La successione testamentaria
La successione testamentaria è la più frequente.
Il testamento é un atto formale: il testamento orale non è ammesso; per essere valido, il testamento deve essere redatto in una delle forme seguenti:
- testamento olografo: è scritto, datato e sottoscritto tutto di mano dal testatore;
- testamento pubblico: é scritto dal notaio dopo che il testatore gli ha esposto le sue ultime volontà davanti a due testimoni: lo sottoscrivono il testatore, i testimoni ed il notaio.
- testamento segreto: è scritto in un qualunque foglio di carta anche da persona diversa dal testatore; il testatore in persona davanti a due testimoni consegna il foglio chiuso ad un notaio, quindi annota all'esterno del foglio o della busta tutte le formalità compiute davanti a lui.
Il testamento olografo e il testamento segreto devono essere pubblicati davanti a un notaio dopo l'apertura della successione: altrimenti non possono essere fatti valere. L'invalidità del testamento può portare alla nullità o annullabilità.
Il testamento è nullo quando sia contrario a norme imperative come, per esempio, i difetti di forma o il motivo illecito.
L'azione di nullità può essere esercitata da qualunque interessato.
Le cause di annullabilità dei testamenti sono di triplice ordine:
- difetti di forma che non comportano nullità;
- annullabilità per incapacità di disporre, come per esempio il testamento del minore o dell'interdetto;
- annullabilità per vizi della volontà, quando cioè il testamento è affetto di errore, violenza o di dolo.
L'azione di annullamento spetta a qualunque interessato, si prescrive nel termine di cinque anni, che decorrono, nel caso di incapacità dalla data di esecuzione del testamento o, nei casi di vizi del volere, da quella della loro scoperta.