Guida accompagnata a 17 anni

Ultima modifica 18 ottobre 2017

La novità è entrata in vigore il 21 aprile 2012. Ecco di seguito la sintesi delle modifiche di legge introdotte integrando alcuni commi all'articolo 115 del codice della strada.

Chi può condurre

Il diciassettenne già titolare di una patente di guida. Oggi pertanto il titolare di patente A1. Ovviamente non può essere ottenuta autorizzazione qualora la patente posseduta dal minore sia scaduta di validità ovvero se sulla stessa gravino provvedimenti ostativi alla guida.

Quali autoveicoli condurre

Autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, con esclusione del traino di qualunque tipo di rimorchio.

Limitazioni

  • nel rispetto dei limiti di potenza specifica riferita alla tara di cui all'articolo 117, comma 2-bis. In pratica non può condurre autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t. Nel caso di veicoli di categoria M1, ai fini di cui al precedente periodo si applica un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kW. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell'articolo 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo
  • non può prendere posto alcun passeggero diverso dall'accompagnatore
  • il veicolo adibito a tale guida deve essere munito di un apposito contrassegno recante le lettere alfabetiche "GA".

Come ottenere autorizzazione per condurre autoveicoli a diciassette anni

Dopo aver effettuato almeno dieci ore di corso pratico di guida, delle quali almeno quattro in autostrada o su strade extraurbane e due in condizione di visione notturna, presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato. La formulazione "in autostrada o su strade extraurbane" non è "felice". Infatti, così come è scritta la norma, confermata poi dal decreto ministeriale di cui si farà cenno in seguito, le quattro ore di guida, fuori centro abitato, possono essere effettuate in qualsiasi strada in modo indipendente dalla sua classificazione (quindi anche vicinale). Manca infatti, sia nel testo dell'articolo 115 che nel decreto ministeriale, qualsiasi riferimento alle strade extraurbane principali.

Violazioni commesse nella fase di guida accompagnata

  • Per le violazioni "minori", si applica la normale procedura sanzionatoria del codice della strada e pertanto, trattandosi di minore, la violazione deve essere contestata al responsabile dell'infrazione nella persona dell'esercente la potestà genitoriale (come da circolare n. 300/A/1/45328/131/S/1/1 del 10 novembre 2005 del Ministero interno)
  • Per le violazioni per le quali il codice della strada prevede le sanzioni amministrative accessorie di cui agli articoli 218 e 219, è sempre disposta la revoca dell'autorizzazione alla guida accompagnata.
  • Nell' ipotesi di revoca dell'autorizzazione, questa non può più essere conseguita

Quando scade l'autorizzazione

Salvo il caso di revoca prevista dall'ipotesi precedente, l'autorizzazione decade di validità al compimento del diciottesimo anno di età.
Risultano pertanto evidenti due considerazioni:

Prima
Per chi effettua il controllo su strada, non è sufficiente verificare la presenza dell'autorizzazione, del giusto accompagnatore, la mancanza di passeggeri, di rimorchio, il rispetto delle limitazioni previste dall'articolo 117 comma 2 bis cds. È anche necessario verificare l'età del conducente in quanto, se questi è maggiorenne, pur ancora in possesso di autorizzazione, questa non ha alcun valore e pertanto, se non titolare di autorizzazione per esercitarsi per la patente B (foglio rosa da diciottenne) risponde della violazione prevista e sanzionata

  • dall'articolo 125 codice della strada (titolare di patente A1 conduce autoveicolo per condurre il quale occorre patente B) se non accompagnato da persona idonea ad esercitare funzioni di istruttore di guida
  • dall'articolo 122, comma 7, codice della strada (sprovvisto di "foglio rosa" si esercita con a fianco persona idonea ad esercitare funzioni di istruttore di guida). In questa seconda ipotesi la stessa infrazione, in concorso, deve essere contestata all'accompagnatore che funge da istruttore di guida. Inoltre, per effetto di quanto disposto dall'articolo 196 comma 2 cds, la persona tenuta alla vigilanza (in questo caso chi funge da istruttore di guida) è obbligato in solido col conducente, o meglio con l'esercente la potestà del conducente, per la violazione commessa). Pertanto due atti a carico dell'accompagnatore: notifica come obbligato in solido per la violazione del conducente e violazione in concorso con quella del conducente

Seconda
Per il conducente potrebbe verificarsi una situazione curiosa. Si ricorderà come con la legge 120/2010 sia stata introdotta una sorta di sanzione accessoria a carico dei minorenni che si rendono responsabili delle violazioni previste e sanzionate dagli articoli 186 bis e 186 cds. Il minorenne che viola l'articolo 186 bis cds potrà conseguire la patente di guida di categoria B solamente a diciannove anni, ,mentre se ha violato l'articolo 186 cds a ventuno anni.
Si potrebbe pertanto verificare il caso di chi, autorizzato alla guida accompagnata a diciassette anni, al compimento della maggiore età, decadendo l'autorizzazione per la guida accompagnata non può condurre autoveicoli in quanto tenuto a "scontare" il ritardo per il conseguimento della patente B derivante dalla violazione commessa da minorenne all'articolo 186-bis o 186 c.d.s. (19 o 21 anni)
l'articolo 125 c.d.s. (titolare di patente A1 conduce autoveicolo per condurre il quale occorre patente B) se non accompagnato da persona idonea ad esercitare funzioni di istruttore di guida).
1. dall'articolo 122, comma 7, c.d.s. (sprovvisto di "foglio rosa" si esercita con a fianco persona idonea ad esercitare funzioni di istruttore di guida). In questa seconda ipotesi la stessa infrazione, in concorso, deve essere contestata all'accompagnatore che funge da istruttore di guida. Inoltre, per effetto di quanto disposto dall'articolo 196 comma 2 cds, la persona tenuta alla vigilanza (in questo caso chi funge da istruttore di guida) è obbligato in solido col conducente, o meglio con l'esercente la potestà del conducente, per la violazione commessa). Pertanto due atti a carico dell'accompagnatore: notifica come obbligato in solido per la violazione del conducente e violazione in concorso con quella del conducente.

Dove si può guidare

Ovunque in quanto nell'articolo 115 e nel decreto ministeriale non vi è traccia di alcuna limitazione in merito alla tipologia di strada confidando, di fatto, nel buon senso dell'accompagnatore


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