IMU

Ultima modifica 23 novembre 2023

IMU 2023 versamento saldo entro il 18 dicembre 2023 (*)

(*) Ai sensi dell’art. 6 comma 8 del DL n. 330/1994, qualora la scadenza cada di sabato o di giorno festivo, il pagamento e' considerato tempestivo se effettuato entro il primo giorno lavorativo successivo.

IMU - Imposta Municipale Propria 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 19 aprile 2023 sono state apportate modificazioni al regolamento disciplinante l’Imposta, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 28 settembre 2020, in recepimento delle modifiche normative intervenute successivamente alla sua approvazione. Regolamento IMU coordinato con modifiche 2023 (approvato con deliberazione CC n. 28 del 19/04/2023)

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 19 aprile 2023, sono state confermate per l’anno 2023 le aliquote dell’imposta municipale propria (IMU) già applicate per l’anno 2022. Aliquote e detrazioni IMU 2023 (approvate con deliberazione del CC n. 29 del 19 aprile 2023

Principali novità 2023

  • Esenzione per le case occupate. Sono esenti nel pagamento dell'IMU gli immobili non utilizzabili, né disponibili per la cui occupazione abusiva sia stata presentata un regolare denuncia all'autorità giudiziaria o sia iniziata un'azione giudiziaria penale (ai sensi dell'art. 1, commi 81 e 82, della legge di bilancio 2023 – n. 197/2022)
  • Con Decreto del Ministero delle Finanze del 13 febbraio 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2023 , sono stati determinati gli appositi coefficienti moltiplicatori da applicare per l’anno 2022 per il calcolo dell'Imu per i fabbricati classificabili nel gruppo D, appartenenti ad imprese e sforniti di rendita catastale
  • Differimento termine di presentazione della dichiarazione IMU per l’anno 2021 al 30 giugno 2023 (il termine ordinario del 30 giugno 2022 è stato differito per effetto delle disposizioni contenute nell’art. 35 c. 4 del DL n. 73/2022 e s.m.i.), stesso termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno 2022
  • Approvazione nuovo modello dichiarazione IMU Enti Non Commerciali 

Si rammenta che:

  • Alla luce dell’intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale, intervenuta per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022 depositata il 13 ottobre 2022, per abitazione principale si intende l'immobile nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Solamente in caso di contestuale sussistenza del requisito formale della residenza anagrafica e di quello sostanziale della dimora abituale in un alloggio, questo viene escluso dall’applicazione dell’IMU, ovvero assoggettato all’aliquota agevolata (se rientrante in categorie A/1, A/8 e A/9).
  • Esenzione "Beni Merce" (art. 1, comma 751, della L. 160/20219 - legge di Bilancio 2020): a decorrere dal 1° gennaio 2022 sono esenti dall’IMU i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice  alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati (aliquota già precedentemente azzerata dal Comune di Chivasso). Resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU a pena di decadenza;
  • Obbligo di presentazione della dichiarazione IMU 2021 e 2022, per coloro che hanno usufruito delle esenzioni Covid-19;  nelle annotazioni occorre specificare la norma di riferimento, il periodo dell’esenzione ed attestare il possesso dei requisiti per fruirne 

Per maggiori dettagli si rinvia alle Istruzioni per il versamento leggi tutto

Modulistica ufficio Tributi - apri

La nuova imposta, disciplinata dai commi da 739 a 783 dell’art. 1 della L. n. 160/2019, costituisce sostanzialmente l’unione dell’IMU in vigore sino al 2019 e della TASI, con alcune rilevanti novità, di cui si riepilogano qui di seguito le principali:

  • nuova definizione di fabbricato, in particolar modo per quanto concerne l’area di pertinenza dello stesso che non deve più essere inteso in senso civilistico, bensì urbanistico;
  • viene specificato che sono soggetti all’imposta tutti i terreni iscritti a catasto, a qualsiasi uso adibito, compresi quelli incolti;
  • fermo restando l’esclusione dall’imposta delle abitazioni principali diverse da quelle accatastate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9 e relative pertinenze, vengono assimilate all’abitazione principale le seguenti unità immobiliari:
    a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
    b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
    gli alloggi sociali ex DM 22 aprile 2008 adibiti ad abitazione principale;
    c) la casa famigliare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso (non è più esclusa dall’imposta l’abitazione assegnata al coniuge non affidatario dei figli);
    d) un solo immobile posseduto dal personale dipendente delle Forze Armate e di Polizia, del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, nonché dal personale appartenente alla carriera prefettizia, non concesso in locazione (a prescindere dalle condizioni di dimora abituale e residenza anagrafica);
    e) su decisione del singolo comune, l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Il beneficio spetta per una sola unità immobiliare, anche se posseduta a titolo di altro diritto reale, non solamente in proprietà o usufrutto;
  • in riferimento ai soggetti passivi viene specificato che, nel caso di esenzioni e agevolazioni si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi di ogni possessore; inoltre il genitore assegnatario affidatario dei figli è soggetto passivo (non più il coniuge assegnatario);
  • le nuove aliquote base della nuova IMU sono date dalla fusione delle aliquote base dell’IMU previgente e della TASI; il Comune può aumentare o diminuire tali aliquote entro limiti minimi e massimi;
  • Imponibilità dei fabbricati rurali strumentali (prima esentati da IMU ma soggetti a TASI);
  • Potestà regolamentare specifica in tema di IMU: il comma 777 ha ripristinato, in aggiunta alla potestà regolamentare di cui all’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, le seguenti specifiche potestà regolamentari:
    a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;
    b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;
    c) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalita' ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;
    d) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati all'obiettivo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;
    e) stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;
  • revisione dell’obbligo dichiarativo, demandando ad apposito decreto l’individuazione delle fattispecie per le quali è previsto e ripristino del termine del 30 giugno dell’anno successivo per presentare le dichiarazioni.
    Per effetto delle disposizioni contenute nell’art. 35 c. 4 del DL n. 73/2022 e s.m. e i., il termine del 30 giugno 2022 per presentare le dichiarazioni IMU relative all’anno 2021  è stato differito al 30 giugno 2023; 
  • obbligo di presentare la dichiarazione ogni anno per gli enti non commerciali che usufruiscono dell’esenzione;
  • modalità di pagamento esclusive: modello F24, bollettino postale al quale si applicano le norme del mod. F24, piattaforma PagoPA e altre modalità previste dal CAD (per questi ultimi casi, previo decreto che dovrà essere emanato)
  • determinazione dell’imposta: il comma 766 prevede che sia resa disponibile ai contribuenti sul portale del federalismo fiscale un’apposita applicazione informatica per determinare e versare l’imposta; requisiti e termini di operatività da stabilirsi con DM da emanarsi (IMU pre-compilata);
  • eliminazione dell’agevolazione per gli immobili di soggetti iscritti all’AIRE;
    Novità 2021: l’art. 1 comma 48 della Legge n. 178/2020 "Legge di Bilancio 2020” ha stabilito che “ A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà ……..
    L’art. 1 c. 743 della Legge n. 234/2021 ha stabilito che, limitatamente all’anno 2022, l’IMU dovuta per la predetta fattispecie sia ridotta al 37,50%, con conseguente incremento della riduzione dell’imposta dovuta dal 50 per cento al 62,5 per cento

Chiarimenti del MEF (Risoluzione Ministeriale n. 5 del 11/06/2021)

  • Il soggetto passivo deve risiedere in uno stato diverso dall’Italia, il quale deve erogare la pensione;
  • la definizione di pensione in regime internazionale indica una pensione maturata in regime di totalizzazione internazionale e, quindi, mediante cumulo dei periodi assicurativi maturati in Italia con i quelli maturati:
    - in Paesi UE, SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein), Svizzera (pensione in regime comunitario) e Regno Unito, consultabili al seguente link: (https://www.inps.it/prestazioniservizi/paesi-dellunione-europea-e-altri-stati-che-applicano-i-regolamenti-comunitari-disicurezza-sociale);
    - in Paesi extraeuropei che hanno stipulato con l’Italia convenzioni bilaterali di sicurezza sociale (pensione in regime di convenzione bilaterale), consultabili al seguente link: (https://www.inps.it/prestazioni-servizi/paesi-extra-ueconvenzionati) – no Messico e Repubblica di Corea;
  • della categoria di “pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia” rientrano sia le pensioni in regime europeo sia quelle in regime di convenzione bilaterale;
  • è comunque escluso dal perimetro applicativo della disposizione in oggetto il caso in cui la pensione è maturata esclusivamente in uno Stato estero.

E' da evidenziare, dalla lettura della norma, che la riduzione si applica solo sull'abitazione e non sulle pertinenze.

Per beneficiare della riduzione è necessario presentare Dichiarazione IMU     Istruzioni

Sono stati invece confermati i seguenti aspetti:

  • il possesso dell’abitazione principale o assimilata, diverse da quelle accatastate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9, non costituiscono presupposto impositivo;
  • è riservato allo Stato il gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento;
  • la determinazione della base imponibile delle diverse tipologie di immobili è rimasta invariata;
  • la riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati di interesse storico e artistico, per quelli dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati (viene altresì confermata la facoltà dei comuni di disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione), e per le unità immobiliari concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, alle stesse condizioni previste nella vecchia IMU;
  • esenzione dei terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali o da società agricole, oltre che per i casi peculiari già previsti;
  • esenzioni già previste nell’art. 7 del D.Lgs. 504/1992 e s.m.i., con applicazione delle disposizioni dell’art. 91bis del DL n. 1/2012 convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2012, nonché il regolamento approvato con DM 19 novembre 2012 n. 200, concernenti l’esenzione parziale per gli immobili degli enti non commerciali con destinazione mista (agevolata e non agevolata) ed i requisiti generali e di settore per qualificare le attività svolte con modalità non commerciale;
  • riduzione dell’imposta del 25% in caso di abitazioni locate a canone concordato;
  • scadenze di pagamento: 16 giugno acconto (pari all’importo dovuto per il primo semestre applicando aliquota e detrazioni dell’anno precedente) o unica soluzione; 16 dicembre saldo (versamento a conguaglio sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote pubblicato sul sito del Mef)

Per effettuare il calcolo IMU on line clicca sul link sotto indicato

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Calcolo 2023 on-line

 

Nomina responsabile IMU
02-09-2021

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DECRETO-DICHIARAZIONE-IMU-e-IMPi-29-luglio-2022
20-05-2023

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Decreto-ministeriale-04.05.2023-Dichiarazione-IMU-ENC
20-05-2023

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IMU_ENC_Istr_23-04.05.2023
20-05-2023

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IMU_ENC_Mod_23-04.05.23
20-05-2023

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ISTRUZIONI DICHIARAZIONI IMU ENTRO 30 GIUNGO 2023
20-05-2023

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Specifiche-tecniche-IMU-ENC-2023-di-2022-04.05.23
20-05-2023

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Specifiche-tecniche.aspx
20-05-2023

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