Passaggi di proprietà

Ultima modifica 24 ottobre 2023

Passaggio di proprietà di beni mobili registrati, dove per beni mobili registrati si intendono tutti i mezzi dotati di libretto di circolazione e comunque superiori a 50 cc di cilindrata, compresi camion, rimorchi e natanti.

Il Decreto Legge n. 223 del 4 luglio 2006 "Decreto Bersani", convertito con modificazioni in Legge n. 248 del 4 agosto 2006, all'art. 7 disciplina l'autenticazione delle sottoscrizioni degli atti e delle dichiarazioni che riguardano i beni mobili registrati, che possono essere effettuate anche dagli uffici comunali.
La competenza del Comune è limitata alla sola autenticazione della firma apposta in calce alla dichiarazione di vendita.

Pertanto, per il completamento della pratica, l'atto dovrà essere successivamente portato, entro sessanta giorni, presso uno degli Sportelli Telematici dell'Automobilista (uffici provinciali dell'ACI o della Motorizzazione Civile, delegazioni degli Automobile Club, studi di consulenza automobilistica abilitati).
Tali Uffici possono anche provvedere all'autentica della firma espletando l'intera pratica di trasferimento di proprietà.

Per il servizio svolto dalle Delegazioni ACI e dalle Agenzie di pratiche automobilistiche, in aggiunta alle imposte e tariffe previste per le formalità, sono dovuti i diritti d'agenzia.

Cosa fare

Il venditore deve presentarsi personalmente con un documento d'identità valido e il certificato di proprietà (in mancanza, il foglio complementare) già compilato nella parte sul retro (Spazio T).
L'autentica della firma ha un costo (obbligatorio per legge) di € 16 per imposta di bollo ed eventuali diritti di segreteria. Il rilascio è immediato.

Documenti necessari:

  • certificato di proprietà o foglio complementare,
  • un documento di identità valido,
  • e si utilizza lo spazio T posto sul retro del certificato di proprietà è necessaria una marca da bollo del valore di € 16 
  • in caso di dichiarazione bilaterale di vendita sono necessarie due marche da bollo del valore di € 16
  • l'atto di vendita del veicolo, redatto in una delle seguenti forme:
  • dichiarazione unilaterale di vendita nella forma di scrittura privata con firma del venditore autenticata da redigere sul retro del Certificato di proprietà, se disponibile
  • dichiarazione bilaterale di vendita nella forma di scrittura privata con firma del venditore e dell'acquirente autenticata in duplice originale in bollo.
  • Nel caso il bene mobile sia intestato a persona deceduta , colui che vende oltre all'autentica sul certificato di proprietà, deve autenticare anche la dichiarazione sostitutiva di atto notorio degli eredi

Attenzione

  • In caso di regime patrimoniale di comunione dei beni è necessaria la sottoscrizione di entrambi i coniugi.
  • Se il venditore è un cittadino extracomunitario, dovrà produrre in originale il suo permesso di soggiorno, oppure il permesso scaduto e la ricevuta della richiesta di rinnovo;
  • Se l'automezzo è di proprietà di una persona giuridica, il sottoscrittore dovrà comprovare il suo titolo con mezzi idonei (visura camerale o Certificato Camera di Commercio)
  • Se il soggetto sottoscrittore è diverso dal proprietario del veicolo, dovrà produrre idonea procura notarile del proprietario.

Ufficio di riferimento

Anagrafe

NOTE
In base alle norme vigenti, il Comune:

  • non può certificare che il cittadino, intenzionato a vendere il bene, sia l'effettivo proprietario di quel bene, perché il Comune non ha accesso ai registri in cui la proprietà è attestata;
  • non può neanche provvedere alla registrazione successiva del passaggio di proprietà, sempre perché non ha accesso ai registri e perché la legge non gli attribuisce il potere di farlo.

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