Sentenza Consiglio di Stato su Mauriziano

Published on 16 March 2021 • 2021 , News

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello proposto nel 2018 dal Comune di Chivasso e dalla Regione Piemonte contro la sentenza 959/2017 emessa dal TAR Piemonte sul ricorso presentato da Lega Ambiente.

Il Consiglio di Stato non ha accolto il ricorso in appello proposto nel 2018 dalla Regione Piemonte e dal Comune di Chivasso contro la sentenza n. 959 del 9 agosto 2017 emessa dal TAR Piemonte in favore di Lega Ambiente.
Resta quindi valida la pronuncia del TAR. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, accogliendo il ricorso proposto da Legambiente e da un privato cittadino, aveva annullato le delibere del Consiglio Comunale del Comune di Chivasso n. 80 del 21.12.2010 e della Giunta Regionale n. 11-2010 del 17.5.2011, tutte aventi ad oggetto l’approvazione del Piano Particolareggiato relativo alle aree del Mauriziano (4.11 e 5.25) e della contestuale Variante allo Strumento Urbanistico Generale Comunale vigente.
Va ricordato che il Progetto Preliminare del Piano Particolareggiato Edilizio in Variante, oggetto di giudizio in appello avanti al Consiglio di Stato, era stato approvato dal Consiglio Comunale in data 27 aprile 2009. La Regione Piemonte, con propria Deliberazione n.11 in data 17 maggio 2010, aveva successivamente approvato il Piano Particolareggiato dell’Area costituente contestuale Variante del Piano Regolatore Generale.
L’iniziativa urbanistica avviata dal Comune di Chivasso traeva origine dall’esigenza di includere nel processo di trasformazione edilizia anche l’area produttiva esistente in loco (fabbrica di carpenteria metallica) consentendo di liberare l’area da una evidente impropria localizzazione in stato di avanzato abbandono, oltreché di migliorare le dotazioni infrastrutturali d’area, spostando il tracciato della viabilità di attraversamento dell’area parco, in prossimità dell’edificato esistente, in modo tale da eliminare la previsione originaria di una strada che divide in due il parco.
La sentenza impugnata, faceva riferimento soprattutto a contraddizioni ravvisate nel processo di approvazione e supervisione della Regione Piemonte, evidenziando nel contempo le criticità idrogeologiche dell’area.
La Giunta Comunale, con deliberazione n. 49 del 16.02.2017 aveva autorizzato, considerandola un atto dovuto l’impugnazione della sentenza ritenendo doveroso ed opportuno che le Amministrazioni Pubbliche, per il principio di autotutela, si difendano in tutti i gradi del giudizio per sostenere la legittimità dei propri atti, e ritenendo inoltre che il TAR Piemonte non avesse tenuto in debita considerazione le opere di salvaguardia idraulica e messa in sicurezza realizzate dal Comune e collaudate dalla Regione Piemonte in data antecedente all’approvazione della variante stessa, che avevano migliorato concretamente il quadro geomorfologico dell’area in questione.
Il Consiglio di Stato ha tuttavia confermato la decisione emessa in primo grado che evidenziava le criticità idrogeologiche della zona e, nell’ottica di un’applicazione rigorosa del principio di precauzione, ravvisava che le opere di messa in sicurezza, risalenti al 2006, non fossero sufficienti per ritenere sicura la realizzazione del P.P.E. in questione.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto inoltre che il progetto avrebbe dovuto essere sottoposto alla Valutazione Ambientale Strategica, a seguito anche di una valutazione più accurata dello stato manutenzione dei corsi d’acqua ivi presenti.
In sintesi, sia il TAR in primo grado, sia il Consiglio di Stato in appello, per ragioni di sicurezza ambientale ed in considerazione del notevole impatto urbanistico, ambientale e paesaggistico del progetto, hanno evidenziato la necessità di annullare le deliberazioni regionali e comunali di approvazione, invitando le Amministrazioni ad approfondire gli studi al riguardo.

Chivasso, 16 marzo 2021

– Servizio Informazione


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