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Imposta Comunale sugli immobili - ICI 2011
Delibera Consiglio Comunale n. 26 del 28 marzo 2011

Per chi

 

Ai sensi dell'articolo 1 del Decreto Legge n. 93 del 27/05/2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28/05/2008, convertito in Legge n. 126 del 24/07/08, pubblicata sulla gazzetta Ufficiale del 26/07/08.

L'abitazione principale del soggetto passivo e tutte quelle ad essa assimilate con delibera comunale sono esentate dal pagamento dell'ICI (Imposta Comunale sugli Immobili), continuano ad essere assoggettate all'ICI le abitazioni principali accatastate nelle categorie catastali A1, A8 o A9.

Pertanto a decorrere dal 1° gennaio 2008, le unità immobiliari seguenti non sono più soggette all'ICI a meno che non rientrino in categoria A1, A8 o A9:

  • L'abitazione principale del soggetto passivo (quella di residenza anagrafica);
  • La prima pertinenza della medesima (CAT. C2, C6 O C7) (presentatando apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione sull'apposito modulo entro il 16 giugno 2011, ovvero per acquisizioni successivamente intervenute, entro il 16 dicembre 2011. Se tale dichiarazione è stata presentata gli scorsi anni e i dati ivi riportati non sono variati, non è necessario ripresentarla)
  • Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
  • Gli alloggi regolarmente assegnati dall'ATC (Agenzia Territoriale della Casa);
  • L'unità immobiliare concessa dal soggetto passivo in uso gratuito a genitori o figli, che la occupano quale loro abitazione principale e l'eventuale prima pertinenza della medesima (se è stata presentata apposita autocertificazione)
  • L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
  • L'abitazione assegnata all'ex coniuge, sempre che l'ex coniuge non assegnatario non sia titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale su un immobile destinato a propria abitazione principale nel medesimo comune in cui è ubicata l'ex casa coniugale;

Versamento prima rata

Entro il prossimo 16 giugno 2011, deve essere effettuato il versamento della prima rata (50% dell'imposta dovuta) dell'ICI dovuta per tutti gli altri fabbricati, per i terreni agricoli e le aree fabbricabili, con l'applicazione delle seguenti aliquote:

  • aliquota ordinaria: 6,5 per mille
  • aliquota abitazione principale del soggetto passivo di categoria catastale A1, A8, A9 (è considerata altresì l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usofrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata).
  • aliquota prima pertinenza dell'abitazione principale (C2, C6 o C7), (se sono state presentate le apposite autocertificazioni): 4 per mille
  • aliquota abitazione principale del soggetto passivo ovvero concessa in uso gratuito a genitori/figli (Categorie A1, A8, A9)
  • terreni agricoli: 6 per mille
  • Immobili soggeti ai seguenti interventi:
    interventi volti al recupero di immobili inagibili o inabitabili;
    interventi volti per il recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici;
    interventi per realizzare autorimesse o posti auto anche pertinenziali;
    interventi per l'utilizzo dei sottotetti;
    5,5 per mille (se altro immobile)
    4 per mille (se abitazione principale)

N.B. Tali aliquote agevolate sono applicabili solo alle unità immobiliari oggetto degli interventi, per tre anni dall'inizio lavori

Modificare Regolamentare
A decorrere dal 2007, al fine di considerare non fabbricabile un terreno utilizzato per attività agro-silvo-pastorali, è sufficiente che questo sia posseduto e condotto da soggetti che posseggano tutti i requisiti di legge per essere considerati coltivatori diretti o imprenditori agricoli.

Detrazione abitazione principale
Detrazione ordinaria: Euro 108,00


Per l'unità immobiliare adibita a dimora abituale del contribuente di categoria catastale A1, A8 o A9 spetta una detrazione dall'imposta dovuta per la medesima unità di Euro 108.00 annue, da rapportare ai mesi durante i quali sussiste siffatta destinazione. Condizione essenziale affinché possa spettare tale detrazione è che ci sia identità tra soggetto obbligato al pagamento dell'ICI e soggetto dimorante abitualmente l'immobile.
Tale detrazione, oltre che rapportata ai mesi di destinazione, deve essere suddivisa, in caso di più contribuenti dimoranti, in parti uguali tra loro e, quindi, prescindendo dalle quote di possesso.
Nel caso in cui la detrazione per l'abitazione principale spettante non trovi sufficiente capienza nell'imposta dell'immobile adibito a dimora abituale, l'eventuale eccedenza può essere scomputata dall'imposta della prima pertinenza dell'abitazione principale.

Maggiore detrazione (in sostituzione di quella ordinaria): fino a concorrenza dell'imposta dovuta per la medesima, qualora il soggetto passivo soddisfi entrambi i seguenti requisiti:

  • l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), calcolato sulla base della dichiarazione sostitutiva unica contenente i dati reddituali relativi all'anno precedente, dovrà avere un valore pari o inferiore ad Euro 12.000,00
  • non risulti proprietario o titolare di altri diritti reali di altro immobile od area oltre all'abitazione principale ed all'eventuale prima pertinenza della medesima

N.B.: Per poter usufruire della succitata maggiore detrazione, occorre che entrambi i requisiti coesistano. Inoltre occorre consegnare all'Ufficio Tributi apposita istanza corredata dalla certificazione ISEE, anche se già compilata gli scorsi anni.
Nel caso in cui la detrazione per l'abitazione principale spettante non trovi sufficiente capienza nell'imposta dell'immobile adibito a dimora abituale, l'eventuale eccedenza può essere scomputata dall'imposta della prima pertinenza dell'abitazione stessa.

Per poter usufruire di dette agevolazioni, il soggetto passivo deve presentare all'Ufficio Tributi una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la concessione d'uso gratuito dell'immobile interessato, sugli appositi moduli messi a disposizione,
Unità immobiliare concesse in uso gratutito a genitori o figli (Categorie A1, A8 e A9)
Gli alloggi dati in uso gratuito a genitori o figli che li occupano quali loro abitazione principale, possono usufruire dell'aliquota agevolata e della detrazione previste per questa.
In ogni caso un soggetto passivo, che ne ha diritto, può usufruire in un anno della detrazione per l'abitazione principale per una sola abitazione di cui è proprietario o titolare di diritto reale nel territorio comunale, indipendentemente dal fatto che sia utilizzata da lui o dal genitore o dal figlio.
L'agevolazione prevista per l'abitazione principale si estende anche alla prima pertinenza della stessa.
Per poter usufruire di dette agevolazioni, il soggetto passivo deve presentare all'Ufficio Tributi una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la concessione d'uso gratuito dell'immobile interessato, sugli appositi moduli messi a disposizione, entro il 16 giugno 2011, ovvero, nei casi di nuove acquisizioni successivamente intervenute, entro il 16 dicembre 2011. Se tale dichiarazione è stata presentata gli scorsi anni e i dati ivi riportati non sono variati, non è necessario ovviamente ripresentarla.

Cosa fare

Dichiarazioni

Da consegnarsi entro il termine per presentare la dichiarazione dei redditi 2011 relativa all'anno 2010, solo nei casi in cui sia ancora dovuta (verificare sul sito internet o presso gli sportelli dell'Ufficio Tributi)
La dichiarazione deve essere redatta su apposito modello, in distribuzione presso l'Ufficio Tributi.

Infatti a partire dall'anno 2008, la dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) deve essere presentata nei casi in cui le modificazioni soggettive ed oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione del tributo dovuto attengono a riduzioni d'imposta e in quelli in cui dette modificazioni non sono immediatamente fruibili da parte dei comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale.
(Riferimenti normativi: aricolo 37 comma 53 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006 n. 248; Provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio del 18 dicembre 2007, che ha accertato l'effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali)
La semplificazione in questione comporta che non deve essere presentata la dichiarazione ICI quando gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta comunale dipendono da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3- bis del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 463, relativo alla disciplina del Modello Unico Informatico (MUI), modello che i notai utilizzano per effettuare, con procedure telematiche, la registrazione, la trascrizione, l'iscrizione e l'annotazione nei registri immobiliari, nonché la voltura catastale di atti relativi a diritti sugli immobili.

Termine per chiedere le agevolazioni
Le dichiarazioni sostitutive di certificazione, avente valore di autocertificazione, o le istanze per usufruire di tutte le agevolazioni sopra citate (aliquote ridotte, maggiore detrazione), devono essere presentate all'Ufficio Tributi entro il 16 giugno 2011 (scadenza pagamento prima rata) ovvero, nei casi di nuove acquisizioni successivamente intervenute, entro il 16 dicembre 2011 (scadenza pagamento seconda rata).

È possibile, per coloro che debbono pagare l'imposta, effettuare i versamenti per l'imposta dell'anno in corso in due rate: acconto entro il 16 giugno pari al 50% dell'imposta dovuta e saldo tra il 1° ed il 16 dicembre.
È altresì possibile effettuare il versamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno.

Quandoda lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.00
martedì e giovedì anche dalle 15.00 alle 17.00
DoveTributi - Palazzo Comunale 1° piano
Telefono011- 9115245/244/254/255
ReferenteDott.sa Roberta Pesca
Tempi di erogazione 
Note

I pagamenti possono essere effettuati sul conto corrente postale n. 88714407 intestato a:
Equitalia Nomos Chivasso-TO-ICI
o presso l'Agente di riscossione Equitalia Nomos S.p.A. - tel. 011-0589309 in via Aldo Moro 47
dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.00
o presso gli uffici postali o istitui di credito
o mediante modello F24 (Sezione ICI ed altri tributi locali) utilizzando i seguenti codici tributo:

Codice TributoDescrizione
3901Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) per l'abitazione principale
3902Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) per i terreni agricoli
3903Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) per le aree fabbricabili
3904Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) - per gli altri fabbricati
3906Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) - Interessi
3907Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) - Sanzioni

Codice Catastale Chivasso: C665

Il versamento non va effettuato se inferiore a a Euro 12,00. Se l'importo della prima rata risulta inferiore a Euro 12,00, ma l'importo dell'imposta dovuta per l'intero anno risulta superiore a detto importo, si dovranno versare congiuntamente le due rate, volendo , anche dal 1° al 16 dicembre.

Scheda ISEE

Aggiornato al 6 aprile 2011


 
http://www.comune.chivasso.to.it