STATUTO
DEL COMUNE
(In conformità alla L. 8.6.90, n. 142; 25.3.93, n. 81; 15.10.93,
n. 415 e 3.8.99, n. 265)
Il presente
statuto è stato approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 42 in
data 12.6.2000;
pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte , n. 34 del 23.8.2000.
Successivamente
modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 37 del 3.4.2002;
pubblicato
sul BUR Piemonte n. 21 del 23.5.2002.
INDICE
Art. 1 - Il comune e le sue
finalità
Art. 9 - Gemellaggi e cittadinanza onoraria
TITOLO II - TITUTI DI
PARTECIPAZIONE POPOLARE E DIFENSORE CIVICO
CAPO I - PARTECIPAZIONE E DIRITTO
DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE
Art. 10 - Titolari del diritto di partecipazione
Art. 12 - Diritto di informazione
Art. 13 - Partecipazione al procedimento amministrativo
Art. 14 - Consultazione popolare e partecipazione degli utenti
Art. 16 - Poteri delle consulte comunali.
Art. 17 - Albo delle forme
associative
Art. 18 - Diritti delle forme associative iscritte all'albo
Art. 22 - Proposte di deliberazione di iniziativa popolare
Art. 24 - Ammissibilità della richiesta
Art. 25 - Validità del referendum
Art. 26 - Effetti del referendum
Art. 28 - Istituzione, ambito di attività
Art. 31 - Eleggibilità, ineleggibilità, incompatibilità e decadenza
Art. 32 - Durata della carica e rieleggibilità
TITOLO III - ORDINAMENTO COMUNALE
CAPO I - IL CONSIGLIO COMUNALE
Art. 35 - Il consiglio comunale
Art. 36 - Competenze del consiglio
Art. 37 - Prima convocazione del consiglio comunale
Art. 38 - Le sedute consiliari
Art. 40 - Partecipazione del
consiglio alla programmazione.
Art. 41 - Presidenza del consiglio comunale
Art. 42 - Funzioni del presidente del consiglio comunale
Art. 43 - Diritti e doveri dei consiglieri comunali
Art. 44 - Decadenza dei consiglieri per mancata partecipazione alle sedute
Art. 46 - Commissioni consiliari
Art. 47 - Commissione permanente per le pari opportunità.
Art. 49 - Ruolo e competenze generali
Art. 50 - Attribuzioni di amministrazione
Art. 51 - Attribuzioni di vigilanza
Art. 52 - Attribuzioni di organizzazione
Art. 54 - Composizione e nomina della giunta.
Art. 55 - Mozione di sfiducia.
Art. 56 - Dimissioni, decadenza e revoca.
CAPO IV - NORME COMUNI AGLI ORGANI COLLEGIALI
Art. 60 - Principi generali del
controllo interno.
Art. 62 - Controllo interno di
regolarità contabile
Art. 63 - Controllo di gestione
Art. 64 - Controllo per la valutazione del personale
Art. 65 - Controllo e pubblicità degli atti monocratici
Art. 66 - Segnalazioni e vigilanza sulla gestione da parte dei consiglieri
TITOLO V - SERVIZI PUBBLICI COMUNALI
Art. 68 - Gestione in economia
Art.70 - Gestione a mezzo di azienda speciale
Art.71 - Gestione a mezzo di istituzione
Art.72 - Gestione a mezzo di società
TITOLO VII - ORDINAMENTO ED
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI
Art. 78 - Principi e criteri generali
Art. 80 - Il segretario generale
Art. 82 - Conferenza dei dirigenti
TITOLO VIII - REVISIONE DELLO
STATUTO E REGOLAMENTI
Art. 84 - Revisione e pubblicità dello statuto
Art. 86 - Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute
Art. 88 - Norme transitorie e finali
Art. 89 - Pubblicità e diffusione dello Statuto
1. Il comune di Chivasso, ente
territoriale di base, dotato di autonomia, secondo i principi della
Costituzione e delle leggi, rappresenta la comunità locale, ne cura gli
interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Opera altresì nell’ambito dei poteri
costituzionalmente riconosciuti e dei principi fissati dalle leggi dello Stato
perseguendo le seguenti finalità:
a) tutelare e promuovere
i diritti costituzionalmente garantiti attinenti alla dignità ed alla libertà
delle persone contrastando ogni forma di discriminazione;
b) contribuire a rendere
effettivo il diritto dei cittadini al lavoro, alla tutela della salute, alla
casa, all'istruzione, ad eguali opportunità formative e culturali, nel rispetto
della libertà di educazione;
c) favorire un
equilibrato sviluppo economico della città;
d) riconoscere pari
opportunità di vita e lavoro tra uomini
e donne; provvedere a rimuovere le discriminazioni palesi ed occulte, basate sull'appartenenza ad età, sesso, razze,
culture, religioni e pensieri e condizioni sociali diverse. Particolare
attenzione viene rivolta alla tutela
delle fasce deboli della popolazione, pertanto verrà attivata una rete
di servizi che ne facilitino l'integrazione sociale e ne accrescano le
opportunità di studio e lavoro;
e) tutelare la famiglia
valorizzandone il ruolo sociale, riconoscendo pari diritti tra i suoi componenti;
f) tutelare l'ambiente di
vita e di lavoro operando per rimuovere le cause di degrado e di inquinamento e
promuovere il rispetto per la natura;
g) valorizzare il proprio patrimonio storico, artistico,
culturale e ambientale, promuovere la conoscenza della tradizione culturale
locale e delle altre culture della comunità cittadina;
h) incentivare la
crescita di una cultura di pace e solidarietà, favorendo lo sviluppo di una
coscienza europeista, assumendo come valore la lotta ad ogni tipo di
autoritarismo e la Resistenza come atto fondante della nostra democrazia;
i)
valorizzare le aggregazioni sociali, tutelandone l'autonomia, e stimolare
l'iniziativa privata, la cooperazione sociale, il volontariato e
l'associazionismo;
j) valorizza e incentiva
lo sport considerato come servizio sociale nel senso di pratica sportiva intesa
come valorizzazione della persona umana, per un miglioramento della qualità
della vita dell’individuo e quindi della collettività. Le funzioni
amministrative inerenti lo sport trovano la loro fonte nell’art. 60 del D.P.R.
616/77, nell’art. 10 del D.Lgs. 242/99 e hanno collocazione nell’area dei
servizi pubblici di rilievo locale di cui all’art. 22 della legge n. 142/90.
3. Svolge funzioni di centrozona del bacino del
Chivassese che dovrà sviluppare in modo interdipendente rispetto alle altre
aree; riconosce come valore importante della propria tradizione il ruolo di
centro di scambi economici, commerciali e culturali della zona del basso
Canavese ed alto Monferrato.
4.
Nell'esercizio delle proprie competenze favorisce e sviluppa i rapporti di
collaborazione con altri enti locali per la realizzazione di interessi comuni,
promuovendo la cooperazione per la gestione associata dei servizi.
5. Aderisce
alle associazioni nazionali ritenute idonee a garantire la tutela e la
promozione dei comuni interessi delle collettività locali. Partecipa allo
sviluppo di politiche che valorizzano sempre più una effettiva autonomia
dell'ente locale, principi già presenti nella nostra tradizione storica fin
dalla Resistenza con la stesura della "CARTA DI CHIVASSO" del
19.12.1943.
1. Il primo riferimento
storico alla comunità di Chivasso risale all'anno 843 ed è contenuto in un
"privilegio" di Lotario I in cui il nome della comunità risulta
scritto sotto la forma di Clavasium. Il comune venne insignito, poi, del titolo
di Città con provvedimento del 1690 confermato nel 1759 con diploma del re
Carlo Emanuele III.
1.
Lo stemma del comune è rappresentato da uno scudo
bipartito; nella parte superiore rossa è riposta una chiave bianca e
nell'inferiore bianca, una chiave rossa. E' sovrastato dalla Corona comitale e
fiancheggiato da palme che si congiungono alla base dello scudo in cui compare
il motto "Unio Fortis".
2.
Per l'utilizzo corrente è rappresentato dallo scudo
bipartito rosso con chiave bianca e bianco con chiave rossa, sovrastato da
corona comitale.
1.Il gonfalone
del comune è costituito da un drappo quadrangolare di colore azzurro, ornato di
ricami d’oro, con al centro lo stemma comunale, con l’iscrizione centrata in
oro “città di Chivasso”.
2. L’uso del gonfalone
avviene solo per pubbliche cerimonie e per motivi di interesse pubblico
generale, secondo le norme del regolamento.
1. Il comune ha sede presso
lo storico Palazzo Santa Chiara. Presso
di esso si riuniscono il consiglio comunale, la giunta comunale, le
commissioni, salvo esigenze particolari ed eccezionali che possono legittimare,
temporaneamente, le adunanze di detti organi in altre sedi.
1. Il territorio del
comune di Chivasso oltre al capoluogo è composto dalle seguenti località:
Betlemme, Boschetto, Castelrosso, Mandria, Montegiove, Mosche, Pogliani,
Pratoregio, Torassi.
2. Esso confina con il
territorio dei comuni di Brandizzo, Volpiano, San Benigno, Montanaro, Caluso,
Mazzè, Rondissone, Verolengo, San Sebastiano, Castagneto Po, San Raffaele
Cimena.
1. Il comune di
Chivasso ha un albo pretorio per la pubblicazione degli atti che devono essere
portati a conoscenza del pubblico. L'albo pretorio ha sede nel palazzo
municipale, sotto la diretta responsabilità del segretario generale. La massima
accessibilità a tali atti viene garantita anche attraverso l'ufficio per l'informazione e relazioni con
il pubblico.
1. Il comune ha
un proprio archivio storico. Il consiglio comunale, il sindaco e la giunta,
nelle rispettive competenze, ne garantiscono la cura, lo sviluppo e la
fruibilità.
2. La sua
tenuta e conservazione è affidata all'archivista. La consultazione, estrazione
di copie, è disciplinata da apposito regolamento.
1. Il consiglio
comunale, con propria mozione motivata,
presentata da almeno un quarto ed approvata da almeno due terzi dei
consiglieri assegnati, promuove e riconosce gemellaggi, patti di amicizia e di
scambi con comuni e paesi della comunità europea ed extra europea.
2. Il consiglio
comunale, con la stessa procedura del comma precedente, può conferire la cittadinanza
onoraria, a personalità italiane e straniere non residenti in Chivasso.
1. Il diritto di
partecipazione individuale e collettivo è riconosciuto e garantito a tutti
coloro che sono iscritti nelle liste elettorali del comune di Chivasso.
2. La
rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia di soggetti
singoli che di soggetti rappresentativi di interessi plurimi.
3. Il consiglio comunale
potrà deliberare forme di partecipazione per i residenti che non abbiano
compiuto il diciottesimo anno di età e per i non residenti nel comune di
Chivasso che siano interessati a consultazioni per motivi di studio, lavoro,
domicilio.
4. La città di Chivasso,
nelle forme previste dalla legge, si conforma a quanto disposto in materia di
cittadinanza europea dalle norme comunitarie
1. Al fine di garantire
la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento
imparziale, è previsto il diritto d'accesso ai documenti amministrativi ai
sensi delle leggi vigenti.
2. Il regolamento
stabilisce le modalità dell'accesso agli atti amministrativi, disciplina
l'esame ed il rilascio di copie e stabilisce le relative norme organizzative.
3. Il diritto di accesso
è escluso per i documenti riservati per espressa indicazione della legge o per
effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco che ne vieti
l'esibizione per l'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi o l'esito
di pratiche in corso.
1. Tutti gli atti
dell'amministrazione comunale sono pubblici, tranne quelli per i quali sono
stabiliti i divieti ai sensi dell'art. 11 – comma 3 del presente statuto.
2. L'amministrazione
comunale, può avvalersi di qualsiasi mezzo idoneo atto ad informare i cittadini
in modo tempestivo e completo, in particolare su atti e procedure che li riguardano.
3. Il comune istituisce
un ufficio per l'informazione e le relazioni con il pubblico, con il compito
di:
a) fornire all'utenza
informazioni relative ai servizi, agli atti e allo stato dei procedimenti.
b) essere tramite tra il
cittadino che intende esercitare i propri diritti di partecipazione e di
accesso ed il titolare dell'ufficio responsabile del procedimento.
c) ricevere istanze,
petizioni e proposte di deliberazioni, dar seguito alle stesse, curando, ove
richiesto, l'autenticazione delle firme necessarie.
4. L'amministrazione
comunale garantisce l'accesso all'archivio storico del comune.
1. L'avvio del
procedimento amministrativo deve essere comunicato ai diretti interessati, a
coloro che per legge devono intervenirvi, nonché agli eventuali contro
interessati al procedimento, qualora individuati o facilmente individuabili.
2. Sono esclusi da tale
procedimento i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità e di
igiene, edilizia e polizia locale, emessi al fine di prevenire ed eliminare
gravi pericoli che minacciano l'incolumità del cittadino.
3. Sono altresì esclusi
i regolamenti e gli atti amministrativi a carattere generale, di pianificazione
e di programmazione per i quali restano ferme le particolari norme che ne
regolano la partecipazione.
4. Soggetti portatori di
interesse pubblico o privato, nonché i portatori di interesse diffusi,
costituiti in associazione o comitati, cui possa derivare un pregiudizio da un
atto, hanno facoltà di intervenire nel procedimento, salvo i casi espressamente
esclusi per legge o regolamento.
5. Il regolamento
stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbono
essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti.
6. Qualora
sussistano particolari esigenze di celerità, o il numero dei destinatari, o la
indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito
prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo
pretorio o altri mezzi, garantendo forme di idonea pubblicità.
7. Gli aventi diritto,
entro trenta giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione,
possono presentare istanze, memorie scritte e documenti pertinenti all'oggetto
del procedimento, ovvero chiedere di essere ascoltati.
8. Il mancato o parziale
accoglimento delle osservazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato
nelle premesse dell'atto.
9. I soggetti di cui al
comma 4 hanno altresì diritto di prendere visione di tutti gli atti del
procedimento salvo quelli sottratti
all'accesso.
10. Il sindaco nei casi,
con le modalità e le forme previste dalla legge, potrà concludere accordi con i
soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del
provvedimento finale.
1. L'amministrazione
comunale istituisce forme di consultazioni temporanee o permanenti.
2. Prima dell'adozione di
provvedimenti di particolare rilievo, il comune può promuovere la consultazione
delle espressioni organizzate della comunità cittadina ad esse interessate.
3. La giunta o il
consiglio comunale possono promuovere consultazioni dei residenti in quartieri
o frazioni o di singole categorie in vista di provvedimenti che li riguardano.
4. Il comune stabilisce forme di partecipazione
degli utenti al controllo della qualità dei servizi erogati in relazione a
livelli standard prefissati. A tal fine l'amministrazione convoca conferenze
dei servizi con la partecipazione dei cittadini utenti.
1. Il consiglio comunale
delibera l'istituzione di consulte settoriali permanenti, indicandone i
compiti, la composizione, le modalità di funzionamento e di consultazione da
parte della giunta, del consiglio, delle commissioni consiliari.
1. Le consulte possono,
nelle materie di competenza:
a) esprimere pareri
preventivi a richiesta o di propria iniziativa, su atti comunali;
b) formulare proposte
agli organi comunali per l'adozione di atti;
c) formulare proposte per
la gestione e l'uso di servizi e beni comunali;
d) chiedere che i
funzionari comunali vengano invitati alle sedute per l'esposizione di
particolari problematiche.
2. Il regolamento degli
istituti di partecipazione determina il funzionamento delle consulte.
1. Nell'ambito delle
finalità perseguite dal comune è istituito l'albo delle forme associative.
2. I criteri e le
modalità per l'iscrizione sono disciplinati dal regolamento degli istituti di
partecipazione.
3. Per ottenere
l'iscrizione all'albo, le associazioni e le altre libere forme associative
dovranno assicurare la rispondenza dei propri fini a quelli enunciati dal
presente statuto, la rappresentatività degli interessi della comunità locale e
forme democratiche della partecipazione degli iscritti alle decisioni.
1. Le associazioni e le
altre forme associative iscritte all'albo:
a) saranno consultate
nelle specifiche materie riflettenti le loro finalità o scopi sociali, per
mezzo delle consulte comunali di cui agli articoli precedenti;
b) potranno ottenere il
patrocinio del comune per le manifestazioni o attività dalle stesse
organizzate;
c) potranno accedere alle
strutture ed ai beni e servizi comunali secondo le modalità previste dal
regolamento;
d) potranno adire al
difensore civico.
2. L'erogazione di ogni
contributo e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone
od associazione, deve corrispondere al criterio di pubblico interesse e sono
normate dal regolamento degli istituti di partecipazione.
1. Al fine di snellire
la procedura amministrativa, il comune incentiva attraverso adeguata
informazione, il ricorso all'autocertificazione di cui alla Legge 4/1/1968 n.
15, in ogni caso in cui sia ammessa.
1. I cittadini singoli o
associati, possono presentare al sindaco istanze o proposte, per chiedere
informazioni su specifici oggetti dell'attività comunale che hanno rilevanza
per la migliore tutela di interessi collettivi.
2. Le forme e le
modalità della presentazione e dell'esame di istanze e proposte sono
disciplinate dal regolamento.
3. Il sindaco e la
giunta si pronunciano sulle istanze e proposte di loro competenza entro trenta
giorni dalla presentazione; se la competenza appartiene al consiglio
comunale, le istanze
e le proposte devono essere
esaminate nel termine di sessanta giorni dalla loro presentazione.
4. Le decisioni assunte
devono essere comunicate agli interessati entro venti giorni.
1. Cinquanta
cittadini, che si sottoscrivono secondo le modalità previste dal regolamento,
hanno diritto di presentare, presso l'ufficio rapporti con il pubblico,
petizione al sindaco per esporre necessità collettive e chiedere provvedimenti.
2. In ogni petizione
devono essere indicati almeno i nomi di due firmatari che assumono la veste di
referenti del comune.
3. Entro il termine di
30 giorni la petizione è esaminata anche sotto il profilo dell'ammissibilità,
dalla commissione consigliare competente che ha facoltà di disporre l'audizione
dei firmatari della petizione.
4. La commissione di cui
al comma precedente comunica il proprio parere alla giunta o al consiglio
comunale che, entro sessanta giorni dalla comunicazione, devono pronunciarsi
sulla petizione.
5. Le decisioni assunte
dall'organo competente vengono comunicate agli interessati entro venti giorni.
6. L'amministrazione può
anche rendere pubbliche nei modi ritenuti più idonei le proprie determinazioni.
1. Tre titolari di
diritto di partecipazione possono avanzare proposte per l’adozione degli atti
previsti dall’articolo 32 della legge 8 giugno 1990, n.142 corredate
eventualmente dai pareri richiesti per legge, sottoscrivendole con propria
firma autenticata. Le proposte devono essere presentate al presidente del
consiglio comunale che le sottopone al segretario generale per la verifica dei
requisiti formali. Il presidente del consiglio, deve rispondere entro venti
giorni. I presentatori devono adeguare
il testo agli eventuali rilievi di legittimità formulati dal segretario
generale.
2.La proposta deve
essere sottoscritta da duecentocinquanta titolari di diritto di partecipazione;
nel caso in cui si tratti di modifiche allo statuto, la proposta deve essere
sottoscritta da quattrocento titolari di diritto di partecipazione.
3. La raccolta delle
firme deve avvenire entro i 60 giorni successivi alla risposta positiva sui
requisiti formali del presidente del consiglio. I tre presentatori dichiarano
di assumersi la responsabilità sull'autenticità delle firme necessarie. Non
possono essere raccolte contemporaneamente le firme relative a più di una
proposta di deliberazione.
4. Entro 20 giorni dalla
presentazione della proposta di deliberazione con le firme necessarie, il
presidente del consiglio è tenuto ad iscriverla all'ordine del giorno. Uno dei
tre presentatori, su loro richiesta, può illustrare la proposta di
deliberazione alla commissione competente ed al consiglio comunale.
1. Il Comune riconosce,
tra gli strumenti di partecipazione dei cittadini, il referendum.
2. Il referendum può
riguardare solo materie di esclusiva competenza dell'ente.
3. Non possono essere
sottoposti a referendum:
a) lo statuto, il
regolamento del consiglio comunale:
b) il bilancio preventivo
ed il conto consuntivo;
c) i provvedimenti
concernenti tributi locali e tariffe;
d) i provvedimenti per
l'assunzione di mutui e cessioni di prestiti;
e) i provvedimenti di
nomina di rappresentanti del comune presso enti, aziende o istituzioni;
f) gli atti relativi al
personale del comune;
g) gli oggetti sui quali
il consiglio deve esprimersi entro termini stabiliti dalla legge;
h) gli atti inerenti la
tutela dei diritti delle minoranze;
i)
attività amministrative vincolate da leggi statali e regionali;
j) quesiti già oggetti di
consultazioni referendarie negli ultimi quattro anni.
4. Soggetti promotori
del referendum possono essere:
a) il sindaco, previa
deliberazione della giunta comunale.
b) il consiglio comunale,
con delibera votata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
c) milleduecento titolari
di diritto di partecipazione con propria firma autenticata.
5. Le modalità
di raccolta delle firme e lo svolgimento del referendum sono indicate nel
regolamento di partecipazione.
6.
Il consiglio comunale con delibera quadro stabilisce la
sessione annuale per eventuali consultazioni referendarie.
7.
I referendum non possono avere luogo in coincidenza con
operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.
1. L'ammissibilità della
richiesta referendaria, sia in riferimento alla materia a cui si riferisce il
quesito che alla sua chiarezza ed intelligibilità, come pure il controllo del
numero delle firme e l’autenticità delle sottoscrizioni dei sottoscrittori, è
rimessa al giudizio di una commissione composta dal segretario generale, dal
giudice di pace e dal difensore civico.
1. La consultazione
referendaria per essere valida deve raggiungere il 50% degli aventi diritto al
voto.
1. Entro 60 giorni
dalla proclamazione del risultato della consultazione referendaria da parte del
sindaco, il consiglio comunale assume i conseguenti atti.
1. La commissione vigila
sull'osservanza delle norme in materia di partecipazione e di accesso contenuti
nel presente statuto; promuove ogni altra iniziativa utile al corretto
esercizio di tali diritti.
2. La commissione è
composta dal presidente del consiglio comunale, dal sindaco o da un assessore
suo delegato, dal segretario generale o da un suo delegato.
3. Alle riunioni della
commissione è sempre invitato il difensore civico.
4. La commissione
incontra almeno una volta all'anno le associazioni dei cittadini utenti che ne
fanno richiesta e relaziona annualmente al consiglio comunale.
1. Il difensore civico è
istituito a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento
dell'amministrazione comunale e per assistere i cittadini e gli utenti dei
servizi sulla tutela dei loro diritti e interessi con particolare riguardo agli
atti e comportamenti di:
a) organi ed uffici del comune di Chivasso;
b) organi istituzionali del comune;
c) enti pubblici che gestiscono servizi comunali;
d) aziende speciali;
e) soggetti privati concessionari di servizi comunali.
2. Il difensore civico
agisce sia su richiesta dei cittadini che di propria iniziativa.
3. Il difensore civico
non è soggetto ad alcuna forma di
subordinazione gerarchica ed esercita le sue funzioni in piena autonomia.
1. Nei confronti dei
soggetti di cui all'articolo precedente, comma 1, lett. a) e b), il difensore
civico:
a) ha diritto di ottenere
copia di atti e documenti, nonché ogni notizia che egli ritenga rilevante per
la questione trattata, senza che possa esservi opposto nessun diniego e nessun segreto
d'ufficio, salvo quanto previsto dalle leggi e dallo statuto. Il difensore
civico è considerato interessato ai sensi delle disposizioni legislative in
materia di partecipazione al procedimento e di accesso ai documenti;
b) può segnalare
all'amministrazione comunale la propria interpretazione della normativa vigente
al solo scopo di evitare disfunzioni amministrative. L'amministrazione comunale
ha l'obbligo di specifica motivazione, se il contenuto dell'atto adottato non
recepisce i suggerimenti interpretativi del difensore civico;
c) deve segnalare al
sindaco qualsiasi disfunzione amministrativa di cui sia venuto a conoscenza,
come anche qualsiasi comportamento che abbia ritardato o impedito la sua
attività;
d) la segnalazione dovrà
essere corredata dal nome del funzionario o dei funzionari responsabili e sarà
trasmessa all'amministrazione o all'ente da cui il funzionario dipende.
2. Nei confronti dei
soggetti di cui all'articolo precedente, comma 1, lett. c), d), e), il
difensore civico:
a) ha diritto di ottenere
copia di atti e documenti, nonché ogni notizia che egli ritenga rilevante per
la questione trattata;
b) deve segnalare al
sindaco eventuali disfunzioni a danno degli utenti, nonché ogni violazione
delle clausole della concessione affinché vengano prese le opportune misure.
3. Il difensore civico
deve presentare annualmente al consiglio comunale una relazione sull'attività
svolta. Tale relazione viene presentata nei primi due mesi dell'anno successivo
e resa pubblica.
4. Qualora il difensore
civico, nell'esercizio delle sue funzioni, venga a conoscenza di fatti
costituenti reato, ha comunque l'obbligo, ai sensi dei codici di procedura
penale, di farne rapporto all'autorità giudiziaria.
5. I consiglieri comunali hanno diritto
di accesso alle segnalazioni del difensore civico al
sindaco, per le quali non vi siano ragioni di segretezza.
1. Il difensore civico
è eletto dal consiglio comunale, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei
due terzi dei consiglieri assegnati al comune. Tale votazione avverrà su
nominativi proposti da consiglieri comunali, singoli cittadini, associazioni,
enti pubblici e privati, dopo che l'amministrazione ne abbia dato adeguata
pubblicità secondo le modalità previste dal regolamento dell'istituto del difensore
civico.
2. Il consiglio comunale
è convocato almeno 90 giorni prima della scadenza del mandato del difensore
civico. In caso di vacanza dell'incarico, la convocazione deve avvenire entro
30 giorni
1. I candidati alla
carica di difensore civico devono dare ampia garanzia di indipendenza,
obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico amministrativa.
2. Non possono essere
nominati difensore civico:
a)
coloro che si trovano nella situazione di ineleggibilità ed incompatibilità
con la carica di consigliere comunale;
b)
i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali, comunali, nonché
coloro che siano stati candidati alle ultime elezioni politiche ed
amministrative;
c)
i ministri di culto;
d)
coloro che hanno ascendenti, discendenti, parenti fino al quarto grado che
siano amministratori, segretario generale o dirigenti del comune.
3. Il regolamento
disciplina le attività incompatibili con la carica di difensore civico durante
il mandato.
4. Il
difensore civico decade per le stesse cause per le quali decade il consigliere
comunale, ovvero per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità
elencate al comma 2. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale.
5. Il difensore
civico può essere
altresì revocato dall'incarico per gravi inadempienze
ai doveri d'ufficio, con deliberazione
motivata del consiglio comunale, approvata con il voto favorevole di almeno due
terzi dei suoi componenti.
1. Il difensore civico
resta in carica tre anni esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del
successore ed è rieleggibile una sola volta. Il difensore civico si impegna a
non presentarsi candidato alle elezioni nel territorio del comune di Chivasso
alle consultazioni elettorali politiche e amministrative immediatamente
successive alla cessazione della sua attività.
1. Il difensore civico ha
sede presso idonei locali messi a disposizione dall'amministrazione comunale ed
è dotato delle strutture necessarie per il buon funzionamento dell'istituto. Il
regolamento disciplina le modalità di presenza del difensore civico presso il
suo ufficio.
2. Il difensore civico
ha diritto ad una indennità mensile di funzione in misura pari a quella
stabilita dalla legge per gli assessori comunali.
1. Sono organi del
comune: il consiglio comunale, il sindaco e la giunta comunale.
1. La norma sulla
composizione, l’elezione, la durata in carica del consiglio, nonché le cause di
ineleggibilità, incompatibilità la decadenza dei consiglieri e lo scioglimento
del consiglio Comunale sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.
1. Il consiglio, dotato
di autonomia organizzativa e funzionale, definisce gli indirizzi
politico-amministrativi dell'azione del comune e ne controlla l'attuazione
mediante l'adozione degli atti attribuiti, a tal fine, dalle leggi alla sua
competenza.
2. Il consiglio adotta
gli atti fondamentali per l'organizzazione ed il funzionamento dell'ente
secondo le modalità stabilite dalle leggi, dal presente statuto e dai
regolamenti.
3. L'attività di
controllo e di verifica si svolge sia tramite le commissioni, sia per
iniziativa dei singoli consiglieri, anche attraverso la presentazione di
interpellanze, interrogazioni, mozioni, ed ordini del giorno.
1. La prima seduta del
consiglio comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci
giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di
dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione,
provvede in via sostitutiva il prefetto. La seduta è convocata dal sindaco e
presieduta dal consigliere anziano fino all'elezione del presidente
dell'assemblea.
2.La seduta inizia con
la convalida degli eletti e prosegue con
l'elezione del presidente del
consiglio e del vice presidente,
cui seguono la comunicazione dei componenti della giunta.
3. Nella stessa seduta,
e dopo gli adempimenti previsti al comma precedente, il sindaco presenta al
consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da
realizzare nel corso del mandato.
4. Il consigliere
anziano è colui che ha riportato nelle ultime elezioni per il rinnovo del
consiglio la maggiore cifra individuale.
1. Le modalità di
funzionamento e di convocazione del consiglio per le sedute sia di prima che di
seconda convocazione, nonché quelle per la presentazione e per la discussione
delle proposte, sono indicate dalla legge e dal regolamento.
2. Il giorno della
seduta del consiglio comunale, viene esposta fuori dal palazzo municipale la
bandiera nazionale e quella regionale.
3. Nella sala
consiliare devono essere esposti il gonfalone comunale, la bandiera nazionale e
la bandiera regionale.
1. Il presidente del
consiglio rappresenta, convoca e presiede l’assemblea; ne formula l’ordine del
giorno sentiti il Sindaco e la conferenza dei capigruppo.
2. Le sedute del
consiglio comunale sono pubbliche e le votazioni avvengono a scrutinio palese,
eccetto i casi indicati dalla legge e dal regolamento. Non sono pubbliche nel
caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su persone; in
tal caso il presidente dispone la trattazione dell’argomento in seduta privata.
3. Le
adunanze del consiglio sono considerate valide con l'intervento della metà dei
consiglieri assegnati al comune, salvo i casi in cui la legge non preveda un
"quorum" speciale. Gli astenuti volontari presenti in aula sono utili
ai fini della determinazione del "quorum".
4. In seconda
convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide,
purché intervengano almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge, senza
computare, a tal fine, il sindaco.
5. Le proposte di
deliberazione sono approvate, ove non sia diversamente previsto, a maggioranza
assoluta dei consiglieri votanti. Ogni proposta sottoposta all'esame del
consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, ed i relativi emendamenti, che
incidano in modo sostanziale sulla stessa, è subordinata all’acquisizione dei
pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del “giusto
procedimento”, e deve essere depositata, nei modi previsti dal regolamento,
almeno 48 ore prima della riunione perché i consiglieri possano prenderne
visione, salvo i casi di convocazione in via d'urgenza.
1. I consiglieri possono
contribuire alla definizione ed all’adeguamento delle linee programmatiche
presentate dal sindaco nella prima seduta, proponendo mozioni modificative, a
condizione che siano coerenti con gli indirizzi generali contenuti nel
programma, e da approvare con il voto favorevole della metà più uno dei
consiglieri assegnati.
1. Il consiglio comunale
nella sua prima seduta procede all'elezione, nel proprio seno, del presidente e
di un vicepresidente.
2. Il vicepresidente
esercita le funzioni del presidente in caso di sua assenza o impedimento
temporaneo. Nel caso di impossibilità del vicepresidente, le funzioni sono
esercitate dal consigliere anziano.
3. L'elezione del
presidente avviene con votazione a voto palese e per appello nominale ed a
maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al comune. Qualora nessun
candidato ottenga la suddetta maggioranza si procede ad una successiva
votazione in cui risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza
assoluta dei voti dei consiglieri assegnati. Nel caso in cui nessun candidato
ottenga tale maggioranza, si procede, nella stessa seduta, ad una ulteriore
votazione di ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno
ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti verrà eletto il
consigliere più' anziano di età.
4. Eletto il presidente,
si procede immediatamente all'elezione del vicepresidente che verrà eletto con
le stesse modalità dell'elezione del Presidente.
5. La carica di
presidente e di vicepresidente del consiglio comunale è incompatibile con
quella di parlamentare e di consigliere regionale e provinciale.
6. Il presidente ed il
vicepresidente del consiglio comunale, per gravi e comprovati motivi, possono
essere revocati su proposta motivata e sottoscritta da un terzo dei consiglieri
assegnati. La proposta viene messa in discussione non prima di venti giorni e
comunque non oltre la terza seduta del consiglio comunale successiva alla sua
presentazione. La stessa deve essere approvata con voto palese dei 2/3 dei consiglieri assegnati.
7. Il presidente ed il
vicepresidente non possono presiedere la discussione e la votazione della proposta
di revoca che li riguarda. Nel caso in cui entrambi siano sottoposti a proposta
di revoca, la discussione e la votazione sono presiedute dal consigliere
anziano.
1. Il presidente
rappresenta l'intero consiglio comunale in tutte le sedi istituzionali e la sua
funzione dovrà essere improntata su principi di autonomia ed imparzialità. Convoca
e presiede il consiglio comunale ed esercita le altre funzioni
attribuitegli dal presente statuto e dai regolamenti assicurando, in
particolare, ai gruppi consiliari ed ai consiglieri adeguata e preventiva
informazione sugli argomenti iscritti all’ordine del giorno da trattare nel
corso della seduta.
2.Il presidente
garantisce il regolare funzionamento del consiglio comunale e delle sue articolazioni previste dallo
statuto.
3. Il
presidente del consiglio comunale è tenuto a riunire il consiglio entro un
termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano il sindaco, un quinto dei consiglieri comunali, o
duecentocinquanta titolari di diritto di partecipazione inserendo all'ordine del giorno le questioni
richieste.
4. Il presidente riceve
le proposte di deliberazione, di mozione e di ordine del giorno. Salvo diverso
accordo con i proponenti o diversa scadenza stabilita dalla legge, egli è
tenuto ad iscriverle all'ordine del giorno del consiglio entro i venti giorni
successivi qualora siano presentate dal sindaco, dalla giunta e dai
consiglieri. Egli riceve inoltre le interrogazioni e le interpellanze presentate
dai consiglieri e le trasmette al sindaco, disponendo per l'iscrizione
all'ordine del giorno.
5. Al presidente del consiglio comunale vengono garantite
le risorse necessarie, strutture e personale per poter svolgere la propria
funzione.
1. I consiglieri
esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e rappresentano l'intero
territorio comunale. Essi, singolarmente od in gruppo, hanno diritto di
iniziativa nelle materie di competenza del consiglio, nonché di presentare
interrogazioni, interpellanze e mozioni.
2. I consiglieri hanno
diritto di ottenere dagli uffici del comune, dalle aziende e dagli enti
dipendenti da questo, nonché dai concessionari di servizi comunali, tutte le
notizie ed informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro
mandato.
3. Per l'esercizio delle
loro funzioni e la partecipazione alle commissioni, sono attribuite ai
consiglieri le indennità stabilite dalla legge.
4. Le dimissioni dalla
carica di consigliere indirizzate al consiglio comunale, sono assunte
immediatamente al protocollo dell’ente. Esse sono irrevocabili, non necessitano
di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro dieci
giorni, procede alla surroga, con separate deliberazioni nel caso di dimissioni
plurime, seguendo l’ordine di presentazione al protocollo.
1. Per i consiglieri che
non intervengono alle sedute per un intero semestre, senza giustificati motivi,
il presidente del consiglio avvia, con la contestazione delle assenze, il
procedimento di decadenza.
2. Il consigliere viene
invitato a giustificare per iscritto le assenze entro il termine perentorio di
10 giorni dalla notifica della contestazione. Nella prima seduta utile
successiva, il consiglio valuta le giustificazioni addotte e, a maggioranza dei
consiglieri assegnati, sindaco incluso, decide se accoglierle o pronunciare la
decadenza. Il silenzio mantenuto dal consigliere sulla contestazione è
equiparato alle assenze ingiustificate.
3. Sono cause
giustificative delle assenze: le malattie, i motivi inderogabili di lavoro,
l’eccessiva distanza dalla sede comunale per motivi contingenti, qualsiasi
altra motivazione atta a dimostrare la inequivocabile volontà del consigliere
di portare a termine il mandato.
1. I consiglieri sono
organizzati in gruppi consiliari secondo le disposizioni del regolamento.
2. I capigruppo si
riuniscono in una conferenza convocata e presieduta dal presidente del
consiglio comunale per esercitare le funzioni indicate dal presente statuto e
dai regolamenti.
3. La conferenza dei
capi gruppo, assume anche la funzione di commissione permanente affari
generali.
1. Il consiglio comunale
istituisce proprie commissioni temporanee o permanenti con funzioni istruttorie
e consultive sugli argomenti da sottoporre al suo esame. Il regolamento
determina il numero dei componenti ed il funzionamento delle medesime, ivi compresi
i casi in cui le relative sedute non sono aperte al pubblico.
2. Il consiglio comunale
può, altresì, costituire commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o
di garanzia. Con l'atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le
procedure di indagine ed eventuali compensi.
3. La costituzione delle
commissioni speciali, può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in
carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza
assoluta dei consiglieri assegnati.
4. La commissione di
indagine può esaminare tutti gli atti del comune ed ha facoltà di ascoltare il
sindaco, gli assessori, i consiglieri, i dipendenti, nonché i soggetti esterni
comunque coinvolti nelle questioni esaminate.
5. Le commissioni,
insediate dal presidente del consiglio, nella loro prima seduta provvedono alla nomina al loro interno ed a
maggioranza dei componenti del proprio presidente. La presidenza delle
commissioni consiliari di controllo o garanzia è assegnata ad un consigliere di
minoranza.
1. Al fine di
programmare e promuovere azioni rivolte al conseguimento di pari opportunità
tra donne e uomini viene istituito apposito comitato.
2. I criteri per la
composizione e gli stanziamenti necessari per consentire le attività vengono
determinati dal consiglio con apposito atto deliberativo.
1.
Il consiglio adotta il regolamento, che ne disciplina
l’organizzazione, il funzionamento e le relative risorse, a maggioranza assoluta
dei consiglieri assegnati. Con la stessa maggioranza il consiglio provvede alle
eventuali modificazioni.
1. Il sindaco
rappresenta la città, è responsabile dell’amministrazione del comune, rappresenta
l’ente, assicura l’unità dell’attività politico-amministrativa del medesimo,
sovrintende alle attività di controllo sul funzionamento dei servizi e degli
uffici; sovrintende, altresì, all’espletamento delle funzioni statali e
regionali attribuite o delegate al comune, esercita tutte le altre funzioni
attribuitegli dalla legge.
2. La legge disciplina
le modalità per l’elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità
all’ufficio di sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
3. Al sindaco,
nell’ambito dei principi fissati dalla legge, sono assegnate attribuzioni quale organo di
amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze
connesse all’ufficio.
1.
Il sindaco:
a) coordina e stimola
l’attività degli assessori e ne mantiene l’unità di indirizzo politico,
finalizzato alla realizzazione del programma amministrativo;
b) nell’ambito della
dotazione organica, attribuisce incarichi dirigenziali, tenuto conto delle professionalità
esistenti nell’Ente. Nei casi di vacanza dei posti in organico, per gli
incarichi di direzione, la copertura dei posti può avvenire con contratti di
diritto privato, a tempo determinato, fermi restando i requisiti richiesti
dalla legge sul pubblico impiego per l’accesso alla qualifica di dirigente;
c) nomina il segretario
generale, scegliendolo tra gli iscritti all’albo;
d) nomina, designa e
revoca, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, i rappresentanti
del comune presso enti, aziende ed istituzioni;
e) nomina i componenti
delle commissioni comunali, ad eccezione di quelle riservate per legge al
consiglio, recependo nell’atto di nomina le eventuali designazioni riservate al
consiglio o a terzi;
f) affida gli incarichi
fiduciari per consulenze esterne, ivi compresi gli incarichi professionali e
quelli per assistenza legale, salvo che l’individuazione del professionista non
sia il risultato di procedure selettive;
g) promuove, assume o può
aderire ad iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti
pubblici previsti dalla legge;
h) convoca i comizi per i
referendum;
i)
coordina gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, sulla base degli
indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell’ambito dei criteri indicati
dalla Regione. D’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle
amministrazioni interessate, coordina gli orari di apertura al pubblico degli
uffici pubblici localizzati nel comune, al fine di armonizzare l’espletamento
dei servizi con le esigenze degli utenti.
1.
Il sindaco:
a) acquisisce
direttamente presso gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
b) promuove direttamente
o avvalendosi del segretario comunale, indagini e verifiche amministrative
sull’intera attività del comune;
c) può disporre
l’acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali,
le istituzioni e le società cui partecipa l’ente, tramite i rappresentanti
legali delle stesse e ne informa il consiglio comunale per quanto di
competenza;
d) promuove ed assume
iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali,
istituzioni e società cui partecipa il comune, svolgano le loro attività
secondo gli obiettivi indicati dal consiglio in coerenza con gli indirizzi
attuativi espressi dalla giunta.
1.
Il sindaco:
a) convoca e presiede la
giunta, stabilendo gli argomenti da porre all’ordine del giorno;
b) riceve le
interrogazioni assegnandole, se del caso, agli assessori competenti per
materia;
c) riceve le dimissioni
degli assessori;
d) ha facoltà di delegare
agli assessori i poteri che la legge gli attribuisce. In particolare il sindaco
può delegare ai singoli assessori il compito di sovrintendere ad un determinato
settore di amministrazione o a specifici progetti;
e) autorizza le missioni
degli assessori e del segretario comunale;
f) presiede le assemblee
pubbliche nelle quali partecipa come rappresentante dell’ente.
1. Il vice sindaco è
l’assessore che a tale funzione viene designato dal sindaco; sostituisce il
sindaco in caso di dimissioni, assenza, impedimento permanente, rimozione,
decadenza o decesso.
2. In mancanza del vice
sindaco esercita le relative funzioni l’assessore più anziano di età.
1. La giunta comunale è
composta dal sindaco che la presiede e
da un minimo di cinque ad un massimo di 7 assessori, tra i quali un
Vicesindaco, da lui nominato.
2. Gli assessori
partecipano alle sedute del consiglio senza diritto di voto e riferiscono sulle
materie di loro competenza.
3. Il sindaco, nel
nominare gli assessori, tiene conto di quanto dispongono le leggi per
promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle amministrazioni pubbliche. Non
possono far parte della giunta coloro che abbiano tra loro o con il sindaco
rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di
affiliazione e i coniugi.
4. L’inesistenza di
cause ostative viene autocertificata dai singoli assessori e attestata
nell’atto di nomina.
5. Qualora un consigliere comunale assuma le carica di
assessore, cessa dalla carica di consigliere all’atto dell’accettazione della
nomina, ed al suo primo posto subentra il primo dei non eletti.
1. Il sindaco e la
giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia,
votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il
consiglio.
2. La mozione di
sfiducia deve essere motivata e
sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati senza computare a
tal fine il sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e
non oltre trenta giorni dalla sua presentazione al presidente del consiglio.
3. L’approvazione
della mozione comporta lo scioglimento del consiglio comunale e la nomina di un
commissario ai sensi delle leggi vigenti.
4. Il voto del
consiglio comunale contrario ad una proposta del sindaco o della giunta non
comporta le dimissioni degli stessi.
1. Le dimissioni di uno
o più assessori sono rassegnate al sindaco per iscritto e contestualmente
comunicate al segretario generale dell’ente. Alla sostituzione degli assessori
dimissionari o cessati dall’ ufficio per altra causa, provvede, entro dieci
giorni, il sindaco, dandone comunicazione al consiglio nella prima seduta
utile.
2. Il sindaco può
revocare, con proprio motivato provvedimento, uno o più assessori, dandone
comunicazione al consiglio nella prima seduta utile.
3. Gli assessori cessano
dalle funzioni al momento della presentazione delle dimissioni o della
notificazione dell’atto di revoca.
4. In caso di
dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco,
la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Sino
all’elezione del nuovo consiglio e del
nuovo sindaco, la giunta rimane in carica e le funzioni del sindaco sono svolte
dal vice sindaco.
1.La giunta collabora
con il sindaco per l’attuazione del
programma amministrativo provvedendo:
a) a svolgere attività
propositiva e di impulso nei confronti del consiglio ed a predisporre gli atti
nei casi indicati dalla legge e dallo statuto;
b) a dare attuazione agli
indirizzi del consiglio, mediante atti di carattere generale, indicanti priorità e criteri
ai quali debbono
attenersi i responsabili dei
procedimenti nell’esercizio delle funzioni amministrative e gestionali;
c) a riferire annualmente
al consiglio sulla propria attività;
d) ad adottare tutti gli
atti di amministrazione che non siano attribuiti dalla legge ad altri organi.
1. La giunta è convocata
dal sindaco, che fissa la data e gli oggetti all’ordine del giorno della
seduta.
2. Il sindaco presiede
le sedute della giunta comunale; in caso di assenza o di impedimento, le stesse
sono presiedute dal vice sindaco.
3. Il sindaco dirige e
coordina l’attività della giunta ed assicura l’unità dell’indirizzo politico ed
amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
4. Le sedute della
giunta non sono aperte al pubblico. Ulteriori modalità di funzionamento e di
convocazione sono stabilite dalla stessa giunta.
1. Gli organi collegiali
deliberano validamente con l’intervento della metà dei componenti assegnati ed
a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali
previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto e salvo il voto favorevole
della metà più uno dei voti validi, nel caso di votazioni che richiedano
indicazioni uni o plurinominali.
2. Tutte le
deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a
scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata
una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive
di una persona o sulla valutazione dell’azione da questa svolta.
3. I componenti degli
organi politici monocratici o collegiali non possono partecipare alla discussione,
né possono votare, qualora l’atto da assumere coinvolga interessi personali o
di parenti o affini sino al quarto grado, con l’eccezione prevista dalla legge
per i provvedimenti normativi o di carattere generale.
4. L’istruttoria e la
documentazione delle proposte di deliberazione sono curate dai dirigenti
dell’ente.
5. Il segretario
generale partecipa alle sedute degli organi collegiali, cura il deposito degli
atti e la verbalizzazione delle sedute, secondo le modalità ed i termini
stabiliti dal regolamento.
6. I verbali delle
sedute sono firmati dal presidente e dal segretario.
1.
Al fine di monitorare e valutare costi, rendimenti e
risultati dell’attività svolta l’ente si avvale delle seguenti tipologie di
controllo:
a) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed
economica della gestione relativamente all’acquisizione delle entrate,
all’effettuazione delle spese, all’attività contrattuale, all’amministrazione
dei beni, agli adempimenti fiscali;
b) controllo interno di
regolarità contabile, per garantire la corrispondenza dell’azione
amministrativa ai principi dell’ordinamento finanziario e contabile;
c) controllo di gestione
per verificare, mediante valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti, la
realizzazione degli obiettivi programmati, nell’ambito di una corretta ed
economica gestione delle risorse pubbliche;
d) controllo per la
valutazione del personale, per l’erogazione di compensi accessori collegati
alle funzioni e per l’accertamento di eventuali responsabilità.
1. L’attività di
vigilanza definita alla lettera a) del precedente articolo è svolta dal
collegio dei revisori dei conti.
2. I revisori dei conti
sono eletti dal consiglio comunale con le modalità stabilite dalla legge; i
candidati, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme
sull’ordinamento delle autonomie locali, devono possedere quelli per l’elezione
a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti
dalla legge stessa.
3. Il regolamento potrà
prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione
di imparzialità ed indipendenza dei revisori. Saranno, altresì, disciplinate
con il regolamento, le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto
compatibili, le norme del Codice Civile relative ai sindaci delle società per
azioni.
4. Nell’esercizio delle
loro funzioni, i revisori possono accedere agli atti ed ai documenti connessi
alla sfera delle loro competenze; possono sentire i dirigenti del comune o
delle istituzioni, che hanno l’obbligo di rispondere, nonché gli eventuali
rappresentanti del comune in qualsivoglia ente cui il comune eroghi contributi;
possono presentare relazioni e documenti al consiglio comunale.
5. I revisori, se
invitati, assistono alle sedute del consiglio, delle commissioni consiliari,
della giunta comunale e dei consigli di amministrazione delle istituzioni;
possono, su richiesta del presidente di ciascun organo, prendere la parola per
dare comunicazioni e fornire spiegazioni inerenti alla loro attività.
1. Al controllo di
regolarità contabile provvede il responsabile dei servizi finanziari. Il
suddetto controllo è funzionale alla verifica della regolare gestione dei fondi
di bilancio, con particolare riferimento all’andamento degli impegni di spesa e
degli accertamenti di entrata.
2.L’ente è tenuto a
rispettare nelle variazioni di bilancio e durante la gestione il pareggio
finanziario e gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese
correnti e per il finanziamento degli investimenti.
3. Il regolamento di
contabilità disciplina tempi e modalità del controllo, con l’applicazione dei
principi dettati dall’ordinamento.
1. Il controllo di
gestione si attua sulla base di parametri quantitativi, qualitativi o
economici, volti a valutare l'utilizzazione delle risorse finanziarie, umane e
strumentali, a comparare i costi con la qualità e quantità dei servizi erogati,
a verificare il grado di funzionalità dell’organizzazione ed il grado di
realizzazione degli obiettivi programmati.
2. La funzione del
controllo di gestione è assegnata ad esperti nominati dal sindaco che si avvale
della collaborazione dei dirigenti e della struttura operativa dei servizi
finanziari.
3. Le modalità di
valutazione, gli indicatori specifici, la frequenza delle rilevazioni, i tempi
per la presentazione della relazione a chiusura dell’esercizio, sono
disciplinati dal regolamento di contabilità.
1. Le prestazioni dei
dirigenti e degli incaricati addetti all’area delle posizioni organizzative,
nonché i comportamenti dei primi in ordine allo sviluppo delle risorse professionali,
umane e organizzative ad essi assegnati sono soggetti a valutazione.
2. Apposito nucleo di
valutazione, composto da tre esperti nominati dal sindaco, annualmente
verifica, anche sulla base del controllo di gestione, i risultati dell’attività
amministrativa, in attuazione di criteri e procedure predeterminati con deliberazione della giunta comunale.
3. La relazione
contenente i giudizi sul personale valutato costituisce presupposto per
l’erogazione dei trattamenti economici accessori che la legge o i contratti
collettivi di lavoro subordinano a procedure valutative.
4. Il procedimento di
valutazione è improntato, in generale, ai principi e alle garanzie dettate per
il pubblico impiego ed in particolare deve attenersi alle seguenti
prescrizioni:
a) conoscenza
dell’attività del valutato;
b) partecipazione al
procedimento, con acquisizione in contraddittorio delle giustificazioni
dell’interessato, qualora il giudizio non sia positivo.
5. La procedura di
valutazione è propedeutica all’accertamento delle responsabilità dei dirigenti
e dei responsabili di area delle posizioni organizzative, disciplinate dalla
legge e dal contratto collettivo di lavoro, con conseguente possibilità di
revoca dell’incarico.
1. Le determinazioni
dirigenziali che comportano impegni di spesa sono esecutive con il visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, apposto dal
responsabile del servizio finanziario.
2. Le determinazioni
dirigenziali e sindacali, sono sottoposte al regime di pubblicazione, previsto
per le deliberazioni del comune ed all'obbligo della comunicazione alla giunta
comunale.
1. Ogni consigliere può
segnalare tramite esposti e denunce indirizzate al presidente del collegio dei
revisori dei conti, fatti afferenti alla presunta irregolarità di carattere
contabile e finanziario della gestione dell'ente, ed esso ne terrà conto e ne
riferirà in sede di relazione periodica al consiglio.
2. I consiglieri possono
inoltre richiedere pareri, verifiche, accertamenti, secondo quanto stabilito
dal regolamento di contabilità.
1.L’attività diretta a
conseguire, nell’interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza
sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione
di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici, che possono essere istituiti
e gestiti, anche con diritto di privativa dal Comune, ai sensi di legge.
2. La scelta della forma
di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata, previa valutazione
comparativa, tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal
presente Statuto.
3. Per i servizi che
possono essere gestiti in forma imprenditoriale, la comparazione deve avvenire
tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzi o di
società con partecipazione di capitale pubblico locale.
4. Per gli altri servizi
la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di
istituzioni, l’affidamento in appalto o in concessione, nonché, tra la forma
singola o quella associata mediante convenzione o consorzio.
5. Per tutte le forme di
gestione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di
informazione, partecipazione e tutela degli utenti.
6. Il Comune di
Chivasso, recepisce la direttiva del Consiglio dei Ministri sulla Carta dei
Servizi. Si impegna ad emanare una propria Carta per i servizi che gestisce in
economia. Per le aziende che gestiscono servizi in concessione, il comune si impegna a richiedere una loro Carta dei
servizi che farà parte integrante del capitolato d’appalto.
1. L’organizzazione e
l’esercizio dei servizi sono, di norma, disciplinati da appositi regolamenti
che devono, fra l’altro, individuare l’unità organizzativa responsabile del
servizio.
2. I servizi comunali
sono assunti in gestione in economia, o diretta, nei casi in cui
l’organizzazione dei fattori produttivi e delle attività, tramite strutture del
comune, sia motivata dalle caratteristiche del servizio, in relazione alla sua
modesta dimensione, ovvero alla sua semplicità, e quando sia inopportuno il
ricorso ad altre forme di gestione.
1. La scelta della
forma di gestione dei servizi mediante la concessione a terzi deve essere
motivata da ragioni tecniche, da
ragioni economiche e da motivi di opportunità sociale.
1. La gestione dei servizi
a mezzo di azienda speciale è consentita solamente ove gli stessi abbiano
rilevanza economica e imprenditoriale.
2. L’ordinamento, la
composizione ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati
dall’apposito statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi,
dal consiglio di amministrazione.
3. Lo statuto delle
aziende speciali deve contenere principi di unitarietà con gli indirizzi
generali del comune.
4. Le aziende speciali
informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di
efficienza e di economicità e hanno
l’obbligo del pareggio finanziario ed economico, da conseguire attraverso
l’equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
1. La gestione dei
servizi a mezzo di istituzione è
consentita solamente per quelli sociali, senza rilevanza imprenditoriale.
2. Il consiglio comunale
per l’esercizio di servizi sociali che necessitano di particolare autonomia
gestionale, costituisce istituzioni, mediante apposito atto contenente il
relativo regolamento di disciplina dell’organizzazione e dell’attività e previa
redazione di apposito piano tecnico-finanziario, dal quale risultino: i costi
dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni mobili ed
immobili compresi i fondi liquidi.
3. Il consiglio comunale
determina, altresì, la dotazione organica di personale e l’assetto
organizzativo dell’istituzione, le modalità di esercizio dell’autonomia
gestionale, l’ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di
verifica dei risultati gestionali.
4. Il regolamento può
prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato,
nonché, collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.
5. Gli indirizzi da
osservare sono approvati dal consiglio comunale al momento della
costituzione ed aggiornati
in sede di
esame del bilancio preventivo e del rendiconto
consuntivo dell’istituzione.
6. Gli organi
dell’istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente ed il
direttore.
7. Il consiglio di
amministrazione ed il presidente sono nominati dal sindaco, sulla base degli
indirizzi stabiliti dal consiglio, tra soggetti estranei a tale organo, purché,
in possesso delle condizioni di eleggibilità al consiglio comunale.
8. Il regolamento
disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai
componenti, la posizione giuridica e lo status dei componenti il consiglio di
amministrazione, nonché, le modalità di funzionamento dell’organo.
9. Il consiglio di
amministrazione provvede all’adozione di tutti gli atti di gestione a carattere
generale previsti dal regolamento.
10. Il presidente
rappresenta l’istituzione e presiede il consiglio di amministrazione, vigila
sull’esecuzione degli atti del consiglio ed adotta, in caso di necessità ed
urgenza, provvedimenti di competenza del consiglio, da sottoporre a ratifica
nella prima seduta.
11. Il direttore
dell’istituzione è nominato dal sindaco con le modalità previste dal
regolamento.
12. Il direttore è il
responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i
provvedimenti necessari ad assicurare l’attuazione degli indirizzi e delle
decisioni degli altri organi delle istituzioni.
1. Il consiglio comunale
può deliberare che la gestione di un servizio pubblico avvenga mezzo di società
per azioni, o società a responsabilità limitata, ai sensi delle vigenti
disposizioni legislative, quando la natura del servizio faccia ritenere
opportuna, sulla base di idonea documentazione economica e funzionale, la
partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
2. Al di fuori del caso
di cui al precedente comma, il consiglio comunale può disporre la
partecipazione del comune a società di capitali, la cui finalità assuma
rilevanza rispetto alle funzioni ed ai compiti del comune.
3. Gli amministratori
delle società in quota al comune sono nominati dal sindaco e devono essere
scelti tra persone che siano estranee al consiglio comunale, di comprovata
esperienza amministrativa e tecnico professionale nel particolare settore di
attività.
1. Il consiglio
comunale, stabilisce i criteri per la designazione e la nomina di
rappresentanti del comune, in organi di aziende, di istituzioni, di società
partecipate e di altri enti. In ogni caso i nominandi devono essere in possesso
delle condizioni di eleggibilità a consigliere comunale e di specifica
competenza tecnica e/o amministrativa.
2. I suddetti
rappresentanti relazionano al consiglio, in occasione dell’approvazione del
rendiconto e possono, anche su loro richiesta, essere sentiti su specifici
argomenti ogni qual volta lo ritengano
il consiglio stesso, le commissioni consiliari e la giunta comunale.
3. Gli organi delle
aziende, delle istituzioni ed i responsabili del comune in s.p.a. ed altri enti
durano in carica per un periodo corrispondente al mandato del sindaco che li ha
nominati, esercitando, tuttavia, le funzioni fino alla nomina dei successori.
1. Il comune promuove
le opportune forme di collaborazione e di cooperazione con le altre istanze di
governo territoriale, allo scopo di assicurare una più elevata efficienza
dell'azione amministrativa ed adeguati standards qualitativi dei servizi
pubblici da esso comunque gestiti e amministrati, sia in forma diretta che
indiretta.
2. A questo scopo
l’attività dell’ente si organizza e si svolge, se necessario ed opportuno
utilizzando tutti gli strumenti di cooperazione e di collaborazione previsti
dalla legge, quali intese, accordi e convenzioni.
1. Il comune può
stipulare, con la provincia, con gli altri comuni, nonché, con i loro enti strumentali,
apposite convenzioni, allo scopo di realizzare la gestione coordinata ed
integrata di determinati servizi e funzioni.
2. Le convenzioni di cui
al comma precedente definiscono i reciproci diritti e doveri degli enti
contraenti e sono approvate dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei
consiglieri assegnati.
1. Il comune può
costituire con la provincia, con altri comuni e/o con altri enti pubblici ivi
comprese le comunità montane, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi
alle quali sono soggetti, un consorzio per la gestione associata di uno o più
servizi o per l’esercizio di funzioni, secondo le norme che disciplinano le
aziende speciali, in quanto compatibili.
2. Il consiglio comunale
approva, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, la convenzione
costitutiva del consorzio e lo statuto del consorzio stesso.
3. La convenzione
disciplina le nomine e le competenze degli organi consortili e prevede la
trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del consorzio. Lo
statuto disciplina, invece, l’organizzazione, la nomina e le funzioni degli
organi consortili; inoltre detta i principi a cui dovrà essere informata l’attività dell’ente, coerenti con i
principi fissati dal presente statuto e funzionali alle attività assegnate al
consorzio.
1.Per la definizione e
l’attuazione di opere, di interventi e di programmi che richiedono, per la loro
realizzazione, l’azione integrata e coordinata del comune e di altri enti, il
sindaco promuove, nei casi previsti dalla legge, un accordo di programma, allo
scopo di assicurare il coordinamento e l’integrazione delle azioni, anche
grazie alla determinazione dei tempi, dei modi e dei finanziamenti relativi
all’opera, all’intervento o al progetto al quale si riferisce l’accordo.
L’accordo è stipulato dal sindaco.
2. L’accordo può
prevedere idonei procedimenti arbitrali, atti a dirimere ogni possibile
controversia, avente ad oggetto specifiche clausole, nonché, gli opportuni
strumenti di intervento sostitutivo per le eventuali inadempienze degli enti
che partecipano all’accordo.
1. L’organizzazione
degli uffici e del personale del comune è improntata a criteri di autonomia, di
funzionalità e di economicità di gestione, allo scopo di assicurare
l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa.
2. L’attività
dell’amministrazione comunale si ispira al criterio fondamentale di separare e
distinguere le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo,
che sono esercitate dagli organi
politici dell’ente, da quella di gestione che è svolta dai dirigenti, con le
forme e secondo le modalità prescritte dal presente statuto e da appositi regolamenti.
2.
La gestione del lavoro è improntata ai seguenti principi:
a) organizzazione del
lavoro per programmi, progetti ed obiettivi;
b) analisi ed
individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro, con
valutazione dei risultati conseguiti per ciascun progetto;
c) individuazione di
responsabilità per i gestori dei programmi e dei progetti, qualora il mancato
raggiungimento degli obiettivi concordati sia ad essi imputabile.
4. Ai sensi della legge,
dello statuto e del regolamento gli organi di gestione, avvalendosi delle
risorse umane, strumentali e finanziarie dell’ente, con autonomi poteri di
spesa e di organizzazione, danno attuazione agli indirizzi politico-amministrativi ricevuti.
Nell’emanazione degli atti di indirizzo, la
discrezionalità della scelta politica deve essere coniugata con la
disponibilità delle risorse dell’ente. A tal fine la responsabilità di
risultato è subordinata alla verifica di fattibilità, da effettuarsi con
l’acquisizione del conforme parere del dirigente di settore.
1. Il comune promuove
l’aggiornamento permanente dei propri dipendenti ed opera per il miglioramento
degli standards di qualità delle prestazioni amministrative erogate ai
cittadini.
2. Realizza il
miglioramento delle prestazioni del personale, attraverso l’utilizzo razionale
delle risorse umane e con l’opportuno ammodernamento delle strutture, la
formazione e la responsabilizzazione dei dipendenti.
3. Conformemente ai
principi della legge, il regolamento di organizzazione disciplina la dotazione
organica del personale, il funzionamento
degli uffici e dei servizi, le modalità di assunzione e cessazione dal
servizio, gli strumenti e le forme dell’attività di raccordo e di coordinamento
esercitata dal segretario comunale nei confronti dei dirigenti dell’ente.
4.Lo stesso regolamento
disciplina l’attività dell’ente che deve essere informata, ai principi dettati
al precedente articolo, coniugati con le seguenti prescrizioni:
a) trasparenza,
attraverso l’istituzione di apposito ufficio per l’informazione ai cittadini e,
per ciascun procedimento, attribuzione ad un unico ufficio della responsabilità
complessiva dello stesso;
b) flessibilità
nell’organizzazione degli uffici e nella gestione delle risorse umane, anche
mediante processi di riconversione professionale e mobilità del personale.
1. Il segretario generale, nel rispetto della legge e del
contratto che ne disciplinano lo stato giuridico, ruolo e competenze, svolge
compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa
nei confronti degli organi dell’ente,
nonché ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto, dai regolamenti o
conferitagli dal sindaco.
2. Salva la facoltà del sindaco di avvalersi del disposto
di cui all’art.51 bis dell’ordinamento delle autonomie locali, il segretario
sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina
l’attività.
3. In particolare competono al
segretario:
a) il potere di
avocazione degli atti dei singoli dirigenti, in caso di inerzia degli stessi e i provvedimenti
gestionali che per il loro carattere intersettoriale non possono essere assunti
dal singolo dirigente;
b) le determinazioni per
i trattamenti economici accessori dei singoli dirigenti;
c) l’esercizio di poteri
di spesa per la promozione e resistenza
alle liti. Più in generale è responsabile della gestione dei procedimenti
legali dell’ente, sia nella sua veste di attore che di convenuto.
d) l’approvazione dei
verbali di gara
4. Il segretario generale dirime i conflitti di competenza
che possano eventualmente insorgere tra gli uffici e, segnatamente, fra i
dirigenti, nei confronti dei quali ha il compito di proporre l’adozione delle
misure previste dall’ordinamento.
1. Ai dirigenti spetta
la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione di
tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, mediante
autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e
di controllo.
2.In particolare
competono ai dirigenti, oltre a quanto previsto dagli artt.17 del D.Lgs. 3
febbraio 1993, n.29 e 51 della L. 8 giugno 1990, n.142, le seguenti funzioni:
a) emettono ordinanze
previste da norme di legge o di
regolamento, ad eccezione di quelle di cui all’art.38 della legge
sull’ordinamento delle autonomie locali;
b) provvedono a dare
esecuzione alle deliberazioni di consiglio e di giunta e si attengono alle
direttive impartite dal sindaco e dal segretario generale;
c) possono delegare le
loro funzioni a personale appartenente alla categoria D, ferme restando le
responsabilità connesse ai loro compiti;
d) promuovono i
procedimenti disciplinari nei confronti del personale ad essi sottoposto e
adottano sanzioni, nei limiti e con le procedure previste dalle leggi e dal
contratto di lavoro.
3. I dirigenti
presiedono, secondo criteri di competenza e di professionalità, i concorsi e le
gare banditi dal comune e stipulano i relativi contratti. Il regolamento
stabilisce criteri per l’individuazione dei dirigenti preposti a tale funzione
e l’assegnazione della presidenza dei concorsi al segretario generale per
l’assunzione dei dirigenti e del personale appartenente alla categoria D.
4. Essi sono preposti
ai singoli settori dell’organizzazione dell’ente e sono responsabili della
legalità, correttezza amministrativa, efficienza, economicità ed efficacia
dell’attività svolta dagli uffici e dai servizi e dei risultati conseguiti
rispetto agli obiettivi fissati dagli organi elettivi.
1. La conferenza dei
dirigenti è costituita da tutti gli appartenenti al livello dirigenziale. Essa
è strumento di impostazione e verifica del lavoro per la pianificazione ed il
coordinamento della gestione amministrativa e per il controllo
interamministrativo.
2. La conferenza dei
dirigenti esercita, altresì, le sue funzioni concorrendo all’attività
programmatoria della gestione amministrativa ed alla organizzazione dell’ente.
3. La conferenza è
convocata e presieduta dal segretario generale.
1.Le collaborazioni e le
consulenze esterne possono essere affidate a terzi esterni all'apparato
amministrativo nel rispetto dei seguenti criteri ed indirizzi:
a) abbiano carattere
straordinario e durata limitata nel tempo;
b) abbiano obiettivi
determinati, ad alto contenuto professionale, che esula dalle comuni conoscenze
dei dipendenti;
c) sia prodotta idonea
documentazione dell'attività svolta;
d) sia assicurata la
copertura finanziaria della spesa.
1. Le
deliberazioni di revisione dello statuto sono approvate dal consiglio comunale,
con la procedura indicata dall'art. 4 – comma 3 – della Legge 8 giugno 1990 n.
142 su proposta di uno o più' componenti del consiglio o di quattrocento
titolari di diritto di partecipazione.
2.Ove una proposta di
revisione statutaria sia respinta dal consiglio comunale non può' essere
riproposta prima di un anno dalla deliberazione di reiezione.
3. L'abrogazione totale
dello statuto può' avvenire soltanto contestualmente all'approvazione di un
nuovo statuto.
1. Il comune emana
regolamenti:
a) nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo
statuto;
b) in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. Nelle materie di
competenza riservata agli enti locali, la potestà regolamentare viene
esercitata nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento e delle
disposizioni statutarie.
3. Nelle altre materie i
regolamenti comunali sono adottati nel rispetto dei principi delle leggi
statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari
emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
4. I regolamenti sono
soggetti a duplice pubblicazione all’albo pretorio: dopo l’adozione della deliberazione,
in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della medesima, nonché,
per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta
esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di
pubblicità che ne consentano l’effettiva conoscibilità. Essi debbono essere
accessibili a chiunque intenda consultarli.
1. Gli
adeguamenti dello statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel
rispetto dei principi dell’ordinamento comunale contenuti nella Costituzione,
nella legge 8 giugno 1990 n.142 ed in altre leggi, e nello statuto stesso,
entro i 120 giorni successivi
all’entrata in vigore delle nuove disposizioni.
1. Il sindaco
emana, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali
dell’ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti, nelle materie e
per le finalità di cui al comma 2 dell’art.38 della Legge 8 giugno 1990, n.142.
Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati; la loro efficacia,
necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura
la necessità.
2. Le ordinanze di cui
al comma 1 devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio.
Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che
le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque
intenda consultarle.
3. In caso di assenza
del sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce, ai sensi del
presente statuto.
4. Quando l’ordinanza ha
carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri
casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma 2.
1. Il presente
statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’albo
pretorio del comune.
2. Il consiglio approva
entro due anni, i regolamenti previsti dallo statuto. Fino all’adozione dei
suddetti regolamenti, restano in vigore le norme già adottate, che risultino
compatibili con la legge e lo statuto.