| Per chi | Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un periodo superiore ad un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso, entro 48 ore dalla consegna dell'immobile ha l'obbligo di comunicarlo all'autorità di Pubblica Sicurezza (Sindaco) nei seguenti casi: - comodato d'uso gratuito non soggetto a registrazione;
- locazioni ad uso abitativo in forma di impresa;
Inoltre è sempre prevista la comunicazione di ospitalità nei termini vigenti per il cittadino extracomunitario, prevista dal D. Lgs. n. 286/1998 T.U. Immigrazione. L'obbligo di presentare la comunicazione di cesssione fabricato non è più necessaria in caso di: - registrazione del contratto di locazione qualora si opti per il regime della cedolare secca (art. 3 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23)
- nella compravendita di costruzioni private come previsto dall'art. 5 del D.L. 13 maggio 2011 n. 70 (in Gazzetta ufficiale n. 110 del 13/05/2011).
La comunicazione va effettuata da chiunque (persona fisica o giuridica, privata o pubblica) ceda ad altri la disponibilità dell'immobile, a qualunque titolo per un periodo superiore a 30 giorni. L'obbligo spetta a chi, avendo la disponibilità degli immobili o di una parte di essi, a nome proprio o altrui (proprietario, usufruttuario, locatario in caso di sublocazione, rappresentante legale), li cede ad altri. Deve essere denunciata la cessione di fabbricati di qualsiasi tipo e condizione ed a qualunque uso adibilti: fabbricati civili, commerciali, industriali, urbani, rustici. Per la decorrenza delle 48 ore, si deve tenere conto della disponibilità di fatto dell'immobile, e non del momento dell'accordo o della firma del contratto. In caso di rinnovo o di proroga della disponibilità del medesimo soggetto la comunicazione non va ripetuta. In caso di inottemperanza si applica al trasgressore (proprietario o cessionario: non a chi prende possesso dell'immobile) una sanzione pecuniaria.
Per chi ospita un cittadino extracomunitario, anche se minore, nella propria abitazione deve darne comunicazione entro 48 ore all'Autorità di Pubblica Sicurezza del luogo ove si trova l'immobile. |
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| Cosa fare | Cessione fabbricato: Compilare l'apposito modello che deve contenere obbligatoriamente i seguenti dati: esatta ubicazione dell'immobile, generalità dell'acquirente, del conduttore e della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento in corso di validità. La presentazione può anche essere effettuata a mezzo raccomandata con avviso di ritorno; ai fini dell'osservanza dei termini vale, in tal caso, la data della ricevuta postale. Dichiarazione di ospitalità a cittadino extracomunitario Normativa di riferimento Articolo 7 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 "1. Chiunque, a qualsiasi titolo, da alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, é tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza. 2 La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione é dovuta".
Qualora non vi sia la Questura o un Commissariato di Polizia, l'Autorità competente a ricevere l'atto è il Sindaco. La dichiarazione deve essere fatta dalla persona proprietaria dell'immobile o titolare del contratto di locazione compilando l'apposito modulo. Per il calcolo delle 48 ore sono esclusi i giorni festivi. Lo stesso obbligo sussiste per chiunque ceda la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani a cittadini extracomunitari. La dichiarazione deve contenere: generalità del denunciante, generalità dello straniero, estremi del passaporto o documento di identificazione dello straniero, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata o ospitata, il titolo per il quale la comunicazione è dovuta. Documenti da presentare Alla dichiarazione di ospitalità allegare fotocopia del documento di riconoscimento, in corso di validità, del dichiarante. Si consiglia, in caso di dubbi, di allegare anche fotocopia del passaporto o documento di identità dello straniero. N.B. La dichiarazione di ospitalità non sostituisce ma si aggiunge alla comunicazione di cessione fabbricato nel caso di cessione di fabbricato o di una parte di esso. |
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| Note | I modelli per la denuncia di cessione fabbricato, forniti gratuitamente, possono essere ritirati presso il Comando Polizia Municipale in orario di apertura al pubblico, presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico o scaricabili da internet. Ministero dell'interno Nota 31-5-2011 n. 557/LEG/010.418.6 Comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza della cessione di fabbricato a seguito della registrazione del contratto di locazione o di vendita di un immobile, ai sensi dell'articolo 12 del D.L. 21 marzo 1978, n. 59, convertito dalla L. 18 maggio 1978, n. 191. Problematiche applicative. Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Ufficio per l'amministrazione generale. L'articolo 3 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, nell'introdurre la cosidetta "cedolare secca sugli affitti", al comma 3, ha previsto che la registrazione del contratto di locazione "assorba", tra l'altro, l'obbligo della comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza della cessione di un fabbricato, o parte di esso, previsto dall'articolo 12 del D.L. 21 marzo 1978, n. 59, convertito dalla L. 18 maggio 1978, n. 191. Più recentemente, l'articolo 5, commi uno, lettera d), e 4, D.L. 13 maggio 2011, n. 70, recante "Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia", ha previsto un analogo assorbimento del citato obbligo anche per quanto riguarda i contratti di vendita di immobili registrati. Premesso che sono in corso iniziative volte a definire gli effetti delle richiamate previsioni, anche ai fini dell'acquisizione da parte delle autorità locali di pubblica sicurezza delle informazioni relative alle predette locazioni e vendite, si rappresenta che a decorrere dal 7 aprile u.s., data di entrata in vigore del richiamato D.Lgs. n. 23 del 2011 - per quanto riguarda i contratti di locazione registrati - e a decorrere dal 14 maggio 2011, data di entrata in vigore del D.L. n. 70 del 2011 per quanto riguarda i contratti di vendita di immobili registrati - nei confronti del soggetto tenuto alla comunicazione ai sensi del richiamato articolo 12, primo comma, del D.L. n. 59 del 1978, convertito dalla L. n. 191 del 1978 - che abbia provveduto alla registrazione del contratto di locazione o di vendita - non trova applicazione la disposizione di cui al quarto comma dello stesso articolo 12, concernente la sanzione amministrativa prevista in caso di violazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo. Ai sensi del comma 6 del richiamato articolo 3 del D.L. n. 23 del 2011, il predetto obbligo non viene meno quando si tratta di locazioni ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di un'attività d'impresa, o di arti e professioni.
Dichiarazione di ospitalità a cittadino extracomunitario (ai sensi dell'art. 7. D.lgs. 25 luglio 1998 n° 286 e successive modifiche) In caso di inottemperanza è prevista una sanzione amministrativa dell'importo di € 320,00. |
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