Home | Cerca |
 
Sei in: Home Page / Il Comune / I Regolamenti / Disciplina delle attivita’ di acconciatore ed estetista






REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA’ DI

REGOLAMENTO  PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÁ DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA

 

Approvato con Del. Consiglio n. 67 del 30/11/2006

 

 

SOMMARIO

 

Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO. 1

Articolo 2 - AUTORIZZAZIONI: MODALITA’, LIMITAZIONI 2

Articolo 3 - AUTORIZZAZIONE: REQUISITI, PROCEDURE. 3

Articolo 4 - DISTANZA TRA ESERCIZI 4

Articolo 5 - CRITERIO DI MISURAZIONE DELLE DISTANZE. 5

Articolo 6 - TRASFERIMENTO DEGLI ESERCIZI 5

Articolo  7 - SUBINGRESSO. 5

Articolo 8 - SUPERFICI MINIME DEI LOCALI 6

Articolo 9 - IDONEITA’ IGIENICO SANITARIA DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE. 6

Articolo 10 - REQUISITI IGIENICI PER LE ATTIVITA SVOLTE PRESSO OSPEDALI, CASE DI CURA  E COMUNITA’ 10

Articolo 11 - REQUISITI IGIENICI PER L’ATTIVITA’ SVOLTA A DOMICILIO. 11

Articolo 12  - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE. 11

Articolo  13 - PROVVEDIMENTI DI ACCOGLIMENTO O DI DINIEGO  - COMUNICAZIONE. 12

Articolo 14 - CHIUSURA TEMPORANEA DEGLI ESERCIZI   - SOSPENSIONE , REVOCA E DECADENZA - CESSAZIONE. 13

Articolo 15 - OBBLIGO ESPOSIZIONE AUTORIZZAZIONE, TARIFFE ED ORARI  - 14

Articolo 16 - VIGILANZA. 14

Articolo 17  - SANZIONI 14

Articolo 18 - NORME TRANSITORIE E FINALI 15

ALLEGATO A. 16

APPENDICE Al regolamento delle attività di parrucchiere barbiere ed estetista. 17

ULTERIORI CHIARIMENTI DEL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITA’ 20


 

Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

 

1. Le attività di acconciatore ed estetista sono disciplinate dalla Legge 17 agosto 2005, n. 174, dalla Legge 4 gennaio 1990, n. 1, e dalla Legge Regionale 9 dicembre 1992, n. 54, nonchè dalle disposizioni del presente Regolamento.

Sino alla data indicata dalle leggi regionali attuative della legge 174/05, continuano ad avere applicazione le norme delle leggi n. 161/1963, n. 1141/1970 e n. 735/1984, in quanto compatibili.

 

2. Per svolgere le attività predette è necessario il possesso dell’autorizzazione amministrativa, sia in luogo pubblico che in luogo privato (alberghi, ospedali, case di cura, palestre, convivenze, centri medici specializzati, caserme, centri commerciali, circoli privati, e discoteche, compresi tutti gli istituti di bellezza e attività similari, comunemente denominati e qualunque siano le forme o la natura giuridica dell’impresa).

 

3. L’autorizzazione è rilasciata per le seguenti tipologie:

a) Acconciatore. L’autorizzazione comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l’aspetto estetico dei capelli, ivi compresi  i trattamenti tricologici complementari che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente e complementare.

b) Estetista. L’autorizzazione consente l’attività di prestazione e trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico, modificandolo attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi esistenti: tale attività può essere svolta con l’attuazione di tecniche manuali o con l’utilizzo degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all’elenco allegato alla Legge 4 gennaio 1990, n. 1 (allegato A alla Legge e al presente regolamento) e secondo quanto previsto al punto 1 dell’art. 10 della medesima Legge, o con l’applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla Legge 11 ottobre 1986, n. 713. Sono escluse dall’attività di estetica le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico. Sono comunque soggette al presente Regolamento e pertanto a preventiva autorizzazione, ai sensi dell’art. 6 comma 4 della Legge Regionale 54/92, le attività svolte anche con l’utilizzo esclusivo degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui al suddetto allegato A alla L. 1/90.

Tutte le attività svolte presso “solarium”, “centri abbronzanti”, ecc. che utilizzano esclusivamente apparecchiature a raggi ultravioletti finalizzati all’abbronzatura, sono soggetti alle disposizioni di cui al D.P.G.R. n. 78 del 04/11/99

 

4. Le attività di estetica svolte, anche in modo parziale nell’ambito delle palestre, imprese di vendita di cosmetici, di studi medici specializzati, centri di abbronzatura e saune od altre imprese che comunque effettuino prestazioni o trattamenti, anche in modo automatico, compresi tra quelli previsti nell’attività di estetica, così come definita dalla legge n. 1/1190, sono soggette alla disciplina del presente Regolamento.

 

5. Sono escluse dall’attività di estetica le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico. Le prestazioni effettuate con le apparecchiature di cui all’allegato A, sono considerate al di fuori dell’attività di estetica purchè registrate ed attestate come interventi terapeutici del medico del centro.

I registri dovranno essere tenuti presso il Centro a disposizione degli organismi di controllo.

 

Articolo 2 - AUTORIZZAZIONI: MODALITÁ, LIMITAZIONI

 

1. Le attività oggetto del presente Regolamento non possono essere svolte in forma ambulante o di posteggio.

 

2. Gli esercenti possono effettuare in via eccezionale servizio presso il domicilio del cliente, purchè ciò avvenga in normale orario di lavoro e si dia prova che il cliente abbia validi motivi per non recarsi presso il laboratorio.

 

3. Le stesse attività possono essere autorizzate anche se svolte in locali di abitazione dell’esercente, fermo restando il possesso dei requisiti igienico-sanitari.

Detti locali devono, comunque essere distinti e separati dai locali  adibiti a civile abitazione e muniti di idoneo servizio igienico distinto da quello dell’abitazione.

 

4. Possono, altresì, essere esercitate in sede fissa dislocata in pubblico locale o presso Enti, istituti, uffici, ospedali, convivenze, alberghi, centri commerciali, caserme, palestre e discoteche, sempre che sia stata rilasciata l’autorizzazione amministrativa ai sensi del presente Regolamento.

L’autorizzazione per le attività esercitate all’interno di alberghi, case di cura, convivenze e caserme è concessa in deroga al requisito delle distanze di cui all’art. 4 qualora siano rivolte unicamente agli ospiti della struttura. Tali autorizzazioni non possono essere trasferite.

 

5. E’ vietato l’esercizio delle attività oggetto del presente Regolamento senza autorizzazione, anche se svolte a titolo di dimostrazione di prodotti della cosmesi o di altro. Anche dette attività sono sottoposte ad autorizzazione da rilasciarsi a norma del successivo art. 3, ad esclusione del requisito della distanza minima ed a condizione che le prestazioni non comportino alcun corrispettivo sotto alcuna forma;

 

6. Le attività di cui all’art. 1 del presente Regolamento, esercitate ai fini didattici anche su soggetti diversi dagli allievi, sono soggette ad autorizzazione amministrativa da rilasciarsi alle seguenti condizioni:

a) che siano presenti i requisiti previsti dall’art. 3 comma 1, ad esclusione di quelli alle lettere d) ed e);

b) che tali soggetti, ove non siano in possesso del certificato di qualificazione professionale, non potranno eseguire le attività predette se non sotto il diretto controllo di personale qualificato all’esercizio della professione;

c) che i locali e le attrezzature abbiano i requisiti conformi alla vigente legislazione in materia di agibilità degli edifici ad uso scolastico, igiene del lavoro, prevenzione infortuni e prevenzione incendi. La certificazione relativa deve essere allegata alla domanda di autorizzazione.

d) che le prestazioni non siano effettuate in locali autorizzati all’esercizio di attività professionali. I locali destinati ad attività didattica potranno essere anche adiacenti a locali in cui si esercita l’attività professionale, ma dovranno essere separati da essi in modo assoluto (ingressi e servizi igienici indipendenti, assenza di passaggi interni fra i diversi settori di attività).

 

7. I gestori di corsi didattici, che hanno conseguito l’autorizzazione ad effettuare le prestazioni ai fini didattici durante lo svolgimento dell’attività, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi precedenti, sono obbligati ad effettuare, per ciascun corso, le seguenti registrazioni:

- oggetto e caratteristiche del corso;

- data inizio e fine corso;

- orario settimanale e giornaliero delle lezioni;

- nominativi del personale direttivo e insegnante con relativi estremi anagrafici;

- elenco degli iscritti.

Dette registrazioni dovranno essere costantemente aggiornate presso le sedi di attività a disposizione degli organi di vigilanza.

8. In occasione di manifestazioni organizzate da Enti o Associazioni a scopo umanitario, è sufficiente una comunicazione al Sindaco da parte degli interessati.

Il regime autorizzatorio non si applica in caso di iniziative strettamente legate all’attività di formazione e di aggiornamento professionale organizzata dagli enti o dalle Associazioni del comparto.

 

9. Gli acconciatori possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari o di personale dipendente per l’esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico come previsto dal comma 2 dell’art. 9 della Legge 4 gennaio 1990, n. 1.

 

10. Le imprese artigiane esercenti le attività disciplinate dal presente Regolamento possono vendere i prodotti cosmetici concernenti i trattamenti eseguiti alla propria clientela, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, indipendentemente dal possesso di un’autorizzazione per l’esercizio del commercio.

 

11. Nel caso di coesistenza di un’attività regolata dal presente Regolamento e di un’attività commerciale regolata da norme diverse, gli ingressi degli esercizi devono essere distinti qualora i titolari siano soggetti diversi.

 

Articolo 3 - AUTORIZZAZIONE: REQUISITI, PROCEDURE

 

1. L’autorizzazione all’esercizio delle attività indicate all’art. 1,  al trasferimento di esercizi preesistenti, all’aggiunta o modifica di attività, è rilasciata dal Comune, sulla base dei criteri indicati ai successivi articoli e previo accertamento del possesso dei seguenti requisiti:

a) requisito soggettivo previsto dalla legge 8 agosto 1985, n. 443 (impresa artigiana) o, per le imprese societarie non aventi tali requisiti, requisito della regolare costituzione della Società e dell’avvenuta iscrizione nel Registro Ditte della Camera di Commercio;

b) dei requisiti igienico-sanitari del locali stabiliti dagli articoli successivi (artt. 11 e ss.);

c) il requisito della qualificazione professionale che deve sussistere:

- in caso di impresa individuale in capo al richiedente;

- in caso di impresa gestita in forma di in nome collettivo o cooperativa, qualificabile come artigiana ai sensi dell’art. 3 co. 2 della Legge 8 agosto 1985, n. 443, come modificato dalla L. 20 maggio 1997, n. 443, in capo alla maggioranza dei soci (o ad uno dei soci nel caso di due soli soci);

- in caso di impresa artigiana costituita in forma di  società a responsabilità limitata con unico socio ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), della Legge 20 maggio 1997, n. 133, in capo all’unico socio;

- in caso di impresa artigiana costituita in forma di società in accomandita semplice ai fini dell’art. 1 co. 2, lett. b), della Legge 20 maggio 1997, n. 133, in capo ai soci accomandatari;

- in caso di impresa gestita in forma societaria non qualificabile come artigiana, in capo alla persona designata ad assumere la direzione dell’azienda, la quale deve accettare l’incarico con apposita dichiarazione da presentarsi al Comune e garantire la presenza nell’esercizio durante l’orario di apertura, salvo comprovati casi di forza maggiore (es. malattia);

d) della distanza minima, come precisato al successivo art. 4, dagli esercizi con medesima tipologia;

e) superficie minima dei locali a norma del successivo art. 8.

 

2. L’autorizzazione è valida per l’intestatario della medesima e per i locali in essa indicati ed ha durata illimitata.

 

3. Una persona fisica non può essere intestataria, quale titolare o Direttore d’Azienda, di più di una autorizzazione. In deroga, può tuttavia essere rilasciata ad una stessa impresa una ulteriore autorizzazione per l’esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento presso una convivenza, a condizione che il servizio venga svolto esclusivamente a favore dei membri della convivenza stessa.

 

4. In caso di impresa gestita in forma societaria, sia essa artigiana o non, possono essere rilasciate più autorizzazioni relative ad esercizi diversi a condizione che ciascun esercizio sia diretto da persona distinta in possesso della necessaria qualificazione professionale. Ad un stessa società artigiana, avente i requisiti di cui alle Leggi 443/85 e 133/97, il numero di autorizzazioni rilasciabili non può essere superiore a quello dei soci qualificati o soci accomandatari e dei loro dipendenti che operano manualmente e professionalmente nell’impresa.

 

5. Le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere svolte congiuntamente nello stesso esercizio con il possesso di una unica autorizzazione amministrativa, alle condizioni di cui al precedente art. 2, purchè i locali siano distinti e separati.

Le attività svolte congiuntamente nello stesso esercizio possono essere oggetto di scissione  in caso di subingresso in una delle attività ed il trasferimento di sede dell’altra attività .

 

6. Nel caso di imprese societarie con esercizio congiunto per più attività tra quelle indicate all’art. 1, lett. a), b) e c), la qualificazione professionale per ciascuna delle attività deve essere posseduta da almeno uno dei soci. Nel caso i singoli soci esercitino le distinte attività devono essere in possesso dei relativi requisiti professionali.

 

7. Qualora, a seguito di recesso o esclusione o per altra causa, vengano a mancare soci in possesso della qualificazione professionale per una o più delle attività autorizzate, l’efficacia dell’autorizzazione è sospesa per tali attività con applicazione delle norme di cui al successivo art. 13

 

8. In caso di subingresso in esercizi con più attività, entrambe le qualificazioni professionali dovranno sussistere in capo al richiedente o ai soci; nel caso in cui manchi la qualificazione per una o più delle attività, si applicano le norme di cui al successivo art.13, in materia di sospensione dell’efficacia dell’autorizzazione.

 

9. Le domande sono esaminate secondo la data di presentazione.

 

Articolo 4 - DISTANZA TRA ESERCIZI

 

1. Le autorizzazioni per l’apertura di nuovi esercizi di acconciatore ed estetista possono essere rilasciate solo ed unicamente nel rispetto di una distanza minima fra il nuovo esercizio e quelli congeneri preesistenti stabilita in m. 60.

 

3. Gli esercizi di cui all’art. 1 comma 3 lett. b) (attività di estetica) sono considerati aventi la medesima tipologia anche se autorizzati per una o più specializzazioni di estetica.

 

4. Il trasferimento delle attività di cui all’art. 1 è concesso nel rispetto delle distanze previste dal successivo art. 6

         

Articolo 5 - CRITERIO DI MISURAZIONE DELLE DISTANZE

 

1. Per la misurazione delle distanze intercorrenti tra gli esercizi situati su fronti opposti si dovranno seguire le seguenti fasi:

a) individuazione dei due ingressi reciprocamente più vicini;

b) tracciamento dal punto medio di ciascun ingresso o soglia, dell’asse perpendicolare alla via d’accesso all’esercizio sino ad incontrarne la mezzeria;

c) misura della distanza, in metri lineari, come somma dei segmenti che costituiscono la spezzata congiungente le due soglie d’ingresso, procedendo lungo la mezzeria della strada.

Per gli ingressi situati sullo stesso fronte si seguono le stesse fasi di cui sopra, sostituendosi la mezzeria della strada con la mezzeria del marciapiede, in assenza del marciapiede sarà considerato marciapiede la parte della carreggiata pari ad un quinto di quella totale ed in relazione ad essa sarà individuata la mezzeria; nel caso di esercizi ubicati in piazza o in particolari situazioni viabilistiche, in cui non è univocabilmente identificabile l’andamento della mezzeria stradale, il calcolo della distanza è da valutarsi sulla base del percorso pedonale più breve di collegamento tra gli esercizi  in esame, in relazione al normale comportamento dei pedoni; in relazione alle circostanze può inoltre adoperarsi un criterio misto tra quelli sopra indicati, per gli esercizi situati all’interno dei fabbricati, in cortili o altre aree non soggette ad uso pubblico, la distanza sarà misurata fino alla effettiva porta di ingresso dell’esercizio, ancorché interna rispetto all’accesso al fabbricato.

 

Articolo 6 - TRASFERIMENTO DEGLI ESERCIZI

 

1. L’autorizzazione al trasferimento delle attività di acconciatore ed estetista è condizionata al rispetto delle distanza minima di cui all’articolo 5.

 

2. Il trasferimento dell’esercizio è consentito con la riduzione del 50% (cinquanta per cento) della distanza prevista dal comma precedente,  oltre al rispetto dei requisiti igienico sanitari nei  casi di:

a) autorizzazione attiva da almeno tre anni

b) definitivo perimento dello stabile per demolizione, incendio o altre analoghe cause;

c) sfratto esecutivo non dovuto a morosità o sopravvenuta definitiva indisponibilità dei locali per cause non imputabili al soggetto autorizzato.

 

3. E’ inoltre consentito il trasferimento temporaneo per un periodo di 6 mesi, eventualmente prorogabili di 6 mesi in 6 mesi, in qualunque parte del territorio comunale in caso di lavori di ristrutturazione, manutenzione, ecc. dell’esercizio, ovvero in caso di forza maggiore o per altri gravi motivi, temporanei, da documentare.

 

Articolo  7 - SUBINGRESSO

 

1. Il subingresso nell’esercizio delle attività di acconciatore ed estetista, qualora non vi sia modifica dei locali sui requisiti di carattere igienico-sanitario, è subordinato ad una dichiarazione di inizio attività da parte dell’interessato, ai sensi dell’art. 19 della L. 241/1990, il quale deve risultare in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del precedente articolo 2, comma 1.

Il subentrante, in possesso dei requisiti predetti, può iniziare l’attività non appena presentata la denuncia inizio attività.

Nel caso vi sia modifica dei locali il subentrante potrà iniziare l’attività non prima di aver ottenuto il parere favorevole da parte dell’A.S.L. competente.

 

2. L’autorizzazione del dante causa si intende decaduta alla data di trapasso della titolarità dell’esercizio. Qualora, il subentrante non faccia richiesta di voltura entro il termine di  mesi sei dalla stipula del contratto di compravendita, decade dal diritto di esercitare l’attività.

 

3. Nel caso di invalidità, di morte o di intervenuta sentenza che dichiari l’interdizione o l’inabilitazione del titolare dell’autorizzazione, possono ottenere l’autorizzazione a gestire l’esercizio, anche se privi dei requisiti della qualificazione, il  coniuge, i figli maggiorenni emancipati o il tutore dei figli  minorenni, per un periodo massimo di 5 anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, purché l’attività venga svolta da persona in possesso della relativa qualifica professionale.

 

 

La relativa dichiarazione di inizio attività deve essere presentata entro 6 mesi dall’evento, poiché in caso contrario sono applicabili le disposizioni riguardanti la decadenza dell’autorizzazione. Decorso il quinquennio, ovvero il compimento della maggiore età dei figli minorenni, l’autorizzazione decade di diritto salvo che l’interessato non comprovi il possesso di tutti i requisiti soggettivi.

 

Articolo 8 - SUPERFICI MINIME DEI LOCALI

 

1. Sono fissate le seguenti superfici minime dei locali da adibire all’esercizio delle attività, esclusi cioè i locali accessori (ingressi, servizi, ripostigli, sale di attesa ecc):

a) acconciatori: mq 10 per un solo posto di lavoro, mq. 4 in più per ogni posto di lavoro oltre il primo (si definisce posto di lavoro ogni poltrona attrezzata davanti allo specchio).

b) estetisti: mq. 14 e mq. 5 per ogni posto di lavoro oltre il primo.

Per l’esercizio delle attività di estetista, è necessaria la dotazione di idonea ed apposita sala di attesa.

 

2. I locali, salvo il caso di manifestazioni promozionali a carattere temporaneo, devono:

a) essere adibiti esclusivamente alle attività per cui sono stati autorizzati;

b) non essere direttamente comunicanti con quelli eventualmente adibiti a civile abitazione e non essere ricavati da altri locali mediante semplici tramezzature ad altezza parziale;

c) i locali adibiti all’esercizio di estetista, eccetto l’attività di semplice manicure e di pedicure estetico, devono essere funzionalmente separati da quelli in cui venga eventualmente svolta l’attività di acconciatore.

 

3. Nel caso di subingresso l’esercizio dovrà essere eventualmente adeguato al fine del rispetto delle superfici minime di cui al primo comma e dei requisiti igienico-sanitari di cui all’art. 9.

 

Articolo 9 - IDONEITA’ IGIENICO SANITARIA DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE

 

1. I locali adibiti all’esercizio delle attività di cui al presente regolamento devono avere i requisiti dimensionali igienici ed impiantistici di seguito indicati:

a) altezza dei locali adibiti all’esercizio dell’attività non inferiore a m. 2.70;

b) superficie aero illuminante non inferiore a 1/8 della superficie del pavimento; l’aerazione può essere anche artificiale a mezzo di impianto di ventilazione forzata, soggetto a parere favorevole da parte dell’A.S.L. competente. Dove l’illuminazione naturale sia insufficiente, soprattutto sui piani di lavoro, è indispensabile ricorrere alla illuminazione artificiale (D.P.R. 303/56, art. 10);

c) nei locali deve comunque, in caso di spandimento di sostanze tossiche volatili, essere garantita la presenza di impianti di ricambio forzato dell’aria.

d) avere adeguata accessibilità per le persone disabili, in caso di nuovi locali o ristrutturazioni.

 

2. I servizi igienici interni all’edificio devono essere in numero e posizione adeguati sia alle esigenze di privatezza e comfort sia alla necessità di una facile e rapida pulizia. Sono ammessi in particolari casi (Centri Storici) anche servizi igienici esterni all’edificio, in comune con altre attività.

Qualora per gli esercizi già autorizzati, non muniti di proprio servizio igienico esclusivo, intervenga un cambiamento di titolarità, al subentrante potrà essere rilasciata una nuova autorizzazione alla esplicita condizione che:

a) il servizio igienico non sia in uso comune con l’alloggio occupato per civile abitazione;

b) gli oneri di manutenzione delle condizioni igieniche del servizio medesimo siano in capo all’esercente l’attività di parrucchiere e affini, quale che sia la proprietà del locale destinato a servizio igienico, il numero degli utenti del medesimo, le eventuali contrastanti disposizioni di regolamento condominiale o di accordi esterni fra privati.

Tutti i servizi, sia quelli interni che quelli esterni devono essere  corrispondenti alle seguenti prescrizioni:

- pavimento ricoperto di piastrelle greificate e comunque perfettamente solide ed impermeabili;

- le pareti ricoperte di piastrelle fino a m. 1,80 o idoneo materiale lavabile;

- dotati di lavandino all’interno e di una tazza.

Gli stessi devono essere dotati, se dislocati all’interno dei locali adibiti all’attività di estetica e parrucchiere, di antilatrina ventilata con porta a chiusura automatica.

In caso di nuovi locali e di ristrutturazioni, predisporre wc con le caratteristiche di accessibilità per portatori di handicap.

 

3. Gli impianti elettrici e termoidraulici devono essere eseguiti nel rispetto della vigente normativa prevista dalla Legge 3.5.1990 n. 46.

In presenza di caldaie con potenzialità di 30.000 K/cal., per la produzione di calore e/o acqua calda, il locale utilizzato deve essere munito di aerazione permanente di almeno 10 cm² di superficie e di scarico di gas combusti all’esterno. Nel caso di nuove installazioni non potranno essere più ammesse caldaie “non stagne” nei locali di uso continuato (D.P.R. 412/92).

 

4. Nel caso di locali interrati e seminterrati deve essere inoltrata richiesta preventiva di deroga all’A.S.L.  ex art. 8 D.P.R. 19.3.1956, n. 303 e comunque devono esistere le seguenti condizioni:

a) separazione di pareti e pavimenti dal terreno tramite idonee strutture di difesa dall’umidità che non deve comunque superare il  75% nell’area ambiente;

b) presenza di impianti di condizionamento o ventilazione forzata che garantiscano almeno quattro ricambi d’aria all’ora;

c) rispetto delle norme di sicurezza  antincendio per lavoratori e clienti;

d) impianti di illuminazione artificiale adeguati alle caratteristiche del lavoro specifico.

 

5. Nei locali ad uso dell’esercizio ed in quelli accessori i pavimenti devono essere rivestiti da piastrelle impermeabili e lavabili con acqua e disinfettanti. Le pareti devono essere ricoperte da adeguato materiale lavabile, fino a m. 1.80, con esclusione delle tappezzerie in carta e delle semplici tinteggiature di tipo idro-resino-plastico. Gli angoli di raccordo tra le pareti e il pavimento devono essere arrotondati.

 

6. Nei locali di lavoro i lavandini devono essere dotati di acqua potabile di condotte e di scarico munito di sifone ad acqua  o d’altri sistemi equivalenti, allacciamenti alla fognatura nera comunale nel rispetto delle normative vigenti.

I lavatesta devono essere ad acqua corrente con dispositivo per lo scarico diretto nelle tubature.

I tagli e le acconciature devono avvenire su capelli puliti mediante lavatura.

Coloro che non avessero attuato la lavatura al proprio domicilio dovranno provvedere presso il parrucchiere stesso. Questi è autorizzato a rifiutare il servizio su capelli non puliti.

Regolarmente deve essere effettuata una accurata disinfezione di lavabi e vasche, pavimenti e superfici di lavoro con idoneo disinfettante quale ipoclorito di sodio, dopo averli lavati con acqua e detergente.

 

7. Gli esercizi nei quali si usino solventi volatili ed infiammabili devono essere provvisti di un deposito separato dal locale di lavoro; tali prodotti dovranno essere utilizzati seguendo scrupolosamente le indicazioni della casa produttrice e comunque utilizzati in appositi recipienti in locali adeguatamente aerati per un facile e rapido ricambio d’aria.

Non devono tenersi nei locali di lavoro quantità di sostanze infiammabili o potenzialmente tossiche superiori a quelle strettamente necessarie al servizio in corso (D.P.R. 19.03.1956 n. 303).

 

8. Tutti gli esercizi dove vengono svolte le attività disciplinate dal presente Regolamento devono essere dotati di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili, per la biancheria usata e di un armadio a destinazione esclusiva con sportelli per quella pulita, nonché di recipienti muniti di coperchio con apertura a pedale, per la raccolta delle immondizie. In relazione alla particolare attività svolta può essere ritenuto necessario un apposito locale ove posizionare tali contenitori.

 

9. Tutti gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente onde poter essere ricambiata ad ogni servizio; di rasoi, di forbici, di pennelli ed accessori in proporzione all’importanza dell’esercizio stesso ed al numero di lavoranti.

Tutti gli esercizi devono essere dotati di un armadietto contenente materiale per il pronto soccorso  sia chirurgico (tagli) sia medico (intossicazioni, allergie, malori); dovrà essere anche disponibile un mezzo di comunicazione urgente per soccorso medico.

 

10. Il mobilio e l’arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione; gli esercizi per l’attività di parrucchiere devono essere forniti di sedili di materiale lavabile.

Nel caso gli schienali dei sedili siano muniti di appoggia capo, lo stesso deve essere ricoperto di carta o asciugamani da cambiare per ogni persona.

 

11. Al titolare dell’autorizzazione incombe l’obbligo e la responsabilità dell’osservanza delle seguenti norme igieniche, valide per tutti coloro che impiegano, per scopo professionale, strumenti taglienti e/o aghi, anche per attività estetiche:

a) l’esercizio e i locali annessi devono essere tenuti con massima pulizia e disinfettati periodicamente;

b) il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia personale ed igiene, con  speciale riguardo alle mani e alle unghie, ed indossare un  abbigliamento da lavoro di colore chiaro e sempre in stato  di perfetta nettezza;

c) prima di iniziare ciascun servizio, l’addetto al servizio stesso deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone.

Eventuali abrasioni e ferite presenti sulle mani vanno ricoperte con cerotti resistenti all’acqua. In occasione di manovre a rischio di ferite o punture accidentali (manicure, pedicure ecc.) vanno utilizzati guanti di lattice monouso di buona qualità;

d) nelle attività che prevedono un contatto diretto e manuale, la parte da trattare deve essere abbondantemente lavata  con acqua e sapone e accuratamente disinfettata prima di ogni trattamento;

e) per ogni cliente deve essere utilizzata sempre biancheria pulita, lavata ad alta temperatura;

f) le persone manifestamente affette da malattia contagiosa o parassitaria, da eruzioni o lesioni cutanee evidenti e simili non possono essere servite;

g) ) deve essere posta particolare attenzione alla pulizia e disinfezione di tutti gli strumenti metallici e non che possano entrare in contatto accidentale con sangue umano. Tutti gli attrezzi dopo il loro uso debbono essere sottoposti ad abbondante lavaggio con acqua e detergente e disinfettati.

La disinfezione degli utensili e degli oggetti che vengono a contatto con le parti cutanee del cliente, come forbici, rasoi o altri strumenti metallici, deve eseguirsi con mezzi fisici o chimici. In particolare i rasoi e gli altri ferri taglienti del mestiere, devono essere sostituiti con strumenti di tipo monouso; tale obbligo deve intendersi per le lame dei rasoi sia di tipo normale sia a lama lunga; i rasoi  o gli altri strumenti monouso vanno sconfezionati davanti al cliente prima del taglio. In ogni caso gli strumenti non a perdere devono essere accuratamente puliti e abbondantemente lavati con acqua oltre che essere immersi prima dell’uso nell’alcol denaturato a 70 gradi o in disinfettante idoneo secondo le indicazioni del Servizio di igiene e Sanità Pubblica dell’A.S.L. quale organo di vigilanza sanitaria competente sul territorio;

h) gli stessi strumenti non possono essere utilizzati per due clienti diversi, se non dopo l’avvenuta sterilizzazione o disinfezione.

Utilizzare solo strumenti taglienti e simili di tipo monouso, per quanto disponibili in commercio;

i) in caso di puntura o di taglio accidentale, di una certa entità, è necessario che la persona ferita sia sottoposta a controllo medico;

l) dopo la rasatura della barba deve essere assicurata ai clienti la possibilità di lavarsi con abbondante acqua calda corrente e la possibilità che la superficie rasata sia spruzzata con soluzione alcoolica al 50% o con altri appositi idonei preparati disinfettanti;

m) le spazzole, pettini, bigodini, pinzette ed altri attrezzi non taglienti devono essere accuratamente lavati con acqua e detergente e disinfettati dopo ogni servizio;

n) per spargere talco si deve esclusivamente fare uso di polverizzatore, è proibito l’uso di piumini;

o) le tinture, i fissativi e gli altri preparati dovranno rispondere ai requisiti prescritti dalle norme vigenti in materia, e manipolati con l’utilizzo di guanti monouso;

p) i procedimenti di lavorazione, nei quali vengono impiegati prodotti o solventi, le cui esalazioni possono risultare fastidiose e nocive, devono essere sempre seguiti da rapide ed abbondanti aerazioni dell’ambiente;

q) durante l’applicazione e l’uso di liquidi infiammabili si deve evitare che nell’esercizio siano accese fiamme libere;

r) gli strumenti taglienti monouso devono essere raccolti attraverso contenitori rigidi protettivi.

s) gli strumenti riutilizzabili devono essere sterilizzati mediante calore; per la sterilizzazione fisica il metodo più pratico e sufficientemente efficace è la bollitura per 20 minuti; in alternativa possono essere impiegati metodi quali la sterilizzazione a vapore mediante autoclave a 121°C per almeno 20 minuti o la sterilizzazione a secco in stufa a 170°C per 2 ore; quando la caratteristica degli strumenti non permette la resistenza a tali temperature è possibile procedere alla disinfezione chimica; in caso occorre assicurarsi dell’attività e della concentrazione del disinfettante e di aver  pulito accuratamente lo strumento da disinfettare, in quanto gli oggetti sporchi non sono disinfettabili correttamente; i prodotti consigliati possono essere i composti che liberano il cloro, in particolare modo per la sua praticità la cloramina, disponibile in polvere e compresse da sciogliere in acqua nella proporzione di 20 gr. per litro, i composti quaternari dell’ammonio e la clorexidina.

 

12. Il personale di minore età o in condizioni di apprendista, deve essere sottoposto a visita ai sensi della Legge 17.10.1967, n. 977.

 

13. Le acque reflue provenienti dalle attività di barbiere, parrucchiere o estetica debbono essere paragonate ad attività di prestazioni di servizi e sono da considerarsi, ai sensi dell’art. 14 - 2° comma, punto B della L.R. 26.03.1990 n. 13, assimilabili a quelle provenienti dagli insediamenti abitativi e pertanto classificabili nella classe A del predetto art.14, purché rientrino nei limiti di accettabilità di cui all’allegato 3 della predetta L.R. 13/1990. Qualora detti scarichi siano tributari di pubblica fognatura sono ammessi nell’osservanza dell’impianto di depurazione della pubblica fognatura stessa.

 

14. Lo smaltimento dei rifiuti dovrà essere conforme a quanto previsto dalle normative vigenti in materia.

 

15. Ai titolari degli esercizi già esistenti ai sensi dell’art. 6 comma 6 della L.R. n. 54/92, è concesso un termine di 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, per adeguarsi alle disposizioni di cui sopra.

 

16. Per esigenze profilattiche ed igieniche che si evidenziassero occasionalmente il Servizio di igiene e Sanità Pubblica della U.S.L. competente potrà prescrivere tutti gli accorgimenti, norme ed indicazioni atte allo scopo e ad osservanza delle vigenti disposizioni in materia di igiene e sanità, sia per i locali che per gli impianti igienico sanitari e le attrezzature.

 

Articolo 10 - REQUISITI IGIENICI PER LE ATTIVITA SVOLTE PRESSO OSPEDALI, CASE DI CURA  E COMUNITA’

 

1. Fermo restando il divieto delle attività oggetto del presente Regolamento in forma ambulante, le stesse possono essere consentite presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie, purché l’esercente si uniformi a tutte le prescrizioni igienico-sanitarie dettate dal presente Regolamento.

 

2. L’attività di acconciatore può esercitarsi anche al letto degli ammalati non di malattie infettive in fase contagiosa per la particolare attività, e quindi previo parere del Servizio di igiene e Sanità Pubblica competente, sia quando l’ammalato è a domicilio, che ricoverato in luoghi di cura; per questi ultimi il parere sulla contagiosità o meno delle malattie infettive può essere espresso dal Direttore Sanitario.

 

3. Gli strumenti dell’attività professionale per dette incombenze devono essere di tipo monouso e, ove non possibile, conservati in apposita custodia, costruita con materiale facilmente lavabile e disinfettabile; devono essere accuratamente disinfettati dopo il singolo uso e devono essere adibiti esclusivamente per l’esercizio sui malati.

 

4. L’attività di acconciatore può essere consentita, a richiesta dei parenti, anche sulle persone decedute, purché non di malattie infettive contagiose e quindi previo parere del Servizio di igiene e Sanità Pubblica dell’A.S.L. competente o del Direttore Sanitario in caso di decesso in luogo di cura, e deve essere svolto da personale qualificato di esercizi autorizzati.

 

5. Gli strumenti dell’attività professionale devono essere esclusivamente di tipo monouso.


 

Articolo 11 - REQUISITI IGIENICI PER L’ATTIVITA’ SVOLTA A DOMICILIO

 

1. Le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere esercitate presso il domicilio dell’esercente qualora siano autorizzate e rispondano, dal punto di vista igienico sanitario ai seguenti requisiti:

a) i locali devono essere in modo assoluto indipendenti dai locali adibiti ad uso abitazione, con ingresso a parte e con  servizi igienici propri, questi ultimi con le caratteristiche di cui all’allegato tecnico all’art. 10, per quanto attiene al pavimento, alle pareti, ai lavandini ed alla tazza. Per le altre caratteristiche igieniche dei locali si prescinde dal raccordo arrotondato tra pareti e pavimenti.

b) gli impianti igienico-sanitari ed attrezzature destinate all’esercizio: deve essere installato un lavabo su parete piastrella fino a mt. 1.50 dal pavimento e sporgere lateralmente dai bordi del lavabo di mt. 0.30.

I rifiuti ottenuti dalle lavorazioni devono essere raccolti in appositi recipienti di materiale lavabile e disinfettabile, muniti di coperchio con apertura a pedale e conservati per il periodo strettamente necessario in un vano chiuso e separato, ovvero in un armadio di materiale facilmente lavabile e disinfettabile, entrambi esclusivamente destinati allo scopo. Tutte le disposizioni igienico sanitarie di cui all’allegato tecnico all’art. 9 punti 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 devono essere rispettate.

 

Articolo 12  - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

 

1. Le domande tendenti ad ottenere il rilascio delle autorizzazioni per l’apertura di nuovi esercizi per lo svolgimento delle attività di acconciatore ed estetista devono essere indirizzate al Comune ed in particolare devono contenere:

- cognome e nome del richiedente, nazionalità, luogo e data di nascita;

- comune ed indirizzo di residenza, numero di codice fiscale.