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Diritto all'autodeterminazione

Informazioni su testamento biologico e disposizioni per corpo, organi e tessuti

Data :

30 giugno 2025

Diritto all'autodeterminazione
Municipium

Descrizione

Cosa sono le DAT

Le Disposizioni Anticipate Di Trattamento, comunemente definite "testamento biologico" o "biotestamento", sono regolamentate dall’art. 4 della Legge 219 del 22 dicembre 2017, entrato in vigore il 31 gennaio 2018.

Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, a tutela del diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione della persona, la legge ribadisce il principio per cui nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge.

In previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte, la Legge prevede la possibilità per ogni persona di esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto su:

  • accertamenti diagnostici;
  • scelte terapeutiche;
  • singoli trattamenti sanitari.

Possono fare le DAT tutte le persone che siano:

  • maggiorenni;
  • capaci di intendere e di volere.

 

Come fare le DAT

È importante, prima di scrivere una DAT, acquisire adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte relative al rifiuto o consenso a determinati accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche e singoli trattamenti sanitari (es. nutrizione artificiale e idratazione artificiale). Per la stesura delle DAT ci si può far aiutare da un proprio medico di fiducia, così da poter anche ricevere le informazioni sanitarie necessarie per scegliere i trattamenti che si intende accettare/rifiutare.

La redazione delle DAT può avvenire in diverse forme:

  •  dal notaio (sia con atto pubblico, sia con scrittura privata in cui la persona scrive autonomamente le proprie volontà e fa autenticare le firme dal notaio), in entrambe i casi il notaio conserva l’originale;
  • presso l'Ufficio di stato civile del Comune di residenza (con scrittura privata) che provvede all’annotazione in un apposito registro;
  •  presso le strutture sanitarie competenti nelle regioni che abbiano regolamentato la raccolta delle DAT (con scrittura privata);
  •  presso gli Uffici consolari italiani, per i cittadini italiani all’estero (nell’esercizio delle funzioni notarili).

Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, le DAT possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare.

Nelle stesse forme le DAT sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento. Nei casi in cui “ragioni di emergenza e urgenza impedissero di procedere alla revoca delle DAT con le forme previste dai periodi precedenti, queste possono essere revocate con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l'assistenza di due testimoni" (art. 4 comma 7 l. 217/2019).

 

Dove sono consultabili le DAT

Tutte le DAT consegnate presso i notai, i Comuni, le strutture sanitarie competenti e i consolati italiani all’estero sono trasmesse e inserite nella Banca dati nazionale delle DAT istituita presso il Ministero della salute dalla legge di bilancio 2018. La Banca dati DAT, regolamentata dal DM 10 dicembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.13 del 17 gennaio 2020, è stata attivata a partire dal 01/02/2020.

Per le DAT raccolte a partire dal 01/02/2020 deve essere acquisito il consenso del disponente per la trasmissione di copia della DAT alla Banca dati nazionale delle DAT (ovvero indicare dove esse siano reperibili). Il disponente può anche esprimere il consenso per ricevere una notifica via email dell’avvenuta registrazione delle proprie DAT nella Banca dati nazionale.

Come indicato nell’Informativa della Banca dati DAT, è comunque diritto dei disponenti richiedere eventualmente la cancellazione di copia della DAT trasmessa. Possono accedere ai servizi di consultazione delle DAT registrate alla Banca dati nazionale, attraverso autenticazione SPID o CNS, il disponente e il fiduciario eventualmente da lui nominato nonché il medico che ha in cura il disponente in situazioni di incapacità di autodeterminarsi ed è chiamato ad effettuare accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche o eseguire trattamenti sanitari sul disponente.

 

Nomina del fiduciario e ruolo del medico

La Legge 219 prevede la possibilità di indicare nella DAT un fiduciario, la cui scelta è rimessa completamente alla volontà del disponente. La Legge si limita a prevedere che il fiduciario sia maggiorenne e capace di intendere e di volere. Il fiduciario è chiamato a rappresentare l’interessato nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.

Il medico è tenuto al rispetto delle DAT, le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con il fiduciario qualora:

  • le DAT appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente;
  • sussistano terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita.

Nel caso di conflitto tra il fiduciario e il medico, la decisione è rimessa al giudice tutelare.

Nel caso in cui le DAT non contengano l'indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, le DAT mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente. In caso di necessità il giudice tutelare provvede alla nomina di un amministratore di sostegno.

 

Deposito delle DAT

Il deposito delle DAT viene effettuato, previo appuntamento, presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune di Chivasso nei giorni e negli orari di apertura dell’ufficio, telefonando lunedì, mercoledì e venerdì dalle 12.00 alle 14.00, martedì e giovedì dalle 13.30 alle 15.30 al centralino al numero 01191151 selezionando prima 3 Anagrafe/Stato Civile e poi 2 Stato Civile

È richiesta la presenza del dichiarante ed eventualmente del fiduciario, muniti di documento di riconoscimento.

La dichiarazione deve essere redatta di proprio pugno, datata e sottoscritta dal dichiarante.

All’atto della consegna, verrà rilasciata apposita ricevuta, riportante il numero progressivo del registro.

 

Normativa

https://www.salute.gov.it/portale/dat/dettaglioContenutiDat.jsp?lingua=italiano&id=4954&area=dat&menu=vuoto


Carta d'Identità Elettronica

Dichiarazione di volontà sulla donazione di organi e tessuti

È possibile, per i cittadini maggiorenni, manifestare il proprio consenso o diniego alla donazione di organi e tessuti al momento del rilascio della Carta di Identità Elettronica. La legge prevede di potersi esprimere, in vita, con una semplice dichiarazione, in merito alla donazione di organi e tessuti al momento del rilascio del documento d’identità.

La manifestazione del consenso o diniego costituisce una facoltà e non un obbligo per il cittadino, che potrà comunque, in qualsiasi momento, cambiare idea sulla scelta fatta; sarà ritenuta valida, sempre, l'ultima dichiarazione resa in ordine di tempo, secondo le modalità previste.

La stessa dichiarazione verrà trasmessa in tempo reale dall'Ufficio Anagrafe al Sistema Informativo Trapianti, la banca dati nazionale informatizzata del Ministero della Salute.

L'inserimento di questa informazione nel SIT (Sistema Informativo Trapianti), oltre ad assicurare il rispetto della volontà del singolo, garantisce un più efficace funzionamento della rete trapiantologica. Questa banca dati, alla quale sono collegati il Centro Nazionale Trapianti, i Centri regionali e interregionali per i trapianti e le Aziende Sanitarie Locali, viene consultata, infatti, ventiquattr'ore su ventiquattro dai centri per i trapianti con riferimento a ciascun soggetto potenziale donatore, allorché questi sia sottoposto ad accertamento di morte.

Nel caso in cui il soggetto non si sia espresso in vita, il prelievo di organi è consentito SOLO SE I FAMILIARI (coniuge non separato, convivente more uxorio, figli maggiorenni, genitori, rappresentante legale) non si oppongono alla donazione, NON VALE il principio del silenzio assenso.

 

Modi per dichiarare la volontà alle donazioni:

  • presso gli uffici anagrafe dei Comuni al momento del rilascio o rinnovo della carta d’identità;
  • compilando il modulo dell'AIDO - Associazione Italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule: online, se si è in possesso della SPID o della firma digitale o presso una delle sedi dell'associazione;
  • firmando il modulo presso la propria Azienda Sanitaria Locale (Asl TO 4);
  • compilando il tesserino del CNT o il tesserino blu del Ministero della Salute, oppure una delle donor card distribuite dalle associazioni di settore; in questo caso è necessario stampare la tessera e conservarla tra i propri documenti personali. Inoltre è opportuno comunicare la propria decisione ai familiari;
  • riportando la propria volontà su un foglio bianco, comprensivo di data e firma; anche in questo caso è necessario custodire questa dichiarazione tra i propri documenti personali

Presso lo Sportello Unico Polivalente è possibile ritirare la brochure informativa durante gli orari di apertura.

per ulteriori informazioni consultare:

https://www.salute.gov.it/portale/home.html

www.donalavita.net

www.regione.piemonte.it


Informazioni per l'utilizzo del corpo e dei tessuti per finalità di studio, formazione medica e ricerca scientifica

La donazione del corpo alla scienza è un atto di generosità che permette di promuovere lo studio e la ricerca con ricadute positive sul miglioramento della salute, sulla conoscenza in ambito medico e scientifico e sulla formazione dei medici.

Le "Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica" (L. n.10/2020 e d.P.R. n.47/2023 e d.P.R. n.47/2023), prevedono che la dichiarazione di consenso alla donazione post mortem del proprio corpo o dei tessuti per fini di ricerca, debba essere redatta, in analogia con la legge n. 219/2017 sul consenso informato e sulle DAT, nelle forme previste per le dichiarazioni anticipate di trattamento, vale a dire per atto pubblico, per scrittura privata autenticata o per scrittura privata.

Per rendere la dichiarazione di consenso occorre essere maggiorenni.

La dichiarazione di consenso deve essere consegnata alla Asl di appartenenza, a cui spetta il compito di conservarla e di trasmetterla telematicamente alla Banca dati DAT.

La revoca al consenso può essere effettuata in qualsiasi momento e con le modalità appena illustrate.

 Al fine di ottimizzare l'utilizzo dei corpi dei defunti, sono stati istituiti con il Decreto direttoriale del 14 maggio 2021 Centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione dei corpi dei defunti e un Elenco degli stessi è tenuto dal Ministero della salute. 

Il fiduciario

Nella dichiarazione di consenso alla donazione post mortem, deve essere obbligatoriamente indicato un fiduciario, al quale spetta l'onere di comunicare l'esistenza del consenso specifico al medico che accerta il decesso; il sostituto subentra nei compiti del fiduciario in caso di morte o di sopravvenuta incapacità di quest'ultimo, nonché nel caso di oggettiva impossibilità per il fiduciario di svolgere tempestivamente il proprio ruolo.

Sia il fiduciario sia l'eventuale suo sostituto devono essere persone maggiorenni e capaci di intendere e di volere. L'accettazione della nomina, da parte di ciascuno di essi, avviene attraverso la sottoscrizione della suddetta dichiarazione di consenso; è sempre possibile revocare la propria accettazione, con atto scritto, che è comunicato al disponente.

L'incarico dato loro può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento (con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione).

 

La restituzione della salma ai famigliari

I centri di riferimento sono tenuti a restituire la salma alla famiglia in condizioni dignitose entro dodici mesi dalla consegna.

Gli oneri per il trasporto del corpo, dal momento del decesso fino alla sua restituzione, le spese relative alla tumulazione, nonché le spese per l'eventuale cremazione sono a carico dei centri medesimi.

 

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito del Ministero della Salute:

https://www.salute.gov.it/portale/disposizionepostmortem/dettaglioContenutiDisposizionepostmortem.jsp?lingua=italiano&id=6002&area=postMortem&menu=vuoto

 

 

Ultimo aggiornamento: 30 giugno 2025, 09:14

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