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Dichiarazione di ospitalità a cittadino extracomunitario
Articolo 7 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Per chiPer chi ospita un cittadino extracomunitario, anche se minore, nella propria abitazione deve darne comunicazione entro 48 ore all'Autorità di Pubblica Sicurezza del luogo ove si trova l'immobile.
Cosa fare

Qualora non vi sia la Questura o un Commissariato di Polizia, l'Autorità competente a ricevere l'atto è il Sindaco. La dichiarazione deve essere fatta dalla persona proprietaria dell'immobile o titolare del contratto di locazione compilando l'apposito modulo.
Per il calcolo delle 48 ore sono esclusi i giorni festivi.
Lo stesso obbligo sussiste per chiunque ceda la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani a cittadini extracomunitari.
La dichiarazione deve contenere: generalità del denunciante, generalità dello straniero, estremi del passaporto o documento di identificazione dello straniero, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata o ospitata, il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.
Documenti da presentare
Alla dichiarazione di ospitalità allegare fotocopia del documento di riconoscimento, in corso di validità, del dichiarante.
Si consiglia, in caso di dubbi, di allegare anche fotocopia del passaporto o documento di identità dello straniero.

N.B. La dichiarazione di ospitalità non sostituisce ma si aggiunge alla comunicazione di cessione fabbricato nel caso di cessione di fabbricato o di una parte di esso.

QuandoLunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12
martedì e giovedì dalle 15 alle 17
DovePolizia Municipale - Palazzo Comunale Via Siccardi, 4
Telefono011-9101620
011-9115353
ResponsabileComandante Fiorenzo Meglio
Fax011-9115360
Note

Normativa di riferimento
Articolo 7 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286
"1. Chiunque, a qualsiasi titolo, da alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, é tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza.
2 La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione é dovuta".

Dichiarazione di ospitalità a cittadino extracomunitario (ai sensi dell'art. 7. D.lgs. 25 luglio 1998 n° 286 e successive modifiche)
In caso di inottemperanza è prevista una sanzione amministrativa dell'importo di € 320,00.

Pubblicato il 28 settembre 2009


 
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