| Per chi | I futuri coniugi devono richiedere le pubblicazioni nei rispettivi comuni di residenza, sia che abbiano scelto il rito cattolico concordatario o quello civile o di altre confessioni religiose. La coppia deve presentarsi presso l'ufficio di Stato Civile con documento d'identità valido. Secondo l'articolo 87 del codice civile, i presenti dovranno dichiarare che non ci sono impedimenti di sorta all'unione. |
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| Cosa fare | Si consiglia di contattare l'ufficio di Stato Civile con adeguato anticipo (almeno 3 mesi prima della data fissata per le nozze) per consentire all'ufficio stesso di richiedere ed ottenere le copie integrali degli atti di nascita dei futuri sposi, se fuori dal Comune, nonché tutti gli altri documenti necessari. Tutti i documenti civili necessari per la pubblicazione di matrimonio sono richiesti sempre d'ufficio anche se il matrimonio si svolgerà con rito concordatario; la Curia, con circolare n. 48/c/01 ha comunicato che continuerà a chiedere i documenti che comprovano la libertà di stato (certificato contestuale di residenza, cittadinanza e stato libero in bollo e l'estratto dell'atto di nascita). Il periodo di affissione delle pubblicazioni in Municipio, è di otto giorni consecutivi, dopo di che l'Ufficiale di Stato Civile rilascia il certificato di avvenuta pubblicazione, che ha validità semestrale. I minorenni che intendono sposarsi devono presentare copia autenticata del Tribunale dei Minori che autorizza il matrimonio. |
| Quando | lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00 martedì dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 15.00 alle 17.00 sabato dalle 9.00 alle 11.00 |
| Dove | Stato Civile - P.zza C.A. Dalla Chiesa, 9 |
| Telefono | 011/9115310 |
| Referente | |
| Tempi di erogazione | |
| Fax | 011/9115338 |
| Note | Sono possibili tre tipi di celebrazione:
L'atto di matrimonio deve sempre essere controfirmato dai testimoni, dal celebrante e dagli sposi. Questo dà la possibilità di riconoscere i figli naturali per legittimarli e di decidere o meno per il regime di separazione dei beni. |
Aggiornato al 6 marzo 2006