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Regole per l'accensione degli impianti di riscaldamento

Regole in vigore nell'area di pianura e collinare del Piemonte (zona climatica E)

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Il provvedimento legislativo nazionale di riferimento è il Decreto del Presidente della Repubblica n.74 del 2013.

In esso sono specificati:

  • le date di inizio e fine della stagione termica;
  • le temperature massime che non devono essere superate nei locali;
  • le deroghe e le esclusioni.

Nella zona climatica E e, in generale tutta l'area di pianura e collinare del Piemonte, si possono attivare gli impianti dal 15 ottobre al 15 aprile di ogni anno per un massimo di 14 ore giornaliere tra le ore 05:00 e le ore 23:00.

In presenza di condizioni climatiche sfavorevoli nella Zona Climatica E (pianura e collina) gli impianti possono essere comunque attivati per un periodo massimo di 7 ore giornaliere senza che vi siano indicazioni o Ordinanze del Sindaco.

Per maggiori informazioni consulta la pagina dedicata della Regione Piemonte

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Dernière modification: 17 avril 2025, 17:00

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