Accettazione dell'eredità
Dopo l'apertura della successione è necessaria l'accettazione dell'eredità da parte del chiamato o dei chiamanti, l'erede ha dieci anni di tempo per accettare; l'accettazione può essere espressa per atto pubblico o scrittura privata, oppure tacita quando l'erede si comporta di fatto come tale.
L'accettazione dell'eredità può essere una accettazione pura e semplice, oppure una accettazione con beneficio di inventario.
La prima comporta che i beni del defunto si confondano con il patrimonio dell'erede, con la conseguenza che l'erede dovrà pagare i debiti del defunto non solo con i beni ereditati ma anche con il proprio patrimonio.
La seconda comporta che il patrimonio del defunto diventa dell'erede ma resta separato dagli altri beni dell'erede; quindi la responsabilità patrimoniale dell'erede comprende solo i beni ereditati.
L'erede, prima che sia decorso il termine per accettare, può rinunciare all'eredità.
La rinuncia va compiuta con le stesse formalità che sono richieste per l'accettazione beneficiata.
Se gli eredi, testamentari o per legge, sono due o più, tra loro si instaura la comunione ereditaria, i coeredi partecipano alla comunione in proporzione della loro quota ereditaria.
La divisione
Ciascuno dei coeredi può chiedere la divisione che può essere:
- amichevole: fatta con il consenso di tutti i coeredi
- giudiziale: se i coeredi non sono d'accordo, ciascuno di loro può chiederlo all'autorità giudiziaria. Il giudice provvederà alla determinazione dell'attivo e del passivo dell'eredità, disponendo la vendita di beni per il pagamento dei debiti ereditari e procedendo alla formazione delle porzioni da assegnare ai singoli condividendi. Se i coeredi hanno quote uguali le porzioni di ciascuno vengono estratte a sorte. In caso contrario, quando i beni non siano divisibili, il coerede con maggior quota può chiederne l'assegnazione in natura, con conguaglio in denaro a favore degli altri, altrimenti si vendono i beni e si divide fra i coeredi la somma ricavata.