Beschreibung
Aggiornamento del 19/10/2026 - Con l'ordinanza nr 512/2026 è stato disposto che tutti gli impianti termici, come definiti dal D. Lgs 48/2020 presenti sul territorio, dal 15/10/2026 fino al 15/04/2027, dovranno attenersi alle seguenti condizioni di esercizio:
- la riduzione del periodo di esercizio con definizione della durata dello stesso dal 19/10/2026 al 05/04/2027;
- la riduzione del periodo di funzionamento per un massimo di 13 ore giornaliere compreso tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno;
- la riduzione di 1°C della temperatura dell’aria indicata all’art. 3 comma 1, del D.P.R. n. 74/2013, ossia 19°C + 2°C di tolleranza per tutti gli edifici ad esclusione di quelli adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili il cui limite rimane invariato a 18°C + 2°C di tolleranza.
La presente ordinanza non si applica:
- agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
- agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
- agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.
Al di fuori del periodo di accensione consentito e senza alcuna ulteriore disposizione delle Autorità, gli impianti termici possono essere attivati dal Responsabile solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l’esercizio e, comunque, per una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria sulla base della normativa sovraordinata (7 ore).
Il provvedimento legislativo nazionale di riferimento è il Decreto del Presidente della Repubblica n.74 del 2013.
In esso sono specificati:
- le date di inizio e fine della stagione termica;
- le temperature massime che non devono essere superate nei locali;
- le deroghe e le esclusioni.
Nella zona climatica E e, in generale tutta l'area di pianura e collinare del Piemonte, si possono attivare gli impianti dal 15 ottobre al 15 aprile di ogni anno per un massimo di 14 ore giornaliere tra le ore 05:00 e le ore 23:00.
In presenza di condizioni climatiche sfavorevoli, al di fuori dei periodi sopra riportati, nella Zona Climatica E (pianura e collina) gli impianti possono essere comunque attivati per un periodo massimo di 7 ore giornaliere senza che vi siano indicazioni o Ordinanze del Sindaco.
Per maggiori informazioni consulta la pagina dedicata della Regione Piemonte
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Letzte Aktualisierung: 19 Oktober 2026, 11:50