REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÁ DI
ACCONCIATORE ED ESTETISTA
Approvato con Del. Consiglio n. 67 del 30/11/2006
SOMMARIO
Articolo 1 - OGGETTO DEL
REGOLAMENTO
Articolo 2 - AUTORIZZAZIONI:
MODALITA’, LIMITAZIONI
Articolo 3 - AUTORIZZAZIONE:
REQUISITI, PROCEDURE
Articolo 4 - DISTANZA TRA ESERCIZI
Articolo 5 - CRITERIO DI
MISURAZIONE DELLE DISTANZE
Articolo 6 - TRASFERIMENTO DEGLI
ESERCIZI
Articolo 8 - SUPERFICI MINIME DEI
LOCALI
Articolo 9 - IDONEITA’ IGIENICO
SANITARIA DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE
Articolo 10 - REQUISITI IGIENICI
PER LE ATTIVITA SVOLTE PRESSO OSPEDALI, CASE DI CURA E COMUNITA’
Articolo 11 - REQUISITI IGIENICI
PER L’ATTIVITA’ SVOLTA A DOMICILIO
Articolo 12 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Articolo 13 - PROVVEDIMENTI DI ACCOGLIMENTO O DI DINIEGO - COMUNICAZIONE
Articolo 14 - CHIUSURA TEMPORANEA
DEGLI ESERCIZI - SOSPENSIONE , REVOCA
E DECADENZA - CESSAZIONE
Articolo 15 - OBBLIGO ESPOSIZIONE
AUTORIZZAZIONE, TARIFFE ED ORARI -
Articolo
18 - NORME TRANSITORIE E FINALI
APPENDICE Al regolamento delle
attività di parrucchiere barbiere ed estetista.
ULTERIORI CHIARIMENTI DEL CONSIGLIO
SUPERIORE DI SANITA’
1. Le attività di
acconciatore ed estetista sono disciplinate dalla Legge 17 agosto 2005, n. 174,
dalla Legge 4 gennaio 1990, n. 1, e dalla Legge Regionale 9 dicembre 1992, n.
54, nonchè dalle disposizioni del presente Regolamento.
Sino alla data indicata dalle
leggi regionali attuative della legge 174/05, continuano ad avere applicazione
le norme delle leggi n. 161/1963, n. 1141/1970 e n. 735/1984, in quanto
compatibili.
2. Per svolgere le attività
predette è necessario il possesso dell’autorizzazione amministrativa, sia in
luogo pubblico che in luogo privato (alberghi, ospedali, case di cura,
palestre, convivenze, centri medici specializzati, caserme, centri commerciali,
circoli privati, e discoteche, compresi tutti gli istituti di bellezza e
attività similari, comunemente denominati e qualunque siano le forme o la
natura giuridica dell’impresa).
3. L’autorizzazione è
rilasciata per le seguenti tipologie:
a) Acconciatore. L’autorizzazione comprende tutti i trattamenti e i
servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l’aspetto
estetico dei capelli, ivi compresi i
trattamenti tricologici complementari che non implicano prestazioni di
carattere medico, curativo o sanitario e il trattamento estetico della barba, e
ogni altro servizio inerente e complementare.
b) Estetista. L’autorizzazione consente l’attività di prestazione e
trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o
prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e
proteggerne l’aspetto estetico, modificandolo attraverso l’eliminazione o
l’attenuazione degli inestetismi esistenti: tale attività può essere svolta con
l’attuazione di tecniche manuali o con l’utilizzo degli apparecchi
elettromeccanici per uso estetico di cui all’elenco allegato alla Legge 4
gennaio 1990, n. 1 (allegato A alla Legge e al presente regolamento) e secondo
quanto previsto al punto 1 dell’art. 10 della medesima Legge, o con
l’applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla Legge 11 ottobre
1986, n. 713. Sono escluse dall’attività di estetica le prestazioni dirette in
linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico. Sono comunque
soggette al presente Regolamento e pertanto a preventiva autorizzazione, ai
sensi dell’art. 6 comma 4 della Legge Regionale 54/92, le attività svolte anche
con l’utilizzo esclusivo degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di
cui al suddetto allegato A alla L. 1/90.
Tutte
le attività svolte presso “solarium”, “centri abbronzanti”, ecc. che utilizzano
esclusivamente apparecchiature a raggi ultravioletti finalizzati
all’abbronzatura, sono soggetti alle disposizioni di cui al D.P.G.R. n. 78 del
04/11/99
4. Le attività di estetica
svolte, anche in modo parziale nell’ambito delle palestre, imprese di vendita
di cosmetici, di studi medici specializzati, centri di abbronzatura e saune od
altre imprese che comunque effettuino prestazioni o trattamenti, anche in modo
automatico, compresi tra quelli previsti nell’attività di estetica, così come
definita dalla legge n. 1/1190, sono soggette alla disciplina del presente
Regolamento.
5. Sono
escluse dall’attività di estetica le prestazioni dirette in linea specifica ed
esclusiva a finalità di carattere terapeutico. Le prestazioni effettuate con le
apparecchiature di cui all’allegato A, sono considerate al di fuori
dell’attività di estetica purchè registrate ed attestate come interventi
terapeutici del medico del centro.
I registri dovranno essere
tenuti presso il Centro a disposizione degli organismi di controllo.
1. Le attività oggetto del
presente Regolamento non possono essere svolte in forma ambulante o di
posteggio.
2. Gli esercenti possono
effettuare in via eccezionale servizio presso il domicilio del cliente, purchè
ciò avvenga in normale orario di lavoro e si dia prova che il cliente abbia
validi motivi per non recarsi presso il laboratorio.
3. Le stesse attività possono
essere autorizzate anche se svolte in locali di abitazione dell’esercente,
fermo restando il possesso dei requisiti igienico-sanitari.
Detti locali devono, comunque
essere distinti e separati dai locali
adibiti a civile abitazione e muniti di idoneo servizio igienico
distinto da quello dell’abitazione.
4. Possono, altresì, essere
esercitate in sede fissa dislocata in pubblico locale o presso Enti, istituti,
uffici, ospedali, convivenze, alberghi, centri commerciali, caserme, palestre e
discoteche, sempre che sia stata rilasciata l’autorizzazione amministrativa ai
sensi del presente Regolamento.
L’autorizzazione per le
attività esercitate all’interno di alberghi, case di cura, convivenze e caserme
è concessa in deroga al requisito delle distanze di cui all’art. 4 qualora
siano rivolte unicamente agli ospiti della struttura. Tali autorizzazioni non
possono essere trasferite.
5. E’ vietato l’esercizio
delle attività oggetto del presente Regolamento senza autorizzazione, anche se
svolte a titolo di dimostrazione di prodotti della cosmesi o di altro.
Anche dette attività sono sottoposte ad autorizzazione da rilasciarsi a norma
del successivo art. 3, ad esclusione del requisito della distanza minima ed a
condizione che le prestazioni non comportino alcun corrispettivo sotto alcuna
forma;
6. Le attività di cui
all’art. 1 del presente Regolamento, esercitate ai fini didattici anche
su soggetti diversi dagli allievi, sono soggette ad autorizzazione
amministrativa da rilasciarsi alle seguenti condizioni:
a) che siano presenti i
requisiti previsti dall’art. 3 comma 1, ad esclusione di quelli alle lettere d)
ed e);
b) che tali soggetti, ove non
siano in possesso del certificato di qualificazione professionale, non potranno
eseguire le attività predette se non sotto il diretto controllo di personale
qualificato all’esercizio della professione;
c) che i locali e le
attrezzature abbiano i requisiti conformi alla vigente legislazione in materia
di agibilità degli edifici ad uso scolastico, igiene del lavoro, prevenzione
infortuni e prevenzione incendi. La certificazione relativa deve essere
allegata alla domanda di autorizzazione.
d) che
le prestazioni non siano effettuate in locali autorizzati all’esercizio di
attività professionali. I locali destinati ad attività didattica potranno
essere anche adiacenti a locali in cui si esercita l’attività professionale, ma
dovranno essere separati da essi in modo assoluto (ingressi e servizi igienici
indipendenti, assenza di passaggi interni fra i diversi settori di attività).
7. I gestori di corsi didattici,
che hanno conseguito l’autorizzazione ad effettuare le prestazioni ai fini
didattici durante lo svolgimento dell’attività, alle condizioni e nei limiti di
cui ai commi precedenti, sono obbligati ad effettuare, per ciascun corso, le
seguenti registrazioni:
- oggetto e caratteristiche
del corso;
- data inizio e fine corso;
- orario settimanale e
giornaliero delle lezioni;
- nominativi del personale
direttivo e insegnante con relativi estremi anagrafici;
- elenco degli iscritti.
Dette registrazioni dovranno
essere costantemente aggiornate presso le sedi di attività a disposizione degli
organi di vigilanza.
8. In occasione di
manifestazioni organizzate da Enti o Associazioni a scopo umanitario, è
sufficiente una comunicazione al Sindaco da parte degli interessati.
Il regime autorizzatorio non
si applica in caso di iniziative strettamente legate all’attività di formazione
e di aggiornamento professionale organizzata dagli enti o dalle Associazioni
del comparto.
9. Gli acconciatori possono
avvalersi direttamente di collaboratori familiari o di personale dipendente per
l’esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico
come previsto dal comma 2 dell’art. 9 della Legge 4 gennaio 1990, n. 1.
10. Le imprese artigiane
esercenti le attività disciplinate dal presente Regolamento possono vendere i
prodotti cosmetici concernenti i trattamenti eseguiti alla propria clientela,
al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, indipendentemente dal
possesso di un’autorizzazione per l’esercizio del commercio.
11. Nel caso di coesistenza
di un’attività regolata dal presente Regolamento e di un’attività commerciale
regolata da norme diverse, gli ingressi degli esercizi devono essere distinti
qualora i titolari siano soggetti diversi.
1. L’autorizzazione
all’esercizio delle attività indicate all’art. 1, al trasferimento di esercizi preesistenti, all’aggiunta o
modifica di attività, è rilasciata dal Comune, sulla base dei criteri indicati
ai successivi articoli e previo accertamento del possesso dei seguenti
requisiti:
a) requisito soggettivo
previsto dalla legge 8 agosto 1985, n. 443 (impresa artigiana) o, per le
imprese societarie non aventi tali requisiti, requisito della regolare
costituzione della Società e dell’avvenuta iscrizione nel Registro Ditte della
Camera di Commercio;
b) dei requisiti
igienico-sanitari del locali stabiliti dagli articoli successivi (artt. 11 e
ss.);
c) il requisito della
qualificazione professionale che deve sussistere:
- in caso di impresa
individuale in capo al richiedente;
- in caso di impresa gestita
in forma di in nome collettivo o cooperativa, qualificabile come artigiana ai
sensi dell’art. 3 co. 2 della Legge 8 agosto 1985, n. 443, come modificato
dalla L. 20 maggio 1997, n. 443, in capo alla maggioranza dei soci (o ad uno
dei soci nel caso di due soli soci);
- in caso di impresa
artigiana costituita in forma di società
a responsabilità limitata con unico socio ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett.
a), della Legge 20 maggio 1997, n. 133, in capo all’unico socio;
- in caso di impresa
artigiana costituita in forma di società in accomandita semplice ai fini
dell’art. 1 co. 2, lett. b), della Legge 20 maggio 1997, n. 133, in capo ai
soci accomandatari;
- in caso di impresa gestita
in forma societaria non qualificabile come artigiana, in capo alla persona
designata ad assumere la direzione dell’azienda, la quale deve accettare
l’incarico con apposita dichiarazione da presentarsi al Comune e garantire la
presenza nell’esercizio durante l’orario di apertura, salvo comprovati casi di
forza maggiore (es. malattia);
d) della distanza minima,
come precisato al successivo art. 4, dagli esercizi con medesima tipologia;
e) superficie minima dei
locali a norma del successivo art. 8.
2. L’autorizzazione è valida
per l’intestatario della medesima e per i locali in essa indicati ed ha durata
illimitata.
3. Una persona fisica non può
essere intestataria, quale titolare o Direttore d’Azienda, di più di una
autorizzazione. In deroga, può tuttavia essere rilasciata ad una stessa impresa
una ulteriore autorizzazione per l’esercizio delle attività disciplinate dal
presente Regolamento presso una convivenza, a condizione che il servizio venga
svolto esclusivamente a favore dei membri della convivenza stessa.
4. In caso di impresa gestita
in forma societaria, sia essa artigiana o non, possono essere rilasciate più
autorizzazioni relative ad esercizi diversi a condizione che ciascun esercizio
sia diretto da persona distinta in possesso della necessaria qualificazione
professionale. Ad un stessa società artigiana, avente i requisiti di cui alle
Leggi 443/85 e 133/97, il numero di autorizzazioni rilasciabili non può essere
superiore a quello dei soci qualificati o soci accomandatari e dei loro
dipendenti che operano manualmente e professionalmente nell’impresa.
5. Le attività disciplinate
dal presente Regolamento possono essere svolte congiuntamente nello stesso
esercizio con il possesso di una unica autorizzazione amministrativa, alle
condizioni di cui al precedente art. 2, purchè i locali siano distinti e
separati.
Le attività svolte
congiuntamente nello stesso esercizio possono essere oggetto di scissione in caso di subingresso in una delle attività
ed il trasferimento di sede dell’altra attività .
6. Nel caso di imprese
societarie con esercizio congiunto per più attività tra quelle indicate
all’art. 1, lett. a), b) e c), la qualificazione professionale per ciascuna
delle attività deve essere posseduta da almeno uno dei soci. Nel caso i singoli
soci esercitino le distinte attività devono essere in possesso dei relativi
requisiti professionali.
7. Qualora, a seguito di
recesso o esclusione o per altra causa, vengano a mancare soci in possesso
della qualificazione professionale per una o più delle attività autorizzate,
l’efficacia dell’autorizzazione è sospesa per tali attività con applicazione
delle norme di cui al successivo art. 13
8. In caso di subingresso in
esercizi con più attività, entrambe le qualificazioni professionali dovranno
sussistere in capo al richiedente o ai soci; nel caso in cui manchi la
qualificazione per una o più delle attività, si applicano le norme di cui al
successivo art.13, in materia di sospensione dell’efficacia
dell’autorizzazione.
9. Le domande sono esaminate
secondo la data di presentazione.
1. Le
autorizzazioni per l’apertura di nuovi esercizi di acconciatore ed estetista
possono essere rilasciate solo ed unicamente nel rispetto di una distanza
minima fra il nuovo esercizio e quelli congeneri preesistenti stabilita in m. 60.
3. Gli esercizi di cui
all’art. 1 comma 3 lett. b) (attività di estetica) sono considerati aventi la
medesima tipologia anche se autorizzati per una o più specializzazioni di
estetica.
4. Il trasferimento delle
attività di cui all’art. 1 è concesso nel rispetto delle distanze previste dal
successivo art. 6
1. Per la misurazione delle
distanze intercorrenti tra gli esercizi situati su fronti opposti si dovranno
seguire le seguenti fasi:
a) individuazione dei due
ingressi reciprocamente più vicini;
b) tracciamento dal punto
medio di ciascun ingresso o soglia, dell’asse perpendicolare alla via d’accesso
all’esercizio sino ad incontrarne la mezzeria;
c) misura della distanza, in
metri lineari, come somma dei segmenti che costituiscono la spezzata
congiungente le due soglie d’ingresso, procedendo lungo la mezzeria della
strada.
Per gli ingressi situati
sullo stesso fronte si seguono le stesse fasi di cui sopra, sostituendosi la
mezzeria della strada con la mezzeria del marciapiede, in assenza del
marciapiede sarà considerato marciapiede la parte della carreggiata pari ad un
quinto di quella totale ed in relazione ad essa sarà individuata la mezzeria;
nel caso di esercizi ubicati in piazza o in particolari situazioni
viabilistiche, in cui non è univocabilmente identificabile l’andamento della
mezzeria stradale, il calcolo della distanza è da valutarsi sulla base del
percorso pedonale più breve di collegamento tra gli esercizi in esame, in relazione al normale
comportamento dei pedoni; in relazione alle circostanze può inoltre adoperarsi
un criterio misto tra quelli sopra indicati, per gli esercizi situati
all’interno dei fabbricati, in cortili o altre aree non soggette ad uso
pubblico, la distanza sarà misurata fino alla effettiva porta di ingresso
dell’esercizio, ancorché interna rispetto all’accesso al fabbricato.
1. L’autorizzazione al
trasferimento delle attività di acconciatore ed estetista è condizionata al
rispetto delle distanza minima di cui all’articolo 5.
2. Il trasferimento
dell’esercizio è consentito con la riduzione del 50% (cinquanta per cento)
della distanza prevista dal comma precedente,
oltre al rispetto dei requisiti igienico sanitari nei casi di:
a)
autorizzazione attiva da almeno tre anni
b) definitivo perimento dello
stabile per demolizione, incendio o altre analoghe cause;
c) sfratto esecutivo non
dovuto a morosità o sopravvenuta definitiva indisponibilità dei locali per
cause non imputabili al soggetto autorizzato.
3. E’ inoltre consentito il
trasferimento temporaneo per un periodo di 6 mesi, eventualmente prorogabili di
6 mesi in 6 mesi, in qualunque parte del territorio comunale in caso di lavori
di ristrutturazione, manutenzione, ecc. dell’esercizio, ovvero in caso di forza
maggiore o per altri gravi motivi, temporanei, da documentare.
1. Il subingresso
nell’esercizio delle attività di acconciatore ed estetista, qualora non vi sia
modifica dei locali sui requisiti di carattere igienico-sanitario, è
subordinato ad una dichiarazione di inizio attività da parte dell’interessato,
ai sensi dell’art. 19 della L. 241/1990, il quale deve risultare in possesso
dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del precedente articolo 2, comma
1.
Il subentrante, in possesso
dei requisiti predetti, può iniziare l’attività non appena presentata la
denuncia inizio attività.
Nel caso vi sia modifica dei
locali il subentrante potrà iniziare l’attività non prima di aver ottenuto il
parere favorevole da parte dell’A.S.L. competente.
2. L’autorizzazione del dante
causa si intende decaduta alla data di trapasso della titolarità
dell’esercizio. Qualora, il subentrante non faccia richiesta di voltura entro
il termine di mesi sei dalla stipula
del contratto di compravendita, decade dal diritto di esercitare l’attività.
3. Nel caso di invalidità, di
morte o di intervenuta sentenza che dichiari l’interdizione o l’inabilitazione
del titolare dell’autorizzazione, possono ottenere l’autorizzazione a gestire
l’esercizio, anche se privi dei requisiti della qualificazione, il coniuge, i figli maggiorenni emancipati o il
tutore dei figli minorenni, per un
periodo massimo di 5 anni o fino al compimento della maggiore età dei figli
minorenni, purché l’attività venga svolta da persona in possesso della relativa
qualifica professionale.
La relativa dichiarazione di
inizio attività deve essere presentata entro 6 mesi dall’evento, poiché in caso
contrario sono applicabili le disposizioni riguardanti la decadenza
dell’autorizzazione. Decorso il quinquennio, ovvero il compimento della
maggiore età dei figli minorenni, l’autorizzazione decade di diritto salvo che
l’interessato non comprovi il possesso di tutti i requisiti soggettivi.
1. Sono fissate le seguenti
superfici minime dei locali da adibire all’esercizio delle attività, esclusi
cioè i locali accessori (ingressi, servizi, ripostigli, sale di attesa ecc):
a) acconciatori: mq 10 per un
solo posto di lavoro, mq. 4 in più per ogni posto di lavoro oltre il primo (si
definisce posto di lavoro ogni poltrona attrezzata davanti allo specchio).
b) estetisti: mq. 14 e mq. 5
per ogni posto di lavoro oltre il primo.
Per l’esercizio delle
attività di estetista, è necessaria la dotazione di idonea ed apposita sala di
attesa.
2. I locali, salvo il caso di
manifestazioni promozionali a carattere temporaneo, devono:
a) essere adibiti
esclusivamente alle attività per cui sono stati autorizzati;
b) non essere direttamente
comunicanti con quelli eventualmente adibiti a civile abitazione e non essere
ricavati da altri locali mediante semplici tramezzature ad altezza parziale;
c) i locali adibiti
all’esercizio di estetista, eccetto l’attività di semplice manicure e di
pedicure estetico, devono essere funzionalmente separati da quelli in cui venga
eventualmente svolta l’attività di acconciatore.
3. Nel caso di subingresso
l’esercizio dovrà essere eventualmente adeguato al fine del rispetto delle
superfici minime di cui al primo comma e dei requisiti igienico-sanitari di cui
all’art. 9.
1. I locali adibiti
all’esercizio delle attività di cui al presente regolamento devono avere i
requisiti dimensionali igienici ed impiantistici di seguito indicati:
a) altezza dei locali adibiti
all’esercizio dell’attività non inferiore a m. 2.70;
b) superficie aero
illuminante non inferiore a 1/8 della superficie del pavimento; l’aerazione può
essere anche artificiale a mezzo di impianto di ventilazione forzata, soggetto
a parere favorevole da parte dell’A.S.L. competente. Dove l’illuminazione
naturale sia insufficiente, soprattutto sui piani di lavoro, è indispensabile
ricorrere alla illuminazione artificiale (D.P.R. 303/56, art. 10);
c) nei locali deve comunque,
in caso di spandimento di sostanze tossiche volatili, essere garantita la
presenza di impianti di ricambio forzato dell’aria.
d) avere adeguata accessibilità per le persone disabili, in
caso di nuovi locali o ristrutturazioni.
2. I servizi igienici interni
all’edificio devono essere in numero e posizione adeguati sia alle esigenze di
privatezza e comfort sia alla necessità di una facile e rapida pulizia. Sono
ammessi in particolari casi (Centri Storici) anche servizi igienici esterni
all’edificio, in comune con altre attività.
Qualora per gli esercizi già
autorizzati, non muniti di proprio servizio igienico esclusivo, intervenga un
cambiamento di titolarità, al subentrante potrà essere rilasciata una nuova
autorizzazione alla esplicita condizione che:
a) il servizio igienico non
sia in uso comune con l’alloggio occupato per civile abitazione;
b) gli oneri di manutenzione
delle condizioni igieniche del servizio medesimo siano in capo all’esercente
l’attività di parrucchiere e affini, quale che sia la proprietà del locale
destinato a servizio igienico, il numero degli utenti del medesimo, le
eventuali contrastanti disposizioni di regolamento condominiale o di accordi
esterni fra privati.
Tutti i servizi, sia quelli
interni che quelli esterni devono essere
corrispondenti alle seguenti prescrizioni:
- pavimento ricoperto di piastrelle
greificate e comunque perfettamente solide ed impermeabili;
- le pareti ricoperte di
piastrelle fino a m. 1,80 o idoneo materiale lavabile;
- dotati di lavandino
all’interno e di una tazza.
Gli stessi devono essere
dotati, se dislocati all’interno dei locali adibiti all’attività di estetica e
parrucchiere, di antilatrina ventilata con porta a chiusura automatica.
In caso di nuovi locali e di ristrutturazioni,
predisporre wc con le caratteristiche di accessibilità per portatori di
handicap.
3. Gli impianti elettrici e
termoidraulici devono essere eseguiti nel rispetto della vigente normativa
prevista dalla Legge 3.5.1990 n. 46.
In presenza di
caldaie con potenzialità di 30.000 K/cal., per la produzione di calore e/o
acqua calda, il locale utilizzato deve essere munito di aerazione permanente di
almeno 10 cm² di superficie e di scarico di gas combusti all’esterno. Nel caso
di nuove installazioni non potranno essere più ammesse caldaie “non stagne” nei
locali di uso continuato (D.P.R. 412/92).
4. Nel caso di locali
interrati e seminterrati deve essere inoltrata richiesta preventiva di deroga
all’A.S.L. ex art. 8 D.P.R. 19.3.1956,
n. 303 e comunque devono esistere le seguenti condizioni:
a) separazione di pareti e
pavimenti dal terreno tramite idonee strutture di difesa dall’umidità che non
deve comunque superare il 75% nell’area
ambiente;
b) presenza di impianti di
condizionamento o ventilazione forzata che garantiscano almeno quattro ricambi
d’aria all’ora;
c) rispetto delle norme di
sicurezza antincendio per lavoratori e
clienti;
d) impianti di illuminazione
artificiale adeguati alle caratteristiche del lavoro specifico.
5. Nei locali ad uso
dell’esercizio ed in quelli accessori i pavimenti devono essere rivestiti da
piastrelle impermeabili e lavabili con acqua e disinfettanti. Le pareti devono
essere ricoperte da adeguato materiale lavabile, fino a m. 1.80, con esclusione
delle tappezzerie in carta e delle semplici tinteggiature di tipo
idro-resino-plastico. Gli angoli di raccordo tra le pareti e il pavimento
devono essere arrotondati.
6. Nei locali di lavoro i
lavandini devono essere dotati di acqua potabile di condotte e di scarico
munito di sifone ad acqua o d’altri
sistemi equivalenti, allacciamenti alla fognatura nera comunale nel rispetto
delle normative vigenti.
I lavatesta devono essere ad
acqua corrente con dispositivo per lo scarico diretto nelle tubature.
I tagli e le acconciature
devono avvenire su capelli puliti mediante lavatura.
Coloro che non avessero
attuato la lavatura al proprio domicilio dovranno provvedere presso il
parrucchiere stesso. Questi è autorizzato a rifiutare il servizio su capelli
non puliti.
Regolarmente deve essere effettuata una accurata
disinfezione di lavabi e vasche, pavimenti e superfici di lavoro con idoneo
disinfettante quale ipoclorito di sodio, dopo averli lavati con acqua e
detergente.
7. Gli esercizi nei quali si
usino solventi volatili ed infiammabili devono essere provvisti di un deposito
separato dal locale di lavoro; tali prodotti dovranno essere utilizzati
seguendo scrupolosamente le indicazioni della casa produttrice e comunque
utilizzati in appositi recipienti in locali adeguatamente aerati per un facile
e rapido ricambio d’aria.
Non devono tenersi nei locali
di lavoro quantità di sostanze infiammabili o potenzialmente tossiche superiori
a quelle strettamente necessarie al servizio in corso (D.P.R. 19.03.1956 n.
303).
8. Tutti gli esercizi dove
vengono svolte le attività disciplinate dal presente Regolamento devono essere
dotati di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili, per la biancheria
usata e di un armadio a destinazione esclusiva con sportelli per quella pulita,
nonché di recipienti muniti di coperchio con apertura a pedale, per la raccolta
delle immondizie. In relazione alla particolare attività svolta può essere
ritenuto necessario un apposito locale ove posizionare tali contenitori.
9. Tutti gli esercizi devono
essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente onde poter
essere ricambiata ad ogni servizio; di rasoi, di forbici, di pennelli ed
accessori in proporzione all’importanza dell’esercizio stesso ed al numero di
lavoranti.
Tutti gli esercizi devono
essere dotati di un armadietto contenente materiale per il pronto soccorso sia chirurgico (tagli) sia medico
(intossicazioni, allergie, malori); dovrà essere anche disponibile un mezzo di
comunicazione urgente per soccorso medico.
10. Il mobilio e
l’arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera
ed una periodica disinfezione; gli esercizi per l’attività di parrucchiere
devono essere forniti di sedili di materiale lavabile.
Nel caso gli schienali dei
sedili siano muniti di appoggia capo, lo stesso deve essere ricoperto di carta
o asciugamani da cambiare per ogni persona.
11. Al titolare
dell’autorizzazione incombe l’obbligo e la responsabilità dell’osservanza delle
seguenti norme igieniche, valide per tutti coloro che impiegano, per scopo
professionale, strumenti taglienti e/o aghi, anche per attività estetiche:
a) l’esercizio e i locali
annessi devono essere tenuti con massima pulizia e disinfettati periodicamente;
b) il personale deve
osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia personale ed igiene,
con speciale riguardo alle mani e alle
unghie, ed indossare un abbigliamento
da lavoro di colore chiaro e sempre in stato
di perfetta nettezza;
c) prima di iniziare ciascun
servizio, l’addetto al servizio stesso deve lavarsi accuratamente le mani con
acqua e sapone.
Eventuali abrasioni e ferite presenti sulle mani vanno ricoperte
con cerotti resistenti all’acqua. In occasione di manovre a rischio di ferite o
punture accidentali (manicure, pedicure ecc.) vanno utilizzati guanti di
lattice monouso di buona qualità;
d) nelle attività che
prevedono un contatto diretto e manuale, la parte da trattare deve essere
abbondantemente lavata con acqua e
sapone e accuratamente disinfettata prima di ogni trattamento;
e) per ogni cliente deve
essere utilizzata sempre biancheria pulita, lavata ad alta temperatura;
f) le persone manifestamente
affette da malattia contagiosa o parassitaria, da eruzioni o lesioni cutanee
evidenti e simili non possono essere servite;
g) ) deve essere
posta particolare attenzione alla pulizia e disinfezione di tutti gli strumenti
metallici e non che possano entrare in contatto accidentale con sangue umano.
Tutti gli attrezzi dopo il loro uso debbono essere sottoposti ad abbondante
lavaggio con acqua e detergente e disinfettati.
La disinfezione degli
utensili e degli oggetti che vengono a contatto con le parti cutanee del
cliente, come forbici, rasoi o altri strumenti metallici, deve eseguirsi con
mezzi fisici o chimici. In particolare i rasoi e gli altri
ferri taglienti del mestiere, devono essere sostituiti con strumenti di tipo
monouso; tale obbligo deve intendersi per le lame dei rasoi sia di tipo normale
sia a lama lunga; i rasoi o gli altri
strumenti monouso vanno sconfezionati davanti al cliente prima del taglio. In
ogni caso gli strumenti non a perdere devono essere accuratamente puliti e
abbondantemente lavati con acqua oltre che essere immersi prima dell’uso
nell’alcol denaturato a 70 gradi o in disinfettante idoneo secondo le
indicazioni del Servizio di igiene e Sanità Pubblica dell’A.S.L. quale organo
di vigilanza sanitaria competente sul territorio;
h) gli stessi strumenti non
possono essere utilizzati per due clienti diversi, se non dopo l’avvenuta
sterilizzazione o disinfezione.
Utilizzare solo strumenti
taglienti e simili di tipo monouso, per quanto disponibili in commercio;
i) in caso di puntura o di
taglio accidentale, di una certa entità, è necessario che la persona ferita sia
sottoposta a controllo medico;
l) dopo la rasatura della
barba deve essere assicurata ai clienti la possibilità di lavarsi con
abbondante acqua calda corrente e la possibilità che la superficie rasata sia
spruzzata con soluzione alcoolica al 50% o con altri appositi idonei preparati
disinfettanti;
m) le
spazzole, pettini, bigodini, pinzette ed altri attrezzi non taglienti devono
essere accuratamente lavati con acqua e detergente e disinfettati dopo ogni
servizio;
n) per
spargere talco si deve esclusivamente fare uso di polverizzatore, è proibito
l’uso di piumini;
o) le tinture, i fissativi e
gli altri preparati dovranno rispondere ai requisiti prescritti dalle norme
vigenti in materia, e manipolati con l’utilizzo di guanti monouso;
p) i procedimenti di
lavorazione, nei quali vengono impiegati prodotti o solventi, le cui esalazioni
possono risultare fastidiose e nocive, devono essere sempre seguiti da rapide
ed abbondanti aerazioni dell’ambiente;
q) durante l’applicazione e
l’uso di liquidi infiammabili si deve evitare che nell’esercizio siano accese
fiamme libere;
r) gli strumenti taglienti
monouso devono essere raccolti attraverso contenitori rigidi protettivi.
s) gli strumenti riutilizzabili devono essere sterilizzati
mediante calore; per la sterilizzazione fisica il metodo più pratico e
sufficientemente efficace è la bollitura per 20 minuti; in alternativa possono
essere impiegati metodi quali la sterilizzazione a vapore mediante autoclave a
121°C per almeno 20 minuti o la sterilizzazione a secco in stufa a 170°C per 2
ore; quando la caratteristica degli strumenti non permette la resistenza a tali
temperature è possibile procedere alla disinfezione chimica; in caso occorre assicurarsi
dell’attività e della concentrazione del disinfettante e di aver pulito accuratamente lo strumento da disinfettare, in
quanto gli oggetti sporchi non sono disinfettabili correttamente; i prodotti
consigliati possono essere i composti che liberano il cloro, in particolare
modo per la sua praticità la cloramina, disponibile in polvere e compresse da
sciogliere in acqua nella proporzione di 20 gr. per litro, i composti
quaternari dell’ammonio e la clorexidina.
12. Il personale di minore
età o in condizioni di apprendista, deve essere sottoposto a visita ai sensi
della Legge 17.10.1967, n. 977.
13. Le acque reflue
provenienti dalle attività di barbiere, parrucchiere o estetica debbono essere
paragonate ad attività di prestazioni di servizi e sono da considerarsi, ai
sensi dell’art. 14 - 2° comma, punto B della L.R. 26.03.1990 n. 13,
assimilabili a quelle provenienti dagli insediamenti abitativi e pertanto
classificabili nella classe A del predetto art.14, purché rientrino nei limiti
di accettabilità di cui all’allegato 3 della predetta L.R. 13/1990. Qualora
detti scarichi siano tributari di pubblica fognatura sono ammessi
nell’osservanza dell’impianto di depurazione della pubblica fognatura stessa.
14. Lo smaltimento dei
rifiuti dovrà essere conforme a quanto previsto dalle normative vigenti in
materia.
15. Ai titolari degli
esercizi già esistenti ai sensi dell’art. 6 comma 6 della L.R. n. 54/92, è
concesso un termine di 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente
Regolamento, per adeguarsi alle disposizioni di cui sopra.
16. Per esigenze
profilattiche ed igieniche che si evidenziassero occasionalmente il Servizio di
igiene e Sanità Pubblica della U.S.L. competente potrà prescrivere tutti gli
accorgimenti, norme ed indicazioni atte allo scopo e ad osservanza delle
vigenti disposizioni in materia di igiene e sanità, sia per i locali che per
gli impianti igienico sanitari e le attrezzature.
1. Fermo restando il divieto
delle attività oggetto del presente Regolamento in forma ambulante, le stesse
possono essere consentite presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali
con ricovero permanente e comunità varie, purché l’esercente si uniformi a
tutte le prescrizioni igienico-sanitarie dettate dal presente Regolamento.
2. L’attività di acconciatore
può esercitarsi anche al letto degli ammalati non di malattie infettive in fase
contagiosa per la particolare attività, e quindi previo parere del Servizio di
igiene e Sanità Pubblica competente, sia quando l’ammalato è a domicilio, che
ricoverato in luoghi di cura; per questi ultimi il parere sulla contagiosità o
meno delle malattie infettive può essere espresso dal Direttore Sanitario.
3. Gli strumenti
dell’attività professionale per dette incombenze devono essere di tipo monouso
e, ove non possibile, conservati in apposita custodia, costruita con materiale
facilmente lavabile e disinfettabile; devono essere accuratamente disinfettati
dopo il singolo uso e devono essere adibiti esclusivamente per l’esercizio sui
malati.
4. L’attività di acconciatore
può essere consentita, a richiesta dei parenti, anche sulle persone decedute,
purché non di malattie infettive contagiose e quindi previo parere del Servizio
di igiene e Sanità Pubblica dell’A.S.L. competente o del Direttore Sanitario in
caso di decesso in luogo di cura, e deve essere svolto da personale qualificato
di esercizi autorizzati.
5. Gli strumenti
dell’attività professionale devono essere esclusivamente di tipo monouso.
1. Le attività disciplinate
dal presente Regolamento possono essere esercitate presso il domicilio
dell’esercente qualora siano autorizzate e rispondano, dal punto di vista
igienico sanitario ai seguenti requisiti:
a) i locali
devono essere in modo assoluto indipendenti dai locali adibiti ad uso
abitazione, con ingresso a parte e con
servizi igienici propri, questi ultimi con le caratteristiche di cui
all’allegato tecnico all’art. 10, per quanto attiene al pavimento, alle pareti,
ai lavandini ed alla tazza. Per le altre caratteristiche igieniche dei locali
si prescinde dal raccordo arrotondato tra pareti e pavimenti.
b) gli impianti
igienico-sanitari ed attrezzature destinate all’esercizio: deve essere
installato un lavabo su parete piastrella fino a mt. 1.50 dal pavimento e
sporgere lateralmente dai bordi del lavabo di mt. 0.30.
I rifiuti ottenuti dalle
lavorazioni devono essere raccolti in appositi recipienti di materiale lavabile
e disinfettabile, muniti di coperchio con apertura a pedale e conservati per il
periodo strettamente necessario in un vano chiuso e separato, ovvero in un
armadio di materiale facilmente lavabile e disinfettabile, entrambi esclusivamente
destinati allo scopo. Tutte le disposizioni igienico sanitarie di cui
all’allegato tecnico all’art. 9 punti 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 devono essere
rispettate.
1. Le domande tendenti ad
ottenere il rilascio delle autorizzazioni per l’apertura di nuovi esercizi per
lo svolgimento delle attività di acconciatore ed estetista devono essere
indirizzate al Comune ed in particolare devono contenere:
- cognome e nome
del richiedente, nazionalità, luogo e data di nascita;
- comune ed
indirizzo di residenza, numero di codice fiscale.