Avvertenze

La pubblicazione dei testi non ha carattere di ufficialità.

La normativa che regola il settore può essere soggetta a modifiche, pertanto, nonostante il nostro impegno a modificare tempestivamente le informazioni, queste si intendono riferite alla data dell'ultimo aggiornamento che compare su ogni singola scheda.
Per eventuali conferme si può prendere contatto direttamente con l'Ufficio di Stato Civile o con l'U.R.P. - Relazioni con il Pubblico

Gli argomenti trattati che non sono di stretta pertinenza comunale, andranno approfonditi dagli interessati contattando direttamente gli uffici e gli enti competenti. I testi pubblicati dovranno essere considerati esclusivamente come prime informazioni e non potranno essere presi come validi per intraprendere qualsiasi genere di azione.

Introduzione

L'art.29 della Costituzione Italiana stabilisce:
"La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare".

Il matrimonio può essere celebrato davanti ad un Ufficiale dello Stato Civile (MATRIMONIO CIVILE), davanti ad un Ministro del Culto Cattolico (MATRIMONIO CONCORDATARIO), davanti ad un Ministro di uno dei Culti Acattolici ammessi in Italia (MATRIMONIO ACATTOLICO) e davanti ad un Ministro delle Confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato sono regolati sulla base di "Intese" con le relative Rappresentanze (MATRIMONIO REGOLATO DALLE INTESE).

La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalla "PUBBLICAZIONE".

Nel verbale di richiesta della pubblicazione i nubendi confermano l'ESISTENZA DELLE CONDIZIONI NECESSARIE PER CONTRARRE MATRIMONIO.