| PER CHI | La dichiarazione di nascita è resa indistintamente da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale scelta della madre di non essere nominata. |
|---|---|
| COSA FARE | La dichiarazione può essere resa, entro 10 giorni, presso il comune nel cui territorio è avvenuto il parto o entro 3 giorni presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita. In tale ultimo caso è trasmessa dal direttore sanitario all'ufficiale di stato civile competente nei 10 giorni successivi, anche attraverso l'utilizzazione di sistemi di comunicazione telematici. I genitori, o uno di essi, hanno facoltà di dichiarare, entro 10 giorni dal parto, la nascita nel proprio comune di residenza. Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso comune, salvo diverso accordo tra di loro, la dichiarazione di nascita è resa nel comune di residenza della madre. In tali casi il comune nel quale è resa la dichiarazione deve procurarsi l'attestazione dell'avvenuta nascita presso il centro di nascita che risulta dalla dichiarazione. Ove la nascita sia avvenuta al di fuori di un centro di nascita è necessario produrre una dichiarazione sostitutiva. |
| QUANDO | Lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00 martedì dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 15.00 alle 17.00 sabato dalle 9.00 alle 11.00 |
| DOVE | Stato Civile - P.zza C.A. Dalla Chiesa, 9 |
| TELEFONO | 011/9115308 |
| RESPONSABILE | |
| TEMPI DI EROGAZIONE | |
| FAX | 011/9115338 |
| NOTE | Non è ammesso dare al bambino un nome che nella lingua italiana è femminile o viceversa. Non si possono inoltre dare nome di sorelle o fratelli viventi, il nome del padre. |
Aggiornato al 6 marzo 2006