Per chi | Ai sensi dell'articolo 1 del Decreto Legge n. 93 del 27/05/2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28/05/2008, convertito in Legge n. 126 del 24/07/08, pubblicata sulla gazzetta Ufficiale del 26/07/08. L'abitazione principale del soggetto passivo e tutte quelle ad essa assimilate con delibera comunale sono esentate dal pagamento dell'ICI (Imposta Comunale sugli Immobili), ad eccezione di quelle accatastate in categoria catastale A1, A8 o A9. Pertanto a decorrere dal 1° gennaio 2008, le unità immobiliari seguenti non sono più soggette all'ICI a meno che non rientrino in categoria A1, A8 o A9: - L'abitazione principale del soggetto passivo (quella di residenza anagrafica);
- La prima pertinenza della medesima (CAT. C2, C6 O C7) (se è stata presentata apposita autocertificazione)
- Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- Gli alloggi regolarmente assegnati dall'ATC (Agenzia Territoriale della Casa);
- L'unità immobiliare concessa dal soggetto passivo in uso gratuito a genitori o figli, che la occupano quale loro abitazione principale e l'eventuale prima pertinenza della medesima (se è stata presentata apposita autocertificazione)
- L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- L'abitazione assegnata all'ex coniuge, sempre che l'ex coniuge non assegnatario non sia titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale su un immobile destinato a propria abitazione principale nel medesimo comune in cui è ubicata l'ex casa coniugale;
Versamento prima rata Entro il prossimo 16 giugno 2008 deve essere effettuato il versamento della prima rata (50% dell'imposta dovuta) dell'ICI dovuta per tutti gli altri fabbricati, per i terreni agricoli e le aree fabbricabili, con l'applicazione delle seguenti aliquote: - aliquota ordinaria: 6,5 per mille
- aliquota abitazione principale del soggetto passivo ovvero concessa in uso gratuito a genitori/figli (Categorie A1, A8, A9) e relativa prima pertinenza (C2, C6 o C7), (se sono state presentate le apposite autocertificazioni): 4 per mille
- terreni agricoli: 6 per mille
- altre aliquote (recupero immobili inagibili o inabitabili, ecc.): 5,5 per mille (per 3 anni dall'inizio dei lavori)
In sede di prima applicazione delle nuove disposizioni in materia di esenzione dell'ICI , in caso di omesso o insufficiente versamento della prima rata dell'ICI anno 2008, imputabile alla fattispecie interessata, non si fa luogo all'applicazione di sanzioni, a condizione che il contribuente provveda ad effettuare il versamento entro il 26 agosto 2008. Modificare Regolamentare A decorrere dal 2007, al fine di considerare non fabbricabile un terreno utilizzato per attività agro-silvo-pastorali, è sufficiente che questo sia posseduto e condotto da soggetti che posseggano tutti i requisiti di legge per essere considerati coltivatori diretti o imprenditori agricoli. Detrazione abitazione principale anno 2008 Detrazione ordinaria: Euro 108,00 Nel caso in cui la detrazione per l'abitazione principale spettante non trovi sufficiente capienza nell'imposta dell'immobile adibito a dimora abituale, l'eventuale eccedenza può essere scomputata dall'imposta della prima pertinenza dell'abitazione stessa. Maggiore detrazione (in sostituzione di quella ordinaria): fino a concorrenza dell'imposta dovuta per la medesima, qualora il soggetto passivo soddisfi entrambi i seguenti requisiti: - l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), calcolato sulla base della dichiarazione sostitutiva unica contenente i dati reddituali relativi all'anno precedente, dovrà avere un valore pari o inferiore ad Euro 12.000,00
- non risulti proprietario o titolare di altri diritti reali di altro immobile od area oltre all'abitazione principale ed all'eventuale prima pertinenza della medesima
Per usufruire di questa maggiore detrazione occorre consegnare all'Ufficio tributi apposita istanza corredata dalla certificazione ISEE. Unità immobiliare concesse in uso gratutito a genitori o figli (Categorie A1, A8 e A9) Gli alloggi dati in uso gratuito a genitori o figli che li occupano quali loro abitazione principale, possono usufruire dell'aliquota agevolata e della detrazione previste per questa. In ogni caso un soggetto passivo, che ne ha diritto, può usufruire in un anno della detrazione per l'abitazione principale per una sola abitazione di cui è proprietario o titolare di diritto reale nel territorio comunale, indipendentemente dal fatto che sia utilizzata da lui o dal genitore o dal figlio. L'agevolazione prevista per l'abitazione principale si estende anche alla prima pertinenza della stessa. Per poter usufruire di dette agevolazioni, il soggetto passivo deve presentare all'Ufficio Tributi una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la concessione d'uso gratuito dell'immobile interessato, sugli appositi moduli messi a disposizione. Se tale dichiarazione è stata presentata gli scorsi anni e i dati ivi riportati non sono variati, non è necessario ovviamente ripresentarla. |
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| Cosa fare | Dichiarazioni Da consegnarsi entro il termine per presentare la dichiarazione dei redditi 2008 relativa all'anno 2007, solo nei casi in cui sia ancora dovuta (verificare sul sito internet o presso gli sportelli dell'Ufficio Tributi) La dichiarazione deve essere redatta su apposito modello, in distribuzione presso l'Ufficio Tributi. Infatti a partire dall'anno 2008, la dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) deve essere presentata nei casi in cui le modificazioni soggettive ed oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione del tributo dovuto attengono a riduzioni d'imposta e in quelli in cui dette modificazioni non sono immediatamente fruibili da parte dei comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale. (Riferimenti normativi: aricolo 37 comma 53 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006 n. 248; Provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio del 18 dicembre 2007, che ha accertato l'effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali) La semplificazione in questione comporta che non deve essere presentata la dichiarazione ICI quando gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta comunale dipendono da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3- bis del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 463, relativo alla disciplina del Modello Unico Informatico (MUI), modello che i notai utilizzano per effettuare, con procedure telematiche, la registrazione, la trascrizione, l'iscrizione e l'annotazione nei registri immobiliari, nonché la voltura catastale di atti relativi a diritti sugli immobili. approfondisci Termine per chiedere le agevolazioni Le dichiarazioni sostitutive di certificazione, avente valore di autocertificazione, o le istanze per usufruire di tutte le agevolazioni sopra citate (aliquote ridotte, maggiore detrazione), devono essere presentate all'Ufficio Tributi entro il 16 giugno 2008 (scadenza pagamento prima rata), ovvero, nei casi di nuove acquisizioni successivamente intervenute, entro il 16 dicembre 2008 (scadenza pagamento seconda rata). È possibile, per coloro che debbono pagare l'imposta, effettuare i versamenti per l'imposta dell'anno in corso in due rate: acconto entro il 16 giugno pari al 50% dell'imposta dovuta e saldo tra il 1° ed il 16 dicembre. È altresì possibile effettuare il versamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno. |
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