TARI  - Tassa Rifiuti

Ultima modifica 17 gennaio 2024

TARI  - Tassa Rifiuti

Informativa relativa al saldo acclusa agli avvisi di pagamento

Modifiche al Regolamento Tari 
A decorrere dal 1° gennaio 2023 Recepimento TQRIF Arera

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 30 gennaio 2023, immediatamente eseguibile, sono state apportate modificazioni al Regolamento disciplinante la Tassa Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 28 settembre 2020 e successive modifiche e/o integrazioni, in recepimento delle disposizioni contenute nel Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), approvato con deliberazione dell’ARERA n. 15/2022/R/rif, adeguate alla normativa tributaria.

Si evidenziano qui di seguito le principali modifiche conseguentemente apportate alla disciplina della TARI, con decorrenza 1° gennaio 2023: 

  • La dichiarazione Tari assume anche il valore di richiesta di attivazione/variazione/cessazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, di cui alla  deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif. In tal modo vengono evitate duplicazioni di incombenze in capo al contribuente
  • La dichiarazione relativa alla Tari deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di inizio/variazione/cessazione del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo (non più entro il 30 giugno dell’anno successivo), alla cui omissione o infedeltà consegue l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa, oltre al potere di accertamento dei Comuni, da esercitarsi entro prestabiliti termini decadenziali, collegati al termine di presentazione della stessa
  • Decorrenza / variazione / cessazione dell’obbligazione tributaria: l’obbligazione tributaria decorre/varia/cessa dal giorno di effettivo inizio/variazione/cessazione dell’occupazione/detenzione dei locali; la stessa è pertanto rapportata a giorni, non più a mesi.
    Nell’art. 29 del Regolamento TARI sono state recepite le indicazioni contenute negli artt. 6, 7, 10 e 11 del TQRIF, in merito alle modalità e decorrenza dell’attivazione, variazione e cessazione del servizio, previo loro coordinamento con la decorrenza dell’obbligazione tributaria.  Pertanto:
        ai soli fini della erogazione del servizio, la richiesta di attivazione produce i suoi effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell’immobile come indicato nella richiesta dell’utente. L’obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell’immobile, a prescindere dalla data indicata dall’utente nella dichiarazione;
        le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione, se la relativa dichiarazione è presentata entro 90 giorni, ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione, se successiva a tale termine;
        le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell’importo da addebitare all’utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione, se la relativa richiesta è presentata entro 90 giorni, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine; le richieste di variazione che comportano un incremento dell’importo da addebitare all’utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione;
        resta salva la possibilità di dimostrare con idonea documentazione gli elementi che comportano il venir meno della soggettività passiva o la riduzione della tassazione, ai sensi delle norme che regolano il rapporto tributario, ovvero nel caso in cui il tributo sia stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d’ufficio;
        in deroga a quanto sopra indicato, le richieste delle utenze non domestiche di uscire dal servizio pubblico (presentate entro il 30 giugno di ciascun anno) decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello della comunicazione
  • Risposta alle dichiarazioni: ai soli fini del rispetto delle prescrizioni regolatorie sulla qualità del servizio e senza che tale adempimento abbia effetto sul rapporto tributario, il nuovo art. 29bis disciplina le modalità di risposta alle richieste di attivazione del servizio, recependo le indicazioni contenute negli artt.  7, 8, 11 e 12 del TQRIF e prevedendo una procedura semplificata per il primo periodo di applicazione dello stesso. Viene infatti previsto che, in sede di prima applicazione delle disposizioni contenute nel TQRIF, all’atto della presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione, il soggetto incaricato della gestione della TARI rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione/variazione/cessazione del servizio. Il soggetto incaricato della gestione della TARI comunica al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la TARI, di norma con il primo avviso di pagamento TARI inviato al contribuente
  • Informazioni sull’erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani: al fine del rispetto della regolazione della qualità del servizio e di assicurare la diffusione e la conoscenza delle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani a beneficio degli utenti, il modulo di dichiarazione  riporta le principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali le condizioni di erogazione dei servizi di raccolta, di trasporto, di spazzamento e lavaggio delle strade, le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, ivi incluse, ove previsto, le modalità per la consegna delle attrezzature per la raccolta, nonché le indicazioni per reperire la Carta della qualità del servizio. Tali informazioni possono essere fornite all’utente anche con rinvio al sito internet del gestore, salvo il caso in cui l’utente ne richieda copia cartacea.
  • Emissione degli avvisi di pagamento della Tari almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza della prima o dell’unica rata
  • Modalita’ di emissione degli avvisi e scadenze di pagamento Tari: fino a diverso pronunciamento in merito da parte del Consiglio Comunale, continuano a trovare applicazione quelle dallo stesso stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 29 marzo 2021, a decorrere dall’anno 2021 (conformi alle disposizioni contenute nell’art. 26 del TQRIF), ovverossia:
    -    Acconto parametrato in proporzione alle tariffe ed alle disposizioni regolamentari dell’anno precedente, nella misura del 75% dell’importo complessivamente dovuto su base annua, tenendo conto delle variazioni nel frattempo dichiarate o comunicate al Consorzio di Area Vasta CB16, suddiviso in tre rate di pari importo, aventi le seguenti scadenze: 31 maggio - 31 luglio - 30 settembre, con facoltà per il contribuente di effettuare il pagamento dell’acconto in unica soluzione entro la scadenza della seconda rata (31 luglio);
    -   Saldo sulla base delle tariffe e delle disposizioni regolamentari per l’anno in corso (approvate entro il termine di legge), a saldo della tassa dovuta per l'intero anno e con applicazione del conguaglio sull’importo già addebitato a titolo di acconto, in unica rata con scadenza il 2 dicembre
  • Modalità per l’ulteriore rateizzazione degli avvisi di pagamento bonari: il nuovo art. 28bis disciplina la maggiore rateazione degli avvisi di pagamento bonari, in ottemperanza agli obblighi imposti agli Enti da Arera all’art. 27 del TQRIF,  previa specifica istanza da presentare entro la scadenza della prima o unica rata dell’avviso di pagamento, per le seguenti casistiche:
    a)    utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
    b)    a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall’Ente territorialmente competente (per il momento non si è ancora pronunciato in merito);
    c)    qualora l’importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.
    L’importo della singola rata non può essere inferiore ad una soglia minima pari a 100,00 euro.
    Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate saranno maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale, salvo che la soglia di cui alla sopra riportata lettera c) sia superata a causa di omissioni o ritardi del Comune o del Soggetto gestore della TARI.
    La rateizzazione degli accertamenti esecutivi emessi a seguito di omesso/parziale pagamento o omessa/infedele dichiarazione, continua ad essere disciplinata dagli artt. 19 e 25 del Regolamento Generale delle Entrate, adottato nel rispetto delle regole stabilite nei commi da 796 a 802 dell’articolo 1 della Legge 160/2019
  • Disciplina della presentazione e della risposta a reclami, richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati: il nuovo art. 29ter disciplina la presentazione e la risposta a reclami e richieste scritte di informazioni e richieste di rettifica degli importi addebitati, presentati dagli utenti, secondo quanto previsto dagli articoli da 13 a 18 del TQRIF, con riferimento solo alle attività tipicamente svolte dal Soggetto Gestore della TARI. Viene precisato che la richiesta di rettifica degli importi addebitati non può intendersi come denuncia di variazione del servizio, né tantomeno come contestazione giudiziale del documento di riscossione, che va esercitata innanzi alla competente Corte di Giustizia Tributaria nei tempi e modi previsti dal D.Lgs. n. 546/92 e successive modificazioni. Viene poi precisato che, nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell’importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all’articolo 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006, n. 296. La risposta è notificata tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata e riporta, altresì, l’indicazione del termine entro il quale può essere proposto ricorso e della Corte di giustizia tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la presentazione del ricorso. Il Soggetto gestore della TARI invia i riscontri, di norma, entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di reclami e richieste scritte di informazioni, ovvero entro 60 giorni lavorativi, in caso di richieste di rettifica degli importi addebitati
  • Rettifica importi dovuti/rimborsi/compensazioni: l’art. 30 recepisce, contemperandole con le disposizioni contenute nell’art. 1 c. 164 della Legge n. 296/2006, le indicazioni dell’art. 28 del TQRIF in tema di rettifica degli importi non dovuti/rimborsi.
    Il termine per disporre il rimborso è stabilito, ai sensi dell’art. 1, comma 164, della L. 296/2006 in 180 giorni. Previa istruttoria delle istanze da parte del Soggetto incaricato della gestione della TARI (Consorzio di Area Vasta CB16), il Comune procede alla liquidazione al contribuente dell’importo erroneamente versato attraverso:
    b)    Detrazione dell’importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
    c)    Rimessa diretta, nel caso in cui l’importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o la data di emissione del primo documento di riscossione utile sia successiva al termine di 120 giorni lavorativi (decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta), non consentendo il rispetto dello standard generale associato all’indicatore corrispondente in base alla determinazione degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica.
    In deroga a quanto sopra previsto, resta salva la facoltà del gestore di accreditare l’importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile, nel caso in cui tale importo sia inferiore a cinquanta (50) euro, previa comunicazione scritta al Comune e autorizzazione dello stesso.

Riduzioni per le utenze non domestiche Leggi l'informativa completa (pdf).

Per avvio al riciclo dei rifiuti prodotti (art. 9) 
Alle utenze non domestiche che provvedono ad avviare al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani, è riconosciuta la riduzione della parte variabile della tassa, secondo la tabella seguente:

Recupero fino al 25% dei rifiuti totali prodotti - riduzione della tariffa – parte variabile 20 %
Recupero dal 25% al 50% dei rifiuti totali prodotti - riduzione della tariffa – parte variabile 40 %
Recupero dal 50% al 75% dei rifiuti totali prodotti - riduzione della tariffa – parte variabile 60 %
Recupero di oltre il 75% dei rifiuti totali prodotti - riduzione della tariffa – parte variabile 80 %

Novità: A decorrere dal 2023, con effetto sull’applicazione della TARI riferita all’anno 2022, si applicano le disposizioni disciplinanti la procedura per la dimostrazione dell’avvenuto avvio a riciclo dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche, contenute nell’art. 3 della deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 15/2022/R/Rif del 18 gennaio 2022, recepite nei commi 4bis e 4ter dell’art. 9 del Regolamento TARI.  
Pertanto, le utenze non domestiche che conferiscono i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico devono presentare, entro il 31 gennaio 2024, ai fini della riduzione della parte variabile della TARI, al gestore della tassa, idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a riciclo nell’anno solare precedente.
La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a riciclo nell’anno solare precedente deve essere presentata, esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell’avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
a) i dati identificativi dell’utente, tra i quali: denominazione societaria o dell’ente titolare dell’utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente; 
b) il recapito postale e l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’utente; 
c)  i dati identificativi dell’utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell’immobile, tipologia di attività svolta; 
d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica; 
e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all’anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l’attività di  riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata; 
f) i dati identificativi dell’impianto/degli impianti di riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta). 
Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui sopra, il gestore della TARI comunica l’esito della verifica all’utente.
L’omessa presentazione della richiesta e della predetta documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

La riduzione è conteggiata a consuntivo e la relativa richiesta e documentazione deve essere ripresentata ogni anno.

Utenze non domestiche - Recepimento disposizioni introdotte dal D.Lgs. 116/2020 

Il D. Lgs. n. 116 del 2020, di recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti, ha apportato importanti modifiche al D. Lgs. n. 152 del 2006, cosiddetto Testo Unico dell’Ambiente (TUA), introducendo una nuova definizione di “rifiuti urbani”, uniformandola a quella comunitaria e individuando i rifiuti provenienti da altre fonti simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, che comporta, come conseguenza, il venir meno dei cosiddetti “rifiuti assimilati”, abrogando la facoltà dei comuni di regolamentare l’assimilazione per qualità e quantità e prevedendo contestualmente la possibilità che le utenze non domestiche possano  conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero.
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 28 giugno 2021 sono state recepite nel Regolamento disciplinante la TARI le predette disposizioni impattanti sull’applicazione della tassa, cercando, nel contempo, di coordinare le stesse con la vigente normativa tributaria, compatibilmente con la potestà regolamentare riconosciuta al Comune dall’art. 52 del D.Lgs. 446/1997 (artt. 2, 3, 5, 6, 8, 8bis, 9, 12, 19, 22, allegato 1 del Regolamento TARI). 
Come previsto dall’art. 8bis del Regolamento TARI, a coloro che, entro il 31 luglio 2021, hanno manifestato al Comune la volontà di abbandonare il servizio pubblico a decorrere dal 1° gennaio 2022 e rivolgersi al mercato per l'avvio al recupero di tutti i rifiuti urbani prodotti, è stata azzerata la parte variabile della TARI.

Si rammenta che, per comunicare la decisione di avvalersi di soggetto privato per avviare al recupero tutti i rifiuti urbani prodotti da un’utenza non domestica, occorre presentare  richiesta, utilizzando l’apposito modulo scaricabile dal sito internet del Comune (www.comune.chivasso.to.it), entro le seguenti scadenze:
Entro il 30 giugno di ciascuno anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo: 
entro 30 giugno 2022 con decorrenza 1° gennaio 2023; entro il 30 giugno 2023 con decorrenza 1° gennaio 2024.
Per utenze attivate in data successiva ai termini attivate in data successiva ai termini annuali sopraindicati: 
entro 60 giorni dall'inizio dell'occupazione / detenzione dei locali/aree, con effetto dal 1° gennaio successivo.

Novità: A decorrere dal 2023, con effetto sull’applicazione della TARI riferita all’anno 2022, si applicano le disposizioni disciplinanti la procedura per la dimostrazione dell’avvenuto avvio a recupero dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche, contenute nell’art. 3 della deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 15/2022/R/Rif del 18 gennaio 2022, recepite nel comma 7bis e 7ter dell’art. 8bis del Regolamento TARI. Pertanto, le utenze non domestiche che conferiscono in tutto i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico devono presentare, entro il 31 gennaio 2023, ai fini dell’esenzione dal pagamento della parte variabile della TARI, al gestore della stessa, idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero nell’anno solare precedente. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero nell’anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell’avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
a) i dati identificativi dell’utente, tra i quali: denominazione societaria o dell’ente titolare dell’utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente; 
b) il recapito postale e l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’utente; 
c) i dati identificativi dell’utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell’immobile, tipologia di attività svolta; 
d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica; 
e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero al di fuori del servizio pubblico con riferimento all’anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l’attività di recupero dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata; 
f) i dati identificativi dell’impianto/degli impianti di recupero cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta). 
Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui sopra, il gestore della TARI comunica l’esito della verifica all’utente.
Il Comune, il Soggetto gestore del Servizio e quello di gestione della TARI hanno la facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all’attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l’applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell’attività di recupero svolta nei termini di cui sopra, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il soggetto gestore della TARI provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione. 


Utenze domestiche

La TARI dovuta per l’intero anno 2022 è stata determinata dal Consorzio di Area Vasta CB16 applicando le tariffe della TARI anno 2022, approvate con deliberazione Consiglio Comunale n. 27 del 27 aprile 2022, e le principali disposizioni contenute nel regolamento disciplinante la tassa per il corrente anno solare, così come modificato con deliberazione Consiglio Comunale n. 26 del 27 aprile 2022, dall’importo complessivamente dovuto è stato detratto l’acconto già liquidato nel mese di maggio u.s. (pari al 75% dell’importo complessivamente dovuto su base annua applicando le disposizioni regolamentari e le tariffe in vigore nel 2021e tenendo conto di eventuali modifiche degli elementi sulla base dei quali è liquidata la tassa), ottenendo il saldo di cui gli avvisi di pagamento o provvedimento di discarico inviati agli utenti nel mese di novembre.

Nella determinazione del saldo non si è potuto tener conto dell’eventuale richiesta di agevolazione presentata entro il 31 ottobre 2022, l’esito dell’istruttoria delle stesse verrà successivamente comunicato dall’Ufficio Tributi, tenendo conto anche dell’accluso avviso di pagamento - Leggi l'informativa completa.

Per il combinato delle disposizioni contenute nell’art. 15bis del D.L. n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 e nel vigente regolamento comunale disciplinante la TARI, come già avvenuto negli ultimi anni:

  • l’invio degli avvisi di pagamento della TARI  è effettuata in due distinte fasi, la prima comprendente le tre rate a titolo di acconto, sulla base delle tariffe e delle disposizioni regolamentari TARI approvate per l’anno 2021, e la seconda riferita all’ultima rata a conguaglio della TARI dovuta sulla base delle disposizioni regolamentari e delle tariffe approvate per l’anno 2022;
  • l’acconto della TARI 2022 è parametrato in proporzione alle tariffe ed alle disposizioni regolamentari TARI 2021, nella misura del 75% dell’importo complessivamente dovuto su base annua, tenendo conto della variazioni nel frattempo dichiarate o comunicate al Consorzio di Area Vasta CB16;
  • l’acconto così dovuto è ripartito in tre rate di pari importo aventi scadenza il 31 maggio 2023, il 31 luglio 2023 ed il 30 settembre 2023, con facoltà per il contribuente di effettuare il pagamento dell’acconto in unica soluzione entro la scadenza della seconda rata (31 luglio 2023);
  • l’ultima rata a saldo della TARI anno 2023 dovrà essere versata entro il 2 DICEMBRE 2023, sulla base delle tariffe e delle disposizioni regolamentari adottate dal Consiglio Comunale con deliberazioni nn. 26 e 27 del 27 aprile 2022, a saldo della tassa dovuta per l'intero anno e con applicazione del conguaglio sull’importo già addebitato a titolo di acconto.

Regolamento e tariffe TARI 2023

Per informazioni contattare il Consorzio di Area Vasta CB16 - n. verde 800835981 - sportello.chivasso@consorziobacino16.it 

Aggiornato il  17/01/2024

Del. C.C. n. 41/2020
02-09-2021

Allegato formato pdf

dlg_00076_27-04-2023
19-05-2023

Allegato 406.53 KB formato pdf

Delibera n. 31 del 19.4.2023 Tariffe TARI
15-11-2023

Allegato 599.73 KB formato pdf


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