Assegno di maternità

Ultima modifica 20 aprile 2024

Assegno di maternità

Che cos'è: L'assegno di maternità per le nascite, le adozioni, gli affidamenti preventivi spetta alle donne disoccupate o lavoratrici a tempo parziale, che non ricevono l'indennità di maternità erogata dall'INPS (o da altri enti previdenziali) né alcun altro trattamento economico (retribuzione) da parte del datore di lavoro per il periodo di maternità. (periodo totale di 5 mesi).
Tuttavia, le donne che beneficiano di un trattamento economico di maternità di importo inferiore rispetto all'importo dell'assegno possono fare richiesta per la quota differenziale.

Chi può richiedere il contributo:
La madre entro 6 mesi dalla nascita del figlio o dalla data d’ingresso nella propria famiglia anagrafica del minore ricevuto in affidamento preadottivo o in adozione.

Con i seguenti requisiti:
madri residenti a Chivasso cittadine italiane, comunitarie o se extra-comunitarie in possesso di uno dei seguenti documenti:

  • status di rifugiata/asilo politico o di protezione sussidiaria oppure ne deve essere in possesso il coniuge (art. 27 del D.lgs n. 251/07)
  • carta di soggiorno (art. 9 del D.lgs 286/98)
  • carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario (artt. 10 e 17 del D.lgs 30/07)
  • permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ( art. 9 del D.lgs 3/2007)
  • ricevuta della richiesta del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo  e delle carte di soggiorno suddette (la cittadina non comunitaria che sia in attesa del rilascio del permesso di soggiorno CE, può presentare nei tempi stabiliti, la domanda di assegno di maternità allegando la ricevuta comprovante l’avvenuta richiesta del titolo di soggiorno; tale domanda è tenuta in sospeso dal Comune fino all’esibizione del titolo, in forma elettronica o cartacea, da parte dell’interessata, eventualmente anche oltre il termine predetto dei sei mesi)
  • permesso unico di lavoro (come da ordinanza del Tribunale – sez. lavoro – del 15/02/2019 dir. 2011/98/UE art. 3 comma 1: b) ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini diversi dall’attività lavorativa a norma del diritto dell’Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002 c) ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi a norma del diritto dell’Unione nazionale)

Inoltre, nei seguenti casi particolari l’assegno può essere richiesto da persone diverse dalla madre:

  • se la madre è minorenne, residente e regolarmente soggiornante in Italia al momento del parto può fare domanda in nome e per suo conto:
  1. il padre maggiorenne del bambino/a, a condizione che il figlio sia stato da lui riconosciuto e si trovi nella sua famiglia anagrafica e che ne abbia la responsabilità genitoriale;
  2. il genitore della madre minorenne o il legale rappresentante.
  • decesso della madre del neonato - affidamento esclusivo al padre - abbandono del neonato da parte della madre: può presentare domanda il padre residente, regolarmente soggiornante, a condizione che il figlio sia nel proprio nucleo anagrafico e che non sia decaduta la sua responsabilità genitoriale (il minore non deve essere affidato a terzi); in questi casi la madre deve essere residente e regolarmente soggiornante in Italia al momento del parto.
  • minore non riconosciuto dai genitori, dalla persona affidataria (in forza di un provvedimento del giudice) a condizione che il minore si trovi nella sua famiglia anagrafica. In tutti questi casi l’assegno spetta sempre a condizione che il richiedente sia cittadino italiano o regolarmente soggiornante e residente a Chivasso.

Quando si presenta la domanda:
la domanda deve essere presentata entro 6 mesi dalla nascita/adozione/affido del bambino con la certificazione ISEE aggiornata  

Redditi da dichiarare:
i  redditi e i patrimoni da dichiarare sono quelli di tutti i componenti del nucleo presenti al momento della domanda e risultano dall’ISEE (indicatore situazione economica equivalente non deve essere superiore a €. 20.221,13 per l’anno 2024)

Importo assegno:
l’importo dell’assegno per l’anno 2024 è di €. 2.020,85 (pari a €. 404,17 per 5 mensilità)  

Dove rivolgersi 

Per modulistica e Protocollo recarsi allo Sportello Unico Polivante
Per la certificazione ISE/ISEE rivolgersi ai CAF territoriali
L'invio dell'istanza e degli allegati può anche essere trasmessa via email a protocollo@comune.chivasso.to.it
via Pec (se in possesso di posta certificata) a protocollo@pec.comune.chivasso.to.it

Area di competenza

Affari Sociali

Aggiornamento del 18/03/2024

Modulo richiesta
02-09-2021

Allegato formato pdf


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