Assicurazioni
Liquidazioni di assicurazioni sulla vita agli eredi non fanno parte della massa ereditaria. Le assicurazioni sono contratti tipici stipulati a favore di terzi. Benché tali liquidazioni siano direttamente legate alla morte dell'assicurato, esse vanno tuttavia ai beneficiari stabiliti per contratto. Non si tratta quindi di una fattispecie rilevante ai fini dell'eredità, in quanto agli eredi non vengono trasferiti diritti del defunto.
Diversa è la situazione quando si tratta di prestazioni assicurative, come ad esempio pagamenti a titolo di risarcimento di danni all'assicurato stesso, liquidati quando ancora era in vita. Tali pagamenti costituiscono una normale voce dell'attivo della massa ereditaria.