Amianto.

Ultima modifica 30 giugno 2020

L’amianto è un minerale naturale a struttura microcristallina, di aspetto fibroso della classe chimica dei silicati, molto diffuso in natura che si ottiene attraverso una attività estrattiva. E’ resistente al fuoco, all'abrasione, alla trazione e all'azione degli acidi, ha proprietà fonoassorbenti e termoisolanti e per questa sua versatilità ha trovato per molti anni numerose applicazioni, nel settore edilizio, industriale, ferroviario e in molti altri campi.
Dal 1992 è vietata l’estrazione, l’importazione, l’esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto o di prodotti contenenti amianto.

Come tutti i manufatti, anche quelli contenenti amianto subiscono, con il passare del tempo, un deterioramento naturale, per via dell’esposizione agli agenti atmosferici, o un danneggiamento causato da lavorazioni o interventi di manutenzione, riparazione, ecc. In questi casi, a seguito della possibile dispersione di fibre nell'atmosfera si possono verificare rischi per la salute.

Responsabilità del proprietario di un immobile contenente amianto

Dal momento in cui vengono rilevati materiali contenti amianto in un edificio, essi, fintanto che non verranno definitivamente rimossi, devono essere sottoposti a un programma di controllo periodico e ad un’attività di manutenzione e custodia, operazioni tutte contenute nel documento che è sinteticamente definito come piano di controllo e manutenzione, al fine di impedire il loro danneggiamento e la conseguente dispersione di fibre.

Quindi un programma di controllo e manutenzione è l’obbligo primario di chiunque abbia la responsabilità di immobile contenente amianto.

Il Programma di controllo e manutenzione è costituito da una serie di misure di natura tecnica, ma soprattutto organizzativa e procedurale, nonché di informazione, finalizzate a raggiungere i seguenti obiettivi:

  • mantenere in buone condizioni i materiali contenenti amianto;
  • prevenire il rilascio e la dispersione secondaria di fibre;
  • intervenire correttamente quando si verifichi un rilascio di fibre;
  • verificare periodicamente le condizioni dei materiali contenenti amianto

Il proprietario dell’immobile e/o il responsabile dell’attività che vi si svolge deve:

  • Dotarsi di un “Programma di controllo e manutenzione” dei materiali contenenti amianto. Viste le valutazioni che devono essere effettuate per determinare le misure da adottare, il “Programma di controllo e manutenzione” deve essere redatto da figura professionalmente competente in materia;
  • Designare una figura responsabile che effettui i controlli e coordini tutte le attività previste nel “Programma di controllo e manutenzione”
  • Tenere una documentazione da cui risulti l’ubicazione dei materiali contenenti amianto. Sulle installazioni soggetti a frequenti interventi manutentivi (caldaie, tubazioni) devono essere poste avvertenze, per evitare che l’amianto venga inavvertitamente disturbato
  • Garantire il rispetto di misure di sicurezza durante le attività di pulizia, manutenzione e ogni attività che possa causare un disturbo dei materiali di amianto. Dovrà essere predisposta una procedura per le attività di manutenzione e di tutti gli interventi dovrà essere tenuta una documentazione verificabile
  • Fornire una corretta informazione agli occupanti dell’edificio sulla presenza di amianto nel fabbricato, sui potenziali rischi e sui comportamenti da adottare
  • (in caso di presenza di materiali friabili) Far ispezionare l’edificio una volta l’anno da personale in grado di valutare le condizioni dei materiali, redigere un rapporto con documentazione fotografica. Copia del rapporto va trasmessa all’ASL. L’ASL può prescrivere di effettuare un monitoraggio ambientale periodico delle fibre aerodisperse all’interno dell’edificio.
  • Valutare la necessità di un intervento di bonifica.

Il “Programma di controllo e manutenzione” può essere richiesto da un Organo di controllo e deve essere presentato in caso di sopralluogo finalizzato alla verifica dello stato di conservazione dei materiali contenenti amianto. In assenza del “Programma di controllo e manutenzione” verrà applicata una sanzione da un minimo di € 3.615,00 ad un massimo di € 18.076,00 (cfr. Legge n. 257/1992 art. 15)

Bonifica

Quando infatti si riscontra che il materiale contenente amianto è friabile, danneggiato o deteriorato, è necessario richiedere un intervento di bonifica.
La norma di riferimento è il Decreto Ministeriale del 6 settembre 1994 che si applica alle strutture edilizie ad uso civile, commerciale o industriale, aperte al pubblico o comunque di utilizzazione collettiva.
Le tecniche di bonifica previste dal D.M. 6/9/94 sono:
•    la rimozione,
•    l’incapsulamento
•    il confinamento.
La rimozione è il procedimento più diffuso perché elimina ogni potenziale fonte di esposizione.
L’incapsulamento consiste nel trattamento dell’amianto con prodotti penetranti o ricoprenti che tendono ad inglobare le fibre di amianto e a costruire una pellicola di protezione sulla superficie esposta. Occorre verificare periodicamente l’efficacia di questo metodo che con il tempo può alterarsi o essere danneggiato, ed al tempo stesso occorre effettuare un programma di controllo e manutenzione.
Il confinamento consiste nell’installazione di una barriera a tenuta che separi l’amianto dalle aree occupate dell’edificio. Anche in questo caso bisogna continuare ad effettuare un programma di controllo e manutenzione.
Il trattamento va seguito da ditte specializzate e autorizzate per garantire che le procedure avvengano secondo quanto stabilito dalla norma. Ogni intervento di rimozione o smaltimento dei materiali contenenti amianto deve essere preceduto dalla stesura di un piano di lavoro da parte dell’impresa che svolge i lavori. Dopo che l’impresa ha presentato il piano all’ASL di competenza per la verifica e l’approvazione, si è autorizzati a dare inizio ai lavori.
Le ditte specializzate e autorizzate devono essere iscritte presso l’Albo Nazionale Gestori Ambientali nelle categorie 10 A e 10 B: per la verifica di tali requisiti, e per ogni informazione in merito, fare riferimento al sito istituzionale https://www.albonazionalegestoriambientali.it/ElenchiIscritti.aspx

Come chiedere un controllo

Chi constata la presenza di materiale presumibilmente contenente amianto in cattivo stato di conservazione, segnala il fatto all’Ufficio Ambiente, possibilmente attraverso il modulo predisposto a tale scopo. (Modulo)
L’ufficio avvia un procedimento volto all’accertamento dello stato di conservazione dei materiali presumibilmente contenenti amianto e trasmette l'esposto ad A.R.P.A. Piemonte, che procede al campionamento e alla verifica dello stato di conservazione dei manufatti presenti presso il sito segnalato. La relazione contenente le risultanze degli accertamenti effettuati viene trasmessa dall'A.R.P.A. all'A.S.L., la quale provvede a eseguire la valutazione dell'indice di esposizione della popolazione o dei lavoratori.
L’A.S.L. inoltra ad A.R.P.A. l'analisi complessiva del rischio proponendo i provvedimenti da adottarsi ai fini della tutela della salute pubblica ed ai sensi della D.G.R. 40-5092 del 18/12/2012.
Acquisito il parere dell'A.S.L., l'A.R.P.A. trasmette la documentazione e le relative proposte al Comune, il quale procede all'emissione dei provvedimenti di propria competenza.

Riferimenti normativi

  • Legge 27 marzo 1992, n. 257 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto";
  • Decreto Ministeriale 6 settembre 1994 "Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto";
  • Decreto 20 agosto 1999 - "Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto";
  • Legge Regionale n. 30 del 14.10.2008 "Norme per la tutela della salute, il risanamento dell’ambiente, la bonifica e lo smaltimento dell'amianto";
  • Deliberazione della Giunta Regionale n. 40-5094 del 18.12.2012 "Protocollo regionale per la gestione di esposti / segnalazioni relativi alla presenza di coperture in cemento - amianto negli edifici".
  • Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2013, n. 25-6899 "Approvazione delle Indicazioni operative per la rimozione e la raccolta di modeste quantità di materiali contenenti amianto in matrice cementizia o resinoide presenti in utenze civili da parte di privati cittadini."

Autosmaltimento di piccole quantità di Amianto

La Regione Piemonte attraverso la Deliberazione della Giunta regionale del 18 Dicembre 2013 n. 25 – 6899 “Approvazione

delle indicazioni operative per la rimozione e la raccolta di modeste quantità di materiali contenenti amianto in matrice cementifera e resinoide presenti in utenze civili da parte di privato cittadino”, ha riconosciuto la possibilità (a specifiche condizioni elencate di seguito), ai proprietari di manufatti in cemento amianto di dar corso autonomamente alla loro rimozione e raccolta.

REQUISITI

Il soggetto che procede alla rimozione/raccolta del materiale contenente amianto in matrice compatta deve essere esclusivamente il proprietario senza l’ausilio di terzi (es. conoscenti e/o familiari).

Di seguito sono elencati specificamente le casistiche di intervento e le quantità massime di asportazione.

 

TIPOLOGIA MANUFATTO

QUANTITA’

Lastre piane o ondulate

15 per una superficie di circa 30 MQ

Pannelli

15 per una superficie di circa 30 MQ

Canne fumarie

3 metri lineari

Altre tubazioni

3 metri lineari

Piccole cisterne o vasche

n. 2 di dimensione max 500 litri

Cassette per il ricovero degli animali

n. 1

Piastrelle per pavimenti Linoleum/vinil amianto

15 MQ

 

ESCLUSI DALLA RIMOZIONE /RACCOLTA

  • MANUFATTI IN AMIANTO IN MATRICE FRIABILE

- COIBENTAZIONI DI TUBAZIONI E CALDAIE, COIBENTAZIONI DI SOFFITTI, POLVERINO IN AMIANTO, PANNELLI IN CARTONE/AMIANTO

  • MANUFATTI IN AMIANTO IN MATRICE COMPATTA NON INTEGRI O DANNEGGIATI

- LASTRE E TUBAZIONI CHE VISIBILMENTE SI PRESENTANO IN CATTIVO STATO DI CONSERVAZIONE CON PARTI MANCANTI E BORDI ROVINATI

 

 

INTERVENTI CHE SI POSSONO EFFETTUARE (in condizioni climatiche ottimali)

Manufatti ubicati all’esterno

 

Coperture in cemento-amianto

Installate ad una altezza massima di

2.00 mt dal piano di campagna

 

Prive di canale di gronda

 

Non attigue e non sporgenti su finestre e balconi di altre abitazioni

 

Facilmente raggiungibili con l’impiego di scale o trabattelli

 

LE LASTRE IN CEMENTO–AMIANTO NON SONO CALPESTABILI

 

 

 

PROCEDURE OPERATIVE A CARICO DEL PRIVATO CITTADINO

FASE 1

Prima dell’intervento compilazione della dichiarazione dell’esecuzione di auto rimozione di MCA.

48 ore prima consegnare all’ Igiene Pubblica ASL, ufficio SISP, la dichiarazione in triplice copia. L’ASL timbra le copie ne trattiene una agli atti e ne restituisce 2 al cittadino

Contattare la ditta autorizzata allo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto che deve essere iscritta all’albo nazionale gestori ambientali – categoria 5 CER 17.06.2005

 

FASE 2

Effettuare l’intervento attenendosi scrupolosamente alle procedure di sicurezza.

Stoccare il materiale rimosso rigorosamente trattato e confezionato

 

FASE 3

Consegnare alla ditta autorizzata allo smaltimento del MCA le due copie della dichiarazione timbrate da ASL. L’operatore firma e timbra le copie ne trattiene una e la restante restituisce al cittadino

 

FASE 4

Trasmettere entro un mese al SISP copia della dichiarazione firmata e timbrata dalla ditta e copia del formulario rifiuti rilasciato dalla discarica e bolla di trasporto.

 

 

È estremamente importante sottolineare che le procedure di rimozione/raccolta non devono assolutamente costituire fonte di pericolo né per il soggetto che procede alla rimozione né per le persone e l’ambiente circostante.

Per maggiori informazioni sia sulla documentazione necessaria per dar corso a tale procedura sia per le ulteriori prescrizioni per la sua messa in atto, contattare l’Ufficio Ambiente ai numeri 011/9115405-407, oppure andare sul sito della regione per poter visionare la D.G.R. 18 dicembre 2013, n. 25-6899 istitutiva della procedura dell’autosmaltimento: Autosmaltimento piccole quantità di amianto
 


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