Canone Mercatale

Ultima modifica 11 ottobre 2022

Canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (“Canone Mercatale”)

Dal 1° gennaio 2021, la Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP) e la Tassa Rifiuti (TARI) Giornaliera relative ai mercati sono state sostituite dal  Canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all’art. 1 commi 837 e seguenti della Legge n. 160/2019 (“Canone Mercatale”).
Il Regolamento per l’istituzione e la disciplina del Canone nel Comune di Chivasso è stato adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 29 marzo 2021.

Unitamente al regolamento sono state altresì approvate le tariffe del Canone, che, ai sensi dell’art. 1 comma 817 della Legge n. 160/2019, assicurano un gettito non superiore a quelli della soppressa TOSAP e TARI giornaliera per i mercati.

In considerazione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, in applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 9ter comma 3 del DL. 137/2020 convertito dalla Legge n. 176/2020 e nell’art. 1 comma 706 della Legge n. 234/2021, i titolari di concessioni o di autorizzazioni sull’utilizzo temporaneo del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono stati esonerati dal pagamento del “Canone Mercatale” dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2022.

Terminata l’emergenza, il Concessionario MT SpA, al quale, ai sensi dell’art. 1 c. 846 della Legge n. 160/2019, è stata affidata la gestione del Canone, provvederà ad inviare gli avvisi di pagamento per l’anno 2022, tenendo conto dell’esenzione disposta dal legislatore per i primi tre mesi dell’anno.

Si riportano qui di seguito le informazioni principali della nuova entrata patrimoniale:

  • Presupposto del Canone (art. 1 comma 837 Legge n. 160/2019 ed artt. 1 e 3 del Regolamento)
    Il canone è dovuto per l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, come meglio definite nel Regolamento. Non sono soggette al canone le occupazioni poste in essere per lo svolgimento delle attività di commercio su area pubblica in occasione della Fiera del Beato Angelo Carletti, dei mercati occasionali o straordinari e del mercato dell’antiquariato, per i quali continuano a trovare applicazione i proventi ed i diritti stabiliti periodicamente dall’Amministrazione. Parimenti non sono soggette al regolamento le occupazioni di natura commerciale effettuate nell'ambito di manifestazioni e lo svolgimento delle attività di commercio itinerante, per le quali si applicano le disposizioni del Canone Patrimoniale di Concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all’art. 1 commi 616 e ss. Legge n. 160/2019, disciplinato dall’apposito regolamento
  • Applicazione degli specifici regolamenti di settore disciplinanti la materia per il rilascio delle concessioni (art. 2 del Regolamento)
    Lo svolgimento dei mercati, i criteri e le modalità di assegnazione dei posteggi di suolo pubblico sono disciplinati dal Regolamento di funzionamento dei mercati, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 2 aprile 2002 e sue eventuali successive modifiche o integrazioni e dalla deliberazione consiliare programmatica per il commercio su aree pubbliche
  • Soggetti tenuti al pagamento (art. 1 comma 839 Legge n. 160/2019 ed art. 4 del Regolamento)
    Il canone è dovuto al comune dal titolare dell’atto di concessione/autorizzazione o, in mancanza, dall’occupante di fatto, anche abusivo. Sono tenuti al pagamento del canone anche gli imprenditori agricoli autorizzati ai sensi del D.Lgs. 18 maggio 2001 n. 228 e s.m.i.
    Il canone è dovuto per l'intero periodo risultante dall'atto di concessione di posteggio, indipendentemente dall'effettiva occupazione dello stesso da parte del concessionario, anche in casi di assenze giustificate ai sensi della normativa vigente e anche nel caso in cui quest'ultimo ceda in affitto l'azienda; in tal caso il gerente è obbligato in solido.
  • Causa ostativa al rilascio o rinnovo della concessione (art. 5 comma 2 del Regolamento)
    Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti definitivi, formalmente contestati, non pagati e non sospesi giudizialmente ed amministrativamente, relativi al “Canone Mercatale”, alle previgenti TOSAP e TARI GIORNALIERA, al rimborso dell’energia elettrica utilizzata nello svolgimento dei mercati cittadini o per obbligazioni non assolte derivanti dall'irrogazione di sanzioni amministrative dovute per la violazione di norme sull'esercizio dell'attività commerciale. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione, in base alle disposizioni contenute nell’art. 25 del Regolamento Generale delle Entrate, e provveda al versamento delle rate concordate, nell'osservanza del piano stabilito.
  • Criteri per l’applicazione del Canone (art. 1 commi 839-840-841-842 Legge n. 160/2019 ed artt. 6 e 7 del Regolamento)

    Canone annuale
    : Per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare il canone è dovuto per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Per le occupazioni di suolo pubblico aventi inizio nel corso dell’anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l’importo del canone viene determinato in base all’effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.

    Canone giornaliero:
    Per le occupazioni, ancorché effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione avente durata pluriennale, realizzate su aree che al termine dell'attività di vendita vengono restituite all'uso comune e per le occupazioni temporanee il canone dovuto è commisurato a giorni.

    Elementi per la determinazione del canone:
    La tariffa del canone è determinata in base ai seguenti elementi:
    a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
    b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
    c) tipologia dell'occupazione;
    d) durata dell'occupazione;
    e) valore economico dell’area in relazione all’attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell’area stessa all’uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell’occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

    Determinazione superficie:
    La misura della superficie di occupazione è determinata sulla base di quanto indicato nell’atto di concessione o autorizzazione, ovvero, in caso di occupazione abusiva, dalla superficie occupata.

    Classificazione del comune e zonizzazione territoriale:
    Il Comune rientra nella fascia da 10.000 a 30.000 abitanti.
    Ai fini dell'applicazione del canone le strade, le aree e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare. La classificazione delle strade, delle aree e degli spazi pubblici è riportate nell’allegato A) del Regolamento
  • Tariffe  del Canone (art. 1 commi 841-842-843 Legge n. 160/2019 ed artt. 8 e 9 del Regolamento)
    Le tariffe annuali e giornaliere del Canone, riportate nell’allegato B) del Regolamento, sono state calcolate applicando alla tariffa standard, prevista dalla norma di legge, i coefficienti moltiplicatori  determinati tenendo conto dei criteri sopra indicati e nel rispetto dei limiti di legge, che fissano una tariffa ordinaria non maggiorabile oltre al limite del 25%, nonché un gettito non superiore a quello dei soppressi tributi.
    Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, è applicata una riduzione del 30% sul canone complessivamente determinato ai sensi dei commi precedenti.
    In considerazione del fatto che, ai sensi delle disposizioni contenute nell’art. 3 commi 1 e 2 del Regolamento di funzionamento dei mercati, approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 19 del 2 aprile 2002 e s.m.i., la disponibilità dell'area o spazio pubblico all’interno dei mercati supera le 9 ore giornaliere, ai sensi dell’art. 1 comma 843 della legge n. 160/2019, il canone per gli operatori mercatali e produttori agricoli a posto fisso è determinato applicando la tariffa giornaliera. In caso di assegnazione giornaliera dei posti vacanti (“spuntisti”), se l’occupazione risulta inferiore alle 9 ore giornaliere, il canone sarà liquidato frazionando la tariffa giornaliera fino ad un massimo di 9 ore. Diversamente, si applicherà la tariffa giornaliera.
    I coefficienti e le conseguenti tariffe del canone possono essere modificati annualmente dalla Giunta Comunale, entro il termine per approvare il Bilancio di Previsione. L’omesso aggiornamento annuale dei coefficienti e delle conseguenti tariffe comporta l’applicazione delle tariffe già in vigore.
  • Modalità e termini di pagamento (art. 1 comma  844 Legge n. 160/2019 ed art. 10 del Regolamento)
    Il versamento del canone è effettuato direttamente al Comune (anche in caso di affidamento in concessione), utilizzando unicamente la piattaforma PagoPA o le altre modalità previste dal medesimo codice o dalla normativa vigente.

    Occupazioni temporanee: il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; qualora l'importo del canone superi Euro 260,00 sarà facoltà del Concessionario, in base a motivata richiesta dell’interessato, concederne la rateazione (massimo 2 rate) con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione.

    Occupazioni periodiche: il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, entro il 31 marzo; per importi superiori a Euro 260,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate scadenti il 31 marzo – 31 maggio – 31 luglio – 31 ottobre. Considerata l’esenzione dal pagamento del Canone disposta dal legislatore sino al 31 marzo 2022, per l’anno 2022 la prima scadenza utile è quella del 31 maggio 2022.

    Occupazioni permanenti:  il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione;  per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 marzo; per importi superiori a Euro 260,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione ovvero entro il 31 marzo, le restanti tre rate scadenti il 31 maggio – 31 luglio – 31 ottobre, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.

    Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

    La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico, ovvero di affitto del posteggio, è subordinata all’avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
    Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l’ammontare complessivo dello stesso non superi:
    a)  Euro 12,00 per pagamenti del canone annuo;
    b)  Euro 2,00 per pagamenti del canone giornaliero.
    Tali importi non devono essere considerati come franchigia.

    Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi al tasso legale e le sanzioni di cui a successivi articoli, considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.

    Sono considerate abusive le occupazioni effettuate da parte dei concessionari di posteggio che risultano morosi per non aver corrisposto nei termini previsti il canone e le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza senza che sia intervenuta proroga o rinnovo della concessione o dell’autorizzazione, ovvero oltre la data di revoca, decadenza o sospensione della concessione/autorizzazione medesima.

    Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

    Per maggiori informazioni su tariffe del canone, riduzioni,  disciplina dell’accertamento, della riscossione coattiva, delle sanzioni applicabili, dei rimborsi e del contenzioso, si rimanda al regolamento.
    Per chiarimenti in merito all’applicazione del Canone occorre rivolgersi al Concessionario – MT SpA – Via Brozola 10 – 10034 Chivasso – Tel. 0119171132 – e-mail: chivasso.tributi@maggioli.it – PEC: mt.chivasso@legalmail.it
    Orario di sportello: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00; sabato dalle 8.30 alle 11.30.

Allegato

Del. C.C. n. 11 del 29/03/2021
06-05-2022

Allegato formato pdf

Allegato A) Planimetria delimitazione Cat I e II
06-05-2022

Allegato formato pdf

Allegato A) Planimetria delimitazione Cat. I
06-05-2022

Allegato formato pdf

Regolamento Canone Mercatale
06-05-2022

Allegato formato pdf


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