Avvertenze
La pubblicazione dei testi non ha carattere di ufficialità.
La normativa che regola il settore può essere soggetta a modifiche, pertanto,
nonostante il nostro impegno a modificare tempestivamente le informazioni, queste si intendono riferite
alla data dell'ultimo aggiornamento che compare su ogni singola scheda.
Per eventuali conferme si può prendere contatto direttamente con l'Ufficio di Anagrafe o con l'U.R.P. - Relazioni con il Pubblico
Gli argomenti trattati che non sono di stretta pertinenza comunale, andranno approfonditi dagli interessati contattando direttamente gli uffici e gli enti competenti. I testi pubblicati dovranno essere considerati esclusivamente come prime informazioni e non potranno essere presi come validi per intraprendere qualsiasi genere di azione.
Introduzione
Informare correttamente il Comune del luogo in cui si vive è un obbligo per tutti i cittadini. In particolare per i cittadini stranieri è fondamentale comunicare tempestivamente ogni volta che si cambia indirizzo o residenza.
Per dichiarare il cambiamento della propria abitazione, occorre che il cittadino già abiti materialmente nella nuova casa. Non è indispensabile che siano presenti tutte le condizioni che consentano l'abitabilità dell'immobile (luce, gas, acqua, mobili ecc.), né che il luogo di dimora abituale abbia necessariamente le caratteristiche di un'abitazione. Ai fini Anagrafici, infatti, in linea generale, ha rilevanza unicamente la situazione di fatto, cioè l'effettiva presenza nel luogo dichiarato.
La dichiarazione del cittadino della propria nuova abitazione da sola non è sufficiente, ma occorre che questa sia confermata da verifiche oggettive: quindi il personale comunale, appositamente incaricato, effettuerà i controlli previsti dalla legge per accertare che il cittadino abiti effettivamente nel luogo che ha dichiarato. La registrazione definitiva in anagrafe della nuova residenza potrà avvenire solo a conclusione del procedimento, ma la data di decorrenza dell'iscrizione sarà quella in cui è stata presentata in Anagrafe la dichiarazione di cambio di indirizzo o residenza.
L'eventuale provvedimento di non accoglimento della richiesta, sarà comunicato all'interessato che potrà riproporre la domanda o fare ricorso:
- entro 30 giorni, al Prefetto;
- entro 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.);
- entro 120 giorni, al Capo dello Stato;
- entro i termini di prescrizione ordinaria, al giudice ordinario;
Gli aggiornamenti sulla patente di guida e la carta di circolazione dei veicoli vengono effettuati direttamente dall'Ufficio Anagrafe che comunica le variazioni anche agli altri uffici comunali, all'A.S.L., all'Anagrafe tributaria, all'INPS.