Ravvedimento operoso

Published on 18 Juni 2020 • 2020 , Tributi

Ravvedimento operoso dell’omesso, tardivo o insufficiente versamento dei tributi comunali (IMU, TASI, TARI, TOSAP, Imposta sulla Pubblicità)

A seguito delle modifiche apportate all’art. 13 del D.Lgs. 472/1997 e s.m.i. dall’art. 10bis del DL n. 124/2019 convertito con modificazioni in L. n. 157/2019, sono stati notevolmente ampliati i termini entro i quali il contribuente può regolarizzare l’omesso od il parziale pagamento di tributi comunali (IMU, TASI, TARI, TOSAP, Imposta sulla Pubblicità).

Se il versamento dei tributi comunali avviene in modo spontaneo prima della notifica di avvisi di accertamento, ovvero di richieste di informazioni o di esibizione di documenti, il contribuente ha diritto ad usufruire di sensibili riduzioni rispetto alla sanzione prevista dalla Legge.

L’articolo 13, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997 dispone che:

Il mancato o insufficiente versamento in acconto o saldo, entro le scadenze ordinarie, è punito con una sanzione amministrativa del 30% per ogni importo non versato;

Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione del 30% è ridotta alla metà, ossia diventa pari al 15%;

Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione del 15% è ulteriormente ridotta a un importo pari a 1/15 per ciascun giorno di ritardo.

Gli eventuali ritardi di pagamento rispetto alla scadenza ordinaria o differita sono sanabili attraverso l’istituto del “ravvedimento operoso”. leggi tutto


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