| Che cos'è | La dichiarazione di chi non sa o non può firmare è raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento dell'identità del dichiarante. Il pubblico ufficiale attesta che la dichiarazione è stata a lui resa dall'interessato in presenza di una impossibilità a firmare. NB: non necessita più la presenza dei testimoni. La dichiarazione, nell'interesse di chi si trovi in situazione di impedimento temporaneo (per motivi di salute), è sostituita dalla dichiarazione, contenente espressa indicazione dell'esistenza di un impedimento, resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità del dichiarante. NB: tali disposizioni non si applicano in materia di dichiarazioni fiscali |
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| Cosa fare | Le dichiarazioni sostitutive di certificazione (art. 46 del DPR 445/2000) deve essere firmata dal cittadino interessato, senza necessità di autenticazione (anche quando è rivolta ai soggetti privati) e non richiede imposta di bollo. Può essere scritta in carta libera o sugli apposti moduli preparati dalle amministrazioni e presentata all'ufficio interessato, anche a mezzo di altra persona, oppure inviata per fax (senza allegare la fotocopia del documento di identità) o per via telematica. Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (artt. 38 e 47 del DPR 445/2000) attestano: 1. i fatti, le qualità personali e gli stati a conoscenza del diretto interessato, non compresi nell'elenco dei dati autocertificabili con dichiarazione sostitutiva di certificazione (vedi sopra); 2. la conformità all'originale della copia di un documento (come "Autentica di copia"): 3. lo smarrimento di documenti ai fini del rilascio del duplicato (art. 37 del DPR 445/2000), nei casi in cui la legge non preveda la denuncia all'autorità giudiziaria (esempio libretto lavoro). Tutte le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rivolte alle amministrazioni ed ai gestori di servizi pubblici, anche quelle non collegate ad una domanda, devono essere firmate davanti al dipendente dell'ufficio interessato, oppure presentate o inviate con la fotocopia, che deve essere inserita nel fascicolo, del documento d'identità della persona che le ha firmate e non richiedono autenticazione. Le domande sono invece soggette a imposta di bollo, nei casi in cui era già previsto in precedenza. Nei rapporti con i privati la firma delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà deve essere autenticata, con il conseguente pagamento dell'imposta di bollo. Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà hanno valore definitivo e la stessa validità temporale dell'atto che sostituiscono. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di servizi pubblici che non accettano le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà violano i doveri d'ufficio. |
| Quando | Lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00 martedì dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 15.00 alle 17.00 sabato dalle 9.00 alle 11.00 |
| Dove | Anagrafe - P.zza gen.le C.A. Dalla Chiesa, 9 |
| Telefono | 011/9115301 |
| Referente | |
| Tempi di erogazione | |
| Fax | 011/9113286 |
| Note | Il rilascio di dichiarazioni non veritiere è perseguito penalmente ai sensi di legge. E' previsto il servizio di autentica della firma a domicilio per coloro che hanno difficoltà di movimento. |
Aggiornato al 2 marzo 2006