Provvedimenti D.L. n. 18 del 17/03/2020

Ultima modifica 23 marzo 2020

D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (g.u. serie generale n. 70 del 17 marzo 2020) testo integrale
In vigore dal giorno della pubblicazione ai sensi dell’art. 127

stralcio di alcuni  articoli di maggior interesse comune

Art. 92, comma 4 Per tutti i veicoli le operazioni di visita e prova (artt. 75 e 78 cds) e di revisione (art. 80 cds) da effettuarsi entro il 31 luglio 2020 possono essere fatte entro il 31 ottobre 2020. Quindi le revisioni di marzo, aprile, maggio, giugno e luglio 2020 si potranno effettuare a partire dal mese di agosto ma comunque entro il mese di ottobre 2020.

Art. 103, comma 1 I termini, ordinatori e perentori, dei procedimenti amministrativi (siano essi su istanza di parte o d’ufficio e siano attività endoprocedimentali che adozione dei provv.ti finali o esecuzione degli stessi) sono sospesi dal 23 febbraio al 15 aprile 2020 (anche per quelli in essere al 23 febbraio).

Art. 103, comma 2 Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.

Art. 103, comma 3 Resta fermo quanto stabilito dai DL nn. 6, 9 e 11/2020 e provv.ti attuativi (gestione e misure dell’emergenza coronavirus).

Art. 104, comma 1 La validità di tutti i documenti di identità, riconoscimento e di identità elettronici (artt. 1, 35 e 36 dpr 445/2000) rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente al 17 marzo 2020 è prorogata al 31 agosto 2020. La validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento. Anche le patenti di guida.

 


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