Scarichi di acque reflue non recapitanti in fognatura

Ultima modifica 13 marzo 2018

Scarichi di acque reflue non recapitanti in fognatura

Ai sensi dell’art. 2 della L.R. 48/93, laddove non sia possibile l’allaccio alla rete fognaria, è di competenza comunale quanto concerne le funzioni amministrative degli scarichi nelle acque superficiali, sul suolo e nel sottosuolo provenienti dagli insediamenti adibiti ad: abitazione, attività alberghiera/ristoranti, turistica, sportiva, ricreativa, culturale, scolastica e commerciale. L’autorizzazione è temporanea ed ha validità 4 anni (art. 19 del D.Lgs. 268/00. In tutti gli altri casi l’istanza di autorizzazione deve essere rivolta alla Città Metropolitana di Torino.

Le informazioni sintetiche circa le modalità e i limiti di accettabilità degli scarichi non recapitanti in fognatura (art. 17 L.R. 13/1990 e s.m.i) sono riportate a pag. 4 del modulo di Modulo Richiesta di autorizzazione.

Modulo richiesta


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