Formazione della lista di leva anno 2004

Published on 4 January 2021 • 2020 , News

Formazione della lista di leva anno 2004
Il Sindaco
Premesso che la sospensione della Leva obbligatoria già disposta a decorrere dal 1° gennaio 2005 dalla norma di cui all’art.1929, comma 1, del D. Lgs. 15 marzo 2010 n .66, non ha fatto cessare, nei confronti dei cittadini di sesso maschile, l’obbligo della loro iscrizione nelle liste di Leva di appartenenza; Visti gli articoli dal 1931 al 1937 del predetto Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n.66;
Rende noto

  1. Tutti i cittadini dello Stato di sesso maschile, nati nell’anno 2004 e che, quindi, nel corso del corrente anno compiono il diciassettesimo anno di età e che, agli effetti della leva, devono considerarsi legalmente domiciliati in questo Comune ai sensi dell’articolo 1932 del suddetto decreto legislativo n. 66/2010, hanno il dovere di farsi inserire, entro trenta giorni da oggi, nella lista di leva ed a fornire chiarimenti che in questa occasione potranno essere loro richiesti. Allo stesso obbligo sono anche sottoposti, i residenti in questo Comune che non possiedono alcuna cittadinanza. Ove tale domanda non sia fatta personalmente dai giovani anzidetti, hanno l’obbligo di farla i loro genitori o tutori.
  2. I giovani che non siano domiciliati in questo Comune, ma che vi abbiano la dimora abituale ai sensi dell’articolo 43 del codice civile, hanno facoltà di farsi iscrivere in queste liste di leva per ragioni di residenza. In questo caso la loro domanda equivale, per quanto concerne la leva, alla prova di cambiamento di domicilio, nel senso del successivo articolo 44 del codice civile stesso.
  3. Il 1° febbraio verrà pubblicato all’albo pretorio on-line, per quindici giorni, l’elenco degli iscritti, ai fini della presentazione di eventuali osservazioni, dichiarazioni o reclami.
  4. Nel corso dei mesi di febbraio e marzo, la lista verrà aggiornata con le nuove iscrizioni o cancellazioni che si rendessero necessarie, per l'invio definitivo al competente organo militare entro il 10 aprile.

La pubblicazione del presente manifesto equivale ad avviso di avvio del procedimento di iscrizione nelle liste di leva, ai sensi dell’art. 1932, comma 3, del D.Lgs. n. 66/2010.

Chivasso, 1° gennaio 2021

Il Sindaco
Claudio Castello
D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 - Art. 1933 -

Domicilio legale
1. Sono considerati legalmente domiciliati nel Comune:
a) i giovani dei quali il padre, o, in mancanza del padre, la madre o il tutore, abbia domicilio nel Comune, nonostante che essi dimorino altrove, siano assenti, espatriati, emancipati, detenuti o figli di un espatriato, o di un militare in effettivo servizio o prigioniero di guerra che abbia avuto l'ultimo domicilio nel Comune;
b) (lettera così corretta da comunicato 30 settembre 2010) i giovani coniugati, il cui padre, o, in mancanza del padre, la madre, abbia domicilio nel Comune, salvo che giustifichino di aver legale domicilio in altro Comune; c) (lettera così corretta da comunicato 30 settembre 2010) i giovani coniugati domiciliati nel Comune sebbene il padre o, in mancanza di questo, la madre, abbia domicilio altrove;
d) i giovani nati, domiciliati o dimoranti nel Comune, che siano privi di padre, madre e tutore;
e) i giovani nati o residenti nel Comune che, non trovandosi compresi in alcuno dei casi di cui alle precedenti lettere da a) a d), non giustifichino la loro iscrizione in altro Comune.

2. Agli effetti dell’iscrizione sulle liste di leva è considerato domicilio legale del giovane nato o dimorante all'estero il Comune dove egli o la sua famiglia sono da ultimo domiciliati nel territorio della Repubblica; ovvero, quando ciò non sia possibile precisare, il Comune designato dallo stesso giovane; ovvero, in mancanza di detta designazione, il Comune di Roma.


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