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NASCITA - DENUNCIA
PER CHILa dichiarazione di nascita è resa indistintamente da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale scelta della madre di non essere nominata.
COSA FARELa dichiarazione può essere resa, entro 10 giorni, presso il comune nel cui territorio è avvenuto il parto o entro 3 giorni presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita. In tale ultimo caso è trasmessa dal direttore sanitario all'ufficiale di stato civile competente nei 10 giorni successivi, anche attraverso l'utilizzazione di sistemi di comunicazione telematici.
I genitori, o uno di essi, hanno facoltà di dichiarare, entro 10 giorni dal parto, la nascita nel proprio comune di residenza. Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso comune, salvo diverso accordo tra di loro, la dichiarazione di nascita è resa nel comune di residenza della madre. In tali casi il comune nel quale è resa la dichiarazione deve procurarsi l'attestazione dell'avvenuta nascita presso il centro di nascita che risulta dalla dichiarazione. Ove la nascita sia avvenuta al di fuori di un centro di nascita è necessario produrre una dichiarazione sostitutiva.
QUANDOLunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00
martedì dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 15.00 alle 17.00
sabato dalle 9.00 alle 11.00
DOVEStato Civile - P.zza C.A. Dalla Chiesa, 9
TELEFONO011/9115308
RESPONSABILE 
TEMPI DI EROGAZIONE 
FAX011/9115338
NOTENon è ammesso dare al bambino un nome che nella lingua italiana è femminile o viceversa. Non si possono inoltre dare nome di sorelle o fratelli viventi, il nome del padre.

Aggiornato al 6 marzo 2006


 
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