmente sporchi di sangue o
contaminati da altri luquidi biologici debbono essere posti in sacchi
impermeabili, da utilizzare anche per il trasporto.
Se
si usa acqua calda per il lavaggio, la biancheria contaminata deve essere
lavata con idoneo detersivo ad una temperatura superiore a 71 °C per 5 minuti.
Le
indicazioni in precedenza riportate prevedono:
·
l’adeguata formazione
degli operatori che eseguono piercing e tatuaggi su: anatomia ed istologia
dell’apparato tegumentale, modalità di trasmissione delle infezioni, igiene,
disinfezione e sterilizzazione;
·
l’esigenza di un
rigoroso rispetto, da parte degli operatori, delle indicazioni in precedenza
riportate;
·
l’indispensabilità
della diffusione delle raccomandazioni a tutti i contesti in cui vengono
eseguite procedure di piercing e tatuaggio;
·
la necessità di
verifica dell’applicazione delle raccomandazioni a tutti i contesti in cui
vengono eseguite procedure di piercing e tatuaggio;
·
la necessità di
verifica dell’applicazione delle raccomandazioni da parte delle autorità
sanitarie;
·
la promozione di una
campagna di educazione sanitaria nelle scuole, sui rischi connessi alle
procedure di tatuaggio e piercing.
Si
richiama, inoltre, l’esigenza di informare gli utenti sul rischio di trasmissione
di malattie infettive correlato alle procedure di tatuaggio e di piercing su
particolari parti del corpo. A tale scopo è stato elaborato il memorandum
allegato.
Per
limitare le procedure di piercing e tatuaggio in relazione all’età dei
soggetti, occorrerà ricorrere a provvedimenti legislativi.
1)
Corsi professionali obbligatori.
Nelle
more della organizzazione dei corsi di formazione obbligatoria per gli
esercenti le attività di tatuaggio e piercing, si dovrà consentire la
prosecuzione delle attività per coloro che già esercitano l’effettuazione di
tatuaggi e piercing, fermo restando il rilascio dell’autorizzazione da parte
dell’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio ai fini della verifica
delle condizioni igieniche. Gli esercenti che già svolgono le attività sono
comunque obbligati al superamento dei primi corsi, una volta attivati. Il
requisito dei 10 anni di scolarità appare irrinunciabile per l’apprendimento
degli argomenti oggetto di studio e per il corretto esercizio delle attività di
cui trattasi.
2)
Colori da utilizzare nella attività di tatuaggio.
I
pigmenti da utilizzare devono essere atossici e sterili. In via transitoria, in
attesa della definizione di modalità praticabili per la certificazione di
innocuità ed atossicità da parte dell’Istituto Superiore di Sanità, si ritiene
sufficiente la autocertificazione da parte delle aziende produttrici. Fermo
restando quanto previsto in tema di preparazioni monouso, si precisa che i
flaconi dovranno essere dotati di valvole di non ritorno.
3)
Manifestazioni pubbliche o Conventions.
Si
ritiene che possano essere autorizzate dalle competenti Autorità Sanitarie
Locali, manifestazioni di confronti di esperienze da parte dei servizi di
igiene pubblica, anche tramite la vigilanza sulle esecuzioni delle pratiche, ed
in particolare:
a)
locali, anche
prefabbricati, con pavimenti e superfici rivestiti con materiali impermeabili e
facilmente lavabili, prevedendo distinte aree per l’attesa, l’esecuzione delle
pratiche, la conservazione dei materiali puliti e sterilizzati e del materiale
monouso, la detenzione dei presidi e materiali sporchi.
b)
Possibilità di
utilizzo di pannelli trasparenti per l’osservazione delle attività da parte
degli spettatori in condizioni di sicurezza e di igiene.
c)
Deve essere
disponibile un’area dotata di attrezzatura per la sterilizzazione dei
materiali.
d)
Guanti monouso e
misure di barriera.
Si
ritiene che, fermo restando le precisazioni delle indicazioni di controllo previste
dalle linee guida, gli operatori possano indossare guanti in lattice monouso.
Per quanto attiene le misure in barriera si può considerare non obbligatorio
l’uso degli occhiali protettivi, fermo restando l’obbligo di uso delle
maschere. Resta ferma la necessità di indossare un camice monouso anche senza
obbligo di sterilità.